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Decisione

81.2013.55

Rendere una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un'udienza istruttoria nell'ambito di una vertenza civile

25 marzo 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.55-56

DA 79/2013

DA 80/2013

Bellinzona

25

marzo 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con

Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

e

IM 2IM 2

difesi da: DI 1, __________

visto il decreto d’accusa n. 79/2013 del

14 gennaio 2013 nei confronti di;

IM 1,

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di

falsa

testimonianza

per

avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti

di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________

nell’ambito della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________

(convenuto),

in

particolare dichiarando, contrariamente al vero,

“Il

pozzetto che si vede sulla fotografia doc. 21 c’era già quando io ho costruito

il muro e anche la griglia e anche il canale di gronda.”,

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-

(trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.

1'800.- (milleottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

7.

(sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese

giudiziarie di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

e

visto il decreto d’accusa n. 80/2013 del

14.

gennaio 2013 nei confronti di

IM 2,

preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore

colpevole di

falsa

testimonianza

per

avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti

di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________ nell’ambito

della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________

(convenuto),

in

particolare dichiarando, contrariamente al vero,

“Per

puntellare il muro che costruivamo abbiamo messo dei puntelli che però non

erano contro la facciata della casa ma al suolo, ossia obliqui”.

reato

previsto dall'art. 307 cpv. 1 CPS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;

fatti avvenuti nelle

riferite circostanze di tempo e di luogo;

e propone la condanna a

1.

Alla pena pecuniaria di 60

(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg.

CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.

Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di

mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni

7.

(sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

4.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento dei suoi assistiti;

richiamati gli art. 307 cpv. 1 CPS; 80 e

segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di

falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2013 del

14.

gennaio 2013.

2.

IM 2 è prosciolto dal reato di

falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 80/2013 del 14

gennaio 2013.

3.

La tassa di giustizia e le spese

di complessivi fr. 600.- (seicento) sono a carico dello Stato.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10.

giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

IM 2

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico IM 2

fr. 400.00 tassa di giustizia

fr. 200.00 spese

giudiziarie

fr. 600.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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