81.2013.55
Rendere una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un'udienza istruttoria nell'ambito di una vertenza civile
25 marzo 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
81.2013.55
Data decisione, Autorità:
25.03.2014, PRPEN
Titolo:
Rendere una falsa testimonianza sui fatti di causa durante un'udienza istruttoria nell'ambito di una vertenza civile
FALSA TESTIMONIANZA
art. 307 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
Fatti
81.2013.55-56
DA 79/2013
DA 80/2013
Bellinzona
25
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
e
IM 2IM 2
difesi da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 79/2013 del
14 gennaio 2013 nei confronti di;
IM 1,
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
falsa
testimonianza
per
avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti
di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________
nell’ambito della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________
(convenuto),
in
particolare dichiarando, contrariamente al vero,
“Il
pozzetto che si vede sulla fotografia doc. 21 c’era già quando io ho costruito
il muro e anche la griglia e anche il canale di gronda.”,
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60 (sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.-
(trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.
1'800.- (milleottocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
7.
(sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
e
visto il decreto d’accusa n. 80/2013 del
14.
gennaio 2013 nei confronti di
IM 2,
preso atto che il AINQ 1, __________, ritiene l’imputato autore
colpevole di
falsa
testimonianza
per
avere, a __________, in data __________, reso una falsa testimonianza sui fatti
di causa durante un’udienza istruttoria davanti alla Pretura di __________ nell’ambito
della vertenza civile __________ fra __________ SA (attore) e __________
(convenuto),
in
particolare dichiarando, contrariamente al vero,
“Per
puntellare il muro che costruivamo abbiamo messo dei puntelli che però non
erano contro la facciata della casa ma al suolo, ossia obliqui”.
reato
previsto dall'art. 307 cpv. 1 CPS; richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS;
fatti avvenuti nelle
riferite circostanze di tempo e di luogo;
e propone la condanna a
1.
Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg.
CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento).
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).
2.
Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di
mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni
7.
(sette) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
4.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento dei suoi assistiti;
richiamati gli art. 307 cpv. 1 CPS; 80 e
segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dal reato di
falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 79/2013 del
14.
gennaio 2013.
2.
IM 2 è prosciolto dal reato di
falsa testimonianza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 80/2013 del 14
gennaio 2013.
3.
La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 600.- (seicento) sono a carico dello Stato.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10.
giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
IM 2
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 2
fr. 400.00 tassa di giustizia
fr. 200.00 spese
giudiziarie
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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