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Decisione

81.2013.61

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

21 gennaio 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.61

Data decisione, Autorità:

21.01.2014, PRPEN

Titolo:

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO

art. 217 cpv. 1 CPS

Incarto

n.

81.2013.61

DA 351/2013

Bellinzona

21

gennaio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Samantha

Dieng in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto il decreto d’accusa n. 351/2013 del

29 gennaio 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole

di trascuranza degli obblighi di mantenimento

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45

aliquote giornaliere da CHF 140.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti

a complessivi CHF 6'300.00.

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova

di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).

Considerandi

2.

Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato

pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.

106.

cpv. 2 CPS).

3.

E' annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell'accusatore

privato ACPR 1, __________, in ragione di CHF 26'000.00 (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.

Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese

giudiziarie di CHF 200.00.

5.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata

trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

che l’accusatore privato postula

la conferma del decreto d’accusa, tenuto conto delle osservazioni dell’accusato;

rilevato che l’imputato chiede che venga

comminato il lavoro di pubblica utilità, anziché la pena pecuniaria e la multa;

richiamati gli art. 37 e segg., 217 cpv. 1 CP;

80.

e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di trascuranza

degli obblighi di mantenimento per avere omesso, benchè ne avesse i mezzi per

farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________),

e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti

con sentenza di divorzio 26 gennaio 2011 della Pretura di __________, così da

essere in arretrato per complessivi fr. 26’000.- per il periodo __________ – __________;

2.

Di conseguenza IM 1 è

condannato:

2.1

al lavoro di pubblica

utilità di 180 (centottanta) ore;

2.1.1

l’accusato è

avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà

commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di

pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a

un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.2

al pagamento delle tasse

e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (novecentocinquanta) con

motivazione scritta e di fr. 350.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione

scritta.

3.

E’ annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato ACPR 1, __________, in ragione di CHF 26'000.00 (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5.

Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento

cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle

pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese

giudiziarie

fr. 350.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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