81.2013.61
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
21 gennaio 2014Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.61
Data decisione, Autorità:
21.01.2014, PRPEN
Titolo:
Trascuranza degli obblighi di mantenimento
TRASCURANZA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO
art. 217 cpv. 1 CPS
Incarto
n.
81.2013.61
DA 351/2013
Bellinzona
21
gennaio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Samantha
Dieng in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. 351/2013 del
29 gennaio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45
aliquote giornaliere da CHF 140.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti
a complessivi CHF 6'300.00.
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 anni (art. 42 e seg. CPS).
Considerandi
2.
Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.
106.
cpv. 2 CPS).
3.
E' annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell'accusatore
privato ACPR 1, __________, in ragione di CHF 26'000.00 (art. 353 cpv. 2 CPP).
4.
Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 200.00.
5.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
che l’accusatore privato postula
la conferma del decreto d’accusa, tenuto conto delle osservazioni dell’accusato;
rilevato che l’imputato chiede che venga
comminato il lavoro di pubblica utilità, anziché la pena pecuniaria e la multa;
richiamati gli art. 37 e segg., 217 cpv. 1 CP;
80.
e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento per avere omesso, benchè ne avesse i mezzi per
farlo, di prestare ai figli minorenni __________ (__________) e __________ (__________),
e per essi all'ACPR 1 che li anticipa ai beneficiari, gli alimenti stabiliti
con sentenza di divorzio 26 gennaio 2011 della Pretura di __________, così da
essere in arretrato per complessivi fr. 26’000.- per il periodo __________ – __________;
2.
Di conseguenza IM 1 è
condannato:
2.1
al lavoro di pubblica
utilità di 180 (centottanta) ore;
2.1.1
l’accusato è
avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà
commutata in pena pecuniaria o detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di
pubblica utilità corrispondono a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a
un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);
2.2
al pagamento delle tasse
e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (novecentocinquanta) con
motivazione scritta e di fr. 350.- (cinquecentocinquanta) senza motivazione
scritta.
3.
E’ annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato ACPR 1, __________, in ragione di CHF 26'000.00 (art. 353 cpv. 2 CPP).
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5.
Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle
pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 350.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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