81.2013.75
Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità
25 febbraio 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
Fatti
81.2013.75
Data decisione, Autorità:
25.02.2014, PRPEN
Titolo:
Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità
CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE
art. 150 CPS
art. 172ter CPS
Incarto
n.
81.2013.75
DA 434/2013
Bellinzona
25
febbraio 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con Anna
Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1 __________,
difesa da: DI 1, __________
visto il decreto d’accusa n. 434/2013 del
4 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
conseguimento
fraudolento di una prestazione (di poca entità)
per avere, in data __________,
dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00, in correità con __________, ottenuto
fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è stata data soltanto a
pagamento, e meglio per avere viaggiato a bordo del taxi condotto da ACPR 1, lungo
la tratta stradale __________, senza pagare la relativa prestazione
corrispondente in fr. 220.-;
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 300.-
(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà
sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2
CP).
Considerandi
2.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie
di fr. 100.-.
3.
Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese
di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4.
La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
che l’accusatrice privata
postula la conferma del decreto d’accusa;
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento con formula piena della sua assistita, non avendo commesso il
fatto imputatole; chiede altresì in applicazione dell’art. 429 CPP la rifusione
della sua nota professionale, di fr. 4'084.55;
richiamati gli art. 150, 172ter CP; 10, 80 e segg., 84 e segg., 348 e
segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per quanto
descritto nel decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013.
2.
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.
Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la
relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).
3.
La decisione sull’indennità ai
sensi dell’art. 429 CPP verrà presa in separata sede.
4.
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
4.
Intimazione a:
- per raccomandata
DI 1, __________
IM 1, __________,
ACPR 1, __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello StatoIM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese
giudiziarie
fr. 450.- totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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