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Decisione

81.2013.75

Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità

25 febbraio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

81.2013.75

Data decisione, Autorità:

25.02.2014, PRPEN

Titolo:

Conseguimento fraudolento di una prestazione di poca entità

CONSEGUIMENTO FRAUDOLENTO DI UNA PRESTAZIONE

art. 150 CPS

art. 172ter CPS

Incarto

n.

81.2013.75

DA 434/2013

Bellinzona

25

febbraio 2014

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La

Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni

Tommasini

sedente con Anna

Giamboni in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1 __________,

difesa da: DI 1, __________

visto il decreto d’accusa n. 434/2013 del

4 febbraio 2013;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole

di

conseguimento

fraudolento di una prestazione (di poca entità)

per avere, in data __________,

dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00, in correità con __________, ottenuto

fraudolentemente una prestazione sapendo che la stessa è stata data soltanto a

pagamento, e meglio per avere viaggiato a bordo del taxi condotto da ACPR 1, lungo

la tratta stradale __________, senza pagare la relativa prestazione

corrispondente in fr. 220.-;

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 300.-

(trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà

sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2

CP).

Considerandi

2.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie

di fr. 100.-.

3.

Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese

di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).

4.

La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatrice privata

postula la conferma del decreto d’accusa;

rilevato che il difensore chiede il

proscioglimento con formula piena della sua assistita, non avendo commesso il

fatto imputatole; chiede altresì in applicazione dell’art. 429 CPP la rifusione

della sua nota professionale, di fr. 4'084.55;

richiamati gli art. 150, 172ter CP; 10, 80 e segg., 84 e segg., 348 e

segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno

dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1. IM 1 è prosciolta

dall’imputazione di conseguimento fraudolento di una prestazione per quanto

descritto nel decreto d’accusa n. 434/2013 del 4 febbraio 2013.

2.

La tassa di giustizia e le

spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.

Qualora l’accusatrice privata dovesse chiedere la motivazione scritta la

relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

3.

La decisione sull’indennità ai

sensi dell’art. 429 CPP verrà presa in separata sede.

4.

Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

4.

Intimazione a:

- per raccomandata

DI 1, __________

IM 1, __________,

ACPR 1, __________,

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico dello StatoIM 1

fr. 300.- tassa di giustizia

fr. 150.- spese

giudiziarie

fr. 450.- totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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