81.2013.90
Guida in stato d'inattitudine
27 marzo 2014Italiano3 min
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Numero d'incarto:
81.2013.90
Data decisione, Autorità:
27.03.2014, PRPEN
Titolo:
Guida in stato d'inattitudine
GUIDA IN STATO DI INATTITUDINE
art. 91 cpv. 2 LCSTR
Incarto
n.
81.2013.90
DA 668/2013
Bellinzona
27
marzo 2014
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La
Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni
Tommasini
sedente con
Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto d’accusa n. DA
668/2013 del 18 febbraio 2013;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
guida in stato di
inattitudine
per aver condotto
l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.68 - max. 2.28 grammi per mille);
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 60
(sessanta) aliquote giornaliere da CHF 30.00 cadauna, (art. 34 e seg. CPS)
corrispondenti a complessivi CHF 1'800.00;
L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).
2. Alla multa di CHF 1'000.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato
pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (art.
106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.00 e delle spese
giudiziarie di CHF 400.00.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata
trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.
rilevato che il difensore chiede il
proscioglimento del suo assistito in applicazione del principio in dubio pro
reo;
richiamati gli art. 91 cpv. 2 LCStr; 80 segg.;
84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto
dall'imputazione di guida in stato di inattitudine per i fatti descritti nel
decreto d'accusa n. DA 668/2013 del 18 febbraio 2013;
Fatti
2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 875.-
(ottocentosettantacinque)
sono a carico dello Stato.
3. Riconosce a favore di IM 1
un'indennità di fr. 2'000.- (duemila) più IVA (art. 429 CPP).
4. Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia
Cantonale, Bellinzona,
Considerandi
Ufficio del giudice dei
provvedimenti coercitivi, Lugano,
Divisione della giustizia,
Bellinzona
Sezione della
circolazione, Camorino.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 500.00 spese
giudiziarie
fr. 75.00 testi
fr. 875.00 totale
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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