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Decisione

81.2013.90

Guida in stato d'inattitudine

27 marzo 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 875.-

(ottocentosettantacinque)

sono a carico dello Stato.

3. Riconosce a favore di IM 1

un'indennità di fr. 2'000.- (duemila) più IVA (art. 429 CPP).

4. Questo giudizio può essere

impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro

10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a

verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della

sentenza.

5. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia

Cantonale, Bellinzona,

Considerandi

Ufficio del giudice dei

provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della giustizia,

Bellinzona

Sezione della

circolazione, Camorino.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

La giudice: La

segretaria:

Distinta spese a carico IM 1

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 500.00 spese

giudiziarie

fr. 75.00 testi

fr. 875.00 totale

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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