81.2014.181
Condurre ripetutamente una vettura senza essere titolare della licenza di condurre
10 marzo 2015Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
81.2014.181
DA 1717/2014
Bellinzona
10 marzo 2015
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia
Giamboni Tommasini
sedente
con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa
n. 1717/2014 del 14 aprile 2014;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
ripetuta
guida senza autorizzazione
per
aver ripetutamente condotto la vettura VW Caddy targata TI __________ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta;
e propone la
condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr.
100.- (cento) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr.
4'500.- (quattromilacinquecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che,
in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena
detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.-;
rilevato che il difensore
chiede il proscioglimento del suo assistito e l’assegnazione di un’indennità ai
sensi dell’art. 429 CPP;
richiamati gli art. 95 cpv. 1
lett. a LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine
dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM
1 è prosciolto dall’imputazione di ripetuta guida senza autorizzazione per i
fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1717/2014 del 14
aprile 2014;
Fatti
2. La tassa di
giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono a carico dello
Stato.
3. Viene
riconosciuta un’indennità ai sensi dell’art. 429 CPP di fr. 500.-.
4. Questo giudizio
può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura
penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure
oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione
della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta
stante
- per
raccomandata
Considerandi
- alla
crescita in giudicato
Comando
della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice
dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione
della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80756).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 550.00 totale
Vengono restituiti fr. 1'300.00 versati
da IM 1 a titolo di cauzione