9.2013.103
Curatela di sostegno
27 giugno 2013Italiano11 min
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Numero d'incarto:
9.2013.103
Data decisione, Autorità:
27.06.2013, CDP
Titolo:
Curatela di sostegno
CURATELA DI SOSTEGNO
art. 390 cpv. 1 CC
art. 393 CC
Incarto n.
9.2013.103
Lugano
27 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la mancata istituzione di una
curatela nei suoi confronti
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2013 presentato da
RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2013 dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. In data 6 luglio 2012 RE 1, considerati i suoi problemi di salute,
inoltrava all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria) un’istanza per l’istituzione di una curatela
amministrativa nei suoi confronti.
B. L’istante è stato sentito dal membro permanente della Commissione
tutoria in data 17 luglio 2012. All’incontro era presente anche lo psicologo di
Antenna Icaro che segue RE 1.
C. Dal
verbale dell’incontro risulta che l’interessato ha subìto una paresi nel 2011. Viene
seguito dallo psicologo di Antenna Icaro.
D. Il
10 dicembre 2012 RE 1 ha trasmesso alla Commissione tutoria uno scritto in cui precisava
di aver trovato una persona disponibile a divenire sua curatrice.
E. In una
mail del 28 gennaio 2013, trasmessa all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria – lo psicologo di Antenna Icaro descrive la situazione personale di RE
1 come stabile da un punto di vista della tossicomania, compensata farmacologicamente.
Segnala invece affezioni di ordine somatico con situazioni di ansia altalenante
attribuita a preoccupazioni derivanti dalla gestione amministrativa e conclude
con la necessità di dare un sostegno pratico all’interessato.
F. Con
decisione datata 30 gennaio 2013, spedita il 14 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 6 luglio 2012 di RE 1 ritenendo che, nella
fattispecie, l’istituzione di una misura sia sproporzionata.
G. In
data 12 marzo 2013 RE 1 ha interposto reclamo contro questa decisione, specificando
di essere sì seguito da Antenna Icaro, ma per l’aspetto psicologico, per cui
non vorrebbe che le questioni amministrative interferissero con questo
sostegno. Ribadisce la sua difficoltà nella gestione delle pratiche
amministrative e ritiene che un curatore lo aiuterebbe a trovare una forma di organizzazione
e rendersi indipendente per le questioni amministrative.
H. Nelle
proprie osservazioni del 2 aprile 2013 l'Autorità di protezione sostiene che RE 1 sia sufficientemente assistito e sostenuto da Antenna Icaro e dallo sportello
Laps del Comune di domicilio e che un’eventuale misura risulterebbe superflua,
limitando la sua autodeterminazione.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la
modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti
istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di
provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità
mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla
sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di
assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un
rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2). Le
dipendenze da alcool, droghe (tossicomania) e medicamenti fanno parte delle
turbe psichiche ai sensi di detta norma (Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de
protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, n. 31 pag. 108; Messaggio del Consiglio
federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile svizzero,
Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, pag.
6434).
3.
L’art.
393.
CC prevede che se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno
per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita
un’amministrazione di sostegno (cpv. 1). L’amministrazione di sostegno non
limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato (cpv. 2). È la forma di
curatela – denominata nella versione francese “curatelle d’accompagnement”
e in quella tedesca “Begleitbeistandschaft” – che meno limita
l'autonomia dell'interessato, visto che non ne restringe l'esercizio dei
diritti civili né la libertà di agire, al curatore non essendo attribuito alcun
potere di rappresentanza legale (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 393 CC n. 5; Messaggio del
Consiglio federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile
svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione,
pag. 6434). L'istituzione di questa misura – e meglio di una curatela di
sostegno (secondo la più appropriata denominazione dei testi francese e
tedesco) – necessita dell'adempimento delle condizioni per l'istituzione di una
curatela ai sensi dell'art. 390 CC, ma non della rappresentanza per rapporto ai
terzi; è inoltre subordinata al consenso dell'interessato (CommFam Protection
de l'adulte, Meier, art. 393 CC n.
6-7).
Secondo l'art. 390 cpv. 2 CC, l'onere che sopportano i congiunti e i
terzi e la loro protezione devono essere considerati. La misura è in altri
termini sussidiaria al sostegno fornito dai privati – congiunti e terzi
(locatore, altri locatari dell'immobile, funzionari di un servizio pubblico,
ecc.) – che sono vicini all'interessato; a questi ultimi non può tuttavia
essere richiesto quanto è loro impossibile garantire (CommFam Protection de
l'adulte, Meier, art. 390 CC n.
27).
4.
L’Autorità
di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 del 6 luglio 2012 poiché una misura
di protezione nei suoi confronti risultava, a suo dire, sproporzionata e lesiva
del principio di autodeterminazione, considerato come nella fattispecie ci
fosse già un aiuto da parte dello psicologo di Antenna Icaro per le questioni
amministrative e la consulenza dello sportello Laps.
Il
reclamante si aggrava avverso detta decisione e sottolinea come il sostegno impartito
da Antenna Icaro sia di natura psicologica. Evidenzia poi le sue difficoltà di
fronte a talune pratiche amministrative.
5.
Si
tratta ora di verificare se nella fattispecie sussistano o meno le condizioni
per l'adozione di una misura di protezione e, in caso affermativo, quale sia la
misura più idonea.
5.1
Dagli
atti emerge che RE 1 è tossicodipendente. La sua situazione appare stabile: la
dipendenza dalla droga è controllata con una compensazione farmacologica. È una
persona collaborativa e costruttiva, ma che ha bisogno di un aiuto per la gestione
delle sue pratiche amministrative, in particolare per garantire la regolarità dei
pagamenti e l’organizzazione delle pratiche mediche (cfr. verbale audizione 17
luglio 2012). Traspare in particolare dagli atti una certa preoccupazione per
il potenziale ansiogeno di RE 1 – determinato da un’insicurezza nell’essere
pienamente indipendente – atta a “minare la sua attuale stabilità” (cfr.
e-mail 28.01.13 dello psicologo A.__________ /ARP). Siamo pertanto senz'altro
in presenza di una turba psichica (tossicomania) – alla quale si aggiunge
un'insicurezza di fondo per timori nella gestione finanziaria – costituente la
preliminare condizione dell'adozione di una misura di protezione.
Con
riferimento all’art. 390 cpv. 2 CC, è pur vero che al momento RE 1 è seguito da
Antenna Icaro.
Lo
psicologo di detta Antenna Icaro evidenzia tuttavia i limiti dell'intervento di
questo servizio e raccomanda di dare a RE 1 un sostegno amministrativo
specifico, che lo responsabilizzi e lo aiuti a rendersi a poco a poco più
autonomo; aspetto, quest'ultimo, che l'Antenna e la rete attuale non riescono a
soddisfare.
L'interessato
medesimo segnala del resto nel suo gravame che il sostegno dell'Antenna è
soprattutto centrato sull’aspetto psicologico. Certo, l'Antenna può offrire anche
“una consulenza per il disbrigo delle pratiche amministrative e nella
ricerca di soluzioni a problemi finanziari” [cfr. Sito del Cantone, http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=84&attivita=296)].
Ma il sostegno di cui abbisogna RE 1 va tuttavia oltre la semplice consulenza. Come
rettamente indicato dallo psicologo dell’Antenna, in questo caso è opportuno
designare una persona che segua specificatamente l’interessato sugli aspetti
finanziari e che lo aiuti – con un adeguato sostegno – ad acquisire la
necessaria autonomia e indipendenza nel futuro.
Tantomeno
un simile sostegno può essere garantito dallo sportello Laps evocato dall'Autorità
di protezione. Detti sportelli rientrano infatti nella rete messa in atto dalla
Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)
(RL 6.4.1.2) ed hanno il compito di: informare il richiedente sulle prestazioni
sociali oggetto della legge; compilare la richiesta di prestazioni o di
revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa; determinare
l'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale; trasmettere la
richiesta all'organo competente per la decisione (art. 18 RLaps: RL 6.4.1.2.1).
L’Autorità
di protezione ha di conseguenza torto quando argomenta che i servizi e i
sostegni in atto nei confronti di RE 1 siano in casu sufficienti.
Sussistono
pertanto le condizioni per l'adozione di una misura di protezione.
5.2
Per
quanto attiene al genere di misura da adottare nei confronti di RE 1, tenuto conto
della richiesta dell’interessato e di quanto riferito dallo psicologo di
Antenna Icaro, nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che impongono
di adottare la misura meno incisiva e più efficace, sono date le condizioni per
l’adozione di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC. Ciò soprattutto
alla luce dell’esplicita richiesta dell’interessato e della natura della misura
che non limita l’esercizio dei diritti civili.
Il
reclamo del 12 marzo 2013 di RE 1 va pertanto accolto. Di conseguenza egli va posto
a beneficio di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC per la cura
dei suoi interessi patrimoniali. L'Autorità di protezione
deve quindi provvedere a nominare un curatore con il compito di consigliare e
sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio patrimonio e
dei propri redditi.
6.
Vista
l’entità del caso si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.
7.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul pia-no federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di pro-tezione degli
adulti possono formare oggetto di ricorso in materia ci-vile (art. 72 cpv. 2
lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valo-re.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza:
1.1. RE 1 è posto a beneficio di una
curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC;
1.2. l'Autorità regionale di
protezione __________ provvede a nominare un curatore con il compito di
consigliare e sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio
patrimonio e dei propri redditi.
2. Si
rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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