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Decisione

9.2013.103

Curatela di sostegno

27 giugno 2013Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. In data 6 luglio 2012 RE 1, considerati i suoi problemi di salute,

inoltrava all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) un’istanza per l’istituzione di una curatela

amministrativa nei suoi confronti.

B. L’istante è stato sentito dal membro permanente della Commissione

tutoria in data 17 luglio 2012. All’incontro era presente anche lo psicologo di

Antenna Icaro che segue RE 1.

C. Dal

verbale dell’incontro risulta che l’interessato ha subìto una paresi nel 2011. Viene

seguito dallo psicologo di Antenna Icaro.

D. Il

10 dicembre 2012 RE 1 ha trasmesso alla Commissione tutoria uno scritto in cui precisava

di aver trovato una persona disponibile a divenire sua curatrice.

E. In una

mail del 28 gennaio 2013, trasmessa all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria – lo psicologo di Antenna Icaro descrive la situazione personale di RE

1 come stabile da un punto di vista della tossicomania, compensata farmacologicamente.

Segnala invece affezioni di ordine somatico con situazioni di ansia altalenante

attribuita a preoccupazioni derivanti dalla gestione amministrativa e conclude

con la necessità di dare un sostegno pratico all’interessato.

F. Con

decisione datata 30 gennaio 2013, spedita il 14 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 6 luglio 2012 di RE 1 ritenendo che, nella

fattispecie, l’istituzione di una misura sia sproporzionata.

G. In

data 12 marzo 2013 RE 1 ha interposto reclamo contro questa decisione, specificando

di essere sì seguito da Antenna Icaro, ma per l’aspetto psicologico, per cui

non vorrebbe che le questioni amministrative interferissero con questo

sostegno. Ribadisce la sua difficoltà nella gestione delle pratiche

amministrative e ritiene che un curatore lo aiuterebbe a trovare una forma di organizzazione

e rendersi indipendente per le questioni amministrative.

H. Nelle

proprie osservazioni del 2 aprile 2013 l'Autorità di protezione sostiene che RE 1 sia sufficientemente assistito e sostenuto da Antenna Icaro e dallo sportello

Laps del Comune di domicilio e che un’eventuale misura risulterebbe superflua,

limitando la sua autodeterminazione.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art.

450.

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la

modifica della Ltut, pag. 8].

2.

Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti

istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di

provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità

mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla

sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di

assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un

rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2). Le

dipendenze da alcool, droghe (tossicomania) e medicamenti fanno parte delle

turbe psichiche ai sensi di detta norma (Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de

protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, n. 31 pag. 108; Messaggio del Consiglio

federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile svizzero,

Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, pag.

6434).

3.

L’art.

393.

CC prevede che se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno

per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita

un’amministrazione di sostegno (cpv. 1). L’amministrazione di sostegno non

limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato (cpv. 2). È la forma di

curatela – denominata nella versione francese “curatelle d’accompagnement”

e in quella tedesca “Begleitbeistandschaft” – che meno limita

l'autonomia dell'interessato, visto che non ne restringe l'esercizio dei

diritti civili né la libertà di agire, al curatore non essendo attribuito alcun

potere di rappresentanza legale (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 393 CC n. 5; Messaggio del

Consiglio federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile

svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione,

pag. 6434). L'istituzione di questa misura – e meglio di una curatela di

sostegno (secondo la più appropriata denominazione dei testi francese e

tedesco) – necessita dell'adempimento delle condizioni per l'istituzione di una

curatela ai sensi dell'art. 390 CC, ma non della rappresentanza per rapporto ai

terzi; è inoltre subordinata al consenso dell'interessato (CommFam Protection

de l'adulte, Meier, art. 393 CC n.

6-7).

Secondo l'art. 390 cpv. 2 CC, l'onere che sopportano i congiunti e i

terzi e la loro protezione devono essere considerati. La misura è in altri

termini sussidiaria al sostegno fornito dai privati – congiunti e terzi

(locatore, altri locatari dell'immobile, funzionari di un servizio pubblico,

ecc.) – che sono vicini all'interessato; a questi ultimi non può tuttavia

essere richiesto quanto è loro impossibile garantire (CommFam Protection de

l'adulte, Meier, art. 390 CC n.

27).

4.

L’Autorità

di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 del 6 luglio 2012 poiché una misura

di protezione nei suoi confronti risultava, a suo dire, sproporzionata e lesiva

del principio di autodeterminazione, considerato come nella fattispecie ci

fosse già un aiuto da parte dello psicologo di Antenna Icaro per le questioni

amministrative e la consulenza dello sportello Laps.

Il

reclamante si aggrava avverso detta decisione e sottolinea come il sostegno impartito

da Antenna Icaro sia di natura psicologica. Evidenzia poi le sue difficoltà di

fronte a talune pratiche amministrative.

5.

Si

tratta ora di verificare se nella fattispecie sussistano o meno le condizioni

per l'adozione di una misura di protezione e, in caso affermativo, quale sia la

misura più idonea.

5.1

Dagli

atti emerge che RE 1 è tossicodipendente. La sua situazione appare stabile: la

dipendenza dalla droga è controllata con una compensazione farmacologica. È una

persona collaborativa e costruttiva, ma che ha bisogno di un aiuto per la gestione

delle sue pratiche amministrative, in particolare per garantire la regolarità dei

pagamenti e l’organizzazione delle pratiche mediche (cfr. verbale audizione 17

luglio 2012). Traspare in particolare dagli atti una certa preoccupazione per

il potenziale ansiogeno di RE 1 – determinato da un’insicurezza nell’essere

pienamente indipendente – atta a “minare la sua attuale stabilità” (cfr.

e-mail 28.01.13 dello psicologo A.__________ /ARP). Siamo pertanto senz'altro

in presenza di una turba psichica (tossicomania) – alla quale si aggiunge

un'insicurezza di fondo per timori nella gestione finanziaria – costituente la

preliminare condizione dell'adozione di una misura di protezione.

Con

riferimento all’art. 390 cpv. 2 CC, è pur vero che al momento RE 1 è seguito da

Antenna Icaro.

Lo

psicologo di detta Antenna Icaro evidenzia tuttavia i limiti dell'intervento di

questo servizio e raccomanda di dare a RE 1 un sostegno amministrativo

specifico, che lo responsabilizzi e lo aiuti a rendersi a poco a poco più

autonomo; aspetto, quest'ultimo, che l'Antenna e la rete attuale non riescono a

soddisfare.

L'interessato

medesimo segnala del resto nel suo gravame che il sostegno dell'Antenna è

soprattutto centrato sull’aspetto psicologico. Certo, l'Antenna può offrire anche

“una consulenza per il disbrigo delle pratiche amministrative e nella

ricerca di soluzioni a problemi finanziari” [cfr. Sito del Cantone, http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?pre=84&attivita=296)].

Ma il sostegno di cui abbisogna RE 1 va tuttavia oltre la semplice consulenza. Come

rettamente indicato dallo psicologo dell’Antenna, in questo caso è opportuno

designare una persona che segua specificatamente l’interessato sugli aspetti

finanziari e che lo aiuti – con un adeguato sostegno – ad acquisire la

necessaria autonomia e indipendenza nel futuro.

Tantomeno

un simile sostegno può essere garantito dallo sportello Laps evocato dall'Autorità

di protezione. Detti sportelli rientrano infatti nella rete messa in atto dalla

Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps)

(RL 6.4.1.2) ed hanno il compito di: informare il richiedente sulle prestazioni

sociali oggetto della legge; compilare la richiesta di prestazioni o di

revisione periodica con il richiedente e ricevere la stessa; determinare

l'unità di riferimento e il reddito disponibile residuale; trasmettere la

richiesta all'organo competente per la decisione (art. 18 RLaps: RL 6.4.1.2.1).

L’Autorità

di protezione ha di conseguenza torto quando argomenta che i servizi e i

sostegni in atto nei confronti di RE 1 siano in casu sufficienti.

Sussistono

pertanto le condizioni per l'adozione di una misura di protezione.

5.2

Per

quanto attiene al genere di misura da adottare nei confronti di RE 1, tenuto conto

della richiesta dell’interessato e di quanto riferito dallo psicologo di

Antenna Icaro, nonché dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità che impongono

di adottare la misura meno incisiva e più efficace, sono date le condizioni per

l’adozione di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC. Ciò soprattutto

alla luce dell’esplicita richiesta dell’interessato e della natura della misura

che non limita l’esercizio dei diritti civili.

Il

reclamo del 12 marzo 2013 di RE 1 va pertanto accolto. Di conseguenza egli va posto

a beneficio di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC per la cura

dei suoi interessi patrimoniali. L'Autorità di protezione

deve quindi provvedere a nominare un curatore con il compito di consigliare e

sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio patrimonio e

dei propri redditi.

6.

Vista

l’entità del caso si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.

7.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul pia-no federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni in materia di pro-tezione degli

adulti possono formare oggetto di ricorso in materia ci-vile (art. 72 cpv. 2

lett b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valo-re.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza:

1.1. RE 1 è posto a beneficio di una

curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC;

1.2. l'Autorità regionale di

protezione __________ provvede a nominare un curatore con il compito di

consigliare e sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio

patrimonio e dei propri redditi.

2. Si

rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto d’importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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