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Decisione

9.2013.104

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 maggio 2013Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE

1 e CO 2 il __________ 2000 è nata PI 1.

B. Nel 2004, RE 1 – sulla

scorta dei rapporti peritali – è stata privata della custodia della figlia, che

è stata collocata a Casa __________.

C. Nel 2008, RE 1 è pure

stata privata dell’autorità parentale sulla figlia, come era già avvenuto con

altri due figli avuti da una precedente relazione. Una richiesta del padre, di

ottenere l’affidamento della bambina, è stata negata con decisione 2

febbraio/1. aprile 2009 dell’allora Commissione tutoria di __________. Ad PI 1

è pertanto stato affidato un tutore, ai sensi dell’art. 368 CC, nella persona

di TU 1.

D. Con istanza del 24

gennaio 2011, i coniugi T__________ , zii paterni della minore -la signora è

sorella del padre-, domiciliati a B__________, USA, hanno chiesto l’affidamento

di PI 1 assumendosi la responsabilità della sua cura ed educazione.

E. A seguito

dell’istanza è stata avviata una lunga indagine. La stessa ha comportato il

coinvolgimento dei Servizi sociali internazionali di Ginevra, allo scopo di far

esperire ai Servizi sociali statunitensi un rapporto sull’idoneità

all’affidamento dei signori T__________.

È inoltre stata svolta

un’indagine sui genitori di PI 1 presso l’Ufficio famiglie e minori; mentre è

stato affidato al lic. psic. L__________ il compito di:

- “Determinare

se il trasferimento in Florida fosse nell’interesse di PI 1, compatibile ed

auspicabile per il suo bene.

- Se

ciò non fosse il caso quale soluzione alternativa più adeguata potesse essere

suggerita;

- Determinare

come PI 1 fosse organizzata ed inserita nel suo attuale contesto

socio-ambientale e relazionale e quali sono le aspettative ed i suoi desideri

per il futuro.”

L’istruttoria è stata

completata con le audizioni dei genitori e di PI 1.

F. Con decisione 4

gennaio/14 febbraio 2013 l’CO 1 ha accolto l’istanza dei signori T__________ .

Così facendo, essa ha

autorizzato il trasferimento della minore in Florida, con collocamento presso

la famiglia menzionata. L’autorità ha altresì confermato nel suo ruolo di

curatore/tutore TU 1 “con il compito di continuare a rappresentare la minore

dando la necessaria delega ai genitori affilianti tenendo i contatti e le relazioni

utili, anche con il servizio sociale internazionale, favorendo pure le relazioni

personali con la madre, per poi verificare il condiviso e profittevole

inserimento e adattamento della minore nella nuova realtà statunitense

così da farne idoneo rapporto all’ARP nel giro di 6/9 mesi dalla decisione per

l’adozione di ogni altra opportuna misura.”

Nella medesima decisione,

al punto 4. l’autorità ha stabilito che: “la custodia parentale di diritto

permane all’Autorità regionale di protezione mentre la custodia parentale di

fatto è trasferita ai coniugi T__________, Florida dove viene collocata e andrà

a vivere la minore PI 1 e ciò in attesa di poter verificare l’effettiva buona

riuscita del trasferimento.”

Alla decisione, con

rettifica del 21 febbraio 2013, è stato dato effetto immediatamente esecutivo.

G. In data 18 marzo 2013

RE 1 ha interposto reclamo contro la predetta decisione. Essa ha chiesto la

restituzione dell’effetto sospensivo al proprio gravame, come pure l'ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.

H. CO 2 ha formulato

osservazioni 29 marzo (concernente l’effetto sospensivo) e 11 aprile 2013 (sul

merito del gravame), chiedendone la reiezione.

I. Con decisione 4

aprile 2013 lo scrivente presidente della Camera di protezione ha accordato

effetto sospensivo al gravame.

Considerato

Considerandi

1.

Il reclamo,

tempestivo e inoltrato da persona legittimata a ricorrere, può essere esaminato

nel merito dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2

LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

i minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

a. Prima di

entrare nel merito, occorre verificare se siano adempiuti i presupposti per un

trasferimento della minore, segnatamente se l’Autorità regionale di protezione __________

fosse competente a deciderlo.

b. Al

minorenne che non è sotto autorità parentale viene nominato un tutore;

competente per la nomina è l’Autorità di protezione dei minori (art. 327a CC).

Al

tutore competono gli stessi diritti dei genitori (art. 327c cpv. 1 CC).

Il

diritto di custodia, cioè il diritto di scegliere il luogo di residenza del

figlio, è una componente dell’autorità parentale e, per effetto della norma

appena citata, pure una componente della tutela.

Il

tutore nominato [omissis] per supplire la carenza d’autorità parentale, decide

liberamente del luogo e dei modi di presa a carico del bambino, il concorso

delle autorità di tutela non essendo previsto dalla legge (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª

ed., Losanna-Ginevra 2009, pag. 476 n. 805)

Secondo

l'art. 421 n. 14 vCC, tuttavia, il tutore necessitava del consenso

dell’autorità, quando il cambiamento del luogo di presa a carico del pupillo,

coincideva con un cambiamento di domicilio.

Il

nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013,

applicabile ai minori per il rinvio di cui all’art. 327c cpv. 2 CC, non prevede

più la necessità di tale consenso (art. 416 CC; CommFam Protection de l'adulte,

Biderbost, art 416 CC n. 3).

Tuttavia, in base all’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione

degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e

negozi.

L’art.

417.

CC completa la lista delle autorizzazioni prevista all’art. 416 CC. In

singoli casi, a seconda della situazione si giustifica di sottoporre

all’autorizzazione dell’autorità di protezione talune decisioni. Vi sono

“motivi gravi” unicamente quando, considerata l’importanza o l’alto rischio

legato ad una determinata operazione, la decisione del solo tutore metterebbe

seriamente in pericolo gli interessi e il bene del pupillo (OFK-ZGB-Fassbind, art. 417 N. 1, in BSK Erw.Schutz- U. Vogel, n. 40 ad art. 417 CC). Può

pertanto apparire giustificato l’intervento dell’autorità di protezione nel

caso di una situazione contesa, per rappresentare al meglio gli interessi del

pupillo o per un ulteriore controllo in una decisione concernente un affare

complesso. Può inoltre trattarsi di atti del tutore che necessitavano di

autorizzazione secondo il vecchio diritto [omissis] (ibidem).

c. Nel caso che

ci occupa, appare chiaro che per la decisione in questione era ed è importante il

coinvolgimento dell’Autorità di protezione, che è per altro avvenuto in modo

“naturale” essendosi rese necessarie indagini attraverso i servizi

internazionali e oltre oceano. Il fatto che l’Autorità di protezione si sia

assunta la responsabilità della decisione appare pertanto di primo acchito

condivisibile. Tuttavia non occorre disquisire oltre su questo argomento, nella

misura in cui le posizioni delle parti, nella fattispecie in esame, sono per

altro contrapposte.

Infatti,

la mamma RE 1 si oppone alla partenza, mentre il papà CO 2 è favorevole, così

come il tutore (osservazioni 12 ottobre 2012 tutore/CTR).

Perciò,

quand’anche il tutore avesse deciso il trasferimento di PI 1 senza il concorso

dell’Autorità di protezione – ciò che, secondo le disposizioni di cui sopra, e il

vigente nuovo diritto, forse sarebbe stato legittimato a fare – la sua

decisione sarebbe stata avallata solo da una delle due parti, cioè dal padre,

rendendo necessaria comunque la decisione dell’Autorità di protezione, in virtù

dell’art. 419 CC.

Dal

profilo formale nulla osta quindi all’esame della fattispecie da parte dello

scrivente giudice.

2.

La reclamante

sostiene che nella valutazione del lic. psic. L__________ non si giunge ad una

conclusione chiara ed univoca. Secondo l'opponente, il perito non ha fornito

motivi fondati per giustificare un esito diverso da quello ipotizzato dalla

dr.ssa La__________, che avrebbe seguito la minore molto più a lungo nel tempo

del perito L__________. PI 1 stessa avrebbe affermato più volte di non volersi

trasferire in Florida.

È pur vero che dalla

valutazione della dr.ssa La__________ traspare che la medesima ha ritenuto

prematura la trasferta in Florida di PI 1. Tuttavia, contrariamente a quanto

sostiene la reclamante, nella perizia del lic. psic. L__________ vengono spiegati

in modo molto dettagliato i motivi per cui la partenza viene considerata come

l’unica possibilità concreta. Da un lato – secondo il perito – le persone di

riferimento per PI 1 già considerano la minore come “dimessa”, dall’altro, il

legame relazionale affettivo che unisce PI 1 ai famigliari di parte paterna,

residenti in Florida, è consolidato ed è vivo fin dalla sua nascita, ciò che le

ha permesso di costruire relazioni qualitativamente forti (rapporto peritale

del 21 settembre 2012 pagg. 8-9). A mente del perito, non vi sono alternative

valide confrontabili per la giovane (pag. 11). Una condizione di fragilità, di

debolezza della struttura famigliare che deve sostenere la giovane nel momento

dei cambiamenti adolescenziali, comporta, secondo il lic. psic. L__________, un

significativo rischio di evoluzione patologica (pag. 11). Il perito ha provato

ad abbozzare altre ipotesi di sistemazione ma nessuna è a suo modo di vedere

praticabile (pag. 12). Al contrario, la soluzione dell’affidamento alla zia è

da lui considerata come particolarmente indicata. Egli ha avuto due colloqui

con K__________ T__________ mediante video conferenza (pag. 9), e altre

valutazioni positive gli sono giunte sia dalla perizia dei servizi sociali

americani (cfr. rapporto sociale della Florida H__________, del 27 giugno 2011),

sia dall’assistente sociale dell’Ufficio famiglie e minori e dal tutore, che

hanno potuto conoscere personalmente K__________ T__________ e suo marito (perizia

pag. 9).

Si tratta di valutazioni

molto approfondite, che affrontano pure in modo dettagliato anche questioni

spinose, come il rapporto padre-figlia. La reclamante non indica in cosa queste

valutazioni siano carenti, quali questioni andrebbero ulteriormente esaminate,

ma si limita a porre l’accento sul parere della terapeuta di PI 1, senza peraltro

proporre un’altra soluzione percorribile. Le sue doglianze si rivelano quindi prive

di fondamento.

3.

RE 1 reputa inoltre

che non sia stata sufficientemente approfondita la questione della nascita di

un figlio nel nucleo famigliare degli zii. A suo modo di vedere questa

questione avrebbe dovuto comportare un approfondimento peritale ulteriore da

parte dei servizi sociali americani.

A questo proposito occorre

tuttavia specificare che, benché già da tempo consapevoli dell’arrivo di un

figlio (e-mail del 5 ottobre 2011 di K__________ T__________ a TU 1 e A__________)

i signori T__________ sono sempre rimasti molto fermi nel confermare il desiderio

di avere PI 1 nel loro nucleo famigliare (perizia del lic. psic. L__________,

pag. 11).

Nel rapporto sociale

americano si scrive che “K__________ e B__________ T__________ sembrano essere

una coppia orientata sulla famiglia. Il loro stile di vita è tale che l’arrivo

di PI 1 sarebbe organizzato bene e con cura. Sulla base delle osservazioni,

colloqui, rapporti, referenze e documenti legali, K__________ e B__________ T__________

si presentano come due persone resistenti, emotivamente stabili e ben coscienti

di ciò che un genitore deve dare e trasmettere ad un bambino.” (rapporto 27

giugno 2011 pag. 5).

A motivo di quanto sopra,

ritenuto inoltre che la custodia di diritto su PI 1 permane presso l’Autorità

di protezione, che pure il tutore resta in carica e ha il compito di

sorvegliare la situazione e di mantenere i contatti con i Servizi sociali

americani, non appare necessario procedere con un ulteriore approfondimento

della situazione. La decisione non ha carattere definitivo, l’inserimento di PI

1.

dovrà essere nuovamente verificato. Il tentativo della reclamante di

sovvertire la decisione è vano pure su questo punto.

4.

RE 1 afferma poi che

PI 1 non ha mai espresso il desiderio di partire.

La perizia del lic. psic.

L__________ affronta questo tema senza remore, fornendo una spiegazione chiara.

Intravvede le comprensibili paure legate ad una scelta di questo tipo, ma evidenzia

pure gli aspetti positivi dell’affidamento alla zia in un contesto di stabilità

e adeguatezza, supportato dal desiderio e dall’investimento affettivo (pag.

16). Con tutti questi elementi il reclamo non si confronta. Esso inoltre non

considera il fatto che, la decisione non spetta alla minore. Essendo stata

opportunamente sentita, essa ha affermato di volersi rimettere alla decisione

dell’autorità di protezione. PI 1 ha in particolare pure soggiunto di essere

sicura che l'autorità di protezione ”saprà prendere la decisione giusta per lei.”

(verbale d’udienza del 5 novembre 2012) Non si tratta comunque di una decisione

a carattere irreversibile.

Visto quanto sopra le

censure devono essere nuovamente respinte.

5.

Il gravame critica,

per finire, la decisione nella misura in cui non propone un assetto di relazioni

personali con la madre.

È purtroppo triste

constatare come nemmeno la madre ne propone uno, limitandosi ad affrontare il

tema dei costi di trasferta “che dovranno essere accollati alla famiglia

affidataria visto che la stessa dispone dei mezzi finanziari per assumerseli”

(reclamo lett. L pag. 6). A questo proposito occorre ribadire il principio secondo

cui i costi di trasferta sono di regola a carico dell’avente diritto alle

relazioni personali, senza che ciò giustifichi una riduzione dei contributi di

mantenimento (BSK-ZGB I, I. Schwenzer,

n. 20 ad art. 273 CC).

Sempre a

proposito di relazioni personali occorre comunque evidenziare che, tra i

compiti del tutore, vi è pure quello di favorire le relazioni personali con la

madre (dispositivo della decisione, punto 3). Non spetta all’autorità di

protezione disciplinare l’assetto delle relazioni personali, bensì al tutore

medesimo, sempre in virtù dell’art. 327c cpv. 1 CC.

Non si giustifica di

approfondire la tematica in questa sede, ferma restante la possibilità della

reclamante di inoltrare le proprie richieste specifiche direttamente al tutore.

Pure su questo punto il reclamo si avvera privo di fondamento.

6.

L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri

della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi

diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è

esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per

l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).

Occorre che l’istante sia

indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché

equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il

richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio

e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg.

CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).

In concreto si può

ritenere che la reclamante sia indigente. Trattandosi inoltre di una modifica

importante della situazione personale sia di RE 1 che della figlia, non si può dire

che il gravame fosse privo di possibilità di successo, nel senso che una

persona agiata avrebbe rinunciato a ricorrere per i costi che la procedura

avrebbe potuto comportare. Di conseguenza l’istanza può essere accolta.

7.

Visto quanto sopra,

il reclamo è respinto. Non si prelevano tasse né spese di giustizia, non si

assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. L’istanza

di concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si prelevano

tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.