9.2013.104
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17 maggio 2013Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.104
Lugano
17 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Hutter
Gerosa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’affidamento della figlia PI 1, ai coniugi K__________ e B__________
T__________, domiciliati a B__________, Stati Uniti
giudicando
sul reclamo del 18 marzo 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 4 gennaio/14 febbraio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
viste
le osservazioni 11 aprile 2013 di CO 2;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE
1 e CO 2 il __________ 2000 è nata PI 1.
B. Nel 2004, RE 1 – sulla
scorta dei rapporti peritali – è stata privata della custodia della figlia, che
è stata collocata a Casa __________.
C. Nel 2008, RE 1 è pure
stata privata dell’autorità parentale sulla figlia, come era già avvenuto con
altri due figli avuti da una precedente relazione. Una richiesta del padre, di
ottenere l’affidamento della bambina, è stata negata con decisione 2
febbraio/1. aprile 2009 dell’allora Commissione tutoria di __________. Ad PI 1
è pertanto stato affidato un tutore, ai sensi dell’art. 368 CC, nella persona
di TU 1.
D. Con istanza del 24
gennaio 2011, i coniugi T__________ , zii paterni della minore -la signora è
sorella del padre-, domiciliati a B__________, USA, hanno chiesto l’affidamento
di PI 1 assumendosi la responsabilità della sua cura ed educazione.
E. A seguito
dell’istanza è stata avviata una lunga indagine. La stessa ha comportato il
coinvolgimento dei Servizi sociali internazionali di Ginevra, allo scopo di far
esperire ai Servizi sociali statunitensi un rapporto sull’idoneità
all’affidamento dei signori T__________.
È inoltre stata svolta
un’indagine sui genitori di PI 1 presso l’Ufficio famiglie e minori; mentre è
stato affidato al lic. psic. L__________ il compito di:
- “Determinare
se il trasferimento in Florida fosse nell’interesse di PI 1, compatibile ed
auspicabile per il suo bene.
- Se
ciò non fosse il caso quale soluzione alternativa più adeguata potesse essere
suggerita;
- Determinare
come PI 1 fosse organizzata ed inserita nel suo attuale contesto
socio-ambientale e relazionale e quali sono le aspettative ed i suoi desideri
per il futuro.”
L’istruttoria è stata
completata con le audizioni dei genitori e di PI 1.
F. Con decisione 4
gennaio/14 febbraio 2013 l’CO 1 ha accolto l’istanza dei signori T__________ .
Così facendo, essa ha
autorizzato il trasferimento della minore in Florida, con collocamento presso
la famiglia menzionata. L’autorità ha altresì confermato nel suo ruolo di
curatore/tutore TU 1 “con il compito di continuare a rappresentare la minore
dando la necessaria delega ai genitori affilianti tenendo i contatti e le relazioni
utili, anche con il servizio sociale internazionale, favorendo pure le relazioni
personali con la madre, per poi verificare il condiviso e profittevole
inserimento e adattamento della minore nella nuova realtà statunitense
così da farne idoneo rapporto all’ARP nel giro di 6/9 mesi dalla decisione per
l’adozione di ogni altra opportuna misura.”
Nella medesima decisione,
al punto 4. l’autorità ha stabilito che: “la custodia parentale di diritto
permane all’Autorità regionale di protezione mentre la custodia parentale di
fatto è trasferita ai coniugi T__________, Florida dove viene collocata e andrà
a vivere la minore PI 1 e ciò in attesa di poter verificare l’effettiva buona
riuscita del trasferimento.”
Alla decisione, con
rettifica del 21 febbraio 2013, è stato dato effetto immediatamente esecutivo.
G. In data 18 marzo 2013
RE 1 ha interposto reclamo contro la predetta decisione. Essa ha chiesto la
restituzione dell’effetto sospensivo al proprio gravame, come pure l'ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
H. CO 2 ha formulato
osservazioni 29 marzo (concernente l’effetto sospensivo) e 11 aprile 2013 (sul
merito del gravame), chiedendone la reiezione.
I. Con decisione 4
aprile 2013 lo scrivente presidente della Camera di protezione ha accordato
effetto sospensivo al gravame.
Considerato
Considerandi
1.
Il reclamo,
tempestivo e inoltrato da persona legittimata a ricorrere, può essere esaminato
nel merito dalla Camera di protezione del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
i minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
a. Prima di
entrare nel merito, occorre verificare se siano adempiuti i presupposti per un
trasferimento della minore, segnatamente se l’Autorità regionale di protezione __________
fosse competente a deciderlo.
b. Al
minorenne che non è sotto autorità parentale viene nominato un tutore;
competente per la nomina è l’Autorità di protezione dei minori (art. 327a CC).
Al
tutore competono gli stessi diritti dei genitori (art. 327c cpv. 1 CC).
Il
diritto di custodia, cioè il diritto di scegliere il luogo di residenza del
figlio, è una componente dell’autorità parentale e, per effetto della norma
appena citata, pure una componente della tutela.
Il
tutore nominato [omissis] per supplire la carenza d’autorità parentale, decide
liberamente del luogo e dei modi di presa a carico del bambino, il concorso
delle autorità di tutela non essendo previsto dalla legge (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ª
ed., Losanna-Ginevra 2009, pag. 476 n. 805)
Secondo
l'art. 421 n. 14 vCC, tuttavia, il tutore necessitava del consenso
dell’autorità, quando il cambiamento del luogo di presa a carico del pupillo,
coincideva con un cambiamento di domicilio.
Il
nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013,
applicabile ai minori per il rinvio di cui all’art. 327c cpv. 2 CC, non prevede
più la necessità di tale consenso (art. 416 CC; CommFam Protection de l'adulte,
Biderbost, art 416 CC n. 3).
Tuttavia, in base all’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione
degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e
negozi.
L’art.
417.
CC completa la lista delle autorizzazioni prevista all’art. 416 CC. In
singoli casi, a seconda della situazione si giustifica di sottoporre
all’autorizzazione dell’autorità di protezione talune decisioni. Vi sono
“motivi gravi” unicamente quando, considerata l’importanza o l’alto rischio
legato ad una determinata operazione, la decisione del solo tutore metterebbe
seriamente in pericolo gli interessi e il bene del pupillo (OFK-ZGB-Fassbind, art. 417 N. 1, in BSK Erw.Schutz- U. Vogel, n. 40 ad art. 417 CC). Può
pertanto apparire giustificato l’intervento dell’autorità di protezione nel
caso di una situazione contesa, per rappresentare al meglio gli interessi del
pupillo o per un ulteriore controllo in una decisione concernente un affare
complesso. Può inoltre trattarsi di atti del tutore che necessitavano di
autorizzazione secondo il vecchio diritto [omissis] (ibidem).
c. Nel caso che
ci occupa, appare chiaro che per la decisione in questione era ed è importante il
coinvolgimento dell’Autorità di protezione, che è per altro avvenuto in modo
“naturale” essendosi rese necessarie indagini attraverso i servizi
internazionali e oltre oceano. Il fatto che l’Autorità di protezione si sia
assunta la responsabilità della decisione appare pertanto di primo acchito
condivisibile. Tuttavia non occorre disquisire oltre su questo argomento, nella
misura in cui le posizioni delle parti, nella fattispecie in esame, sono per
altro contrapposte.
Infatti,
la mamma RE 1 si oppone alla partenza, mentre il papà CO 2 è favorevole, così
come il tutore (osservazioni 12 ottobre 2012 tutore/CTR).
Perciò,
quand’anche il tutore avesse deciso il trasferimento di PI 1 senza il concorso
dell’Autorità di protezione – ciò che, secondo le disposizioni di cui sopra, e il
vigente nuovo diritto, forse sarebbe stato legittimato a fare – la sua
decisione sarebbe stata avallata solo da una delle due parti, cioè dal padre,
rendendo necessaria comunque la decisione dell’Autorità di protezione, in virtù
dell’art. 419 CC.
Dal
profilo formale nulla osta quindi all’esame della fattispecie da parte dello
scrivente giudice.
2.
La reclamante
sostiene che nella valutazione del lic. psic. L__________ non si giunge ad una
conclusione chiara ed univoca. Secondo l'opponente, il perito non ha fornito
motivi fondati per giustificare un esito diverso da quello ipotizzato dalla
dr.ssa La__________, che avrebbe seguito la minore molto più a lungo nel tempo
del perito L__________. PI 1 stessa avrebbe affermato più volte di non volersi
trasferire in Florida.
È pur vero che dalla
valutazione della dr.ssa La__________ traspare che la medesima ha ritenuto
prematura la trasferta in Florida di PI 1. Tuttavia, contrariamente a quanto
sostiene la reclamante, nella perizia del lic. psic. L__________ vengono spiegati
in modo molto dettagliato i motivi per cui la partenza viene considerata come
l’unica possibilità concreta. Da un lato – secondo il perito – le persone di
riferimento per PI 1 già considerano la minore come “dimessa”, dall’altro, il
legame relazionale affettivo che unisce PI 1 ai famigliari di parte paterna,
residenti in Florida, è consolidato ed è vivo fin dalla sua nascita, ciò che le
ha permesso di costruire relazioni qualitativamente forti (rapporto peritale
del 21 settembre 2012 pagg. 8-9). A mente del perito, non vi sono alternative
valide confrontabili per la giovane (pag. 11). Una condizione di fragilità, di
debolezza della struttura famigliare che deve sostenere la giovane nel momento
dei cambiamenti adolescenziali, comporta, secondo il lic. psic. L__________, un
significativo rischio di evoluzione patologica (pag. 11). Il perito ha provato
ad abbozzare altre ipotesi di sistemazione ma nessuna è a suo modo di vedere
praticabile (pag. 12). Al contrario, la soluzione dell’affidamento alla zia è
da lui considerata come particolarmente indicata. Egli ha avuto due colloqui
con K__________ T__________ mediante video conferenza (pag. 9), e altre
valutazioni positive gli sono giunte sia dalla perizia dei servizi sociali
americani (cfr. rapporto sociale della Florida H__________, del 27 giugno 2011),
sia dall’assistente sociale dell’Ufficio famiglie e minori e dal tutore, che
hanno potuto conoscere personalmente K__________ T__________ e suo marito (perizia
pag. 9).
Si tratta di valutazioni
molto approfondite, che affrontano pure in modo dettagliato anche questioni
spinose, come il rapporto padre-figlia. La reclamante non indica in cosa queste
valutazioni siano carenti, quali questioni andrebbero ulteriormente esaminate,
ma si limita a porre l’accento sul parere della terapeuta di PI 1, senza peraltro
proporre un’altra soluzione percorribile. Le sue doglianze si rivelano quindi prive
di fondamento.
3.
RE 1 reputa inoltre
che non sia stata sufficientemente approfondita la questione della nascita di
un figlio nel nucleo famigliare degli zii. A suo modo di vedere questa
questione avrebbe dovuto comportare un approfondimento peritale ulteriore da
parte dei servizi sociali americani.
A questo proposito occorre
tuttavia specificare che, benché già da tempo consapevoli dell’arrivo di un
figlio (e-mail del 5 ottobre 2011 di K__________ T__________ a TU 1 e A__________)
i signori T__________ sono sempre rimasti molto fermi nel confermare il desiderio
di avere PI 1 nel loro nucleo famigliare (perizia del lic. psic. L__________,
pag. 11).
Nel rapporto sociale
americano si scrive che “K__________ e B__________ T__________ sembrano essere
una coppia orientata sulla famiglia. Il loro stile di vita è tale che l’arrivo
di PI 1 sarebbe organizzato bene e con cura. Sulla base delle osservazioni,
colloqui, rapporti, referenze e documenti legali, K__________ e B__________ T__________
si presentano come due persone resistenti, emotivamente stabili e ben coscienti
di ciò che un genitore deve dare e trasmettere ad un bambino.” (rapporto 27
giugno 2011 pag. 5).
A motivo di quanto sopra,
ritenuto inoltre che la custodia di diritto su PI 1 permane presso l’Autorità
di protezione, che pure il tutore resta in carica e ha il compito di
sorvegliare la situazione e di mantenere i contatti con i Servizi sociali
americani, non appare necessario procedere con un ulteriore approfondimento
della situazione. La decisione non ha carattere definitivo, l’inserimento di PI
1.
dovrà essere nuovamente verificato. Il tentativo della reclamante di
sovvertire la decisione è vano pure su questo punto.
4.
RE 1 afferma poi che
PI 1 non ha mai espresso il desiderio di partire.
La perizia del lic. psic.
L__________ affronta questo tema senza remore, fornendo una spiegazione chiara.
Intravvede le comprensibili paure legate ad una scelta di questo tipo, ma evidenzia
pure gli aspetti positivi dell’affidamento alla zia in un contesto di stabilità
e adeguatezza, supportato dal desiderio e dall’investimento affettivo (pag.
16). Con tutti questi elementi il reclamo non si confronta. Esso inoltre non
considera il fatto che, la decisione non spetta alla minore. Essendo stata
opportunamente sentita, essa ha affermato di volersi rimettere alla decisione
dell’autorità di protezione. PI 1 ha in particolare pure soggiunto di essere
sicura che l'autorità di protezione ”saprà prendere la decisione giusta per lei.”
(verbale d’udienza del 5 novembre 2012) Non si tratta comunque di una decisione
a carattere irreversibile.
Visto quanto sopra le
censure devono essere nuovamente respinte.
5.
Il gravame critica,
per finire, la decisione nella misura in cui non propone un assetto di relazioni
personali con la madre.
È purtroppo triste
constatare come nemmeno la madre ne propone uno, limitandosi ad affrontare il
tema dei costi di trasferta “che dovranno essere accollati alla famiglia
affidataria visto che la stessa dispone dei mezzi finanziari per assumerseli”
(reclamo lett. L pag. 6). A questo proposito occorre ribadire il principio secondo
cui i costi di trasferta sono di regola a carico dell’avente diritto alle
relazioni personali, senza che ciò giustifichi una riduzione dei contributi di
mantenimento (BSK-ZGB I, I. Schwenzer,
n. 20 ad art. 273 CC).
Sempre a
proposito di relazioni personali occorre comunque evidenziare che, tra i
compiti del tutore, vi è pure quello di favorire le relazioni personali con la
madre (dispositivo della decisione, punto 3). Non spetta all’autorità di
protezione disciplinare l’assetto delle relazioni personali, bensì al tutore
medesimo, sempre in virtù dell’art. 327c cpv. 1 CC.
Non si giustifica di
approfondire la tematica in questa sede, ferma restante la possibilità della
reclamante di inoltrare le proprie richieste specifiche direttamente al tutore.
Pure su questo punto il reclamo si avvera privo di fondamento.
6.
L’assistenza
giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri
della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi
diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è
esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per
l’istante (art. 3 cpv. 3 LAG).
Occorre che l’istante sia
indigente; che le possibilità di successo della causa siano almeno pressoché
equivalenti o solo leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il
richiedente non sia in grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio
e non abbia conoscenze specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg.
CPC; MCF sul CPC, FF 2006 6593, pag. 6673 seg.).
In concreto si può
ritenere che la reclamante sia indigente. Trattandosi inoltre di una modifica
importante della situazione personale sia di RE 1 che della figlia, non si può dire
che il gravame fosse privo di possibilità di successo, nel senso che una
persona agiata avrebbe rinunciato a ricorrere per i costi che la procedura
avrebbe potuto comportare. Di conseguenza l’istanza può essere accolta.
7.
Visto quanto sopra,
il reclamo è respinto. Non si prelevano tasse né spese di giustizia, non si
assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. L’istanza
di concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si prelevano
tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.