9.2013.105
Termine per impugnare una decisione cautelare, indicazione erronea nei rimedi giuridici, reclamante patrocinato, intempestività
21 marzo 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.105
Lugano
21 marzo 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la custodia sul figlio
giudicando
sul reclamo del 13 marzo 2013 e sulla contestuale istanza di assistenza giudiziaria
presentati da RE 1 contro la decisione emessa il 8 febbraio 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che PI 1, nato il 2002,
è figlio di RE 1 e __________;
che a far tempo dal
2002 l’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità regionale di
protezione (ARP) - di __________ si è occupata di adottare varie misure a
protezione del minore;
che mediante decisione
supercautelare del 7 gennaio 2013 la summenzionata autorità ha privato la madre
della custodia sul figlio, affidandolo alle cure del nonno materno, e al
contempo l’ha convocata all’udienza del 10 gennaio 2013;
che con risoluzione
dell’8 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione ha confermato
provvisoriamente la precedente decisione supercautelare, modificando i diritti
di visita del minore con la madre;
che quest’ultima ha
impugnato la decisione 8 febbraio 2013, chiedendo di essere posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria;
Considerato
Considerandi
che l'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni
e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC); così
come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art.
445.
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG);
che per l’art. 322 cpv.
1.
CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta
manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria
superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le
proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato
all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;
che per l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona
che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari
per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare
una misura di protezione degli adulti (cpv. 1); in caso di particolare urgenza,
l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti
cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel
contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende
una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni in materia di provvedimenti
cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro
comunicazione (cpv. 3);
che per
l’art. 314 cpv. 1 CC le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di
protezione degli adulti si applicano per analogia alle procedure concernenti i
minori;
che in caso di urgenza
particolare l’autorità di protezione può adottare delle misure supercautelari
(art. 445 cpv. 2 CC), ossia senza sentire le parti, fissando loro un termine
per esprimersi oppure convocandole all’udienza; dopodiché prende una nuova
decisione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 445 CC N. 16; Copma, Guide
pratique Protection de l’adulte, pagg. 74-75, n.ri 1.184-1.187; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess,
2011, pag. 49 n.ri 105-107);
che nell’evenienza
concreta la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare del
7.
gennaio 2013 e all’audizione della madre il 10 gennaio 2013;
che ciò emerge anche dal
tenore della decisione avversata che nel dispositivo n. 1 prevede che “La
decisione supercautelare n. 2/2013 del 7 gennaio 2013 è provvisoriamente
confermata in tutti i dispositivi, salvo la modifica seguente […]”;
che, pertanto, si è in
presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la decisione inaudita
parte e la conseguente udienza; la stessa non mette fine alla procedura: questo
risulta sia dal testo del dispositivo appena citato sia dal fatto che sono
stati ordinati ulteriori accertamenti;
che di conseguenza il
termine per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (art. 445 cpv. 3
CC);
che benché l’Autorità
regionale di protezione abbia indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi
giuridici, il legale della reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto
consultando le relative norme del Codice civile;
che per giurisprudenza non
è possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la
parte o il suo avvocato
avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge
(DTF 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, cons. 4.2 ; DTF 2A.344/2006 del 9 giugno
2006, cons. 3.1);
che in concreto la
risoluzione dell’8 febbraio 2013 è pervenuta al legale in data 11 febbraio 2013
ed il reclamo in esame è stato inviato il 13 marzo 2013;
che pertanto i 10
giorni per introdurre il reclamo erano manifestamente scaduti al momento
dell’invio di quest’ultimo; di conseguenza esso risulta intempestivo e
irricevibile;
che l’istanza di
assistenza giudiziaria va rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett. b CPC
su rinvio dell’art. 13 LAG), nella misura in cui appare immediatamente che
l’iniziativa processuale è irricevibile (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117 CPC
pag. 467);
che data la situazione
e l’assenza d’intimazione del gravame, si rinuncia ad ogni prelievo di oneri
processuali;
che per quanto attiene
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una
decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale
(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare
oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6
LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri
l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
che anche l'impugnabilità
di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue
quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.Il
reclamo è irricevibile.
2.L’istanza
di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Non si prelevano né
tassa né spese di giustizia.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.