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Decisione

9.2013.105

Termine per impugnare una decisione cautelare, indicazione erronea nei rimedi giuridici, reclamante patrocinato, intempestività

21 marzo 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che PI 1, nato il 2002,

è figlio di RE 1 e __________;

che a far tempo dal

2002 l’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità regionale di

protezione (ARP) - di __________ si è occupata di adottare varie misure a

protezione del minore;

che mediante decisione

supercautelare del 7 gennaio 2013 la summenzionata autorità ha privato la madre

della custodia sul figlio, affidandolo alle cure del nonno materno, e al

contempo l’ha convocata all’udienza del 10 gennaio 2013;

che con risoluzione

dell’8 febbraio 2013 l’Autorità regionale di protezione ha confermato

provvisoriamente la precedente decisione supercautelare, modificando i diritti

di visita del minore con la madre;

che quest’ultima ha

impugnato la decisione 8 febbraio 2013, chiedendo di essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria;

Considerato

Considerandi

che l'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni

e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC); così

come i reclami contro le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art.

445.

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 9 LOG);

che per l’art. 322 cpv.

1.

CPC, applicabile per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta

manifestamente inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria

superiore lo notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le

proprie osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato

all’intimazione del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;

che per l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona

che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari

per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare

una misura di protezione degli adulti (cpv. 1); in caso di particolare urgenza,

l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti

cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel

contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende

una nuova decisione (cpv. 2); le decisioni in materia di provvedimenti

cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro

comunicazione (cpv. 3);

che per

l’art. 314 cpv. 1 CC le disposizioni sulla procedura davanti all’autorità di

protezione degli adulti si applicano per analogia alle procedure concernenti i

minori;

che in caso di urgenza

particolare l’autorità di protezione può adottare delle misure supercautelari

(art. 445 cpv. 2 CC), ossia senza sentire le parti, fissando loro un termine

per esprimersi oppure convocandole all’udienza; dopodiché prende una nuova

decisione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 445 CC N. 16; Copma, Guide

pratique Protection de l’adulte, pagg. 74-75, n.ri 1.184-1.187; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess,

2011, pag. 49 n.ri 105-107);

che nell’evenienza

concreta la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare del

7.

gennaio 2013 e all’audizione della madre il 10 gennaio 2013;

che ciò emerge anche dal

tenore della decisione avversata che nel dispositivo n. 1 prevede che “La

decisione supercautelare n. 2/2013 del 7 gennaio 2013 è provvisoriamente

confermata in tutti i dispositivi, salvo la modifica seguente […]”;

che, pertanto, si è in

presenza di una decisione cautelare, sopravvenuta dopo la decisione inaudita

parte e la conseguente udienza; la stessa non mette fine alla procedura: questo

risulta sia dal testo del dispositivo appena citato sia dal fatto che sono

stati ordinati ulteriori accertamenti;

che di conseguenza il

termine per impugnare una decisione cautelare è di 10 giorni (art. 445 cpv. 3

CC);

che benché l’Autorità

regionale di protezione abbia indicato erroneamente 30 giorni nei rimedi

giuridici, il legale della reclamante se ne sarebbe potuto rendere conto

consultando le relative norme del Codice civile;

che per giurisprudenza non

è possibile avvalersi di un'indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la

parte o il suo avvocato

avrebbero potuto scoprire l'errore semplicemente consultando il testo di legge

(DTF 5A_401/2007 del 29 agosto 2007, cons. 4.2 ; DTF 2A.344/2006 del 9 giugno

2006, cons. 3.1);

che in concreto la

risoluzione dell’8 febbraio 2013 è pervenuta al legale in data 11 febbraio 2013

ed il reclamo in esame è stato inviato il 13 marzo 2013;

che pertanto i 10

giorni per introdurre il reclamo erano manifestamente scaduti al momento

dell’invio di quest’ultimo; di conseguenza esso risulta intempestivo e

irricevibile;

che l’istanza di

assistenza giudiziaria va rifiutata (art. 3 cpv. 3 LAG e art. 117 lett. b CPC

su rinvio dell’art. 13 LAG), nella misura in cui appare immediatamente che

l’iniziativa processuale è irricevibile (CPC Comm, Trezzini, ad art. 117 CPC

pag. 467);

che data la situazione

e l’assenza d’intimazione del gravame, si rinuncia ad ogni prelievo di oneri

processuali;

che per quanto attiene

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una

decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale

(art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare

oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6

LTF) senza riguardo a questioni di valore, sempre che l'interessata dimostri

l'esistenza di un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);

che anche l'impugnabilità

di dispositivi sull'assistenza giudiziaria – di natura incidentale – segue

quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.Il

reclamo è irricevibile.

2.L’istanza

di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si prelevano né

tassa né spese di giustizia.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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