9.2013.117
Istituzione curatela in vista di adozione, "ricusa" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice
11 luglio 2013Italiano10 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
9.2013.117
Data decisione, Autorità:
11.07.2013, CDP
Titolo:
Istituzione curatela in vista di adozione, "ricusa" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice
CURATELA DI RAPPRESENTANZA
art. 400 CC
art. 401 cpv. 2 CC
art. 47 CPC
art. 32 LPAMM
art. 31 LPMA
Incarto n.
9.2013.117
Lugano
11 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela in
vista di adozione e la nomina della curatrice
giudicando sul ricorso (recte: reclamo) dell’11 aprile
2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 13 marzo 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE 1 e RE 2 sono genitori affidatari di PI 1, giunto dal Togo il 21 agosto
2012, in vista della sua adozione.
Nel 2003
e nel 2006 essi avevano già adottato due bambini provenienti dal Togo.
B. La domanda di autorizzazione provvisoria per accogliere il bambino
proveniente dal Togo è stata presentata già il 16 gennaio 2008. La stessa è
stata concessa dall’Ufficio del tutore ufficiale (ora Ufficio delle curatele)
il 9 febbraio 2009 e rinnovata il 3 marzo 2011.
Il 26
marzo 2012 dal Togo è arrivata una proposta di adozione del minore. L’Ufficio
del tutore ufficiale ha quindi trasmesso l’accettazione della proposta di
adozione da parte della famiglia, che si è recata in Togo.
C. PI 1 è giunto in Svizzera con i genitori adottivi il 21 agosto 2012.
La famiglia RE 1RE 2 ha dovuto far fronte a problemi burocratici a
causa della mancanza di alcuni documenti.
D. Con scritto di posta elettronica del 1 febbraio 2013, RE 1 ha informato CURA 1 di essersi rivolta all’Autorità di protezione per sapere quale fosse lo stato
dell’incarto di PI 1, evidenziando come le sia stato riferito che nessun
incarto era ancora arrivato (né prima né dopo il rientro dal Togo) e di
conseguenza non era ancora stato nominato un curatore o tutore. Ha quindi
rilevato di ritenere di non aver avuto alcun sostegno dall’Ufficio delle
curatele e di considerare “arbitraria” a quel momento una visita a domicilio,
non avendo CURA 1 ancora un mandato ufficiale.
E. In
data 7 febbraio 2013, CURA 1 ha informato la famiglia RE 1RE 2, tramite messaggio
di posta elettronica (inviato pure all’Autorità di protezione), che a seguito
di una riunione tenutasi quel giorno avrebbe potuto venire rilasciata
l’autorizzazione per consentire di ottenere l’assegno famigliare e che sarebbe
stata inoltrata la richiesta di nomina di un tutore per “i bambini” (in realtà
il bambino, ndr.).
F. Il 27 febbraio 2013 l’Ufficio delle curatele, informando che
l’adozione di PI 1 da parte di RE 1 e RE 2 è stata decretata nel paese di
origine del bambino, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) di nominare un curatore ai sensi dell’art.
17 LF-CAA. Quale curatrice è stata proposta CURA 1 dell’Ufficio delle curatele.
G. Con decisione 13 marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione ha istituito
a PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, nominando CURA 1 dell’Ufficio
delle curatele che ha assunto anche la sorveglianza sull’affido.
H. Tramite
ricorso (recte reclamo) dell’11 aprile 2013, RE 1 e RE 2 si sono opposti alla
nomina della curatrice CURA 1 sostenendo di non avere fiducia nella sua persona
e chiedendone quindi la “ricusa”.
I. Con
risposta 23 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione sostiene che dalla documentazione
agli atti non risultano elementi a giustificazione della contestazione dei
reclamanti e chiede quindi di respingere il reclamo.
L. Il 3
maggio 2013 l’Ufficio delle curatele ha presentato le proprie osservazioni chiedendo
di respingere il reclamo di RE 1 e RE 2 ritenendo che non sono dati i presupposti
per la “ricusa” di CURA 1.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che
giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art.
48.
lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della
Ltut, pag. 8].
2.
Secondo l’art. 264 CC, il minorenne può essere adottato quando i
futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua
educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di
prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare,
in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.
L’art.
268.
CC prevede che l’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente
del domicilio dei genitori adottivi.
La
Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in
materia di adozione internazionale, ratificata dalla Svizzera il 24 settembre
2002.
e in vigore dal 1° gennaio 2003 è stata pure ratificata dal Togo il 12
ottobre 2009 ed è entrata in vigore dal 1° febbraio 2010. Essa ha per oggetto
di stabilire delle garanzie, affinché le
adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali
che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale, d'instaurare un sistema
di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di
queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei
minori e infine di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle
adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. Ai sensi dell’art. 23,
“l’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente
dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta a pieno diritto
negli altri Stati contraenti”.
La
legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sulla
protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione
internazionale ha lo scopo di disciplinare la
procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione e prevede
provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall'estero che vengono
accolti a scopo d'adozione da persone con dimora abituale in Svizzera (art. 1 LF-CAA).
L'art. 17 cpv. 1 LF-CCA prevede che se il minore è stato adottato prima dell'entrata
in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità
di protezione dei minori gli nomina senza indugio un curatore. Curatela che, ai
sensi del quarto capoverso, decade per
legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del
minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione.
L’autorità
di protezione dei minori è quindi tenuta a nominare imperativamente al minore
da adottare un curatore ai sensi dell’art. 308 CC (Meier/ M. Stettler,
Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, p. 658 n. 1139).
3.
Nelle proprie osservazioni l’Ufficio delle curatele, dopo aver
passato in rassegna le norme applicabili, sostiene, a giusta ragione, che la
curatela “contestata” è stata istituita “nel rispetto di quanto stabilito da
una norma di legge” (cfr. pag. 4, a metà). Ora, sebbene i reclamanti pongano il
dubbio sul “senso che può avere in questo momento l’istituzione di una
curatela”, in realtà essi concludono “ricusando” la curatrice, ma non
contestano la misura adottata. Il reclamo deve quindi essere trattato da questo
giudice come un’opposizione alla persona della curatrice.
4.
La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione,
in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogià in
virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC.
Ai sensi
dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona
fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti.
L’art.
401.
cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto
possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone
vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla
proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina
di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento
(CommFam protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 4-5).
5.
Contestando
la nomina di CURA 1 a motivo, a loro dire, della mancanza di un rapporto di
fiducia, in realtà i reclamanti non formulano una ricusa ai sensi dell’art. 47
CPC o dell’art. 32 LPamm come sostenuto dalla curatrice e dall’Ufficio delle
curatele. Infatti tali norme riguardano “chi opera in seno a un’autorità
giudiziaria” (cfr. art. 47 cpv. 1 CPC) o i “membri delle autorità
amministrative” (cfr. art. 32 LPamm). Tale facoltà non è per altro neppure
prevista dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto (LPMA). Secondo l'art. 31 LPMA, la
ricusazione è infatti limitata ai membri dell'Autorità di protezione e della
Camera di protezione.
Nel caso
in esame, la contestazione è invece da considerare semplicemente un’opposizione
alla scelta della curatrice.
Nella fattispecie i reclamanti non contestano in alcun modo le
qualità della curatrice alla quale è stato affidato il mandato, bensì unicamente
il rapporto di fiducia che sarebbe venuto a mancare a seguito dei precedenti
contatti. Essi criticano dapprima l'operato dei “collaboratori” dell’Ufficio
delle curatele che non si sarebbero, a loro dire, interessati sufficientemente
alla loro procedura di adozione, né li avrebbero aiutati. Fanno poi riferimento
a __________ e CURA 1, lamentando superficialità, lunghi periodi d'attesa alle
loro richieste, risposte sbrigative ed evasive e modo di procedere approssimativo.
Ora, non
vi sono motivi plausibili per escludere la nomina della persona prescelta
dall’autorità di protezione. Quest'ultima dispone per altro, come detto (sopra,
consid. 4), di un ampio margine d'apprezzamento nel designare la persona che
reputa più idonea. Tanto meno dagli atti emerge conferma di comportamenti tali
da escludere il corretto adempimento del compito da parte della curatrice
designata. Per di più, trattandosi di un mandato di durata limitata nel tempo,
i reclamanti non dovranno collaborare con la curatrice per un tempo indefinito.
6.
Visto
quanto sopra il reclamo va respinto.
Sebbene
tasse e spese andrebbero poste a carico della parte soccombente, vista la
particolarità della fattispecie si prescinde, eccezionalmente, dal prelevarne.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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