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Decisione

9.2013.117

Istituzione curatela in vista di adozione, "ricusa" della curatrice, contestazione della nomina della curatrice

11 luglio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE 1 e RE 2 sono genitori affidatari di PI 1, giunto dal Togo il 21 agosto

2012, in vista della sua adozione.

Nel 2003

e nel 2006 essi avevano già adottato due bambini provenienti dal Togo.

B. La domanda di autorizzazione provvisoria per accogliere il bambino

proveniente dal Togo è stata presentata già il 16 gennaio 2008. La stessa è

stata concessa dall’Ufficio del tutore ufficiale (ora Ufficio delle curatele)

il 9 febbraio 2009 e rinnovata il 3 marzo 2011.

Il 26

marzo 2012 dal Togo è arrivata una proposta di adozione del minore. L’Ufficio

del tutore ufficiale ha quindi trasmesso l’accettazione della proposta di

adozione da parte della famiglia, che si è recata in Togo.

C. PI 1 è giunto in Svizzera con i genitori adottivi il 21 agosto 2012.

La famiglia RE 1RE 2 ha dovuto far fronte a problemi burocratici a

causa della mancanza di alcuni documenti.

D. Con scritto di posta elettronica del 1 febbraio 2013, RE 1 ha informato CURA 1 di essersi rivolta all’Autorità di protezione per sapere quale fosse lo stato

dell’incarto di PI 1, evidenziando come le sia stato riferito che nessun

incarto era ancora arrivato (né prima né dopo il rientro dal Togo) e di

conseguenza non era ancora stato nominato un curatore o tutore. Ha quindi

rilevato di ritenere di non aver avuto alcun sostegno dall’Ufficio delle

curatele e di considerare “arbitraria” a quel momento una visita a domicilio,

non avendo CURA 1 ancora un mandato ufficiale.

E. In

data 7 febbraio 2013, CURA 1 ha informato la famiglia RE 1RE 2, tramite messaggio

di posta elettronica (inviato pure all’Autorità di protezione), che a seguito

di una riunione tenutasi quel giorno avrebbe potuto venire rilasciata

l’autorizzazione per consentire di ottenere l’assegno famigliare e che sarebbe

stata inoltrata la richiesta di nomina di un tutore per “i bambini” (in realtà

il bambino, ndr.).

F. Il 27 febbraio 2013 l’Ufficio delle curatele, informando che

l’adozione di PI 1 da parte di RE 1 e RE 2 è stata decretata nel paese di

origine del bambino, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) di nominare un curatore ai sensi dell’art.

17 LF-CAA. Quale curatrice è stata proposta CURA 1 dell’Ufficio delle curatele.

G. Con decisione 13 marzo 2013 l’Autorità regionale di protezione ha istituito

a PI 1 una curatela ai sensi dell’art. 308 CC, nominando CURA 1 dell’Ufficio

delle curatele che ha assunto anche la sorveglianza sull’affido.

H. Tramite

ricorso (recte reclamo) dell’11 aprile 2013, RE 1 e RE 2 si sono opposti alla

nomina della curatrice CURA 1 sostenendo di non avere fiducia nella sua persona

e chiedendone quindi la “ricusa”.

I. Con

risposta 23 aprile 2013 l’Autorità regionale di protezione sostiene che dalla documentazione

agli atti non risultano elementi a giustificazione della contestazione dei

reclamanti e chiede quindi di respingere il reclamo.

L. Il 3

maggio 2013 l’Ufficio delle curatele ha presentato le proprie osservazioni chiedendo

di respingere il reclamo di RE 1 e RE 2 ritenendo che non sono dati i presupposti

per la “ricusa” di CURA 1.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che

giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art.

48.

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio

del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della

Ltut, pag. 8].

2.

Secondo l’art. 264 CC, il minorenne può essere adottato quando i

futuri genitori adottivi gli abbiano prodigato cure e provveduto alla sua

educazione, durante almeno un anno, e l’insieme delle circostanze consenta di

prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare,

in modo non equo, altri figli dei genitori adottivi.

L’art.

268.

CC prevede che l’adozione è pronunciata dall’autorità cantonale competente

del domicilio dei genitori adottivi.

La

Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in

materia di adozione internazionale, ratificata dalla Svizzera il 24 settembre

2002.

e in vigore dal 1° gennaio 2003 è stata pure ratificata dal Togo il 12

ottobre 2009 ed è entrata in vigore dal 1° febbraio 2010. Essa ha per oggetto

di stabilire delle garanzie, affinché le

adozioni internazionali si facciano nell'interesse superiore del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali

che gli sono riconosciuti nel diritto internazionale, d'instaurare un sistema

di cooperazione fra gli Stati contraenti, al fine di assicurare il rispetto di

queste garanzie e quindi prevenire la sottrazione, la vendita e la tratta dei

minori e infine di assicurare il riconoscimento, negli Stati contraenti, delle

adozioni realizzate in conformità alla Convenzione. Ai sensi dell’art. 23,

“l’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente

dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta a pieno diritto

negli altri Stati contraenti”.

La

legge federale relativa alla Convenzione dell’Aia sulla

protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione

internazionale ha lo scopo di disciplinare la

procedura di accoglienza di un minore conformemente alla Convenzione e prevede

provvedimenti per la protezione dei minori provenienti dall'estero che vengono

accolti a scopo d'adozione da persone con dimora abituale in Svizzera (art. 1 LF-CAA).

L'art. 17 cpv. 1 LF-CCA prevede che se il minore è stato adottato prima dell'entrata

in Svizzera e ci si deve attendere che l'adozione vi sia riconosciuta, l'autorità

di protezione dei minori gli nomina senza indugio un curatore. Curatela che, ai

sensi del quarto capoverso, decade per

legge al più tardi 18 mesi dopo la comunicazione dell'entrata in Svizzera del

minore o, se non vi è stata alcuna comunicazione, dopo la sua istituzione.

L’autorità

di protezione dei minori è quindi tenuta a nominare imperativamente al minore

da adottare un curatore ai sensi dell’art. 308 CC (Meier/ M. Stettler,

Droit de la filiation, 4ª ed., Losanna e Ginevra 2009, p. 658 n. 1139).

3.

Nelle proprie osservazioni l’Ufficio delle curatele, dopo aver

passato in rassegna le norme applicabili, sostiene, a giusta ragione, che la

curatela “contestata” è stata istituita “nel rispetto di quanto stabilito da

una norma di legge” (cfr. pag. 4, a metà). Ora, sebbene i reclamanti pongano il

dubbio sul “senso che può avere in questo momento l’istituzione di una

curatela”, in realtà essi concludono “ricusando” la curatrice, ma non

contestano la misura adottata. Il reclamo deve quindi essere trattato da questo

giudice come un’opposizione alla persona della curatrice.

4.

La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione,

in applicazione degli art. 400 e segg. CC, che si applicano per analogià in

virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC.

Ai sensi

dell’art. 400 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona

fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti.

L’art.

401.

cpv. 2 CC relativamente alla scelta del curatore dispone che per quanto

possibile, l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone

vicine all’interessato. Tuttavia l’autorità di protezione non è legata alla

proposta di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina

di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d'apprezzamento

(CommFam protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 4-5).

5.

Contestando

la nomina di CURA 1 a motivo, a loro dire, della mancanza di un rapporto di

fiducia, in realtà i reclamanti non formulano una ricusa ai sensi dell’art. 47

CPC o dell’art. 32 LPamm come sostenuto dalla curatrice e dall’Ufficio delle

curatele. Infatti tali norme riguardano “chi opera in seno a un’autorità

giudiziaria” (cfr. art. 47 cpv. 1 CPC) o i “membri delle autorità

amministrative” (cfr. art. 32 LPamm). Tale facoltà non è per altro neppure

prevista dalla Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto (LPMA). Secondo l'art. 31 LPMA, la

ricusazione è infatti limitata ai membri dell'Autorità di protezione e della

Camera di protezione.

Nel caso

in esame, la contestazione è invece da considerare semplicemente un’opposizione

alla scelta della curatrice.

Nella fattispecie i reclamanti non contestano in alcun modo le

qualità della curatrice alla quale è stato affidato il mandato, bensì unicamente

il rapporto di fiducia che sarebbe venuto a mancare a seguito dei precedenti

contatti. Essi criticano dapprima l'operato dei “collaboratori” dell’Ufficio

delle curatele che non si sarebbero, a loro dire, interessati sufficientemente

alla loro procedura di adozione, né li avrebbero aiutati. Fanno poi riferimento

a __________ e CURA 1, lamentando superficialità, lunghi periodi d'attesa alle

loro richieste, risposte sbrigative ed evasive e modo di procedere approssimativo.

Ora, non

vi sono motivi plausibili per escludere la nomina della persona prescelta

dall’autorità di protezione. Quest'ultima dispone per altro, come detto (sopra,

consid. 4), di un ampio margine d'apprezzamento nel designare la persona che

reputa più idonea. Tanto meno dagli atti emerge conferma di comportamenti tali

da escludere il corretto adempimento del compito da parte della curatrice

designata. Per di più, trattandosi di un mandato di durata limitata nel tempo,

i reclamanti non dovranno collaborare con la curatrice per un tempo indefinito.

6.

Visto

quanto sopra il reclamo va respinto.

Sebbene

tasse e spese andrebbero poste a carico della parte soccombente, vista la

particolarità della fattispecie si prescinde, eccezionalmente, dal prelevarne.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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