9.2013.123
Diritti di visita
24 luglio 2013Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
9.2013.123
Data decisione, Autorità:
24.07.2013, CDP
Titolo:
Diritti di visita
RELAZIONI PERSONALI
art. 273 cpv. 1 CC
art. 274 CC
Incarto n.
9.2013.123
Lugano
24 luglio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2
patr. da: PR 2
per quanto riguarda le relazioni personali con il figlio PI 1
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2013 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra CO 2 e RE 1 è nato PI 1, il __________ 2001. I
genitori, inizialmente residenti in Italia, nel 2006 sono arrivati in Svizzera,
a M__________. Il 23 marzo 2006 la Commissione tutoria regionale __________, ora
Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione)
ha approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento e per il diritto alle
relazioni personali tra il padre e il figlio.
B. A
seguito della separazione dei genitori, avvenuta nel 2007, e dei loro rapporti
conflittuali, l’Autorità di protezione si occupa da anni del minore.
Con
istanza 23 aprile 2010, RE 1 ha chiesto l’intervento dell’Autorità di
protezione, domandando in particolare una verifica sulle capacità genitoriali
della madre e l’eventuale esigenza di adottare misure di protezione a favore
del figlio. Ha pure chiesto di stabilire le relazioni personali con il figlio –
facendo presente che dal mese di gennaio non ha praticamente più potuto
incontrarlo – come pure una regolamentazione per le vacanze estive.
C. Con
decisione 11 giugno 2010, l’Autorità di protezione ha quindi stabilito quattro
incontri durante i mesi di giugno e luglio, mentre con decisione del 20 luglio 2010 ha stabilito ulteriori dieci incontri nel mese di agosto fino a metà settembre 2010.
D. Tramite
decisione del 16 giugno 2010, l’Autorità di protezione ha conferito mandato al
Centro di Terapia Cognitiva e Comportamentale di __________ per una valutazione
delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
E. Contemporaneamente, in data 17 settembre 2010, l’Autorità di protezione
ha istituito una curatela educativa nominando quale curatore CURA 1
dell’Ufficio delle curatele (allora Ufficio del tutore ufficiale). Con decisione
di medesima data ha stabilito ulteriori sei incontri, nei mesi di settembre e
ottobre, tra PI 1 e il padre.
F. Per
un periodo il minore non ha più incontrato il papà. Con decisione 1° dicembre
2011, l’Autorità regionale di protezione __________ ha ripristinato le
relazioni personali tra PI 1 e suo padre, nell’ordine di un sabato ogni 15 giorni,
dalle ore 9.00 alle 20.00. Contro tale decisione è insorta CO 2, chiedendo
l’annullamento della decisione, facendo valere che PI 1 non voleva vedere il
papà, che non avrebbe offerto garanzie sufficienti per la presa a carico del
figlio. In subordine la mamma di PI 1 ha chiesto che il diritto di visita avvenisse in forma sorvegliata. Con decisione 8 febbraio 2012 l’Autorità di vigilanza
sulle tutele ha respinto il ricorso.
G. Un
incontro tra padre e figlio è avvenuto il 13 giugno 2012 alla presenza del
curatore educativo, dopo oltre un anno in cui i due non si erano visti.
H. I
genitori si sono incontrati il 13 settembre 2012 presso l’Autorità di
protezione. Essi non hanno trovato un accordo bensì si sono impegnati ad
aderire ad un percorso terapeutico/di mediazione, con una figura professionale
designata dall’Autorità di protezione.
Con
decisione 11 ottobre 2012 l’Autorità ha quindi conferito mandato alla psicologa
B__________ del Centro per l’età evolutiva di __________. La consulenza genitoriale
di mediazione aveva l’obiettivo di ripristinare una comunicazione diretta tra i
genitori, realizzando un progetto educativo condiviso per garantire al figlio
relazioni stabili con entrambi e favorire il ripristino dei diritti di visita
tra padre e figlio.
I. Con
decisione 25 ottobre 2012, l’Autorità di protezione ha ripristinato i diritti
di visita tra RE 1 e il figlio PI 1, fissando tre incontri della durata di due
ore nel mese di novembre 2012, alla presenza del curatore.
Padre e
figlio si sono quindi incontrati il 7 novembre 2012, quando PI 1 ha comunicato al padre di non essere intenzionato a rivederlo, se non alla presenza della madre. Il
21 novembre 2012 il ragazzo ha pertanto pranzato con entrambi i genitori e il
curatore. Padre e figlio si sono accordati nel senso che il genitore ogni tanto
avrebbe potuto andare a vederlo giocare a unihockey e che avrebbero potuto telefonarsi.
Il curatore, riferendo l’esito dell’incontro all’Autorità di protezione, ha
rilevato che a suo avviso, senza forzare il minore, sarebbe stato possibile
raggiungere piano piano l’obiettivo di un diritto di visita regolare (cfr. e-mail
28 novembre 2012 ore 8:38).
L. In
data 7 dicembre 2012 l’Autorità di protezione ha fissato altri due incontri per
il mese di dicembre, convocando le parti il 17 gennaio 2013. Gli incontri non
hanno avuto luogo e in data 20 febbraio 2013 il padre ha presentato una
richiesta per il ripristino delle relazioni personali.
In
occasione della seduta del 17 gennaio 2013 presso l’Autorità di protezione, le
parti si erano comunque accordate sulla necessità di portare a termine il
mandato affidato alla psicologa B__________, che il 25 febbraio 2013 ha quindi presentato un primo rapporto.
M. Con
decisione 28 marzo 2013, l’Autorità di protezione ha momentaneamente sospeso i
diritti di visita tra RE 1 e il figlio, garantendo tuttavia al padre il diritto
di sentire il ragazzo al telefono una volta alla settimana. L’autorità di prima
istanza ha pure stabilito che il diritto di visita sarà riesaminato sulla base
dell’opinione della psicoterapeuta B__________, precisando che entro l’inizio
dell’estate essa avrebbe dovuto essere in grado di informare in tal senso
l’Autorità di protezione.
N. Contro
la suddetta decisione RE 1 è insorto con reclamo 18 aprile 2013, sostenendo che
il figlio sarebbe vittima di sindrome di alienazione parentale ad opera della
madre. Egli chiede l’annullamento della decisione e il ripristino dei diritti di
visita ogni due fine settimana dalle 9.00 del sabato alle 20.00 della domenica,
con la comminatoria dell’art. 292 CP e una multa disciplinare di
fr. 1'000.00 ogni mancato rispetto nell'adempimento dell’ordine, RE 1 postula,
inoltre, di poter chiedere l’ausilio delle forze dell’ordine. Contestualmente,
il reclamante ha chiesto l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
O. Con
osservazioni 6 maggio 2013, l’Autorità di protezione ha evidenziato di aver agito
con cautela a causa della situazione, ed in particolare della conflittualità
tra i genitori, sfociata anche in procedimenti penali, come pure per l’esigenza
di svolgere indagini mediche sul padre, visti i possibili danni residui di un
trauma cranico.
P. La madre ha presentato la propria risposta il 16 maggio 2013, contestando
le tesi del padre e chiedendo di respingere il ricorso. Ella ha pure chiesto
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che
giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art.
48.
lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Giusta
l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori
che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il
figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (BSK
ZGB I, Schwenzer, n. 7 ad art. 273). Il diritto alle relazioni personali con
entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo
decisivo che può svolgere nel processo di identificazione (DTF 130 III 585
consid. 2.2.2; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445, consid. 3c).
Nella
fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra
gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio
nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da
valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in
secondo piano (DTF 130 III 585
consid. 2.2.1; 127 III 295, consid. 4a, 123 III 445, consid. 3b; sentenze ICCA
del 23 agosto 2005, inc. 11.2005.18, consid. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114,
consid. 7 i.f. e 12). Tra le circostanze
da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri
si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e
del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai
rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di
corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via
(Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e
Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
In virtù
dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri
i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito
dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i
genitori e delle violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità
sia a limitare o sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore
non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro
(Meier/Stettler, Droit de la filiation,
4ª ed., Ginevra-Losanna 2009,
n. 709-710).
In base
all’art. 274 cpv. 2 CCS, il diritto alle relazioni personali può essere negato
o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi
in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio,
ovvero per altri gravi motivi. La sospensione completa del diritto di visita
deve restare l’ultima ratio (Meier/Stet-tler, op. cit., n. 726). Sebbene il testo dell’art. 274 cpv. 2 CC lasci
credere che esistano quattro ipotesi nelle quali il diritto alle relazioni
personali può essere rifiutato o ritirato, in realtà bisogna ammettere che ciò
può essere richiesto solo se il bene del figlio è messo in pericolo: la norma
ha per oggetto di proteggere il figlio, non di punire i genitori (Berner
Kommentar, Hegnauer, n. 17 ss ad art. 274 CCS). Il bene del bambino può spesso essere
salvaguardato con un diritto di visita sorvegliato o accompagnato. La presa di
contatto con l’altro genitore deve essere sopportabile per il bambino e l’altro
genitore. Ad ogni modo, occorre procedere soppesando i pro e i contro delle
relazioni personali, e la sospensione delle relazioni sorvegliate deve farsi
solo se pure in questo modo, non è possibile salvaguardare il bene dei bambini
(Christa Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der
Vormundschaftsbehörde, in RDT 1998 pag. 4 e 5).
Nel suo
apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di protezione del minore (CommFam Protection de l'adulte, Cottier, n. 15 ad art. 314 CC) – non è
vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (Meier/Stettler, op. cit., n. 1129).
3.
Il reclamante insorge contro i punti 1, 2 e 3 della decisione del 28
marzo 2013 dell’Autorità di protezione. Egli sostiene di non vedere il figlio
da oltre due anni (reclamo, pag. 5) e che PI 1 sarebbe ormai vittima di una
“evidente situazione di Sindrome di Alienazione Parentale (PAS)”. Rimprovera,
tra le altre cose, all’Autorità di protezione di non adottare “provvedimenti
coercitivi per assicurare le fondamentali relazioni tra padre e figlio”,
rendendosi così responsabile di aver permesso alla madre di plagiare PI 1.
Chiede quindi un ripristino dei diritti di visita ogni due fine settimana, con
l'ordine – impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP – che essi si tengano
dal sabato alle ore 9.00 alla domenica alle ore 20.00. Inoltre, al considerando
8.
del reclamo, chiede che sia ordinata “d’ufficio” una verifica che attesti la
sindrome di alienazione parentale.
Dal canto suo, la madre sostiene invece che il diritto di visita va
mantenuto sospeso alla luce del rapporto della dr.ssa B__________. Contesta
pure che PI 1 soffra della PAS. Essa osserva invece che sarebbero gli
atteggiamenti del padre a determinare l’opposizione del figlio ad incontrarlo.
L’autorità
di protezione rinvia alla documentazione agli atti, osservando unicamente che
le decisioni adottate nel tempo sono state dettate dall’esigenza di agire con
prudenza, viste le circostanze e un carattere del reclamante “marcatamente
conflittuale”.
4.
Come
detto, una sospensione dell’esercizio delle relazioni personali si giustifica
quando ciò sia nell’interesse del figlio.
Nel caso
in esame, l’Autorità di protezione motiva la sospensione delle relazioni
personali con la volontà di PI 1 di non incontrare il padre e con il parere
espresso dalla psicologa B__________ in data 25 febbraio 2013.
4a. La
volontà di PI 1 è stata approfondita in ossequio ad una decisione 8 febbraio
2012.
con la quale l’Autorità di vigilanza sulle tutele aveva respinto un
ricorso con il quale CO 2 contestava il ripristino delle relazioni personali
tra PI 1 e suo padre, nel limite di un sabato ogni 15 giorni, dalle 9.00 alle
20.00
Nella sua decisione, l’Autorità di vigilanza aveva constatato che una
chiara volontà di PI 1 di non vedere il padre non era stata dimostrata dalla
madre. La suddetta autorità aveva poi ricordato che, “anche
se PI 1 avesse detto di non voler vedere il padre, il suo parere, che deve
certo essere considerato, non è decisivo, occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio
presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore o se l’esercizio dei
diritti di visita incide negativamente sul suo bene (DTF 127 III 298)”. Infine, l’autorità aveva ritenuto che, dalle verifiche svolte in
prima istanza, non emergeva “in alcun modo la necessità di una sospensione
totale delle relazioni personali, semmai l’importanza di seguire in generale la
situazione, questo sia in rapporto alla mamma che al papà (rapporto psicologico
27.
aprile 2011 della Lic. Phil. D__________, psicologa e psicoterapeuta SITCC).
Inoltre al ragazzo è stato affiancato un curatore, che saprà certamente
sostenerlo e affiancarlo nell’ambito delle relazioni con il padre, intervenendo
qualora dovessero rivelarsi nocive per il benessere di PI 1”.
Nei mesi
successivi l’Autorità di protezione ha quindi richiesto un intervento del Servizio
medico-psicologico al fine di orientare in merito a possibili passi da intraprendere
per favorire i rapporti tra padre e figlio. Nel contempo, il curatore educativo
ha potuto riferire quanto osservato negli incontri tra PI 1 e il genitore.
In data
20.
giugno 2012 (cfr. e-mail alla psicologa E__________ del Servizio medico
psicologico), CURA 1 ha comunicato che un incontro avvenuto il 13 giugno 2012 a casa del padre, al quale anch’egli era presente, “si è svolto in modo molto sereno e
tranquillo. Si sono abbracciati più volte anche su iniziativa di PI 1. La mia
impressione è che non ci fosse nulla di forzato negli atteggiamenti affettuosi
reciproci”. In quell’occasione il padre “gli ha pure chiesto se era disposto
ad andare a trovare i nonni e se aveva piacere di rivedersi con lui durante
l’estate. Alle domande del papà PI 1 ha risposto affermativamente, risposte che
poi ha confermato in seguito prima di rientrare a casa e dopo aver lasciato il
papà. Rispetto a queste cose non c’è stata nessuna pressione o insistenza da
parte del padre”.
A seguito dell’audizione del minore del 16
ottobre 2012, con decisione 25 ottobre 2012, la Commissione tutoria ha quindi
ripristinato i diritti di visita del figlio con il padre, fissandone tre della
durata di due ore, alla presenza del curatore. Da quanto emerge dagli atti un
incontro si è svolto il 7 novembre 2012 e il figlio “ha comunicato al padre
che non era intenzionato a rivederlo i mercoledì a seguire come stabilito dalla
CTR, motivando questa sua decisione per il comportamento avuto dal padre nei
confronti della madre quando, ad inizio settembre e senza essere autorizzato,
si è presentato davanti a scuola per salutare il figlio e con la madre è
trasceso insultandola e spintonandola, cose che PI 1 ha visto e sentito. PI 1 ha poi espresso il desiderio che in occasione di un prossimo
incontro con il padre ci fosse anche la madre. Il padre si è subito detto
d’accordo per cui si è pensato a mercoledì 21 novembre (data già programmata)
per pranzare insieme” (cfr. e-mail 16 novembre 2012 del curatore educativo
all’Autorità di protezione).
Un ulteriore diritto di visita del padre si
è quindi svolto come concordato il 21 novembre 2012. Il curatore si è così
espresso (cfr. e-mail 28 novembre 2012 all’Autorità di protezione): “direi
che è andato bene con un comportamento adeguato da parte di tutti”. Infine
ha concluso sostenendo che “PI 1 non è ancora pronto ad accettare un diritto
di visita regolare, così si è espresso, ciò che il padre invece vorrebbe.
D’altra parte non è immaginabile che io possa essere presente tutte le volte
che ci sarà il diritto di visita. Credo altresì che si potrà, senza forzare
troppo PI 1, raggiungere piano piano l’obiettivo di un diritto di visita
regolare”.
In data 7 dicembre 2012 l’Autorità di
protezione ha fissato altri due incontri per il mese di dicembre, convocando le
parti il 17 gennaio 2013. I due incontri non si sono mai svolti. Il 17 gennaio
2013.
si è svolto presso l’Autorità di protezione un incontro tra le parti,
presente il curatore. In tale occasione, entrambi i genitori hanno concordato
sulla necessità di portare a termine il mandato peritale affidato alla dr.ssa B__________,
così come sull’importanza fondamentale di una presa a carico anche del figlio
da parte della stessa psicoterapeuta (cfr. “verbale dell’audizione” 17 gennaio
2013).
4b. Con
rapporto del 25 febbraio 2013, la dr.ssa B__________ ha spiegato quale fosse il
programma di intervento e quanto ha concordato con le parti, ovvero di svolgere
5.
incontri con ognuno dei tre membri della famiglia. L’obiettivo, secondo la
perita, era di “trovare una capacità di comprensione maggiore sulle
posizioni reciproche prese nel corso degli anni”. Essa ha invece espresso
la volontà di non entrare nel merito dell’organizzazione dei diritti di visita,
precisando “Ho espresso la mia posizione a tutte le parti: non sostengo un obbligo
di DDV per PI 1; sostengo un approccio comprensivo e costante dei DDV che penso
si possa portare avanti anche con il lavoro che sto svolgendo, che è per
l’appunto un tentativo di promuovere un contatto più spontaneo e meno
“ansiogeno” tra le parti, che dovrebbe aiutare madre, padre, figlio”.
4c. Ora,
come detto, l’autorità di protezione nella sua decisione sostiene che PI 1 avrebbe
espresso un “atteggiamento di rifiuto” nei confronti del padre,
confermato a più riprese dal curatore e verificato nell’audizione del ragazzo
del 18 ottobre 2012. La dottoressa B__________ avrebbe invece precisato di “non
sostenere un obbligo per PI 1 di incontrare il padre”.
L’esercizio
delle relazioni personali non è vincolato dal consenso del figlio. Nondimeno,
dal momento in cui è capace di discernimento, un suo rifiuto chiaro e espresso
liberamente deve essere preso in considerazione per eventuali limitazioni o la
soppressione del diritto (cfr. Meier/Stettler, op. cit., n. 691).
A mente
di questo giudice, nel caso in esame la volontà del minore non è dimostrata.
Emerge invece dagli atti un ragazzo disorientato e in difficoltà, che va
sostenuto e seguito dal curatore educativo e dai competenti servizi. La
sospensione dei diritti di visita non si rivela pertanto una misura proporzionale
e atta a risolvere il disagio espresso dal figlio. Ragion per cui la decisione
impugnata va annullata.
5.
La
fissazione del diritto di visita non può tuttavia avvenire come richiesto dal
padre. Visto il contesto e la situazione che si è creata, considerato il lungo
lasso di tempo in cui le relazioni personali sono rimaste sospese, occorrerà
organizzare un riavvicinamento graduale (cfr. Meier/Stettler, op.cit.,
n. 727). Sarà l’Autorità di protezione a stabilire le modalità di ripresa degli
incontri, e l’eventuale esigenza che si svolgano, almeno inizialmente, in luogo
protetto, con i dovuti aiuti a PI 1.
6.
La
richiesta del padre, espressa al considerando 8 del reclamo, di “ordinare
d’ufficio” una verifica che attesti la sindrome di alienazione parentale, non
può trovare accoglimento. Viste le considerazioni di cui sopra e l’esito del
reclamo, un esame in tal senso non farebbe altro che ritardare l’evasione della
procedura, ciò che non può essere considerato nell’interesse di PI 1.
7.
Giusta l’art. 117 CPC applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto di mezzi necessari e la
cui domanda non appaia priva di probabilità di successo.
Il
reclamante ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
A sostegno della sua richiesta ha sostenuto di non svolgere alcuna attività
lucrativa e di vivere in Italia presso i suoi parenti, che provvedono al suo
fabbisogno. Per dimostrare la sua indigenza ha richiamato gli incarti dell’Autorità
di protezione, osservando che la domanda di assistenza giudiziaria è già stata
accolta in prima istanza.
CO 2 ha sostenuto invece che RE 1 non sarebbe indigente ed ha prodotto, allegato alla sua risposta, un
biglietto da visita da cui risulta che egli svolgerebbe la funzione di “sales
manager” presso la M__________, a V__________ (Como). Per dimostrare comunque
il suo stato di indigenza, il reclamante ha quindi prodotto il “contratto di
procacciamento d’affari” concluso con la ditta summenzionata, dal quale risulta
che egli non è dipendente della medesima, bensì promuove la conclusione di contratti
di vendita in maniera indipendente, con il diritto ad una provvigione. Delle
provvigioni richieste, RE 1 ha trasmesso una copia.
Il fatto
che il gratuito patrocinio sia stato concesso in prima istanza non significa
che debba automaticamente esserlo anche in secondo grado. Agli atti risulta la
documentazione prodotta un anno fa, dalla quale emerge che RE 1 era al
beneficio dell’assistenza pubblica, ragion per cui l’autorità di prime cure
aveva concesso l’assistenza giudiziaria. Tuttavia, la semplice produzione in
questa sede di alcune “fatture per provvigioni emesse da novembre 2012 ad oggi”
non dimostra ancora che egli non svolga in Italia un’attività lucrativa.
D’altra parte, ancora non è dimostrato che a mantenerlo siano i famigliari [la
giurisprudenza impone al richiedente di produrre i documenti giustificativi che
comprovino gli aiuti ricevuti dai suoi famigliari e amici, nonché il loro
ammontare (ad es. estratti bancari), cfr. CPC Comm, Trezzini, art. 119, pag. 481 e rinvii].
In
assenza di una documentazione che comprovi l’indigenza del richiedente,
l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria va quindi
respinta, non potendo questo giudice accertare la situazione economica del
richiedente.
8.
Anche CO 2 ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Nel suo caso, i presupposti per la concessione del beneficio
risultano invece adempiuti e la domanda va di conseguenza accolta.
9.
Tasse
e spese di guistizia seguono la soccombenza. Viste le circostanze si prescinde,
eccezionalmente, dal loro prelievo. In ragione del parziale accoglimento del
reclamo, CO 2 dovrà tuttavia versare a RE 1 adeguate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
L’incarto
è retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________, che dovrà
organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra RE 1 e PI 1, con tempi
e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere del minore.
2. La
domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE
1 è respinta.
3. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata da CO 2 è accolta.
4. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia. CO 2 verserà a RE 1 fr. 300.00 a titolo di ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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