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Decisione

9.2013.125

Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti

27 maggio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

è nato il __________ 2011 dalla relazione tra RE 1 e CO 2; i genitori non sono

coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure della madre a norma

dell’art. 298 cpv. 1 CC. Già nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha

fatto appello alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria), segnalando l'esistenza di problemi con il padre del

bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE 1 /CTR).

Con

decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al

Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una valutazione

sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più opportune

per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con l'accordo

dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione delle

capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).

Nella

medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio

settimanale, della durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto

d’incontro di __________ (in seguito Punto d'Incontro). Avverso detto assetto

provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012 RE 1 ha interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza).

Con

decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria ha nominato CURA 1 quale

curatore educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i

compiti; ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra

padre e figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di incontro.

Il 18

giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso 27

ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la

regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo

2012 della Commissione tutoria, non contestata.

Con

successiva decisione 11 settembre 2012 – a seguito di un'istanza 20 giugno 2012

di CO 2 – la Commissione tutoria ha esteso il diritto di visita del padre ad un'ora

e mezza la settimana, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto d'incontro,

con possibilità di uscite, accompagnate dal personale dell'Istituto.

B. A

seguito di una segnalazione del padre, il 25 ottobre 2012 l’Autorità tutoria ha

richiamato RE 1 a voler garantire il puntuale e corretto svolgimento dei

diritti di visita fissati dal calendario e a voler giustificare eventuali

impedimenti per malattia del figlio con certificati medici, il tutto con la

comminatoria dell’art. 292 CPS.

C. Il

18 dicembre 2012, M__________ e R__________, nonni paterni di PI 1, hanno

istato presso l’Autorità di protezione per la concessione dei diritti di visita

con il nipotino per loro e per il figlio, offrendo la loro abitazione come

luogo per l'espletamento del diritto di visita.

D. Il 6

febbraio 2013 RE 1 ha inoltrato istanza all'Autorità di protezione per la

revoca della curatela educativa nei confronti di PI 1.

E. Con

scritto 26 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha convocato RE 1 e CO 2 per

il giorno 11 aprile 2013 “per discutere l’istanza 6 febbraio 2013 della madre e

le richieste 18 dicembre 2012 dei nonni paterni”.

F. In

data 7 marzo 2013, questo presidente della Camera di protezione del Tribunale

d'appello ha respinto un ricorso 9 agosto 2012 avverso una decisione 2/6 agosto

2012 con la quale la Commissione tutoria aveva negato a RE 1 l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle

capacità genitoriali di CO 2. La reiezione del ricorso era dovuta al fatto che

si era in presenza di una decisione incidentale ordinatoria impugnabile solo in

caso di rischio di danno irreparabile, che “in casu” non era dimostrato.

G. Il 9

aprile 2013 RE 1 ha ritirato l’istanza del 6 febbraio 2013 e ha comunicato

all’Autorità di protezione che, a causa di un nuovo lavoro, iniziato l’8 aprile

2013, non avrebbe presenziato all’udienza dell’11 aprile 2013.

H. Nel

corso dell’udienza dell’11 aprile 2013 presso l’Autorità di protezione,

presenti il curatore educativo, CO 2 e la patrocinatrice di RE 1, è stato fatto

il punto sul diritto di visita tra padre e figlio ed è stato evidenziato che

l'ultima visita risaliva a novembre 2012, dopo di che CO 2 non ha più avuto

modo di incontrare PI 1. L'Autorità di protezione ha quindi proposto di

riorganizzare l'assetto delle visite demandando al curatore educativo la

sorveglianza senza dover far capo al Punto d'incontro. L'Autorità di protezione

ha in particolare indicato che al curatore educativo veniva affidato il compito

di accompagnare PI 1 dal domicilio della madre a quello del padre – e viceversa

al termine degli incontri – e che il primo incontro si sarebbe svolto il 19

aprile dalle 16.00 alle 18.00. L'Autorità ha pure indicato che emergeva la

necessità di indagare, attraverso un'inchiesta socio-ambientale, le condizioni

in cui vive PI 1 e se occorresse predisporre eventuali misure di sostegno.

Con

scritto del medesimo giorno, la patrocinatrice contestava il nuovo assetto del

diritto di visita tra padre e figlio, nonché la necessità di un'inchiesta

socio-ambientale, chiedendo l'emanazione di una decisione formale, nel caso in

cui il verbale dell'udienza “dovesse essere ritenuto quale decisione”.

I. Con

decisione 18 aprile 2013 (ris. N. 121), l'Autorità di protezione ha risolto che

il diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1 era riformato nel senso che esso

andava esercitato sotto la sorveglianza del curatore educativo CURA 1 secondo

le modalità indicate ai dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. e 1.6. Ha

inoltre indicato le modalità per giustificare eventuali malattie del bimbo in

occasione delle visite del padre (dispositivo n. 2). Ha per finire incaricato

l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di esperire un'inchiesta

sulla situazione familiare del minore e di esprimersi sulla necessità di

eventuali misure di protezione (dispositivi n. 3. e 3.1.). La decisione è stata

dichiarata immediatamente esecutiva.

L. Con

lettera del 22 aprile 2013, CO 2 informava l’Autorità di protezione che il

diritto di visita del 19 aprile 2013 era stato impedito dalla madre, resasi

irreperibile al momento indicato, vanificando anche l’intervento della polizia,

allertata dal curatore. Nello scritto il padre chiedeva di richiamare RE 1 al

rispetto della decisione del 18 aprile 2013 dell’Autorità di protezione e

impartendo la comminatoria dell’art. 292 CPS.

M. A

seguito di questo episodio, l’Autorità di protezione il 23 aprile 2013 ha emanato una nuova decisione in cui richiamava RE 1 a voler rispettare le decisioni

dell’Autorità, con la comminatoria dell’art. 292 CPS (ris. n. 132).

N. Pure il 23 aprile 2013, l'Autorità di protezione ha respinto

un'istanza 19 aprile 2013 di RE 1 con la quale la medesima postulava nuovamente

l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio

medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.

O. Con

reclamo 23 aprile 2013, RE 1 si è aggravata alla Camera di protezione del Tribunale

d'Appello avverso la decisione 18 aprile 2013 (di cui al consid. I), chiedendo,

già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo

al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata.

Ha in particolare invocato la violazione del diritto di essere sentita,

chiedendo il ripristino del precedente diritto di visita. Ha infine contestato

il mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM.

Con

gravame 24 aprile 2013, RE 1 ha pure impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di

cui al consid. M), postulando, già in via cautelare e inaudita parte, la

concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale

annullamento della decisione impugnata.

P. Il

25 aprile 2013 lo scrivente presidente ha respinto la richiesta di concedere

l’effetto sospensivo già in via cautelare e inaudita parte.

Q. Con

osservazioni 30 aprile 2013, sia l'Autorità di protezione che CO 2 hanno

chiesto la reiezione dei gravami sia in relazione all'effetto sospensivo che

nel merito. CO 2 ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza

giudiziaria, asserendo di aver già formulato analoga richiesta davanti

all'Autorità di protezione.

R. Con

reclamo 23 maggio 2013, RE 1 ha impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di cui

al consid. N), con la quale l'Autorità di protezione le ha respinto nuovamente

l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio

medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2. Detto reclamo non

è stato oggetto d'intimazione.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la

modifica della Ltut, pag. 8].

2.

Le

impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul

medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni padre figlio). Si giustifica

pertanto di trattarle con una decisione unica (art. 51 LPamm).

I. Sul

reclamo del 23 aprile 2013

3.

Nel primo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione

18.

aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione ha modificato le modalità per

l'esercizio del diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1, come pure il

mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM.

4.

La

reclamante contesta in primo luogo che la modifica delle modalità per

l'esercizio del diritto di visita sarebbe avvenuta in violazione del diritto di

essere sentita. Ciò con particolare riferimento al suo diritto di essere

sentita personalmente e al mancato accesso integrale alla perizia 12 gennaio

2012.

del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.

4.1

Il

diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a

norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della

protezione del minore e dell'adulto, il diritto della persona interessata di

essere sentita personalmente (vale a dire oralmente) va oltre il diritto

garantito dalla Costituzione federale, nella misura in cui l'art. 447 CC

applicabile anche in materia della regolamentazione del diritto di visita tra

genitori e figli (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo

generale dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam

Protection de l'adulte, Steck,

art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013,

del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere

disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente

i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia

per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art.

297.

CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).

Per

quanto qui concerne, l'Autorità di protezione non ha proceduto all'audizione personale

di RE 1 prima di procedere alla riforma delle modalità per l'esercizio dei diritti

di visita tra CO 2 ed il figlio PI 1. Secondo l'Autorità di protezione

(risposta 30.04.2013 pag. 2 in alto), il fatto di essersi fatta rappresentare

da un patrocinatore all'udienza dell'11 aprile 2013 e di “avere sollecitato un

pronunciamento formale”, avrebbe garantito il corretto espletamento del diritto

di essere sentita. A torto. Questa garanzia non è infatti adempiuta né da osservazioni

scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da

parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del

CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e

diritto di filiazione, pag. 6466).

Secondo

CO 2 (osservazioni 30.04.2013, pag. 3 in alto), non vi sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentita, nella misura in cui RE 1, benchè

convocata con larghissimo anticipo in data 26 febbraio 2013, non avrebbe

ritenuto di partecipare personalmente. A torto. La convocazione in questione

faceva infatti esplicito riferimento all'istanza 6 febbraio 2013 di RE 1,

tendente alla revoca del curatore educativo – ritirata dall'istante in data 9

aprile 2013, quindi prima dell'udienza (cfr. lettera 09.04.2013 della MLaw S__________

M__________ all'ARP) – e alla richiesta 18 dicembre 2012 dei nonni paterni,

postulante la concessione di diritti di visita anche a loro favore. La convocazione

non faceva invece alcuna menzione ad una modifica dei diritti di visita tra

papà e figlio, poi in realtà discussa all'udienza dell’11 febbraio 2013, che ha

condotto alla decisione impugnata. Anche questa modalità di procedere configura

una palese violazione del diritto di essere sentito.

Già per

questi motivi, nella misura in cui la reclamante chiede l'annullamento della

nuova regolamentazione dei diritti di visita di cui ai dispositivi n. 1., 1.1.,

1.2

, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. e 2. della decisione 18 aprile 2013, il reclamo va

accolto.

4.2

Il

diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)

concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo

l'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto

di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il

diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di

principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse

particolare (DTF 129 I 249). Questo diritto non è tuttavia illimitato; può in

effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una

valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi

privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche

pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati. Una

restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta,

rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico,

segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno

alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 11). Da un

punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in atto mediante la

consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i passaggi in questione

sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto del documento; l'informazione

deve in ogni caso essere data in modo tale che la persona interessata possa

preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 13).

Per

quanto qui concerne, l'Autorità di protezione, modificando le modalità di esecuzione

dei diritti di visita paterni, ha ritenuto sufficientemente “indagate le

capacità genitoriali del padre” trattandosi “di decidere unicamente sul regime

dei diritti di visita”. La reclamante contesta la violazione del diritto di

essere sentita, non avendo avuto la possibilità di consultare la perizia sulle

capacità genitoriali di CO 2 e neppure di esprimersi in merito ad essa. A

ragione.

In

effetti risulta dagli atti che RE 1 ha avuto conoscenza unicamente delle

conclusioni del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del Servizio

medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2 (cfr. verbale di

udienza CTR del 16.02.2012, in relazione con il punto VI del rapporto peritale,

da pag. 11 in basso a pag. 12 verso il mezzo). L'Autorità di protezione,

limitandosi ad un accenno lapidario alle indagini sulle capacità genitoriali di

CO 2, a suo dire eseguite “a sufficienza”, ignora le legittime richieste della

madre di PI 1 – fatte valere la prima volta in data 10 aprile 2012 – di avere

accesso alle altre risultanze della perizia. In particolare non spende neppure

una parola sulla valutazione che l'ha indotta a sottacere alla madre l'intero

contenuto delle pagine da 1 a 11 verso il basso del referto. Ben difficilmente

si può ritenere che tutti i contenuti omessi costituiscano dati privati

sensibili o soggetti a privilegio terapeutico. Pur trattandosi di decidere sul

regime dei diritti di visita, non parrebbe esservi motivo per non portare, in

particolare, a conoscenza della madre – cui compete comunque un importante

ruolo educativo di PI 1 – di quanto emerge dalla discussione peritale di cui al

punto V del rapporto peritale (da pag. 9 verso il mezzo a pag. 11 verso il

basso, in particolare pag. 10). Del resto, il riferimento ad un generico

“diritto al riserbo del signor CO 2” (cfr. decisione 23 aprile 2013, di cui si

dirà sotto, consid. 8) non risulta sufficiente per giustificare una censura

quasi integrale del rapporto peritale.

Anche

in relazione a ciò, il reclamo va di conseguenza accolto.

5.

La

reclamante si aggrava pure avverso il mandato affidato all'UFaM di eseguire una

valutazione della situazione famigliare del minore (dispositivi n. 3., 3.1.).

Anche in tal caso l'Autorità di protezione sarebbe, a suo dire, tra l'altro,

incorsa in una violazione del diritto di essere sentita. A torto.

5.1

Per

l’art. 446 cpv. 1 e 2 CC l’Autorità di protezione raccoglie le informazioni

occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti

una persona o un servizio idonei. Per costante giurisprudenza le decisioni con

cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali,

poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005,

cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).

Questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui

arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che

nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF

5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1). Tale prassi mantiene la

propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di

protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748).

5.2

Nel

caso concreto, il mandato all’UFaM costituisce senz’altro una decisione incidentale,

che verte unicamente sulla raccolta delle prove (cfr. sentenza ICCA del 22 novembre

2005, inc.11.2005.149, cons. 2-4) e può essere avversato soltanto se arreca un

danno non altrimenti riparabile, ciò che di fatto la reclamante non ha minimamente

preteso. Solo dopo l’esecuzione del mandato e la consegna del relativo rapporto

da parte dell’UFaM saranno o potranno essere adottate eventuali misure. Semmai

sarà nel seguito della procedura che le parti avranno la possibilità di esprimersi

al riguardo - direttamente presso l’Autorità regionale di protezione - e di

contestare le conclusioni in esso contenute.

5.3

Su

questo punto il reclamo è quindi irricevibile.

6.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza.

II. Sul

reclamo del 24 aprile 2013

7.

Nel secondo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 23

aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione le ha fatto ordine – con la

comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare in ogni suo punto il dispositivo

della decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità di protezione.

Considerato che l'ordine dell'Autorità di protezione era riferito al

mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita, annullate

con decisione odierna, il reclamo va accolto e la decisione impugnata va, di

conseguenza, pure annullata.

Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza.

III. Sul

reclamo del 23 maggio 2013

8.

Nel terzo reclamo, RE 1 sostiene nuovamente il non rispetto del diritto

di essere sentita in relazione con la decisione dell'Autorità di protezione 23

aprile 2013 di cui al consid. N. Ne postula l'annullamento, reiterando la

richiesta che sia ordinato all'Autorità di protezione di consentirle l'accesso

integrale al già citato referto peritale 12 gennaio 2012 dell'SMP.

La decisione impugnata – per altro posteriore al giudizio sul merito

emesso dall'Autorità di protezione il 18 marzo 2013 (cfr. consid. I e N) – è

nuovamente di natura incidentale. È comunque superata dall'accoglimento del

reclamo del 23 aprile 2013 (cfr. sopra consid. 4.2.).

Questo gravame va pertanto dichiarato privo d'oggetto e la procedura

stralciata dai ruoli senza prelievo di oneri processuali.

IV. Sulla

richiesta di assistenza giudiziaria di CO 2

9.

Nelle osservazioni 30 aprile 2013, CO 2 ha postulato di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. PR

2, ciò con riferimento ad analoga richiesta formulata davanti all'Autorità di

protezione. Dagli atti trasmessi a questo giudice dall'Autorità di protezione

nulla emerge in merito alla predetta richiesta e ad eventuali atti presentati

in quella sede a sostegno della domanda. Comunque spetta all'istante dimostrare

il ben fondato di una simile richiesta, non competendo all'autorità decidente

porre rimedio ad istanze non suffragate da alcuna documentazione probante. L'istanza

va pertanto respinta.

V. Sui

rimedi giuridici

10.

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è

ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore. Riguardo all'assistenza giudiziaria,

trattandosi di decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione

principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo 23 aprile 2013 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, la decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________

(ris. N. 121) è riformata nel senso che i dispositivi n. 1., 1.1., 1.2., 1.3.,

1.4., 1.5., 1.6., e 2. sono annullati, mentre i dispositivi n. 3. e 3.1.

restano invariati.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico di CO 2 che rifonderà a RE 1

fr. 400.- a titolo di ripetibili.

3. Il

reclamo 24 aprile 2013 è accolto.

Di

conseguenza, la decisione 13 aprile 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________

(ris. N. 132) è annullata.

4. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico di CO 2 che rifonderà a RE 1

fr. 200.- a titolo di ripetibili.

5. Il

reclamo 23 maggio 2013 è dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata

dai ruoli senza prelievo di oneri processuali e attribuzione di ripetibili.

6. La

richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 2 è respinta.

7. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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