9.2013.125
Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti
27 maggio 2013Italiano21 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
9.2013.125
Data decisione, Autorità:
27.05.2013, CDP
Titolo:
Protezione dei minori e dell'adulto: diritto della persona interessata di essere sentita personalmente e diritto di consultare gli atti
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 447 CC
art. 449 let. b CC
Incarto n.
9.2013.125
9.2013.126
9.2013.147
Lugano
27 maggio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Leoni Romelli
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
patr. da: PR 2
per quanto riguarda la regolamentazione dei diritti di visita tra CO 2
ed il figlio PI 1, l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________
di esperire un'inchiesta sulla situazione familiare del minore e il richiamo
a RE 1 al rispetto delle decisioni dell'Autorità di protezione
giudicando sui reclami 23 aprile 2013, 24 aprile 2013
e 23 maggio 2013, presentati da RE 1 contro le decisioni 18 aprile 2012 (ris.
n. 121) e rispettivamente 23 aprile 2013 (ris. n. 132) emesse dall’Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1
è nato il __________ 2011 dalla relazione tra RE 1 e CO 2; i genitori non sono
coniugati e non convivono e il minore è affidato alle cure della madre a norma
dell’art. 298 cpv. 1 CC. Già nel corso del mese di maggio 2011 la madre ha
fatto appello alla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria), segnalando l'esistenza di problemi con il padre del
bambino (lettera del 30 maggio 2011 RE 1 /CTR).
Con
decisione del 18 ottobre 2011, la Commissione tutoria ha conferito mandato al
Servizio medico-psicologico di __________ (in seguito SMP) di esperire una valutazione
sulle capacità genitoriali di CO 2 ed esprimersi sulle modalità più opportune
per l’esercizio dei diritti di visita tra padre e figlio; con l'accordo
dell'Autorità tutoria, il mandato è poi stato esteso alla valutazione delle
capacità genitoriali di RE 1 (scritti 15.11.11 e 6.12.11 SMP/CTR).
Nella
medesima decisione la Commissione tutoria ha stabilito un diritto di visita provvisorio
settimanale, della durata di un’ora, in forma sorvegliata presso il Punto
d’incontro di __________ (in seguito Punto d'Incontro). Avverso detto assetto
provvisorio dei diritti di visita il 27 ottobre 2012 RE 1 ha interposto ricorso all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza).
Con
decisione 27 marzo 2012, la Commissione tutoria ha nominato CURA 1 quale
curatore educativo a norma dell’art. 308 CC a favore di PI 1, specificandone i
compiti; ha inoltre confermato il diritto di visita di un’ora settimanale tra
padre e figlio, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto di incontro.
Il 18
giugno 2012 l'Autorità di vigilanza ha stralciato dai ruoli il ricorso 27
ottobre 2011 di RE 1 essendo lo stesso divenuto “privo d'oggetto” con la
regolamentazione dei diritti di visita messa in atto con la decisione 27 marzo
2012 della Commissione tutoria, non contestata.
Con
successiva decisione 11 settembre 2012 – a seguito di un'istanza 20 giugno 2012
di CO 2 – la Commissione tutoria ha esteso il diritto di visita del padre ad un'ora
e mezza la settimana, da svolgersi in forma sorvegliata presso il Punto d'incontro,
con possibilità di uscite, accompagnate dal personale dell'Istituto.
B. A
seguito di una segnalazione del padre, il 25 ottobre 2012 l’Autorità tutoria ha
richiamato RE 1 a voler garantire il puntuale e corretto svolgimento dei
diritti di visita fissati dal calendario e a voler giustificare eventuali
impedimenti per malattia del figlio con certificati medici, il tutto con la
comminatoria dell’art. 292 CPS.
C. Il
18 dicembre 2012, M__________ e R__________, nonni paterni di PI 1, hanno
istato presso l’Autorità di protezione per la concessione dei diritti di visita
con il nipotino per loro e per il figlio, offrendo la loro abitazione come
luogo per l'espletamento del diritto di visita.
D. Il 6
febbraio 2013 RE 1 ha inoltrato istanza all'Autorità di protezione per la
revoca della curatela educativa nei confronti di PI 1.
E. Con
scritto 26 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha convocato RE 1 e CO 2 per
il giorno 11 aprile 2013 “per discutere l’istanza 6 febbraio 2013 della madre e
le richieste 18 dicembre 2012 dei nonni paterni”.
F. In
data 7 marzo 2013, questo presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello ha respinto un ricorso 9 agosto 2012 avverso una decisione 2/6 agosto
2012 con la quale la Commissione tutoria aveva negato a RE 1 l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle
capacità genitoriali di CO 2. La reiezione del ricorso era dovuta al fatto che
si era in presenza di una decisione incidentale ordinatoria impugnabile solo in
caso di rischio di danno irreparabile, che “in casu” non era dimostrato.
G. Il 9
aprile 2013 RE 1 ha ritirato l’istanza del 6 febbraio 2013 e ha comunicato
all’Autorità di protezione che, a causa di un nuovo lavoro, iniziato l’8 aprile
2013, non avrebbe presenziato all’udienza dell’11 aprile 2013.
H. Nel
corso dell’udienza dell’11 aprile 2013 presso l’Autorità di protezione,
presenti il curatore educativo, CO 2 e la patrocinatrice di RE 1, è stato fatto
il punto sul diritto di visita tra padre e figlio ed è stato evidenziato che
l'ultima visita risaliva a novembre 2012, dopo di che CO 2 non ha più avuto
modo di incontrare PI 1. L'Autorità di protezione ha quindi proposto di
riorganizzare l'assetto delle visite demandando al curatore educativo la
sorveglianza senza dover far capo al Punto d'incontro. L'Autorità di protezione
ha in particolare indicato che al curatore educativo veniva affidato il compito
di accompagnare PI 1 dal domicilio della madre a quello del padre – e viceversa
al termine degli incontri – e che il primo incontro si sarebbe svolto il 19
aprile dalle 16.00 alle 18.00. L'Autorità ha pure indicato che emergeva la
necessità di indagare, attraverso un'inchiesta socio-ambientale, le condizioni
in cui vive PI 1 e se occorresse predisporre eventuali misure di sostegno.
Con
scritto del medesimo giorno, la patrocinatrice contestava il nuovo assetto del
diritto di visita tra padre e figlio, nonché la necessità di un'inchiesta
socio-ambientale, chiedendo l'emanazione di una decisione formale, nel caso in
cui il verbale dell'udienza “dovesse essere ritenuto quale decisione”.
I. Con
decisione 18 aprile 2013 (ris. N. 121), l'Autorità di protezione ha risolto che
il diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1 era riformato nel senso che esso
andava esercitato sotto la sorveglianza del curatore educativo CURA 1 secondo
le modalità indicate ai dispositivi n. 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. e 1.6. Ha
inoltre indicato le modalità per giustificare eventuali malattie del bimbo in
occasione delle visite del padre (dispositivo n. 2). Ha per finire incaricato
l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di esperire un'inchiesta
sulla situazione familiare del minore e di esprimersi sulla necessità di
eventuali misure di protezione (dispositivi n. 3. e 3.1.). La decisione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva.
L. Con
lettera del 22 aprile 2013, CO 2 informava l’Autorità di protezione che il
diritto di visita del 19 aprile 2013 era stato impedito dalla madre, resasi
irreperibile al momento indicato, vanificando anche l’intervento della polizia,
allertata dal curatore. Nello scritto il padre chiedeva di richiamare RE 1 al
rispetto della decisione del 18 aprile 2013 dell’Autorità di protezione e
impartendo la comminatoria dell’art. 292 CPS.
M. A
seguito di questo episodio, l’Autorità di protezione il 23 aprile 2013 ha emanato una nuova decisione in cui richiamava RE 1 a voler rispettare le decisioni
dell’Autorità, con la comminatoria dell’art. 292 CPS (ris. n. 132).
N. Pure il 23 aprile 2013, l'Autorità di protezione ha respinto
un'istanza 19 aprile 2013 di RE 1 con la quale la medesima postulava nuovamente
l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio
medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.
O. Con
reclamo 23 aprile 2013, RE 1 si è aggravata alla Camera di protezione del Tribunale
d'Appello avverso la decisione 18 aprile 2013 (di cui al consid. I), chiedendo,
già in via cautelare e inaudita parte, la concessione dell'effetto sospensivo
al gravame e, nel merito, l'integrale annullamento della decisione impugnata.
Ha in particolare invocato la violazione del diritto di essere sentita,
chiedendo il ripristino del precedente diritto di visita. Ha infine contestato
il mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM.
Con
gravame 24 aprile 2013, RE 1 ha pure impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di
cui al consid. M), postulando, già in via cautelare e inaudita parte, la
concessione dell'effetto sospensivo al gravame e, nel merito, l'integrale
annullamento della decisione impugnata.
P. Il
25 aprile 2013 lo scrivente presidente ha respinto la richiesta di concedere
l’effetto sospensivo già in via cautelare e inaudita parte.
Q. Con
osservazioni 30 aprile 2013, sia l'Autorità di protezione che CO 2 hanno
chiesto la reiezione dei gravami sia in relazione all'effetto sospensivo che
nel merito. CO 2 ha inoltre postulato la concessione dell'assistenza
giudiziaria, asserendo di aver già formulato analoga richiesta davanti
all'Autorità di protezione.
R. Con
reclamo 23 maggio 2013, RE 1 ha impugnato la decisione 23 aprile 2013 (di cui
al consid. N), con la quale l'Autorità di protezione le ha respinto nuovamente
l'accesso integrale alla perizia 12 gennaio 2012 del Servizio
medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2. Detto reclamo non
è stato oggetto d'intimazione.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non già regolata dagli art. 450
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la
modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Le
impugnazioni in esame derivano dal medesimo complesso di fatti e vertono sul
medesimo oggetto (l'esercizio delle relazioni padre figlio). Si giustifica
pertanto di trattarle con una decisione unica (art. 51 LPamm).
I. Sul
reclamo del 23 aprile 2013
3.
Nel primo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione
18.
aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione ha modificato le modalità per
l'esercizio del diritto di visita tra CO 2 e il figlio PI 1, come pure il
mandato di valutazione della situazione famigliare del minore all’UFaM.
4.
La
reclamante contesta in primo luogo che la modifica delle modalità per
l'esercizio del diritto di visita sarebbe avvenuta in violazione del diritto di
essere sentita. Ciò con particolare riferimento al suo diritto di essere
sentita personalmente e al mancato accesso integrale alla perizia 12 gennaio
2012.
del Servizio medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2.
4.1
Il
diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a
norma dell'art. 6 n. 1 CEDU e dell'art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della
protezione del minore e dell'adulto, il diritto della persona interessata di
essere sentita personalmente (vale a dire oralmente) va oltre il diritto
garantito dalla Costituzione federale, nella misura in cui l'art. 447 CC –
applicabile anche in materia della regolamentazione del diritto di visita tra
genitori e figli (per rimando dell'art. 314 cpv. CC) – prevede un obbligo
generale dell'autorità di procedere a un'audizione personale (CommFam
Protection de l'adulte, Steck,
art. 447 CC n. 5 e 7). Per altro, con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013,
del nuovo diritto di protezione dei minori e degli adulti, prima di prendere
disposizioni riguardo ai figli, l'autorità di protezione deve sentire personalmente
i genitori anche con riguardo all'art. 297 cpv. 1 CPC, applicabile per analogia
per il rimando generale dell'art. 450 f CC (CPC Comm, Bernasconi, art.
297.
CPC pag. 1312 e art. 296 CPC pag. 1309).
Per
quanto qui concerne, l'Autorità di protezione non ha proceduto all'audizione personale
di RE 1 prima di procedere alla riforma delle modalità per l'esercizio dei diritti
di visita tra CO 2 ed il figlio PI 1. Secondo l'Autorità di protezione
(risposta 30.04.2013 pag. 2 in alto), il fatto di essersi fatta rappresentare
da un patrocinatore all'udienza dell'11 aprile 2013 e di “avere sollecitato un
pronunciamento formale”, avrebbe garantito il corretto espletamento del diritto
di essere sentita. A torto. Questa garanzia non è infatti adempiuta né da osservazioni
scritte della parte interessata, né dalla rappresentanza nel procedimento da
parte di un avvocato o di un curatore (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 447 CC n. 7; Messaggio del
CF del 28.06.2008 sulla Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto di filiazione, pag. 6466).
Secondo
CO 2 (osservazioni 30.04.2013, pag. 3 in alto), non vi sarebbe stata una violazione del diritto di essere sentita, nella misura in cui RE 1, benchè
convocata con larghissimo anticipo in data 26 febbraio 2013, non avrebbe
ritenuto di partecipare personalmente. A torto. La convocazione in questione
faceva infatti esplicito riferimento all'istanza 6 febbraio 2013 di RE 1,
tendente alla revoca del curatore educativo – ritirata dall'istante in data 9
aprile 2013, quindi prima dell'udienza (cfr. lettera 09.04.2013 della MLaw S__________
M__________ all'ARP) – e alla richiesta 18 dicembre 2012 dei nonni paterni,
postulante la concessione di diritti di visita anche a loro favore. La convocazione
non faceva invece alcuna menzione ad una modifica dei diritti di visita tra
papà e figlio, poi in realtà discussa all'udienza dell’11 febbraio 2013, che ha
condotto alla decisione impugnata. Anche questa modalità di procedere configura
una palese violazione del diritto di essere sentito.
Già per
questi motivi, nella misura in cui la reclamante chiede l'annullamento della
nuova regolamentazione dei diritti di visita di cui ai dispositivi n. 1., 1.1.,
1.2
, 1.3., 1.4., 1.5., 1.6. e 2. della decisione 18 aprile 2013, il reclamo va
accolto.
4.2
Il
diritto di consultare gli atti (cfr. titolo marginale dell'art. 449b CC)
concretizza il diritto di essere sentito garantito dalla costituzione. Secondo
l'art. 449b CC, le persone che partecipano al procedimento hanno diritto
di consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti vi si oppongono. Il
diritto procedurale di consultare gli atti appartiene alle medesime, di
principio, senza riserve e senza che debbano giustificare un interesse
particolare (DTF 129 I 249). Questo diritto non è tuttavia illimitato; può in
effetti essere limitato dall'Autorità di protezione sulla base di una
valutazione generale degli interessi; questi possono consistere in interessi
privati preponderanti al mantenimento del segreto, o in altri interessi, anche
pubblici, segnatamente ricavati dalla legge sulla protezione dei dati. Una
restrizione è pure possibile nell'interesse della persona coinvolta,
rispettivamente per proteggerla, in virtù del privilegio terapeutico,
segnatamente quando la divulgazione di dati medici arrischia di arrecare danno
alla persona in questione (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 11). Da un
punto di vista pratico, la restrizione può essere messa in atto mediante la
consegna, alle altre parti coinvolte, di un testo nel quale i passaggi in questione
sono stati stralciati o con la consegna di un riassunto del documento; l'informazione
deve in ogni caso essere data in modo tale che la persona interessata possa
preservare efficacemente i suoi diritti (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 449b CC n. 13).
Per
quanto qui concerne, l'Autorità di protezione, modificando le modalità di esecuzione
dei diritti di visita paterni, ha ritenuto sufficientemente “indagate le
capacità genitoriali del padre” trattandosi “di decidere unicamente sul regime
dei diritti di visita”. La reclamante contesta la violazione del diritto di
essere sentita, non avendo avuto la possibilità di consultare la perizia sulle
capacità genitoriali di CO 2 e neppure di esprimersi in merito ad essa. A
ragione.
In
effetti risulta dagli atti che RE 1 ha avuto conoscenza unicamente delle
conclusioni del rapporto peritale 12 gennaio 2012 del Servizio
medico-psicologico (SMP) sulle capacità genitoriali di CO 2 (cfr. verbale di
udienza CTR del 16.02.2012, in relazione con il punto VI del rapporto peritale,
da pag. 11 in basso a pag. 12 verso il mezzo). L'Autorità di protezione,
limitandosi ad un accenno lapidario alle indagini sulle capacità genitoriali di
CO 2, a suo dire eseguite “a sufficienza”, ignora le legittime richieste della
madre di PI 1 – fatte valere la prima volta in data 10 aprile 2012 – di avere
accesso alle altre risultanze della perizia. In particolare non spende neppure
una parola sulla valutazione che l'ha indotta a sottacere alla madre l'intero
contenuto delle pagine da 1 a 11 verso il basso del referto. Ben difficilmente
si può ritenere che tutti i contenuti omessi costituiscano dati privati
sensibili o soggetti a privilegio terapeutico. Pur trattandosi di decidere sul
regime dei diritti di visita, non parrebbe esservi motivo per non portare, in
particolare, a conoscenza della madre – cui compete comunque un importante
ruolo educativo di PI 1 – di quanto emerge dalla discussione peritale di cui al
punto V del rapporto peritale (da pag. 9 verso il mezzo a pag. 11 verso il
basso, in particolare pag. 10). Del resto, il riferimento ad un generico
“diritto al riserbo del signor CO 2” (cfr. decisione 23 aprile 2013, di cui si
dirà sotto, consid. 8) non risulta sufficiente per giustificare una censura
quasi integrale del rapporto peritale.
Anche
in relazione a ciò, il reclamo va di conseguenza accolto.
5.
La
reclamante si aggrava pure avverso il mandato affidato all'UFaM di eseguire una
valutazione della situazione famigliare del minore (dispositivi n. 3., 3.1.).
Anche in tal caso l'Autorità di protezione sarebbe, a suo dire, tra l'altro,
incorsa in una violazione del diritto di essere sentita. A torto.
5.1
Per
l’art. 446 cpv. 1 e 2 CC l’Autorità di protezione raccoglie le informazioni
occorrenti e assume le prove necessarie; essa può incaricare degli accertamenti
una persona o un servizio idonei. Per costante giurisprudenza le decisioni con
cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni incidentali,
poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005,
cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
Questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui
arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che
nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF
5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1). Tale prassi mantiene la
propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme sul diritto di
protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748).
5.2
Nel
caso concreto, il mandato all’UFaM costituisce senz’altro una decisione incidentale,
che verte unicamente sulla raccolta delle prove (cfr. sentenza ICCA del 22 novembre
2005, inc.11.2005.149, cons. 2-4) e può essere avversato soltanto se arreca un
danno non altrimenti riparabile, ciò che di fatto la reclamante non ha minimamente
preteso. Solo dopo l’esecuzione del mandato e la consegna del relativo rapporto
da parte dell’UFaM saranno o potranno essere adottate eventuali misure. Semmai
sarà nel seguito della procedura che le parti avranno la possibilità di esprimersi
al riguardo - direttamente presso l’Autorità regionale di protezione - e di
contestare le conclusioni in esso contenute.
5.3
Su
questo punto il reclamo è quindi irricevibile.
6.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza.
II. Sul
reclamo del 24 aprile 2013
7.
Nel secondo reclamo, RE 1 chiede che venga annullata la decisione 23
aprile 2013 con cui l'Autorità di protezione le ha fatto ordine – con la
comminatoria dell'art. 292 CP – di rispettare in ogni suo punto il dispositivo
della decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità di protezione.
Considerato che l'ordine dell'Autorità di protezione era riferito al
mancato rispetto delle modalità di esercizio del diritto di visita, annullate
con decisione odierna, il reclamo va accolto e la decisione impugnata va, di
conseguenza, pure annullata.
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza.
III. Sul
reclamo del 23 maggio 2013
8.
Nel terzo reclamo, RE 1 sostiene nuovamente il non rispetto del diritto
di essere sentita in relazione con la decisione dell'Autorità di protezione 23
aprile 2013 di cui al consid. N. Ne postula l'annullamento, reiterando la
richiesta che sia ordinato all'Autorità di protezione di consentirle l'accesso
integrale al già citato referto peritale 12 gennaio 2012 dell'SMP.
La decisione impugnata – per altro posteriore al giudizio sul merito
emesso dall'Autorità di protezione il 18 marzo 2013 (cfr. consid. I e N) – è
nuovamente di natura incidentale. È comunque superata dall'accoglimento del
reclamo del 23 aprile 2013 (cfr. sopra consid. 4.2.).
Questo gravame va pertanto dichiarato privo d'oggetto e la procedura
stralciata dai ruoli senza prelievo di oneri processuali.
IV. Sulla
richiesta di assistenza giudiziaria di CO 2
9.
Nelle osservazioni 30 aprile 2013, CO 2 ha postulato di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria con il patrocinio dell'avv. PR
2, ciò con riferimento ad analoga richiesta formulata davanti all'Autorità di
protezione. Dagli atti trasmessi a questo giudice dall'Autorità di protezione
nulla emerge in merito alla predetta richiesta e ad eventuali atti presentati
in quella sede a sostegno della domanda. Comunque spetta all'istante dimostrare
il ben fondato di una simile richiesta, non competendo all'autorità decidente
porre rimedio ad istanze non suffragate da alcuna documentazione probante. L'istanza
va pertanto respinta.
V. Sui
rimedi giuridici
10.
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è
ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore. Riguardo all'assistenza giudiziaria,
trattandosi di decisione incidentale essa segue la via giudiziaria dell'azione
principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo 23 aprile 2013 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, la decisione 18 aprile 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________
(ris. N. 121) è riformata nel senso che i dispositivi n. 1., 1.1., 1.2., 1.3.,
1.4., 1.5., 1.6., e 2. sono annullati, mentre i dispositivi n. 3. e 3.1.
restano invariati.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico di CO 2 che rifonderà a RE 1
fr. 400.- a titolo di ripetibili.
3. Il
reclamo 24 aprile 2013 è accolto.
Di
conseguenza, la decisione 13 aprile 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________
(ris. N. 132) è annullata.
4. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico di CO 2 che rifonderà a RE 1
fr. 200.- a titolo di ripetibili.
5. Il
reclamo 23 maggio 2013 è dichiarato privo d'oggetto e la procedura stralciata
dai ruoli senza prelievo di oneri processuali e attribuzione di ripetibili.
6. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da CO 2 è respinta.
7. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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