9.2013.13
Assunzione spese e mercede curatore educativo
14 novembre 2013Italiano16 min
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Numero d'incarto:
9.2013.13
Data decisione, Autorità:
14.11.2013, CDP
Titolo:
Assunzione spese e mercede curatore educativo
MERCEDE
art. 276 CC
art. 417 CC
art. 49 LTEC
art. 17 RTEC
Incarto n.
9.2013.13
Lugano
14 novembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PA 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________,
e a
CO 3
e
CO 2
per quanto riguarda l’assunzione dei costi della
mercede per l’anno 2009 e delle spese per la misura tutoria relativa al
figlio PI 1
giudicando sull’appello (recte, ora, reclamo)
del 31 maggio 2011 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 aprile
2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nato il __________ 1995 dall’unione tra RE 1 e CO 3. Il matrimonio
è stato sciolto per divorzio il __________ 1998 e l’autorità parentale è stata
attribuita alla madre.
B. Con decisione 8 ottobre 2007 la Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela educativa a favore
di PI 1, al fine di salvaguardare le relazioni personali con il padre e proporre delle misure a sostegno del
ragazzo. Quale curatore è stato nominato E__________ S__________,
sostituito a partire dal mese di luglio 2008 da CO 3. Il suo mandato è stato
esteso al monitoraggio dell’evoluzione del minore e della situazione famigliare.
C. Tramite
decisione 10 marzo 2009 la Commissione tutoria ha istituito a favore di CO 2
una tutela volontaria e l’autorità parentale e la custodia sul figlio PI 1 sono
state trasferite al padre,
d’accordo entrambi i genitori, con decisione 31 marzo 2009.
D. Con decisione 23 marzo 2010 la Commissione tutoria ha riconosciuto
l’onorario della curatrice educativa per il 2009. RE 1 aveva ricorso all’allora
Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), che con decisione 16 aprile 2010 ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato l’incarto all’autorità di primo grado, avendo
accolto una nota d’onorario che superava di molto il massimo normalmente
previsto dalla LTut e ciò violando il diritto di essere sentite delle parti,
che non erano state coinvolte nel processo decisionale.
E. In data 10 maggio 2010 la Commissione tutoria ha quindi nuovamente
approvato il rapporto morale
per l’anno 2009 e la richiesta della mercede formulata dalla curatrice dopo
aver trasmesso il conteggio delle ore e il rapporto morale ad RE 1. L’importo
approvato di fr. 7'240.- ha tenuto in considerazione le difficoltà incontrate e
il maggior onere di lavoro che ne sono derivati. La mercede e fr. 50.-- per le
spese della risoluzione sono stati posti a carico dei genitori in ragione di
metà ciascuno.
F. Con ricorso 21 maggio 2010 all’Autorità di vigilanza, RE 1 ha chiesto l’annullamento della decisione con
l’accollamento dei costi della misura integralmente a carico di CO 2. Egli si è
pure lamentato del superamento del massimo legale di fr. 3'000.- di cui
all’art. 17 vRTut, tenore in vigore nel 2009), ritenendo quindi
sproporzionata la richiesta della curatrice.
G. Con decisione 26 aprile 2011 l’Autorità di vigilanza ha
modificato la decisione impugnata, riconoscendo alla curatrice l’importo legale
massimo di fr. 3'000.– per il suo mandato e separando le prestazioni svolte a
favore della madre, tenuto conto delle lacune del tutore di quest’ultima. La
mercede è stata posta a carico dei genitori in ragione di fr. 1'286.30 a carico del padre e fr. 1’662.75 a carico della madre.
H. Contro
la suddetta decisione è insorto
RE 1 con appello del 31 maggio 2011 alla prima Camera civile del Tribunale
d’Appello, chiedendo che sia
accertata la violazione del suo diritto di essere sentito e che tutto l’importo
della mercede sia posto a carico di CO 3.
I. In data 13 luglio
2011 la Commissione tutoria ha presentato le proprie osservazioni, contestando
la critica di inattività e responsabilità a lei addossata e rimettendosi alla
decisione impugnata.
L. Il 1° gennaio 2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla
Camera di protezione del
Tribunale d'appello.
M. Il
25 ottobre 2013 il presidente di questa Camera ha scritto al reclamante,
informandolo che per la procedura in esame, richiamato il principio
inquisitorio illimitato e la massima d’ufficio, si prospettava una reformatio
in peius. A questa lettera non sono seguite comunicazioni scritte dal
reclamante.
Considerato
Considerandi
1.
Fino al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele erano impugnabili alla prima Camera
civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele, RL 4.1.2.2).
2.
Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2013 della modifica del 19 dicembre
2008.
del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla
nuova autorità competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a
cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK
Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni
emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele a norma del precedente diritto
procedurale.
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b
LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
3.
Il reclamante ha chiesto di assumere numerose prove, che
tuttavia, nella misura in cui non facciano già parte dell’incarto, sono
irrilevanti ai fini del giudizio odierno. La richiesta va quindi respinta.
4.
RE
1.
contesta innanzitutto la violazione del suo diritto di essere sentito,
l’autorità di prima istanza non avendogli, a suo dire, concesso di prendere
visione degli atti istruttori su cui si fonda la conclusione dell’autorità di protezione. Egli sostiene che l’Autorità di
vigilanza sulle tutele nella decisione impugnata “al punto 2 liquida troppo
in fretta questo aspetto, che riveste invece una importanza”.
In
realtà al considerando 2 della decisione impugnata si legge: “Per quanto
attiene alla visione dei documenti citati nella risposta della Commissione
tutoria pare dimentico del fatto che si tratta dei medesimi che egli stesso ha
indicato (e taluni anche allegato) nel proprio gravame. La sua critica cade
pertanto nel vuoto.”.
Ora,
in alcun modo il reclamante ha specificato a quali atti istruttori non ha avuto
accesso. Egli si è infatti limitato a criticare genericamente l’Autorità di
vigilanza, che a suo dire non avrebbe precisato su quali atti ha fondato le sue
considerazioni.
Giova
poi evidenziare che nel ricorso all’Autorità di vigilanza, il reclamante non aveva
sollevato la violazione del diritto di essere sentito, se non in sede di
replica, per evidenziare che l’autorità di prima istanza ha citato “degli
atti istruttori da cui emergerebbe una responsabilità del signor RE 1 nelle
difficoltà relazionali con il figlio”. Egli ha quindi chiesto di poter
visionare tali documenti, poiché non avrebbe mai visto atti istruttori di
questo tipo.
A mente
di questa Camera, a giusta ragione l’Autorità di vigilanza ha ricordato che
dagli atti citati e allegati dal reclamante medesimo nel suo ricorso emerge che
la problematica riguarda pure il padre.
In
particolare, quanto al doc. L (rapporto della dr. F__________), che il
reclamante sostiene di aver visionato solo mercoledì 25 maggio 2011, va
evidenziato come lo stesso sia più volte citato già nel ricorso presentato
all’Autorità di vigilanza in data 21 maggio 2010. La presa di posizione del
padre appare quindi fuori luogo.
In merito
al presunto mancato richiamo dell’intero incarto da parte dell’Autorità di vigilanza
alla Commissione tutoria, non vi sono elementi per stabilire che ciò sia accaduto.
Al contrario, al momento dell’intimazione del ricorso l’allora autorità superiore
ha chiesto a quella inferiore che le venisse trasmesso l’incarto.
I presupposti per
riconoscere che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito del
reclamante per non aver avuto accesso all’incarto non sono pertano dimostrati.
5.
La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31
dicembre 2012 è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma
transitoria del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in
BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano pertanto gli
art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut.
In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut prevede che, è riconosciuta
un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta
l’art. 17 cpv. 4 vRTut, poi, in casi particolari, e previa segnalazione
preventiva da parte del tutore o curatore alla Comissione tutoria, può essere
riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
Ricordate
le disposizioni applicabili in materia, l'Autorità di vigilanza, precisando che
in concreto il reclamante non ha criticato puntualmente le singole poste della
mercede, bensì si è lamentato genericamente dell’onorario della curatrice, ha
accolto il ricorso relativamente all’importo della mercede che ha fissato in
fr. 3'000.-, non ravvisando motivi per concedere alla curatrice una
remunerazione superiore.
L’Autorità
di vigilanza ha pertanto riconosciuto una base oraria di
fr. 40.– per un importo massimo di fr. 3000.– annui, ripartendo tuttavia
diversamente il dispendio orario a carico dei genitori.
6.
Nella ripartizione della mercede tra i genitori, l’autorità tutoria,
a dire del reclamante “si è fondata su criteri illogici o ha valutato la
situazione in modo non corretto o non tenendo in considerazione le risultanze
peritali. Il risultato ottenuto di ripartizione dei costi urta il sentimento di
giustizia”.
RE 1 sostiene
che l’intervento delle autorità di protezione si è reso necessario unicamente a
seguito dell’incapacità della madre nell’esercitare il suo ruolo educativo e del
ritardo nell’inter-venire da parte della Commissione tutoria, che avrebbe reso
la situazione ancor più complessa.
6.1
L’Autorità di vigilanza ha suddiviso le ore dedicate dalla curatrice
a ognuno dei genitori (accertando che delle 84,5 ore impiegate dalla curatrice,
19.
sono relative a contatti esclusivamente con il padre, 9,5 a contatti con la sola madre e 56 ore con PI 1). Le ore relative al tempo profuso nei confronti
di PI 1 sono quindi state suddivise in base a sette criteri volti a stabilire
la responsabilità dei genitori relativamente all’esigenza di una curatela
educativa. A ogni criterio sono stati attribuiti alcuni punti, per un totale di
13.
L'Autorità
di vigilanza ha in particolare ritenuto quanto segue:
A. rapporto con il figlio: giudicato negativo per la
madre, alla quale ha attribuito 2 punti su 2;
B. autorità parentale: giudicato negativo per la
madre, a cui ha attribuito 2 punti su 2;
C. rapporto tra genitori: considerando che resta
conflittualità e mancanza di dialogo, ha posto un punto a carico di ciascun
genitore;
D. caratteristiche dei genitori: considerando
entrambi soggetti fragili, difficoltà economiche della madre e paure del
padre), ha attribuito 2 punti ciascuno a ogni genitore;
E. miglioramento di PI 1 a scuola: ha considerato
essere merito del padre, assegnando un punto alla madre;
F. difficoltà economiche, rientrato in D non ha
attribuito punti;
G. adolescenza di PI 1: l'ha considerata una “difficoltà
non attribuibile a nessuno dei due”, assegnando un punto ciascuno ai genitori.
In
definitiva il padre ha ottenuto 4 punti su 13, e meglio uno per il criterio C,
2.
per il criterio D e 1 per il criterio G.
6.2
Il reclamante si lamenta dei suddetti “criteri”, sostenendo puntualmente
alcune doglianze. Critiche che non richiedono una precisa disamina, ritenuto
che il principio secondo cui le spese della curatela vanno suddivise in base
alla responsabilità dei genitori non può essere applicato alla fattispecie.
Infatti, conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela
del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle
osservazioni generali agli art. 276–293 CC; Meier/Stettler, Les effets de la filiation [art. 270 à 327
CC], 3ª edizione, pag. 286 nota 989).
Sono quindi
i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di
educazione e formazione, e le misure prese a loro tutela. Nel caso in cui fosse necessario adottare
misure a protezione dei figli, dottrina e giurisprudenza ammettono che le spese
della misura, per esempio, misure di sostegno psicologico o altre, fanno parte
del mantenimento dei minori ai sensi dell’art. 276 CC, al quale appunto devono
provvedere i genitori (DTF 116 II 399 pag. 401); spese che questi ultimi devono
assumersi in misura personale, solidale e primaria cioè prima di qualsiasi
altro parente (BSK ZGB I – P. Breitschmid,
art. 276 CC n. 8).
Anche in
materia di relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso
del diritto di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i
relativi costi devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà
ciascuno (Bally in RDT 1998 pag.
10.
i.f., p.to 4.6; BSK ZGB I – Schwenzer,
ad art. 273 CC N. 28; sentenza ICCA del 30 agosto 2004, inc. 11.2004.60, cons.
8).
Non sono palesemente
dati i presupposti per discostarsi dal principio secondo cui i costi vanno
accollati in modo paritario a entrambi i genitori, trattandosi di spese a
beneficio della tutela del figlio, per le quali sono entrambi responsabili. Applicandosi
in casu il principio inquisitorio illimitato e la massima d'ufficio
(CommFam Protection de l'adulte, COTTIER,
ad art. 314 CC N. 15) e in virtù dell'effetto devolutivo del gravame (CommFam
Protection de l'adulte, Steck, ad art. 450 CC N. 7), le domande di giudizio non
vincolano il Tribunale e la decisione
impugnata dev’essere riformata secondo quanto sopra esposto. Va peraltro
rilevato che il calcolo eseguito dall’Autorità di vigilanza presenta pure un
errore. Alla curatrice è stato riconosciuto un onorario di fr. 3'000.-.
Tuttavia la somma degli importi accollati alle parti dal dispositivo riformato
dall'allora Autorità amministrativa di ricorso (fr. 1'662.75 alla madre e fr.
1'286.30 accollati al padre) dà un totale di fr. 2'949.05, quindi ingiustificatamente
inferiore all'onorario complessivo riconosciuto. Ciò rende a maggior ragione
necessaria la riforma della decisione impugnata nel senso sopra detto.
6.3
La curatrice ha ammesso di aver dedicato molte ore per occuparsi della situazione della madre, non sostenuta
dal tutore. Di tale tempo va tenuto conto nella tassazione della mercede: non è
infatti corretto che la mercede relativa alla curatela educativa possa
comprendere spese non inerenti o addirittura causate da presunte inadempienze
altrui. Di conseguenza, se l’autorità di protezione avesse ritenuto consona una
retribuzione per le ore che la curatrice di PI 1 ha dedicato alla madre, la
stessa andava separata e riconosciuta in una nota posta esclusivamente a carico
della madre.
Come già ricordato in precedenza, la
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è
calcolata sulla base della normativa allora vigente. Alla mercede del curatore
si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto
gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRtut
prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo
di fr. 3'000.- annui, come rettamente considerato dall’Autorità di vigilanza.
Anche a questo Tribunale appare adeguato riconoscere
una mercede di
fr. 3'000.- per il lavoro svolto a favore
del minore: calcolando
fr. 40.-/h. ciò equivale infatti a un totale di 75 ore, mentre la curatrice ne
aveva esposte 217. Esaminata la nota presentata, risulta quindi a questa Camera
che il tempo investito esclusivamente a favore del minore sia ragionevolmente superiore
alle 75 ore che si possono ammettere, e di conseguenza l’importo ammesso
dall’Autorità di vigilanza va confermato.
Ponendo
a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno l’onere della curatela
educativa, RE 1 e CO 3 dovranno pertanto versare fr. 1'500.- ciascuno a saldo
della mercede di CO 2 per il 2009.
7.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Le
spese processuali di questo giudizio sono poste a carico dello Stato e a RE 1 in
ragione di ½ ciascuno. Non vengono assegnate ripetibili, la resistente non
essendo patrocinata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
Di conseguenza i dispositivi 2 e 3 della decisione del 26 aprile
2011 dell’Autorità di vigilanza sulle tutele sono modificati come segue:
2. La mercede della curatrice educativa CO 2 è fissata in fr. 3'000.-
ed è posta a carico di CO 3 e RE 1 in ragione di ½ ciascuno.
3. Le tasse e le spese, di complessivi
fr. 200.- sono posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________
e di RE 1 in ragione di ½ ciascuno.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
100.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dello Stato del Cantone Ticino e di RE 1
in ragione di ½ ciascuno.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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