9.2013.136
Reclamo irricevibile contro una decisione incidentale (audizione)
14 maggio 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.136
Lugano
14 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la procedura a favore dei loro figli PI 1 e PI 2
giudicando
sul reclamo del 13 maggio 2013 presentato da RE 2 e RE 1 contro la convocazione
6 maggio 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che PI 1 e PI 2, nati rispettivamente il
1998 ed il 2001, sono figli di RE 2 e RE 1 e vivono a __________;
che in data 6 maggio 2013 - a seguito di
una segnalazione del Comune - l’Autorità regionale di protezione __________ ha
convocato i figli per il 17 maggio 2013 ed i genitori per il 6 giugno 2013 per
sentirli;
che mediante atto del 13 maggio 2013 RE 2 e
RE 1 si oppongono a tale metodo, chiedono di annullare la convocazione, di
conoscere le ragioni della stessa, asserendo di aver parlato col segretario comunale
di __________, che non era al corrente della fattispecie. Essi desiderano
conoscere i motivi della convocazione e sostengono che la loro autorità
parentale non sia mai stata messa in discussione e che occorra dapprima
discutere con loro (quali detentori dell’autorità parentale) ed in seguito coi
figli; i quali sarebbero stati sconvolti e traumatizzati e non vorrebbero
essere convocati;
inoltre “se c’è stata qualche discussione, come in tutte le famiglie, la
stessa deve essere chiarita in seno alla famiglia”;
considerato
Considerandi
che l'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile
per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente
inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo
notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie
osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione
del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;
che per l’art. 446 CC l’autorità di
protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le
informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli
accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno
specialista effettui una perizia (cpv. 2); l’autorità di protezione degli
adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al
procedimento (cpv. 3); applica d’ufficio il diritto (cpv. 4);
che per costante giurisprudenza le
decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni
incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10
maggio 2005, cons. 2.1; Copma,
Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di
risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca
all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno
una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1); tale prassi
mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme
sul diritto di protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f
CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748);
che la convocazione in oggetto è un atto
con cui l’Autorità regionale di protezione __________ intende assumere delle
prove e, rispettivamente, sentire le parti interessate, e configura quindi una
decisione incidentale, impugnabile solo ove arrechi un danno irreparabile;
che i reclamanti sostengono che i figli
sarebbero traumatizzati dalla convocazione, tuttavia non apportano alcuna prova
al riguardo e ad ogni modo la loro audizione avverrà tramite il membro dell’Autorità
regionale di protezione __________ (come indicato nello scritto 6 maggio 2013),
che è appositamente formato per procedere al loro ascolto senza creare loro
disagi;
che secondo l’art. 314a CC il figlio è
sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei
minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi
si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le
risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali
risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo
contro la negata audizione (cpv. 3);
che per la norma appena citata l’autorità deve
sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella
fattispecie;
che il principio inquisitorio illimitato
(cfr. art. 314 cpv. 1 e 446 CC) impone all’autorità di chiarire i fatti e
prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere
importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità
può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando
finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti,
anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura
cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non
dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,
cons. 2.3);
che l’Autorità di protezione, potendo
scegliere come procedere nella fase istruttoria, ha la facoltà di stabilire in
quale ordine sentire gli interessati, i minori, i genitori, le eventuali
persone vicine ed i terzi;
che peraltro questa modalità di procedere
permette di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto
dell’audizione e di indire udienze multiple (dapprima una con i genitori, poi
l’audizione del minore, infine un altro incontro con i genitori per
esporre la sintesi dell’ascolto del figlio; cfr. art. 314a cpv. 2 CC);
che il fatto che il segretario comunale non
sia al corrente della procedura, rispettivamente dei motivi della segnalazione,
nulla muta in concreto; del resto una segnalazione può avvenire da vari membri
del Comune senza che tutti ne siano informati e le autorità di protezione hanno
un dovere di discrezione (art. 451 CC), per cui in regola generale la persona
segnalante non viene messa al corrente del prosieguo del caso;
che i genitori, benché saranno sentiti solo
in un secondo tempo,
avranno facoltà di esprimersi e dialogare con Autorità regionale di protezione __________
- come da loro auspicato - e al più tardi a quel momento saranno informati
delle ragioni alla base della procedura;
che in esito il reclamo risulta
irricevibile; dato che i reclamanti non dispongono di particolari cognizioni
giuridiche e posto che l’impugnativa non è stata intimata, si rinuncia ad un
prelievo di tassa e spese di giustizia (art. 450f CC, 28 LPAmm);
che per quanto attiene ai rimedi giuridici
esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la
via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c
LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso
in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni
di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio
irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.