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Decisione

9.2013.136

Reclamo irricevibile contro una decisione incidentale (audizione)

14 maggio 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

che PI 1 e PI 2, nati rispettivamente il

1998 ed il 2001, sono figli di RE 2 e RE 1 e vivono a __________;

che in data 6 maggio 2013 - a seguito di

una segnalazione del Comune - l’Autorità regionale di protezione __________ ha

convocato i figli per il 17 maggio 2013 ed i genitori per il 6 giugno 2013 per

sentirli;

che mediante atto del 13 maggio 2013 RE 2 e

RE 1 si oppongono a tale metodo, chiedono di annullare la convocazione, di

conoscere le ragioni della stessa, asserendo di aver parlato col segretario comunale

di __________, che non era al corrente della fattispecie. Essi desiderano

conoscere i motivi della convocazione e sostengono che la loro autorità

parentale non sia mai stata messa in discussione e che occorra dapprima

discutere con loro (quali detentori dell’autorità parentale) ed in seguito coi

figli; i quali sarebbero stati sconvolti e traumatizzati e non vorrebbero

essere convocati;

inoltre “se c’è stata qualche discussione, come in tutte le famiglie, la

stessa deve essere chiarita in seno alla famiglia”;

considerato

Considerandi

che l'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2

LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

che per l’art. 322 cpv. 1 CPC, applicabile

per rinvio dell’art. 450f CC, “Se il reclamo non risulta manifestamente

inammissibile o manifestamente infondato, l’autorità giudiziaria superiore lo

notifica alla controparte invitandola a presentare per scritto le proprie

osservazioni.”; sulla base di questa norma si è rinunciato all’intimazione

del reclamo, per i motivi esposti nel seguito;

che per l’art. 446 CC l’autorità di

protezione degli adulti esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le

informazioni occorrenti e assume le prove necessarie. Può incaricare degli

accertamenti una persona o un servizio idonei. Se necessario ordina che uno

specialista effettui una perizia (cpv. 2); l’autorità di protezione degli

adulti non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al

procedimento (cpv. 3); applica d’ufficio il diritto (cpv. 4);

che per costante giurisprudenza le

decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove sono decisioni

incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10

maggio 2005, cons. 2.1; Copma,

Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158); questo genere di

risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca

all'interessato un pregiudizio irreparabile, ossia uno svantaggio che nemmeno

una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 5A_498/2012 del 14 settembre 2012, cons. 1.1-1.3.1); tale prassi

mantiene la propria validità anche con l’entrata in vigore delle nuove norme

sul diritto di protezione (cfr. art. 319 lett. a CPC su rinvio dell’art. 450f

CC e FF 2006 6391, pag. 6471; FF 2006 6593, pag. 6748);

che la convocazione in oggetto è un atto

con cui l’Autorità regionale di protezione __________ intende assumere delle

prove e, rispettivamente, sentire le parti interessate, e configura quindi una

decisione incidentale, impugnabile solo ove arrechi un danno irreparabile;

che i reclamanti sostengono che i figli

sarebbero traumatizzati dalla convocazione, tuttavia non apportano alcuna prova

al riguardo e ad ogni modo la loro audizione avverrà tramite il membro dell’Autorità

regionale di protezione __________ (come indicato nello scritto 6 maggio 2013),

che è appositamente formato per procedere al loro ascolto senza creare loro

disagi;

che secondo l’art. 314a CC il figlio è

sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei

minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi

si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le

risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali

risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo

contro la negata audizione (cpv. 3);

che per la norma appena citata l’autorità deve

sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso nella

fattispecie;

che il principio inquisitorio illimitato

(cfr. art. 314 cpv. 1 e 446 CC) impone all’autorità di chiarire i fatti e

prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere

importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando

finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti,

anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura

cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413). Questo principio non

dispensa tuttavia le parti di collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012,

cons. 2.3);

che l’Autorità di protezione, potendo

scegliere come procedere nella fase istruttoria, ha la facoltà di stabilire in

quale ordine sentire gli interessati, i minori, i genitori, le eventuali

persone vicine ed i terzi;

che peraltro questa modalità di procedere

permette di evitare influenze dei genitori sui minori in merito al contenuto

dell’audizione e di indire udienze multiple (dapprima una con i genitori, poi

l’audizione del minore, infine un altro incontro con i genitori per

esporre la sintesi dell’ascolto del figlio; cfr. art. 314a cpv. 2 CC);

che il fatto che il segretario comunale non

sia al corrente della procedura, rispettivamente dei motivi della segnalazione,

nulla muta in concreto; del resto una segnalazione può avvenire da vari membri

del Comune senza che tutti ne siano informati e le autorità di protezione hanno

un dovere di discrezione (art. 451 CC), per cui in regola generale la persona

segnalante non viene messa al corrente del prosieguo del caso;

che i genitori, benché saranno sentiti solo

in un secondo tempo,

avranno facoltà di esprimersi e dialogare con Autorità regionale di protezione __________

- come da loro auspicato - e al più tardi a quel momento saranno informati

delle ragioni alla base della procedura;

che in esito il reclamo risulta

irricevibile; dato che i reclamanti non dispongono di particolari cognizioni

giuridiche e posto che l’impugnativa non è stata intimata, si rinuncia ad un

prelievo di tassa e spese di giustizia (art. 450f CC, 28 LPAmm);

che per quanto attiene ai rimedi giuridici

esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la

via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c

LTF). L'azione principale, da parte sua, può formare oggetto di un eventuale ricorso

in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni

di valore, sempre che l'interessata dimostri l'esistenza di un pregiudizio

irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Non

si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.