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Decisione

9.2013.14

Richiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio

2 maggio 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

9.2013.14

Data decisione, Autorità:

02.05.2013, CDP

Titolo:

Richiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio

MISURE OPPORTUNE

art. 260 cpv. 2 CC

art. 260a CC

Incarto n.

9.2013.14

Lugano

2 maggio 2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione

del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RI 1

all’allora

Commissione tutoria regionale __________,

e a

CO 2

rappr. da: RA 1

e a

CO 3

per quanto riguarda la sua richiesta di ordinare il

test del DNA sulla figlia CO 2

giudicando sul reclamo del 10 giugno 2011 presentato da

RI 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2011 dall’allora Autorità di

vigilanza sulle tutele;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e

Considerandi

che, in data 24 luglio 2008, RI 1 (1956) ha riconosciuto di essere

il padre di CO 2, nata il __________ 2008 e figlia della signora CO 3 (1971);

che, con

decisione 25 febbraio 2008, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) ha istituito a CO 2 una curatela per la

salvaguardia del diritto di mantenimento;

che, in

data 20 ottobre 2008, RI 1 ha indirizzato uno scritto alla Commissione tutoria

sostenendo di aver riconosciuto la bambina per errore e chiedendo di ordinare un

test del DNA per verificare la paternità della minore, con la quale non voleva

aver nulla a che fare e nemmeno che portasse il suo cognome, visto che era

coniugato con due figli;

che a

tale scritto la Commissione tutoria ha dato seguito, comunicando il 21 ottobre 2008 a RI 1 che una contestazione del riconoscimento di paternità andava eseguito dinnanzi al giudice

civile ai sensi dell’art. 260 CC;

che il

giorno successivo egli ha ribadito di aver sottoscritto l’attribuzione del suo

cognome alla bambina in una situazione di confusione, desiderando pertanto che

gli venisse cambiato;

che non

essendo la curatrice educativa riuscita ad ottenere un contratto di mantenimento

per CO 2, è stato affidato mandato all’avv. G__________ affinché procedesse ad

inoltrare un'azione giudiziaria in Pretura;

che, con

decisione 29 gennaio 2010, il Pretore del distretto di __________ ha condannato

RI 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 480.- mensili;

che, il

27.

dicembre 2010, RI 1, rappresentato da un legale, ha nuovamente chiesto alla

Commissione tutoria di ordinare il test del DNA, al fine di evitare una

procedura costosa in Pretura e di eventualmente pregiudicare i rapporti futuri

tra la bambina e il padre; detta richiesta è stata più volte sollecitata nei

mesi successivi;

che, con

scritto 14 aprile 2011, la Commissione tutoria ha risposto di non ravvisare

motivi per obbligare la minore a sottoporsi al test del DNA, ritenuto che ad

una richiesta in tal senso doveva, se del caso, essere dato seguito solo se ciò

risultava nell’interesse della minore;

che, con

ricorso 3 maggio 2011 all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità

di vigilanza), RI 1 ha chiesto di annullare la decisione sopra citata, facendo

ordine a CO 3 di sottoporre la figlia al test del DNA;

che,

senza intimarlo, l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso con decisione 12

maggio 2011, giudicando corretta la risoluzione della Commissione tutoria,

ritenuto che nemmeno il ricorrente aveva motivato la sua richiesta facendo

valere l’interesse della minore a ordinare il test del DNA e che un’eventuale

procedura di contestazione del riconoscimento andava inoltrata al giudice civile

competente;

che, con

gravame del 10 giugno 2011, RI 1 è insorto presso la prima Camera civile del

Tribunale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione, sostenendo di

essere preoccupato per il bene della piccola CO 2 e di conseguenza di ritenere

essere nel suo interesse ordinare il test del DNA, senza dover dare avvio ad una

causa civile, poiché in futuro le relazioni tra padre e figlia potrebbero essere

compromesse se la sua paternità fosse confermata in sede giudiziaria e la

bambina, una volta adulta, scoprisse che il padre l’aveva contestata in sede

civile; l’interesse della bambina sarebbe pure – a suo dire – quello di poter

finalmente essere accettata dalla famiglia del ricorrente come un membro a

tutti gli effetti;

che il

gravame non è stato intimato;

che dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla

nuova autorità competente, che applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a

cpv. 1 Titolo finale del Codice civile);

che

l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità

regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.

7.

LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli

314.

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma

transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n.

12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella

veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale;

che in data 19 aprile 2013 questo giudice ha chiesto al

ricorrente, recte ora reclamante, di voler indicare se vi era

ancora un interesse attuale a mantenere la procedura o se, essendo trascorsi

due anni, nel frattempo non vi fossero stati sviluppi in altra sede;

che, con

risposta 29 aprile 2013, RI 1 ha dichiarato di voler mantenere il ricorso, osservando

di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e quindi rinnovando la sua

richiesta di assistenza giudiziaria “sulla scorta della documentazione

prodotta” (richiesta in realtà formulata per la prima volta, senza che sia mai

stata prodotta alcuna documentazione in questa sede);

che le

argomentazioni del reclamante appaiono prive di ogni fondamento;

che

ordinare il test del DNA in questa sede non può essere considerato nell’interesse

della minore, la cui paternità, si ricorda, è stata contestata da RI 1 soltanto

dopo aver riconosciuto la bambina e senza porre in discussione i rapporti intrattenuti

con sua madre;

che il

reclamante non evidenzia per altro alcun sospetto relativamente ad eventuali

altri partner della madre della bambina; semplicemente sostiene di essere stato

tratto in inganno, ritenuto che ella gli avrebbe mentito sostenendo di usare

metodi contraccettivi dei quali in realtà non ha fatto uso;

che il

rimprovero del mancato uso – a sua insaputa – dei contraccettivi conferma

semmai consapevolezza della paternità da parte del reclamante;

che

nemmeno la giustificazione secondo cui a dipendenza dal risultato del test del

DNA la bambina potrebbe essere finalmente riconosciuta come membro della sua

famiglia sembra trovare riscontro dagli atti: RI 1 al contrario ha da principio

sostenuto di non desiderare alcun contatto con la figlia (“voglio sotto

lineare che se dovesse essere mia figlia dalla prova del DNA non voglio

incontri e ne visite di ogni genere e ne anche per causa gravi e ne telefonate

da parte di lei la voluto lei sela tenga, la mia famiglia ce lo già” –

lettera 20 ottobre 2008 alla Commissione tutoria);

che, a

norma dell’art. 260 cpv. 2 CC, la contestazione del riconoscimento può essere

inoltrata dall’autore del riconoscimento soltanto se egli ha riconosciuto il

figlio sotto l’influsso di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute,

l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata

ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità;

che in

ogni caso, in virtù degli art. 260a segg. CC, l’azione volta alla contestazione

del riconoscimento va presentata davanti al giudice, e di conseguenza in

Pretura;

che

questo Tribunale non è quindi competente a giudicare una tale azione e non ravvisa

gli estremi per imporre a CO 2 di sottoporsi al test del DNA, non essendo in

ogni caso dati i presupposti per considerare che sia nell'interesse della

bambina;

che, in considerazione di quanto sopra detto, il reclamo va di

conseguenza respinto;

che per

quanto attiene alla “richiesta di assistenza

giudiziaria” a cui fa riferimento il reclamante nel suo scritto 29 aprile 2013,

che andrebbe giudicata “sulla scorta della documentazione prodotta”, si ribadisce

quanto già accennato, ovvero che in realtà RI 1 non ha mai presentato una tale

istanza, anzi indicando nel reclamo di “protestar spese tassa di giustizia e

ripetibili” e nemmeno ha prodotto documentazione alcuna giustificante la sua

situazione economica;

che di

conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria formulata in data 29 aprile

2013.

non può essere accolta, giacché il conferimento del beneficio presuppone

un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di

mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio

degli art. 9 e 13 LAG), ciò che non è stato minimamente dimostrato in questa

sede;

che, date le circostanze e considerato che il reclamo non è stato intimato,

per il presente procedimento vengono calcolate tassa e spese di giustizia

ridotte, mentre non vengono assegnate ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria presentata il 29 aprile 2013 è respinta.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono

posti a carico di RI 1.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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