9.2013.14
Richiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio
2 maggio 2013Italiano9 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
Fatti
9.2013.14
Data decisione, Autorità:
02.05.2013, CDP
Titolo:
Richiesta di ordinare il test del DNA per contestazione del riconoscimento di paternità, interesse del figlio
MISURE OPPORTUNE
art. 260 cpv. 2 CC
art. 260a CC
Incarto n.
9.2013.14
Lugano
2 maggio 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RI 1
all’allora
Commissione tutoria regionale __________,
e a
CO 2
rappr. da: RA 1
e a
CO 3
per quanto riguarda la sua richiesta di ordinare il
test del DNA sulla figlia CO 2
giudicando sul reclamo del 10 giugno 2011 presentato da
RI 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2011 dall’allora Autorità di
vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
Considerandi
che, in data 24 luglio 2008, RI 1 (1956) ha riconosciuto di essere
il padre di CO 2, nata il __________ 2008 e figlia della signora CO 3 (1971);
che, con
decisione 25 febbraio 2008, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha istituito a CO 2 una curatela per la
salvaguardia del diritto di mantenimento;
che, in
data 20 ottobre 2008, RI 1 ha indirizzato uno scritto alla Commissione tutoria
sostenendo di aver riconosciuto la bambina per errore e chiedendo di ordinare un
test del DNA per verificare la paternità della minore, con la quale non voleva
aver nulla a che fare e nemmeno che portasse il suo cognome, visto che era
coniugato con due figli;
che a
tale scritto la Commissione tutoria ha dato seguito, comunicando il 21 ottobre 2008 a RI 1 che una contestazione del riconoscimento di paternità andava eseguito dinnanzi al giudice
civile ai sensi dell’art. 260 CC;
che il
giorno successivo egli ha ribadito di aver sottoscritto l’attribuzione del suo
cognome alla bambina in una situazione di confusione, desiderando pertanto che
gli venisse cambiato;
che non
essendo la curatrice educativa riuscita ad ottenere un contratto di mantenimento
per CO 2, è stato affidato mandato all’avv. G__________ affinché procedesse ad
inoltrare un'azione giudiziaria in Pretura;
che, con
decisione 29 gennaio 2010, il Pretore del distretto di __________ ha condannato
RI 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 480.- mensili;
che, il
27.
dicembre 2010, RI 1, rappresentato da un legale, ha nuovamente chiesto alla
Commissione tutoria di ordinare il test del DNA, al fine di evitare una
procedura costosa in Pretura e di eventualmente pregiudicare i rapporti futuri
tra la bambina e il padre; detta richiesta è stata più volte sollecitata nei
mesi successivi;
che, con
scritto 14 aprile 2011, la Commissione tutoria ha risposto di non ravvisare
motivi per obbligare la minore a sottoporsi al test del DNA, ritenuto che ad
una richiesta in tal senso doveva, se del caso, essere dato seguito solo se ciò
risultava nell’interesse della minore;
che, con
ricorso 3 maggio 2011 all’Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità
di vigilanza), RI 1 ha chiesto di annullare la decisione sopra citata, facendo
ordine a CO 3 di sottoporre la figlia al test del DNA;
che,
senza intimarlo, l’Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso con decisione 12
maggio 2011, giudicando corretta la risoluzione della Commissione tutoria,
ritenuto che nemmeno il ricorrente aveva motivato la sua richiesta facendo
valere l’interesse della minore a ordinare il test del DNA e che un’eventuale
procedura di contestazione del riconoscimento andava inoltrata al giudice civile
competente;
che, con
gravame del 10 giugno 2011, RI 1 è insorto presso la prima Camera civile del
Tribunale d’appello, chiedendo l’annullamento della decisione, sostenendo di
essere preoccupato per il bene della piccola CO 2 e di conseguenza di ritenere
essere nel suo interesse ordinare il test del DNA, senza dover dare avvio ad una
causa civile, poiché in futuro le relazioni tra padre e figlia potrebbero essere
compromesse se la sua paternità fosse confermata in sede giudiziaria e la
bambina, una volta adulta, scoprisse che il padre l’aveva contestata in sede
civile; l’interesse della bambina sarebbe pure – a suo dire – quello di poter
finalmente essere accettata dalla famiglia del ricorrente come un membro a
tutti gli effetti;
che il
gravame non è stato intimato;
che dal 1° gennaio 2013 – con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto di filiazione) – i procedimenti pendenti sono continuati dalla
nuova autorità competente, che applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a
cpv. 1 Titolo finale del Codice civile);
che
l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli
314.
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in assenza di una norma
transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n.
12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella
veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale;
che in data 19 aprile 2013 questo giudice ha chiesto al
ricorrente, recte ora reclamante, di voler indicare se vi era
ancora un interesse attuale a mantenere la procedura o se, essendo trascorsi
due anni, nel frattempo non vi fossero stati sviluppi in altra sede;
che, con
risposta 29 aprile 2013, RI 1 ha dichiarato di voler mantenere il ricorso, osservando
di trovarsi in gravi difficoltà finanziarie e quindi rinnovando la sua
richiesta di assistenza giudiziaria “sulla scorta della documentazione
prodotta” (richiesta in realtà formulata per la prima volta, senza che sia mai
stata prodotta alcuna documentazione in questa sede);
che le
argomentazioni del reclamante appaiono prive di ogni fondamento;
che
ordinare il test del DNA in questa sede non può essere considerato nell’interesse
della minore, la cui paternità, si ricorda, è stata contestata da RI 1 soltanto
dopo aver riconosciuto la bambina e senza porre in discussione i rapporti intrattenuti
con sua madre;
che il
reclamante non evidenzia per altro alcun sospetto relativamente ad eventuali
altri partner della madre della bambina; semplicemente sostiene di essere stato
tratto in inganno, ritenuto che ella gli avrebbe mentito sostenendo di usare
metodi contraccettivi dei quali in realtà non ha fatto uso;
che il
rimprovero del mancato uso – a sua insaputa – dei contraccettivi conferma
semmai consapevolezza della paternità da parte del reclamante;
che
nemmeno la giustificazione secondo cui a dipendenza dal risultato del test del
DNA la bambina potrebbe essere finalmente riconosciuta come membro della sua
famiglia sembra trovare riscontro dagli atti: RI 1 al contrario ha da principio
sostenuto di non desiderare alcun contatto con la figlia (“voglio sotto
lineare che se dovesse essere mia figlia dalla prova del DNA non voglio
incontri e ne visite di ogni genere e ne anche per causa gravi e ne telefonate
da parte di lei la voluto lei sela tenga, la mia famiglia ce lo già” –
lettera 20 ottobre 2008 alla Commissione tutoria);
che, a
norma dell’art. 260 cpv. 2 CC, la contestazione del riconoscimento può essere
inoltrata dall’autore del riconoscimento soltanto se egli ha riconosciuto il
figlio sotto l’influsso di grave ed imminente pericolo per la vita, la salute,
l’onore o il patrimonio proprio o di una persona a lui intimamente legata
ovvero trovandosi in errore circa la sua paternità;
che in
ogni caso, in virtù degli art. 260a segg. CC, l’azione volta alla contestazione
del riconoscimento va presentata davanti al giudice, e di conseguenza in
Pretura;
che
questo Tribunale non è quindi competente a giudicare una tale azione e non ravvisa
gli estremi per imporre a CO 2 di sottoporsi al test del DNA, non essendo in
ogni caso dati i presupposti per considerare che sia nell'interesse della
bambina;
che, in considerazione di quanto sopra detto, il reclamo va di
conseguenza respinto;
che per
quanto attiene alla “richiesta di assistenza
giudiziaria” a cui fa riferimento il reclamante nel suo scritto 29 aprile 2013,
che andrebbe giudicata “sulla scorta della documentazione prodotta”, si ribadisce
quanto già accennato, ovvero che in realtà RI 1 non ha mai presentato una tale
istanza, anzi indicando nel reclamo di “protestar spese tassa di giustizia e
ripetibili” e nemmeno ha prodotto documentazione alcuna giustificante la sua
situazione economica;
che di
conseguenza la domanda di assistenza giudiziaria formulata in data 29 aprile
2013.
non può essere accolta, giacché il conferimento del beneficio presuppone
un rimedio giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di
mezzi necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio
degli art. 9 e 13 LAG), ciò che non è stato minimamente dimostrato in questa
sede;
che, date le circostanze e considerato che il reclamo non è stato intimato,
per il presente procedimento vengono calcolate tassa e spese di giustizia
ridotte, mentre non vengono assegnate ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria presentata il 29 aprile 2013 è respinta.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico di RI 1.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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