9.2013.144
Relazioni personali all'estero, in un paese sconsigliato dal DFAE
5 giugno 2013Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.144
Lugano
5 giugno 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda le relazioni personali con le figlie
giudicando
sul reclamo del 14 maggio 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
10 maggio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
che PI 2, nata il 1999, ed PI 1, nata l’
2001, sono figlie della defunta __________ e di RE 1;
che da quando la madre è deceduta - il 2010
- le minori vivono presso i nonni materni, PI 3 e PI 4, incontrando il padre
nei fine settimana;
che il 25 febbraio 2011 il Procuratore
pubblico __________ ha segnalato all’allora Commissione tutoria regionale __________
che nell’ambito di un procedimento penale a carico del padre erano emersi dei
fatti che convolgevano la figlia PI 1;
che l’affido ai nonni materni è stato
formalizzato con decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ del
5 maggio 2012, con cui il padre è stato privato della custodia sulle figlie,
garantendogli le relazioni personali con le figlie da concordarsi con i genitori
affidatari;
che il 13 dicembre 2012 è stata
sottoscritta la convenzione per l’affidamento familiare ed il 21 gennaio 2013
il progetto educativo;
che mediante lettera del 27 marzo 2013 PI 3
ha comunicato all’Autorità di protezione di __________ che il padre aveva
prenotato un volo per le __________, dove intendeva portare le figlie e la
propria compagna, partendo il 19 giugno 2013 per la durata di 3 settimane;
che il 28 marzo 2013 l’Autorità di
protezione ha trasmesso lo scritto della nonna materna al padre, osservando che
la vacanza avrebbe dovuto essere discussa nell’ambito dell’affidamento;
che con decisione 10 maggio 2013 l’Autorità
di protezione di __________ ha negato la vacanza nelle __________, sia perché
non vi era alcun dettaglio sugli spostamenti sia perché il paese non è
considerato come sicuro da parte del Dipartimento federale degli affari esteri
(DFAE). Richiamando i motivi che hanno portato all’affido, l’autorità ha
indicato al padre di fornire (a lei e ai nonni materni) tutte le necessarie
informazioni per ottenere l’autorizzazione per altre eventuali vacanze e gli ha
assegnato un termine di 15 giorni per presentare un eventuale programma
alternativo di vacanze estive con le figlie;
che il 14 maggio 2013 RE 1 si è rivolto
all’Autorità regionale di protezione __________, trasmettendo il programma
dettagliato degli spostamenti e dei luoghi di soggiorno, assicurando che - unitamente
alla propria compagna, originaria del posto - avrebbero già soggiornato in
località sicure, che nel viaggio programmato eviterebbero i luoghi sconsigliati
dal DFAE, nonché centri commerciali, cinema e trasporti pubblici, che le mete
previste sarebbero controllate sia per la sicurezza sia per la salute, che gli
spostamenti avverrebbero con mezzi privati delle strutture alberghiere;
che lo scritto del padre è stato trasmesso
a questa Camera dall’Autorità di protezione in data 16/21 maggio 2013, poiché
quest’ultima l’ha considerato come reclamo;
che con osservazioni del 29 maggio 2013 l’Autorità
di protezione di __________ ha chiesto la conferma della propria decisione, evidenziando
che il padre non era in grado di occuparsi delle figlie da solo, motivo per cui
sono state affidate ai nonni materni; che egli non ha rispettato le condizioni
dell’affido, omettendo di sottoporre il suo piano per le vacanze all’Ufficio
famiglie e minori (UFaM) ed ai genitori affidatari; che il viaggio nelle __________
non offre sufficienti garanzie di protezione verso le minori, ricordato altresì
che il reclamante era stato condannato a livello penale per dei comportamenti
inadeguati nei confronti delle figlie;
Considerato
Considerandi
che l'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che con lo scritto in disamina il padre si
è rivolto all’Autorità di protezione di __________ con dei dettagli sul viaggio
nelle __________, invece che su una meta alternativa, discostandosi dalla
richiesta dell’autorità, la quale non ha riconsiderato la propria risoluzione -
rinunciandovi implicitamente anche in sede di osservazioni (art. 450d cpv. 2
CC) - trasmettendo l’atto per competenza alla scrivente Camera, che può
considerarlo unicamente come reclamo, essendo l’unico rimedio esperibile contro
le decisioni delle autorità di protezione (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Schulthess 2011, pag. 157 no. 127);
che giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori
che non sono detentori dell’autorità parentale o della custodia nonché il
figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze;
che presupposto per
l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione
(BSK ZGB I - Schwenzer, ad art.
273.
CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è
essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere
nel processo di identificazione (DTF 123 III 452, cons. 3c;5P.131/2006 del 25
agosto 2006, cons. 3). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto
trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni
tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il
bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei
genitori passano in secondo piano (sentenze ICCA del 23 agosto 2005, inc.
11.2005
, cons. 7; del 28 gennaio 2002, inc. 11.2001.114, cons. 7 i.f. e 12; DTF
123.
III 451, cons. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per
fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età
del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del
diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le
esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri
espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998
pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.);
che secondo l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi;
che tale rifiuto o revoca può entrare in
considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è
impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne
salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non
di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1);
che secondo la giurisprudenza il rifiuto o
la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio
(DTF 131 III 209, cons. 5;5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons.
3; E. Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia
quando il suo sviluppo fisico, psichico e morale è minacciato dalla presenza, anche
solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi”
rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b),
in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è
pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122
III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità
occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente
limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato;
DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009);
che il DFAE ha diffuso i consigli di
viaggio nell’ottobre 2012 e li ha confermati ripetutamente e di recente, essi
risultano tuttora validi (www.eda.admin.ch/eda/it/home/reps/asia/vphl/rhphi.html):
vi sono pericoli per la sicurezza, terrorismo e sequestri, criminalità elevata;
“Per quanto riguarda la descrizione delle zone a rischio, le indicazioni
fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti
esattamente a una precisa regione”; inoltre “I minori di 15 anni che
viaggiano da soli, con un solo genitore o con una terza persona, sono soggetti
a particolari formalità per quanto riguarda l’entrata nel Paese. Inoltre, le
autorità d'immigrazione __________ possono trattenere il passaporto fino al
momento della partenza dal Paese. Si raccomanda di informarsi per tempo sulle
esatte disposizioni presso l’Ambasciata __________ a Berna.”;
che nella fattispecie la destinazione
scelta dal reclamante presenta dei pericoli reali e concreti per l’incolumità
fisica delle minori, i quali non sono nemmeno circoscrivibili in modo esatto,
pertanto non è detto che conoscendo le località ed evitando determinati luoghi il
viaggio sia sicuro. Neppure l’Ambasciata svizzera potrebbe tutelare
adeguatamente le minori ed intervenire in modo efficace nel caso di eventi
negativi. In aggiunta non risulta che siano state espletate le necessarie
formalità per i minori di 15 anni;
che la vacanza in esame presenta un
pericolo per la vita stessa delle minori a causa della sua destinazione ed esso
non può essere scongiurato con altri provvedimenti, perciò la stessa non può
essere concessa. Tale conclusione s’impone anche in assenza di una colpa del
genitore beneficiario (cfr. BSK ZGB I - Schwenzer,
ad art. 274 CC no. 4; Pichonnaz/Rumo-Jungo, Enfant et divorce, Schulthess 2006,
pag. 111);
che a questo si aggiunga che finora il
padre ha avuto con sé le minori per diritti di visita molto più brevi; secondo
la convenzione per l’affidamento familiare (pag. 5) le vacanze avrebbero dovuto
essere stabilite d’intesa tra padre, nonni, autorità e UFaM - ciò che non è
stato il caso - inoltre i trascorsi penali del reclamante raccomandano innanzitutto
prudenza e secondariamente di proseguire per gradi nell’aumento della durata
dei diritti di visita;
che alla luce di tutte le circostanze la
posizione dell’autorità di prime cure è giustificata;
che quest’ultima aveva dato la facoltà al
padre di presentare un altro programma, scegliendo un’altra meta, entro un
termine ormai scaduto; di conseguenza costui può tentare di provvedervi,
fornendo sin da subito delle informazioni complete, e sperando di riuscire a raccogliere
l’accordo di tutte le parti;
che secondo l’art. 314a CC il figlio è
sentito personalmente e in maniera adeguata dall’autorità di protezione dei
minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi
si oppongano (cpv. 1); nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le
risultanze essenziali per la decisione. I genitori vengono informati su tali
risultanze (cvp. 2); il figlio capace di discernimento può interporre reclamo
contro la negata audizione (cpv. 3);
che per la norma appena citata l’autorità
deve sentire il minore nelle procedure che lo riguardano, così come è il caso
nella fattispecie;
che nel caso concreto, considerato che a
priori la meta appare pericolosa, si prescinde dal rinvio degli atti
all’autorità di primo grado, poiché l’audizione delle minori si configurerebbe
come un mero esercizio procedurale, che non muterebbe le controindicazioni fornite
dal DFAE, col rischio peraltro di creare loro inutili tensioni. Del resto anche
se loro volessero andare nelle __________, non si potrebbe fare astrazione dei
pericoli esistenti per la loro vita. Tuttavia nel caso in cui fosse presentata
una nuova destinazione e non apparissero elementi contrari alla realizzazione
di una vacanza, l’autorità di prime cure avrà l’accortezza di sentire le ragazze
prima di statuire al riguardo;
che in esito il reclamo è respinto;
che tassa e spesa di giustizia seguono la
soccombenza e dovrebbero essere imputate a RE 1, tuttavia esse saranno
moderate, posto che egli non dispone di particolari conoscenze giuridiche ed ha
agito con atti propri senza l’ausilio di un legale;
che relativamente ai rimedi giuridici esperibili
contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),
le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 50.--
b) spese fr. 50.--
fr. 100.—
sono a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.