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Decisione

9.2013.145

Reclamo del figlio contro la vendita di un immobile della curatelata e gli atti del curatore; legittimazione

9 dicembre 2013Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

1 è nata l’__________ 1948 ed è domiciliata a __________; attualmente risiede

presso la Casa per Anziani di __________.

A far tempo dal 5 agosto 2009 la stessa è

al beneficio di una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC – ora

curatela generale secondo gli art. 14 cpv. 2 Tit. Fin. CC e 398 CC – e il

relativo mandato di tutela (ora curatela) è stato affidato a CURA 1, __________.

B. La

curatelata é proprietaria del fondo no. __________ RFD di __________.

Nel corso del 2010, è stata fatta esperire

una perizia immobiliare, al fine di procedere all’alienazione del mappale

summenzionato.

In data 11 settembre 2012 l’allora

Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha

dato il consenso – a norma dell'art. 421 n. 1 vCC – di procedere alla

vendita del fondo a trattative private, riservata l'autorizzazione dell'allora

Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza) ex art.

404 cpv. 3 vCC.

Detta decisione – impugnabile entro dieci

giorni con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 420 cpv. 2 vCC) – non

essendo stata impugnata è diventata esecutiva il 25 settembre 2012.

Il 2 ottobre 2012, l’Autorità di vigilanza

– a norma dell'art. 404 cpv. 3 vCC – ha autorizzato la vendita a

trattative private ed ha fissato il prezzo della transazione.

Queste due decisioni sono state contestate da

PI 1 e RE 1 con “ricorso” 25 marzo 2013 inoltrato all'Autorità di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria – nel quale i reclamanti sostenevano di essere stati informati dell'esistenza

delle medesime solo in data 18 marzo 2013 e avanzavano rimostranze avverso

l'operato del curatore. L'impugnativa, trasmessa il 26 marzo 2013 dall'Autorità

di protezione alla Camera di protezione è stata rinviata da questo giudice

all'autorità di primo grado con decisione 9 aprile 2013 (cfr. inc. 9.2013.111)

con l'invito a pronunciarsi sulla ricevibilità in ordine e sulla fondatezza nel

merito del gravame.

C. L'Autorità

di protezione si è pronunciata al riguardo con risoluzione del 19 aprile 2013 e

ha dichiarato irricevibile il gravame della curatelata PI 1 a motivo della sua

situazione oggettiva – avendo quest'ultima, in sede di udienza il 17 aprile

2013, tra l'altro, sostenuto di avere firmato il gravame in quanto posta “sotto

pressione dallo stesso figlio RE 1 e dalla sorella __________ __________” – ha respinto

le doglianze di RE 1 e confermato l'operato del curatore.

D. Avverso

quest'ultima decisione RE 1 è insorto con reclamo 17 maggio 2013 alla Camera di

protezione, sostenendo che: la vendita sarebbe contraria agli interessi della curatelata

e contro ogni principio economico e comporterebbe anche un danno patrimoniale,

perché il mappale è confinante con il proprio, ove sorge la casa paterna; occorrerebbe

verificare il valore fiscale rispetto a quello di stima; vi sarebbero soluzioni

alternative e delle perdite finanziarie importanti a causa del recupero

dell’imposta sulla sostanza degli ultimi 20 anni, dell’imposta sul plusvalore,

della perdita dei contributi per i premi della cassa malati e delle indennità

complementari e la perdita di valore della propria particella no. __________

RFD __________; la sorella di PI 1 avrebbe indicato la possibilità di ottenere

la liquidità necessaria da un istituto di credito e avrebbe chiesto invano al curatore

di chiarire la situazione. Vista la necessità di ristrutturazione a breve

termine e la proposta di realizzare sulle tre parcelle una proprietà per piani

di 12 appartamenti si potrebbe, a suo dire, ottenere un ricavato superiore rispetto

alla vendita del singolo terreno.

Il curatore si comporterebbe inoltre –

sempre a suo dire – in modo inaccettabile, poiché non rispetterebbe i desideri

della curatelata.

Il consenso dell'Autorità di protezione

sarebbe, per finire, fondato “su una decisione scellerata e irresponsabile

del tutore” senza un coinvolgimento del reclamante e della curatelata.

Egli postula che all'Autorità di protezione

venga “chiesto” di rivedere la decisione e di trovare un nuovo curatore.

E. Con

osservazioni del 2 luglio 2013 l'Autorità di protezione ha rilevato che la curatelata

ha dei problemi di liquidità e vi è la necessità di alienare il fondo a causa

della retta dell'appartamento in Casa per anziani, nonché delle sue proprietà immobiliari

e del rifiuto di prestazioni sociali. Ha aggiunto che vi è stato un incontro

con il curatore, il reclamante ed il signor __________ __________, durante il

quale sono stati esposti i problemi finanziari, cui sarebbe possibile rimediare

solo con una donazione di mezzi liquidi. In mancanza di questi ultimi gli

interessi della curatelata sono prioritari rispetto a quelli degli eredi e del

relativo progetto immobiliare per le loro particelle.

Con scritto del 6 luglio 2013 il curatore ha

osservato che: PI 1 necessita di liquidità a causa delle cure mediche, della

degenza presso la Casa per anziani e dei debiti passati; la vendita potrebbe

migliorarne la qualità di vita (a livello di spillatico); all'incontro con

l'Autorità di protezione i parenti avrebbero prospettato un credito da terzi –

che creerebbe ulteriori debiti – e l'acquisto di una parte del mappale (no. __________

RFD di __________), finendo per trasmettere il progetto menzionato. Il curatore

ha prodotto la dichiarazione fiscale del 2012 e il calcolo del fabbisogno della

curatelata e ha concluso per la reiezione del gravame.

Degli ulteriori scritti delle parti si dirà

per quanto necessario nel seguito.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC).

A norma dell'art. 450 cpv. 2 CC sono

legittimate al reclamo le persone che partecipano al procedimento (cifra 1); le

persone vicine all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (cifra 3).

Per vicina all'interessato si intende la

persona che conosce bene quest'ultimo e che, grazie alle sue qualità e ai

rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi

interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia

necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto [DTF 122 I 18 consid. 2/c)bb)].

Tra le persone vicine all'interessato rientrano

i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia,

il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il

medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC,

il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (BSK

Erw. Schtz, Steck,

art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213 consid. 3),

od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte

alla procedura davanti all'autorità di protezione. Affinché essi abbiano la

legittimazione per interporre reclamo è necessario che facciano valere

un'interesse della persona protetta.

Una persona vicina può tuttavia anche fondare

la sua legittimazione sull'art. 450 cpv. 2 cifra 3 CC, censurando la violazione

di diritti ed interessi propri che avrebbero dovuto essere presi in considerazione;

un semplice interesse di fatto non è comunque sufficiente (CommFam Protection

de l'adulte, Steck, art. 450 CC N.

27; Meier/Lukic, Introduction au

nouveau droit de la protection de l'adulte, N. 634; Schmid, Erwachsenenschutz, art. 450 CC N. 3; DTF 137 III 67

consid. 3.1).

In concreto il reclamo del figlio appare

ricevibile, in quanto fa valere interessi della curatelata e interessi giuridici

propri.

2.

L'art.

416.

CC disciplina i casi per i quali è necessario il consenso dell'autorità di

protezione, allorquando il curatore disponga di poteri di rappresentanza (Meier/Lukic, op.

cit., Ni. 611 e 620).

Tali atti includono per legge – allo scopo

di proteggere la persona interessata (Schmid,

Erwachsenenschutz, art. 416 CC N. 4) – certe operazioni di un'importanza

particolare per le quali il consenso dell'autorità si avvera necessario (CommFam

Protection de l'adulte, Biderbost,

ad art. 416 CC N. 1): tra di essi vi è l'acquisto e l'alienazione di fondi

(art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC).

L'art. 416 CC è in vigore dal 1° gennaio

2013, precedentemente le disposizioni analoghe erano gli art. 421, 422 vCC.

I principi per la loro applicazione non sono mutati con il nuovo diritto di

protezione.

Il curatore deve fornire all'autorità di

protezione tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla sua

decisione (in particolare le altre offerte ricevute, le stime di valore dei

beni in questione, le indicazioni sul bisogno di liquidità a breve e medio

termine del curatelato). L'Autorità di protezione deve esaminare se l'atto è

nell'interesse del curatelato alla luce dell'insieme delle circostanze personali

e finanziarie del momento, ma anche di quelle che sono ragionevolmente prevedibili.

In generale l'Autorità dovrebbe pronunciarsi su un atto i cui dettagli sono già

stati negoziati tra il curatore ed il contraente (Copma, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 218, no. 7.45).

L'acquisizione o alienazione di un immobile

(art. 655 cpv. 2; 416 cpv. 1 cifra 4 CC) comporta somme di denaro importanti o

implica la rinuncia a un investimento a priori stabile e durevole (Copma, op. cit., pag. 220 no. 7.49).

L'apprezzamento deve fondarsi soprattutto

su considerazioni di natura economica, non essendo esclusi altri fattori in

determinati casi (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, art. 416 CC N. 21, 47).

3.

In

concreto la necessità di liquidità della curatelata, in relazione segnatamente

al suo soggiorno in Casa per anziani, non è contestata.

Il reclamante espone per lo più gli stessi

argomenti della sua istanza, senza confutare pienamente quanto ritenuto

dall'autorità di primo grado.

Quest'ultima dal canto suo ha esaminato

correttamente l'istanza in discussione, pronunciandosi sugli aspetti salienti.

Giova ricordare che gli interessi della curatelata

sono prevalenti (CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, ad art. 416 CC N. 47) rispetto a quelli di terzi.

Nella fattispecie non vi è nessun progetto

di dettaglio sull'operazione relativa al progetto di costruzione comprendente

altri fondi, che a dire del reclamante sarebbe più vantaggiosa rispetto alla

vendita singola del mappale della curatelata.

Il reclamante omette di considerare, oltre

al profitto meramente teorico, gli eventuali rischi di perdite in fase di

costruzione (ad esempio per sorpassi del preventivo) e l'attesa prima di

conseguire l'eventuale profitto, cui si aggiungono i dubbi sulla scadenza

dell'affitto agricolo e l'eventuale ulteriore tempo necessario per la disdetta

(cfr. scritto di __________ __________ del 26 giugno 2013).

La necessità di liquidità della curatelata

è manifesta e presente già da tempo e vi sono anche svariati debiti (cfr.

dichiarazione fiscale 2012). Di conseguenza continuare ad attendere non è nel

suo interesse.

Quanto sopra conferma ulteriormente che il progetto

del reclamante non è conforme ai bisogni attuali e prevedibili - anche a

breve-medio termine - della curatelata.

In merito agli altri argomenti sollevati nel

gravame si evidenzia che non vi sono elementi precisi sul credito che verrebbe

richiesto per finanziare l'operazione a cui accenna il reclamante. Il

finanziamento verrebbe attuato con un non meglio definito istituto di credito e

a non meglio precisate condizioni, tra le quali va comunque annoverato

l'addebito di interessi più o meno elevati e non certo nell'interesse della

curatelata.

Come già rilevato dall'Autorità di prime

cure non è nell'interesse della curatelata creare nuovi debiti.

Il presunto danno fatto valere dal

reclamante, poi, non è provato.

Le motivazioni del gravame appaiono in definitiva

protese unicamente ad ostacolare a priori la vendita, al solo scopo di salvaguardare

interessi del reclamante senza riguardo alle circostanze della degenza di PI 1

in Casa anziani e alla necessità di far fronte ai costi che ne derivano.

Relativamente alla volontà della

curatelata, il reclamante stesso ammette che la "madre è molto

instabile ogni tanto dice di non voler vendere il terreno e ci comunica

l'insistenza del curatore altre volte dice che ha bisogno dei soldi e vuole vendere."

(reclamo, pag. 2).

Presso l'Autorità di prime cure la stessa

ha affermato di essere stata pressata dal figlio e dalla sorella allo scopo di

sottoscrivere il “ricorso” del 25 marzo 2013 e di essere d'altro canto cosciente

della necessità di liquidità e di vendere il fondo in discussione per far

fronte alle spese correnti (verbale 17 aprile 2013).

Appare dunque che le espressioni della

curatelata non sono sufficientemente affidabili, neppure per prescindere dal

consenso dell'autorità (cfr. Copma,

op. cit., pag. 217 no. 7.43).

Ne discende che – non potendosi per altro

rimproverare alcunché all'operato del curatore – il reclamo si avvera

palesemante privo di fondamento e va respinto senza ulteriore disamina.

4.

Tassa

e spese di giustizia seguono la soccombenza e devono pertanto essere addebitate

al reclamante.

5.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF) le decisioni in materia di protezione dei minori

e degli adulti sono suscettibili di ricorso (art. 72 cpv. 2 lett.

b no. 6 LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 350.--

b) spese fr. 50.--

fr. 400.--

sono posti a carico del reclamante. Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.