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Decisione

9.2013.160

Approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale, diritto di essere sentito, diritto all'ottenimento di una decisione motivata

13 giugno 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

e in diritto:

che la signora PI 1 è sottoposta a curatela

volontaria conformemente all'art. 394 vCC;

che il

curatore RE 1 ha sottoposto per approvazione all'Autorità regionale di protezione

__________ (in seguito Autorità di protezione) il

rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo dal 1° marzo al 31

dicembre 2011;

che il

curatore chiedeva in particolare che gli fosse riconosciuta la mercede e il rimborso

spese pari a complessivi fr. 3'980.80;

che, con

decisione 17 maggio 2013 (ris. n. 163) l'Autorità di protezione ha approvato il

rendiconto finanziario e il rapporto morale;

che,

nella medesima decisione, l'Autorità di protezione ha approvato solo parzialmente

la domanda d'indennità e il rimborso spese fatti valere dal curatore, riconoscendo

una mercede di fr. 2'280.– e le spese di fr. 210.– ponendole a carico del

Comune di domicilio, trattandosi di una pupilla indigente;

che con

reclamo 29 maggio 2013, il curatore RE 1 si aggrava avverso detta decisione,

sostenendo che la decurtazione della mercede e delle spese di circa il 30% non

sarebbe in alcun modo motivata;

che il

reclamante chiede di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata;

che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni

(art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);

Considerandi

che quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia

già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme

sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art.

74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611,

del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];

che dal

diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza

ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione

motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 LPamm il quale si limita a

stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il

contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 LPamm n.

1);

che per

giurisprudenza, all'obbligo di motivazione non vengono poste esigenze troppo

severe, l'autorità essendo tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative,

atte ad influire in qualche modo sul giudizio di merito;

che la

garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati

di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e, dall'altro,

all'autorità di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83

consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa);

che, nel

caso concreto, l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona

in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese d'indennità

e rimborso spese fatte valere dal curatore;

che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui

violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata,

senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons.

2; sentenza ICCA del 12 dicembre 2008, inc. 11.2008.122,

cons. 6);

che di conseguenza, in accoglimento del gravame, occorre annullare

la risoluzione avversata e rinviare gli atti alla prima istanza, affinché

motivi adeguatamente la propria decisione;

che, data

la situazione di specie, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri

processuali;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.

Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.

La decisione del 17 maggio 2013 (ris. n. 163)

dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

1.2.

Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità

per nuova decisione.

2.

Non si prelevano né tassa né spese di

giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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