9.2013.160
Approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale, diritto di essere sentito, diritto all'ottenimento di una decisione motivata
13 giugno 2013Italiano5 min
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Numero d'incarto:
9.2013.160
Data decisione, Autorità:
13.06.2013, CDP
Titolo:
Approvazione rendiconto finanziario e rapporto morale, diritto di essere sentito, diritto all'ottenimento di una decisione motivata
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 26 LPAMM
Incarto n.
9.2013.160
Lugano
13 giugno
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n.7 LOG
assistito dalla
segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'approvazione del
rendiconto finanziario e rapporto morale 2011 relativo alla curatela a favore
di PI 1
giudicando sul reclamo del 29 maggio 2013 presentato
dal curatore RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
e in diritto:
che la signora PI 1 è sottoposta a curatela
volontaria conformemente all'art. 394 vCC;
che il
curatore RE 1 ha sottoposto per approvazione all'Autorità regionale di protezione
__________ (in seguito Autorità di protezione) il
rendiconto finanziario e il rapporto morale per il periodo dal 1° marzo al 31
dicembre 2011;
che il
curatore chiedeva in particolare che gli fosse riconosciuta la mercede e il rimborso
spese pari a complessivi fr. 3'980.80;
che, con
decisione 17 maggio 2013 (ris. n. 163) l'Autorità di protezione ha approvato il
rendiconto finanziario e il rapporto morale;
che,
nella medesima decisione, l'Autorità di protezione ha approvato solo parzialmente
la domanda d'indennità e il rimborso spese fatti valere dal curatore, riconoscendo
una mercede di fr. 2'280.– e le spese di fr. 210.– ponendole a carico del
Comune di domicilio, trattandosi di una pupilla indigente;
che con
reclamo 29 maggio 2013, il curatore RE 1 si aggrava avverso detta decisione,
sostenendo che la decurtazione della mercede e delle spese di circa il 30% non
sarebbe in alcun modo motivata;
che il
reclamante chiede di conseguenza l'annullamento della decisione impugnata;
che l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni
(art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
Considerandi
che quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia
già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme
sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art.
74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611,
del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];
che dal
diritto di essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza
ha dedotto, tra l'altro, il diritto dell'interessato di ottenere una decisione
motivata; questo diritto è garantito dall'art. 26 LPamm il quale si limita a
stabilire il principio della motivazione scritta, ma senza precisare il
contenuto e l'estensione della motivazione (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 LPamm n.
1);
che per
giurisprudenza, all'obbligo di motivazione non vengono poste esigenze troppo
severe, l'autorità essendo tenuta ad esprimersi unicamente sulle circostanze significative,
atte ad influire in qualche modo sul giudizio di merito;
che la
garanzia ha essenzialmente lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati
di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e, dall'altro,
all'autorità di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 134 I 83
consid. 4.1; 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa);
che, nel
caso concreto, l'Autorità di protezione nella decisione impugnata non menziona
in alcun modo le motivazioni che l'hanno indotta a decurtare le pretese d'indennità
e rimborso spese fatte valere dal curatore;
che il diritto d'essere sentito è una garanzia formale, la cui
violazione comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata,
senza riguardo alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 126 V 132, cons.
2; sentenza ICCA del 12 dicembre 2008, inc. 11.2008.122,
cons. 6);
che di conseguenza, in accoglimento del gravame, occorre annullare
la risoluzione avversata e rinviare gli atti alla prima istanza, affinché
motivi adeguatamente la propria decisione;
che, data
la situazione di specie, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri
processuali;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
La decisione del 17 maggio 2013 (ris. n. 163)
dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità
per nuova decisione.
2.
Non si prelevano né tassa né spese di
giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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