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Decisione

9.2013.165

Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni

28 gennaio 2014Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla relazione tra RE 1 e CO 2 è nata, il __________ 2004, PI 1. Il

padre ha riconosciuto PI 1 il 7 ottobre 2004. Non essendo i genitori coniugati,

l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva informato gli stessi

della necessità di sottoscrivere un contratto per il mantenimento e le

relazioni personali con la figlia. Le trattative si sono protratte per diversi

anni ma, ritenuto che il padre all'epoca non percepiva reddito, non è stata

stipulata alcuna convenzione. I genitori avevano espresso la volontà ad esercitare

l'autorità parentale congiunta (cfr. scritto del 15 luglio 2005).

Nell'ottobre

del 2005 la coppia ha trasferito il proprio domicilio a B__________.

Nel

frattempo, il __________ 2007 RE 1 ha dato alla luce PI 2, che è stata riconosciuta

da CO 2 il 17 luglio successivo.

Il 15

gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria __________), riconosciuto che non era stato sottoscritto alcun contratto,

ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità

dei genitori all'esercizio congiunto dell'autorità parentale.

Con

rapporto del 3 marzo 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (allora UFAM

ora Ufficio dell'aiuto e della protezione: UAP) ha comunicato “di non aver constatato

elementi controindicanti” la capacità ad esercitare congiuntamente l'autorità

parentale sulle figlie PI 1 e PI 2.

Nel corso

del mese di maggio del 2008 la coppia si è trasferita a L__________.

Sollecitati

in tal senso, il 20 novembre 2009 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto due convenzioni,

poi approvate dalla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria __________), con risoluzioni n. 09.290 e 09.291 del 24

novembre 2009. Le stesse prevedevano l'attribuzione dell'autorità parentale in

comune ai genitori e l'importo del contributo di mantenimento.

B. Nell'estate del 2011 la relazione tra RE 1 e CO 2 si è conclusa.

Il 27

aprile 2012 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria __________, postulando

la regolamentazione delle relazioni personali con le proprie figlie. Con

scritto del 18 maggio 2012 la madre ha, da parte sua, postulato che l'autorità

parentale, esercitata in comune, le venga attribuita in forma esclusiva.

Nel corso

dell'udienza del 22 maggio 2012 dinanzi alla Commissione tutoria __________ le

parti hanno trovato un accordo sulle relazioni personali padre-figlie. In

quella sede la madre ha ribadito la richiesta di poter esercitare l'autorità

parentale da sola. Il padre dal canto suo si è opposto, precisando che per le

questioni importanti vi sarebbe sufficiente collaborazione.

Il 24

maggio 2012 la Commissione tutoria __________ ha dato nuovamente incarico all'UFAM

di valutare se l'esercizio in comune dell'autorità parentale ad entrambi i

genitori fosse ancora nell'interesse delle bambine.

Nel rapporto

del 22 gennaio 2013 l'UFAM ha confermato, all'Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria __________ – la precedente valutazione. Pur riconoscendo la conflittualità

fra i genitori, non sarebbero stati riscontrati elementi a sostegno di una decisione

di privazione dell'autorità parentale al padre. In conclusione, nel caso in cui

l'autorità parentale continuasse ad essere esercitata congiuntamente e la

situazione conflittuale perdurasse, veniva proposto il sostegno di un curatore

educativo.

Invitata

in tal senso dall'Autorità di protezione, il 4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito la propria di richiesta. Nel frattempo, il 25 febbraio 2013 la psicoterapeuta E__________,

che segue madre e la figlia minore ha, dal canto suo, consigliato che

l'autorità parentale venga attribuita alla sola madre.

Il 21

marzo 2013 l'Autorità di protezione ha trasmesso le osservazioni di RE 1 e della

psicoterapeuta all'UFAM, chiedendo un riscontro in merito.

Con

certificato del 22 marzo 2013 lo psicoterapeuta C__________ ha indicato che dal

profilo psicologico non sarebbero ravvisabili elementi che giustifichino una

limitazione dell'autorità parentale.

Nel

complemento di perizia del 9 aprile 2013 l'UFAM ha confermato il precedente rapporto. Dopo aver nuovamente messo l'accento sulla conflittualità genitoriale,

ribadisce che risulta in concreto difficile esprimersi in merito allo scenario

da prediligere. In conclusione, indipendentemente dall'attribuzione

dell'autorità parentale congiunta o conferita ad uno dei genitori, in concreto

suggerisce una mediazione del conflitto, attraverso un lavoro terapeutico con

l'eventualità di un sostegno da parte di un curatore educativo.

C. Con osservazioni del 12 aprile 2013 CO 2 si è opposto alla richiesta

di attribuzione esclusiva dell'autorità parentale formulata da RE 1, mostrando

la sua disponibilità ad un'eventuale mediazione.

Dal canto

suo, con scritto del 22 aprile 2013, RE 1, motiva la propria istanza con

l'impossibilità di comunicazione costruttiva e positiva con il padre delle

bambine, escludendo a priori una mediazione od il sostegno di un curatore

educativo.

D. Con

decisione del 16 maggio 2013 l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza di RE

1, non ravvisando presupposti per modificare l'attuale assetto di autorità parentale

congiunta. Essa ha indicato che i dissidi fra le parti non appaiono a tal punto

insanabili da rendere necessaria una modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale.

E. Con

reclamo dell'11 giugno 2006 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo che

la stessa venga riformata e che le venga attribuita l'autorità parentale esclusiva

sulle figlie.

F. Con

osservazioni del 18 giugno 2013 il padre si è opposto al reclamo, postulando la

piena conferma della decisione menzionata. L'Autorità di protezione dal canto

suo non ha presentato osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)), che giudica, nella

composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità

regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.

7.

LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto

non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme

sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 a e b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,

concernente la modifica della Ltut, pag. 8].

2.

Con il proprio reclamo RE 1 contesta la decisione dell'Autorità di

protezione, postulando nuovamente la concessione dell'autorità parentale

esclusiva. La mancanza di comunicazione con il padre delle bambine, le calunnie

e le minacce subite nonché i dissidi su questioni economiche sarebbero alla

base della richiesta di revocare l'autorità parentale al padre. A mente della

reclamante la decisione impugnata sarebbe stata presa sulla base di una legge

non ancora entrata in vigore.

Il padre

si oppone alla richiesta di RE 1 volta a modificare l'assetto di autorità parentale

congiunta, poiché non ne sarebbero dati i presupposti. Egli ribadisce anche in

questa sede che i dissidi fra i genitori non sarebbero a tal punto insanabili

da rendere necessaria la modifica postulata. Ribadisce infine la propria

disponibilità ad un lavoro di mediazione, a suo avviso necessario per il bene

delle figlie.

3.

Giusta

l'art. 296 CC, il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale. Se

i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla madre

(art. 298 cpv. 1 CC). L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a richiesta

dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità

parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del

bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che

determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle

spese di mantenimento.

A

richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei

minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del

figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze (art. 298a

cpv. 2 CC). Le condizioni di soppressione dell'autorità parentale congiunta di

genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall'art. 134 cpv. 1 CC (FF

1996.

I p. 180; FamPra.ch 2003 449, c. 2.2.3), per i genitori divorziati. Una

modificazione dell'attribuzione dell'autorità parentale presuppone che una

nuova regolamentazione sia richiesta nell'interesse del figlio a causa del sopraggiungere

di fatti nuovi importanti (FF 1996 I p. 145) (cfr. sentenze del Tribunale

federale 5A_199/2013 del 30 aprile 2013,5A_29/2013 del 4 aprile 2013,

5A_271/2012 del 12 novembre 2012). Determinanti sono sempre le circostanze nel

caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza fra i genitori in merito ai

figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi dell'art. 134 cpv. 1 CC

(FF 1996 I p. 145). Le condizioni di revoca dell'art. 298a cpv. 2 CC non

sono tuttavia così rigorose come per la revoca dell'autorità parentale (art.

311.

cpv. 1 CC) (RSJ 109/2013 p. 394 segg.). Necessario è che i presupposti

essenziali per una responsabilità comune dei genitori non siano più dati,

sicché il bene del figlio richieda il trasferimento dell'autorità parentale. La

modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della

regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (sentenza

del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013). Ciò vale regolarmente quando

la capacità e la volontà di cooperazione non sussistano più (ad esempio nel

caso in cui nessuno dei due genitori è più in grado di dare un immagine positiva

dell'altro) (Commentaire romand, CC I, Parisima

Vez, p. 1831; sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4

aprile 2013 consid. 2). Per la decisione riguardo al mantenimento dell'autorità

parentale in comune non è di rilievo quale genitore sia responsabile per

determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta unicamente di

determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E' sufficiente

che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei

genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità

parentale a uno solo dei due.

4.

Nel

caso in esame, come risulta dagli atti, le parti avevano da subito manifestato

la volontà di esercitare congiuntamente l'autorità parentale sulle figlie (cfr.

lettera del 16 luglio 2005 alla Commissione tutoria regionale __________ agli

atti). Benché sollecitate a più riprese dalle competenti Autorità di

protezione, di sottoscrivere un contratto che regolasse il mantenimento e il

diritto alle relazioni personali con le figlie, questi hanno dato seguito alla

richiesta solo il 20 novembre 2009. Il 3 marzo 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, su richiesta della Commissione tutoria __________,

aveva accertato l'idoneità dei genitori all'esercizio in comune dell'autorità

parentale. Con la firma del contratto (20 novembre 2009) i genitori di PI 1 e PI

2.

avevano stabilito che l'autorità parentale fosse loro attribuita in comune

(cfr. contratti del 20 novembre 2009 punto 1.). All'epoca gli interessati

convivevano.

A seguito

della richiesta di RE 1 (cfr. scritto del 18 maggio 2012) di revocare al padre l'autorità

parentale, l'Autorità di protezione __________ ha chiesto all'UFAM una nuova

valutazione per determinare se l'esercizio in comune fosse ancora nell'interesse

delle bambine. Dalla valutazione del 22 gennaio 2013 risulta in particolare che,

pur soffrendo per la separazione dei genitori, le bambine hanno un profondo legame

con entrambi i genitori.

Pur

riscontrando che i genitori hanno visioni differenti in merito alla salute e

l'educazione delle bambine e che fra gli stessi vi è una certa conflittualità,

dalla perizia risulta che gli aspetti di diversità nell'ambito della coppia

apparivano gestibili. Gli esperti hanno osservato che entrambi i genitori

manifestano delle buone capacità riflessive e di analisi della loro situazione,

ma che la sofferenza legata alla separazione li condiziona ancora. Pur

riconoscendo le difficoltà di comunicazione nate dalla separazione, l'UFAM ha

indicato che fino a quel momento non si erano presentate situazioni concrete in

cui non sia stato possibile trovare un accordo nell'interesse delle bambine. Nella

valutazione veniva inoltre indicato che non erano stati riscontrati “elementi

strettamente legati alla relazione padre – figlie che potrebbero sostenere una

decisione di privazione al padre dell'autorità parentale”.

L'unico

rischio per l'evoluzione delle bambine potrebbe derivare dalla conflittualità

fra i genitori. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni mette l'accento su

possibili scenari. Da un lato la privazione dell'autorità parentale al padre

potrebbe giovare alla madre (ripercussioni psicologiche positive, maggiore

collaborazione). In tale scenario si potrebbe ipotizzare un'attenuazione del

conflitto genitoriale. D'altro lato privare il padre dell'autorità parentale

potrebbe esacerbare il conflitto e rendere la comunicazione più problematica,

in quanto lo stesso potrebbe sentirsi sminuito nel suo ruolo. Pur riconoscendo

che l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale ad uno dei genitori

potrebbe facilitarne l'esercizio, nella valutazione viene indicato che nell'interesse

primario delle bambine l'attribuzione dell'autorità parentale potrebbe non essere

la questione centrale.

In

conclusione, per questi motivi l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni

proponeva un lavoro di mediazione, con l'eventualità del sostegno di un

curatore educativo che potesse intervenire qualora i genitori non riuscissero a

trovare un accordo sulle decisioni importanti da prendere nell'interesse delle

figlie.

Questa

attenta valutazione è stata confermata anche nel complemento di perizia del 9

aprile 2013. Alla luce delle osservazioni delle parti e del certificato della

psicoterapeuta, veniva confermata la medesima valutazione. In particolare

veniva ricordata la conflittualità fra le parti e le possibili complicazioni. Veniva

nuovamente evidenziata una certa difficoltà nell'esprimere una valutazione in relazione

allo scenario da prediligere. Vista la grave conflittualità tra i genitori, in

entrambi i casi vi potrebbero essere ripercussioni sulle figlie. Tale Ufficio

aveva nuovamente messo l'accento sull'importanza di affiancare ai genitori un

sostegno a livello di mediazione dei conflitti, rimettendosi in conclusione

alla decisione dell'autorità di protezione.

5.

Nel

caso in esame l'Autorità di protezione __________ ha ritenuto che non sarebbero

dati i presupposti per una modifica dell'attuale assetto di autorità parentale

congiunta. Tale conclusione resiste alla critica.

In

effetti, pur riconoscendo che la relazione dei genitori è conflittuale, tale

situazione non è grave al punto tale da necessitare la modifica dell'attuale

assetto nel bene delle bambine. CO 2, pur ammettendo la situazione conflittuale

ed una certa difficoltà di comunicazione, ha dichiarato a più riprese la

propria disponibilità al dialogo e ad un'eventuale mediazione. Dagli atti non

risultano episodi particolari nei quali i genitori non abbiano trovato un

accordo per questioni importanti. I termini degli accordi sono sempre stati

rispettati. CO 2 ha peraltro dichiarato che lui e RE 1 si comunicherebbero i

rispettivi impegni professionali e personali. A volte si sarebbero persino “venuti

incontro”. Egli dichiara che i dissidi con la madre delle sue figlie non

sarebbero a tal punto insanabili da rendere addirittura necessaria la modifica

dell'attuale assetto. Dal canto suo RE 1 dichiara che la mancanza di comunicazione

con CO 2 sarebbe insanabile. Il parere della psicoterapeuta, prodotto dalla

reclamante, che aveva in cura unicamente madre e figlia minore, evidenzia la

conflittualità fra i genitori, ma non rende verosimile che il bene delle

bambine esiga che l'autorità parentale venga data esclusivamente alla madre.

In simili

circostanze, la decisione dell'Autorità di protezione __________ – che pur

riconoscendo la situazione dei genitori ed il conflitto che li oppone non ha

ritenuto dati i presupposti per una modifica dell'attuale assetto – resiste

alla critica. In effetti dagli atti non risulta che il conflitto che li oppone

è importante al punto tale che non sia addirittura più ipotizzabile una minima

collaborazione fra i genitori. In concreto non è neppure stato reso verosimile

che il bene delle bambine sia minacciato dall'attuale assetto. La decisione impugnata

resiste pertanto alla critica.

Non ci si

può esimere dall'evidenziare in conclusione che la litigiosità fra i genitori

compromette in ogni caso il benessere delle bambine. Di conseguenza essi vanno

invitati ad collaborare.

6.

Pure

la censura riguardo alla presunta applicazione di un diritto non ancora in

vigore cade nel vuoto. Nel precedente considerando sono state dettagliatamente spiegate

le disposizioni, attualmente in vigore, che disciplinano l'autorità parentale,

in particolare per i genitori non sposati (consid. 3: art. 298, 298a CC).

Il nuovo regolamento giuridico, che stabilisce il principio dell'autorità

parentale congiunta dei genitori indipendentemente dal loro stato civile (cfr.

art. 296 cpv. 2 CC; FF 2013 4039), entrerà in vigore il 1° luglio 2014 (cfr.

modifica del CC approvata in votazione finale del Parlamento il 21 giugno 2013;

termine referendario scaduto infruttuoso).

7.

Visto

quanto sopra, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

8.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett d LTF), le decisione in materia di protezione dei minori

possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

6.

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo dell'11 giugno 2013 di RE 1 è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. .350.–

b) spese fr.

50.–.

fr.

400.–

sono

posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-;

Comunicazione:

-.

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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