9.2013.165
Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni
28 gennaio 2014Italiano16 min
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Numero d'incarto:
9.2013.165
Data decisione, Autorità:
28.01.2014, CDP
Titolo:
Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta di genitori non coniugati: condizioni
AUTORITÀ PARENTALE
art. 298 cpv. 1 CC
art. 298a CC
Incarto n.
9.2013.165
Lugano
28 gennaio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
per quanto riguarda l'autorità parentale sulle figlie
PI 1 (2004) e PI 2 (2007);
giudicando sul reclamo dell'11 giugno 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE 1 e CO 2 è nata, il __________ 2004, PI 1. Il
padre ha riconosciuto PI 1 il 7 ottobre 2004. Non essendo i genitori coniugati,
l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva informato gli stessi
della necessità di sottoscrivere un contratto per il mantenimento e le
relazioni personali con la figlia. Le trattative si sono protratte per diversi
anni ma, ritenuto che il padre all'epoca non percepiva reddito, non è stata
stipulata alcuna convenzione. I genitori avevano espresso la volontà ad esercitare
l'autorità parentale congiunta (cfr. scritto del 15 luglio 2005).
Nell'ottobre
del 2005 la coppia ha trasferito il proprio domicilio a B__________.
Nel
frattempo, il __________ 2007 RE 1 ha dato alla luce PI 2, che è stata riconosciuta
da CO 2 il 17 luglio successivo.
Il 15
gennaio 2008 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria __________), riconosciuto che non era stato sottoscritto alcun contratto,
ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità
dei genitori all'esercizio congiunto dell'autorità parentale.
Con
rapporto del 3 marzo 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (allora UFAM
ora Ufficio dell'aiuto e della protezione: UAP) ha comunicato “di non aver constatato
elementi controindicanti” la capacità ad esercitare congiuntamente l'autorità
parentale sulle figlie PI 1 e PI 2.
Nel corso
del mese di maggio del 2008 la coppia si è trasferita a L__________.
Sollecitati
in tal senso, il 20 novembre 2009 RE 1 e CO 2 hanno sottoscritto due convenzioni,
poi approvate dalla Commissione tutoria regionale __________ (in seguito
Commissione tutoria __________), con risoluzioni n. 09.290 e 09.291 del 24
novembre 2009. Le stesse prevedevano l'attribuzione dell'autorità parentale in
comune ai genitori e l'importo del contributo di mantenimento.
B. Nell'estate del 2011 la relazione tra RE 1 e CO 2 si è conclusa.
Il 27
aprile 2012 CO 2 si è rivolto alla Commissione tutoria __________, postulando
la regolamentazione delle relazioni personali con le proprie figlie. Con
scritto del 18 maggio 2012 la madre ha, da parte sua, postulato che l'autorità
parentale, esercitata in comune, le venga attribuita in forma esclusiva.
Nel corso
dell'udienza del 22 maggio 2012 dinanzi alla Commissione tutoria __________ le
parti hanno trovato un accordo sulle relazioni personali padre-figlie. In
quella sede la madre ha ribadito la richiesta di poter esercitare l'autorità
parentale da sola. Il padre dal canto suo si è opposto, precisando che per le
questioni importanti vi sarebbe sufficiente collaborazione.
Il 24
maggio 2012 la Commissione tutoria __________ ha dato nuovamente incarico all'UFAM
di valutare se l'esercizio in comune dell'autorità parentale ad entrambi i
genitori fosse ancora nell'interesse delle bambine.
Nel rapporto
del 22 gennaio 2013 l'UFAM ha confermato, all'Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria __________ – la precedente valutazione. Pur riconoscendo la conflittualità
fra i genitori, non sarebbero stati riscontrati elementi a sostegno di una decisione
di privazione dell'autorità parentale al padre. In conclusione, nel caso in cui
l'autorità parentale continuasse ad essere esercitata congiuntamente e la
situazione conflittuale perdurasse, veniva proposto il sostegno di un curatore
educativo.
Invitata
in tal senso dall'Autorità di protezione, il 4 marzo 2013 RE 1 ha ribadito la propria di richiesta. Nel frattempo, il 25 febbraio 2013 la psicoterapeuta E__________,
che segue madre e la figlia minore ha, dal canto suo, consigliato che
l'autorità parentale venga attribuita alla sola madre.
Il 21
marzo 2013 l'Autorità di protezione ha trasmesso le osservazioni di RE 1 e della
psicoterapeuta all'UFAM, chiedendo un riscontro in merito.
Con
certificato del 22 marzo 2013 lo psicoterapeuta C__________ ha indicato che dal
profilo psicologico non sarebbero ravvisabili elementi che giustifichino una
limitazione dell'autorità parentale.
Nel
complemento di perizia del 9 aprile 2013 l'UFAM ha confermato il precedente rapporto. Dopo aver nuovamente messo l'accento sulla conflittualità genitoriale,
ribadisce che risulta in concreto difficile esprimersi in merito allo scenario
da prediligere. In conclusione, indipendentemente dall'attribuzione
dell'autorità parentale congiunta o conferita ad uno dei genitori, in concreto
suggerisce una mediazione del conflitto, attraverso un lavoro terapeutico con
l'eventualità di un sostegno da parte di un curatore educativo.
C. Con osservazioni del 12 aprile 2013 CO 2 si è opposto alla richiesta
di attribuzione esclusiva dell'autorità parentale formulata da RE 1, mostrando
la sua disponibilità ad un'eventuale mediazione.
Dal canto
suo, con scritto del 22 aprile 2013, RE 1, motiva la propria istanza con
l'impossibilità di comunicazione costruttiva e positiva con il padre delle
bambine, escludendo a priori una mediazione od il sostegno di un curatore
educativo.
D. Con
decisione del 16 maggio 2013 l'Autorità di protezione ha respinto l'istanza di RE
1, non ravvisando presupposti per modificare l'attuale assetto di autorità parentale
congiunta. Essa ha indicato che i dissidi fra le parti non appaiono a tal punto
insanabili da rendere necessaria una modifica dell'attribuzione dell'autorità parentale.
E. Con
reclamo dell'11 giugno 2006 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo che
la stessa venga riformata e che le venga attribuita l'autorità parentale esclusiva
sulle figlie.
F. Con
osservazioni del 18 giugno 2013 il padre si è opposto al reclamo, postulando la
piena conferma della decisione menzionata. L'Autorità di protezione dal canto
suo non ha presentato osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d'appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell'adulto (LPMA)), che giudica, nella
composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto
non già regolato dagli art. 450 segg. CC si applicano sussidiariamente le norme
sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74 a e b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012,
concernente la modifica della Ltut, pag. 8].
2.
Con il proprio reclamo RE 1 contesta la decisione dell'Autorità di
protezione, postulando nuovamente la concessione dell'autorità parentale
esclusiva. La mancanza di comunicazione con il padre delle bambine, le calunnie
e le minacce subite nonché i dissidi su questioni economiche sarebbero alla
base della richiesta di revocare l'autorità parentale al padre. A mente della
reclamante la decisione impugnata sarebbe stata presa sulla base di una legge
non ancora entrata in vigore.
Il padre
si oppone alla richiesta di RE 1 volta a modificare l'assetto di autorità parentale
congiunta, poiché non ne sarebbero dati i presupposti. Egli ribadisce anche in
questa sede che i dissidi fra i genitori non sarebbero a tal punto insanabili
da rendere necessaria la modifica postulata. Ribadisce infine la propria
disponibilità ad un lavoro di mediazione, a suo avviso necessario per il bene
delle figlie.
3.
Giusta
l'art. 296 CC, il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale. Se
i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla madre
(art. 298 cpv. 1 CC). L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a richiesta
dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro l'autorità
parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del
bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che
determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle
spese di mantenimento.
A
richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei
minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del
figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze (art. 298a
cpv. 2 CC). Le condizioni di soppressione dell'autorità parentale congiunta di
genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall'art. 134 cpv. 1 CC (FF
1996.
I p. 180; FamPra.ch 2003 449, c. 2.2.3), per i genitori divorziati. Una
modificazione dell'attribuzione dell'autorità parentale presuppone che una
nuova regolamentazione sia richiesta nell'interesse del figlio a causa del sopraggiungere
di fatti nuovi importanti (FF 1996 I p. 145) (cfr. sentenze del Tribunale
federale 5A_199/2013 del 30 aprile 2013,5A_29/2013 del 4 aprile 2013,
5A_271/2012 del 12 novembre 2012). Determinanti sono sempre le circostanze nel
caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza fra i genitori in merito ai
figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi dell'art. 134 cpv. 1 CC
(FF 1996 I p. 145). Le condizioni di revoca dell'art. 298a cpv. 2 CC non
sono tuttavia così rigorose come per la revoca dell'autorità parentale (art.
311.
cpv. 1 CC) (RSJ 109/2013 p. 394 segg.). Necessario è che i presupposti
essenziali per una responsabilità comune dei genitori non siano più dati,
sicché il bene del figlio richieda il trasferimento dell'autorità parentale. La
modifica può essere ipotizzata unicamente se il mantenimento della
regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del bambino (sentenza
del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4 aprile 2013). Ciò vale regolarmente quando
la capacità e la volontà di cooperazione non sussistano più (ad esempio nel
caso in cui nessuno dei due genitori è più in grado di dare un immagine positiva
dell'altro) (Commentaire romand, CC I, Parisima
Vez, p. 1831; sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del 4
aprile 2013 consid. 2). Per la decisione riguardo al mantenimento dell'autorità
parentale in comune non è di rilievo quale genitore sia responsabile per
determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta unicamente di
determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E' sufficiente
che non esistano più le condizioni essenziali per una comune responsabilità dei
genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità
parentale a uno solo dei due.
4.
Nel
caso in esame, come risulta dagli atti, le parti avevano da subito manifestato
la volontà di esercitare congiuntamente l'autorità parentale sulle figlie (cfr.
lettera del 16 luglio 2005 alla Commissione tutoria regionale __________ agli
atti). Benché sollecitate a più riprese dalle competenti Autorità di
protezione, di sottoscrivere un contratto che regolasse il mantenimento e il
diritto alle relazioni personali con le figlie, questi hanno dato seguito alla
richiesta solo il 20 novembre 2009. Il 3 marzo 2008 l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, su richiesta della Commissione tutoria __________,
aveva accertato l'idoneità dei genitori all'esercizio in comune dell'autorità
parentale. Con la firma del contratto (20 novembre 2009) i genitori di PI 1 e PI
2.
avevano stabilito che l'autorità parentale fosse loro attribuita in comune
(cfr. contratti del 20 novembre 2009 punto 1.). All'epoca gli interessati
convivevano.
A seguito
della richiesta di RE 1 (cfr. scritto del 18 maggio 2012) di revocare al padre l'autorità
parentale, l'Autorità di protezione __________ ha chiesto all'UFAM una nuova
valutazione per determinare se l'esercizio in comune fosse ancora nell'interesse
delle bambine. Dalla valutazione del 22 gennaio 2013 risulta in particolare che,
pur soffrendo per la separazione dei genitori, le bambine hanno un profondo legame
con entrambi i genitori.
Pur
riscontrando che i genitori hanno visioni differenti in merito alla salute e
l'educazione delle bambine e che fra gli stessi vi è una certa conflittualità,
dalla perizia risulta che gli aspetti di diversità nell'ambito della coppia
apparivano gestibili. Gli esperti hanno osservato che entrambi i genitori
manifestano delle buone capacità riflessive e di analisi della loro situazione,
ma che la sofferenza legata alla separazione li condiziona ancora. Pur
riconoscendo le difficoltà di comunicazione nate dalla separazione, l'UFAM ha
indicato che fino a quel momento non si erano presentate situazioni concrete in
cui non sia stato possibile trovare un accordo nell'interesse delle bambine. Nella
valutazione veniva inoltre indicato che non erano stati riscontrati “elementi
strettamente legati alla relazione padre – figlie che potrebbero sostenere una
decisione di privazione al padre dell'autorità parentale”.
L'unico
rischio per l'evoluzione delle bambine potrebbe derivare dalla conflittualità
fra i genitori. L'Ufficio delle famiglie e dei minorenni mette l'accento su
possibili scenari. Da un lato la privazione dell'autorità parentale al padre
potrebbe giovare alla madre (ripercussioni psicologiche positive, maggiore
collaborazione). In tale scenario si potrebbe ipotizzare un'attenuazione del
conflitto genitoriale. D'altro lato privare il padre dell'autorità parentale
potrebbe esacerbare il conflitto e rendere la comunicazione più problematica,
in quanto lo stesso potrebbe sentirsi sminuito nel suo ruolo. Pur riconoscendo
che l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale ad uno dei genitori
potrebbe facilitarne l'esercizio, nella valutazione viene indicato che nell'interesse
primario delle bambine l'attribuzione dell'autorità parentale potrebbe non essere
la questione centrale.
In
conclusione, per questi motivi l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni
proponeva un lavoro di mediazione, con l'eventualità del sostegno di un
curatore educativo che potesse intervenire qualora i genitori non riuscissero a
trovare un accordo sulle decisioni importanti da prendere nell'interesse delle
figlie.
Questa
attenta valutazione è stata confermata anche nel complemento di perizia del 9
aprile 2013. Alla luce delle osservazioni delle parti e del certificato della
psicoterapeuta, veniva confermata la medesima valutazione. In particolare
veniva ricordata la conflittualità fra le parti e le possibili complicazioni. Veniva
nuovamente evidenziata una certa difficoltà nell'esprimere una valutazione in relazione
allo scenario da prediligere. Vista la grave conflittualità tra i genitori, in
entrambi i casi vi potrebbero essere ripercussioni sulle figlie. Tale Ufficio
aveva nuovamente messo l'accento sull'importanza di affiancare ai genitori un
sostegno a livello di mediazione dei conflitti, rimettendosi in conclusione
alla decisione dell'autorità di protezione.
5.
Nel
caso in esame l'Autorità di protezione __________ ha ritenuto che non sarebbero
dati i presupposti per una modifica dell'attuale assetto di autorità parentale
congiunta. Tale conclusione resiste alla critica.
In
effetti, pur riconoscendo che la relazione dei genitori è conflittuale, tale
situazione non è grave al punto tale da necessitare la modifica dell'attuale
assetto nel bene delle bambine. CO 2, pur ammettendo la situazione conflittuale
ed una certa difficoltà di comunicazione, ha dichiarato a più riprese la
propria disponibilità al dialogo e ad un'eventuale mediazione. Dagli atti non
risultano episodi particolari nei quali i genitori non abbiano trovato un
accordo per questioni importanti. I termini degli accordi sono sempre stati
rispettati. CO 2 ha peraltro dichiarato che lui e RE 1 si comunicherebbero i
rispettivi impegni professionali e personali. A volte si sarebbero persino “venuti
incontro”. Egli dichiara che i dissidi con la madre delle sue figlie non
sarebbero a tal punto insanabili da rendere addirittura necessaria la modifica
dell'attuale assetto. Dal canto suo RE 1 dichiara che la mancanza di comunicazione
con CO 2 sarebbe insanabile. Il parere della psicoterapeuta, prodotto dalla
reclamante, che aveva in cura unicamente madre e figlia minore, evidenzia la
conflittualità fra i genitori, ma non rende verosimile che il bene delle
bambine esiga che l'autorità parentale venga data esclusivamente alla madre.
In simili
circostanze, la decisione dell'Autorità di protezione __________ – che pur
riconoscendo la situazione dei genitori ed il conflitto che li oppone non ha
ritenuto dati i presupposti per una modifica dell'attuale assetto – resiste
alla critica. In effetti dagli atti non risulta che il conflitto che li oppone
è importante al punto tale che non sia addirittura più ipotizzabile una minima
collaborazione fra i genitori. In concreto non è neppure stato reso verosimile
che il bene delle bambine sia minacciato dall'attuale assetto. La decisione impugnata
resiste pertanto alla critica.
Non ci si
può esimere dall'evidenziare in conclusione che la litigiosità fra i genitori
compromette in ogni caso il benessere delle bambine. Di conseguenza essi vanno
invitati ad collaborare.
6.
Pure
la censura riguardo alla presunta applicazione di un diritto non ancora in
vigore cade nel vuoto. Nel precedente considerando sono state dettagliatamente spiegate
le disposizioni, attualmente in vigore, che disciplinano l'autorità parentale,
in particolare per i genitori non sposati (consid. 3: art. 298, 298a CC).
Il nuovo regolamento giuridico, che stabilisce il principio dell'autorità
parentale congiunta dei genitori indipendentemente dal loro stato civile (cfr.
art. 296 cpv. 2 CC; FF 2013 4039), entrerà in vigore il 1° luglio 2014 (cfr.
modifica del CC approvata in votazione finale del Parlamento il 21 giugno 2013;
termine referendario scaduto infruttuoso).
7.
Visto
quanto sopra, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
8.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett d LTF), le decisione in materia di protezione dei minori
possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
6.
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo dell'11 giugno 2013 di RE 1 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. .350.–
b) spese fr.
50.–.
fr.
400.–
sono
posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-;
-;
Comunicazione:
-.
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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