9.2013.173
Istanza di revoca della curatela, curatela di rappresentanza, diritto di essere sentito
16 aprile 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.173
Lugano
16 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la curatela a suo favore
giudicando
sul reclamo del 21 giugno 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
19 giugno 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE
1 è nato il __________ 1975 ed è domiciliato a S__________.
Con decisione del 21 dicembre 2011 l'allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità regionale di protezione - __________ ha
istituito una curatela amministrativa ai sensi dell'art. 393 cifra 2 vCC
in suo favore.
B. Il
13 maggio 2013 RE 1 ha chiesto la revoca della misura nei suoi confronti, poiché
non si ritiene responsabile dei debiti creati, per i quali essa gli è stata imposta;
egli reputa di sapersi gestire da solo senza l'aiuto di terzi - che lo
farebbero "diventare matto" - ed evidenzia che le richieste
dei creditori sono gestite tramite trattenute della banca.
C. L'Autorità
di protezione di __________ ha sollecitato il parere del curatore, signor CO 2,
in merito alla richiesta di revoca.
Il 7 giugno 2013 il curatore si è
dichiarato contrario a quest'ultima e ha sottolineato le difficoltà createsi
per la mancanza di collaborazione del reclamante nel piano di presa a carico
della moglie e i prelevamenti frequenti e rilevanti che egli effettua sul conto
da lui gestito, allegando la relativa documentazione.
D. Mediante
decisione del 19 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha convertito la misura
del vecchio diritto in una curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio
ai sensi degli art. 394 e 395 CC, negando all'interessato l'accesso ai conti
bancari e postali, e ha confermato l'incarico a CO 2.
E. Con
reclamo del 21 giugno 2013 RE 1 ribadisce la propria istanza di revoca, chiede
di liberare i conti bancari o postali, il resoconto di ciò che ha fatto il
curatore ed eventualmente di scegliere lui quest'ultimo. Il reclamante
provvederebbe da solo a gestire la moglie ed il lavoro, così come avrebbe
contattato i debitori per accordarsi e pagare ratealmente i debiti. Il curatore
non l'avrebbe mai informato di quanto fatto delle entrate e delle uscite. Il
reclamante sarebbe in grado di fare tutto il necessario per sé e per la moglie
- salvo talvolta ricorrere all'aiuto delle infermiere - che potrebbe guarire
più in fretta se ci fossero anche i figli con loro; egli si sforzerebbe
moltissimo moralmente e psichicamente, ma senza mezzi finanziari e in attesa dello
spillatico non riuscirebbe che a bere acqua e a prendere un pezzo di pane.
F. Il
1° luglio 2013 CO 2 ha presentato le proprie osservazioni, confermando di opporsi
alla revoca della curatela e rilevando che: la situazione debitoria è dovuta
allo stile di vita del reclamante, che si spostava in taxi per cercare delle
cure miracolose per la moglie senza rivolgersi a dei professionisti e pagando
verosimilmente degli importi rilevanti; il curatelato effettua dei prelevamenti
eccessivi dal conto corrente in date ravvicinate e anche più volte in un solo
giorno; egli ha ostacolato il suo intervento; non ha rispettato il pagamento
rateale a S__________; non riuscirebbe ad incontrare i figli per mancanza di
denaro; ha interrotto la terapia con la psicologa; il debito con la Clinica V__________,
dove era ricoverata la moglie, è stato coperto dal Cantone e ve ne è ancora uno
con l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
G. In
data 3 luglio 2013 l'Autorità regionale di protezione di __________ ha rinunciato
a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio della scrivente Camera.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione),
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPamm).
2.
Il
diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la
cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137
I 195, consid. 2.2; DTF 5A_699/3013 del 29 novembre 2013, consid. 2.2).
Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv.
2.
Cost.) implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli
elementi essenziali prima che una decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid.
3.
), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente
(DTF 125 I 209 consid. 9b). Eccezionalmente, una violazione del diritto
d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate situazioni,
essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato
possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195, consid. 2.3.2; 133
I 201, consid. 2.2).
In materia di protezione dell'adulto, il
diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma
costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce infatti alla persona
interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti, ad art. 447 CC n. 13) – il
diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione
che decide la misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se
l'audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze [cfr. Messaggio
del 28 giugno 2006 concernente la revisione del codice civile svizzero
(Protezione dell'adulto, diritto delle persone e di filiazione), FF 2006 pag.
6466.
ad art. 447 CC]. L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per
l'autorità di delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato
mentale della persona interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere
una misura di protezione (BSK Erw. Schutz, Auer/Marti,
ad art. 447 CC n. 4 segg.).
Il diritto all'audizione orale esiste solo
davanti all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia
di ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 segg. CC; DTF 139 III 257 consid.
4.
), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di essere
sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (DTF 140 III 1,
consid. 3.1.1, non pubblicato).
3.
Giusta
l’art. 447 cpv. 1 CC l’interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non
appaia sproporzionato.
Quando l'autorità di protezione converte
una misura del vecchio diritto a quello nuovo, si basa sul rapporto del
curatore in carica (art. 414, 446 cpv. 2, 448 CC), su eventuali informazioni
complementari provenienti dai servizi che partecipano alla sua presa a carico
(casa per anziani, istituti, terapeuti, medici, ecc.) e sull'audizione dell'interessato
stesso (Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 302
n. 13.31).
4.
L'art.
401.
CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione
la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se
l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto
possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).
L'autorità di protezione – pena la
violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione
dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta e, se essa
verrà formulata, ad esaminarla (DTF 140 III 1, consid. 3.1.2, non pubblicato).
5.
Nel
caso concreto, dopo aver ricevuto le osservazioni (7 giugno 2013) del curatore
in merito all'istanza di revoca, l’Autorità di primo grado non le ha intimate
al reclamante. Agli atti non figurano né intimazioni né termini per prendere
posizione sulla risposta del curatore.
In vista della conversione della curatela
secondo il vecchio diritto l'Autorità di protezione ha chiesto e ottenuto un
rapporto dal curatore, ma anch'esso non risulta essere stato trasmesso a RE 1.
La medesima autorità non l'ha neppure
convocato per spiegargli il cambiamento prospettato, ma ha evaso l’istanza del
reclamante e al contempo ha convertito la curatela ai sensi dell’art. 393 cifra
2.
vCC in una curatela di rappresentanza ai sensi degli art. 394 e 395 CC,
bloccando l’accesso ai conti bancari e postali in virtù dell’art. 395 cpv. 3
CC.
L'audizione di RE 1 avrebbe altresì
permesso di appurare che egli desiderava proporre un nuovo curatore.
Considerato che il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta per principio l'annullamento della decisione impugnata, senza riguardo
alla fondatezza delle censure nel merito (DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013,
consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160) e che nulla si
oppone a che essa sia rilevata d'ufficio dall'autorità cantonale di ricorso
(DTF 107 V 248, consid. 1b; DTF C 91/02 del 6 agosto 2002, consid. 2b); stante
la plurima violazione nella fattispecie, che non può essere sanata dalla
scrivente Camera - nonostante il pieno potere d'esame in fatto e in diritto
(art. 450a CC) - poiché si sottrarrebbe un grado di giudizio all'interessato
(DTF 5P.45/2007 del 5 aprile 2007, consid. 5.2), occorre annullare la decisione
avversata e rinviare gli atti all'autorità di primo grado, affinché senta RE 1 in
particolare sulla risposta del curatore del 7 giugno 2013 e sul rapporto in
merito alla conversione della misura (del 6 marzo 2013) e decida nuovamente
sull'istanza di revoca ed eventualmente proceda ad adattare la misura al nuovo
diritto.
6.
Onde
evitare nuove violazioni del diritto di essere sentito e procedure ricorsuali
dettate unicamente dal desiderio del reclamante di visionare gli atti, si
rammenta che per l'art. 410 cpv. 2 CC "Il curatore spiega la
contabilità all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia."; pertanto
RE 1 potrà rivolgersi direttamente a CO 2 per avere una copia di quanto da lui
gestito.
7.
In
esito il reclamo dev'essere accolto e la decisione annullata, seppur per altri
motivi da quelli addotti da RE 1.
Data la situazione non si prelevano né
tassa né spese di giustizia.
8.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale
(di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità
segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia
di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
1.1.
La decisione del 19 giugno 2013 dell'Autorità regionale di
protezione __________ è annullata. Gli atti sono rinviati a quest'ultima
autorità, affinché senta RE 1 come indicato nei considerandi.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.