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Decisione

9.2013.175

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 marzo 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto 1° ottobre 2012 i due figli di RE 1, T__________ e L__________,

e sua sorella M__________ S__________ hanno segnalato all’allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) la situazione

economica precaria e le preoccupanti condizioni personali della loro congiunta,

formulando una “richiesta di sostegno” in suo favore.

I

famigliari di RE 1 lamentano “la centralizzazione di ogni attività familiare

ed economica nelle sue mani” e il fatto che “nessun familiare è

realmente a conoscenza della situazione economica della famiglia”, essendo

venuti meno i contatti “con tutti coloro che hanno a che fare con la casa di

P__________ (ovvero avvocato, revisionista, contabile, architetto, banchiere)”.

Hanno riferito di aver da poco scoperto “che il rinnovo dell’ipoteca era in

scadenza e di ulteriori numerosi debiti e precetti esecutivi” a carico di RE

1, ciò che ha destato in loro preoccupazione anche con riferimento ai mandati

da lei gestiti quale curatrice. Dal contabile della signora RE 1 i figli hanno

saputo che dal 2008 non è stata più compilata la dichiarazione fiscale e che

non sono mai stati chiesti sussidi per il pagamento dei premi di cassa malati,

comportamenti che stanno “mettendo a rischio il lavoro e il sacrificio di

più generazioni”.

Secondo

la segnalazione, oltre alla situazione economica precaria (in quanto “con il

poco lavoro che ha non guadagna abbastanza da poter vivere decorosamente”)

vi sarebbe una situazione abitativa compromessa (“rifiuti, articoli di

giornale, bottiglie vuote e altro rendono impossibile l’accesso a diverse

camere”). Viene inoltre riferito che RE 1 non esce quasi più di casa e non

effettua visite mediche da più di due anni. I figli sostengono che oltre ai

problemi di salute, l’interessata “continua imperterrita ad abusare di

alcool”.

B. Con decisione supercautelare del 5 ottobre 2012 (ris. n. 13346), la

Commissione tutoria ha dunque conferito mandato urgente al Servizio psico-sociale

(SPS) di __________ per una valutazione a domicilio della situazione di RE 1.

Quest’ultima non ha tuttavia acconsentito a che tale valutazione avesse luogo

(nello scritto del 29 ottobre 2012 il Servizio psico-sociale ha comunicato “di

non essere riuscito ad interloquire” con la signora), preferendo invece

concordare un incontro con la Commissione tutoria per esporre la propria posizione.

La Commissione tutoria ha dunque deciso di soprassedere alla valutazione da

parte del Servizio psico-sociale, non ravvisandone più, a quel momento, la

necessità (cfr. medesimo scritto 29 ottobre 2012).

C. Nel corso dell’incontro tenutosi il 17 ottobre seguente, RE 1 ha contestato integralmente le affermazioni dei suoi familiari. Alla Commissione tutoria ha

spiegato di interpretare la segnalazione dei suoi figli e di sua sorella come

una conseguenza della sua decisione “maturata negli ultimi anni, ma messa in

atto nella primavera del 2012, di staccarsi un po’ dalla famiglia per potersi

godere dei momenti tutti suoi senza le continue «ingerenze dei famigliari»”

(verbale dell’incontro, pag. 1).

RE 1 ha negato di trovarsi in una situazione di disagio, definendo “pure invenzioni” le

affermazioni dei suoi famigliari sul suo stato personale (che “si stabilirà

non appena i suoi famigliari la smetteranno di assillarla”, verbale pag. 3)

e rilevando come la sua situazione debitoria – che intende comunque risanare al

più presto – sia riconducibile “al fatto che i suoi famigliari avevano

assunto nei suoi confronti un comportamento a tal punto assillante da portarla

in una situazione di grande stress” (verbale, pag. 2).

L’interessata

ha affermato di non avere entrate regolari, ma di disporre di un capitale di

previdenza di circa fr. 35'000.-, che utilizza per il suo sostentamento

(verbale, pag. 2).

La

reclamante si è detta contraria ad un incontro con il Servizio psico-sociale,

preferendo scegliere personalmente il suo medico piuttosto che rivolgersi ad un

servizio pubblico che – avendo funto da curatrice in passato – si occupa dei

suoi pupilli (verbale, pag. 2-3).

D. Il 23 gennaio 2013 la Commissione tutoria, nel frattempo divenuta

Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione), ha

incontrato RE 1 comunicandole di aver deciso di istituire a suo favore una

curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (sostanza e reddito) e

presentandole la candidata curatrice, CUR 1.

RE 1,

anche in questa occasione, si è dichiarata contraria all’istituzione di una misura

di protezione nei suoi confronti.

E. Con risoluzione n. 13872, in data 31 gennaio 2013 l’Autorità di protezione

ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395

CC, avente per oggetto le seguenti attribuzioni:

“a) rappresentare

la signora RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari

amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con

i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni

private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;

b) amministrare

con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o

postali della signora RE 1;

c) mantenere

una situazione abitativa o un alloggio adeguati e rappresentare la signora RE 1 in tutti gli atti necessari a questo proposito;

d) vegliare

sullo stato di salute di RE 1, garantirle una sufficiente assistenza medica e

rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;

e) promuovere

il suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a

questo scopo”.

Come già

prospettato all’interessata, il mandato di curatrice è stato affidato a CUR 1.

La risoluzione è stata spedita solo il 21 maggio 2013.

F. Con reclamo del 24 giugno 2013 RE 1 è insorta a questa Camera

postulando l’annullamento di tale risoluzione. In particolare, l’insorgente

chiede la revoca del provvedimento adottato, considerato troppo incisivo

(reclamo, pag. 3). Rileva come l’Autorità di protezione non abbia esperito

indagini di natura medico-psicologica o di altra natura volte ad accertare la

reale necessità di istituzione di una misura di protezione (reclamo, pag. 5).

Pur

opponendosi all’istituzione della curatela amministrativa, per il tramite del

suo legale l’insorgente si dichiara “disposta a collaborare per trovare una

soluzione in vista di garantire la sua stabilità sia economica che personale e

di rassicurare i suoi famigliari”, chiedendo dunque l’adozione di una

misura meno incisiva (reclamo, pag. 5).

L’insorgente

formula inoltre istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio

del gratuito patrocinio (reclamo, pag. 5).

G. Con scritto del 18 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha

comunicato di non avere particolari osservazioni al gravame, riconfermandosi

nella decisione oggetto di impugnativa.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice

civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti

al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b

vLPAmm).

2.

Dalla

decisione impugnata emerge che l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza

della “preoccupante situazione dell’interessata sia dal punto di vista finanziario

che personale” dallo scritto del 1° ottobre 2012 dei figli e della sorella

di RE 1.

Dopo aver menzionato

l’intervento del Servizio psico-sociale andato a vuoto, nella risoluzione

oggetto di reclamo vengono riassunti i contenuti dell’incontro con l’insorgente

presso l’Autorità stessa, durante il quale “la signora RE 1 ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con la nomina di un curatore amministrativo”,

dicendosi in grado di risanare la situazione debitoria venutasi a creare

(debiti per fr. 25'973.90) “nonostante indichi di non disporre di entrate

regolari e di fare capo, per il suo sostentamento, ad un capitale di previdenza

di secondo pilastro, di cui avrebbe ancora a disposizione circa

fr. 35'000.-”. L’Autorità, considerando “accertata la necessità della misura

in oggetto, e meglio il bisogno di protezione dell’interessata sia dal profilo

finanziario che dal profilo personale”, ha quindi provveduto

all’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,

avente per oggetto le sfere di compiti menzionate in precedenza.

3.

Nel

suo reclamo, l’insorgente riconosce che a seguito della separazione e del divorzio

dal marito, pronunciato nell’aprile 2009, la sua situazione personale “è

andata peggiorando sia moralmente, sia economicamente”, essendo “affranta

per il naufragio del suo matrimonio” e preoccupata per il futuro dei suoi

figli (pag. 4). Ciò “ha distrutto il suo morale” e la sua capacità di

estendere la propria attività lavorativa quale curatrice, come invece era stato

prospettato ai tempi del divorzio (reclamo, pag. 4). Tuttavia, secondo la

reclamante, la misura istituita risulta troppo incisiva alla luce della

situazione concreta, oltre che denigrante, nella misura in cui ella ha agito in

passato in qualità di curatrice (reclamo, pag. 4). L’insorgente ricorda inoltre

che l’eventualità di trovarsi in uno stato di ristrettezze economiche era stato

preso in considerazione al momento del divorzio: “la sorella si era infatti

dichiarata disposta” – cfr. scritto allegato alla Convenzione sugli effetti

accessori del divorzio – “a venire in soccorso della ricorrente con ogni

mezzo, anche con la messa a disposizione a suo favore della sua quota di un

terzo sulla casa che sorge sulla part. __________”, di cui RE 1 è

proprietaria per due terzi (reclamo, pag. 4). Quest’ultima teme quindi che la

sorella abbia prospettato l’adozione di una misura di protezione “anche per

sottrarsi agli impegni assunti” (reclamo, pag. 5).

La ricorrente lamenta

inoltre la totale assenza di approfondimento – e, in particolare, di indagini

di natura medico-psicologica – da parte dell’Autorità di protezione per

verificare l’effettiva necessità della misura di protezione (reclamo, pag. 5).

Pur opponendosi all’istituzione di una curatela amministrativa, RE 1 si

dichiara disposta a collaborare per trovare una soluzione che garantisca la sua

stabilità e che rassicuri i famigliari (reclamo, pag. 5).

4.

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una

curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una

curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona

(art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

4.1

Cause della curatela, ai sensi della norma, possono dunque essere

tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba

psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Per quanto

riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du

droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi

citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere,

ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle

persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi

sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari

casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone

nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.

anche Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz,

Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente

dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di

debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua

persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano

origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz

Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.

16.

; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In

effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di

debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati

(Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17 ; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio

finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se

tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere

prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di

una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC

n. 18; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza

di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione

di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection

de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).

In generale, le condizioni

previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi

tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di

curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle

condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare

l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela

d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

4.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé

stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; Henkel,

Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 27; Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138). In questo senso, le

aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi

meritevoli di protezione (Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.

32; Meier/Lukic, Introduction au

nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; v.

anche Messaggio, pag. 6447).

4.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il

principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente

libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo

consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e

ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nella

fattispecie, la decisione emanata dall’Autorità di protezione non può essere

confermata.

Da un lato, essa non

indica sulla base di quale causa di curatela sia stata adottata la misura,

limitandosi a richiamare la situazione patrimoniale di RE 1 e a concludere ritenendo

“accertata la necessità della misura in oggetto, e meglio il bisogno di protezione

dell’interessata sia dal profilo finanziario che dal profilo personale”.

L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del diritto di essere

sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della

sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che

in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la

decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve

dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo

sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando

vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici –

che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro,

ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del

giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione. La risoluzione n. 13872

qui impugnata non adempie a questi requisiti: essa è insufficientemente

motivata e non permette all’interessata di comprendere quale fondamento abbia

il provvedimento adottato. Già solo per questo motivo, essa va annullata e

rinviata all’Autorità di protezione.

Dall’altro lato, va

osservato che l’insufficiente motivazione della decisione è la conseguenza

diretta della mancata istruzione delle circostanze rilevanti del caso.

Fatta eccezione per

l’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ del 15 ottobre

2012, attestante debiti per circa fr. 25'000.-, e per la comunicazione della

Polizia Cantonale concernente una lite avvenuta nel settembre 2012 tra

l’interessata e il figlio L__________ (“che dopo aver tentato di sfondare la

porta d’entrata con una scala raggiungeva l’appartamento della madre RE 1 e con

la medesima aveva una discussione per questioni di proprietà. La donna asseriva

di essere pure stata schiaffeggiata dal figlio ma nonostante sia stata edotta

sulla procedura non ha voluto querelare il figlio”), nell’incarto non

figura alcun altra informazione atta a comprovare uno stato di debolezza della

reclamante, né il relativo bisogno di protezione.

Alla luce delle

contestazioni dell’interessata stessa e in assenza di ogni riscontro, le

informazioni fornite dai parenti nella loro segnalazione – in particolare

quelle relative ad una situazione abitativa di abbandono e ad un presunto

alcolismo – non possono essere considerate come fatti accertati, né

giustificare l’adozione di una misura di protezione. L’Autorità ha del resto

inspiegabilmente soprasseduto agli accertamenti inizialmente demandati al

Servizio psico-sociale, per cui nulla è dato di sapere della situazione

abitativa di RE 1, né del suo stato di salute generale (sfere di intervento

incluse nel mandato conferito alla curatrice).

Anche per quanto concerne

la situazione patrimoniale di RE 1 – la cui criticità, come visto, non permette

in sé di istituire una curatela nei confronti dell’interessato – l’Autorità di

protezione non ha proceduto a particolari approfondimenti. Benché abbia

accertato l’esistenza di debiti per circa fr. 25'000.-, risulta che ella disponga

di un capitale di circa fr. 35'000.-. Nemmeno si è tenuto conto del fatto che

la signora è comproprietaria per 2/3 di un immobile a P__________ e che la

sorella si è dichiarata disposta, attraverso una dichiarazione sottoscritta al

momento del divorzio, a mettere a disposizione la quota parte residua di 1/3 “per

coprire il suo debito mantenimento”, “nella denegata ipotesi in cui ella

avesse necessità”, dalla data del divorzio sino al momento del

pensionamento (cfr. doc. C allegato al reclamo). Solo nel reclamo si è appreso

che l’insorgente ha ulteriori debiti di cassa malati, per fr. 20'000.- (reclamo,

pag. 2).

Sia dal profilo personale,

sia dal profilo finanziario, la fattispecie è ben lungi dall’essere chiarita:

tale modo di procedere è in contrasto con l’obbligo di ricercare la verità

materiale che ispira il principio inquisitorio illimitato, e non può condurre

all’adozione di un provvedimento che incide in maniera rilevante nella libertà

personale dell’interessata. Nemmeno le comprensibili preoccupazioni dei figli e

della sorella, che emergono dalla loro segnalazione del 1° ottobre 2012,

legittimano un tale modo di procedere.

Dispositivo

Per questi motivi, non

potendo questa Camera sanare le lacune rilevate, l’istituzione della curatela

deve essere annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di protezione, affinché

approfondisca la fattispecie e, nella misura in cui ritenga date le condizioni

per l’istituzione di una misura di protezione, indichi nella sua risoluzione –

almeno sommariamente – gli elementi che ritiene pertinenti per il giudizio. Il

reclamo merita dunque accoglimento.

6. In considerazione della particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente

al prelievo di oneri processuali; l’Autorità di protezione, soccombente, rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda

di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF

del 18 luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.

5A_389/2009, consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza, la decisione 31 gennaio 2013 (ris. n. 13872) dell'Autorità

regionale di protezione __________ è annullata e gli atti le sono rinviati

affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia; l’Autorità regionale di protezione __________

rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. La

domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata priva

d'oggetto.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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