9.2013.175
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11 marzo 2014Italiano22 min
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Numero d'incarto:
9.2013.175
Data decisione, Autorità:
11.03.2014, CDP
Titolo:
Presupposti per l’istituzione di una curatela;per qualsiasi tipo di curatela occorre verificare l’esistenza di uno stato di debolezza e di un conseguente bisogno di protezione e di assistenza.Principio inquisitorio illimitato:annullamento della misura,rinvio dell’incarto all’ARP per approfondimenti
CURATELA DI RAPPRESENTANZA
PRINCIPIO INQUISITORIO
art. 389 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 389 cpv. 2 CC
art. 390 cpv. 1 cf. 1 CC
art. 446 CC
Incarto n.
9.2013.175
Lugano
11 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC
giudicando
sul reclamo del 24 giugno 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 31 gennaio 2013 (ris. n. 13872), spedita il 21 maggio 2013
dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con scritto 1° ottobre 2012 i due figli di RE 1, T__________ e L__________,
e sua sorella M__________ S__________ hanno segnalato all’allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) la situazione
economica precaria e le preoccupanti condizioni personali della loro congiunta,
formulando una “richiesta di sostegno” in suo favore.
I
famigliari di RE 1 lamentano “la centralizzazione di ogni attività familiare
ed economica nelle sue mani” e il fatto che “nessun familiare è
realmente a conoscenza della situazione economica della famiglia”, essendo
venuti meno i contatti “con tutti coloro che hanno a che fare con la casa di
P__________ (ovvero avvocato, revisionista, contabile, architetto, banchiere)”.
Hanno riferito di aver da poco scoperto “che il rinnovo dell’ipoteca era in
scadenza e di ulteriori numerosi debiti e precetti esecutivi” a carico di RE
1, ciò che ha destato in loro preoccupazione anche con riferimento ai mandati
da lei gestiti quale curatrice. Dal contabile della signora RE 1 i figli hanno
saputo che dal 2008 non è stata più compilata la dichiarazione fiscale e che
non sono mai stati chiesti sussidi per il pagamento dei premi di cassa malati,
comportamenti che stanno “mettendo a rischio il lavoro e il sacrificio di
più generazioni”.
Secondo
la segnalazione, oltre alla situazione economica precaria (in quanto “con il
poco lavoro che ha non guadagna abbastanza da poter vivere decorosamente”)
vi sarebbe una situazione abitativa compromessa (“rifiuti, articoli di
giornale, bottiglie vuote e altro rendono impossibile l’accesso a diverse
camere”). Viene inoltre riferito che RE 1 non esce quasi più di casa e non
effettua visite mediche da più di due anni. I figli sostengono che oltre ai
problemi di salute, l’interessata “continua imperterrita ad abusare di
alcool”.
B. Con decisione supercautelare del 5 ottobre 2012 (ris. n. 13346), la
Commissione tutoria ha dunque conferito mandato urgente al Servizio psico-sociale
(SPS) di __________ per una valutazione a domicilio della situazione di RE 1.
Quest’ultima non ha tuttavia acconsentito a che tale valutazione avesse luogo
(nello scritto del 29 ottobre 2012 il Servizio psico-sociale ha comunicato “di
non essere riuscito ad interloquire” con la signora), preferendo invece
concordare un incontro con la Commissione tutoria per esporre la propria posizione.
La Commissione tutoria ha dunque deciso di soprassedere alla valutazione da
parte del Servizio psico-sociale, non ravvisandone più, a quel momento, la
necessità (cfr. medesimo scritto 29 ottobre 2012).
C. Nel corso dell’incontro tenutosi il 17 ottobre seguente, RE 1 ha contestato integralmente le affermazioni dei suoi familiari. Alla Commissione tutoria ha
spiegato di interpretare la segnalazione dei suoi figli e di sua sorella come
una conseguenza della sua decisione “maturata negli ultimi anni, ma messa in
atto nella primavera del 2012, di staccarsi un po’ dalla famiglia per potersi
godere dei momenti tutti suoi senza le continue «ingerenze dei famigliari»”
(verbale dell’incontro, pag. 1).
RE 1 ha negato di trovarsi in una situazione di disagio, definendo “pure invenzioni” le
affermazioni dei suoi famigliari sul suo stato personale (che “si stabilirà
non appena i suoi famigliari la smetteranno di assillarla”, verbale pag. 3)
e rilevando come la sua situazione debitoria – che intende comunque risanare al
più presto – sia riconducibile “al fatto che i suoi famigliari avevano
assunto nei suoi confronti un comportamento a tal punto assillante da portarla
in una situazione di grande stress” (verbale, pag. 2).
L’interessata
ha affermato di non avere entrate regolari, ma di disporre di un capitale di
previdenza di circa fr. 35'000.-, che utilizza per il suo sostentamento
(verbale, pag. 2).
La
reclamante si è detta contraria ad un incontro con il Servizio psico-sociale,
preferendo scegliere personalmente il suo medico piuttosto che rivolgersi ad un
servizio pubblico che – avendo funto da curatrice in passato – si occupa dei
suoi pupilli (verbale, pag. 2-3).
D. Il 23 gennaio 2013 la Commissione tutoria, nel frattempo divenuta
Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione), ha
incontrato RE 1 comunicandole di aver deciso di istituire a suo favore una
curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (sostanza e reddito) e
presentandole la candidata curatrice, CUR 1.
RE 1,
anche in questa occasione, si è dichiarata contraria all’istituzione di una misura
di protezione nei suoi confronti.
E. Con risoluzione n. 13872, in data 31 gennaio 2013 l’Autorità di protezione
ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395
CC, avente per oggetto le seguenti attribuzioni:
“a) rappresentare
la signora RE 1 nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari
amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con
i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni
private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;
b) amministrare
con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti bancari e/o
postali della signora RE 1;
c) mantenere
una situazione abitativa o un alloggio adeguati e rappresentare la signora RE 1 in tutti gli atti necessari a questo proposito;
d) vegliare
sullo stato di salute di RE 1, garantirle una sufficiente assistenza medica e
rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
e) promuovere
il suo benessere sociale e rappresentarla in tutti i provvedimenti necessari a
questo scopo”.
Come già
prospettato all’interessata, il mandato di curatrice è stato affidato a CUR 1.
La risoluzione è stata spedita solo il 21 maggio 2013.
F. Con reclamo del 24 giugno 2013 RE 1 è insorta a questa Camera
postulando l’annullamento di tale risoluzione. In particolare, l’insorgente
chiede la revoca del provvedimento adottato, considerato troppo incisivo
(reclamo, pag. 3). Rileva come l’Autorità di protezione non abbia esperito
indagini di natura medico-psicologica o di altra natura volte ad accertare la
reale necessità di istituzione di una misura di protezione (reclamo, pag. 5).
Pur
opponendosi all’istituzione della curatela amministrativa, per il tramite del
suo legale l’insorgente si dichiara “disposta a collaborare per trovare una
soluzione in vista di garantire la sua stabilità sia economica che personale e
di rassicurare i suoi famigliari”, chiedendo dunque l’adozione di una
misura meno incisiva (reclamo, pag. 5).
L’insorgente
formula inoltre istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio
del gratuito patrocinio (reclamo, pag. 5).
G. Con scritto del 18 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha
comunicato di non avere particolari osservazioni al gravame, riconfermandosi
nella decisione oggetto di impugnativa.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice
civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti
al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b
vLPAmm).
2.
Dalla
decisione impugnata emerge che l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza
della “preoccupante situazione dell’interessata sia dal punto di vista finanziario
che personale” dallo scritto del 1° ottobre 2012 dei figli e della sorella
di RE 1.
Dopo aver menzionato
l’intervento del Servizio psico-sociale andato a vuoto, nella risoluzione
oggetto di reclamo vengono riassunti i contenuti dell’incontro con l’insorgente
presso l’Autorità stessa, durante il quale “la signora RE 1 ha dichiarato di non essere assolutamente d’accordo con la nomina di un curatore amministrativo”,
dicendosi in grado di risanare la situazione debitoria venutasi a creare
(debiti per fr. 25'973.90) “nonostante indichi di non disporre di entrate
regolari e di fare capo, per il suo sostentamento, ad un capitale di previdenza
di secondo pilastro, di cui avrebbe ancora a disposizione circa
fr. 35'000.-”. L’Autorità, considerando “accertata la necessità della misura
in oggetto, e meglio il bisogno di protezione dell’interessata sia dal profilo
finanziario che dal profilo personale”, ha quindi provveduto
all’istituzione della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni,
avente per oggetto le sfere di compiti menzionate in precedenza.
3.
Nel
suo reclamo, l’insorgente riconosce che a seguito della separazione e del divorzio
dal marito, pronunciato nell’aprile 2009, la sua situazione personale “è
andata peggiorando sia moralmente, sia economicamente”, essendo “affranta
per il naufragio del suo matrimonio” e preoccupata per il futuro dei suoi
figli (pag. 4). Ciò “ha distrutto il suo morale” e la sua capacità di
estendere la propria attività lavorativa quale curatrice, come invece era stato
prospettato ai tempi del divorzio (reclamo, pag. 4). Tuttavia, secondo la
reclamante, la misura istituita risulta troppo incisiva alla luce della
situazione concreta, oltre che denigrante, nella misura in cui ella ha agito in
passato in qualità di curatrice (reclamo, pag. 4). L’insorgente ricorda inoltre
che l’eventualità di trovarsi in uno stato di ristrettezze economiche era stato
preso in considerazione al momento del divorzio: “la sorella si era infatti
dichiarata disposta” – cfr. scritto allegato alla Convenzione sugli effetti
accessori del divorzio – “a venire in soccorso della ricorrente con ogni
mezzo, anche con la messa a disposizione a suo favore della sua quota di un
terzo sulla casa che sorge sulla part. __________”, di cui RE 1 è
proprietaria per due terzi (reclamo, pag. 4). Quest’ultima teme quindi che la
sorella abbia prospettato l’adozione di una misura di protezione “anche per
sottrarsi agli impegni assunti” (reclamo, pag. 5).
La ricorrente lamenta
inoltre la totale assenza di approfondimento – e, in particolare, di indagini
di natura medico-psicologica – da parte dell’Autorità di protezione per
verificare l’effettiva necessità della misura di protezione (reclamo, pag. 5).
Pur opponendosi all’istituzione di una curatela amministrativa, RE 1 si
dichiara disposta a collaborare per trovare una soluzione che garantisca la sua
stabilità e che rassicuri i famigliari (reclamo, pag. 5).
4.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una
curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una
curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona
(art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1
Cause della curatela, ai sensi della norma, possono dunque essere
tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba
psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.
106-107).
Per quanto
riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du
droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi
citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere,
ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi
sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari
casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone
nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.
anche Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz,
Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente
dal testo legale italiano e tedesco, lo stato di
debolezza deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua
persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano
origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, Erwachsenenschutz
Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.
16.
; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). In
effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di
debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati
(Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17 ; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio
finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se
tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere
prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di
una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC
n. 18; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza
di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione
di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection
de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione
relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è
chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per
l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 20).
In generale, le condizioni
previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi
tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di
curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle
condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare
l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela
d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
4.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé
stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 27; Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.12 pag. 138). In questo senso, le
aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate interessi
meritevoli di protezione (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.
32; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; v.
anche Messaggio, pag. 6447).
4.3
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il
principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente
libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo
consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere e
ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nella
fattispecie, la decisione emanata dall’Autorità di protezione non può essere
confermata.
Da un lato, essa non
indica sulla base di quale causa di curatela sia stata adottata la misura,
limitandosi a richiamare la situazione patrimoniale di RE 1 e a concludere ritenendo
“accertata la necessità della misura in oggetto, e meglio il bisogno di protezione
dell’interessata sia dal profilo finanziario che dal profilo personale”.
L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del diritto di essere
sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il destinatario della
sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che
in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la
decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Il giudice deve
dunque enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo
sull'esito del giudizio: la motivazione può essere ritenuta sufficiente quando
vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici –
che hanno indotto i giudici a decidere in un senso piuttosto che in un altro,
ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del
giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione. La risoluzione n. 13872
qui impugnata non adempie a questi requisiti: essa è insufficientemente
motivata e non permette all’interessata di comprendere quale fondamento abbia
il provvedimento adottato. Già solo per questo motivo, essa va annullata e
rinviata all’Autorità di protezione.
Dall’altro lato, va
osservato che l’insufficiente motivazione della decisione è la conseguenza
diretta della mancata istruzione delle circostanze rilevanti del caso.
Fatta eccezione per
l’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ del 15 ottobre
2012, attestante debiti per circa fr. 25'000.-, e per la comunicazione della
Polizia Cantonale concernente una lite avvenuta nel settembre 2012 tra
l’interessata e il figlio L__________ (“che dopo aver tentato di sfondare la
porta d’entrata con una scala raggiungeva l’appartamento della madre RE 1 e con
la medesima aveva una discussione per questioni di proprietà. La donna asseriva
di essere pure stata schiaffeggiata dal figlio ma nonostante sia stata edotta
sulla procedura non ha voluto querelare il figlio”), nell’incarto non
figura alcun altra informazione atta a comprovare uno stato di debolezza della
reclamante, né il relativo bisogno di protezione.
Alla luce delle
contestazioni dell’interessata stessa e in assenza di ogni riscontro, le
informazioni fornite dai parenti nella loro segnalazione – in particolare
quelle relative ad una situazione abitativa di abbandono e ad un presunto
alcolismo – non possono essere considerate come fatti accertati, né
giustificare l’adozione di una misura di protezione. L’Autorità ha del resto
inspiegabilmente soprasseduto agli accertamenti inizialmente demandati al
Servizio psico-sociale, per cui nulla è dato di sapere della situazione
abitativa di RE 1, né del suo stato di salute generale (sfere di intervento
incluse nel mandato conferito alla curatrice).
Anche per quanto concerne
la situazione patrimoniale di RE 1 – la cui criticità, come visto, non permette
in sé di istituire una curatela nei confronti dell’interessato – l’Autorità di
protezione non ha proceduto a particolari approfondimenti. Benché abbia
accertato l’esistenza di debiti per circa fr. 25'000.-, risulta che ella disponga
di un capitale di circa fr. 35'000.-. Nemmeno si è tenuto conto del fatto che
la signora è comproprietaria per 2/3 di un immobile a P__________ e che la
sorella si è dichiarata disposta, attraverso una dichiarazione sottoscritta al
momento del divorzio, a mettere a disposizione la quota parte residua di 1/3 “per
coprire il suo debito mantenimento”, “nella denegata ipotesi in cui ella
avesse necessità”, dalla data del divorzio sino al momento del
pensionamento (cfr. doc. C allegato al reclamo). Solo nel reclamo si è appreso
che l’insorgente ha ulteriori debiti di cassa malati, per fr. 20'000.- (reclamo,
pag. 2).
Sia dal profilo personale,
sia dal profilo finanziario, la fattispecie è ben lungi dall’essere chiarita:
tale modo di procedere è in contrasto con l’obbligo di ricercare la verità
materiale che ispira il principio inquisitorio illimitato, e non può condurre
all’adozione di un provvedimento che incide in maniera rilevante nella libertà
personale dell’interessata. Nemmeno le comprensibili preoccupazioni dei figli e
della sorella, che emergono dalla loro segnalazione del 1° ottobre 2012,
legittimano un tale modo di procedere.
Dispositivo
Per questi motivi, non
potendo questa Camera sanare le lacune rilevate, l’istituzione della curatela
deve essere annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di protezione, affinché
approfondisca la fattispecie e, nella misura in cui ritenga date le condizioni
per l’istituzione di una misura di protezione, indichi nella sua risoluzione –
almeno sommariamente – gli elementi che ritiene pertinenti per il giudizio. Il
reclamo merita dunque accoglimento.
6. In considerazione della particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente
al prelievo di oneri processuali; l’Autorità di protezione, soccombente, rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili. Visto l'esito della vertenza e il diritto a ripetibili, la domanda
di assistenza giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF
del 18 luglio 2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.
5A_389/2009, consid. 7).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di
conseguenza, la decisione 31 gennaio 2013 (ris. n. 13872) dell'Autorità
regionale di protezione __________ è annullata e gli atti le sono rinviati
affinché statuisca nuovamente ai sensi dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia; l’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili.
3. La
domanda tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria è dichiarata priva
d'oggetto.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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