Lexipedia

Decisione

9.2013.18

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 agosto 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

3 e PI 4, nati rispettivamente il __________ 2005 ed il __________ 2007, sono

figli di PI 2 e PI 1. I genitori sono divorziati a far tempo dal 1°settembre

2011.

B. A causa di problemi sorti all'interno della famiglia, l'allora Commissione

tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) nel corso del 2007 ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni quale ufficio di controllo e informazione

(art. 307 CC) e, durante il 2008, la medesima autorità ha istituito una

curatela educativa in favore dei minori.

Il 20 febbraio 2009 la stessa autorità ha

privato in via supercautelare i genitori della custodia su PI 3 e PI 4,

revocando tale provvedimento con risoluzione del 2 marzo 2009.

La situazione della famiglia

non essendo migliorata e gli operatori nutrendo dubbi circa le capacità dei genitori,

la Commissione tutoria ha incaricato il 2 settembre 2009 la dr.ssa S__________,

psichiatra a M__________, di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali

di PI 2 e PI 1.

C. Il 29 aprile 2010 la psichiatra ha consegnato il suo referto e il 15 giugno

2010 essa ha inviato all’allora Commissione tutoria regionale la sua nota

d’onorario di fr. 12’000.–.

D. Sulla base della citata perizia, la predetta autorità, con decisione

del 27 agosto 2010, ha privato i genitori della custodia parentale sui figli.

E. Il

20 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha trasmesso la fattura no. 6020/2010 -

comprendente i costi per la perizia suddetta - al Municipio del Comune di C__________.

Quest'ultimo in data 4 marzo 2011 ha scritto all’autorità emittente,

protestando per l’accollo delle spese peritali, che a suo avviso sarebbero dovute

essere assunte dalla Cassa malati.

F. Con decisione del 14 marzo 2011, la stessa Commissione tutoria, ha risposto, informando che le Casse malati non assumono tali costi e

che i medesimi non potevano essere posti a carico dei genitori, stante la loro

precaria situazione finanziaria, e che il Comune li doveva assumere in base

alle norme di legge.

G. Contro la decisione del 14 marzo 2011 il Comune di C__________ è

insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'allora Autorità

di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), la quale,

statuendo il 24 giugno 2011, ha respinto il ricorso.

H. Nel frattempo, PI 2 e PI 1 avevano instato singolarmente alla Commissione

tutoria per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria rispettivamente

in data 14 aprile 2011 e 5 maggio 2011. Dette istanze sono state accolte con

decisione del 5/6 maggio 2011 della Commissione tutoria (cfr. dispositivi n.ri

7 e 8) per quanto riguarda la “dispensa dal pagamento di spese e tasse di giustizia”

(no. 8 lett. a) e “gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza”

(no. 8 lett. b).

I. L’11 luglio 2011 il Comune di C__________ si è aggravato contro la decisione

24 giugno 2011 dell'Autorità di vigilanza, chiedendo il suo annullamento in

quanto non poggerebbe su una base legale e sostenendo che i costi della perizia

devono essere posti a carico dell’assistenza sociale.

J. Il 20 luglio 2011 il presidente della prima Camera civile (all’epoca

competente per trattare l’impugnativa) ha invitato l’autorità di primo grado ad

esprimersi sul ricorso e a comunicare se i genitori fossero stati avvertiti nel

2009 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta a loro carico, se

fossero stati informati della possibilità di chiedere il beneficio

dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, per quale motivo essi avevano

fatto uso di tale facoltà solo nell’aprile-maggio del 2011.

Nelle proprie osservazioni

del 13 settembre 2011, la Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso.

K. In

data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato

trasmesso per competenza alla Camera di protezione.

L. Quest’ultima

ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 2 e PI 1 e si è rivolta

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere

se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito

al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di

assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha ribadito che

gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia.

Considerato

Considerandi

1.

Fino

al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili

alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni

dalla notificazione (art. 48 vLTut).

La decisione contestata è stata spedita il

24.

giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011,

era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.

2.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità

competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit.

Fin. CC).

L'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2

LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie

regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art.

450.

CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in

assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a

Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del

precedente diritto procedurale.

Quanto alla procedura applicabile, nella

misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano

sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8]. Il

Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a

ricorrere.

3.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali

non sono spese della misura tutoria che sono incluse nel mantenimento dei genitori,

ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto,

seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza –

se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio,

le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i

loro doveri d'assistenza. L'Autorità di vigilanza, constatato che nel caso

concreto una misura era stata presa – ossia la privazione della custodia

parentale dei genitori – ha rilevato che le spese peritali avrebbero dovuto

essere poste a carico dei figli e per essi a carico dei genitori; se non che,

essendo questi ultimi indigenti e non potendo beneficiare dell'assistenza

giudiziaria – la loro richiesta essendo stata presentata in ritardo – essi non

possono essere chiamati a rifondere i costi processuali. Ciò posto, l'Autorità

di vigilanza ha concluso che, in virtù degli art. 17 e 19 vLTut come pure

dell'art. 3 cpv. 3 vRTut, dette spese devono essere assunte dal Comune di domicilio

dei minori. Di conseguenza, secondo l'Autorità di vigilanza, è giusta la

decisione della Commissione tutoria di accollare i costi in questione al Comune

di C_________.

4.

Il

Comune reclamante afferma anzitutto di non criticare il modo di operare

dell’autorità di primo grado. Egli si interroga sulla competenza della prima

Camera civile indicata dall'Autorità di vigilanza quale istanza di ricorso a

dirimere la lite e sostiene nel merito che non esiste alcuna base legale per

accollargli i costi della perizia. Il Comune di C__________ fa valere che le

spese peritali, essendo definite tra le spese di mantenimento, devono essere

poste a carico dei genitori o di chi provvede al loro sostentamento, e meglio

in concreto l’assistenza sociale, che è l'unica entrata dei genitori. Chiede

dunque di accogliere il gravame e, di conseguenza, di annullare “la fattura

6020/2010 del 21 febbraio 2011 del Comune di G__________ che accolla i costi

per la perizia psichiatrica concernente i coniugi PI 1 e PI 2 al Comune di C__________”.

5.

È

pacifico che la vertenza in narrativa – anche se litigioso è unicamente il pagamento

delle spese peritali – costituisca una decisione che era di competenza della

Commissione tutoria, in quanto connessa con l'adozione di misure di protezione

in favore di minori, poi nel concreto anche decise dall'Autorità di protezione.

Il diritto precedentemente in vigore prevedeva che contro le decisioni delle Commissioni

tutorie era dato ricorso all'Autorità di vigilanza e, avverso le decisioni di

quest'ultima autorità, era data un'ulteriore possibilità di impugnativa alla

prima Camera civile, ciò in applicazione degli art. 48 vLTut e 48 lett. a n. 3

vLOG. La competenza della prima Camera civile era di conseguenza chiaramente

data.

In merito, poi, alla competenza della Camera

di protezione e dello scrivente giudice, si rinvia a quanto detto sopra

(consid. 2).

6.

Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione

del figlio va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento

a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura

medesima (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 276 CC n. 22) e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento

si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono

sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì

in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD

I-2008 pag. 1010 n. 15c).

Se la procedura a protezione del figlio si

conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro,

le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori.

Fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o il figlio le abbiano provocate

con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non

pubblicato).

Ora, ove i genitori non abbiano mezzi

sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio

dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi

compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi

peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3),

una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).

Tutto ciò presuppone tuttavia – come si è

visto – che la procedura si concluda con l’adozione di misure di protezione. In

caso contrario il figlio non può certo reputarsi “soccombente”. Non può quindi

essere condannato al pagamento di tasse o spese, né men che meno di ripetibili (RtiD

No.15c/I-2008, sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119).

7.

Nella

fattispecie, la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale si è

conclusa con una misura di protezione in favore dei figli (peraltro tuttora in

vigore), sicchè tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a

carico dei minori e per essi dei genitori in virtù dei loro doveri generali di

assistenza. E quest'ultimo prevale sul dovere di assistenza statale (DTF 119

Ia 134; RVJ 2005 pag. 71; cfr. anche: BSK

ZGB I, Koller, ad art. 328/329 n.

36; CR CC I, Eigenmann, ad art.

328/329 n. 2).

8.

In

concreto, dalla documentazione agli atti risulta che PI 2 era al beneficio di

prestazioni assistenziali tra settembre e dicembre 2010; mentre PI 1 non ne ha

percepite durante il 2010 [cfr. lettera del 28 marzo 2013 dell’Ufficio del

sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) alla CDP]. Dalle notifiche di tassazione

risulta tuttavia pacifico che entrambi i genitori erano indigenti nel 2010.

Né i minori né i loro genitori avevano dunque

mezzi finanziari sufficienti per onorare i costi peritali.

Nessuno dei genitori ha chiesto il

beneficio dell’assistenza giudiziaria tempestivamente, ossia all’inizio della

procedura di protezione, rispettivamente al momento del conferimento della

perizia sulle loro capacità.

Un’eventuale concessione dell’assistenza

giudiziaria eccezionalmente retroattiva - per comprendere la perizia in

discussione - non entra in considerazione, poiché non è mai stato postulato un

simile effetto. D'altro canto i genitori – pur essendo patrocinati in quel frangente

– non hanno neppure impugnato la decisione del

5/6 maggio 2011 di cui si è detto al consid. H, che già escludeva le

prestazioni di patrocinio anteriori alla richiesta.

Al proposito, benché sollecitata (cfr.

decreto del 20 luglio 2011 della prima Camera civile), l’autorità di primo

grado non ha fornito alcun ragguaglio in merito all’eventuale informazione da

essa rivolta ai genitori sui costi peritali e sulla possibilità di richiedere

il beneficio menzionato (cfr. osservazioni della Commissione tutoria del 13 settembre

2011).

Ciò lascia intendere che essa non vi abbia affatto

provveduto.

Vi è di più: la decisione 14

marzo 2011 – inviata al Municipio di C__________ e oggetto di impugnativa da

parte di quest'ultimo – non risulta essere stata trasmessa anche ai genitori.

Agli atti non figura, poi, alcuna decisione

che definisca il criterio di suddivisione dei costi peritali tra i genitori.

Vista l’intenzione

dell’allora Commissione tutoria di porre a carico dei genitori le spese in

disamina e di fare anticipare dette spese - per essi - dal Comune di domicilio,

era perlomeno necessario che l’autorità di primo grado emanasse una risoluzione

su tale aspetto, indicando in modo chiaro il grado di ripartizione dei costi

peritali tra genitori, così da fissare le quote che l’ente pubblico avrebbe potuto

in seguito recuperare da ognuno di loro, nel caso di ritorno a miglior fortuna.

Ciò a maggior ragione per il fatto che i coniugi vivevano a quel momento già separati

ed era in atto una procedura di divorzio, poi pronunciato il 2 settembre 2011.

9.

Per

quanto attiene al dovere d'informazione che incombe all'Autorità di protezione,

giova ricordare che l’art. 7 lett. a RTut (in vigore allorquando è stata presa

la decisione impugnata) prevedeva che la Commissione tutoria era “competente

per assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto

tutorio”. Analogo dovere è ora sancito anche dall'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA.

Per costante giurisprudenza

se l’autorità omette di informare un utente, quando era tenuta a farlo per

legge o allorché le circostanze del caso particolare lo giustificavano, tale

omissione è assimilata ad un’informazione erronea fornita dalla medesima (DTF K

13/06 del 29 giugno 2007, cons. 5.1.3; 131 V 472, cons. 5), che non deve avere

come conseguenza quella di arrecare danni al cittadino in questione. Il

principio della buona fede obbliga finanche l’autorità a rendere attento

d’ufficio un ricorrente che sta per commettere un errore od un vizio di procedura

in un momento in cui può ancora rimediarvi (DTF 124 II 265, cons. 4;4P.188/2005/4P.214/2005

del 23 dicembre 2005, cons. 3.3).

In materia di protezione dei minori (e

degli adulti) le perizie si ordinano sovente: le famiglie in

situazioni economiche difficili sono numerose, le loro conoscenze giuridiche

sono spesso ridotte e spesso gli utenti si lamentano di non essere stati edotti

all’inizio della procedura sui costi dei provvedimenti adottati. Ciò induce a

ritenere che, in base alle circostanze, l’autorità di primo grado avrebbe

dovuto informare i genitori in merito ai costi peritali e alla possibilità di

postulare l’assistenza giudiziaria (cfr. sentenza ICCA del 7 settembre 2007,

inc. 11.2007.119, cons. 5 segg., parzialmente pubblicata in RTiD I-2008, pag.

1010.

segg. no. 15c).

Contrariamente a quanto vorrebbe far

credere l'autorità di primo grado, essa non deve attendere in modo passivo

informazioni da parte del delegato comunale. Certo, il delegato comunale è

membro della medesima autorità (art. 7 cpv. 1 vLTut), cui spettano compiti

specifici (art. 11 vLTut). Non può tuttavia essere addotta quale scusante – per

non aver dato ai genitori le informazioni che le incombeva dare – il fatto che

il delegato comunale nulla abbia riferito alla Commissione tutoria sulla

situazione finanziaria degli interessati.

Decisa a fare sentire i minori da una

specialista la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di

spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui

genitori, e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza

giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo. Ciò posto, in concreto, il

comportamento della Commissione tutoria appare lungi dall'essere stato

ineccepibile.

10.

In

concreto, richiamato quanto sopra esposto, il gravame va di conseguenza accolto,

nel senso di annullare la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria.

11.

Va

d'altro canto ricordato che le spese processuali possono eccezionalmente essere

poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente

nei casi in cui essa violi in modo qualificato i diritti di una parte od i

propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9.

Ciò è il caso nella fattispecie ora in

esame, in ragione del comportamento non ineccepibile della Commissione tutoria

di cui si è detto sopra. Di conseguenza, i costi peritali in discussione non

possono che restare a carico di quest'ultima.

12.

L'autorità

di protezione di primo grado risulta chiaramente soccombente. Pertanto gli

oneri processuali vanno posti a suo carico (cfr. art. 28 cpv. 1

lett. b LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid.

3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3;

DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9). Non vengono per contro attribuite

ripetibili, non essendo state richieste.

13.

Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio

è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF)

senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito

dei costi procedurali (fr. 12'000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di

fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

1.1. La decisione

del 14 marzo 2011 dell’allora Commissione tutoria regionale __________ è

annullata.

1.2. I costi per

la perizia della dr.ssa S__________ per la procedura relativa ai minori PI 3 e PI

4 restano a carico dell’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità di

protezione - __________.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 50.–

fr. 350.–

sono posti a carico dell’Autorità di

protezione __________. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.