9.2013.18
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13 agosto 2013Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.18
Lugano
13 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
Comune
di C__________
rappr.
da: RA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda il procedimento aperto a favore di PI 3 e di PI 4
giudicando
sul reclamo del 11 luglio 2011 presentato dal Comune di C__________ contro la decisione
emessa il 24 giugno 2011 dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI
3 e PI 4, nati rispettivamente il __________ 2005 ed il __________ 2007, sono
figli di PI 2 e PI 1. I genitori sono divorziati a far tempo dal 1°settembre
2011.
B. A causa di problemi sorti all'interno della famiglia, l'allora Commissione
tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) nel corso del 2007 ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni quale ufficio di controllo e informazione
(art. 307 CC) e, durante il 2008, la medesima autorità ha istituito una
curatela educativa in favore dei minori.
Il 20 febbraio 2009 la stessa autorità ha
privato in via supercautelare i genitori della custodia su PI 3 e PI 4,
revocando tale provvedimento con risoluzione del 2 marzo 2009.
La situazione della famiglia
non essendo migliorata e gli operatori nutrendo dubbi circa le capacità dei genitori,
la Commissione tutoria ha incaricato il 2 settembre 2009 la dr.ssa S__________,
psichiatra a M__________, di eseguire una valutazione delle capacità genitoriali
di PI 2 e PI 1.
C. Il 29 aprile 2010 la psichiatra ha consegnato il suo referto e il 15 giugno
2010 essa ha inviato all’allora Commissione tutoria regionale la sua nota
d’onorario di fr. 12’000.–.
D. Sulla base della citata perizia, la predetta autorità, con decisione
del 27 agosto 2010, ha privato i genitori della custodia parentale sui figli.
E. Il
20 febbraio 2011 la Commissione tutoria ha trasmesso la fattura no. 6020/2010 -
comprendente i costi per la perizia suddetta - al Municipio del Comune di C__________.
Quest'ultimo in data 4 marzo 2011 ha scritto all’autorità emittente,
protestando per l’accollo delle spese peritali, che a suo avviso sarebbero dovute
essere assunte dalla Cassa malati.
F. Con decisione del 14 marzo 2011, la stessa Commissione tutoria, ha risposto, informando che le Casse malati non assumono tali costi e
che i medesimi non potevano essere posti a carico dei genitori, stante la loro
precaria situazione finanziaria, e che il Comune li doveva assumere in base
alle norme di legge.
G. Contro la decisione del 14 marzo 2011 il Comune di C__________ è
insorto con reclamo il 25 marzo 2011 all'allora Autorità
di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), la quale,
statuendo il 24 giugno 2011, ha respinto il ricorso.
H. Nel frattempo, PI 2 e PI 1 avevano instato singolarmente alla Commissione
tutoria per ottenere il beneficio dell’assistenza giudiziaria rispettivamente
in data 14 aprile 2011 e 5 maggio 2011. Dette istanze sono state accolte con
decisione del 5/6 maggio 2011 della Commissione tutoria (cfr. dispositivi n.ri
7 e 8) per quanto riguarda la “dispensa dal pagamento di spese e tasse di giustizia”
(no. 8 lett. a) e “gli atti e le procedure successivi alla data dell’istanza”
(no. 8 lett. b).
I. L’11 luglio 2011 il Comune di C__________ si è aggravato contro la decisione
24 giugno 2011 dell'Autorità di vigilanza, chiedendo il suo annullamento in
quanto non poggerebbe su una base legale e sostenendo che i costi della perizia
devono essere posti a carico dell’assistenza sociale.
J. Il 20 luglio 2011 il presidente della prima Camera civile (all’epoca
competente per trattare l’impugnativa) ha invitato l’autorità di primo grado ad
esprimersi sul ricorso e a comunicare se i genitori fossero stati avvertiti nel
2009 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta a loro carico, se
fossero stati informati della possibilità di chiedere il beneficio
dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, per quale motivo essi avevano
fatto uso di tale facoltà solo nell’aprile-maggio del 2011.
Nelle proprie osservazioni
del 13 settembre 2011, la Commissione tutoria ha proposto di respingere il ricorso.
K. In
data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato
trasmesso per competenza alla Camera di protezione.
L. Quest’ultima
ha acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 2 e PI 1 e si è rivolta
all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere
se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito
al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di
assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha ribadito che
gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione malattia.
Considerato
Considerandi
1.
Fino
al 31 dicembre 2012 le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili
alla prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni
dalla notificazione (art. 48 vLTut).
La decisione contestata è stata spedita il
24.
giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011,
era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.
2.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità
competente; si applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit.
Fin. CC).
L'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie
regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art.
450.
CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia – in
assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a
Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a norma del
precedente diritto procedurale.
Quanto alla procedura applicabile, nella
misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano
sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8]. Il
Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a
ricorrere.
3.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali
non sono spese della misura tutoria che sono incluse nel mantenimento dei genitori,
ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto,
seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza –
se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio,
le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i
loro doveri d'assistenza. L'Autorità di vigilanza, constatato che nel caso
concreto una misura era stata presa – ossia la privazione della custodia
parentale dei genitori – ha rilevato che le spese peritali avrebbero dovuto
essere poste a carico dei figli e per essi a carico dei genitori; se non che,
essendo questi ultimi indigenti e non potendo beneficiare dell'assistenza
giudiziaria – la loro richiesta essendo stata presentata in ritardo – essi non
possono essere chiamati a rifondere i costi processuali. Ciò posto, l'Autorità
di vigilanza ha concluso che, in virtù degli art. 17 e 19 vLTut come pure
dell'art. 3 cpv. 3 vRTut, dette spese devono essere assunte dal Comune di domicilio
dei minori. Di conseguenza, secondo l'Autorità di vigilanza, è giusta la
decisione della Commissione tutoria di accollare i costi in questione al Comune
di C_________.
4.
Il
Comune reclamante afferma anzitutto di non criticare il modo di operare
dell’autorità di primo grado. Egli si interroga sulla competenza della prima
Camera civile indicata dall'Autorità di vigilanza quale istanza di ricorso a
dirimere la lite e sostiene nel merito che non esiste alcuna base legale per
accollargli i costi della perizia. Il Comune di C__________ fa valere che le
spese peritali, essendo definite tra le spese di mantenimento, devono essere
poste a carico dei genitori o di chi provvede al loro sostentamento, e meglio
in concreto l’assistenza sociale, che è l'unica entrata dei genitori. Chiede
dunque di accogliere il gravame e, di conseguenza, di annullare “la fattura
6020/2010 del 21 febbraio 2011 del Comune di G__________ che accolla i costi
per la perizia psichiatrica concernente i coniugi PI 1 e PI 2 al Comune di C__________”.
5.
È
pacifico che la vertenza in narrativa – anche se litigioso è unicamente il pagamento
delle spese peritali – costituisca una decisione che era di competenza della
Commissione tutoria, in quanto connessa con l'adozione di misure di protezione
in favore di minori, poi nel concreto anche decise dall'Autorità di protezione.
Il diritto precedentemente in vigore prevedeva che contro le decisioni delle Commissioni
tutorie era dato ricorso all'Autorità di vigilanza e, avverso le decisioni di
quest'ultima autorità, era data un'ulteriore possibilità di impugnativa alla
prima Camera civile, ciò in applicazione degli art. 48 vLTut e 48 lett. a n. 3
vLOG. La competenza della prima Camera civile era di conseguenza chiaramente
data.
In merito, poi, alla competenza della Camera
di protezione e dello scrivente giudice, si rinvia a quanto detto sopra
(consid. 2).
6.
Riguardo alle spese occasionate da una procedura a protezione
del figlio va rammentato che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento
a carico dei genitori (art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura
medesima (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 276 CC n. 22) e vanno addebitati al figlio, sempre che il procedimento
si concluda con l'emanazione di misure protettrici. In tal caso i genitori devono
sì farsi carico dei costi, ma non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì
in virtù dei loro doveri generali di assistenza nei confronti del figlio (RtiD
I-2008 pag. 1010 n. 15c).
Se la procedura a protezione del figlio si
conclude senza che l'autorità di protezione adotti misure concrete, per contro,
le spese di procedura non possono essere addebitate al figlio né ai genitori.
Fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o il figlio le abbiano provocate
con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c, consid. 6 non
pubblicato).
Ora, ove i genitori non abbiano mezzi
sufficienti, dandosene gli estremi, essi possono instare per il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione informi
compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi
peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3),
una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).
Tutto ciò presuppone tuttavia – come si è
visto – che la procedura si concluda con l’adozione di misure di protezione. In
caso contrario il figlio non può certo reputarsi “soccombente”. Non può quindi
essere condannato al pagamento di tasse o spese, né men che meno di ripetibili (RtiD
No.15c/I-2008, sentenza ICCA del 7 settembre 2007, inc. 11.2007.119).
7.
Nella
fattispecie, la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale si è
conclusa con una misura di protezione in favore dei figli (peraltro tuttora in
vigore), sicchè tasse e spese procedurali avrebbero dovuto essere poste a
carico dei minori e per essi dei genitori in virtù dei loro doveri generali di
assistenza. E quest'ultimo prevale sul dovere di assistenza statale (DTF 119
Ia 134; RVJ 2005 pag. 71; cfr. anche: BSK
ZGB I, Koller, ad art. 328/329 n.
36; CR CC I, Eigenmann, ad art.
328/329 n. 2).
8.
In
concreto, dalla documentazione agli atti risulta che PI 2 era al beneficio di
prestazioni assistenziali tra settembre e dicembre 2010; mentre PI 1 non ne ha
percepite durante il 2010 [cfr. lettera del 28 marzo 2013 dell’Ufficio del
sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) alla CDP]. Dalle notifiche di tassazione
risulta tuttavia pacifico che entrambi i genitori erano indigenti nel 2010.
Né i minori né i loro genitori avevano dunque
mezzi finanziari sufficienti per onorare i costi peritali.
Nessuno dei genitori ha chiesto il
beneficio dell’assistenza giudiziaria tempestivamente, ossia all’inizio della
procedura di protezione, rispettivamente al momento del conferimento della
perizia sulle loro capacità.
Un’eventuale concessione dell’assistenza
giudiziaria eccezionalmente retroattiva - per comprendere la perizia in
discussione - non entra in considerazione, poiché non è mai stato postulato un
simile effetto. D'altro canto i genitori – pur essendo patrocinati in quel frangente
– non hanno neppure impugnato la decisione del
5/6 maggio 2011 di cui si è detto al consid. H, che già escludeva le
prestazioni di patrocinio anteriori alla richiesta.
Al proposito, benché sollecitata (cfr.
decreto del 20 luglio 2011 della prima Camera civile), l’autorità di primo
grado non ha fornito alcun ragguaglio in merito all’eventuale informazione da
essa rivolta ai genitori sui costi peritali e sulla possibilità di richiedere
il beneficio menzionato (cfr. osservazioni della Commissione tutoria del 13 settembre
2011).
Ciò lascia intendere che essa non vi abbia affatto
provveduto.
Vi è di più: la decisione 14
marzo 2011 – inviata al Municipio di C__________ e oggetto di impugnativa da
parte di quest'ultimo – non risulta essere stata trasmessa anche ai genitori.
Agli atti non figura, poi, alcuna decisione
che definisca il criterio di suddivisione dei costi peritali tra i genitori.
Vista l’intenzione
dell’allora Commissione tutoria di porre a carico dei genitori le spese in
disamina e di fare anticipare dette spese - per essi - dal Comune di domicilio,
era perlomeno necessario che l’autorità di primo grado emanasse una risoluzione
su tale aspetto, indicando in modo chiaro il grado di ripartizione dei costi
peritali tra genitori, così da fissare le quote che l’ente pubblico avrebbe potuto
in seguito recuperare da ognuno di loro, nel caso di ritorno a miglior fortuna.
Ciò a maggior ragione per il fatto che i coniugi vivevano a quel momento già separati
ed era in atto una procedura di divorzio, poi pronunciato il 2 settembre 2011.
9.
Per
quanto attiene al dovere d'informazione che incombe all'Autorità di protezione,
giova ricordare che l’art. 7 lett. a RTut (in vigore allorquando è stata presa
la decisione impugnata) prevedeva che la Commissione tutoria era “competente
per assistere e consigliare gli utenti nell'ambito dell'applicazione del diritto
tutorio”. Analogo dovere è ora sancito anche dall'art. 7 cpv. 1 lett. a ROPMA.
Per costante giurisprudenza
se l’autorità omette di informare un utente, quando era tenuta a farlo per
legge o allorché le circostanze del caso particolare lo giustificavano, tale
omissione è assimilata ad un’informazione erronea fornita dalla medesima (DTF K
13/06 del 29 giugno 2007, cons. 5.1.3; 131 V 472, cons. 5), che non deve avere
come conseguenza quella di arrecare danni al cittadino in questione. Il
principio della buona fede obbliga finanche l’autorità a rendere attento
d’ufficio un ricorrente che sta per commettere un errore od un vizio di procedura
in un momento in cui può ancora rimediarvi (DTF 124 II 265, cons. 4;4P.188/2005/4P.214/2005
del 23 dicembre 2005, cons. 3.3).
In materia di protezione dei minori (e
degli adulti) le perizie si ordinano sovente: le famiglie in
situazioni economiche difficili sono numerose, le loro conoscenze giuridiche
sono spesso ridotte e spesso gli utenti si lamentano di non essere stati edotti
all’inizio della procedura sui costi dei provvedimenti adottati. Ciò induce a
ritenere che, in base alle circostanze, l’autorità di primo grado avrebbe
dovuto informare i genitori in merito ai costi peritali e alla possibilità di
postulare l’assistenza giudiziaria (cfr. sentenza ICCA del 7 settembre 2007,
inc. 11.2007.119, cons. 5 segg., parzialmente pubblicata in RTiD I-2008, pag.
1010.
segg. no. 15c).
Contrariamente a quanto vorrebbe far
credere l'autorità di primo grado, essa non deve attendere in modo passivo
informazioni da parte del delegato comunale. Certo, il delegato comunale è
membro della medesima autorità (art. 7 cpv. 1 vLTut), cui spettano compiti
specifici (art. 11 vLTut). Non può tuttavia essere addotta quale scusante – per
non aver dato ai genitori le informazioni che le incombeva dare – il fatto che
il delegato comunale nulla abbia riferito alla Commissione tutoria sulla
situazione finanziaria degli interessati.
Decisa a fare sentire i minori da una
specialista la Commissione tutoria avrebbe dovuto richiedere un preventivo di
spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto ricadere – come detto – sui
genitori, e dare loro la possibilità di postulare tempestivamente l'assistenza
giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo. Ciò posto, in concreto, il
comportamento della Commissione tutoria appare lungi dall'essere stato
ineccepibile.
10.
In
concreto, richiamato quanto sopra esposto, il gravame va di conseguenza accolto,
nel senso di annullare la decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria.
11.
Va
d'altro canto ricordato che le spese processuali possono eccezionalmente essere
poste a carico dell’autorità inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente
nei casi in cui essa violi in modo qualificato i diritti di una parte od i
propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9.
Ciò è il caso nella fattispecie ora in
esame, in ragione del comportamento non ineccepibile della Commissione tutoria
di cui si è detto sopra. Di conseguenza, i costi peritali in discussione non
possono che restare a carico di quest'ultima.
12.
L'autorità
di protezione di primo grado risulta chiaramente soccombente. Pertanto gli
oneri processuali vanno posti a suo carico (cfr. art. 28 cpv. 1
lett. b LPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 consid.
3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, consid. 3;
DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011, cons. 9). Non vengono per contro attribuite
ripetibili, non essendo state richieste.
13.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio
è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF)
senza riguardo a questioni di valore, ma non per quanto attiene all'addebito
dei costi procedurali (fr. 12'000.–), il cui valore non raggiunge la soglia di
fr. 30’000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
1.1. La decisione
del 14 marzo 2011 dell’allora Commissione tutoria regionale __________ è
annullata.
1.2. I costi per
la perizia della dr.ssa S__________ per la procedura relativa ai minori PI 3 e PI
4 restano a carico dell’allora Commissione tutoria regionale - ora Autorità di
protezione - __________.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a carico dell’Autorità di
protezione __________. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.