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Decisione

9.2013.181

Relazioni personali, competenza territoriale

8 ottobre 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i figli T__________ (1993), M__________ (1996) e PI 1 (2002);

che, con sentenza 26 maggio 2011, il Bezirksgericht B__________ ha

sciolto il matrimonio per divorzio, affidando i figli T__________ e M__________

al padre e la custodia parentale sul figlio PI 1 alla madre;

che, con la medesima decisione, il Bezirksgericht B__________ ha

riconosciuto al padre un diritto di visita con il figlio PI 1 nella misura di

un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio alla domenica

sera, oltre a quattro settimane di vacanza all'anno;

che, a seguito del trasferimento di CO 2 e

del figlio PI 1 in Ticino, la competenza di designare un curatore educativo al

piccolo PI 1 e di gestire la curatela – in esecuzione di quanto disposto dalla

citata sentenza di divorzio – è passata all'allora Commissione tutoria regionale

__________ (in seguito Commissione tutoria) [cfr. sentenza 01.11.2011

dell'Obergericht di A__________];

che la Commissione tutoria ha provveduto a nominare il 17 novembre

2011 la signora T__________ S__________, quale curatrice educativa di PI 1, poi

sostituita in data 29 marzo 2012 con la nomina della signora CURA 1;

che, a motivo della forte conflittualità esistente tra i genitori e

della residenza del padre nella svizzera interna, la Commissione tutoria è

stata ripetutamente chiamata ad intervenire per regolamentare quanto di sua

competenza in relazione ai diritti di visita paterni;

che, per quanto qui concerne, con decisione 28 maggio 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata

il 1° gennaio 2013 nelle competenze già della Commissione tutoria – ha

regolamentato l'esercizio del diritto di visita nel senso che: in occasione

delle relazioni personali padre-figlio, PI 1 dovrà

essere prelevato e riaccompagnato dal padre personalmente (dispositivo n. 1);

previo accordo di entrambi i genitori, sarà possibile derogare a quanto

stabilito al dispositivo n. 1 e PI 1 potrà essere accompagnato da terze persone,

come del resto già avvenuto in passato (dispositivo n. 2); se il padre per motivi

professionali potrà andare a prendere PI 1 solo al sabato mattina, il diritto

di visità sarà esteso sino alle ore 21.30 di domenica sera (dispositivo n. 3);

che, con reclamo del 1° luglio 2013 alla

Camera di protezione, RE 1

postula l'annullamento della predetta decisione e la sua riforma nel senso che:

in occasione delle relazioni personali padre-figlio egli potrà incaricare una

persona di sua fiducia, sotto sua responsabilità, di prendere in consegna oppure

riaccompagnare dalla madre il figlio PI 1; è fatto divieto alla madre di

ostacolare l'esercizio del diritto di visita paterno nei confronti di PI 1,

sotto comminatoria della sanzione di cui all'art. 292 CP;

che, con osservazioni del 4 luglio 2013 e del 2 agosto 2013, l'Autorità di protezione, rispettivamente CO 2,

hanno chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

che, con scritto 13 settembre 2013, RE 1 ha segnalato alla Camera di protezione che: in data 13 settembre 2013 ha introdotto presso il Bezirksgericht B__________ una domanda di modifica della sentenza di

divorzio, con domanda supercautelare, chiedente l'affidamento del figlio PI 1,

rispettivamente adeguati diritti di visita per la madre; con decisione 28

agosto 2013, il medesimo Tribunale ha accolto la predetta domanda

supercautelare, ha affidato il figlio al padre con effetto immediato e ha fissato

i diritti di visita materni;

che, con il medesimo scritto, RE 1 rileva

che: con l'introduzione della procedura in oggetto, il foro competente è quello

di B__________, con conseguente decadenza della competenza dell'Autorità regionale

Considerandi

di protezione __________; la questione al vaglio della Camera di protezione non

è di conseguenza più di attualità;

che, in data 16 settembre 2013, l'Autorità di protezione ha trasmesso d'ufficio alla Camera di protezione, tra l'altro, la decisione 28 agosto 2013

del presidente della Familiengerichts del Bezirksgericht B__________;

che la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2

LPMA) giudica nella composizione di un giudice unico i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e

440.

cpv. 3 CC);

che quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia

già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme

sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art.

74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611,

del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8];

che il reclamo a norma degli art. 450 ss CC ha effetto devolutivo,

nel senso che quando una decisione è impugnata, la procedura e tutti i

documenti ad essa connessi passano all'istanza di ricorso (Rhinow/Koller/Kiss et al., Prozessrecht,

n. 684 e segg.), che esamina la decisione di prima istanza in fatto e in

diritto, segnatamente la competenza dell'autorità di primo grado a decidere

(CommFam Protection de l'adulte, Steck,

art. 444 CC n. 4);

che dagli

atti trasmessi a questo giudice dall'Autorità di

protezione e da RE 1 risulta

che quest'ultimo, in data 26 agosto 2013, ha introdotto presso il Bezirksgericht B__________ – Familienbericht un'istanza di modifica

della sentenza di divorzio del 26 maggio 2011 – con domanda supercautelare –

postulante l'affidamento del figlio PI 1, rispettivamente la regolamentazione

dei diritti di visita per la madre;

che,

risiedendo RE 1 a W__________ (__________), la competenza del Bezirksgericht B__________

– Familienbericht a pronunciarsi sulla menzionata istanza di modifica della

sentenza di divorzio appare assodata (cfr. art. 23 cpv. 1 CPC, in relazione con

gli art. 284 CPC, 134 CC e 315b cpv. 1 n. 2 CC) [Sutter-Somm/Seiler in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

ZPO Komm, art. 284 ZPO N.25];

che

quando il giudice matrimoniale competente deve decidere su una modifica dell'autorità

parentale o del diritto di custodia disciplinati in una decisione di divorzio,

egli è competente – per attrazione – a decidere anche sulla modifica delle

relazioni personali (diritti di visita) tra il genitore non affidatario e il

figlio (CPC Comm, Bernasconi, art.

284.

CPC, pag. 1286; CR CC-I, Meier,

art. 315b CC, N. 30; ZVW 3/2007 pag. 126 n. 43);

che, con

decisione supercautelare 28 agosto 2013, il presidente della Familiengerichts

del Bezirksgericht B__________ – competente a decidere sulla modifica dell'autorità

e della custodia parentale, come pure sulle relazioni personali (diritti di visita)

– ha affidato PI 1 al padre con effetto immediato ed ha

fissato i diritti di visita materni;

che, di

conseguenza, l'introduzione della predetta istanza presso il Bezirksgericht B__________ – Familienbericht

e la menzionata decisione supercautelare del presidente della menzionata

autorità hanno fatto decadere la competenza dell'Autorità regionale di protezione

__________;

che, a

motivo dell'intervenuta incompetenza dell'Autorità di protezione, va accertata

la decadenza della decisione 28 maggio 2013 qui impugnata;

che il

reclamo introdotto il 1° luglio 2013 da RE 1 risulta

pertanto privo d'oggetto e la procedura va stralciata dai ruoli;

che,

viste le circostanze, si rinuncia a prelevare oneri processuali e ad attribuire

ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è stralciato dai ruoli.

2. Non

si prelevano tasse né spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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