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Decisione

9.2013.19

Spese peritali di una procedura di protezione dei minori: non sono da porre a carico del Comune di domicilio del minore, ma rientrano negli oneri processuali e vanno ripartite tra i genitori, decision

25 giugno 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1

(2000) e PI 2 (2002) sono figli di PI 4 e PI 3. I genitori

sono divorziati dal 20 agosto 2009.

B. A

seguito di comportamenti reprensibili della madre, con decisione supercautelare

del 22 ottobre 2010, l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito

Commissione tutoria) l'ha privata della custodia parentale sui figli, ha collocato

quest’ultimi presso la nonna materna concedendo ai genitori ampi diritti di

visita e ha incaricato l’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di esperire

“una verifica socioambientale”. La medesima autorità (confermando la decisione

supercautelare in data 27 ottobre 2010) ha poi ha conferito anche un mandato a

S__________ B__________, psicologo e psicoterapeuta, di eseguire una valutazione

del nucleo familiare e di rispondere in particolare ad alcuni quesiti puntuali.

C. Mediante

risoluzione del 27 ottobre 2010 la Commissione tutoria ha concesso il beneficio

dell’assistenza giudiziaria a PI 3 sia per gli oneri di giustizia sia per il

patrocinio legale.

D. Il 6

dicembre 2010 il perito S__________ B__________ ha consegnato il suo referto

unitamente alla nota d’onorario di fr. 3’900.–. Esaminata la perizia, con decisione

del 22 dicembre 2010, la Commissione tutoria ha revocato la privazione della custodia

parentale.

E. Il 14

marzo 2011 la stessa autorità tutoria ha posto a carico del Comune di C__________,

luogo di domicilio dei minori, la nota dello psicologo. Contro questa decisione

il Comune di C__________ è insorto con reclamo il 25 marzo

2011 all'Autorità di vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza).

Statuendo il 24 giugno 2011, l'Autorità di vigilanza ha parzialmente accolto

l'impugnativa “così come ai considerandi”.

F. L’11

luglio 2011 il Comune di C__________ si è rivolto alla prima Camera civile del

Tribunale d'appello con un ricorso, nel quale ha chiesto di annullare la decisione poc'anzi menzionata, sostenendo

che i costi della perizia debbano essere posti a carico dell’assistenza

sociale.

G. Il 20

luglio 2011 il Presidente della prima Camera civile ha invitato l’allora Commissione

tutoria regionale a esprimersi sul ricorso e a comunicare se PI 4 fosse stato

avvertito nel 2010 del fatto che la perizia ordinata sarebbe stata posta parzialmente

a suo carico, se fosse stato informato della possibilità di chiedere il beneficio

dell’assistenza giudiziaria e, dandosi il caso, perché egli avrebbe rinunciato

a tale facoltà.

H. Nelle

sue osservazioni del 13 settembre 2011 l’allora Commissione tutoria ha proposto

di respingere il ricorso.

I. In data 1° gennaio 2013, il gravame in oggetto è stato trasmesso per

competenza alla Camera di protezione.

L. Quest’ultima ha

acquisito agli atti le notifiche di tassazione di PI 4 e PI 3 e si è rivolta

all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), al fine di sapere

se essi beneficiassero di prestazioni sociali; in seguito ha comunicato l’esito

al reclamante, il quale ha preso atto della mancanza di

assunzione dei costi in oggetto da parte del suddetto Ufficio e ha osservato

che a suo avviso gli stessi dovrebbero essere a carico dell’assicurazione

malattia; ha altresì ribadito che non vi è alcuna connessione con il padre, che

dovrebbe assumersi gli oneri dei figli.

Considerato

Considerandi

1.

Fino al 31 dicembre

2012.

le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza erano impugnabili alla

prima Camera civile del Tribunale d’appello con ricorso entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 48 LTut).

La decisione contestata è stata spedita il 24

giugno 2011 con invio raccomandato; il gravame presentato il 12 luglio 2011,

era quindi tempestivo e da considerare ricevibile.

2.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i procedimenti

pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si applica il nuovo

diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Tit. Fin. CC).

L'autorità giudiziaria di

reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2

cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni

(art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e, per analogia –

in assenza di una norma transitoria specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art.

14a Tit. Fin. CC, n. 12) – contro le decisioni emanate dall'Autorità di

vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a

norma del precedente diritto procedurale.

Quanto alla procedura

applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC,

si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag.

8]. Il Comune, toccato dalla decisione impugnata, è senz'altro legittimato a

ricorrere.

3.

Nella decisione

impugnata l'Autorità di vigilanza ha ricordato che le spese peritali non sono

spese della misura tutoria - che sono incluse nel mantenimento dei genitori -

ma costi procedurali estranei “al concetto di mantenimento” e che, pertanto,

seguono l'esito della procedura. Così – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza –

se la procedura si conclude con l'emanazione di misure a protezione del figlio,

le spese vanno a carico di quest'ultimo e per esso a carico dei genitori per i

loro doveri d'assistenza. Se, invece, la procedura a protezione del figlio si

conclude senza che l'autorità tutoria adotti misure concrete, per contro, le

spese di procedura non possono essere addebitate ai figli né ai genitori, salvo

che questi o i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile.

L'autorità ha constatato che nel caso concreto una procedura era stata avviata

da un comportamento reprensibile dei genitori. Così, anche in assenza di una

misura in favore dei figli, i costi peritali andavano accollati ai figli e per

essi ai genitori.

Ciò posto, secondo

l'Autorità di vigilanza, siccome la madre aveva ottenuto l'assistenza

giudiziaria già davanti alla Commissione tutoria, la sua parte – di un mezzo –

era a carico dello Stato. Diverso invece il caso del padre che non aveva formulato

analoga richiesta, sicché la parte di un mezzo, a suo carico, siccome indigente,

andava accollata al Comune di C__________, in quanto Comune di domicilio; ciò

in virtù degli art. 17 e 19 della Legge sull'organizzazione e la procedura in

materia di tutele e curatele come pure dell'art. 3 cpv. 3 del relativo regolamento.

4.

Il Comune reclamante

anzitutto afferma di non criticare il modo di operare della Commissione tutoria.

Egli sostiene che PI 4 non ha mai vissuto a C__________ giacché a mente sua

sarebbe “fantasioso” che il Comune di domicilio non sia chiamato a pagare un onere

di una sua cittadina (PI 3, essendo al beneficio dell’assistenza giudiziaria),

ma gli sia addebitato un onere che dovrebbe assumere una persona senza rapporti

con il Comune stesso (PI 4). Egli soggiunge che non esiste una base legale per

accollare i costi della perizia al Comune, le spese peritali essendo definite

tra le spese di mantenimento devono essere poste a carico dei genitori o di chi

provvede al loro sostentamento ovvero l'assistenza sociale. Il Comune di C__________

chiede dunque di annullare la fattura inerente ai costi della perizia psichiatrica.

5.

Come detto sopra

(cons. 1), questo giudice è competente ad evadere i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art.

48.

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione

con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC) e contro le decisioni emanate dall'Autorità

di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità amministrativa di ricorso a

norma del precedente diritto procedurale. Nella misura in cui la fattispecie si

è conclusa con l'emanazione di una misura di protezione a favore di minori, la

competenza è chiaramente data anche se litigioso è unicamente l'addebito e la

ripartizione delle spese procedurali.

6.

Riguardo

alle spese occasionate da una procedura a protezione dei figli va rammentato

che detti costi non rientrano negli oneri di mantenimento a carico dei genitori

(art. 276 cpv. 1 CC), ma seguono l'esito della procedura medesima e vanno

addebitati ai figli, sempre che il procedimento si concluda con l'emanazione di

misure protettrici. In tal caso i genitori devono sì farsi carico dei costi, ma

non in forza dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri

generali di assistenza nei confronti dei figli (RtiD I-2008 pag. 1010 n. 15c).

Se la procedura a

protezione dei figli si conclude senza che l'autorità di protezione adotti

misure concrete, per contro, le spese di procedura non possono essere addebitate

ai figli né ai genitori, fatta eccezione per l’eventualità in cui i genitori o

i figli le abbiano provocate con un comportamento reprensibile (RtiD I-2008 pag.

1010.

n. 15c, consid. 6 non pubblicato).

Ora, ove i genitori non

abbiano mezzi sufficienti, dansosene gli estremi, essi possono instare per il

beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che l'autorità di protezione

informi compiutamente le parti – non patrocinate – dell'eventualità che i costi

peritali possano ricadere su di loro (DTF 130 I 182, cons. 3),

una richiesta di assistenza giudiziaria non avendo effetto retroattivo (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306).

7.

Dagli accertamenti

svolti dalla scrivente Camera è emerso che solo la madre era al beneficio di

prestazioni assistenziali (cfr. lettera USSI del 28 marzo 2013). Il padre

invece è ignoto agli uffici preposti alla loro erogazione e anzi ha avuto sia

per il 2010 sia per il 2011 un reddito da attività dipendente.

8.

In concreto, PI 3,

ha ottenuto il beneficio dell’assistenza giudiziaria, sicché le argomentazioni

del reclamante inerenti alla parte dei costi da accollare a quest'ultima cadono

nel vuoto.

La procedura aperta dalla

Commissione tutoria si è conclusa con la revoca della misura a protezione dei

figli presa in precedenza; di principio non sarebbe possibile attribuire costi

a loro o ai genitori.

Tuttavia - come accertato

dall'allora Autorità di vigilanza - la procedura era giustificata da

comportamenti reprensibili della madre, sicché tasse e spese procedurali

avrebbero dovuto essere poste a carico dei genitori.

La scrivente Camera evidenzia che

trattandosi di costi procedurali essi potrebbero essere posti anche interamente

a carico di uno soltanto dei genitori, se giustificato dalle circostanze.

Si rileva che gli scritti dell’autorità di

primo grado nulla accennano al riguardo.

Il padre invece non ha

postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria; del resto avendo un reddito

ed essendogli state addebitate delle imposte, è dubbio che egli l’avrebbe

ottenuto.

Ad ogni modo prima di

imputare i costi al Comune di domicilio, l’autorità di prime cure avrebbe

dovuto accertare la situazione finanziaria del padre ed eventualmente

addebitargli direttamente una parte di costi, riservata la possibilità di ritenere

che la causa della procedura di protezione fosse ascrivibile soltanto alla madre.

Di conseguenza la

decisione del 14 marzo 2011 deve essere annullata.

Gli atti vanno ritornati

all’Autorità di protezione di __________, che dovrà valutare nuovamente la

fattispecie sulla base di queste considerazioni (in particolare le condizioni

economiche del padre e l’eventuale integrale responsabilità della madre).

Ritenuto che i genitori non sono stati

coinvolti nella presente procedura, l’autorità di primo grado dovrà statuire

nuovamente con debito coinvolgimento dei genitori, ciò che evita altresì di privarli

di un grado giurisdizionale.

Difatti il padre non

potrebbe vedersi addebitare dei costi senza esserne prima stato messo al

corrente (nel carteggio non figurano risoluzioni che ripartiscano i costi

peritali nei confronti dei genitori).

Dal canto suo la madre –

che potrebbe essere tenuta al versamento dell’intera somma se il suo

comportamento fosse considerato come la causa (reprensibile) della procedura a

favore dei minori – avrebbe la copertura dei costi da parte dell'assistenza

giudiziaria. Sarebbe tuttavia debitrice verso lo Stato, che – dandosene il caso

– avrebbe diritto di recuperare la somma intera presso di lei (art. 6 LAG in

relazione con l'art. 123 cpv. 2 CPC).

9.

Abbondanzialmente si

osserva che la critica del reclamante circa l’assenza di connessione tra il

reclamante ed il padre è infondata, poiché i costi sono stati posti a carico

del Comune di C__________ in quanto domicilio dei minori. Il fatto che il padre

sia domiciliato in un altro Comune nulla muta alla fattispecie.

In merito alle

osservazioni dell’autorità di primo grado, che sostiene che il Delegato

comunale nulla ha eccepito riguardo alla situazione patrimoniale della famiglia

__________, si segnala che spetta all'autorità informare il cittadino – soprattutto

se non patrocinato – sui propri diritti, ove appena si consideri che l'art. 7

cpv. 1 lett. a RTut (in vigore all’epoca dei fatti) prevedeva proprio l'onere

per la Commissione tutoria di “assistere e consigliare gli utenti

nell'ambito dell'applicazione del diritto tutorio” (ora l'art. 7 cpv. 1

lett. a ROPMA stabilisce che: “È inoltre competente per aiutare e assistere

gli utenti nell’ambito dell’applicazione del diritto di protezione del minore e

dell’adulto”). L'autorità non deve dunque attendere in modo passivo

informazioni da parte del delegato comunale. Certo, quest'ultimo è membro dell'autorità

di protezione (art. 7 cpv. 1 LTut, ora art. 7 cpv. 1 LPMA), cui spettano

compiti specifici (art. 11 Ltut, ora art. 11 LPMA), ma non può essergli

addebitata la mancata informazione inerente all'assistenza giudiziaria.

Ciò vale a maggior ragione

ove si pensi che i Delegati non sono presenti a tutte le udienze e quindi non

possono partecipare sempre attivamente alle stesse, di conseguenza non sono nemmeno

a conoscenza di tutto il contenuto delle discussioni, dato che non tutti i

dettagli sono inseriti nel verbale, come potrebbe essere il caso del tema

dell’assistenza giudiziaria.

Rispettivamente - se

solitamente il Comune di domicilio è a conoscenza quantomeno a grandi linee

delle condizioni finanziarie dei suoi cittadini, attraverso il prelevamento o l’assenza

di imposte a loro carico - il Delegato del Comune di C__________ non poteva

essere a conoscenza della situazione economica di una persona che non vi è

domiciliata, come è il caso di PI 4 nella fattispecie concreta (abitante allora

a B__________).

Così, decisa a fare

sentire PI 1 e PI 2 da uno specialista, la la Commissione tutoria avrebbe

dovuto richiedere un preventivo di spesa, sapendo che i costi avrebbero potuto

ricadere – come detto – sui genitori e dare loro la possibilità di postulare

tempestivamente l'assistenza giudiziaria, informandoli compiutamente al riguardo.

Ciò posto, in concreto, il comportamento della Commissione tutoria non è stato

ineccepibile.

Quanto alla tesi circa

l’assunzione dei costi in oggetto da parte dell’assicurazione malattia,

quest’ultima ha già rifiutato l’assunzione degli stessi in altri casi di minori

nelle medesime condizioni del caso di specie, ciò che è già stato indicato al reclamante

nello scritto 14 marzo 2011 inviatogli dalla Commissione tutoria.

10.

Ne discende che il

reclamo va accolto – anche se per motivi diversi da quelli in esso addotti – e la

decisione 14 marzo 2011 della Commissione tutoria va annullata.

L’autorità di primo grado

provvederà a statuire nuovamente sui costi della perizia con debito

coinvolgimento dei genitori, come indicato sopra (consid. 8).

11.

Gli oneri del giudizio

odierno seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b LPamm). Munita di

autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LTut, ora art. 16 e 17 LPMA), la Commissione tutoria regionale, ora Autorità regionale di protezione, va tenuta così a rifondere

al reclamante un'equa indennità per ripetibili (cfr. RtiD II-2011 n. 14c pag.

692.

consid. 3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12,

consid. 3).

12.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a questioni di

valore, ma non per quanto attiene all'addebito dei costi procedurali (fr. 1950.–),

il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30’000.–

ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto; di conseguenza:

1.1. la

decisione 14 marzo 2011 dell'allora Commissione tutoria regionale __________ è

annullata;

1.2. l’autorità

di primo grado procederà come indicato nei considerandi.

2. Gli oneri processuali,

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico dell'Autorità

regionale di protezione __________, che rifonderà al reclamante fr. 250.– per

ripetibili.

3. Notificazione:

Comunicazione:

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.