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Decisione

9.2013.191

Rapporto morale e spese di una misura di protezione a favore dei figli (curatela educativa)

13 febbraio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2002) e PI 2 (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori

sono divorziati dal 20 novembre 2008.

B. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________

ha istituito, con l'accordo di entrambi i genitori, una curatela educativa,

designando per l'incarico __________.

C. Su

istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito

la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto dal 1° novembre 2011).

D. Con

decisione del 26 luglio 2012 trasmessa agli interessati il 4 giugno 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato

il rapporto morale del 4 marzo 2012 relativo al periodo dal 1° novembre 2011 al

29 febbraio 2012. Ha pertanto riconosciuto al curatore educativo CO 3 una

mercede di fr. 662.30 ed un rimborso spese di fr. 52.20. Tale importo è stato

posto a carico dei genitori. Le spese e la tassa della decisione, per

complessivi fr. 100.– sono state poste a carico dell'interessato.

E. Con

reclamo dell'11 giugno 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone

l'annullamento.

F. Con

osservazioni del 12 settembre 2013 il curatore CO 3 ha confermato il rapporto morale. CO 2 e l'Autorità di protezione, non hanno presentato particolari

osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del 19 dicembre

2008.

del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla

nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice

civile).

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), e per analogia – in assenza di una norma transitoria

specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) –

contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste

di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.

450.

segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

In

particolare, giusta l'art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta

giorni dalla comunicazione della decisione. Ora, indipendentemente dall'erronea

indicazione del termine fornita dall'Autorità di protezione (10 giorni), in

concreto nulla ha impedito ad RE 1 di rispettare il termine di trenta giorni. Il

reclamo depositato l'11 giugno 2013, ultimo giorno utile, si rileva pertanto tempestivo.

La critica cade pertanto nel vuoto.

2.

RE 1 ritiene che la risoluzione di approvazione del rapporto morale

in esame sia nulla. Il reclamante considera la decisione incompleta ed

inesatta, poiché sprovvista del rendiconto del curatore CO 3, lamentandosi di

non averne potuto prendere visione. A mente del reclamante, che contesta

l'ammontare della mercede, il rapporto morale sarebbe dovuto essere presentato

entro fine febbraio, e approvato entro fine giugno. Per l'interessato sia la

risoluzione impugnata che il rapporto morale, essendo intempestivi, sarebbero

di fatto nulli. Egli si lamenta infine che la risoluzione gli sarebbe stata

comunicata solo un anno dopo.

3.

In

virtù dell'art. 308 CC se le circostanze lo richiedono l'Autorità di protezione

dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori

nella cura del figlio (cpv. 1). Tale autorità può conferire al curatore

speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne

il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle

relazioni personali (cpv. 2). L'autorità parentale può essere

corrispondentemente limitata (cpv. 3).

Questo provvedimento “si connota come un intervento ambulatoriale

e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la

mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi”. Il

curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei

figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e

informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di

persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento,

aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio”

(BSK ZGB I – Breitschmid,

ad art. 308 CC n. 4-5; sentenza ICCA del 25 ottobre 2005, inc.

11.2004

, cons. 4).

4.

La

remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era

calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del

Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11

del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano

pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308

CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut

i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla

situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria

(art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro

svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto

al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva

che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.–

annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). Giusta l'art. 24 vRTut

ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla

commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per

giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La commissione

tutoria approvava i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3).

5.

Per

quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale

e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento.

Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 vRTut tali termini sono

prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel caso concreto

non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato rispetto dei

termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la

validità degli stessi. Dagli atti risulta peraltro che il rapporto morale è

stato presentato il 4 marzo 2012 e approvato il 26 luglio 2012. La critica del

reclamante è pertanto del tutto infondata.

Un

appunto può però essere mosso all'Autorità di protezione, che va invitata ad

una maggior sollecitudine nella loro trasmissione. Ad ogni modo questo non

inficia minimamente la validità delle decisioni avversate.

6.

Che

il rapporto morale sia riferito al periodo novembre 2011 - febbraio 2012, nulla

muta. Benché i rapporti morali dovrebbero essere in principio annuali, nulla

vieta, al curatore di chiedere un anticipo sull'indennità già nel corso

dell'anno (art. 16 cpv. 4 vRTut). Al riguardo CO 3 ha indicato che il prolungamento del periodo è stato concordato con l'Autorità di protezione. La

doglianza è pertanto priva di fondamento.

7.

RE

1.

lamenta che alla decisione di approvazione del rapporto morale l'Autorità

di protezione 5 non avrebbe allegato il rendiconto presentato dal curatore.

Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, la

documentazione completa era a disposizione presso l'Autorità di protezione

prima e dopo la decisione. Agli atti non figura alcuna richiesta al riguardo e

il reclamante non pretende il contrario. A titolo abbondanziale va rilevato che

il reclamante ha già sollevato simile censura in relazione ad un ricorso

inoltrato avverso l'approvazione di un precedente rapporto morale (cfr.

decisione dell'allora AVT del 25 maggio 2010 consid. 8). Anche tale censura è

priva di fondamento.

8.

L'ammontare

della mercede va determinato individualmente secondo le spese e

l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze

professionali necessarie (Biderbost

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Dagli

atti risulta che il curatore ha prodotto all'Autorità di protezione la propria

nota d'onorario dettagliata. Dalla stessa risulta che CO 3 ha incontrato in tre occasioni il reclamante, ed avuto altrettanti incontri con CO 2. Sempre durante

il periodo in esame, ha avuto diversi colloqui telefonici con le parti, un solo

incontro con le maestre dei bambini, nonché redatto una lettera. A differenza

di quanto cerca di far credere il reclamante durante il periodo novembre 2011 –

febbraio 2012 il curatore non ha mai incontrato PI 1 e PI 2. Che i genitori

avevano, ed hanno tuttora problemi ad organizzare i diritti di visita è palese.

La mercede esposta dal curatore – di fr. 40.– l'ora – è in sintonia con quanto

prescrive l'art. 17 cpv. 2 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante, del

tutte generiche, appaiono pertanto inconsistenti.

L'autorità

di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto

previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica

di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva.

Visto l'insieme

delle circostanze il reclamo si rivela di conseguenza infondato.

9.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece

ripetibili, non essendo state postulate da CO 2.

10.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori

possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

6.

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-.

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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