9.2013.191
Rapporto morale e spese di una misura di protezione a favore dei figli (curatela educativa)
13 febbraio 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
9.2013.191
Data decisione, Autorità:
13.02.2014, CDP
Titolo:
Rapporto morale e spese di una misura di protezione a favore dei figli (curatela educativa)
CURATELA EDUCATIVA
RENDICONTO FINANZIARIO/RAPPORTO
art. 308 CC
Incarto n.
9.2013.191
Lugano
13 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2
PR 1
e a
CO 3
per quanto riguarda il rapporto morale e le spese
della misura di protezione a favore dei figli
giudicando sul reclamo dell'11 luglio 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 26 luglio 2012/4 giugno 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2002) e PI 2 (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori
sono divorziati dal 20 novembre 2008.
B. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________
ha istituito, con l'accordo di entrambi i genitori, una curatela educativa,
designando per l'incarico __________.
C. Su
istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha sostituito
la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto dal 1° novembre 2011).
D. Con
decisione del 26 luglio 2012 trasmessa agli interessati il 4 giugno 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha approvato
il rapporto morale del 4 marzo 2012 relativo al periodo dal 1° novembre 2011 al
29 febbraio 2012. Ha pertanto riconosciuto al curatore educativo CO 3 una
mercede di fr. 662.30 ed un rimborso spese di fr. 52.20. Tale importo è stato
posto a carico dei genitori. Le spese e la tassa della decisione, per
complessivi fr. 100.– sono state poste a carico dell'interessato.
E. Con
reclamo dell'11 giugno 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone
l'annullamento.
F. Con
osservazioni del 12 settembre 2013 il curatore CO 3 ha confermato il rapporto morale. CO 2 e l'Autorità di protezione, non hanno presentato particolari
osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del 19 dicembre
2008.
del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla
nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice
civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), e per analogia – in assenza di una norma transitoria
specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) –
contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste
di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450.
segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).
In
particolare, giusta l'art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta
giorni dalla comunicazione della decisione. Ora, indipendentemente dall'erronea
indicazione del termine fornita dall'Autorità di protezione (10 giorni), in
concreto nulla ha impedito ad RE 1 di rispettare il termine di trenta giorni. Il
reclamo depositato l'11 giugno 2013, ultimo giorno utile, si rileva pertanto tempestivo.
La critica cade pertanto nel vuoto.
2.
RE 1 ritiene che la risoluzione di approvazione del rapporto morale
in esame sia nulla. Il reclamante considera la decisione incompleta ed
inesatta, poiché sprovvista del rendiconto del curatore CO 3, lamentandosi di
non averne potuto prendere visione. A mente del reclamante, che contesta
l'ammontare della mercede, il rapporto morale sarebbe dovuto essere presentato
entro fine febbraio, e approvato entro fine giugno. Per l'interessato sia la
risoluzione impugnata che il rapporto morale, essendo intempestivi, sarebbero
di fatto nulli. Egli si lamenta infine che la risoluzione gli sarebbe stata
comunicata solo un anno dopo.
3.
In
virtù dell'art. 308 CC se le circostanze lo richiedono l'Autorità di protezione
dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori
nella cura del figlio (cpv. 1). Tale autorità può conferire al curatore
speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne
il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle
relazioni personali (cpv. 2). L'autorità parentale può essere
corrispondentemente limitata (cpv. 3).
Questo provvedimento “si connota come un intervento ambulatoriale
e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la
mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi”. Il
curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei
figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e
informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di
persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento,
aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio”
(BSK ZGB I – Breitschmid,
ad art. 308 CC n. 4-5; sentenza ICCA del 25 ottobre 2005, inc.
11.2004
, cons. 4).
4.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria
(art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro
svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto
al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva
che è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.–
annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). Giusta l'art. 24 vRTut
ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla
commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per
giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La commissione
tutoria approvava i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3).
5.
Per
quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale
e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento.
Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 vRTut tali termini sono
prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel caso concreto
non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato rispetto dei
termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente la
validità degli stessi. Dagli atti risulta peraltro che il rapporto morale è
stato presentato il 4 marzo 2012 e approvato il 26 luglio 2012. La critica del
reclamante è pertanto del tutto infondata.
Un
appunto può però essere mosso all'Autorità di protezione, che va invitata ad
una maggior sollecitudine nella loro trasmissione. Ad ogni modo questo non
inficia minimamente la validità delle decisioni avversate.
6.
Che
il rapporto morale sia riferito al periodo novembre 2011 - febbraio 2012, nulla
muta. Benché i rapporti morali dovrebbero essere in principio annuali, nulla
vieta, al curatore di chiedere un anticipo sull'indennità già nel corso
dell'anno (art. 16 cpv. 4 vRTut). Al riguardo CO 3 ha indicato che il prolungamento del periodo è stato concordato con l'Autorità di protezione. La
doglianza è pertanto priva di fondamento.
7.
RE
1.
lamenta che alla decisione di approvazione del rapporto morale l'Autorità
di protezione 5 non avrebbe allegato il rendiconto presentato dal curatore.
Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, la
documentazione completa era a disposizione presso l'Autorità di protezione
prima e dopo la decisione. Agli atti non figura alcuna richiesta al riguardo e
il reclamante non pretende il contrario. A titolo abbondanziale va rilevato che
il reclamante ha già sollevato simile censura in relazione ad un ricorso
inoltrato avverso l'approvazione di un precedente rapporto morale (cfr.
decisione dell'allora AVT del 25 maggio 2010 consid. 8). Anche tale censura è
priva di fondamento.
8.
L'ammontare
della mercede va determinato individualmente secondo le spese e
l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze
professionali necessarie (Biderbost
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Dagli
atti risulta che il curatore ha prodotto all'Autorità di protezione la propria
nota d'onorario dettagliata. Dalla stessa risulta che CO 3 ha incontrato in tre occasioni il reclamante, ed avuto altrettanti incontri con CO 2. Sempre durante
il periodo in esame, ha avuto diversi colloqui telefonici con le parti, un solo
incontro con le maestre dei bambini, nonché redatto una lettera. A differenza
di quanto cerca di far credere il reclamante durante il periodo novembre 2011 –
febbraio 2012 il curatore non ha mai incontrato PI 1 e PI 2. Che i genitori
avevano, ed hanno tuttora problemi ad organizzare i diritti di visita è palese.
La mercede esposta dal curatore – di fr. 40.– l'ora – è in sintonia con quanto
prescrive l'art. 17 cpv. 2 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante, del
tutte generiche, appaiono pertanto inconsistenti.
L'autorità
di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto
previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica
di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva.
Visto l'insieme
delle circostanze il reclamo si rivela di conseguenza infondato.
9.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece
ripetibili, non essendo state postulate da CO 2.
10.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori
possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
6.
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-.
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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