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Decisione

9.2013.192

Rapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)

13 febbraio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2002) e PI 2 (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori

sono divorziati dal 20 novembre 2008.

B. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________

ha istituito, con l'accordo di entrambi i genitori, una curatela educativa,

designando per l'incarico CO 3. La decisione prevedeva in particolare che alla

stessa è versata un'indenntà secondo quanto previsto dall'art. 18 vRTut.

C. Su

istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha

sostituito la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto dal 1°

novembre 2011).

D. Con

risoluzione de 26 luglio 2012 (n. 88/271) trasmessa agli interessati il 4

giugno 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha approvato il rapporto morale relativo al periodo dal 1 gennaio

2011 al 31 ottobre 2011. Ha pertanto riconosciuto alla curatrice educativa CO 3

una mercede di complessivi fr. 2 265.75. Tale importo è stato posto a

carico dei genitori. Le spese e la tassa della decisione, per complessivi

fr. 100.–, sono state poste a carico dell'interessato.

E. Con

reclamo dell'11 giugno 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone

l'annullamento.

F. L'Autorità

di protezione e la curatrice non hanno formulato osservazioni. CO 2, si è

rimessa al giudizio di questa Corte, indicando di condividere la decisione

impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del 19 dicembre

2008.

del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle

persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla

nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice

civile).

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), e per analogia – in assenza di una norma transitoria

specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) –

contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste

di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.

450.

segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

In

particolare, giusta l'art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta

giorni dalla comunicazione della decisione. Ora, indipendentemente dall'erronea

indicazione del termine fornita dall'Autorità di protezione (10 giorni), in

concreto nulla ha impedito ad RE 1 di rispettare il termine di trenta giorni.

Il reclamo depositato l'11 giugno 2013, ultimo giorno utile, si rileva pertanto

tempestivo. La critica cade pertanto nel vuoto.

2.

RE 1 ritiene che la risoluzione di approvazione del rapporto morale

in esame sia nulla. Il reclamante considera la decisione incompleta ed

inesatta, poiché sprovvista del rendiconto della curatrice CO 3, lamentandosi

di non averne potuto prendere visione. A mente del reclamante, dalla richiesta

di revoca della curatrice, datata 29 aprile 2011, la stessa non avrebbe più

eseguito alcuna prestazione. Di conseguenza a CO 3 andrebbe riconosciuta una

mercede unicamente per un periodo di quattro mesi (gennaio – aprile 2011). Per

l'interessato sia la risoluzione impugnata che il rapporto morale, essendo stati

presentati tardivamente, sarebbero di fatto nulli. Egli si lamenta infine che

la risoluzione gli sarebbe stata comunicata solo un anno dopo.

3.

In

virtù dell'art. 308 CC se le circostanze lo richiedono l'Autorità di protezione

dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori

nella cura del figlio (cpv. 1). Tale autorità può conferire al curatore

speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne

il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle

relazioni personali (cpv. 2). L'autorità parentale può essere

corrispondentemente limitata (cpv. 3).

Questo provvedimento “si connota come un intervento ambulatoriale

e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la

mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi”. Il

curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei

figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e

informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di

persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento,

aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio”

(BSK ZGB I – Breitschmid,

ad art. 308 CC n. 4-5; sentenza ICCA del 25 ottobre 2005, inc.

11.2004

, cons. 4).

4.

La

remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era

calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del

Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11

del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano

pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308

CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut

i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla

situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria

(art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto

e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo

sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è

riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di

fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).

L'art. 18 vRTut stabilisce che se per l'adempimento di compiti

particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche,

per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa

applicata nel relativo ramo di attività. Giusta l'art. 24 vRTut ogni

anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla

commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per

giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La

commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3).

5.

Per

quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale

e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento.

Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 cpv. 1 vRTut tali

termini sono prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel

caso concreto non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato

rispetto dei termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente

la validità degli stessi. Va peraltro indicato che con ogni evidenza il

rapporto morale è stato erroneamente datato 31 dicembre 2012. Dagli atti

risulta in realtà che il timbro di ricezione apposto sul rapporto morale è del

22.

febbraio 2012, che il dettaglio delle email della curatrice riferite

all'incarto in esame è stato stampato il 26 gennaio 2012. Con ogni evidenza il

rapporto morale, riporta una data inesatta ma è stato sicuramente trasmesso per

approvazione entro fine febbraio ed è pertanto stato presentato tempestivamente.

Che sia stato approvato il 26 luglio 2012, nulla muta. La critica del reclamante

è del tutto infondata.

Un

appunto può però essere mosso all'Autorità di protezione, che va invitata ad

una maggior sollecitudine nella loro trasmissione. Ad ogni modo questo non

inficia minimamente la validità delle decisioni avversate.

6.

RE

1.

lamenta che alla decisione di approvazione del rapporto morale l'Autorità di

protezione non avrebbe allegato il rendiconto presentato dal curatore.

Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, la

documentazione completa era a disposizione presso l'Autorità di protezione

prima e dopo la decisione. Agli atti non figura alcuna richiesta al riguardo e

il reclamante non pretende il contrario. A titolo abbondanziale si rileva che

il reclamante è già stato edotto in merito in una precedente decisione (cfr.

decisione dell'allora AVT del 25 maggio 2010 consid. 8). Anche tale censura è

priva di fondamento.

7.

L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo

le spese e l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze

professionali necessarie (Biderbost

in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Dagli

atti risulta che la curatrice ha prodotto all'Autorità di protezione la propria

nota d'onorario. Dalla stessa appare che nel 2011 CO 3 ha avuto tre colloqui, effettuato una telefonata, spedito alcune lettere ed effettuato uno scambio

di corrispondenza email con le parti (140 email durante il periodo in esame),

per un totale di 30 ore a fr. 80.–.

Che la

richiesta di revoca della curatrice sia stata inoltrata dal reclamante a fine aprile

2011.

non indica che la stessa “non abbia più eseguito alcuna prestazione” dopo

di allora. Dagli atti appare in realtà che dopo maggio 2011 la stessa ha

continuato ad occuparsi della pratica. In simili circostanze, ritenuto che

nella risoluzione di nomina della curatrice (cfr. decisione dell'Autorità

tutoria __________ del 14 maggio 2009 consid. 5 è stata riconosciuta alla stessa

un'indennità corrispondente alla tariffa applicabile al proprio ramo di

specializzazione. In simili circostanze, la richiesta d'indennità esposta dalla

curatrice, di fr.80.– all'ora è con ogni evidenza in sintonia con quanto

prescritto dall'art. 18 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante appaiono

inconsistenti.

L'autorità

di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto

previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica

di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva.

Visto l'insieme delle circostanze il reclamo si rivela di

conseguenza infondato.

8.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece

ripetibili, non essendo state postulate da CO 2.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale

(art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori

possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.

6.

LTF) senza riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono

posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-.

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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