9.2013.192
Rapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)
13 febbraio 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
9.2013.192
Data decisione, Autorità:
13.02.2014, CDP
Titolo:
Rapporto morale e spese di una misura di protezione dei figli (curatela educativa)
CURATELA EDUCATIVA
MERCEDE
RENDICONTO FINANZIARIO/RAPPORTO
art. 308 CC
Incarto n.
9.2013.192
Lugano
13 febbraio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
patr. da: PR 1
e a
CO 3
per quanto riguarda il rapporto morale e le spese
della misura di protezione a favore dei figli
giudicando sul reclamo dell'11 luglio 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 26 luglio 2012/4 giugno 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2002) e PI 2 (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori
sono divorziati dal 20 novembre 2008.
B. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________
ha istituito, con l'accordo di entrambi i genitori, una curatela educativa,
designando per l'incarico CO 3. La decisione prevedeva in particolare che alla
stessa è versata un'indenntà secondo quanto previsto dall'art. 18 vRTut.
C. Su
istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha
sostituito la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto dal 1°
novembre 2011).
D. Con
risoluzione de 26 luglio 2012 (n. 88/271) trasmessa agli interessati il 4
giugno 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha approvato il rapporto morale relativo al periodo dal 1 gennaio
2011 al 31 ottobre 2011. Ha pertanto riconosciuto alla curatrice educativa CO 3
una mercede di complessivi fr. 2 265.75. Tale importo è stato posto a
carico dei genitori. Le spese e la tassa della decisione, per complessivi
fr. 100.–, sono state poste a carico dell'interessato.
E. Con
reclamo dell'11 giugno 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone
l'annullamento.
F. L'Autorità
di protezione e la curatrice non hanno formulato osservazioni. CO 2, si è
rimessa al giudizio di questa Corte, indicando di condividere la decisione
impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2013, della modifica del 19 dicembre
2008.
del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto di filiazione), i procedimenti pendenti sono continuati dalla
nuova autorità competente (art. 14a cpv. 1 Titolo finale del Codice
civile).
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC), e per analogia – in assenza di una norma transitoria
specifica (BSK Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) –
contro le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste
di autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450.
segg. CC si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).
In
particolare, giusta l'art. 450b CC, il termine di reclamo è di trenta
giorni dalla comunicazione della decisione. Ora, indipendentemente dall'erronea
indicazione del termine fornita dall'Autorità di protezione (10 giorni), in
concreto nulla ha impedito ad RE 1 di rispettare il termine di trenta giorni.
Il reclamo depositato l'11 giugno 2013, ultimo giorno utile, si rileva pertanto
tempestivo. La critica cade pertanto nel vuoto.
2.
RE 1 ritiene che la risoluzione di approvazione del rapporto morale
in esame sia nulla. Il reclamante considera la decisione incompleta ed
inesatta, poiché sprovvista del rendiconto della curatrice CO 3, lamentandosi
di non averne potuto prendere visione. A mente del reclamante, dalla richiesta
di revoca della curatrice, datata 29 aprile 2011, la stessa non avrebbe più
eseguito alcuna prestazione. Di conseguenza a CO 3 andrebbe riconosciuta una
mercede unicamente per un periodo di quattro mesi (gennaio – aprile 2011). Per
l'interessato sia la risoluzione impugnata che il rapporto morale, essendo stati
presentati tardivamente, sarebbero di fatto nulli. Egli si lamenta infine che
la risoluzione gli sarebbe stata comunicata solo un anno dopo.
3.
In
virtù dell'art. 308 CC se le circostanze lo richiedono l'Autorità di protezione
dei minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori
nella cura del figlio (cpv. 1). Tale autorità può conferire al curatore
speciali poteri, segnatamente la rappresentanza del figlio per salvaguardarne
il diritto al mantenimento o diritti d'altra natura e la vigilanza delle
relazioni personali (cpv. 2). L'autorità parentale può essere
corrispondentemente limitata (cpv. 3).
Questo provvedimento “si connota come un intervento ambulatoriale
e continuo destinato a sanare incomprensioni educative attraverso la
mediazione, la guida e il consiglio fra i genitori, il figlio e terzi”. Il
curatore può anche essere incaricato di impartire istruzioni per la cura dei
figli, la loro educazione o istruzione, così come avere diritto di controllo e
informazione; egli assume in tal caso il “ruolo di persona fidata, di
persona cui potersi rivolgere, di persona in grado di prestare suggerimento,
aiuto e vigilanza, di persona chiamata a coadiuvare i genitori e il figlio”
(BSK ZGB I – Breitschmid,
ad art. 308 CC n. 4-5; sentenza ICCA del 25 ottobre 2005, inc.
11.2004
, cons. 4).
4.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori avevano diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria
(art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto
e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo
sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è
riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di
fr. 3000.– annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).
L'art. 18 vRTut stabilisce che se per l'adempimento di compiti
particolari s'impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche,
per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa
applicata nel relativo ramo di attività. Giusta l'art. 24 vRTut ogni
anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare alla
commissione tutoria il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario. Per
giustificati motivi, soggiunge la norma, può accordare una proroga. La
commissione tutoria approva i rendiconti entro il 30 giugno (cpv. 3).
5.
Per
quanto riguarda la critica mossa da RE 1 circa la tempestività del rapporto morale
e della relativa approvazione si rileva che la stessa è del tutto priva di fondamento.
Al riguardo basti ricordare che giusta l'art. 24 cpv. 1 vRTut tali
termini sono prorogabili per legge. Il reclamante non pretende neppure che nel
caso concreto non sia stata concessa una proroga. In ogni caso un mancato
rispetto dei termini per la presentazione del rapporto morale non inficia minimamente
la validità degli stessi. Va peraltro indicato che con ogni evidenza il
rapporto morale è stato erroneamente datato 31 dicembre 2012. Dagli atti
risulta in realtà che il timbro di ricezione apposto sul rapporto morale è del
22.
febbraio 2012, che il dettaglio delle email della curatrice riferite
all'incarto in esame è stato stampato il 26 gennaio 2012. Con ogni evidenza il
rapporto morale, riporta una data inesatta ma è stato sicuramente trasmesso per
approvazione entro fine febbraio ed è pertanto stato presentato tempestivamente.
Che sia stato approvato il 26 luglio 2012, nulla muta. La critica del reclamante
è del tutto infondata.
Un
appunto può però essere mosso all'Autorità di protezione, che va invitata ad
una maggior sollecitudine nella loro trasmissione. Ad ogni modo questo non
inficia minimamente la validità delle decisioni avversate.
6.
RE
1.
lamenta che alla decisione di approvazione del rapporto morale l'Autorità di
protezione non avrebbe allegato il rendiconto presentato dal curatore.
Indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante, la
documentazione completa era a disposizione presso l'Autorità di protezione
prima e dopo la decisione. Agli atti non figura alcuna richiesta al riguardo e
il reclamante non pretende il contrario. A titolo abbondanziale si rileva che
il reclamante è già stato edotto in merito in una precedente decisione (cfr.
decisione dell'allora AVT del 25 maggio 2010 consid. 8). Anche tale censura è
priva di fondamento.
7.
L'ammontare della mercede va determinato individualmente secondo
le spese e l'impegno sopportati, tenendo in considerazione eventuali conoscenze
professionali necessarie (Biderbost
in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 39 ad art. 417). Dagli
atti risulta che la curatrice ha prodotto all'Autorità di protezione la propria
nota d'onorario. Dalla stessa appare che nel 2011 CO 3 ha avuto tre colloqui, effettuato una telefonata, spedito alcune lettere ed effettuato uno scambio
di corrispondenza email con le parti (140 email durante il periodo in esame),
per un totale di 30 ore a fr. 80.–.
Che la
richiesta di revoca della curatrice sia stata inoltrata dal reclamante a fine aprile
2011.
non indica che la stessa “non abbia più eseguito alcuna prestazione” dopo
di allora. Dagli atti appare in realtà che dopo maggio 2011 la stessa ha
continuato ad occuparsi della pratica. In simili circostanze, ritenuto che
nella risoluzione di nomina della curatrice (cfr. decisione dell'Autorità
tutoria __________ del 14 maggio 2009 consid. 5 è stata riconosciuta alla stessa
un'indennità corrispondente alla tariffa applicabile al proprio ramo di
specializzazione. In simili circostanze, la richiesta d'indennità esposta dalla
curatrice, di fr.80.– all'ora è con ogni evidenza in sintonia con quanto
prescritto dall'art. 18 vRTut. Le critiche mosse dal reclamante appaiono
inconsistenti.
L'autorità
di protezione ha un proprio Ufficio di revisione, in conformità con quanto
previsto agli art. 25 vRTut e 25 ROPMA, e dagli atti emerge la verifica
di quanto esposto dal curatore ed essa appare esaustiva.
Visto l'insieme delle circostanze il reclamo si rivela di
conseguenza infondato.
8.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza. Non si assegnano invece
ripetibili, non essendo state postulate da CO 2.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale
(art. 112 lett. d LTF), le decisioni in materia di protezione dei minori
possono formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n.
6.
LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico di RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-.
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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