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Decisione

9.2013.194

Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati

8 aprile 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dall’unione fra RE 1 e CO 2 sono nati PI 2 (2005) e PI 1 (2008).

I

genitori, non sposati, hanno sottoscritto per entrambi i figli delle

convenzioni relative all’obbligo del mantenimento e al diritto alle relazioni

personali – Convenzioni 3 febbraio 2006 e 19 agosto 2009 per PI 2, Convenzione

19 agosto 2009 per PI 1 – ratificate dalla Commissione tutoria regionale __________,

competente all’epoca (ris. n. 119 del 23 marzo 2006, ris. n. 308 e 309 del 20

agosto 2009).

L’autorità

parentale è sempre stata esercitata congiuntamente dai genitori ai sensi

dell’art. 298a CC.

B. RE 1 e CO 2 hanno interrotto la loro convivenza a far tempo dal 1°

marzo 2011; quest’ultimo è rimasto nell’abitazione di famiglia a C__________,

mentre i figli hanno spostato il loro domicilio a B__________, assieme alla

madre.

A seguito

della separazione, i genitori hanno intrapreso un percorso di mediazione

familiare presso il Centro coppia e famiglia, che il 27 settembre 2011 è

sfociato in un accordo concernente le responsabilità genitoriali, “allo

scopo di garantire a PI 2 e PI 1 un rapporto stabile e sereno con entrambi i

genitori e di regolare con equità le questioni di ordine finanziario” (pag.

1). Oltre a disciplinare le questioni relative al mantenimento (pag. 2-3),

l’accordo raggiunto prevedeva che i genitori esercitassero l’autorità parentale

e detenessero la custodia sui figli in maniera congiunta (pag. 1). Con

risoluzione n. 431 del 20 ottobre 2011, la Commissione tutoria regionale __________

ha omologato tale convenzione.

C. Con “istanza di modifica per l’obbligo del mantenimento di minori

alle relazioni personali” datata 5 febbraio 2013 RE 1 si è rivolta alla

Commissione tutoria per ottenere una modifica dell’assetto oggetto della

convenzione.

Secondo

l’istante, “i rapporti tra le parti hanno raggiunto un’incrinatura che rende

impossibile la continuazione di un’autorità parentale e di affidamento

congiunta” (istanza, pag. 2). RE 1 lamenta in primo luogo delle difficoltà

di comunicazione con il padre, il quale “interrompe ogni genere di

comunicazione” quando i figli sono insieme a lui (pag. 2). L’istante

riferisce poi che quest’ultimo “non riesce ad occuparsi dei figli sempre in

prima persona e li affida molto frequentemente ai suoi genitori per poter

espletare i propri impegni professionali” (pag. 3). Inoltre, quando sono insieme

al padre, PI 2 e PI 1 “vivono in maniera totalmente sregolata”, “in

netta contraddizione con il sistema educativo seguito dalla madre” (pag.

3).

Falliti i

tentativi di appianare i conflitti con l’ex compagno, RE 1 ha chiesto una modifica

della convenzione, domandando sia l’autorità parentale che la custodia dei

figli in maniera esclusiva, garantendo al padre un diritto di visita minimo

(pag. 3-4). A seguito di tale cambiamento, l’istante domanda che vengano

modificati i contributi alimentari dovuti ai figli (pag. 4-5).

D. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2013 CO 2 si è opposto alle

richieste della ex compagna. Egli contesta integralmente le argomentazioni

dell’istanza, rilevando come in concreto non siano dati i presupposti per una

modifica dell’autorità parentale e chiedendo dunque la conferma dell’assetto

vigente. In subordine, egli chiede l’autorità parentale esclusiva e

l’affidamento di PI 2 e PI 1, con il riconoscimento di diritti di visita per la

madre e la condanna di quest’ultima al pagamento di contributi di mantenimento.

E. Dopo l’udienza di discussione tenutasi l’11 aprile 2013 e l’ascolto

dei due minori da parte del membro permanente in data 1° maggio 2013, con scritto

del 4 giugno 2013 l’istante ha riformulato le sue richieste. Senza più

domandare una modifica dell’autorità parentale congiunta attualmente in essere,

RE 1 ha richiesto l’affidamento dei figli in via esclusiva, con una

regolamentazione dei diritti di visita in favore del padre. CO 2 si è

riconfermato nella sua richiesta di respingere l’istanza, protestando congrue

ripetibili.

F. In data 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha respinto

integralmente le richieste di RE 1, inclusa l’istanza di gratuito patrocinio,

mettendo a suo carico tasse, spese e ripetibili.

G. Con reclamo del 25 luglio 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando

la riforma della suddetta decisione, secondo quanto richiesto con l’istanza del

5 febbraio 2013, modificata il 4 giugno 2013. L’insorgente formula inoltre

istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio del gratuito

patrocinio per la procedura di reclamo.

H. Con scritto del 13 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato

di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di

questa Camera.

Con

osservazioni del 14 agosto 2013, di cui si dirà se del caso nei considerandi di

diritto, CO 2 ha chiesto la reiezione integrale del gravame, sia nel merito sia

in relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria. In via subordinata, ha

postulato la modifica della risoluzione impugnata secondo quanto richiesto

nelle sue osservazioni all’Autorità di protezione del 26 febbraio 2013.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice

civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti

al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).

2.

Nel

suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, domandando

che l’assetto attuale – autorità parentale e affidamento congiunti – venga

modificato nel senso da lei richiesto.

2.1

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha osservato che “una modifica

dell’attuale assetto della custodia – e men che meno dell’autorità parentale –

non è giustificato da sostanziali cambiamenti delle circostanze e soprattutto

non risponderebbe alle esigenze dei figli” (pag. 3). L’Autorità ritiene che

le lamentele della madre ed i dissapori tra i genitori siano “tutt’altro che

insuperabili” e che la loro conflittualità possa essere gestita senza

ripercussioni sui figli. Una modifica dell’assetto in vigore – che potrebbe

stravolgere “la quotidianità, le abitudini ed i riferimenti” dei

bambini, “che hanno da lungo tempo interiorizzato” – è stata dunque

considerata inopportuna, visto che dall’audizione personale e dai riscontri dei

docenti scolastici è emerso che “PI 2 e PI 1 crescono bene e la famiglia

risulta attenta ai bisogni dei minori”, i genitori essendo “capaci ed

attenti, ciascuno con approcci e prerogative specifici tutt’altro che inconciliabili”.

L’Autorità ha infine auspicato che i genitori cerchino di recuperare un po’ di

armonia fra di loro, “magari tornando a rivolgersi ad un consultorio”

(risoluzione impugnata, pag. 3). Le richieste di RE 1 sono dunque state

integralmente respinte, con accollo di tasse, spese e ripetibili in favore di CO

2.

2.2

Nel

suo reclamo, RE 1 contesta la valutazione dell’Autorità di protezione in quanto

a suo avviso sono date in concreto le condizioni per una modifica dell’assetto

in vigore (reclamo, pag. 4). A mente dell’insorgente, le condizioni per la

revoca dell’autorità parentale congiunta sono date già dal momento in cui la

cooperazione fra i genitori viene meno, come in concreto (reclamo, pag. 5).

Inoltre, la modifica si giustifica anche alla luce del bene dei bambini, “che

vivono un grande conflitto, non hanno un punto di riferimento chiaro e vengono

sballottati tra la sua casa, quella del papà e quella dei nonni paterni”

(reclamo, pag. 6). La mancanza di accordo e cooperazione tra i genitori si sta

già ripercuotendo su di loro: il figlio maggiore, in particolare, durante

l’anno scolastico è stato in cura dal pediatra per un disturbo dell’attenzione

(reclamo, pag. 6). Secondo l’insorgente, entrambi i bambini trarranno beneficio

da un assetto “più tranquillo”, facilitando anche la routine scolastica

e lo svolgimento dei compiti (reclamo, pag. 6). Inoltre, la reclamante lavora a

tempo parziale, tre giorni alla settimana, per cui “preferirebbe potersi

occupare personalmente dell’accudimento dei propri figli quando ne ha la

possibilità, invece di vederli affidati ai nonni paterni” cui CO 2 deve per

forza far capo, lavorando al 90% (reclamo, pag. 6). L’affidamento congiunto non

può essere imposto ad uno dei genitori, contro la sua volontà, ed esso va dato

prioritariamente al genitore che ha la possibilità di occuparsi personalmente

dei figli (reclamo, pag. 7).

2.3

Ai

sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio

l’autorità parentale spetta alla madre. Giusta l’art. 298a CC, a richiesta

congiunta dei genitori l’autorità di protezione attribuisce loro l’autorità

parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del

figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che

determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle

spese di mantenimento (cpv. 1); ove lo esiga il bene del figlio a causa di un

sostanziale cambiamento delle circostanze, a richiesta di un genitore o del

figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione

dell’autorità parentale (cpv. 2).

La norma corrisponde

all’art. 134 cpv. 1 CC : ogni modifica nell’attribuzione dell’autorità

parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta nell’interesse

del figlio a ragione della sopravvenienza di fatti nuovi importanti (Messaggio

del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero in materia di

stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili

di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale, FF 1996 pag. 1; pag. 145 e 180;

STF del 30 aprile 2013, inc.5A_199/2013, consid. 2.2; STF del 4 aprile 2013,

inc.5A_29/2013, consid. 2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc.

9.2013

, consid. 3). Tuttavia, non ogni divergenza fra i genitori

costituisce una modifica essenziale ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC,

rispettivamente dell’art. 298a cpv. 2 CC, siccome l’interesse del figlio

richiede una certa stabilità nelle sue relazioni coi genitori (STF del 27 agosto

2009, inc.5A_645/2008, consid. 4.1). Ciò vale pure per la soppressione dell'autorità

parentale congiunta: in questo ambito, non ogni divergenza fra i genitori in merito

ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi della norma, e

l'autorità parentale comune non può essere semplicemente oggetto di “disdetta”

(Messaggio, p. 145). Le condizioni della revoca non sono tuttavia così rigorose

come quelle della revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC; cfr. RSJ

109/2013 p. 394 e seg.): è sufficiente che non esistano più le condizioni

essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse

del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due

(Messaggio, pag. 135). La modifica può essere ipotizzata unicamente se il

mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del

bambino (STF del 4 aprile 2013, inc.5A_29/2013, consid. 2.2). Ciò è il caso

quando la capacità e la volontà di cooperare dei genitori non sussistono più

(STF del 4 aprile 2013, inc.5A_29/2013, consid. 2.2; STF del 27 agosto 2009,

inc.5A_645/2008, consid. 4.1; STF del 10 novembre 2010, inc.5A_638/2010,

consid. 2.1).

La presentazione da parte

di un genitore di una richiesta di modifica dell’autorità parentale congiunta

alfine di ottenerne l’attribuzione esclusiva può rivelare la perdita

dell’attitudine dei genitori a cooperare (STF del 27 agosto 2009, inc.

5A_645/2008, consid. 4.1; Wirz, Famkommentar Scheidung, ad art. 298a n. 15, ad

art. 134 n. 20) e può dunque quindi costituire un indizio del fatto che

l’autorità parentale congiunta non risponde più all’interesse del figlio (STF

del 27 agosto 2009, inc.5A_645/2008, consid. 4.1; vedi però Schwenzer, Basler

Kommentar ZGB I, 4. ed 2010, ad art. 298a CC e la sentenza citata, FamPra.ch

2009, pag. 265); in assenza di altri elementi, ciò non può tuttavia bastare per

giustificare una modifica (Wirz, Famkommentar Scheidung, 2011, ad art. 298a n.

15; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, 2009, n. 977).

2.4

Nel

caso concreto, dagli atti non emerge un sostanziale cambiamento delle circostanze

che permetta di giustificare una modifica dell’assetto concordato, sia per

quanto riguarda l’affidamento congiunto che per la custodia di PI 2 e PI 1.

Pur considerando che, ai

sensi della giurisprudenza, l’iniziativa di RE 1 di proporre un’istanza

tendente alla modifica dell’autorità parentale può costituire un’indicazione

della scemata attitudine di entrambi i genitori a cooperare, e seppur le

relazioni fra i due genitori non appaiono del tutto serene (al di là dei toni

utilizzati negli allegati di causa dai rispettivi patrocinatori, il pregresso

contenzioso riguardante gli assegni familiari lascia trasparire una situazione

di attrito fra i genitori), va rilevato che dall’incarto non emergono elementi che

dimostrino l’esistenza di un significativo cambiamento delle circostanze e che

l’interesse dei figli imponga una modifica degli accordi.

L’asserita interruzione

delle comunicazioni da parte del padre quando i figli si trovano presso di lui

non ha trovato riscontro, le fatture da lui prodotte evidenziando per contro un

certo numero di chiamate o di sms da parte di CO 2 alle utenze della reclamante

(doc. 1-6, riguardanti i mesi di settembre 2012-febbraio 2013).

Neppure il fatto che PI 2

e PI 1 vengano accuditi dai nonni paterni quando CO 2 è impegnato

professionalmente può essere considerato come una modifica delle circostanze,

nella misura in cui ciò era stato debitamente considerato al momento di

accordarsi sull’autorità parentale e la custodia congiunta (cfr. accordo concernente le responsabilità genitoriali, pag. 1: “tutti i

martedì e i mercoledì i bambini PI 2 e PI 1 saranno con il papà, presso il

quale la sera staranno a dormire; in questi giorni, come anche il giovedì fino

a dopo pranzo, il papà si occuperà di loro (in modo alternato coi nonni), di

portarli e andarli a riprendere all’asilo e/o a scuola, … e dei pasti”). La

reclamante non afferma peraltro che l’intervento dei nonni – il cui ruolo

educativo è apprezzato (cfr. reclamo, pag. 6) – esorbiti quanto concordato sin

dall’inizio tra le parti.

Per

quanto attiene all’argomento secondo cui i bambini sarebbero eccessivamente

“sballottati” fra le abitazioni della madre, del padre e dei nonni paterni – e

che in particolare PI 2 ne risentirebbe a livello scolastico – va rilevato che

dagli atti non sono emersi dei disagi in tal senso. Anzitutto va premesso che

le tre abitazioni distano solo pochi chilometri, essendo situate a B__________,

C__________ e C__________. Inoltre, al di là del comprensibile turbamento per

la separazione dei genitori, dall’ascolto dei bambini da parte del membro

permanente dell’Autorità di protezione è emerso un profondo attaccamento ad entrambe

le figure genitoriali. Dall’audizione personale di PI 2 non è risultato nulla

di particolare riguardo ai frequenti spostamenti da un’abitazione all’altra. Il

problema di svogliatezza manifestato a scuola è risultato essere un disturbo

dell’attenzione, curato dapprima farmacologicamente e in seguito attraverso

strategie didattiche concordate tra la maestra e il pediatra, piuttosto che una

conseguenza dello stile di vita asseritamente sregolato durante la permanenza

del bambino presso il papà. La pagella e i giudizi scolastici di cui ai doc. 7

e 24 non fanno emergere preoccupazioni in tal senso. PI 1, dal canto suo, nel

quadro della sua audizione ha affermato di andare volentieri dai nonni, “ma

forse vorrebbe andare un po’ meno”, anche se il membro permanente che ha

esperito l’ascolto ha considerato che la bambina “si è abituata ai diversi

spostamenti, avendo integrato la regolarità degli incontri con il padre”, e

che pur riconoscendo la casa materna come prioritaria, “sembra aver fatto

sue anche la dimora del padre passando senza grossi problemi da una all’altra”

(ascolto del 1° maggio 2013). Nel profilo affettivo tracciato dal suo docente

della scuola dell’infanzia, emerge che PI 1 “ha avuto buoni e ricchi stimoli

dall’ambito familiare”, è dotata di “un’affettività solida che nasce da

un ambiente familiare positivo e attento ai bisogni della bambina” (doc. E,

pag. 1). La famiglia è descritta come “attenta ai bisogni educativi ed alle

prospettive che riguardano la bambina”; così richiesto dalla madre, il docente

si è espresso anche sul lavoro educativo svolto da quest’ultima, definendolo

molto apprezzato ed attento ai bisogni della bambina (doc. E, pag. 2).

In

conclusione, tutto ben ponderato – in assenza di sostanziali cambiamenti

delle circostanze o di situazioni concrete in cui non sia stato possibile

trovare un accordo su questioni importanti nell'interesse di PI 2 e PI 1, e considerando l’interesse dei figli ad una certa stabilità – si giustifica di confermare la decisione dell’Autorità di protezione

e di mantenere in essere la regolamentazione omologata nel mese di ottobre

2011, che prevede l’autorità parentale congiunta e la custodia

condivisa dei bambini. Su questo tema, il reclamo deve dunque essere

respinto.

Allo

stesso tempo, rilevando come la litigiosità fra i genitori compromette in ogni

caso la serenità dei figli, i genitori vengono esortati

a dar prova di maggiori sforzi di collaborazione e di tolleranza reciproci,

alfine di raggiungere l’obiettivo comune del benessere di PI 2 e PI 1.

3.

La

ricorrente impugna anche la mancata concessione dell’assisten-za giudiziaria da

parte dell’Autorità di protezione e la condanna a versare fr. 1'500.- di

ripetibili a CO 2.

Ai sensi dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nella decisione impugnata

l’Autorità di protezione ha considerato che le richieste di modifica dell’assetto

concordato fossero “complessivamente destinate all’insuccesso”, ragion

per cui ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

di RE 1. In concreto, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza,

non risulta che quest’ultima sia sprovvista dei mezzi necessari. A RE 1 va

imputato il reddito conseguito prima della spontanea diminuzione della sua

percentuale lavorativa; inoltre, essendo emerso dagli atti che ella ha

intrapreso una nuova convivenza, le spese relative alla locazione non possono

essere conteggiate interamente a suo carico, ma il convivente deve essere

chiamato a contribuire. Va inoltre considerato che le spese esposte nel

conteggio di cui al doc. M in relazione alla cassa malati comprendono anche il

premio dovuto per i figli. Alla luce di questi elementi, non risulta pertanto

dato nella fattispecie il requisito dell’indigenza. Di conseguenza, nemmeno è necessario

pronunciarsi sulle eventuali chances di successo della causa, che in prima sede

erano state valutate negativamente. La reiezione della richiesta da parte

dell’Autorità di protezione deve dunque essere confermata.

Per quanto attiene invece

alle ripetibili dovute alla controparte, visto il grado di complessità del

procedimento si giustifica di ridurre l’importo di fr. 1'500.- concesso in

prima sede quale contributo alle spese legali a fr. 1’000.-. Solo su questo

punto il reclamo merita dunque accoglimento.

4.

RE 1 postula di essere messa a beneficio dell’assisten-za

giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Come già evocato, non essendo

dato il requisito dell’indigenza sulla base della documentazione agli atti, la

domanda deve essere respinta anche per la procedura di appello.

5.

Quanto

agli oneri processuali, date le circostanze si rinuncia eccezionalmente al prelievo

di tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 l’importo di fr. 400.- a titolo

di ripetibili per la procedura di reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la ris. n. 290 del 27 giugno 2013 dell’Autorità di

protezione __________, è modificata come segue:

“1. Invariato.

2. Tasse e spese della presente decisione per

complessivi fr. 300.- sono poste a carico della signora RE 1, la quale

rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1’000.- al signor CO 2.”

2. La

domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

per la procedura di reclamo è respinta.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.- a

titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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