9.2013.194
Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati
8 aprile 2014Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
9.2013.194
Data decisione, Autorità:
08.04.2014, CDP
Titolo:
Richiesta di modifica dell'autorità parentale congiunta e dell’affidamento congiunto di genitori non coniugati
AUTORITÀ PARENTALE
art. 298a cpv. 2 CC
Incarto n.
9.2013.194
Lugano
8 aprile 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
patr. da: PR 2
per quanto riguarda l’autorità parentale e la
custodia dei figli PI 2 e PI 1
giudicando sul reclamo del 25 luglio 2013 presentato
da RE 1
contro la decisione emessa il 27 giugno 2013 (ris. n. 290) dall'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dall’unione fra RE 1 e CO 2 sono nati PI 2 (2005) e PI 1 (2008).
I
genitori, non sposati, hanno sottoscritto per entrambi i figli delle
convenzioni relative all’obbligo del mantenimento e al diritto alle relazioni
personali – Convenzioni 3 febbraio 2006 e 19 agosto 2009 per PI 2, Convenzione
19 agosto 2009 per PI 1 – ratificate dalla Commissione tutoria regionale __________,
competente all’epoca (ris. n. 119 del 23 marzo 2006, ris. n. 308 e 309 del 20
agosto 2009).
L’autorità
parentale è sempre stata esercitata congiuntamente dai genitori ai sensi
dell’art. 298a CC.
B. RE 1 e CO 2 hanno interrotto la loro convivenza a far tempo dal 1°
marzo 2011; quest’ultimo è rimasto nell’abitazione di famiglia a C__________,
mentre i figli hanno spostato il loro domicilio a B__________, assieme alla
madre.
A seguito
della separazione, i genitori hanno intrapreso un percorso di mediazione
familiare presso il Centro coppia e famiglia, che il 27 settembre 2011 è
sfociato in un accordo concernente le responsabilità genitoriali, “allo
scopo di garantire a PI 2 e PI 1 un rapporto stabile e sereno con entrambi i
genitori e di regolare con equità le questioni di ordine finanziario” (pag.
1). Oltre a disciplinare le questioni relative al mantenimento (pag. 2-3),
l’accordo raggiunto prevedeva che i genitori esercitassero l’autorità parentale
e detenessero la custodia sui figli in maniera congiunta (pag. 1). Con
risoluzione n. 431 del 20 ottobre 2011, la Commissione tutoria regionale __________
ha omologato tale convenzione.
C. Con “istanza di modifica per l’obbligo del mantenimento di minori
alle relazioni personali” datata 5 febbraio 2013 RE 1 si è rivolta alla
Commissione tutoria per ottenere una modifica dell’assetto oggetto della
convenzione.
Secondo
l’istante, “i rapporti tra le parti hanno raggiunto un’incrinatura che rende
impossibile la continuazione di un’autorità parentale e di affidamento
congiunta” (istanza, pag. 2). RE 1 lamenta in primo luogo delle difficoltà
di comunicazione con il padre, il quale “interrompe ogni genere di
comunicazione” quando i figli sono insieme a lui (pag. 2). L’istante
riferisce poi che quest’ultimo “non riesce ad occuparsi dei figli sempre in
prima persona e li affida molto frequentemente ai suoi genitori per poter
espletare i propri impegni professionali” (pag. 3). Inoltre, quando sono insieme
al padre, PI 2 e PI 1 “vivono in maniera totalmente sregolata”, “in
netta contraddizione con il sistema educativo seguito dalla madre” (pag.
3).
Falliti i
tentativi di appianare i conflitti con l’ex compagno, RE 1 ha chiesto una modifica
della convenzione, domandando sia l’autorità parentale che la custodia dei
figli in maniera esclusiva, garantendo al padre un diritto di visita minimo
(pag. 3-4). A seguito di tale cambiamento, l’istante domanda che vengano
modificati i contributi alimentari dovuti ai figli (pag. 4-5).
D. Nelle sue osservazioni del 26 febbraio 2013 CO 2 si è opposto alle
richieste della ex compagna. Egli contesta integralmente le argomentazioni
dell’istanza, rilevando come in concreto non siano dati i presupposti per una
modifica dell’autorità parentale e chiedendo dunque la conferma dell’assetto
vigente. In subordine, egli chiede l’autorità parentale esclusiva e
l’affidamento di PI 2 e PI 1, con il riconoscimento di diritti di visita per la
madre e la condanna di quest’ultima al pagamento di contributi di mantenimento.
E. Dopo l’udienza di discussione tenutasi l’11 aprile 2013 e l’ascolto
dei due minori da parte del membro permanente in data 1° maggio 2013, con scritto
del 4 giugno 2013 l’istante ha riformulato le sue richieste. Senza più
domandare una modifica dell’autorità parentale congiunta attualmente in essere,
RE 1 ha richiesto l’affidamento dei figli in via esclusiva, con una
regolamentazione dei diritti di visita in favore del padre. CO 2 si è
riconfermato nella sua richiesta di respingere l’istanza, protestando congrue
ripetibili.
F. In data 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha respinto
integralmente le richieste di RE 1, inclusa l’istanza di gratuito patrocinio,
mettendo a suo carico tasse, spese e ripetibili.
G. Con reclamo del 25 luglio 2013 RE 1 è insorta a questa Camera postulando
la riforma della suddetta decisione, secondo quanto richiesto con l’istanza del
5 febbraio 2013, modificata il 4 giugno 2013. L’insorgente formula inoltre
istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria col beneficio del gratuito
patrocinio per la procedura di reclamo.
H. Con scritto del 13 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato
di rinunciare a presentare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio di
questa Camera.
Con
osservazioni del 14 agosto 2013, di cui si dirà se del caso nei considerandi di
diritto, CO 2 ha chiesto la reiezione integrale del gravame, sia nel merito sia
in relazione alla richiesta di assistenza giudiziaria. In via subordinata, ha
postulato la modifica della risoluzione impugnata secondo quanto richiesto
nelle sue osservazioni all’Autorità di protezione del 26 febbraio 2013.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice
civile in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
di filiazione, l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti
al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2.
Nel
suo reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, domandando
che l’assetto attuale – autorità parentale e affidamento congiunti – venga
modificato nel senso da lei richiesto.
2.1
Nella
decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha osservato che “una modifica
dell’attuale assetto della custodia – e men che meno dell’autorità parentale –
non è giustificato da sostanziali cambiamenti delle circostanze e soprattutto
non risponderebbe alle esigenze dei figli” (pag. 3). L’Autorità ritiene che
le lamentele della madre ed i dissapori tra i genitori siano “tutt’altro che
insuperabili” e che la loro conflittualità possa essere gestita senza
ripercussioni sui figli. Una modifica dell’assetto in vigore – che potrebbe
stravolgere “la quotidianità, le abitudini ed i riferimenti” dei
bambini, “che hanno da lungo tempo interiorizzato” – è stata dunque
considerata inopportuna, visto che dall’audizione personale e dai riscontri dei
docenti scolastici è emerso che “PI 2 e PI 1 crescono bene e la famiglia
risulta attenta ai bisogni dei minori”, i genitori essendo “capaci ed
attenti, ciascuno con approcci e prerogative specifici tutt’altro che inconciliabili”.
L’Autorità ha infine auspicato che i genitori cerchino di recuperare un po’ di
armonia fra di loro, “magari tornando a rivolgersi ad un consultorio”
(risoluzione impugnata, pag. 3). Le richieste di RE 1 sono dunque state
integralmente respinte, con accollo di tasse, spese e ripetibili in favore di CO
2.
2.2
Nel
suo reclamo, RE 1 contesta la valutazione dell’Autorità di protezione in quanto
a suo avviso sono date in concreto le condizioni per una modifica dell’assetto
in vigore (reclamo, pag. 4). A mente dell’insorgente, le condizioni per la
revoca dell’autorità parentale congiunta sono date già dal momento in cui la
cooperazione fra i genitori viene meno, come in concreto (reclamo, pag. 5).
Inoltre, la modifica si giustifica anche alla luce del bene dei bambini, “che
vivono un grande conflitto, non hanno un punto di riferimento chiaro e vengono
sballottati tra la sua casa, quella del papà e quella dei nonni paterni”
(reclamo, pag. 6). La mancanza di accordo e cooperazione tra i genitori si sta
già ripercuotendo su di loro: il figlio maggiore, in particolare, durante
l’anno scolastico è stato in cura dal pediatra per un disturbo dell’attenzione
(reclamo, pag. 6). Secondo l’insorgente, entrambi i bambini trarranno beneficio
da un assetto “più tranquillo”, facilitando anche la routine scolastica
e lo svolgimento dei compiti (reclamo, pag. 6). Inoltre, la reclamante lavora a
tempo parziale, tre giorni alla settimana, per cui “preferirebbe potersi
occupare personalmente dell’accudimento dei propri figli quando ne ha la
possibilità, invece di vederli affidati ai nonni paterni” cui CO 2 deve per
forza far capo, lavorando al 90% (reclamo, pag. 6). L’affidamento congiunto non
può essere imposto ad uno dei genitori, contro la sua volontà, ed esso va dato
prioritariamente al genitore che ha la possibilità di occuparsi personalmente
dei figli (reclamo, pag. 7).
2.3
Ai
sensi dell’art. 298 cpv. 1 CC, se i genitori non sono uniti in matrimonio
l’autorità parentale spetta alla madre. Giusta l’art. 298a CC, a richiesta
congiunta dei genitori l’autorità di protezione attribuisce loro l’autorità
parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del
figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che
determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle
spese di mantenimento (cpv. 1); ove lo esiga il bene del figlio a causa di un
sostanziale cambiamento delle circostanze, a richiesta di un genitore o del
figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione modifica l’attribuzione
dell’autorità parentale (cpv. 2).
La norma corrisponde
all’art. 134 cpv. 1 CC : ogni modifica nell’attribuzione dell’autorità
parentale presuppone che la nuova regolamentazione sia richiesta nell’interesse
del figlio a ragione della sopravvenienza di fatti nuovi importanti (Messaggio
del 15 novembre 1995 sulla revisione del Codice civile svizzero in materia di
stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili
di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale, FF 1996 pag. 1; pag. 145 e 180;
STF del 30 aprile 2013, inc.5A_199/2013, consid. 2.2; STF del 4 aprile 2013,
inc.5A_29/2013, consid. 2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc.
9.2013
, consid. 3). Tuttavia, non ogni divergenza fra i genitori
costituisce una modifica essenziale ai sensi dell’art. 134 cpv. 1 CC,
rispettivamente dell’art. 298a cpv. 2 CC, siccome l’interesse del figlio
richiede una certa stabilità nelle sue relazioni coi genitori (STF del 27 agosto
2009, inc.5A_645/2008, consid. 4.1). Ciò vale pure per la soppressione dell'autorità
parentale congiunta: in questo ambito, non ogni divergenza fra i genitori in merito
ai figli costituisce una modificazione essenziale ai sensi della norma, e
l'autorità parentale comune non può essere semplicemente oggetto di “disdetta”
(Messaggio, p. 145). Le condizioni della revoca non sono tuttavia così rigorose
come quelle della revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC; cfr. RSJ
109/2013 p. 394 e seg.): è sufficiente che non esistano più le condizioni
essenziali per una comune responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse
del figlio imponga l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due
(Messaggio, pag. 135). La modifica può essere ipotizzata unicamente se il
mantenimento della regolamentazione attuale rischia di minacciare il bene del
bambino (STF del 4 aprile 2013, inc.5A_29/2013, consid. 2.2). Ciò è il caso
quando la capacità e la volontà di cooperare dei genitori non sussistono più
(STF del 4 aprile 2013, inc.5A_29/2013, consid. 2.2; STF del 27 agosto 2009,
inc.5A_645/2008, consid. 4.1; STF del 10 novembre 2010, inc.5A_638/2010,
consid. 2.1).
La presentazione da parte
di un genitore di una richiesta di modifica dell’autorità parentale congiunta
alfine di ottenerne l’attribuzione esclusiva può rivelare la perdita
dell’attitudine dei genitori a cooperare (STF del 27 agosto 2009, inc.
5A_645/2008, consid. 4.1; Wirz, Famkommentar Scheidung, ad art. 298a n. 15, ad
art. 134 n. 20) e può dunque quindi costituire un indizio del fatto che
l’autorità parentale congiunta non risponde più all’interesse del figlio (STF
del 27 agosto 2009, inc.5A_645/2008, consid. 4.1; vedi però Schwenzer, Basler
Kommentar ZGB I, 4. ed 2010, ad art. 298a CC e la sentenza citata, FamPra.ch
2009, pag. 265); in assenza di altri elementi, ciò non può tuttavia bastare per
giustificare una modifica (Wirz, Famkommentar Scheidung, 2011, ad art. 298a n.
15; Sutter-Somm/Kobel, Familienrecht, 2009, n. 977).
2.4
Nel
caso concreto, dagli atti non emerge un sostanziale cambiamento delle circostanze
che permetta di giustificare una modifica dell’assetto concordato, sia per
quanto riguarda l’affidamento congiunto che per la custodia di PI 2 e PI 1.
Pur considerando che, ai
sensi della giurisprudenza, l’iniziativa di RE 1 di proporre un’istanza
tendente alla modifica dell’autorità parentale può costituire un’indicazione
della scemata attitudine di entrambi i genitori a cooperare, e seppur le
relazioni fra i due genitori non appaiono del tutto serene (al di là dei toni
utilizzati negli allegati di causa dai rispettivi patrocinatori, il pregresso
contenzioso riguardante gli assegni familiari lascia trasparire una situazione
di attrito fra i genitori), va rilevato che dall’incarto non emergono elementi che
dimostrino l’esistenza di un significativo cambiamento delle circostanze e che
l’interesse dei figli imponga una modifica degli accordi.
L’asserita interruzione
delle comunicazioni da parte del padre quando i figli si trovano presso di lui
non ha trovato riscontro, le fatture da lui prodotte evidenziando per contro un
certo numero di chiamate o di sms da parte di CO 2 alle utenze della reclamante
(doc. 1-6, riguardanti i mesi di settembre 2012-febbraio 2013).
Neppure il fatto che PI 2
e PI 1 vengano accuditi dai nonni paterni quando CO 2 è impegnato
professionalmente può essere considerato come una modifica delle circostanze,
nella misura in cui ciò era stato debitamente considerato al momento di
accordarsi sull’autorità parentale e la custodia congiunta (cfr. accordo concernente le responsabilità genitoriali, pag. 1: “tutti i
martedì e i mercoledì i bambini PI 2 e PI 1 saranno con il papà, presso il
quale la sera staranno a dormire; in questi giorni, come anche il giovedì fino
a dopo pranzo, il papà si occuperà di loro (in modo alternato coi nonni), di
portarli e andarli a riprendere all’asilo e/o a scuola, … e dei pasti”). La
reclamante non afferma peraltro che l’intervento dei nonni – il cui ruolo
educativo è apprezzato (cfr. reclamo, pag. 6) – esorbiti quanto concordato sin
dall’inizio tra le parti.
Per
quanto attiene all’argomento secondo cui i bambini sarebbero eccessivamente
“sballottati” fra le abitazioni della madre, del padre e dei nonni paterni – e
che in particolare PI 2 ne risentirebbe a livello scolastico – va rilevato che
dagli atti non sono emersi dei disagi in tal senso. Anzitutto va premesso che
le tre abitazioni distano solo pochi chilometri, essendo situate a B__________,
C__________ e C__________. Inoltre, al di là del comprensibile turbamento per
la separazione dei genitori, dall’ascolto dei bambini da parte del membro
permanente dell’Autorità di protezione è emerso un profondo attaccamento ad entrambe
le figure genitoriali. Dall’audizione personale di PI 2 non è risultato nulla
di particolare riguardo ai frequenti spostamenti da un’abitazione all’altra. Il
problema di svogliatezza manifestato a scuola è risultato essere un disturbo
dell’attenzione, curato dapprima farmacologicamente e in seguito attraverso
strategie didattiche concordate tra la maestra e il pediatra, piuttosto che una
conseguenza dello stile di vita asseritamente sregolato durante la permanenza
del bambino presso il papà. La pagella e i giudizi scolastici di cui ai doc. 7
e 24 non fanno emergere preoccupazioni in tal senso. PI 1, dal canto suo, nel
quadro della sua audizione ha affermato di andare volentieri dai nonni, “ma
forse vorrebbe andare un po’ meno”, anche se il membro permanente che ha
esperito l’ascolto ha considerato che la bambina “si è abituata ai diversi
spostamenti, avendo integrato la regolarità degli incontri con il padre”, e
che pur riconoscendo la casa materna come prioritaria, “sembra aver fatto
sue anche la dimora del padre passando senza grossi problemi da una all’altra”
(ascolto del 1° maggio 2013). Nel profilo affettivo tracciato dal suo docente
della scuola dell’infanzia, emerge che PI 1 “ha avuto buoni e ricchi stimoli
dall’ambito familiare”, è dotata di “un’affettività solida che nasce da
un ambiente familiare positivo e attento ai bisogni della bambina” (doc. E,
pag. 1). La famiglia è descritta come “attenta ai bisogni educativi ed alle
prospettive che riguardano la bambina”; così richiesto dalla madre, il docente
si è espresso anche sul lavoro educativo svolto da quest’ultima, definendolo
molto apprezzato ed attento ai bisogni della bambina (doc. E, pag. 2).
In
conclusione, tutto ben ponderato – in assenza di sostanziali cambiamenti
delle circostanze o di situazioni concrete in cui non sia stato possibile
trovare un accordo su questioni importanti nell'interesse di PI 2 e PI 1, e considerando l’interesse dei figli ad una certa stabilità – si giustifica di confermare la decisione dell’Autorità di protezione
e di mantenere in essere la regolamentazione omologata nel mese di ottobre
2011, che prevede l’autorità parentale congiunta e la custodia
condivisa dei bambini. Su questo tema, il reclamo deve dunque essere
respinto.
Allo
stesso tempo, rilevando come la litigiosità fra i genitori compromette in ogni
caso la serenità dei figli, i genitori vengono esortati
a dar prova di maggiori sforzi di collaborazione e di tolleranza reciproci,
alfine di raggiungere l’obiettivo comune del benessere di PI 2 e PI 1.
3.
La
ricorrente impugna anche la mancata concessione dell’assisten-za giudiziaria da
parte dell’Autorità di protezione e la condanna a versare fr. 1'500.- di
ripetibili a CO 2.
Ai sensi dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nella decisione impugnata
l’Autorità di protezione ha considerato che le richieste di modifica dell’assetto
concordato fossero “complessivamente destinate all’insuccesso”, ragion
per cui ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
di RE 1. In concreto, alla luce della documentazione prodotta con l’istanza,
non risulta che quest’ultima sia sprovvista dei mezzi necessari. A RE 1 va
imputato il reddito conseguito prima della spontanea diminuzione della sua
percentuale lavorativa; inoltre, essendo emerso dagli atti che ella ha
intrapreso una nuova convivenza, le spese relative alla locazione non possono
essere conteggiate interamente a suo carico, ma il convivente deve essere
chiamato a contribuire. Va inoltre considerato che le spese esposte nel
conteggio di cui al doc. M in relazione alla cassa malati comprendono anche il
premio dovuto per i figli. Alla luce di questi elementi, non risulta pertanto
dato nella fattispecie il requisito dell’indigenza. Di conseguenza, nemmeno è necessario
pronunciarsi sulle eventuali chances di successo della causa, che in prima sede
erano state valutate negativamente. La reiezione della richiesta da parte
dell’Autorità di protezione deve dunque essere confermata.
Per quanto attiene invece
alle ripetibili dovute alla controparte, visto il grado di complessità del
procedimento si giustifica di ridurre l’importo di fr. 1'500.- concesso in
prima sede quale contributo alle spese legali a fr. 1’000.-. Solo su questo
punto il reclamo merita dunque accoglimento.
4.
RE 1 postula di essere messa a beneficio dell’assisten-za
giudiziaria anche per la procedura di reclamo. Come già evocato, non essendo
dato il requisito dell’indigenza sulla base della documentazione agli atti, la
domanda deve essere respinta anche per la procedura di appello.
5.
Quanto
agli oneri processuali, date le circostanze si rinuncia eccezionalmente al prelievo
di tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 l’importo di fr. 400.- a titolo
di ripetibili per la procedura di reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la ris. n. 290 del 27 giugno 2013 dell’Autorità di
protezione __________, è modificata come segue:
“1. Invariato.
2. Tasse e spese della presente decisione per
complessivi fr. 300.- sono poste a carico della signora RE 1, la quale
rifonderà a titolo di ripetibili fr. 1’000.- al signor CO 2.”
2. La
domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
per la procedura di reclamo è respinta.
3. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.- a
titolo di ripetibili per la procedura di reclamo.
4. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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