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Decisione

9.2013.197

Contestazione di una decisione di fissazione dell'indennità oraria del curatore

24 aprile 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 26 febbraio 2009 la madre di PI 1 aveva segnalato all'allora

Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) la

sua preoccupazione per il futuro economico e abitativo del figlio. Ne era

seguito un incontro, avvenuto in data 24 marzo 2009, in occasione del quale non era emersa la necessità di istituire una misura di protezione.

Con

scritto del 25 febbraio 2013 i signori A__________ e S__________ C__________,

hanno nuovamente segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria – la situazione del figlio PI 1, nato il __________1990. Egli, utente

dell’OTAF dal __________ e a beneficio di una prestazione AI al 100% a seguito

di un ritardo cognitivo congenito, sarebbe stato in difficoltà a far fronte

autonomamente alla gestione e all’amministrazione dei propri beni.

B. Dopo aver incontrato i genitori il 5 aprile 2013 e raccolto

ulteriori informazioni presso il signor __________, coordinatore dei laboratori

protetti OTAF di Sorengo (cfr. mail di __________ del 6.05.2013), visto anche il

successivo scritto 10 maggio 2013 dei signori C__________, il delegato

dell’Autorità di protezione ha incontrato, il 4 giugno 2013, PI 1 che ha dato

il suo consenso per l’istituzione in suo favore di una curatela di

rappresentanza e amministrazione in applicazione degli art. 394 e 395 CC.

C. Il 19 giugno 2013 è quindi avvenuto un incontro di presentazione

fra PI 1, i suoi genitori e il curatore proposto dall’Autorità di protezione

signor RE 1. Il Delegato dell’Autorità di protezione signor __________ ha

quindi indicato che per la misura di protezione prospettata risultava adeguato

un dispendio orario mensile di 4 ore a fr. 40.– l’ora. Il signor RE 1 dal canto

suo ha indicato di richiedere un onorario orario di fr. 50.– l’ora con un budget

per i mesi da luglio a dicembre 2013 di 40 ore. Dopo breve discussione PI 1 ha confermato di accettare la misura di curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni

giusta gli art. 394 e 395 CC e il signor RE 1 come curatore. Quest’ultimo ha

dal canto suo dichiarato di accettare il mandato a partire dal 1° luglio 2013

(cfr. verbale d’incontro del 19 giugno 2013).

D. Con scritto del 25 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha

informato il signor RE 1 di aver valutato (ris. n. 2373/2013 del 24.6.2013) la

sua richiesta retributiva e di non averla, per il momento, ritenuta giustificata

vista l’estensione e la complessità del mandato. In caso di modifica delle

circostanze sarebbe entrata in considerazione una modifica della retribuzione

oraria. L’autorità gli ha quindi chiesto di comunicare se intendeva o no

assumere il mandato a fr. 40.– l’ora.

Con mail

del 3 luglio 2013 il signor RE 1 ha ritenuto ingiustificata la posizione

dell’autorità; a suo modo di vedere, a prescindere dalla difficoltà di un

mandato, era di principio insufficiente una tariffa oraria di fr. 40.– per

l’impegno e la responsabilità che il mandato spesso comporta. Inoltre, nel caso

concreto, il lavoro di rete prospettato fra genitori divorziati, OTAF e datori

di lavoro giustificava oltremodo la richiesta. Egli ha concluso ribadendo la

richiesta di una retribuzione oraria di fr. 50.– l’ora.

E. Mediante decisione dell’8/12 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha

quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni in applicazione dell’art. 394 CC in relazione con

l’art. 395 CC. A curatore è stato designato il signor RE 1 al quale è stata

riconosciuta, al dispositivo n. 6, un’indennità oraria di fr. 40.– l’ora.

F. Contro la predetta decisione, e meglio avverso il dispositivo n. 6,

è insorto il signor RE 1 con reclamo del 30 luglio 2013. A suo modo di vedere la situazione del signor PI 1 non è riconducibile solo a difficoltà di

gestione delle proprie finanze ma anche a problematiche più complesse che

coinvolgono la personalità dell’interessato, immaturo e introverso, le

difficoltà relazionali con i genitori divorziati, la natura di alcuni rapporti

di amicizia, di cui non si sa molto ma che potrebbero averlo portato a dilapidare

un ingente somma di denaro (forse gioco d’azzardo) e a compiere alcuni piccoli

furti presso il negozio dov’è inserito part-time. Secondo il reclamante è

quindi necessario un articolato lavoro di rete alfine di consolidare l’attuale

esperienza lavorativa nonché verificare e, se del caso, concretizzare, un

futuro progetto di autonomia al di fuori del nucleo famigliare. Il reclamante evidenzia

poi la sua formazione professionale che combina una formazione commerciale con

un titolo accademico in ambito pedo-psicologico. Inoltre, a suo dire, ha una

lunga esperienza di lavoro in ambito educativo e sociale e da anni lavora come

curatore e tutore per le Autorità di protezione di __________ con una gestione

di 25 mandati, ciò che gli permette di riconoscere e valutare con cognizione il

probabile impegno derivante da un mandato. Per questo egli chiede un’indennità

oraria di fr. 50.– l’ora.

G. Con osservazioni 16 agosto 2013 PI 1 rileva che la retribuzione oraria

di fr. 40.– l’ora è commisurata sia ai compiti che il curatore dovrà svolgere

sia, in particolare, all’esiguità della sostanza (poco più di fr. 30 mila) in

suo possesso.

L’Autorità

di protezione ha invece chiesto, con osservazioni del 5 settembre 2013, la

reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione impugnata. Preliminarmente

osserva che il dispositivo impugnato non rappresenta una decisione formale

suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 450 CC bensì una decisione incidentale.

Dopo aver richiamato i disposti di legge applicabili (art. 404 CC e 16 ROPMA) rileva

come, in definitiva, l’autorità è chiamata a stabilire mediante decisione

formale successiva il compenso e le spese riconducibili al curatore senza

essere vincolata in modo definitivo alla fissazione del compenso orario al

momento dell’istituzione della misura. Per questo, la definizione del compenso

orario del curatore all’inizio del mandato non può essere considerata una

decisione finale. Ciò detto indica che comunque il mandato in questione non risulta

né particolarmente esteso e neppure richiede competenze professionali specifiche

salvo quelle minime normalmente richieste per essere designati alla funzione di

curatore. In queste condizioni un compenso orario di fr. 40.– l’ora, determinato

al momento dell’isituzione della misura, appare adeguato.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo competente

è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che

giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti

al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa

(art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di

reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale

data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Giusta l’art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro

prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità. All’assunzione del mandato

l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il

tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. L’indennità

oraria è definita tenuto conto dell’estensione e della complessità dei compiti

ed è compresa fra i fr. 40.- e fr. 80.- l’ora (art. 17 cpv. 1 e 2 ROPMA).

Ora, già

dalla lettura dei disposti legislativi, emerge come la fissazione della tariffa

oraria non ha nulla di provvisorio e nemmeno risulta debba essere oggetto di

una sistematica rivalutazione a fine anno.

Di

variabile, e da lì il senso della richiesta di indennità da presentare a fine

anno unitamente alle spese (art. 16 cpv. 3 ROPMA) - chiaramente non

preventivabili - vi è il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti che,

all’inizio, non può che essere presunto. Per questo e per evitare sorprese, è

pure stato inserito l’obbligo, per il curatore, di informare tempestivamente

l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro preventivato

all’assunzione del mandato (art. 17 cpv. 3 ROPMA).

La

decisione che fissa la tariffa oraria è quindi vincolante e definitiva rispetto

al calcolo che sarà fatto sulla base del dispendio orario.

Non prevedere

l’immediata impugnabilità di una simile decisione metterebbe il curatore in una

situazione insostenibile: egli non è, in effetti, tenuto ad assumere il mandato

a delle condizioni non condivise - in Ticino non è mai stato applicato

l’obbligo di accettazione di cui all’art. 400 cpv. 2 CC (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, art. 400 N. 20),

obbligo che sarà comunque presto abolito (http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120413

). È quindi impensabile attendere la decisione di approvazione complessiva

dell’indennità per contestare la tariffa oraria; a quel momento il curatore

avrà infatti già dispensato la sua attività. Il compenso orario è una questione

importante e deve essere definita con chiarezza e in anticipo così da

permettere al curatore di fare le proprie valutazioni.

3.

Ammessa

la ricevibilità della contestazione, va ora verificato quale sia, nel caso concreto,

la tariffa adeguata. Come indicato l’indennità è stabilita tenuto conto

dell’estensione e della complessità del mandato (art. 17 ROPMA). Pretendere, come

fatto dall’Autorità di protezione, che questo esercizio possa essere fatto solo

a fine anno, quando si ha una migliore visione dell’estensione dei compiti, non

è ammissibile. L’istituzione di una misura di protezione presuppone

l’esecuzione di accurati accertamenti rispetto alla situazione personale

dell’interessato. Sarà proprio in base alle necessità emerse che dovrà essere

strutturato il mandato con l’indicazione precisa dei compiti che il curatore

deve svolgere. Ovvio che in corso di misura possono emergere altri bisogni e l’opportunità

di adeguare i compiti e, se del caso, anche la tariffa oraria. Questo non

esclude tuttavia che l’autorità debba già da subito definire con precisione i

compiti e il margine d’azione del curatore. Nel caso che ci occupa gli ambiti

di rappresentanza del curatore sono diversi: non si limitano

all’amministrazione patrimoniale ma si estendono alla situazione abitativa,

allo stato di salute, all’assistenza medica e alla promozione del benessere

sociale (dispositivo n. 1 della decisione impugnata). Contrariamente a quanto

affermato dall’Autorità di protezione si tratta di un mandato tutto sommato

esteso, che tocca sia ambiti gestionali sia ambiti personali e per il quale il

signor RE 1 appare particolarmente idoneo vista la sua formazione

professionale. Riconoscere i fr. 50.- all’ora chiesti dal curatore risulta

pertanto adeguato e proporzionato alle circostanze, anche alla ristretta

situazione economica del signor PI 1, che ammette comunque di avere una sostanza

di fr. 30’000.-. Inoltre, nel caso di difficoltà finanziarie, la mercede sarà anticipata

dall’Autorità di protezione e caricata all’ente pubblico (art. 19 LPMA).

4.

Il

gravame va pertanto accolto e il dispositivo n. 6 della decisione 8/12 luglio

2013.

dell'Autorità di protezione modificato nel senso di riconoscere al

curatore RE 1 un'indennità oraria di fr. 50.–.

Tasse e

spese di giustizia seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza il dispositivo n. 6 della decisione 8/12 luglio 2013

dell’Autorità regionale di protezione __________ é modificato come segue:

6. Al curatore RE 1 è

riconosciuta un'indennità oraria di fr. 50.–.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono

posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________ e del signor PI

1 in ragione di ½ ciascuno.

3. Notificazione:

-

-

-

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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