9.2013.197
Contestazione di una decisione di fissazione dell'indennità oraria del curatore
24 aprile 2014Italiano12 min
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Numero d'incarto:
9.2013.197
Data decisione, Autorità:
24.04.2014, CDP
Titolo:
Contestazione di una decisione di fissazione dell'indennità oraria del curatore
AMMONTARE SPESE
art. 16 ROPMA
art. 17 cpv. 1 ROPMA
art. 17 cpv. 2 ROPMA
art. 17 cpv. 3 ROPMA
Incarto n.
9.2013.197
Lugano
24 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 1,
per quanto riguarda l'indennità oraria riconosciuta
al curatore
giudicando sul reclamo del 30 luglio 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa l'8/12 luglio 2013 dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Il 26 febbraio 2009 la madre di PI 1 aveva segnalato all'allora
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) la
sua preoccupazione per il futuro economico e abitativo del figlio. Ne era
seguito un incontro, avvenuto in data 24 marzo 2009, in occasione del quale non era emersa la necessità di istituire una misura di protezione.
Con
scritto del 25 febbraio 2013 i signori A__________ e S__________ C__________,
hanno nuovamente segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria – la situazione del figlio PI 1, nato il __________1990. Egli, utente
dell’OTAF dal __________ e a beneficio di una prestazione AI al 100% a seguito
di un ritardo cognitivo congenito, sarebbe stato in difficoltà a far fronte
autonomamente alla gestione e all’amministrazione dei propri beni.
B. Dopo aver incontrato i genitori il 5 aprile 2013 e raccolto
ulteriori informazioni presso il signor __________, coordinatore dei laboratori
protetti OTAF di Sorengo (cfr. mail di __________ del 6.05.2013), visto anche il
successivo scritto 10 maggio 2013 dei signori C__________, il delegato
dell’Autorità di protezione ha incontrato, il 4 giugno 2013, PI 1 che ha dato
il suo consenso per l’istituzione in suo favore di una curatela di
rappresentanza e amministrazione in applicazione degli art. 394 e 395 CC.
C. Il 19 giugno 2013 è quindi avvenuto un incontro di presentazione
fra PI 1, i suoi genitori e il curatore proposto dall’Autorità di protezione
signor RE 1. Il Delegato dell’Autorità di protezione signor __________ ha
quindi indicato che per la misura di protezione prospettata risultava adeguato
un dispendio orario mensile di 4 ore a fr. 40.– l’ora. Il signor RE 1 dal canto
suo ha indicato di richiedere un onorario orario di fr. 50.– l’ora con un budget
per i mesi da luglio a dicembre 2013 di 40 ore. Dopo breve discussione PI 1 ha confermato di accettare la misura di curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni
giusta gli art. 394 e 395 CC e il signor RE 1 come curatore. Quest’ultimo ha
dal canto suo dichiarato di accettare il mandato a partire dal 1° luglio 2013
(cfr. verbale d’incontro del 19 giugno 2013).
D. Con scritto del 25 giugno 2013 l’Autorità di protezione ha
informato il signor RE 1 di aver valutato (ris. n. 2373/2013 del 24.6.2013) la
sua richiesta retributiva e di non averla, per il momento, ritenuta giustificata
vista l’estensione e la complessità del mandato. In caso di modifica delle
circostanze sarebbe entrata in considerazione una modifica della retribuzione
oraria. L’autorità gli ha quindi chiesto di comunicare se intendeva o no
assumere il mandato a fr. 40.– l’ora.
Con mail
del 3 luglio 2013 il signor RE 1 ha ritenuto ingiustificata la posizione
dell’autorità; a suo modo di vedere, a prescindere dalla difficoltà di un
mandato, era di principio insufficiente una tariffa oraria di fr. 40.– per
l’impegno e la responsabilità che il mandato spesso comporta. Inoltre, nel caso
concreto, il lavoro di rete prospettato fra genitori divorziati, OTAF e datori
di lavoro giustificava oltremodo la richiesta. Egli ha concluso ribadendo la
richiesta di una retribuzione oraria di fr. 50.– l’ora.
E. Mediante decisione dell’8/12 luglio 2013 l’Autorità di protezione ha
quindi istituito, in favore di PI 1, una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni in applicazione dell’art. 394 CC in relazione con
l’art. 395 CC. A curatore è stato designato il signor RE 1 al quale è stata
riconosciuta, al dispositivo n. 6, un’indennità oraria di fr. 40.– l’ora.
F. Contro la predetta decisione, e meglio avverso il dispositivo n. 6,
è insorto il signor RE 1 con reclamo del 30 luglio 2013. A suo modo di vedere la situazione del signor PI 1 non è riconducibile solo a difficoltà di
gestione delle proprie finanze ma anche a problematiche più complesse che
coinvolgono la personalità dell’interessato, immaturo e introverso, le
difficoltà relazionali con i genitori divorziati, la natura di alcuni rapporti
di amicizia, di cui non si sa molto ma che potrebbero averlo portato a dilapidare
un ingente somma di denaro (forse gioco d’azzardo) e a compiere alcuni piccoli
furti presso il negozio dov’è inserito part-time. Secondo il reclamante è
quindi necessario un articolato lavoro di rete alfine di consolidare l’attuale
esperienza lavorativa nonché verificare e, se del caso, concretizzare, un
futuro progetto di autonomia al di fuori del nucleo famigliare. Il reclamante evidenzia
poi la sua formazione professionale che combina una formazione commerciale con
un titolo accademico in ambito pedo-psicologico. Inoltre, a suo dire, ha una
lunga esperienza di lavoro in ambito educativo e sociale e da anni lavora come
curatore e tutore per le Autorità di protezione di __________ con una gestione
di 25 mandati, ciò che gli permette di riconoscere e valutare con cognizione il
probabile impegno derivante da un mandato. Per questo egli chiede un’indennità
oraria di fr. 50.– l’ora.
G. Con osservazioni 16 agosto 2013 PI 1 rileva che la retribuzione oraria
di fr. 40.– l’ora è commisurata sia ai compiti che il curatore dovrà svolgere
sia, in particolare, all’esiguità della sostanza (poco più di fr. 30 mila) in
suo possesso.
L’Autorità
di protezione ha invece chiesto, con osservazioni del 5 settembre 2013, la
reiezione integrale del reclamo e la conferma della decisione impugnata. Preliminarmente
osserva che il dispositivo impugnato non rappresenta una decisione formale
suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 450 CC bensì una decisione incidentale.
Dopo aver richiamato i disposti di legge applicabili (art. 404 CC e 16 ROPMA) rileva
come, in definitiva, l’autorità è chiamata a stabilire mediante decisione
formale successiva il compenso e le spese riconducibili al curatore senza
essere vincolata in modo definitivo alla fissazione del compenso orario al
momento dell’istituzione della misura. Per questo, la definizione del compenso
orario del curatore all’inizio del mandato non può essere considerata una
decisione finale. Ciò detto indica che comunque il mandato in questione non risulta
né particolarmente esteso e neppure richiede competenze professionali specifiche
salvo quelle minime normalmente richieste per essere designati alla funzione di
curatore. In queste condizioni un compenso orario di fr. 40.– l’ora, determinato
al momento dell’isituzione della misura, appare adeguato.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente
è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che
giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti
al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa
(art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di
reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale
data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le
cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Giusta l’art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro
prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità. All’assunzione del mandato
l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il
tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. L’indennità
oraria è definita tenuto conto dell’estensione e della complessità dei compiti
ed è compresa fra i fr. 40.- e fr. 80.- l’ora (art. 17 cpv. 1 e 2 ROPMA).
Ora, già
dalla lettura dei disposti legislativi, emerge come la fissazione della tariffa
oraria non ha nulla di provvisorio e nemmeno risulta debba essere oggetto di
una sistematica rivalutazione a fine anno.
Di
variabile, e da lì il senso della richiesta di indennità da presentare a fine
anno unitamente alle spese (art. 16 cpv. 3 ROPMA) - chiaramente non
preventivabili - vi è il tempo necessario per l’esecuzione dei compiti che,
all’inizio, non può che essere presunto. Per questo e per evitare sorprese, è
pure stato inserito l’obbligo, per il curatore, di informare tempestivamente
l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro preventivato
all’assunzione del mandato (art. 17 cpv. 3 ROPMA).
La
decisione che fissa la tariffa oraria è quindi vincolante e definitiva rispetto
al calcolo che sarà fatto sulla base del dispendio orario.
Non prevedere
l’immediata impugnabilità di una simile decisione metterebbe il curatore in una
situazione insostenibile: egli non è, in effetti, tenuto ad assumere il mandato
a delle condizioni non condivise - in Ticino non è mai stato applicato
l’obbligo di accettazione di cui all’art. 400 cpv. 2 CC (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, art. 400 N. 20),
obbligo che sarà comunque presto abolito (http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20120413
). È quindi impensabile attendere la decisione di approvazione complessiva
dell’indennità per contestare la tariffa oraria; a quel momento il curatore
avrà infatti già dispensato la sua attività. Il compenso orario è una questione
importante e deve essere definita con chiarezza e in anticipo così da
permettere al curatore di fare le proprie valutazioni.
3.
Ammessa
la ricevibilità della contestazione, va ora verificato quale sia, nel caso concreto,
la tariffa adeguata. Come indicato l’indennità è stabilita tenuto conto
dell’estensione e della complessità del mandato (art. 17 ROPMA). Pretendere, come
fatto dall’Autorità di protezione, che questo esercizio possa essere fatto solo
a fine anno, quando si ha una migliore visione dell’estensione dei compiti, non
è ammissibile. L’istituzione di una misura di protezione presuppone
l’esecuzione di accurati accertamenti rispetto alla situazione personale
dell’interessato. Sarà proprio in base alle necessità emerse che dovrà essere
strutturato il mandato con l’indicazione precisa dei compiti che il curatore
deve svolgere. Ovvio che in corso di misura possono emergere altri bisogni e l’opportunità
di adeguare i compiti e, se del caso, anche la tariffa oraria. Questo non
esclude tuttavia che l’autorità debba già da subito definire con precisione i
compiti e il margine d’azione del curatore. Nel caso che ci occupa gli ambiti
di rappresentanza del curatore sono diversi: non si limitano
all’amministrazione patrimoniale ma si estendono alla situazione abitativa,
allo stato di salute, all’assistenza medica e alla promozione del benessere
sociale (dispositivo n. 1 della decisione impugnata). Contrariamente a quanto
affermato dall’Autorità di protezione si tratta di un mandato tutto sommato
esteso, che tocca sia ambiti gestionali sia ambiti personali e per il quale il
signor RE 1 appare particolarmente idoneo vista la sua formazione
professionale. Riconoscere i fr. 50.- all’ora chiesti dal curatore risulta
pertanto adeguato e proporzionato alle circostanze, anche alla ristretta
situazione economica del signor PI 1, che ammette comunque di avere una sostanza
di fr. 30’000.-. Inoltre, nel caso di difficoltà finanziarie, la mercede sarà anticipata
dall’Autorità di protezione e caricata all’ente pubblico (art. 19 LPMA).
4.
Il
gravame va pertanto accolto e il dispositivo n. 6 della decisione 8/12 luglio
2013.
dell'Autorità di protezione modificato nel senso di riconoscere al
curatore RE 1 un'indennità oraria di fr. 50.–.
Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 6 della decisione 8/12 luglio 2013
dell’Autorità regionale di protezione __________ é modificato come segue:
6. Al curatore RE 1 è
riconosciuta un'indennità oraria di fr. 50.–.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________ e del signor PI
1 in ragione di ½ ciascuno.
3. Notificazione:
-
-
-
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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