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Relazioni personali: competenza decisionale dell'Autorità regionale di protezione
20 settembre 2013Italiano7 min
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Numero d'incarto:
9.2013.199
Data decisione, Autorità:
20.09.2013, CDP
Titolo:
Relazioni personali:
competenza decisionale dell'Autorità regionale di protezione
CURATELA EDUCATIVA
RELAZIONI PERSONALI
art. 315a CC
Incarto n.
9.2013.199
Lugano
20 settembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
e a
CO 2 (ZH)
per quanto riguarda le relazioni personali del padre
con la figlia PI 1
giudicando sul reclamo del 31 luglio 2013 / 5 agosto
2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 luglio 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
che (__________2006) è figlia di RE 1 e di CO 2;
che i genitori di PI 1 vivono separati dal 2009, anno nel quale è
stata avviata una procedura di divorzio con richiesta di adozione di misure a
tutela dell'unione coniugale presso il Bezirksgericht di __________;
che RE 1 risiede attualmente a G__________, mentre CO 2 risiede a N__________
(ZH);
che, prima del trasferimento di RE 1 e della figlia PI 1 a G__________
avvenuto il 10 luglio 2012, il Bezirksgericht di __________ aveva affidato alla
Sozialbehörde di N__________ il compito di istituire una misura di curatela a
norma dell'art. 308 cpv. 2 CC in favore della piccola PI 1, misura poi
effettivamente istituita;
che, dopo il trasferimento a G__________, con lettera 16 luglio
2012, la Sozialbehörde di N__________ ha chiesto alla Commissione tutoria
regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di assumere l'incarto con
contestuale continuazione della misura a suo tempo decretata e designazione di
un nuovo curatore in Ticino;
che, con decisione 4 settembre 2012, il Bezirksgericht di __________
ha formalmente incaricato la Commissione tutoria di provvedere alla nomina di
un curatore educativo in favore della minore PI 1, affinchè provvedesse ad
organizzare i diritti di visita; nel contempo, il medesimo Tribunale ha invitato
la Commissione tutoria ad assicurare un sostegno psicologico in favore di PI 1;
che il 1° gennaio 2013 è entrato in vigore il nuovo diritto di
protezione, con passaggio delle competenze di prima sede all'Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);
che l'Autorità di protezione non ha provveduto alla nomina di un curatore
educativo;
che, con decisione 31 luglio 2013, l'Autorità di protezione ha confermato l'accordo sottoscritto da entrambi i genitori – in occasione dell'udienza 18
giugno 2013 davanti alla medesima Autorità – per la regolamentazione del
calendario delle vacanze estive di PI 1 con i genitori, segnatamente stabilente
che “il signor CO 2 prenderà con sé la figlia PI 1 per il periodo da venerdì
2 agosto 2013 al mattino a domenica 11 agosto 2013 in serata; a tal fine la signora RE 1 accompagnerà la figlia PI 1 presso la cancelleria del
Comune di G__________ venerdì 2 agosto 2013 alle ore 08.30 con tutto l'occorrente
per la vacanza, ove verrà presa in consegna dalla Presidente e da un membro
dell'ARP 18, che si occorderanno con il signor CO 2 per la partenza”;
che, con comunicazione 31 luglio 2013 formulata in calce ad una lettera
inviata all'Autorità di protezione e giunta in copia alla Camera di protezione
in data 5 agosto 2013, RE 1 ha formulato “dichiarazione di ricorso” con
contestuale richiesta di effetto sospensivo, dichiarando altresì di non
accettare “imposizioni che si scontrano con il contenuto delle decisioni sin
qui rese dal giudice del divorzio, unico competente a regolare nella sua
sostanza il diritto di visita”;
che, con scritto 20 agosto 2013, RE 1 ha completato l'impugnativa
ribadendo l'incompetenza dell'Autorità di protezione “nella definizione della
concreta estensione del diritto di visita”, ma evidenziando che durante il
soggiorno della figlia con il padre in Italia – per la vacanza oggetto della
decisione impugnata, nel frattempo avvenuta – non sono “sorti problemi
maggiori”;
che, interpellata limitatamente all'eccezione di incompetenza a decidere,
sollevata dalla reclamante, con osservazioni 2 settembre 2013, l'Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame;
che la Camera di protezione del Tribunale di appello (autorità competente
a norma dell'art. 2 cpv. 2 LPMA), giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);
che, quanto alla procedura applicabile, nella
misura in cui non sia già regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano
sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio
del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della
Ltut, pag. 8];
che nella misura in cui la reclamante chiedeva l'intervento di questo
giudice per non dar seguito alla decisione dell'Autorità di protezione che le
imponeva di consegnare la piccola PI 1 al papà la mattina del 2 agosto 2013 per
la partenza per le vacanze estive, il reclamo è superato essendo l'impugnativa
giunta a questo giudice il 5 agosto 2013 quando la piccola era già partita in
vacanza con il papà;
che, a norma dell'art. 315a cpv. 1 CC, se è chiamata a decidere sulle
relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per il
divorzio o la tutela dell'unione coniugale prende anche le misure necessarie
per proteggere il figlio e ne affida l'esecuzione all'autorità di protezione
dei minori;
che, le competenze decisionali dell'Autorità di protezione soggiacciono
in questo caso palesemente ai compiti esecutivi a lei affidati dal
Bezirksgericht di __________ a norma dell'art. 315a cpv. 1 CC (CR CC-I, Meier, art. 315a CC N. 17);
che, Bezirksgericht di __________ ha affidato il compito esecutivo
all'Autorità di protezione di procedere, tra l'altro, alla nomina di un
curatore educativo per la definizione del dettaglio dei diritti di visita tra i
genitori e la piccola PI 1;
che l'Autorità di protezione non ha a tutt'oggi provveduto alla
nomina del curatore educativo;
che, di conseguenza, l'Autorità di protezione è invitata a dar
seguito senza indugio alla nomina di un curatore educativo a favore della
piccola PI 1, onde sia possibile al medesimo organizzare i diritti di visità
dei genitori, segnatamente del papà, con l'avvallo del Bezirksgericht di __________
al quale appartiene – in questo caso a titolo esclusivo – la competenza di
regolamentare le relazioni personali tra genitori e figlia (Meier/Stettler, Droit de filiation, 4ª ed., Losanna-Ginevra 2009, n. 744 e riferimenti
menzionati);
che pertanto il reclamo va evaso ai sensi dei considerandi e la procedura
stralciata dai ruoli – in quanto la richiesta principale è superata – con
l'aggiunta del formale invito di cui sopra all'Autorità di protezione;
che, date le circostanze, non si prelevano tasse e spese;
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Fatti
1. Il
reclamo è evaso ai sensi dei considerandi e la procedura stralciata dai ruoli.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Considerandi
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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