Lexipedia

Decisione

9.2013.201

Richiesta di permettere ai figli di partecipare ad un campo sportivo (irricevibile): La CDP, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata giustizia, non può sostituirsi nella decisio

9 agosto 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i genitori possono derogare di comune accordo a questa regolamentazione”;

che, in sede di udienza del 31 maggio 2012, l'allora Commissione tutoria regionale __________, ora Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), ha omologato l'accordo dei genitori sul

nuovo assetto delle relazioni personali, modificando la regolamentazione minima

sopra indicata, senza toccare la regolamentazione delle relazioni personali per

le vacanze, nel senso che “le relazioni del padre con i figli erano ridotte

ad un fine settimana ogni 15 giorni con il padre che va a prendere i figli il

sabato mattina tra le 10.00 e le 10.15 e la madre li riprende recandosi lei

presso il domicilio del padre la domenica sera tra le 18.00 e le 18.15”;

che, con decisione 14 giugno 2013, l'Autorità di protezione ha accolto parzialmente la domanda del padre tendente alla modifica delle relazioni

personali con i figli, stabilendo che: “a) le relazioni personali minime tra

padre e figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì

sera alle 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o

presso la madre quando questi non sono svolti, alla domenica sera alle 19.00

quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a riprendere i figli;

b) le relazioni personali tra padre e figli devono sempre essere esercitate

salvo per motivi di imprevista forza maggiore comprovata e dovranno essere

recuperate da parte del padre al più tardi entro il mese successivo a quello

dell'impedimento su indicazione del curatore sentiti i due genitori;”

che, con la menzionata decisione, l'Autorità di protezione ha accolto

parzialmente la domanda del padre per le relazioni personali con i figli nel

corso dei mesi di luglio e agosto, nel senso che: “il padre potrà avere con

sé i figli da venerdì 5 luglio alle ore 19 recandosi a prenderli presso il

domicilio della madre e terrà con sé i figli fino a giovedì 1° agosto alle ore

19 quando la madre passerà a prendere i figli presso il domicilio del padre”;

che, con reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013, RE 1 si

aggrava a questa Camera per denegata giustizia e ritardo ingiustificato

dell'Autorità di protezione nell'evasione di

un'istanza supercautelare urgente che avrebbe formulato alla menzionata

autorità il 25 luglio 2013;

che, nel medesimo reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013, RE 1

fa riferimento ad una “domanda supercautelare urgente” da lei rivolta

all'Autorità di protezione il 5 agosto 2013, reiterata il 7 agosto 2013, con la

quale ha chiesto alla medesima Autorità “di emettere senza indugio una

decisione che facesse obbligo al padre a far partecipare i figli al corso

sportivo con inizio il 10.8.2013”, visto il rifiuto opposto dal padre, che

avrebbe fatto valere la coincidenza con il suo diritto di visita e al mancato

immediato intervento dell'Autorità di protezione;

che RE 1, “a fronte dell'inerzia dell'ARP di __________”,

postula che questa Camera, nella sua veste di Autorità di vigilanza, intervenga

“in luogo della stessa con l'emissione di una decisione urgente, inaudita

parte”, con la quale ad CO 2 venga “fatto obbligo ” di “permettere

ai figli di partecipere al campo sportivo di scherma con partenza sabato

Considerandi

10.8

” (cfr. gravame pag. 5 verso il mezzo e pag. 6 verso il mezzo),

ciò con la comminatoria penale dell'art. 292 CP;

che il

gravame non ha fatto oggetto di intimazione;

che il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità

di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di

reclamo (art. 450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di

protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG);

che il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di

occuparsi di un procedimento;

che vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in modo

inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che

rientra nelle sue attribuzioni; sapere se la durata di un procedimento ecceda

quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso

specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121

pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4);

che la reclamante non indica l'esatto contenuto dell'istanza che

avrebbe rivolto all'Autorità di protezione il 25 luglio 2013, che neppure

produce, ragion per cui il gravame, nella misura in cui fa riferimento ad una

denegata o ritardata giustizia in relazione a quell'istanza, si avvera palesemente

irricevibile per carenza di motivazione;

che, con riferimento alle istanze rivolte il 5 e 7 agosto 2013 all'Autorità

di protezione, la reclamante non conclude chiedendo un intervento

sollecitatorio o sanzionatorio nei confronti di detta Autorità, limitandosi a

chiedere che questa Camera, quale Autorità di vigilanza, abbia ad agire essa

medesima ordinando in via supercautelare ed inaudita di “permettere ai figli

di partecipare al campo sportivo di scherma con partenza sabato 10.8.2013”

(cfr. gravame pag. 5 verso il mezzo e pag. 6 verso il mezzo), ciò con la

comminatoria penale dell'art. 292 CP;

che la richiesta di cui sopra è palesemente irricevibile, non potendo

questa Camera, nelle sue competenze di vigilanza e di intervento per denegata o

ritardata giustizia, sostituirsi nella decisione all'Autorità di protezione

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la

modifica della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele, ad art. 26, pag. 12);

che, a titolo abbondanziale, va per altro rilevato che risulta dagli

atti che il formulario d'iscrizione ai corsi di scherma di PI 2 e PI 1 era da

compilare e ritornare entro il 15 giugno 2013, per cui RE 1 – alla quale non

poteva sfuggire la coincidenza di date con il diritto di visita di CO 2 – aveva

tutto il tempo di formalizzare la richiesta di modifica delle relazioni

personali all'Autorità di protezione e, di conseguenza, sostenere un'inazione

della menzionata Autorità per istanze inoltrate il 5 e 7 agosto 2013, per un

corso che inizia il 10 agosto 2013, è al limite dell'abuso di diritto;

che, in

queste circostanze, è pure decisamente inaccettabile far giungere alla Camera

il gravame la mattina del 9 agosto 2013 e sollecitare, telefonicamente, nel pomeriggio

del medesimo giorno, l'emanazione della decisione;

che di conseguenza il reclamo/istanza va dichiarato manifestamente irricevibile

e infondato;

che gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza, non

essendo tuttavia necessario accordare ripetibili, il gravame non avendo fatto

oggetto di intimazione;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo/istanza supercautelare 8 agosto 2013 di RE 1 è manifestamente

irricevibile e infondato.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono a

carico di RE 1.

Non si

assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Per la Camera di protezione del Tribunale

d’appello

Il presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster