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Decisione

9.2013.203

Tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario

17 marzo 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 21 aprile 1988 PI 1, nato il __________ 1963, è stato

posto a beneficio di una tutela volontaria. In veste di tutore è stato

designato il fratello, RE 1.

B. Il rendiconto 2012, regolarmente presentato dal tutore RE 1, è stato

approvato tramite decisione 5 agosto 2013 dall’Autorità regionale di protezione

__________ (in seguito Autorità di protezione). Essa ha prelevato complessivi

fr. 150.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del

rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.

C. In data 16 agosto 2013 RE 1 ha presentato reclamo contro la suddetta decisione, sostenendo che per l’anno precedente l’autorità aveva rinunciato

a prelevare una tassa, considerata la situazione finanziaria precaria del suo

tutelato. Egli ha quindi chiesto che anche per l’anno 2012 fosse applicato lo

stesso principio, pretendendo che l’autorità prelevasse soltanto l’importo di

fr. 50.-, ritenuto che la situazione finanziaria del tutelato rimane

problematica e nessun segnale lascia presagire un miglioramento in futuro.

D. Con

osservazioni del 29 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha rilevato che

rispetto all’anno precedente, il rendiconto per il 2012 presentava un utile di

fr. 5'295.35, ragion per cui la situazione economica di PI 1 non risultava

precaria e di conseguenza il prelievo di una tassa non appare sproporzionata.

L’autorità ha quindi chiesto di confermare la decisione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla

procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la

modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore

il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,

l’art. 74b vLPamm).

2.

Il

previgente art. 413 vCC prevedeva che il tutore doveva tenere la

contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle

epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2) e che il tutelato che aveva

compiuto sedici anni doveva essere presente, ove fosse possibile, alla resa dei

conti (cpv. 3).

L'attuale art. 410 CC ha

un tenore analogo: il curatore tiene la contabilità e la presenta per

approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa

fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità

all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).

3.

In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione

possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:

a) per l’approvazione di

rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;

b) per ogni altra decisione

fino a fr. 5'000.-.

Per

l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli

atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli

atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella

legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art.

29.

della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele (LTut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio

di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla LTut non è d'aiuto. Il Rapporto del

Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del

Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere

che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla

lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa

per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–.

Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore,

anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di

cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di

persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato,

loc. cit.).

a) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle

Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello

amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di

giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei

costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza CDP del 13

agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6b), espressione del principio di

proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1.

e rif.; Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).

b) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole

correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei

costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri

termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve

superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività

giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle

pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia

174.

consid. 2 a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6c).

c) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della

singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico

della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in

evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve

contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n.

52.2009.435

consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).

d) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza

riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici,

dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi

criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per

motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio

dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa

– calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata

alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di

sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti).

Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in

proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per

l’autorità.

e) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa

o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di

apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità

può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato

del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può

fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le

perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f).

f) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la

possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di

tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo

sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a

casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe.

Quanto

al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza

dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra

(consid. 3 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una

commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del

curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua

determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il

minimo consentiti dalla legge siano rispettati.

4.

Nel

caso in esame, il curatore ha presentato il rendiconto il 5 marzo 2013, sotto

l’egida del nuovo diritto. Egli ha chiesto, “data la precaria situazione

economica” l’esenzione da qualsiasi tassa e spesa.

Alla luce

di quanto sopra indicato, si tratta ora di stabilire in concreto, se

l’ammontare di fr. 100.-, importo contestato da RE 1, sia rispettoso dei

principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante che

questo Giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del

proprio potere d’apprezzamento.

Il

reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria.

Tuttavia, a questo Giudice non risulta che le condizioni economiche del

curatelato siano così problematiche. Nel corso degli anni le sue entrate sono

rimaste simili, se non che per l’anno 2012, rispetto ai precedenti, le sue

finanze hanno registrato un utile d’esercizio di fr. 5'295.35. Nei precedenti

anni si osservava invece una perdita d’esercizio. Di conseguenza, l’importo di

fr. 100.- non risulta sproporzionata né al di sopra delle possibilità

economiche di PI 1.

5.

Visto

quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia del reclamo in

oggetto, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 50.–

b) spese fr.

150.–

fr.

200.–

sono

posti a carico di RE 1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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