9.2013.203
Tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario
17 marzo 2014Italiano10 min
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Numero d'incarto:
9.2013.203
Data decisione, Autorità:
17.03.2014, CDP
Titolo:
Tasse per l’approvazione del rendiconto finanziario
AMMONTARE SPESE
ASSUNZIONI SPESE
art. 410 CC
art. 28 LPAMM
art. 29 LPMA
art. 413 VCC
Incarto n.
9.2013.203
Lugano
17 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la tassa posta a carico del
curatelato PI 1 dall’Autorità
regionale di protezione __________ per l'approvazione del rendiconto
finanziario per l’anno 2012
giudicando sul reclamo del 16 agosto 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 5 agosto 2013 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 21 aprile 1988 PI 1, nato il __________ 1963, è stato
posto a beneficio di una tutela volontaria. In veste di tutore è stato
designato il fratello, RE 1.
B. Il rendiconto 2012, regolarmente presentato dal tutore RE 1, è stato
approvato tramite decisione 5 agosto 2013 dall’Autorità regionale di protezione
__________ (in seguito Autorità di protezione). Essa ha prelevato complessivi
fr. 150.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del
rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.
C. In data 16 agosto 2013 RE 1 ha presentato reclamo contro la suddetta decisione, sostenendo che per l’anno precedente l’autorità aveva rinunciato
a prelevare una tassa, considerata la situazione finanziaria precaria del suo
tutelato. Egli ha quindi chiesto che anche per l’anno 2012 fosse applicato lo
stesso principio, pretendendo che l’autorità prelevasse soltanto l’importo di
fr. 50.-, ritenuto che la situazione finanziaria del tutelato rimane
problematica e nessun segnale lascia presagire un miglioramento in futuro.
D. Con
osservazioni del 29 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha rilevato che
rispetto all’anno precedente, il rendiconto per il 2012 presentava un utile di
fr. 5'295.35, ragion per cui la situazione economica di PI 1 non risultava
precaria e di conseguenza il prelievo di una tassa non appare sproporzionata.
L’autorità ha quindi chiesto di confermare la decisione impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2
Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla
procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la
modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore
il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPamm).
2.
Il
previgente art. 413 vCC prevedeva che il tutore doveva tenere la
contabilità dell’amministrazione e rendere conto all’autorità tutoria alle
epoche da essa fissate ed almeno ogni due anni (cpv. 2) e che il tutelato che aveva
compiuto sedici anni doveva essere presente, ove fosse possibile, alla resa dei
conti (cpv. 3).
L'attuale art. 410 CC ha
un tenore analogo: il curatore tiene la contabilità e la presenta per
approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa
fissate, ma almeno ogni due anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità
all’interessato e su richiesta gliene fornisce una copia (cpv. 2).
3.
In base all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione
possono applicare alle proprie decisioni le seguenti tasse:
a) per l’approvazione di
rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;
b) per ogni altra decisione
fino a fr. 5'000.-.
Per
l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli
atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli
atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella
legislazione precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art.
29.
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele (LTut), in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio
di Stato n. 4775 del 1° luglio 1998 sulla LTut non è d'aiuto. Il Rapporto del
Gran Consiglio del 12 febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del
Gran Consiglio (Vol. 5, anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere
che il legislatore ha inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla
lettera a), fissando un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa
per le altre decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–.
Nelle “altre decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore,
anche il rendiconto finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di
cui si è detto nel caso in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di
persone estremamente abbienti” (cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato,
loc. cit.).
a) La LPMA non specifica se, per quanto concerne le tasse delle
Autorità regionali di protezione, si debba applicare il diritto civile o quello
amministrativo. Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di
giustizia sono contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei
costi e dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza CDP del 13
agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6b), espressione del principio di
proporzionalità (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1.
e rif.; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).
b) Il principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole
correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei
costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri
termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve
superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività
giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle
pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia
174.
consid. 2 a; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25 consid. 6c).
c) Il principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della
singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico
della prestazione fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in
evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e deve
contenersi entro limiti ragionevoli (sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n.
52.2009.435
consid. 4.1. e rif; DTF 126 I 188 consid. a/bb in).
d) Nell’ambito della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza
riconoscono al legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici,
dedotti dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi
criteri, costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per
motivi pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio
dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa
– calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata
alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di
sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti).
Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in
proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per
l’autorità.
e) Nei limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa
o giudiziaria dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di
apprezzamento, ed un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità
può intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato
del suo potere o l’ha ecceduto (Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può
fissare l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le
perdite subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza CDP del 13 agosto 2013 inc. n. 9.2013.25, consid. 6f).
f) Da quanto sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la
possibilità di elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di
tasse di giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo
sistema consente oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a
casi analoghi verranno applicate analoghe tariffe.
Quanto
al fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza
dell’interessato, di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra
(consid. 3 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una
commisurazione della tassa in base alla consistenza patrimoniale del
curatelato, benché non abbia poi specificato il criterio per la sua
determinazione. Ciò che importa è che nel computo della tassa il massimo ed il
minimo consentiti dalla legge siano rispettati.
4.
Nel
caso in esame, il curatore ha presentato il rendiconto il 5 marzo 2013, sotto
l’egida del nuovo diritto. Egli ha chiesto, “data la precaria situazione
economica” l’esenzione da qualsiasi tassa e spesa.
Alla luce
di quanto sopra indicato, si tratta ora di stabilire in concreto, se
l’ammontare di fr. 100.-, importo contestato da RE 1, sia rispettoso dei
principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante che
questo Giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del
proprio potere d’apprezzamento.
Il
reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria.
Tuttavia, a questo Giudice non risulta che le condizioni economiche del
curatelato siano così problematiche. Nel corso degli anni le sue entrate sono
rimaste simili, se non che per l’anno 2012, rispetto ai precedenti, le sue
finanze hanno registrato un utile d’esercizio di fr. 5'295.35. Nei precedenti
anni si osservava invece una perdita d’esercizio. Di conseguenza, l’importo di
fr. 100.- non risulta sproporzionata né al di sopra delle possibilità
economiche di PI 1.
5.
Visto
quanto sopra il reclamo è respinto. Tasse e spese di giustizia del reclamo in
oggetto, seguono la soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
150.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di RE 1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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