9.2013.208
Remunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria
26 marzo 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.208
Lugano
26 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
e
a
CO
3
per
quanto riguarda le spese della misura di protezione a favore della figlia
giudicando
sul reclamo del 23 agosto 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 agosto 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 è nata il __________
1998 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il
27 giugno 2007; l’autorità parentale e la custodia sono state attribuite alla madre.
B. Il 26 settembre 2011
l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione
tutoria) ha collocato la minore presso il Foyer C__________ nonché istituito
una curatela educativa ed amministrativa, designando per l’incarico CO 3. Detta
nomina è stata osteggiata dal padre sin davanti all’allora Autorità di
vigilanza sulle tutele, che il 3 luglio 2012 ha respinto la richiesta di sostituzione della curatrice (inc. n. 105.2011).
C. Con decisione del 7
marzo 2013 (ris. n. 126) l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria, ha accolto la domanda inoltrata da RE 1 volta all’esonero
dall’assunzione delle spese della misura, per l’anno 2012. Con decisione dello
stesso giorno (ris. n. 127) tale autorità ha invece respinto la stessa domanda
formulata dal padre.
D. Il 15 febbraio 2013
la curatrice ha chiesto l’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a
fr. 60.–, indicando che per lo svolgimento del mandato saranno sufficienti
circa 55 ore annuali.
E. Con decisione del 12
agosto 2013 l’Autorità di protezione ha modificato la tariffa oraria, riconoscendo
alla curatrice un’indennità di fr. 60.– all’ora per un massimo di 55 ore
annuali che corrispondono a un importo complessivo annuale di fr. 3'300.– oltre
ad un rimborso spese.
F. Tale risoluzione è
stata impugnata da RE 1 con reclamo del 23 agosto 2013. A motivazione della richiesta la reclamante indica divergenze con la curatrice, contesta le
“modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che in “un
prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude
evidenziando che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni
caso di far fronte ai costi della curatela.
G. Con scritto del 4
settembre 2013 CO 2 chiede che le richieste della reclamante vengano accolte.
Con osservazioni del 5
settembre 2013 la curatrice postula la reiezione del gravame, contestando di
aver mai avuto divergenze con la reclamante, indicando che il mandato non
sarebbe in discussione e neppure un’eventuale dimissione di PI 1 dall’istituto
nel quale è collocata. Conclude indicando che il costo della misura per l’anno
2012 è in ogni caso stato posto a carico del Comune.
L’Autorità regionale di
protezione ha presentato le proprie osservazioni (ricevute il 17 settembre
2013) postulando la conferma della propria decisione.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d'appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle
norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in
particolare, l’art. 74b vLPAmm).
2.
In concreto l’Autorità
regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice volta
all’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a fr. 60.–,
indicando che CO 3 si occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 ed i
familiari, di mantenere dei regolari contatti con le persone, i servizi e
l’istituto coinvolti e di inviare aggiornamenti e rapporti all’Autorità.
3.
La remunerazione dei
curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla
base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della
legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli
art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut.
In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che il riconoscimento
di un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui
[..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1° gennaio 2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla
Commissione tutoria, poteva essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr.
3'000.-.
Dal 1° gennaio 2013 – con
l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile –
sono state conformate al nuovo ordinamento federale anche le normative cantonali.
a. Giusta
l’art. 404 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso
delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del
compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare
dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2).
I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il
rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con
i beni dell’interessato (cpv. 3).
b. L’art.
49.
LPMA (in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che i curatori hanno diritto
ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del
pupillo.
La
norma transitoria del ROPMA dispone che per i mandati pendenti al 1° gennaio
2013.
l’Autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire
con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 ROPMA.
L’art.
16.
cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione
definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente
necessario per l’esecuzione del mandato. L’art. 17 ROPMA ribadisce inoltre che
l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei
compiti conferiti (cpv. 1) e che è riconosciuta un’indennità compresa fra i
fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2).
4.
Ora, con il reclamo RE
1.
contesta l’aumento della retribuzione oraria alla curatrice a fr. 60.–. A
giustificazione della propria richiesta indica divergenze con la curatrice,
contesta le “modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che
in “un prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude evidenziando
che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni caso di far
fonte ai costi della curatela.
Nel caso in esame l’Autorità
regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice – basata sulla
norma transitoria del ROPMA – di aumentare l’indennità oraria per il mandato a
fr. 60.–. Tale tariffa, superiore a quella prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRTut,
è del tutto in sintonia con quanto stabilito nel nuovo Regolamento in vigore
dal 1° gennaio 2013 (art. 17 ROPMA), che prevede appunto una remunerazione che
va dai 40.– agli 80.–.
Ritenuto che l’indennità
del curatore è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei
compiti conferiti, l'Autorità di protezione ha riconosciuto, a giusta ragione,
che in concreto si giustifica un adeguamento della tariffa oraria da
fr. 40.– a fr. 60.–. Pur riconoscendo che la situazione della minore
è migliorata – grazie all’istituzione della curatela educativa e amministrativa
e al collocamento della stessa in istituto – ha indicato che lo svolgimento del
mandato comporta un notevole impegno professionale per la curatrice, che si
occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 e i famigliari, di
mantenere regolari contatti con le persone, i servizi e l’istituto coinvolti e
di inviare aggiornamenti e rapporti all’autorità.
La reclamante non si
confronta minimamente con le motivazioni contenute nella decisione avversata, che
giustificano l’adeguamento della tariffa oraria. Le critiche della stessa sono
del tutto inconsistenti. RE 1 si è infatti limitata a “criticare” l’operato
della curatrice, indicando, in modo del tutto generico, di aver avuto divergenze
con la stessa. Sempre senza motivazione alcuna rivela che non intende più
continuare “con le presenti ed imposte modalità” e che in un prossimo futuro PI
1.
lascerà l’istituto nel quale si trova. In simili circostanze il reclamo è da
ritenersi irricevibile per carenza di motivazioni essendo le doglianze
insufficientemente motivate (art. 450 cpv. 3 CC). RE 1 non si confronta infatti
minimamente con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.
A titolo abbondanziale si
rileva che, quanto al mandato in esame si ricorda che l’istituzione della
curatela in esame (cfr. seduta CTR del 26 settembre 2011, risoluzione 450 agli
atti) CO 3 è stata nominata curatrice educativa (art. 308 CC) con “il compito
di:
- consigliare e aiutare i genitori nella cura e
nella gestione della figlia;
- occuparsi delle relazioni personali con i genitori
ed eventuali famigliari. La curatrice educativa presenterà per esame e
approvazione alla scrivente autorità un calendario dei diritti di visita
padre-figlia e madre-figlia, in accordo con l’istituto di accoglienza e tenuto
conto del bene prioritario del minore;
- valutare e proporre l’eventuale attivazione di un
sostegno terapeutico della minore;
- presentare ogni tre mesi alla CTR competente un
aggiornamento della situazione.”
CO 3 è inoltre
stata nominata curatrice amministrativa (art. 325 CC) con “il compito di:
- amministrare i beni e i redditi di proprietà della
curatelata;
- assieme al delegato commissionale presentare alla
CTR, l’inventario dei beni della curatelata (…);
- presentare alla CTR il rendiconto finanziario
annuale (…);
- chiedere se necessario i consensi previsti dagli
art. 421 e 422 CC.”
Ora, ritenuta la portata del
mandato e la complessità dei compiti conferiti, la fissazione della tariffa a
fr. 60.–, del tutto in sintonia con quanto prescrive l’art. 17 cpv. 2
ROPMA (che non raggiunge neppure il massimo previsto), appare in concreto
giustificata.
5.
Le critiche della
reclamante sull’operato della curatrice, palesemente inconsistenti, cadono nel
vuoto. Si rileva inoltre che oggetto del presente gravame non è né l’esistenza
della misura di curatela in quanto tale né la presa a carico dei costi della
misura.
6.
Di conseguenza il
reclamo va respinto e la decisione avversata confermata.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico della reclamante. Non
vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto, nella misura in cui è ricevibile.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 150.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE
1. Non vengono assegnate ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.