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Decisione

9.2013.208

Remunerazione di un curatore educativo e amministrativo per l'attività svolta dopo il 1° gennaio 2013: richiesta di adeguamento della remunerazione oraria

26 marzo 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il __________

1998 dall’unione tra RE 1 e CO 2. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il

27 giugno 2007; l’autorità parentale e la custodia sono state attribuite alla madre.

B. Il 26 settembre 2011

l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione

tutoria) ha collocato la minore presso il Foyer C__________ nonché istituito

una curatela educativa ed amministrativa, designando per l’incarico CO 3. Detta

nomina è stata osteggiata dal padre sin davanti all’allora Autorità di

vigilanza sulle tutele, che il 3 luglio 2012 ha respinto la richiesta di sostituzione della curatrice (inc. n. 105.2011).

C. Con decisione del 7

marzo 2013 (ris. n. 126) l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria, ha accolto la domanda inoltrata da RE 1 volta all’esonero

dall’assunzione delle spese della misura, per l’anno 2012. Con decisione dello

stesso giorno (ris. n. 127) tale autorità ha invece respinto la stessa domanda

formulata dal padre.

D. Il 15 febbraio 2013

la curatrice ha chiesto l’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a

fr. 60.–, indicando che per lo svolgimento del mandato saranno sufficienti

circa 55 ore annuali.

E. Con decisione del 12

agosto 2013 l’Autorità di protezione ha modificato la tariffa oraria, riconoscendo

alla curatrice un’indennità di fr. 60.– all’ora per un massimo di 55 ore

annuali che corrispondono a un importo complessivo annuale di fr. 3'300.– oltre

ad un rimborso spese.

F. Tale risoluzione è

stata impugnata da RE 1 con reclamo del 23 agosto 2013. A motivazione della richiesta la reclamante indica divergenze con la curatrice, contesta le

“modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che in “un

prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude

evidenziando che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni

caso di far fronte ai costi della curatela.

G. Con scritto del 4

settembre 2013 CO 2 chiede che le richieste della reclamante vengano accolte.

Con osservazioni del 5

settembre 2013 la curatrice postula la reiezione del gravame, contestando di

aver mai avuto divergenze con la reclamante, indicando che il mandato non

sarebbe in discussione e neppure un’eventuale dimissione di PI 1 dall’istituto

nel quale è collocata. Conclude indicando che il costo della misura per l’anno

2012 è in ogni caso stato posto a carico del Comune.

L’Autorità regionale di

protezione ha presentato le proprie osservazioni (ricevute il 17 settembre

2013) postulando la conferma della propria decisione.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d'appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle

norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in

particolare, l’art. 74b vLPAmm).

2.

In concreto l’Autorità

regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice volta

all’adeguamento della mercede oraria da fr. 40.– a fr. 60.–,

indicando che CO 3 si occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 ed i

familiari, di mantenere dei regolari contatti con le persone, i servizi e

l’istituto coinvolti e di inviare aggiornamenti e rapporti all’Autorità.

3.

La remunerazione dei

curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla

base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della

legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto (ROPMA)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli

art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut e soprattutto gli art. 16-18 vRTut.

In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che il riconoscimento

di un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo di fr. 3'000.- annui

[..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal 1° gennaio 2010, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla

Commissione tutoria, poteva essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr.

3'000.-.

Dal 1° gennaio 2013 – con

l’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile –

sono state conformate al nuovo ordinamento federale anche le normative cantonali.

a. Giusta

l’art. 404 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso

delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. L’importo del

compenso, è stabilito dall’Autorità di protezione, tenuto conto in particolare

dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2).

I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (cpv. 3).

b. L’art.

49.

LPMA (in vigore dal 1° gennaio 2013) stabilisce che i curatori hanno diritto

ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del

pupillo.

La

norma transitoria del ROPMA dispone che per i mandati pendenti al 1° gennaio

2013.

l’Autorità di protezione ha tempo fino al 31 dicembre 2013 per definire

con il curatore una remunerazione oraria secondo gli art. 16 e 17 ROPMA.

L’art.

16.

cpv. 2 ROPMA precisa che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione

definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente

necessario per l’esecuzione del mandato. L’art. 17 ROPMA ribadisce inoltre che

l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei

compiti conferiti (cpv. 1) e che è riconosciuta un’indennità compresa fra i

fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2).

4.

Ora, con il reclamo RE

1.

contesta l’aumento della retribuzione oraria alla curatrice a fr. 60.–. A

giustificazione della propria richiesta indica divergenze con la curatrice,

contesta le “modalità” con la quale viene gestita la curatela e fa presente che

in “un prossimo futuro” la figlia lascerà l’istituto. La reclamante conclude evidenziando

che la propria situazione finanziaria non le permetterebbe in ogni caso di far

fonte ai costi della curatela.

Nel caso in esame l’Autorità

regionale di protezione ha accolto la richiesta della curatrice – basata sulla

norma transitoria del ROPMA – di aumentare l’indennità oraria per il mandato a

fr. 60.–. Tale tariffa, superiore a quella prevista dall’art. 17 cpv. 2 vRTut,

è del tutto in sintonia con quanto stabilito nel nuovo Regolamento in vigore

dal 1° gennaio 2013 (art. 17 ROPMA), che prevede appunto una remunerazione che

va dai 40.– agli 80.–.

Ritenuto che l’indennità

del curatore è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei

compiti conferiti, l'Autorità di protezione ha riconosciuto, a giusta ragione,

che in concreto si giustifica un adeguamento della tariffa oraria da

fr. 40.– a fr. 60.–. Pur riconoscendo che la situazione della minore

è migliorata – grazie all’istituzione della curatela educativa e amministrativa

e al collocamento della stessa in istituto – ha indicato che lo svolgimento del

mandato comporta un notevole impegno professionale per la curatrice, che si

occupa di disciplinare i diritti di visita tra PI 1 e i famigliari, di

mantenere regolari contatti con le persone, i servizi e l’istituto coinvolti e

di inviare aggiornamenti e rapporti all’autorità.

La reclamante non si

confronta minimamente con le motivazioni contenute nella decisione avversata, che

giustificano l’adeguamento della tariffa oraria. Le critiche della stessa sono

del tutto inconsistenti. RE 1 si è infatti limitata a “criticare” l’operato

della curatrice, indicando, in modo del tutto generico, di aver avuto divergenze

con la stessa. Sempre senza motivazione alcuna rivela che non intende più

continuare “con le presenti ed imposte modalità” e che in un prossimo futuro PI

1.

lascerà l’istituto nel quale si trova. In simili circostanze il reclamo è da

ritenersi irricevibile per carenza di motivazioni essendo le doglianze

insufficientemente motivate (art. 450 cpv. 3 CC). RE 1 non si confronta infatti

minimamente con le motivazioni contenute nella sentenza impugnata.

A titolo abbondanziale si

rileva che, quanto al mandato in esame si ricorda che l’istituzione della

curatela in esame (cfr. seduta CTR del 26 settembre 2011, risoluzione 450 agli

atti) CO 3 è stata nominata curatrice educativa (art. 308 CC) con “il compito

di:

- consigliare e aiutare i genitori nella cura e

nella gestione della figlia;

- occuparsi delle relazioni personali con i genitori

ed eventuali famigliari. La curatrice educativa presenterà per esame e

approvazione alla scrivente autorità un calendario dei diritti di visita

padre-figlia e madre-figlia, in accordo con l’istituto di accoglienza e tenuto

conto del bene prioritario del minore;

- valutare e proporre l’eventuale attivazione di un

sostegno terapeutico della minore;

- presentare ogni tre mesi alla CTR competente un

aggiornamento della situazione.”

CO 3 è inoltre

stata nominata curatrice amministrativa (art. 325 CC) con “il compito di:

- amministrare i beni e i redditi di proprietà della

curatelata;

- assieme al delegato commissionale presentare alla

CTR, l’inventario dei beni della curatelata (…);

- presentare alla CTR il rendiconto finanziario

annuale (…);

- chiedere se necessario i consensi previsti dagli

art. 421 e 422 CC.”

Ora, ritenuta la portata del

mandato e la complessità dei compiti conferiti, la fissazione della tariffa a

fr. 60.–, del tutto in sintonia con quanto prescrive l’art. 17 cpv. 2

ROPMA (che non raggiunge neppure il massimo previsto), appare in concreto

giustificata.

5.

Le critiche della

reclamante sull’operato della curatrice, palesemente inconsistenti, cadono nel

vuoto. Si rileva inoltre che oggetto del presente gravame non è né l’esistenza

della misura di curatela in quanto tale né la presa a carico dei costi della

misura.

6.

Di conseguenza il

reclamo va respinto e la decisione avversata confermata.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza. Le tasse e spese sono a carico della reclamante. Non

vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto, nella misura in cui è ricevibile.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 50.–

b) spese fr. 150.–

fr. 200.–

sono posti a carico di RE

1. Non vengono assegnate ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.