9.2013.209
Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni
15 aprile 2014Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
9.2013.209
Data decisione, Autorità:
15.04.2014, CDP
Titolo:
Richiesta di soppressione dell'autorità parentale congiunta: condizioni
AUTORITÀ PARENTALE
art. 298a cpv. 2 CC
Incarto n.
9.2013.209
Lugano
15 aprile
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione X__________,
e a
CO 1,
patr. da: PR 2
per quanto riguarda l’autorità parentale sul figlio PI
1
giudicando sul reclamo del 27 agosto 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 25 giugno 2013 dall'Autorità
regionale di protezione X__________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Dalla relazione tra CO 1 e RE 1 è nato, il __________ 2009, PI 1. Il
padre ha riconosciuto PI 1 il 18 maggio 2009. Il 19 agosto 2009 CO 1 e RE 1
hanno sottoscritto un “contratto per l’obbligo di mantenimento di minori e per
il diritto alle relazioni personali”, poi approvato dall’allora Commissione
tutoria regionale X__________ (in seguito Commissione tutoria X), con
risoluzione n. 355 del 1° ottobre 2009, che prevedeva in particolare
l’esercizio dell’autorità parentale congiunta. La competenza della Commissione
tutoria X era data dalla circostanza che CO 1 e il piccolo PI 1 abitavano a S__________.
B. Il
10 gennaio 2011 CO 1 ha dato alla luce PI 2, che è stato riconosciuto dal padre
RE 1 il 23 marzo 2011. Benché sollecitati in tal senso dalla Commissione
tutoria X, i genitori non hanno sottoscritto alcuna convenzione per il figlio PI
2. La madre ha da subito espresso la volontà di non esercitare l’autorità
parentale congiuntamente al padre (cfr. udienza del 22 agosto 2011).
C. Nell’estate del 2011 la relazione tra CO 1 e RE 1 si è conclusa.
D. Con lettera del 4 settembre 2011 CO 1 si è rivolta alla Commissione
tutoria X postulando la conclusione di un contratto per il mantenimento e le
relazioni personali anche per PI 2, nonché la modifica della Convenzione già
sottoscritta per il figlio PI 1. Ha ribadito di essere contraria all’autorità
parentale congiunta per il secondogenito. A giustificazione della richiesta di poter
esercitare l’autorità parentale su PI 2 in forma esclusiva, ha evidenziato che l’esercizio dell’autorità parentale congiunta per il primogenito aveva creato
non pochi problemi. Pur riconoscendo che RE 1 è un “buon padre” ha sostenuto
che l’autorità parentale congiunta non è ottimale nell’interesse dei figli. Ha
evidenziato in particolare grandi problemi sorti in relazione all’alimentazione
e alla scelta delle cure mediche.
In
conclusione ha rilevato che “per quanto relativo all’autorità parentale di PI 1, mi appello ad una vostra decisione in merito”.
Con
scritto del 5 settembre 2011 RE 1 ha ribadito la volontà di poter esercitare
l’autorità congiunta su entrambi i figli.
E. La
richiesta di CO 1 è stata trasmessa per competenza all’allora Autorità di
vigilanza sulle tutele e curatele.
Ad inizio
2013 CO 1 ha trasferito il proprio domicilio a C__________.
F. I
genitori sono stati sentiti dall’Autorità regionale di protezione X __________ (in
seguito Autorità di protezione X) – nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria – il 20 giugno 2013. Durante l’incontro non è stata trovata un’intesa.
G. Con
risoluzione del 20 giugno 2013 (ris. n. 401) l'Autorità di protezione X ha
accolto l’istanza di modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale di
CO 1, attribuendole l’autorità parentale esclusiva su PI 1, evidenziando conflitti fra i genitori su aspetti rilevanti della
vita dei figli, nonché la necessità di una parità di trattamento fra fratelli
nell’attribuzione dell’autorità parentale.
H. Mediante
reclamo del 27 agosto 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo in
via principale che venga accertata l’incompetenza dell’Autorità di protezione
X e che l’incarto venga trasmesso per competenza all’Autorità regionale di
protezione Y __________ (in seguito Autorità di protezione Y). In via subordinata
postula che l’istanza di CO 1 sia respinta.
I. La
madre ha presentato la propria risposta il 20 settembre 2013, postulando la piena
conferma della decisione avversata.
Con
osservazioni del 2 ottobre 2013 l’Autorità di protezione X conferma la propria
decisione.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella
composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in
particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Con
il proprio reclamo RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione, postulando
in via principale che venga accertata l’incompetenza dell’Autorità di
protezione X. A mente del reclamante, ritenuto che da gennaio 2013 CO 1 si è
trasferita con i bambini a C__________, la competenza sarebbe da attribuire all’Autorità
di protezione Y. In via subordinata chiede che l’istanza del 4 settembre
2011.
venga respinta. Egli precisa che l’Autorità di protezione X non avrebbe
provveduto ad accertamento alcuno, basando la propria tesi su due scritti dei
genitori. Egli nega la mancanza di collaborazione con CO 1, lamentando semmai un
sentimento di vendetta nei suoi confronti. L’opinione del reclamante circa l’alimentazione
e le scelte mediche erano note alla madre dei bambini già dall’inizio. I disaccordi
fra genitori, non sarebbero, a mente del reclamante, un sufficiente motivo per
modificare l’attribuzione dell’autorità parentale. I motivi alla base
dell’istanza in esame, oltre a non costituire “nuove e importanti circostanze”
non sarebbero neppure sufficienti a giustificare un tale provvedimento. RE 1
definisce “discutibile” l’esigenza di garantire una parità di
trattamento fra i due fratelli per l’esercizio dell’autorità parentale. La
soluzione più appropriata sarebbe concedere l’autorità parentale congiunta
anche per il secondogenito.
3.
La
contestazione del reclamante circa la competenza dell’Autorità di protezione X si
rivela inconsistente. Il cambiamento legislativo intervenuto in pendenza di
procedura non ha determinato riforme in relazione alle condizioni poste per una
modifica dell’autorità parentale ai sensi dell’art. 298a cpv. 2 vCC. E’
cambiata solo l’autorità competente a decidere in prima istanza la misura, che,
fino al 31 dicembre 2012, era l’allora Autorità di vigilanza sulle tutele,
mentre dal 1° gennaio 2013 è l’Autorità di protezione del domicilio del minore
(art. 298a cpv. 2 CC). Ora, a differenza di quanto cerca di far credere il
reclamante, il cambiamento legislativo non ha neppure determinato una modifica
nella prassi relativa al trasferimento di un incarto da un’autorità di
protezione ad un'altra a seguito di una modifica di domicilio. Per prassi
costante – anche con riferimento a quanto sancito dall'art. 315 cpv. 1 CC
menzionato dal reclamante (cfr. reclamo pag. 4 verso l'alto) – la procedura
viene infatti portata a termine dall’Autorità di protezione a cui è stata
sottoposta la domanda (CR CC I, Meier,
n. 5 ad art. 315/315a/315b CC). Appare quindi evidente che, se il trasferimento
di domicilio avviene quando è pendente una domanda di modifica di attribuzione
dell’autorità parentale tale istanza debba essere decisa dall’autorità a cui è
stata presentata l’istanza. Ciò è palesemente il caso della procedura ora in
esame, la cui istruttoria è stata intrapresa – a seguito dell'istanza 4
settembre 2011 di CO 1 – dalla Commissione tutoria X, assunta poi per competenza
dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele (per la segnalazione avvenuta in
conformità dell’art. 298a cpv. 2 vCC) senza essere conclusa e, per
finire, da quest'ultima retrocessa, per intervenuta incompetenza, all’Autorità
di protezione X nel frattempo subentrata a partire dal 1° gennaio 2013 alla
Commissione tutoria X. Sia la Commissione tutoria X che l’Autorità di vigilanza
avevano per altro nel frattempo già tentato di ottenere un accordo fra i
genitori (cfr. scritti contenuti nell’incarto). Appare dunque incontestabile la
competenza dell’Autorità di protezione X e non già da quella del nuovo
domicilio, palesemente estranea alla procedura in oggetto.
4.
Giusta
l'art. 296 CC, il figlio è soggetto, finché minorenne, all'autorità parentale.
Se i genitori non sono uniti in matrimonio l'autorità parentale spetta alla
madre (art. 298 cpv. 1 CC). L'art. 298a CC dispone tuttavia che, a
richiesta dei genitori, l'autorità di protezione dei minori attribuisce loro
l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il
bene del bambino e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione
che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione
delle spese di mantenimento.
A
richiesta di un genitore o del figlio o d'ufficio, l'autorità di protezione dei
minori modifica l'attribuzione dell'autorità parentale ove lo esiga il bene del
figlio a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze (art. 298a
cpv. 2 CC). Le condizioni di soppressione dell'autorità parentale congiunta di
genitori non coniugati corrispondono a quelle poste dall'art. 134 cpv. 1 CC per
i genitori divorziati (FF 1996 I p. 180; FamPra.ch 2003 449, c. 2.2.3). Una
modificazione dell'attribuzione dell'autorità parentale presuppone che una
nuova regolamentazione sia richiesta nell'interesse del figlio a causa del
sopraggiungere di fatti nuovi importanti (FF 1996 I p. 145) (cfr. sentenze del
Tribunale federale 5A_616/2013 del 22 ottobre 2013,5A_199/2013 del 30 aprile
2013,5A_29/2013 del 4 aprile 2013,5A_271/2012 del 12 novembre 2012). Determinanti
sono sempre le circostanze nel caso concreto. In questo ambito non ogni divergenza
fra i genitori in merito ai figli costituisce una modificazione essenziale ai
sensi dell'art. 134 cpv. 1 CC (FF 1996 I p. 145). Le condizioni di revoca
dell'art. 298a cpv. 2 CC non sono tuttavia così rigorose come per la
revoca dell'autorità parentale (art. 311 cpv. 1 CC) (RSJ 109/2013 p. 394
segg.). Necessario è che i presupposti essenziali per una responsabilità comune
dei genitori non siano più dati, sicché il bene del figlio richieda il
trasferimento dell'autorità parentale. La modifica può essere ipotizzata
unicamente se il mantenimento della regolamentazione attuale rischia di
minacciare il bene del bambino (sentenza del Tribunale federale 5A_29/2013 del
4.
aprile 2013). Ciò vale regolarmente quando la capacità e la volontà di
cooperazione non sussistano più (ad esempio nel caso in cui nessuno dei due genitori
è più in grado di dare un’immagine positiva dell'altro) (CR CC I, Vez, n. 14 ad art. 298a CC; STF
5A_29/2013 del 4 aprile 2013 consid. 2). Per la decisione riguardo al
mantenimento dell'autorità parentale in comune non è di rilievo quale genitore
sia responsabile per determinati mutamenti delle circostanze, bensì si tratta
unicamente di determinare quale soluzione si imponga per il bene del figlio. E'
sufficiente che non esistano più le condizioni essenziali per una comune
responsabilità dei genitori, al punto che l'interesse del figlio imponga
l'attribuzione dell'autorità parentale a uno solo dei due (sentenza CDP del 28
gennaio 2014, inc. 9.2013.165, consid. 3).
5.
Nel
caso in esame, l’Autorità di protezione X ha accolto l’istanza di modifica
dell’attribuzione dell’autorità parentale presentata da CO 1, evidenziando
conflitti fra i genitori su aspetti rilevanti della vita dei figli, nonché la
necessità di una parità di trattamento fra fratelli nell’attribuzione
dell’autorità parentale. A seguito dell’irrigidimento
delle posizioni dei genitori, in concreto, sarebbero emerse preoccupazioni per
il bene dei minori. A mente dell’autorità di prime cure non si tratterebbe di
semplici disaccordi, ma di conflitti fra i genitori su aspetti rilevanti della
vita dei figli. In simili circostanze il mantenimento dell’autorità parentale
congiunta si rivelerebbe dannosa per il primogenito. L’autorità evidenzia pure
una disparità di trattamento fra i fratelli, ritenuto che per il primogenito è
stata istituita l’autorità parentale congiunta mentre per il secondo è stata attribuita
in modo esclusivo alla madre.
Ora, non
si può certo ritenere – e neppure l’Autorità di protezione o CO 1 lo sostengono
– che siano sopraggiunti “nuovi fatti importanti” come prescritto dall’art.
298a cpv. 2 CC. Le preferenze del padre circa l’educazione, in ambito
alimentare e medico, erano note a CO 1 già dall’inizio della relazione. Come
risulta dall’istanza del 4 settembre 2011 (cfr. pag. 1) la madre era a
conoscenza che RE 1 e “la sua famiglia hanno tra i loro valori essenziali lo
stile vegano”. CO 1 è peraltro vegetariana (cfr. scritto del 15 ottobre 2011 di
RE 1).
Che fra i
genitori siano sorte delle incomprensioni, appare evidente. Già l’inizio della
procedura in esame lo dimostra. Come rilevato dall’alta Corte federale già solo
la richiesta di un genitore di un nuovo giudizio sull’autorità parentale può
costituire un indizio che l’autorità parentale congiunta non corrisponde
più al bene del figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_638/2010 del 10
novembre 2010 in FamPra.ch 2011 pag. 501). Dagli atti non emerge però che nel
caso in esame le incomprensioni siano tali da “minacciare seriamente” il bene
dei bambini. In concreto l’Autorità di protezione X si è infatti limitata a concludere
in modo sintetico, neppure sorretto da particolari motivazioni, che gli attuali
“dissidi rendono inverosimile una serena condivisione delle scelte importanti
per i figli”, concludendo che il bene dei minori appare seriamente minacciato.
Ora, come rilevato dal reclamante, la decisione dell’Autorità di protezione X non
appare adeguatamente motivata. Benché a più riprese sollecitate, le parti non
sono state sentite dall’autorità. L’unico incontro, dopo l’istanza in esame, è
avvenuto il 22 giugno 2013. L’autorità non ha fatto esperire alcuna perizia o valutazione
socio-ambientale del nucleo famigliare del minore volta a verificare l’idoneità
all’esercizio comune dell’autorità parentale. Tale esame era stato esperito il 14
settembre 2009, dopo la nascita del primogenito, a seguito della richiesta comune
dei genitori di poter esercitare l’autorità parentale congiuntamente.
Nel caso
in esame, dal momento della separazione, avvenuta nell’estate del 2011, l’Autorità
di protezione X è stata sollecitata dai genitori in una sola occasione. In
questi anni essi hanno comunque collaborato fra di loro, soprattutto in merito
alla gestione delle relazioni personali. CO 1 riconosce che RE 1 è “un buon
papà” (istanza in esame). Peraltro, benché in questi anni la custodia sia stata
affidata alla madre, i figli sono spesso stati con il padre (cfr. “i figli trascorrono
con il padre circa un terzo del loro tempo”, reclamo punto 8 pag. 8). La
disponibilità del padre ad occuparsi attivamente dei figli è stata dichiarata
già al momento della separazione (cfr. scritto del 5 settembre 2011). E’ pur vero
che la relazione fra i genitori in merito alle abitudini alimentari e mediche è
diventata con il tempo conflittuale e che le tensioni fra essi sembrano serie. Ma
in difetto della menzionata valutazione socio-ambientale, non si può neppure escludere
che la modifica dell’attribuzione dei diritti parentali possa addirittura
aumentare il conflitto fra i genitori. L’autorità non ha provveduto, al momento
dell’istanza di modifica della madre, ad accertare l’idoneità dei genitori
all’esercizio in comune dell’autorità parentale.
Pur
riconoscendo che i genitori hanno visioni differenti in merito alla salute dei
figli e che fra di essi c’è una certa conflittualità non è stato dimostrato che
tali problemi appaiano ingestibili. Basti ricordare che benché il padre sia
contrario alla medicina tradizionale, seppur non seguendo il calendario
vaccinale svizzero, ai figli sono stati iniettati tutti i vaccini base (cfr.
istanza del 4 settembre 2011). Certo l’attribuzione esclusiva dell’autorità
parentale potrebbe forse facilitare ad uno l’esercizio; ma in ogni caso non è
stato dimostrato che in concreto tale misura sia la meno incisiva per il bene
dei figli (cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_198/2013 del 14 novembre 2013 in droitmatrimonial.ch).
Gli
accertamenti esperiti dall’autorità non sono di conseguenza sufficienti per accogliere
l’istanza di CO 1. In concreto non è stato dimostrato sufficientemente che vi
siano nuovi e importanti motivi nell’interesse di PI 1 per una modifica
dell’attribuzione dell’autorità parentale. Non è neppure stato sufficientemente
dimostrato che il bene del bambino sia minacciato dall’attuale assetto.
6.
L’Autorità
regionale di protezione X ha motivato la propria decisione indicando che dal
momento in cui i signori CO 1 e RE 1 non hanno trovato un accordo per il secondogenito
PI 2 e che di fatto per quest’ultimo l’autorità parentale è stata posta nelle
mani della madre – per mancato accordo con il padre – si giustificherebbe, per
una questione di parità di trattamento dei due figli, di assegnare l’autorità
parentale esclusiva alla madre anche per PI 1.
Ora, una
simile conclusione non può essere condivisa. Per prassi costante, le Autorità
di protezione, in applicazione dell’art. 298a CC, hanno sempre posto come condizione,
per la concessione dell’autorità parentale congiunta, la richiesta comune dei
genitori. Si rileva innanzitutto che anche qualora vi sia una richiesta comune
l’ammissibilità dell’accordo deve essere apprezzata sotto l’egida del bene del
bambino e dipende dalle circostanze del caso particolare (sentenza del
Tribunale federale 5A_196/2013 del 25 settembre 2013 in RMA 2013 p. 423 segg.).
La
dottrina ritiene che la regolamentazione dell’art. 298a CC, che subordina in
tutti i casi l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta all’accordo di
entrambi i genitori, viola il diritto al rispetto della vita privata e
famigliare e il divieto di discriminazione (RMA 2010 p. 246, in relazione alla sentenza della CEDU Zaunegger c. Germania del 3 dicembre 2009:
applicabile alle autorità giudiziarie svizzere; cfr. RMA 2010 p. 246). Già
oggi, le autorità di tutela e i tribunali sarebbero tenuti di conseguenza ad esaminare,
ogniqualvolta un genitore lo richieda, se l’autorità parentale congiunta può
essere istituita nell’interesse del bene del figlio, anche contro la volontà
dell’altro genitore.
Ora in
concreto l’Autorità di protezione X si è limitata a modificare l’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta sul primogenito fondandosi sul principio
della parità di trattamento. La richiesta di attribuzione congiunta
dell’autorità parentale sul secondogenito PI 2 non ha però fatto oggetto di
alcuna procedura. Tale richiesta non è stata minimamente esaminata, ma è stata
respinta unicamente sulla base del mancato accordo della madre.
Un simile
modo di procedere non può essere approvato, e questo anche alla luce del fatto che
il 1° luglio 2014 entrerà in vigore la modifica del CC, che stabilisce il
principio dell’autorità parentale congiunta dei genitori a prescindere dal loro
stato civile (cfr. art. 296 cpv. 2 CC; FF 2013 4039) (modifica del CC approvata
in votazione finale dal Parlamento il 21 giugno 2013). Anche con il nuovo
diritto determinante sarà il bene del minore. Sotto l’egida della giurisprudenza
Zaunegger nel caso in cui un genitore dovesse rifiutare la propria
autorizzazione l’altro potrà rivolgersi all’Autorità di protezione (298b al. 1
NCC). L’autorità dovrà istituire l’autorità parentale congiunta a meno che il
bene del bambino esiga di attribuirla ad uno solo dei genitori.
7.
In
concreto, richiamato quanto sopra esposto, il reclamo va parzialmente accolto, la
decisione del 20 giugno 2013 dell’Autorità di protezione X va annullata. Gli
atti vengono ritornati all’autorità di prima sede affinché statuisca nuovamente
effettuando i debiti accertamenti.
Tasse e
spese di giustizia seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm).
Le spese
processuali possono eccezionalmente essere poste a carico dell’autorità
inferiore, rispettivamente dell’ente pubblico, segnatamente nei casi in cui
violi in modo qualificato i propri doveri (DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio 2011,
consid. 9). Ciò è il caso nella fattispecie ora in esame, ritenuto che l’Autorità
di protezione X ha deciso in merito all’istanza di CO 1 senza procedere a
particolari accertamenti.
Dato
l’esito la tassa di giustizia è posta in ragione di 3/8 a carico dell’Autorità
di protezione X, di 3/8 a carico di CO 1 e di 2/8 a carico di RE 1. Nella
misura in cui non sono compensate, l’Autorità regionale di protezione X__________
e CO 1 rifonderanno ad RE 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31
vLPamm).
8.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a
questioni di valore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto:
1.1.
La decisione del 25 giugno 2013 dell’Autorità regionale di protezione
X__________ è annullata. L’incarto è ritornato alla stessa per una nuova valutazione
e decisione ai sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.–
fr.
600.–
sono
posti in ragione di 3/8 a carico dell’Autorità regionale di protezione X, di
3/8 a carico di CO 1 e di 2/8 a carico di RE 1. L’Autorità regionale di protezione X e CO 1 rifonderanno
ciascuna fr. 150.– ad RE 1 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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