9.2013.211
Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali
20 marzo 2014Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
9.2013.211
Data decisione, Autorità:
20.03.2014, CDP
Titolo:
Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali
CURATELA EDUCATIVA
RELAZIONI PERSONALI
art. 273 CC
art. 308 cpv. 2 CC
art. 63 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
9.2013.211
Lugano
20 marzo 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2
patr. da: avv.
e a
CO 3
per quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni
personali con i figli e la richiesta di sostituzione del curatore educativo
giudicando sul reclamo del 19 agosto 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 14 giugno 2013 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2002) e (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori sono divorziati
dal 20 novembre 2008.
Dopo il divorzio dei genitori l'autorità parentale e la custodia
sono state affidate alla madre (cfr. dispositivo n. 2 sentenza di divorzio).
Nella convenzione del 10 marzo 2008, omologata nella sentenza di divorzio, i
genitori hanno stabilito il seguente diritto di visita del padre:
- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera
alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00;
- una
settimana durante le vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze
scolastiche (disp. 2b);
- i
genitori possono derogare di comune accordo questa regolamentazione.
B. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in
seguito Commissione tutoria) ha nominato V__________ L__________, quale
curatrice educativa, col compito principale di promuovere le relazioni
personali tra padre e figli, agevolare la comunicazione fra i genitori e
sostenerli sulle questioni importanti riguardanti i bambini.
C. Su
istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha
sostituito la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto al 1°
novembre 2011).
D. Durante
l'udienza del 31 maggio 2012 la Commissione tutoria ha omologato l'accordo fra
i genitori che prevedeva una modifica del diritto di visita stabilito dalla sentenza
di divorzio:
ogni 15 giorni il padre prende i figli il
sabato mattina tra le 10.00 e le 10.15 e la domenica sera, tra le 18.00 e le
18.15, la madre li riprende presso il domicilio del padre.
E. Il 23
agosto 2012 RE 1 ha postulato che “il curatore venga estromesso dal suo incarico
con effetto immediato”, in quanto il rapporto di fiducia sarebbe venuto a mancare.
Istanza poi respinta con decisione del 26 novembre 2012.
F. Con
scritto 6 febbraio 2013 RE 1, ritenuto il cambio di sede di lavoro, ha chiesto
all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – il
ripristino del diritto di visita così come stabilito nella decisione di divorzio
(“un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica
sera ore 18.00”).
G. Nelle proprie osservazioni del 25 febbraio 2013 CO 2 ha aderito al
principio del ripristino del diritto di visita stabilito inizialmente, precisando
che il padre dovrà prendere i figli un venerdì ogni 15 giorni alle ore 19.00 al
termine delle lezioni di scherma. Questa ha inoltre postulato che i diritti di
visita persi non siano recuperabili.
H. Con replica
dell'11 marzo 2013 RE 1 ha aderito alla proposta della madre a che il diritto
di visita inizi il venerdì alle 19.00 pretendendo però che sia la madre stessa
a portare i figli presso il suo domicilio al termine delle lezioni di scherma.
I. Mediante
duplica del 22 aprile 2013 CO 2 ha ribadito quanto contenuto nella risposta del
25 febbraio precedente, precisando che il padre dovrà prendere i figli al termine
della lezione di scherma e riportarli la domenica sera presso il suo domicilio
alle ore 18.00.
L. Il 19/22
aprile 2013 RE 1 ha dal canto suo nuovamente chiesto all'Autorità di protezione
la revoca del curatore CO 3 evidenziando che quest'ultimo sarebbe in totale
conflitto con lui. A suo avviso la situazione creerebbe una grave ostilità ed
evidente astio nei suoi confronti.
M. Con
decisione del 14 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha modificato le
relazioni personali del padre con i figli, prevedendo:
un fine settimana ogni 15 giorni dal
venerdì sera alle ore 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei
figli o presso la madre quando questi non sono svolti, alla domenica sera alle
ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a riprendere
i figli. Le relazioni personali tra padre e figli devono sempre essere
recuperate da parte del padre al più tardi entro il mese successivo a quello
dell'impedimento su indicazione del curatore sentiti i due genitori.
L'autorità di prima istanza ha pure regolato le vacanze estive del
2013, nonché respinto la richiesta di sostituzione del curatore.
N. Mediante reclamo del 19 agosto 2013 RE 1 ha impugnato tale risoluzione,
chiedendo la revoca del mandato a CO 3 con effetto immediato, con divieto di
avvicinarsi ai figli, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP. Il reclamante ha postulato
che il curatore venga inoltre liberato dalla presentazione del rapporto morale
per il 2012 e 2013, e che non gli sia riconosciuta alcuna mercede per questo
periodo. Il reclamante ha reclamato infine la modifica del dispositivo relativo
al diritto di visita, come segue:
Le relazioni personali minime tra padre e
figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle
19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il
domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera
alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a
prendere i figli. Le relazioni personali minime tra padre e figli devono essere
sempre esercitate salvo per i seguenti motivi:
1.
malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti
l'impossibilità dei figli a recarsi dal padre;
2.
Impegni professionali inderogabili del padre.
In
ogni caso le relazioni personali minime perse, saranno da recuperare al più
tardi entro il mese successivo a quello dell'impedimento.
Le
settimane di vacanza che i figli trascorreranno con il padre sono da effettuarsi
sempre nella durata minima di sette (7) giorni consecutivi, senza alcuna
interruzione di sorta.
Le
relazioni personali minime hanno la precedenza su eventuali assenze dei figli
per impegni sportivi e non possono essere modificate e/o annullate senza il
consenso scritto da parte del padre.
E'
fatto obbligo alla madre, con la comminatoria del 292 CP, di informare per
iscritto il padre circa le questioni che riguardano i figli (scuola, visite
mediche, esami medici, ecc.) così come a consultarlo e a prendere con egli le
decisioni importanti.
Di
conseguenza, alla madre è richiesto di voler informare immediatamente il padre
in merito alla scuola media presso la quale è iscritto PI 1 ed a trasmettere al
padre tutte le informazioni relative all'attività scolastica (con relative date
d'inizio, ecc.).
O. Il curatore ha presentato la propria risposta il 21 ottobre 2013,
precisando di aver sempre mantenuto una posizione neutrale. Questi, rinunciando
a contestare puntualmente le dichiarazioni contenute nel reclamo, precisa di
aver invano tentato di incontrare il reclamante per cercare di trovare un'intesa
fra i genitori.
Con osservazioni
del 5 novembre 2013 l'Autorità di protezione conferma la propria decisione,
evidenziando che non vi sarebbero motivi oggettivi alla base della richiesta
del reclamante di sostituire il curatore.
Mediante
scritto del 7 novembre 2003 CO 2 postula la conferma della decisione avversata
ed osserva che un'ulteriore sostituzione del curatore sarebbe destabilizzante
per i bambini e la gestione dei diritti di visita. Quanto alle relazioni
personali, CO 2 indica che la richiesta di modifica non sarebbe motivata e che
la questione sarebbe, in ogni caso, già stata dettagliatamente stabilita nella
decisione impugnata, che prevedeva pure i motivi di rinuncia ai diritti di
visita.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione
di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Quanto
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).
Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo
2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).
2.
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori
che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il
figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale
diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad
art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori
è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può
svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio
tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e
figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio,
da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano
in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc.
9.2013.46
consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c;
sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la
durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,
lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).
3.
Nel
suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni
delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato
principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni
del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso
impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio
tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione
conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il
proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di
propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere
non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons.
3.2
, pag. 413).
Questo
principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons.
2.
).
4.
Il curatore educativo, nominato per la vigilanza delle relazioni
personali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, deve vegliare a che le relazioni
tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità,
regolando se necessario le modalità pratiche.
La curatela
educativa non mira a semplice consiglio o accompagnamento. Nei limiti del suo
ufficio il curatore deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi
pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati,
anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale
(BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 2).
Tra i suoi compiti rientra
anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con
tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori.
È opportuno precisare che
un’eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la
decisione sull’opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità
d’esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente
all’autorità e non al curatore.
Quest’ultimo ha però la
competenza per sottoporre all’autorità le sue proposte (BSK
ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 14).
Va pure rilevato che i
genitori ed i parenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore,
collaborando con lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più
incisive (BSK ZGB I, Breitschmid,
ad art. 308 CC n. 20).
5.
Nel
caso in esame RE 1 precisa innanzitutto che la richiesta del 23 agosto 2012,
ripresentata il 19 aprile 2013, non era volta alla sostituzione del curatore CO
3, bensì alla revoca del mandato assegnatogli.
In
realtà, indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante in
questa sede, egli ha sempre postulato la revoca del mandato al curatore CO 3 e
non già la revoca della misura in quanto tale. In effetti, nella lettera del 19
aprile 2013, dopo aver evidenziato la situazione di ostilità nei suoi confronti
da parte del curatore chiede all'autorità “la revoca immediata del mandato allo
stesso curatore”. Nel reclamo, benché in principio sostiene di aver postulato
la revoca del curatore, egli elenca tutte le ragioni che l'avrebbero portato a
chiedere la soppressione del mandato al curatore CO 3. In nessuna occasione RE
1.
ha messo in discussione la misura ordinata. Egli evidenzia una grave ostilità
del curatore nei suoi confronti, nonché manchevolezze dello stesso ai compiti
che gli sono stati assegnati. Non critica in nessuna occasione la misura ordinata
il 24 giugno 2009. Nel petitum del reclamo stesso egli postula che “venga
revocato il mandato a CO 3 con effetto immediato”. E' pertanto a giusta ragione
che l'Autorità di protezione non si è espressa sul fondamento della misura in
quanto tale.
A titolo
abbondanziale si rileva che nel caso in esame l'importanza dell'istituzione di
una curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, appare evidente.
Innegabile in effetti che l'esercizio del diritto di visita denoti una
conflittualità tale da pregiudicare il bene dei bambini stessi.
6.
Quanto
alla sostituzione del curatore si rileva quanto segue. La richiesta formulata
al riguardo nello scritto del 19 aprile 2013 era del tutto generica. Nella
stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il
reclamante, senza indicare i motivi che avrebbero provato tale situazione. A
giustificazione della propria tesi RE 1 si è infatti limitato a trasmettere all'ARP
copia di uno scambio di posta elettronica con il curatore che, a suo dire,
dimostrerebbe la grave ostilità e astio che il curatore nutrirebbe nei suoi
confronti.
Nella
decisione impugnata l'Autorità di protezione ha respinto la richiesta indicando
che dagli scritti allegati da RE 1 non “traspare nessun pregiudizio del
curatore nei confronti del padre, anzi è evidente il contrario” (cfr. consid.
19). La critica del reclamante circa la scarsa motivazione contenuta nella decisione
dell'ARP cade nel vuoto. La richiesta contenuta nello scritto del 19 aprile
2013.
era infatti con ogni evidenza del tutto generica e priva di fondamento. Nella
stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il
reclamante. Nell'istanza RE 1 si è però limitato a trasmettere copia di uno
scambio di posta elettronica che, a suo dire, dimostrava la grave ostilità e
astio che il curatore nutrirebbe nei suoi confronti. Come indicato, a giusta
ragione, dall'Autorità di protezione, in concreto non vi sono motivi
sufficienti che possano giustificare la sostituzione per la seconda volta del
curatore.
Leggendo
lo scambio di posta elettronica si evince che il reclamante rimprovera al curatore
di compiere “attività in modo autonomo e senza mandato” (cfr. e-mail del 19
aprile 2013). Le discussioni vertevano in particolare sull'esercizio dei
diritti di visita. Al riguardo va semplicemente ricordato che uno dei compiti
principali del curatore educativo è appunto quello di vegliare a che le relazioni
tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità. Anche
l'atto di nomina del curatore prevedeva appunto tra i compiti assegnati quello
di “promuovere le relazioni personali tra padre e figli e “agevolare la
comunicazione fra i genitori”. Ora dalla documentazione allegata all'istanza
appare unicamente che il reclamante fatica ad accettare che il curatore si
“intrometta” nella gestione dell'esercizio dei diritti di visita con i figli.
Come detto tale compito rientra in quelli assegnatigli per legge. Come rilevato
dall'Autorità di protezione il fatto che il curatore “non sia di gradimento” al
padre non è un motivo sufficiente perché questi venga sostituito. Al proposito
si rileva unicamente che le discussioni nate fra le parti per la modifica delle
relazioni personali con i figli, che risultano dalla documentazione allegata
all'istanza del 19 aprile 2013, sono frutto della richiesta dello stesso RE 1,
che già il 6 febbraio 2013 postulava il ripristino del diritto di visita come
stabilito nella decisione di divorzio.
In
concreto RE 1, con l'istanza del 19 aprile 2013, non adduce in definitiva alcun
motivo per cui – dal profilo determinante del bene dei minori – occorrerebbe
sostituire il curatore.
a. Neppure in sede di reclamo egli si confronta con la motivazione
dell'Autorità di protezione secondo cui la richiesta di sostituzione non
sarebbe sufficientemente motivata ed in particolare che dalla documentazione allegata
non risulterebbe alcun “pregiudizio” da parte del curatore nei confronti del
reclamante.
Nel reclamo RE
1.
elenca in modo confuso, una serie di argomentazioni (nuove) che sarebbero, a
suo avviso, alla base della richiesta di sostituzione del curatore CO 3.
Innanzitutto
critica l'operato del curatore, che a suo avviso avrebbe a più riprese
affermato “fatti falsi” (cfr. reclamo punto A pag. 2). Tali critiche, oltre a
non essere documentare, sono del tutto inconsistenti.
Quanto,
in particolare, all'agire del curatore in merito alla “problematica di enuresi
e encopresi” del figlio PI 2, il reclamante (cfr. reclamo pag. 3-5) indica che anche
in questo ambito le violazioni sarebbero “gravissime”. Riversando la
responsabilità direttamente sul curatore, RE 1 prima critica il tergiversare
del curatore in relazione al paventato problema del figlio e poi ne critica
l'operato. Egli sostiene che benché siano “cinque anni” che segnala la “problematica
di PI 2” solo in data 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione avrebbe dato ordine alla madre di far visitare il bambino da un medico specialista. La
critica ai danni del curatore è del tutto infondata. Mal si comprende infatti
quali sarebbero, al riguardo, le lacune nell'operato dello stesso.
Basti
infatti ricordare che, su esplicita richiesta del reclamante stesso
(preoccupato per i “presunti problemi” del figlio, cfr. decisione del 26
novembre 2012 dell'ARP), PI 2 è stato visitato, in un primo momento, dal medico
A__________ del Centro pediatrico del __________. A titolo abbondanziale va per
altro evidenziato che dal referto risultava che PI 2 presenta “un disturbo benigno
dello sviluppo” (cfr. referto del 6 luglio 2012). Ritenute le critiche del
padre circa la scelta dell'esperto, con decisione del 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione ha ordinato un nuovo accertamento medico affinché il figlio sia “sottoposto
ad approfonditi esami medici circa i presunti disturbi segnalati dal padre”. Il
reclamante critica l'operato del curatore, colpevole a suo avviso di aver conferito
mandato al pediatra P__________ di effettuare un'ennesima perizia in relazione
al presunto problema di PI 2. Ora anche tale critica cade nel vuoto, ritenuto
che l'incarico non è stato conferito dal curatore, bensì (come riconosciuto
dallo stesso reclamante che si contraddice, pag. 6 in fine) dall'Autorità di protezione medesima. Mal si capisce dunque per quale motivo l'agire del
curatore faccia in questo caso difetto, ritenuto che è la stessa ARP ad aver
ordinato la perizia, nonché aver proposto il medico.
b. RE 1 fonda la propria istanza di sostituzione del curatore su presunte
“gravi accuse” che lo stesso CO 3 avrebbe espresso nei suoi confronti (reclamo
pag. 7). A comprova di tali affermazioni cita una e-mail speditagli dal
curatore stesso il 28 dicembre 2012. Indipendentemente da quanto cerca di far
credere il reclamante dall'e-mail traspare unicamente il rammarico del
curatore per la situazione (il curatore affermava di essere spiacente di: “dover
comunicare la mia delusione per il modo di porsi poco corretto ma anche
sprezzante nei confronti, non tanto del sottoscritto CO 3, quanto piuttosto del
curatore educativo che rappresento”).
Le critiche
del reclamante circa l'operato del curatore, del tutto inconsistenti, cadono
pertanto nel vuoto. Dalle motivazioni addotte con il reclamo non traspare che,
dal profilo determinante del bene dei figli, occorrerebbe sostituire il
curatore. La decisione avversata deve di conseguenza essere confermata.
La
richiesta di revoca del curatore CO 3 cui ai petitum 2 va di conseguenza
respinta.
c. Si rileva infine che le ulteriori domande formulate dal reclamante,
nei petitum 3 e 4 sono irricevibili poiché nuove (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm).
7.
Quanto
alle richieste del reclamante circa le relazioni personali minime, di cui al petitum
5.
si rileva quanto segue. L'Autorità di protezione nella decisione impugnata ha
parzialmente accolto l'istanza di RE 1, ripristinando in sostanza l'assetto
originario stabilito nella sentenza di divorzio, ossia da venerdì sera a
domenica sera. Quanto stabilito nella sentenza del 14 giugno 2013 è il frutto
di un'intesa fra i genitori intervenuta in sede di procedura (cfr. risposta del
25.
febbraio 2013 della madre; replica dell'11 marzo 2013). Ora neppure il
reclamante ne contesta il contenuto in questa sede. Egli postula infatti, come
peraltro disposto dall'Autorità regionale di protezione __________ il 14 giugno
2013, che:
Le relazioni personali minime tra padre e
figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle
19.00
direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il
domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera
alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a
prendere i figli (tale richiesta corrisponde al
Dispositivo
dispositivo n. 1a della decisione avversata).
Quanto
all'ulteriore richiesta secondo cui "le relazioni personali minime tra padre e figli devono
essere sempre esercitate salvo per i seguenti motivi:
1.
malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità
dei figli a recarsi dal padre;
2.
Impegni professionali inderogabili del padre",
si rileva semplicemente
che il dispositivo 1b della decisione impugnata regola già sufficientemente
tale eventualità. Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha infatti
previsto che le relazioni personali devono sempre essere esercitate salvo per “motivi
di imprevista forza maggiore comprovata” e dovranno essere recuperate. La
richiesta si avvera, oltre che superflua, in ogni caso irricevibile in quanto
formulata per la prima volta dinanzi a questa Camera. In sede di ricorso non
sono infatti ammesse nuove domande (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm).
Irricevibili sono pure le
ulteriori richieste (art. 63 cpv. 2 vLPamm), contenute nel petitum
5, in quanto anche queste formulate per la prima volta dinanzi a questo
giudice. Nell'istanza del 6 febbraio 2013, oggetto del presente reclamo, RE 1,
aveva infatti unicamente postulato il ripristino del diritto di visita così
come stabilito nella decisione di divorzio (“un fine settimana ogni 15 giorni,
dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 18.00”).
Quanto alle richieste
relative alla regolamentazione delle vacanze, si ricorda abbondanzialmente che,
già nella sentenza di divorzio erano state previste: “una settimana durante le
vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze scolastiche”. La
sentenza stabiliva peraltro che “i genitori possono derogare di comune accordo
questa regolamentazione”. Le richieste del reclamante irricevibili, come già
evidenziato, sono finanche pretestuose in quanto il loro oggetto è già ampiamente
regolamentato.
8. In virtù di quanto sopra
il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.
Tassa e
spese sono a carico del reclamante – totalmente soccombente (cfr. art. 47 cpv.
1 LPamm) – che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.
9. Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a
questioni di valore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario
il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile
contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF
(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia
civile è ammissibile solo se il
valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il
valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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