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Decisione

9.2013.211

Richiesta di sostituzione del curatore educativo e regolamentazione delle relazioni personali

20 marzo 2014Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2002) e (2004) sono figli di CO 2 e di RE 1. I genitori sono divorziati

dal 20 novembre 2008.

Dopo il divorzio dei genitori l'autorità parentale e la custodia

sono state affidate alla madre (cfr. dispositivo n. 2 sentenza di divorzio).

Nella convenzione del 10 marzo 2008, omologata nella sentenza di divorzio, i

genitori hanno stabilito il seguente diritto di visita del padre:

- un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera

alle ore 18.00 alla domenica sera alle ore 18.00;

- una

settimana durante le vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze

scolastiche (disp. 2b);

- i

genitori possono derogare di comune accordo questa regolamentazione.

B. Il 24 giugno 2009 l'allora Commissione tutoria regionale __________ (in

seguito Commissione tutoria) ha nominato V__________ L__________, quale

curatrice educativa, col compito principale di promuovere le relazioni

personali tra padre e figli, agevolare la comunicazione fra i genitori e

sostenerli sulle questioni importanti riguardanti i bambini.

C. Su

istanza di RE 1, con decisione del 31 ottobre 2011 la Commissione tutoria ha

sostituito la curatrice, affidando il mandato a CO 3 (con effetto al 1°

novembre 2011).

D. Durante

l'udienza del 31 maggio 2012 la Commissione tutoria ha omologato l'accordo fra

i genitori che prevedeva una modifica del diritto di visita stabilito dalla sentenza

di divorzio:

ogni 15 giorni il padre prende i figli il

sabato mattina tra le 10.00 e le 10.15 e la domenica sera, tra le 18.00 e le

18.15, la madre li riprende presso il domicilio del padre.

E. Il 23

agosto 2012 RE 1 ha postulato che “il curatore venga estromesso dal suo incarico

con effetto immediato”, in quanto il rapporto di fiducia sarebbe venuto a mancare.

Istanza poi respinta con decisione del 26 novembre 2012.

F. Con

scritto 6 febbraio 2013 RE 1, ritenuto il cambio di sede di lavoro, ha chiesto

all'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – il

ripristino del diritto di visita così come stabilito nella decisione di divorzio

(“un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica

sera ore 18.00”).

G. Nelle proprie osservazioni del 25 febbraio 2013 CO 2 ha aderito al

principio del ripristino del diritto di visita stabilito inizialmente, precisando

che il padre dovrà prendere i figli un venerdì ogni 15 giorni alle ore 19.00 al

termine delle lezioni di scherma. Questa ha inoltre postulato che i diritti di

visita persi non siano recuperabili.

H. Con replica

dell'11 marzo 2013 RE 1 ha aderito alla proposta della madre a che il diritto

di visita inizi il venerdì alle 19.00 pretendendo però che sia la madre stessa

a portare i figli presso il suo domicilio al termine delle lezioni di scherma.

I. Mediante

duplica del 22 aprile 2013 CO 2 ha ribadito quanto contenuto nella risposta del

25 febbraio precedente, precisando che il padre dovrà prendere i figli al termine

della lezione di scherma e riportarli la domenica sera presso il suo domicilio

alle ore 18.00.

L. Il 19/22

aprile 2013 RE 1 ha dal canto suo nuovamente chiesto all'Autorità di protezione

la revoca del curatore CO 3 evidenziando che quest'ultimo sarebbe in totale

conflitto con lui. A suo avviso la situazione creerebbe una grave ostilità ed

evidente astio nei suoi confronti.

M. Con

decisione del 14 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha modificato le

relazioni personali del padre con i figli, prevedendo:

un fine settimana ogni 15 giorni dal

venerdì sera alle ore 19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei

figli o presso la madre quando questi non sono svolti, alla domenica sera alle

ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a riprendere

i figli. Le relazioni personali tra padre e figli devono sempre essere

recuperate da parte del padre al più tardi entro il mese successivo a quello

dell'impedimento su indicazione del curatore sentiti i due genitori.

L'autorità di prima istanza ha pure regolato le vacanze estive del

2013, nonché respinto la richiesta di sostituzione del curatore.

N. Mediante reclamo del 19 agosto 2013 RE 1 ha impugnato tale risoluzione,

chiedendo la revoca del mandato a CO 3 con effetto immediato, con divieto di

avvicinarsi ai figli, sotto la comminatoria dell'art. 292 CP. Il reclamante ha postulato

che il curatore venga inoltre liberato dalla presentazione del rapporto morale

per il 2012 e 2013, e che non gli sia riconosciuta alcuna mercede per questo

periodo. Il reclamante ha reclamato infine la modifica del dispositivo relativo

al diritto di visita, come segue:

Le relazioni personali minime tra padre e

figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle

19.00 direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il

domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera

alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a

prendere i figli. Le relazioni personali minime tra padre e figli devono essere

sempre esercitate salvo per i seguenti motivi:

1.

malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti

l'impossibilità dei figli a recarsi dal padre;

2.

Impegni professionali inderogabili del padre.

In

ogni caso le relazioni personali minime perse, saranno da recuperare al più

tardi entro il mese successivo a quello dell'impedimento.

Le

settimane di vacanza che i figli trascorreranno con il padre sono da effettuarsi

sempre nella durata minima di sette (7) giorni consecutivi, senza alcuna

interruzione di sorta.

Le

relazioni personali minime hanno la precedenza su eventuali assenze dei figli

per impegni sportivi e non possono essere modificate e/o annullate senza il

consenso scritto da parte del padre.

E'

fatto obbligo alla madre, con la comminatoria del 292 CP, di informare per

iscritto il padre circa le questioni che riguardano i figli (scuola, visite

mediche, esami medici, ecc.) così come a consultarlo e a prendere con egli le

decisioni importanti.

Di

conseguenza, alla madre è richiesto di voler informare immediatamente il padre

in merito alla scuola media presso la quale è iscritto PI 1 ed a trasmettere al

padre tutte le informazioni relative all'attività scolastica (con relative date

d'inizio, ecc.).

O. Il curatore ha presentato la propria risposta il 21 ottobre 2013,

precisando di aver sempre mantenuto una posizione neutrale. Questi, rinunciando

a contestare puntualmente le dichiarazioni contenute nel reclamo, precisa di

aver invano tentato di incontrare il reclamante per cercare di trovare un'intesa

fra i genitori.

Con osservazioni

del 5 novembre 2013 l'Autorità di protezione conferma la propria decisione,

evidenziando che non vi sarebbero motivi oggettivi alla base della richiesta

del reclamante di sostituire il curatore.

Mediante

scritto del 7 novembre 2003 CO 2 postula la conferma della decisione avversata

ed osserva che un'ulteriore sostituzione del curatore sarebbe destabilizzante

per i bambini e la gestione dei diritti di visita. Quanto alle relazioni

personali, CO 2 indica che la richiesta di modifica non sarebbe motivata e che

la questione sarebbe, in ogni caso, già stata dettagliatamente stabilita nella

decisione impugnata, che prevedeva pure i motivi di rinuncia ai diritti di

visita.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione

di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8).

Per effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), entrata in vigore il 1° marzo

2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l'ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l'art. 74b vLPamm).

2.

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori

che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il

figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni

personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale

diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad

art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori

è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può

svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio

tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e

figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio,

da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano

in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc.

9.2013.46

consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c;

sentenza del Tribunale federale 5A_90/2013 del 27 giugno 2013). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la

durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio,

lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle

relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del

figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal

figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer

in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.).

3.

Nel

suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio

inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni

delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato

principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni

del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso

impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio

tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione

conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il

proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di

propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere

non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons.

3.2

, pag. 413).

Questo

principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (DTF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons.

2.

).

4.

Il curatore educativo, nominato per la vigilanza delle relazioni

personali ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC, deve vegliare a che le relazioni

tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità,

regolando se necessario le modalità pratiche.

La curatela

educativa non mira a semplice consiglio o accompagnamento. Nei limiti del suo

ufficio il curatore deve attivarsi di propria iniziativa, risolvendo i problemi

pratici che si presentano, con effetto vincolante per tutti gli interessati,

anche se ciò costituisce per i genitori una restrizione dell'autorità parentale

(BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 2).

Tra i suoi compiti rientra

anche quello di instaurare – per quanto possibile – un rapporto di fiducia con

tutte le parti in causa, soprattutto in caso di conflitto fra genitori.

È opportuno precisare che

un’eventuale modifica del diritto alle relazioni personali - così come la

decisione sull’opportunità delle stesse, la loro durata, frequenza, modalità

d’esercizio, estensione, riduzione e sospensione - competono esclusivamente

all’autorità e non al curatore.

Quest’ultimo ha però la

competenza per sottoporre all’autorità le sue proposte (BSK

ZGB I, Breitschmid, ad art. 308 CC n. 14).

Va pure rilevato che i

genitori ed i parenti coinvolti dovranno attenersi alle direttive del curatore,

collaborando con lui, in difetto di che potranno essere adottate misure più

incisive (BSK ZGB I, Breitschmid,

ad art. 308 CC n. 20).

5.

Nel

caso in esame RE 1 precisa innanzitutto che la richiesta del 23 agosto 2012,

ripresentata il 19 aprile 2013, non era volta alla sostituzione del curatore CO

3, bensì alla revoca del mandato assegnatogli.

In

realtà, indipendentemente da quanto cerca di far credere il reclamante in

questa sede, egli ha sempre postulato la revoca del mandato al curatore CO 3 e

non già la revoca della misura in quanto tale. In effetti, nella lettera del 19

aprile 2013, dopo aver evidenziato la situazione di ostilità nei suoi confronti

da parte del curatore chiede all'autorità “la revoca immediata del mandato allo

stesso curatore”. Nel reclamo, benché in principio sostiene di aver postulato

la revoca del curatore, egli elenca tutte le ragioni che l'avrebbero portato a

chiedere la soppressione del mandato al curatore CO 3. In nessuna occasione RE

1.

ha messo in discussione la misura ordinata. Egli evidenzia una grave ostilità

del curatore nei suoi confronti, nonché manchevolezze dello stesso ai compiti

che gli sono stati assegnati. Non critica in nessuna occasione la misura ordinata

il 24 giugno 2009. Nel petitum del reclamo stesso egli postula che “venga

revocato il mandato a CO 3 con effetto immediato”. E' pertanto a giusta ragione

che l'Autorità di protezione non si è espressa sul fondamento della misura in

quanto tale.

A titolo

abbondanziale si rileva che nel caso in esame l'importanza dell'istituzione di

una curatela, per la vigilanza delle relazioni personali, appare evidente.

Innegabile in effetti che l'esercizio del diritto di visita denoti una

conflittualità tale da pregiudicare il bene dei bambini stessi.

6.

Quanto

alla sostituzione del curatore si rileva quanto segue. La richiesta formulata

al riguardo nello scritto del 19 aprile 2013 era del tutto generica. Nella

stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il

reclamante, senza indicare i motivi che avrebbero provato tale situazione. A

giustificazione della propria tesi RE 1 si è infatti limitato a trasmettere all'ARP

copia di uno scambio di posta elettronica con il curatore che, a suo dire,

dimostrerebbe la grave ostilità e astio che il curatore nutrirebbe nei suoi

confronti.

Nella

decisione impugnata l'Autorità di protezione ha respinto la richiesta indicando

che dagli scritti allegati da RE 1 non “traspare nessun pregiudizio del

curatore nei confronti del padre, anzi è evidente il contrario” (cfr. consid.

19). La critica del reclamante circa la scarsa motivazione contenuta nella decisione

dell'ARP cade nel vuoto. La richiesta contenuta nello scritto del 19 aprile

2013.

era infatti con ogni evidenza del tutto generica e priva di fondamento. Nella

stessa veniva segnalato che il curatore è in “totale conflitto” con il

reclamante. Nell'istanza RE 1 si è però limitato a trasmettere copia di uno

scambio di posta elettronica che, a suo dire, dimostrava la grave ostilità e

astio che il curatore nutrirebbe nei suoi confronti. Come indicato, a giusta

ragione, dall'Autorità di protezione, in concreto non vi sono motivi

sufficienti che possano giustificare la sostituzione per la seconda volta del

curatore.

Leggendo

lo scambio di posta elettronica si evince che il reclamante rimprovera al curatore

di compiere “attività in modo autonomo e senza mandato” (cfr. e-mail del 19

aprile 2013). Le discussioni vertevano in particolare sull'esercizio dei

diritti di visita. Al riguardo va semplicemente ricordato che uno dei compiti

principali del curatore educativo è appunto quello di vegliare a che le relazioni

tra genitore e figlio si svolgano conformemente a quanto ha deciso l'autorità. Anche

l'atto di nomina del curatore prevedeva appunto tra i compiti assegnati quello

di “promuovere le relazioni personali tra padre e figli e “agevolare la

comunicazione fra i genitori”. Ora dalla documentazione allegata all'istanza

appare unicamente che il reclamante fatica ad accettare che il curatore si

“intrometta” nella gestione dell'esercizio dei diritti di visita con i figli.

Come detto tale compito rientra in quelli assegnatigli per legge. Come rilevato

dall'Autorità di protezione il fatto che il curatore “non sia di gradimento” al

padre non è un motivo sufficiente perché questi venga sostituito. Al proposito

si rileva unicamente che le discussioni nate fra le parti per la modifica delle

relazioni personali con i figli, che risultano dalla documentazione allegata

all'istanza del 19 aprile 2013, sono frutto della richiesta dello stesso RE 1,

che già il 6 febbraio 2013 postulava il ripristino del diritto di visita come

stabilito nella decisione di divorzio.

In

concreto RE 1, con l'istanza del 19 aprile 2013, non adduce in definitiva alcun

motivo per cui – dal profilo determinante del bene dei minori – occorrerebbe

sostituire il curatore.

a. Neppure in sede di reclamo egli si confronta con la motivazione

dell'Autorità di protezione secondo cui la richiesta di sostituzione non

sarebbe sufficientemente motivata ed in particolare che dalla documentazione allegata

non risulterebbe alcun “pregiudizio” da parte del curatore nei confronti del

reclamante.

Nel reclamo RE

1.

elenca in modo confuso, una serie di argomentazioni (nuove) che sarebbero, a

suo avviso, alla base della richiesta di sostituzione del curatore CO 3.

Innanzitutto

critica l'operato del curatore, che a suo avviso avrebbe a più riprese

affermato “fatti falsi” (cfr. reclamo punto A pag. 2). Tali critiche, oltre a

non essere documentare, sono del tutto inconsistenti.

Quanto,

in particolare, all'agire del curatore in merito alla “problematica di enuresi

e encopresi” del figlio PI 2, il reclamante (cfr. reclamo pag. 3-5) indica che anche

in questo ambito le violazioni sarebbero “gravissime”. Riversando la

responsabilità direttamente sul curatore, RE 1 prima critica il tergiversare

del curatore in relazione al paventato problema del figlio e poi ne critica

l'operato. Egli sostiene che benché siano “cinque anni” che segnala la “problematica

di PI 2” solo in data 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione avrebbe dato ordine alla madre di far visitare il bambino da un medico specialista. La

critica ai danni del curatore è del tutto infondata. Mal si comprende infatti

quali sarebbero, al riguardo, le lacune nell'operato dello stesso.

Basti

infatti ricordare che, su esplicita richiesta del reclamante stesso

(preoccupato per i “presunti problemi” del figlio, cfr. decisione del 26

novembre 2012 dell'ARP), PI 2 è stato visitato, in un primo momento, dal medico

A__________ del Centro pediatrico del __________. A titolo abbondanziale va per

altro evidenziato che dal referto risultava che PI 2 presenta “un disturbo benigno

dello sviluppo” (cfr. referto del 6 luglio 2012). Ritenute le critiche del

padre circa la scelta dell'esperto, con decisione del 26 novembre 2012 l'Autorità di protezione ha ordinato un nuovo accertamento medico affinché il figlio sia “sottoposto

ad approfonditi esami medici circa i presunti disturbi segnalati dal padre”. Il

reclamante critica l'operato del curatore, colpevole a suo avviso di aver conferito

mandato al pediatra P__________ di effettuare un'ennesima perizia in relazione

al presunto problema di PI 2. Ora anche tale critica cade nel vuoto, ritenuto

che l'incarico non è stato conferito dal curatore, bensì (come riconosciuto

dallo stesso reclamante che si contraddice, pag. 6 in fine) dall'Autorità di protezione medesima. Mal si capisce dunque per quale motivo l'agire del

curatore faccia in questo caso difetto, ritenuto che è la stessa ARP ad aver

ordinato la perizia, nonché aver proposto il medico.

b. RE 1 fonda la propria istanza di sostituzione del curatore su presunte

“gravi accuse” che lo stesso CO 3 avrebbe espresso nei suoi confronti (reclamo

pag. 7). A comprova di tali affermazioni cita una e-mail speditagli dal

curatore stesso il 28 dicembre 2012. Indipendentemente da quanto cerca di far

credere il reclamante dall'e-mail traspare unicamente il rammarico del

curatore per la situazione (il curatore affermava di essere spiacente di: “dover

comunicare la mia delusione per il modo di porsi poco corretto ma anche

sprezzante nei confronti, non tanto del sottoscritto CO 3, quanto piuttosto del

curatore educativo che rappresento”).

Le critiche

del reclamante circa l'operato del curatore, del tutto inconsistenti, cadono

pertanto nel vuoto. Dalle motivazioni addotte con il reclamo non traspare che,

dal profilo determinante del bene dei figli, occorrerebbe sostituire il

curatore. La decisione avversata deve di conseguenza essere confermata.

La

richiesta di revoca del curatore CO 3 cui ai petitum 2 va di conseguenza

respinta.

c. Si rileva infine che le ulteriori domande formulate dal reclamante,

nei petitum 3 e 4 sono irricevibili poiché nuove (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm).

7.

Quanto

alle richieste del reclamante circa le relazioni personali minime, di cui al petitum

5.

si rileva quanto segue. L'Autorità di protezione nella decisione impugnata ha

parzialmente accolto l'istanza di RE 1, ripristinando in sostanza l'assetto

originario stabilito nella sentenza di divorzio, ossia da venerdì sera a

domenica sera. Quanto stabilito nella sentenza del 14 giugno 2013 è il frutto

di un'intesa fra i genitori intervenuta in sede di procedura (cfr. risposta del

25.

febbraio 2013 della madre; replica dell'11 marzo 2013). Ora neppure il

reclamante ne contesta il contenuto in questa sede. Egli postula infatti, come

peraltro disposto dall'Autorità regionale di protezione __________ il 14 giugno

2013, che:

Le relazioni personali minime tra padre e

figli sono così fissate: un fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì sera alle

19.00

direttamente presso la palestra d'allenamento dei figli o presso il

domicilio dei figli quando gli allenamenti non sono svolti, alla domenica sera

alle ore 19.00 quando la madre si recherà presso il domicilio del padre a

prendere i figli (tale richiesta corrisponde al

Dispositivo

dispositivo n. 1a della decisione avversata).

Quanto

all'ulteriore richiesta secondo cui "le relazioni personali minime tra padre e figli devono

essere sempre esercitate salvo per i seguenti motivi:

1.

malattia e/o infortunio dei figli comprovato da certificato medico che attesti l'impossibilità

dei figli a recarsi dal padre;

2.

Impegni professionali inderogabili del padre",

si rileva semplicemente

che il dispositivo 1b della decisione impugnata regola già sufficientemente

tale eventualità. Nella decisione impugnata l'Autorità di protezione ha infatti

previsto che le relazioni personali devono sempre essere esercitate salvo per “motivi

di imprevista forza maggiore comprovata” e dovranno essere recuperate. La

richiesta si avvera, oltre che superflua, in ogni caso irricevibile in quanto

formulata per la prima volta dinanzi a questa Camera. In sede di ricorso non

sono infatti ammesse nuove domande (cfr. art. 63 cpv. 2 vLPamm).

Irricevibili sono pure le

ulteriori richieste (art. 63 cpv. 2 vLPamm), contenute nel petitum

5, in quanto anche queste formulate per la prima volta dinanzi a questo

giudice. Nell'istanza del 6 febbraio 2013, oggetto del presente reclamo, RE 1,

aveva infatti unicamente postulato il ripristino del diritto di visita così

come stabilito nella decisione di divorzio (“un fine settimana ogni 15 giorni,

dal venerdì sera ore 18.00 alla domenica sera ore 18.00”).

Quanto alle richieste

relative alla regolamentazione delle vacanze, si ricorda abbondanzialmente che,

già nella sentenza di divorzio erano state previste: “una settimana durante le

vacanze estive e due a scelta durante le altre vacanze scolastiche”. La

sentenza stabiliva peraltro che “i genitori possono derogare di comune accordo

questa regolamentazione”. Le richieste del reclamante irricevibili, come già

evidenziato, sono finanche pretestuose in quanto il loro oggetto è già ampiamente

regolamentato.

8. In virtù di quanto sopra

il reclamo, per quanto ricevibile, va integralmente respinto.

Tassa e

spese sono a carico del reclamante – totalmente soccombente (cfr. art. 47 cpv.

1 LPamm) – che rifonderà a CO 2 adeguate ripetibili.

9. Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del minore è ammissibile il

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza riguardo a

questioni di valore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario

il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile

contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF

(art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia

civile è ammissibile solo se il

valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il

valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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