9.2013.218
Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. Contestazione di un provvedimento cautelare: blocco di un conto bancario cointestato. Violazi
21 maggio 2014Italiano29 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
9.2013.218
Data decisione, Autorità:
21.05.2014, CDP
Titolo:
Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. Contestazione di un provvedimento cautelare: blocco di un conto bancario cointestato. Violazione del diritto di essere sentito
NOMINA/SOSTITUZIONE/DESTITUZIONE CURATORE
PROVVEDIMENTI CAUTELARI
art. 400 CC
art. 401 CC
art. 445 CC
Incarto n.
9.2013.218
Lugano
21 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 (Italia)
patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________
per quanto riguarda la nomina di CUR 1 quale
curatore di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di PI 1 (1929)
e PI 2 (1928), nonché il blocco di un conto bancario
giudicando sul reclamo del 16 settembre 2013
presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 22 luglio 2013 (ris. n. 468) e
il 5 agosto 2013 (ris. n. 510) dall’Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 2 (1928) e il marito PI 1 (1929), entrambi domiciliati a M__________,
risiedono attualmente presso la Casa __________ dello stesso Comune.
Con
lettera del 30 aprile 2013, “nell’ambito della tutela degli interessi della
signora PI 2 “, l’avv. PR 1 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) l'esistenza di una situazione che imponeva,
a suo dire, di valutare la necessità di istituire una misura di protezione per
i coniugi PI 1 PI 2. L’avvocato - che poneva l'interrogativo sulla necessità di
istituire una curatela generale per il marito e di rappresentanza per la moglie
- indicava che delle questioni correnti si occupava in quel periodo CUR 1,
fratello di PI 1. Indicava infine che la signora C__________ F__________ era a
disposizione dell’Autorità per ogni ulteriore ragguaglio.
Il 7
maggio 2013 CUR 1 manifestava la sua disponibilità ad assumere la curatela dei
coniugi PI 1 PI 2.
B. Incaricato
in tal senso dall’Autorità di protezione (7 maggio 2013), il dott. C__________
(medico curante) ha presentato un certificato sullo stato di salute dei coniugi
in merito all’eventuale istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 398 CC
(procedura avviata dall’Autorità di protezione). Il medico ha rilevato che PI 1,
malato di Parkinson, ha “un rallentamento cognitivo che gli impedisce di compiere
le attività della vita quotidiana in autonomia, pur preservando un discreto grado
della capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni della
sua persona”. Già prima di ottobre 2012 PI 1 veniva aiutato dal fratello CUR 1
per la gestione dei pagamenti e delle spese correnti. Secondo il medico, anche
per la moglie PI 2, malata di Alzheimer, sarebbe auspicabile l’istituzione di
una misura di protezione. In relazione a quest'ultima ha evidenziato che attualmente
“presenta un buono stato fisico, ma la sua patologia suddetta non le consente
una completa autonomia cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a
breve termine”.
C. Con
decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno / 1° luglio 2013 - adottata inaudita
parte - l’Autorità di protezione ha ordinato, a titolo di misura preventiva a
norma dell'art. 445 CC, il blocco immediato di tre conti bancari aperti presso
l’agenzia di __________ della Banca dello Stato del Cantone Ticino (n. 12__________
intestato a PI 1; n. 35__________ intestato a PI 2 e 62__________ intestato a PI
2 e RE 1).
Quest'ultima
decisione ha di fatto sostituito la risoluzione n. 408 del 27 giugno 2013 –
adottata pure inaudita parte - che conteneva un errore nell’indicazione del numero
di uno dei conti bloccati.
D. Durante
l’audizione del 10 luglio 2013 i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati
dell’istanza dell’PR 1 volta all’istituzione di una misura di protezione in
loro favore. I coniugi hanno accettato l’eventuale nomina di CUR 1, quale loro
curatore.
E. Esperita
l’istruttoria, con decisione n. 468 del 22 luglio 2013 l’Autorità di protezione
ha confermato la citata decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno 2013, che
prevedeva il blocco dei tre conti bancari indicati, uno dei quali cointestato a
PI 2 e RE 1.
F. Con decisione n. 510 del 5 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha:
istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (ex art.
395 CC) in favore di PI 2 e di PI 1 (disp. n. 1); privato i due coniugi
dell'esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso
dei loro redditi, della loro sostanza mobiliare e immobiliare, delle loro
entrate e delle loro uscite (disp. n. 2); nominato quale curatore CUR 1 (disp.
n. 3) e disposto l'autorizzazione a quest'ultimo, non appena entrerà in
funzione, a sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai
signori PI 1 PI 2, annullando eventuali procure esistenti su tali conti (disp.
n. 4).
G. Mediante
reclamo del 16 settembre 2013 RE 1, sorella di PI 2, ha impugnato sia quest'ultima decisione (n. 510), chiedendo la nomina di un nuovo curatore, sia la
precedente del 22 luglio 2013 (n. 468), limitatamente al blocco del conto n. 62__________
cointestato alla menzionata sorella e a lei medesima. La reclamante ha precisato
che la segnalazione 30 aprile 2013 dell'PR 1 sarebbe avvenuta a seguito di un
prelevamento non autorizzato di fr. 50’000.– da parte di CUR 1 dal conto
intestato ai coniugi.
H. Il
curatore ha presentato la propria risposta il 21 ottobre 2013, rilevando di
essere sempre stato un punto di riferimento per i coniugi PI 1 PI 2 e negando
di avere interesse alcuno alla nomina. Relativamente all’episodio del
prelevamento di fr. 50’000.–, segnalato dalla reclamante, evidenzia di aver
agito in buona fede e a nome e per conto del fratello. La gestione ordinaria
dei coniugi sarebbe limitata e i conti sarebbero stati nel frattempo
dichiarati. A suo avviso alcune operazioni bancarie, sarebbero state effettuate
con leggerezza, ossia la chiusura di un conto di PI 2 e la successiva apertura
di un conto cointestato con la sorella, qui reclamante.
Con
osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare
la propria decisione, evidenziando che già dal 2010 CUR 1, legittimato da due
procure, è incaricato di svolgere la gestione amministrativa corrente dei coniugi.
“Per quanto noto all’Autorità” il prelevamento di fr. 50’000.– sarebbe
stato effettuato a titolo precauzionale su richiesta dello stesso PI 1.
L’Autorità di protezione ha evidenziato che in concreto gli interessi
patrimoniali dei coniugi erano “messi in serio pericolo” da dubbi prelevamenti
effettuati da parenti. La nomina di CUR 1, persona di fiducia dei coniugi, che
si era da subito reso disponibile e già a conoscenza della situazione
finanziaria, è parsa la soluzione più opportuna. L’Autorità ha messo, per
finire, in dubbio la legittimazione attiva della reclamante.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella
composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in
particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si
applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).
2.
In
merito alla legittimazione della reclamante si rileva che giusta l’art. 450
cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al
procedimento (1), le persone vicine all’interessato (2) e le persone che hanno
un interesse giuridicamente protetto all’annullamen-to o alla modifica della
decisione impugnata (3). La nozione di persona “vicina all’interessato” deve
essere interpretata in modo esteso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza si
tratta di una persona che conosce bene l’interessato e che, grazie alle sue
qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a
rappresentare i suoi interessi. L’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti
non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La
legittimazione della persona vicina all’interessato non presuppone
necessariamente che gli interessi di quest’ultimo vengano salvaguardati
(Messaggio concernente la modifica del CC del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag.
6471; CommFam, Protection de l’adulte, Steck,
art. 450 CC n. 24).
Nel caso
concreto, posto che la nozione di persona vicina o prossima all’interessato è ampia,
la reclamante, sorella di PI 2, appare senza dubbio legittimata nella presente
procedura. Per quanto riguarda il reclamo introdotto contro la risoluzione del
22.
luglio 2013, la legittimazione dell’interessata è pure data dalla
circostanza di essere contitolare di uno dei conti bancari
bloccati dalla misura litigiosa, essendo con ogni evidenza direttamente toccata
dalla stessa ed avendo di conseguenza un interesse degno di protezione a chiederne
la modifica o l’annullamento.
3.
Con
il proprio reclamo RE 1 precisa innanzitutto che l’intervento del 30 aprile
2013.
dell'PR 1 è avvenuto a seguito di un prelevamento non autorizzato di
fr. 50’000.– da parte di CUR 1 dal conto intestato ai coniugi. Tale
importo sarebbe stato tempestivamente restituito, a comprova dell’inammissi-bilità
dell’operazione. La reclamante ritiene inammissibile che l’Autorità di
protezione abbia nominato proprio quest’ultimo quale curatore. Oltre a ritenere
che il curatore non disponga delle sufficienti competenze per far fronte al mandato
conferitogli, RE 1 indica che il curatore dovrebbe essere una persona estranea
alla famiglia.
La
reclamante censura inoltre la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) che ha confermato
il decreto supercautelare che prevedeva il blocco del conto bancario cointestato
alla reclamante e alla sorella. RE 1 lamenta innanzitutto la violazione del
diritto di essere sentita. Prima di tale intervento l’Autorità di protezione avrebbe
infatti dovuto sentirla. In merito alla contestata apertura del conto cointestato
precisa che tale operazione deve essere intesa come anticipazione delle disposizioni
testamentarie dei coniugi, che già nel 1997 avrebbero istituito quali eredi la
reclamante e il di lei figlio.
4.
Reclamo
avverso la decisione del 5 agosto 2013 (ris. n. 510)
4.1
Giusta
l’art. 450b CC il reclamo deve essere inoltrato entro il termine di 30
giorni dalla comunicazione della decisione. Nel caso in esame la risoluzione
impugnata del 5 agosto 2013 (n. 510) costituisce una decisione di merito ed è
stata ricevuta il 6 agosto 2013. Sospeso dalle ferie (art. 13 lett. b vLPamm)
il termine ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto ed è giunto a scadenza
il 16 settembre 2013. Introdotto l’ultimo giorno utile il reclamo è quindi
tempestivo.
4.2
La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione,
che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica
che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i
compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi
compiti.
Secondo
l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua
fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea
e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile,
l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all'interessato (cpv. 2).
L'art.
401.
cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione,
secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea
allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC,
l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio
espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse
competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la
persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento
della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21;
CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 1).
I
desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art.
401.
cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto
possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui
l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la
persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection
de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). Tuttavia
l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n.
4-5).
4.3
Contestata nel caso in esame è la scelta del curatore operata
dall’Autorità di protezione (dispositivo n. 3 risoluzione del 5 agosto 2013).
La misura di protezione in quanto tale non è invece messa in discussione
(dispositivi ni. 1 e 2).
Nella fattispecie,
l’Autorità di protezione, con decisione 5 agosto 2013, dopo aver sentito gli
interessati “che hanno confermato la loro richiesta di essere posti al beneficio
di una misura di protezione” e ottenuta la disponibilità del fratello CUR 1, ha istituito una curatela generale, conferendo a quest’ultimo il mandato (cfr. risoluzione n.
510).
Ora nelle osservazioni
del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione specifica che la scelta del
curatore era stata, a suo dire, suggerita dall'PR 1, quale patrocinatore di PI
2, con scritto del 30 aprile 2013. Questi, oltre a evidenziare la necessità
dell’istituzione di una misura di protezione per i coniugi, aveva ricordato che
il fratello CUR 1 si era occupato nell’ultimo periodo delle questioni correnti
dei coniugi. L’Autorità aggiunge inoltre che all’audizione del 10 luglio 2013 i
coniugi avevano accettato la nomina di CUR 1 quale loro curatore (osservazioni
punto 6 pag. 3). L’Autorità di protezione giustifica la scelta del curatore
(“persona di loro fiducia”), indicando che sarebbe a conoscenza della
situazione finanziaria, si sarebbe reso disponibile e sarebbe stato coadiuvato
dalla signora C__________ F__________ (osservazioni punto 7). A mente
dell’Autorità la scelta è quindi “parsa la più opportuna e conforme alla
legge”.
4.4
Un'attenta
lettura dello scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1 non permette in vero di ricavare
che il legale – che a quel momento dichiarava di intervenire a tutela degli
interessi della signora PI 2 – abbia suggerito la designazione di CUR 1 quale
curatore.
In
concreto va di conseguenza in primo luogo accertato se si sia o meno in
presenza di un’esplicita espressione di volontà pronunciata dai curatelati alla
nomina di CUR 1 quale loro curatore. Dagli atti risulta che, nel periodo
antecedente la richiesta di istituire una misura di protezione, il fratello CUR
1.
si era occupato dei coniugi (cfr. scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1). Questa
circostanza non è contestata. Dal verbale di udienza del 10 luglio 2013 risulta
che i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati dell’istanza dell’avvocato PR 1
(30 aprile 2013) volta all’istituzione di una misura di protezione nei loro
confronti, della disponibilità del fratello CUR 1 ad assumere il mandato e
della disponibilità di C__________ F__________ a coadiuvarlo ed infine
l’accettazione dei coniugi alla misura e alla nomina proposta.
Dal
certificato medico agli atti (27 maggio 2013 del dott. C__________) emerge che PI
1, malato di Parkinson, pur presentando un rallentamento cognitivo (che motiva
l’istituzione di una misura di protezione) conserva “un discreto grado della
capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni sulla sua persona”.
Lo stesso non vale invece per la moglie, affetta da Alzheimer. Secondo il
medico la patologia di cui soffre non le consente “una completa autonomia
cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a breve termine, pone più
volte la stessa domanda e presenta disorientamento temporale e iniziali
disturbi esecutivi dell’attenzione”.
Ora, se è
pur vero che, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione deve
tener conto del desiderio espresso dai curatelati, in concreto la scelta del
curatore non è stata formulata dai coniugi ma bensì proposta dall’Autorità, con
il consenso del curatore stesso. Oltretutto, per quanto riguarda PI 2, dal
certificato medico del 27 maggio 2013 risulta che la stessa non ha più la
capacità di discernimento che le permetterebbe di formulare una simile proposta.
È certo
acquisito che CUR 1 si è occupato prima di aprile 2013 della gestione corrente
dei coniugi e non può essere messo in dubbio che egli è stato per i medesimi una
“persona di fiducia”. In concreto non si è però in presenza di un’esplicita espressione
di volontà di PI 1 e PI 2 che l’Autorità deve prendere in considerazione.
4.5
Quanto
all’idoneità del curatore, criticata dalla reclamante, si rileva che la censura
non può essere trascurata.
Dagli
atti risulta infatti che CUR 1 è da sempre stato “aiutato” da C__________ F__________
nello svolgimento del suo operato. Nella lettera del 30 aprile 2013 l’avvocato
indicava che “delle questioni correnti si è occupato in questo periodo” il
fratello “coadiuvato” dalla signora C__________ F__________. Quest'ultima ha
sempre fatto da tramite con l’Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico
del 19 giugno 2013; tutte le risoluzioni riguardanti i coniugi PI 1 CUR 1 le
sono state trasmesse; anche la signora F__________ era presente all’incontro
del 10 luglio 2013). Dal verbale di audizione del 10 luglio 2013 risulta che “C__________
F__________ ha comunicato la sua disponibilità ad aiutare” CUR 1 nei compiti a
lui assegnati quale curatore. Dalla email del 3 settembre 2013
indirizzata al segretario dell’Autorità di protezione la signora F__________ ha
riconosciuto di essersi occupata della procedura speciale di denuncia spontanea
di capitali presso la Divisione delle contribuzioni. Dalla e-mail del 3
settembre 2013 indirizzata all’avvocato della reclamante risulta che il
curatore ha dato delega a C__________ F__________ di “aiutarlo nella gestione
delle pratiche amministrative”. Anche in questa sede le osservazioni di CUR 1
sono state presentate da C__________ F__________ “a nome” dello stesso curatore.
L’Autorità
di protezione ha riconosciuto in questa sede (osservazioni del 24 ottobre 2013
n. 7) che la nomina di CUR 1 - coadiuvato dalla signora C__________ F__________
nello svolgimento del suo mandato - è parsa la più opportuna e conforme alla
legge. L’Autorità ha inoltre rilevato che il curatore “beneficiava dell’aiuto
soprattutto amministrativo della signora F__________”, persona dotata delle necessarie
conoscenze contabili e a conoscenza dell’intera situazione dei coniugi.
In simili
circostanze benché “la gestione di due persone degenti in casa per anziani” sia
stata in concreto definita “molto limitata” (cfr. risposta del curatore) e che CUR
1.
abbia assistito i coniugi in questi anni, non si può comunque negare che
questi sia stato aiutato in modo importante dalla signora F__________.
L’art.
400.
cpv. 1 CC esige che il curatore svolga i propri compiti personalmente.
Questo non significa certo che l’esercizio di una curatela non possa avvenire
congiuntamente (cfr. art. 402 CC). Nella decisione impugnata l'Autorità di
protezione non ha comunque conferito l'ufficio della curatela a più persone
ripartendone i compiti. L'aiuto importante fornito dalla signora C__________ F__________
- che come detto ha anche presentato lei le osservazioni nella presente
procedura per conto di CUR 1 (curatore designato) - e la mancata
formalizzazione di una nomina congiunta con precisa definizione dei ruoli fa
nascere più di un dubbio sulle modalità di nomina del curatore e
sull'opportunità della scelta operata dall'Autorità di protezione.
4.6
La
situazione dei coniugi, in ogni caso, è tutt’altro che semplice. Non già per
l’ammontare dei capitali da gestire, ma semmai per la conflittualità che ruota
attorno ai coniugi. Dagli atti risulta infatti che vi sono conflitti di
interesse evidenti fra le persone “vicine” ai coniugi PI 1 PI 2.
L’Autorità
di protezione stessa giustificava la decisione di bloccare i conti con il “verosimile
rischio di prelievi ingiustificati da parte soprattutto di parenti della
coppia”. Circostanza che dimostra che la scelta del curatore, che già si
occupava della coppia, sia stata affrettata.
I due
episodi relativi rispettivamente al contestato prelevamento di fr. 50’000.–
effettuato da CUR 1 dal conto del fratello (nel mese di settembre del 2012,
cfr. osservazioni dell’Autorità di protezione) poi prontamente ristornato sullo
stesso conto, come pure all’estinzione del conto bancario intestato ai coniugi avvenuta
in aprile 2013 (cfr. allegato 5 alla risposta di CUR 1) e al relativo bonifico
dello stesso importo su un nuovo conto cointestato a PI 2 e alla sorella reclamante,
sono densi di significato. Simili episodi, tutt’altro che chiari, sono
sufficienti a dimostrare la conflittualità della situazione.
4.7
Nel
caso in esame, vista la forte conflittualità e ritenuto inoltre che l’espressione
di volontà dei coniugi non può essere definita “esplicita”, l’Autorità di
protezione avrebbe dovuto nominare una persona esterna alla cerchia famigliare,
idonea allo svolgimento del mandato e in grado di tutelare al meglio gli
interessi dei curatelati.
Attorno
alla coppia vi sono in effetti parenti con evidenti e riconosciuti interessi tutt’altro
che disinteressati [cfr. dichiarazione di RE 1 secondo cui “l’apertura di tale
conto deve essere intesa come anticipazione delle volontà dei curatelati che
già nel 1997 ebbero a designare la reclamante e il di lei figlio, già
beneficiario in precedenza di un anticipo ereditario per acquistare
un’abitazione in Italia, quali eredi universali dei loro beni” (reclamo del 16
settembre 2013 pag. 9)]. La scelta di un curatore esterno alla famiglia appare
la soluzione più idonea per garantire al meglio gli interessi dei coniugi
stessi e fare, se del caso, chiarezza sugli episodi citati.
A ciò si
aggiunge che neppure l’idoneità di CUR 1 ad adempiere la funzione di curatore è
stata sufficientemente analizzata dall’Autorità, che si è invece limitata a sceglie
la persona la cui candidatura le è pervenuta da C__________ F__________ (cfr.
scritto di C__________ F__________ ricevuto dall'ARP il 22 maggio 2013), che disponeva
già delle procure sui conti dei coniugi (cfr. rapporto 3.5.2013 dell’ARP sul
colloquio telefonico con C__________ F__________) e che garantiva il proprio
aiuto al curatore indicato.
Alla luce
delle considerazioni di cui sopra, il reclamo va accolto. Di conseguenza il
Dispositivo
dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità di
protezione va annullato e gli atti ritornati a quest'ultima Autorità affinché
provveda alla designazione di un curatore estraneo alla cerchia dei famigliari.
5. Reclamo avverso la decisione del
22 luglio 2013 (ris. n. 468)
5.1 Per quanto si dirà sotto, tempestivo è pure il reclamo volto a censurare
la risoluzione del 22 luglio 2013, anch’essa emanata durante le ferie giudiziarie.
Nel caso
in esame la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare
(inaudita parte, ai sensi dell’art. 445 cpv. 2 CC) del 27 giugno 2013 (n. 409)
e all’audizione di PI 1 e PI 2 del 10 luglio 2013. Questo risulta anche dalla
risoluzione ora impugnata che precisa che “gli elementi raccolti in occasione
del citato incontro e l’istruttoria esperita sono sufficienti per definire nel
merito la fondatezza della predetta decisione cautelare in attesa dell’adozione
di altra, più incisiva, misura di protezione degli interessati”.
Ora in concreto
la risoluzione n. 468 del 22 luglio 2013 costituisce una decisione cautelare che
sostituisce una precedente “supercautelare” (risoluzione n. 409 del 27 giugno
2013) adottata inaudita parte finalizzata alla tutela dei conti di PI 1 e PI 2, in attesa di concretizzare la misura di protezione. La decisione di bloccare i tre conti bancari
non mette del resto fine al procedimento, perché un blocco definitivo dei conti
sarebbe privo di senso. È in effetti semmai solo la successiva decisione del 5
agosto 2013 che può avere – al momento della crescita in giudicato - effetti
definitivi sulla gestione dei conti, nella misura in cui autorizza il curatore
designato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori
PI 1 PI 2” (cfr. disp. n. 4 risoluzione del 5 agosto 2013).
Posto che
con l'odierna decisione (cfr. sopra consid. 4.7) è stata annullata la nomina
del curatore autorizzato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari
intestati ai signori PI 1 PI 2” (disp. 4 risoluzione del 5 agosto 2013) la
precedente decisione cautelare del 22 luglio 2013 continua ad esplicare i suoi
effetti (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1 in fine). Il reclamo in oggetto –
diversamente da quanto parrebbe sostenere la reclamante (reclamo pag. 8 verso
l'alto) - non è di conseguenza privo d'oggetto.
Giusta
l’art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare
è di 10 giorni. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha però
erroneamente indicato il termine d’impugnazione di 30 giorni.
Si deduce
dal principio della buona fede che le parti non debbano subire pregiudizio
alcuno da un’errata indicazione del termine di appello (DTF 138 I 49 consid.
8.3). Per costante giurisprudenza non è però possibile avvalersi di
un’indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato
avrebbero potuto scoprire l’errore semplicemente consultando il testo di legge
(DTF 135 III 374 consid. 1.2.2, 135 III 494 consid. 4.4, 134 I 199 consid. 1.3.1,
129 II 125 consid. 3.3, 124 I 255 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale
5A_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2). Non è invece preteso che vengano
consultati giurisprudenza o dottrina. Le esigenze nei confronti degli avvocati
sono naturalmente più elevate. Nei loro confronti viene preteso che procedano
ad un controllo sommario (“Grobkontrolle”) delle indicazioni fornite (DTF 138 I
49 consid. 8.3.2).
Nel caso
in esame, l’Autorità di protezione, oltre ad aver indicato erroneamente 30
giorni nei rimedi giuridici, ha definito la risoluzione come decisione “di
merito” e non già cautelare, come rettamente avrebbe dovuto fare. La qualifica
della decisione n. 468 del 22 luglio 2013 è confusa. In simili circostanze l’PR
1 è stato tratto in inganno dall'inadeguata denominazione della risoluzione in
esame. Quindi non siamo in presenza di una negligenza grossolana (DTF
138 I 49) che farebbe ricadere a carico del patrocinatore il mancato rispetto
del termine di reclamo fissato dalla legge. Va pertanto riconosciuta la
tempestività del reclamo inoltrato nel termine 30 giorni erroneamente indicato
dall’Autorità di protezione.
5.2 Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende,
ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio,
tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può
in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli
adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può
immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che
partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare
osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in
materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro
dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
La
nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art.
386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della
persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di
gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento
cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario
(per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC).
Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi
favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti,
Balser Kommentar Erwachsenenschutz, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 445 CC n.6
segg).
5.3 Con
il reclamo in esame RE 1 insorge, come detto, avverso la risoluzione del 22 luglio
2013 (n. 468) dell’Autorità di protezione che conferma la precedente del 27 giugno
2013 (n. 409). A mente della stessa l’Autorità non avrebbe potuto prendere una
simile misura, lesiva peraltro del proprio diritto di essere sentita.
Con la
misura supercautelare del 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione aveva ordinato
il blocco dei conti dei coniugi PI 1 PI 2 (uno intestato a PI 1, il secondo a PI
2 ed il terzo a quest’ultima e alla reclamante). Tale misura è poi stata confermata
con la risoluzione del 22 luglio 2013. Come risulta dalla risoluzione n. 409
l’ordine di bloccare i tre conti sui quali è depositata l’intera sostanza dei
coniugi, da intendere come misura preventiva, è stato dato in quanto vi sarebbero
“fondati motivi che tale sostanza possa essere indebitamente prelevata da terze
persone”. L’autorità ha ribadito anche in questa sede che “tra i motivi di
questa decisione vi era il verosimile rischio di prelievi ingiustificati da
parte soprattutto di parenti della coppia” e che la misura è parsa prioritaria
a tutela degli intessi patrimoniali dei coniugi, messi in serio pericolo da
dubbi prelievi di somme effettuate da parenti (cfr. osservazioni del 24 ottobre
2013 n. 5 e 7).
Il conto
per cui è ora contestato il blocco è un conto per il quale i titolari (PI 2 e RE
1) hanno firma collettiva. Dal contratto risulta che i contitolari hanno il
diritto di disporre dei valori e degli averi patrimoniali depositati secondo le
modalità di firma collettiva (cfr. allegato n. 18 alla risposta del curatore).
5.4 Il
diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a
norma dell’art. 6 n. 1 CEDU e dell’art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della
protezione del minore e dell’adulto, l'art. 445 cpv. 2 CC esplicita per altro
in modo chiaro il diritto di essere sentito delle persone interessate dai
provvedimenti adottati in via supercautelare inaudita parte, facendo obbligo
all'autorità di protezione di dare alle medesime l'opportunità di presentare
osservazioni (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, prima parte). L'Autorità è poi
tenuta a prendere in seguito una nuova decisione (cautelare) (art. 445 cpv. 2
CC, seconda frase, seconda parte).
Per
quanto qui concerne, l’Autorità di protezione non ha dato ad RE 1 la
possibilità di esprimersi sul blocco del conto bancario di cui risulta
cointestataria. Essa non risulta essere stata convocata all'udienza del 10
luglio 2013, né avervi partecipato o venire in qualche modo coinvolta in
relazione al blocco del conto in questione, con richiesta di osservazioni. Ad RE
1 non risultano essere state trasmesse né la risoluzione supercautelare del 27
giugno / 1° luglio 2013 né la risoluzione cautelare del 22 luglio 2013. Il suo
nominativo non è indicato tra le persone alle quali le citate risoluzioni sono
state intimate.
Nelle
osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione non ha speso neppure
una parola in merito a una simile omissione.
La
modalità di procedere adottata dall'Autorità di protezione configura una palese
violazione del diritto di essere sentita di RE 1. Di conseguenza il reclamo va
accolto e la risoluzione impugnata deve essere annullata, limitatamente al
blocco del conto intestato alla reclamante e alla sorella (n. 62__________
presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, agenzia di __________). L’incarto
va pertanto rinviato all’autorità di prima sede perché provveda a sanare la
violazione evidenziata.
5.5 Va
ricordato che, limitatamente al blocco del conto cointestato, a seguito
della presente decisione la procedura si trova “rimandata” allo stadio in cui
si trovava prima dell’emanazione della decisione cautelare annullata, vale a
dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento
della decisione cautelare fa infatti “rinascere” la misura supercautelare che
tutelava il conto cointestato (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1).
L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a sentire senza indugio la
reclamante RE 1 e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità o meno di mantenere
il blocco del conto cointestato.
6. Tasse
e spese seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Munita di
autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LPMA) l’Autorità di protezione, va tenuta
così a rifondere alla reclamante un’equa indennità per ripetibili (RtiD II-2011
n. 14; sentenza CDP del 25 giugno 2013 , inc. 9.2013.19).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo del 16 settembre 2013 è accolto:
Di conseguenza:
1.1. Il
dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità regionale
di protezione __________ è annullato e gli atti sono ritornati a quest'ultima
Autorità affinché provveda alla designazione di un curatore estraneo alla
cerchia dei famigliari.
1.2. La risoluzione n. 468 del 22
luglio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata,
limitatamente al blocco del conto n. 62__________ intestato a PI 2 e ad RE 1 e
gli atti sono ritornati a quest'ultima Autorità per una nuova decisione ai
sensi dei considerandi.
2. Gli oneri del reclamo consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà
ad RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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