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Decisione

9.2013.218

Reclamo avverso la scelta di un curatore proposto dal pupillo ed appartenente alla cerchia dei famigliari. Contestazione di un provvedimento cautelare: blocco di un conto bancario cointestato. Violazi

21 maggio 2014Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 2 (1928) e il marito PI 1 (1929), entrambi domiciliati a M__________,

risiedono attualmente presso la Casa __________ dello stesso Comune.

Con

lettera del 30 aprile 2013, “nell’ambito della tutela degli interessi della

signora PI 2 “, l’avv. PR 1 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) l'esistenza di una situazione che imponeva,

a suo dire, di valutare la necessità di istituire una misura di protezione per

i coniugi PI 1 PI 2. L’avvocato - che poneva l'interrogativo sulla necessità di

istituire una curatela generale per il marito e di rappresentanza per la moglie

- indicava che delle questioni correnti si occupava in quel periodo CUR 1,

fratello di PI 1. Indicava infine che la signora C__________ F__________ era a

disposizione dell’Autorità per ogni ulteriore ragguaglio.

Il 7

maggio 2013 CUR 1 manifestava la sua disponibilità ad assumere la curatela dei

coniugi PI 1 PI 2.

B. Incaricato

in tal senso dall’Autorità di protezione (7 maggio 2013), il dott. C__________

(medico curante) ha presentato un certificato sullo stato di salute dei coniugi

in merito all’eventuale istituzione di una curatela ai sensi dell’art. 398 CC

(procedura avviata dall’Autorità di protezione). Il medico ha rilevato che PI 1,

malato di Parkinson, ha “un rallentamento cognitivo che gli impedisce di compiere

le attività della vita quotidiana in autonomia, pur preservando un discreto grado

della capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni della

sua persona”. Già prima di ottobre 2012 PI 1 veniva aiutato dal fratello CUR 1

per la gestione dei pagamenti e delle spese correnti. Secondo il medico, anche

per la moglie PI 2, malata di Alzheimer, sarebbe auspicabile l’istituzione di

una misura di protezione. In relazione a quest'ultima ha evidenziato che attualmente

“presenta un buono stato fisico, ma la sua patologia suddetta non le consente

una completa autonomia cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a

breve termine”.

C. Con

decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno / 1° luglio 2013 - adottata inaudita

parte - l’Autorità di protezione ha ordinato, a titolo di misura preventiva a

norma dell'art. 445 CC, il blocco immediato di tre conti bancari aperti presso

l’agenzia di __________ della Banca dello Stato del Cantone Ticino (n. 12__________

intestato a PI 1; n. 35__________ intestato a PI 2 e 62__________ intestato a PI

2 e RE 1).

Quest'ultima

decisione ha di fatto sostituito la risoluzione n. 408 del 27 giugno 2013 –

adottata pure inaudita parte - che conteneva un errore nell’indicazione del numero

di uno dei conti bloccati.

D. Durante

l’audizione del 10 luglio 2013 i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati

dell’istanza dell’PR 1 volta all’istituzione di una misura di protezione in

loro favore. I coniugi hanno accettato l’eventuale nomina di CUR 1, quale loro

curatore.

E. Esperita

l’istruttoria, con decisione n. 468 del 22 luglio 2013 l’Autorità di protezione

ha confermato la citata decisione supercautelare n. 409 del 27 giugno 2013, che

prevedeva il blocco dei tre conti bancari indicati, uno dei quali cointestato a

PI 2 e RE 1.

F. Con decisione n. 510 del 5 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha:

istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (ex art.

395 CC) in favore di PI 2 e di PI 1 (disp. n. 1); privato i due coniugi

dell'esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l'amministrazione e l'uso

dei loro redditi, della loro sostanza mobiliare e immobiliare, delle loro

entrate e delle loro uscite (disp. n. 2); nominato quale curatore CUR 1 (disp.

n. 3) e disposto l'autorizzazione a quest'ultimo, non appena entrerà in

funzione, a sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai

signori PI 1 PI 2, annullando eventuali procure esistenti su tali conti (disp.

n. 4).

G. Mediante

reclamo del 16 settembre 2013 RE 1, sorella di PI 2, ha impugnato sia quest'ultima decisione (n. 510), chiedendo la nomina di un nuovo curatore, sia la

precedente del 22 luglio 2013 (n. 468), limitatamente al blocco del conto n. 62__________

cointestato alla menzionata sorella e a lei medesima. La reclamante ha precisato

che la segnalazione 30 aprile 2013 dell'PR 1 sarebbe avvenuta a seguito di un

prelevamento non autorizzato di fr. 50’000.– da parte di CUR 1 dal conto

intestato ai coniugi.

H. Il

curatore ha presentato la propria risposta il 21 ottobre 2013, rilevando di

essere sempre stato un punto di riferimento per i coniugi PI 1 PI 2 e negando

di avere interesse alcuno alla nomina. Relativamente all’episodio del

prelevamento di fr. 50’000.–, segnalato dalla reclamante, evidenzia di aver

agito in buona fede e a nome e per conto del fratello. La gestione ordinaria

dei coniugi sarebbe limitata e i conti sarebbero stati nel frattempo

dichiarati. A suo avviso alcune operazioni bancarie, sarebbero state effettuate

con leggerezza, ossia la chiusura di un conto di PI 2 e la successiva apertura

di un conto cointestato con la sorella, qui reclamante.

Con

osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha dichiarato di confermare

la propria decisione, evidenziando che già dal 2010 CUR 1, legittimato da due

procure, è incaricato di svolgere la gestione amministrativa corrente dei coniugi.

“Per quanto noto all’Autorità” il prelevamento di fr. 50’000.– sarebbe

stato effettuato a titolo precauzionale su richiesta dello stesso PI 1.

L’Autorità di protezione ha evidenziato che in concreto gli interessi

patrimoniali dei coniugi erano “messi in serio pericolo” da dubbi prelevamenti

effettuati da parenti. La nomina di CUR 1, persona di fiducia dei coniugi, che

si era da subito reso disponibile e già a conoscenza della situazione

finanziaria, è parsa la soluzione più opportuna. L’Autorità ha messo, per

finire, in dubbio la legittimazione attiva della reclamante.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella

composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità

regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.

7.

LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in

particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si

applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).

2.

In

merito alla legittimazione della reclamante si rileva che giusta l’art. 450

cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo le persone che partecipano al

procedimento (1), le persone vicine all’interessato (2) e le persone che hanno

un interesse giuridicamente protetto all’annullamen-to o alla modifica della

decisione impugnata (3). La nozione di persona “vicina all’interessato” deve

essere interpretata in modo esteso. Secondo la dottrina e la giurisprudenza si

tratta di una persona che conosce bene l’interessato e che, grazie alle sue

qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a

rappresentare i suoi interessi. L’esistenza di un rapporto giuridico tra le parti

non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La

legittimazione della persona vicina all’interessato non presuppone

necessariamente che gli interessi di quest’ultimo vengano salvaguardati

(Messaggio concernente la modifica del CC del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag.

6471; CommFam, Protection de l’adulte, Steck,

art. 450 CC n. 24).

Nel caso

concreto, posto che la nozione di persona vicina o prossima all’interessato è ampia,

la reclamante, sorella di PI 2, appare senza dubbio legittimata nella presente

procedura. Per quanto riguarda il reclamo introdotto contro la risoluzione del

22.

luglio 2013, la legittimazione dell’interessata è pure data dalla

circostanza di essere contitolare di uno dei conti bancari

bloccati dalla misura litigiosa, essendo con ogni evidenza direttamente toccata

dalla stessa ed avendo di conseguenza un interesse degno di protezione a chiederne

la modifica o l’annullamento.

3.

Con

il proprio reclamo RE 1 precisa innanzitutto che l’intervento del 30 aprile

2013.

dell'PR 1 è avvenuto a seguito di un prelevamento non autorizzato di

fr. 50’000.– da parte di CUR 1 dal conto intestato ai coniugi. Tale

importo sarebbe stato tempestivamente restituito, a comprova dell’inammissi-bilità

dell’operazione. La reclamante ritiene inammissibile che l’Autorità di

protezione abbia nominato proprio quest’ultimo quale curatore. Oltre a ritenere

che il curatore non disponga delle sufficienti competenze per far fronte al mandato

conferitogli, RE 1 indica che il curatore dovrebbe essere una persona estranea

alla famiglia.

La

reclamante censura inoltre la risoluzione del 22 luglio 2013 (n. 468) che ha confermato

il decreto supercautelare che prevedeva il blocco del conto bancario cointestato

alla reclamante e alla sorella. RE 1 lamenta innanzitutto la violazione del

diritto di essere sentita. Prima di tale intervento l’Autorità di protezione avrebbe

infatti dovuto sentirla. In merito alla contestata apertura del conto cointestato

precisa che tale operazione deve essere intesa come anticipazione delle disposizioni

testamentarie dei coniugi, che già nel 1997 avrebbero istituito quali eredi la

reclamante e il di lei figlio.

4.

Reclamo

avverso la decisione del 5 agosto 2013 (ris. n. 510)

4.1

Giusta

l’art. 450b CC il reclamo deve essere inoltrato entro il termine di 30

giorni dalla comunicazione della decisione. Nel caso in esame la risoluzione

impugnata del 5 agosto 2013 (n. 510) costituisce una decisione di merito ed è

stata ricevuta il 6 agosto 2013. Sospeso dalle ferie (art. 13 lett. b vLPamm)

il termine ha pertanto iniziato a decorrere il 16 agosto ed è giunto a scadenza

il 16 settembre 2013. Introdotto l’ultimo giorno utile il reclamo è quindi

tempestivo.

4.2

La designazione del curatore è di competenza dell’autorità di protezione,

che a norma dell'art. 400 cpv. 1 CC nomina per tale funzione una persona fisica

che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i

compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi

compiti.

Secondo

l'art. 401 CC, quando l'interessato propone quale curatore una persona di sua

fiducia, l'autorità di protezione vi acconsente se la persona proposta è idonea

e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile,

l'autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all'interessato (cpv. 2).

L'art.

401.

cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione,

secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea

allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC,

l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio

espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse

competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la

persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento

della misura (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.21;

CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 1).

I

desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art.

401.

cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui

l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la

persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection

de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2). Tuttavia

l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, art. 401 CC n.

4-5).

4.3

Contestata nel caso in esame è la scelta del curatore operata

dall’Autorità di protezione (dispositivo n. 3 risoluzione del 5 agosto 2013).

La misura di protezione in quanto tale non è invece messa in discussione

(dispositivi ni. 1 e 2).

Nella fattispecie,

l’Autorità di protezione, con decisione 5 agosto 2013, dopo aver sentito gli

interessati “che hanno confermato la loro richiesta di essere posti al beneficio

di una misura di protezione” e ottenuta la disponibilità del fratello CUR 1, ha istituito una curatela generale, conferendo a quest’ultimo il mandato (cfr. risoluzione n.

510).

Ora nelle osservazioni

del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione specifica che la scelta del

curatore era stata, a suo dire, suggerita dall'PR 1, quale patrocinatore di PI

2, con scritto del 30 aprile 2013. Questi, oltre a evidenziare la necessità

dell’istituzione di una misura di protezione per i coniugi, aveva ricordato che

il fratello CUR 1 si era occupato nell’ultimo periodo delle questioni correnti

dei coniugi. L’Autorità aggiunge inoltre che all’audizione del 10 luglio 2013 i

coniugi avevano accettato la nomina di CUR 1 quale loro curatore (osservazioni

punto 6 pag. 3). L’Autorità di protezione giustifica la scelta del curatore

(“persona di loro fiducia”), indicando che sarebbe a conoscenza della

situazione finanziaria, si sarebbe reso disponibile e sarebbe stato coadiuvato

dalla signora C__________ F__________ (osservazioni punto 7). A mente

dell’Autorità la scelta è quindi “parsa la più opportuna e conforme alla

legge”.

4.4

Un'attenta

lettura dello scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1 non permette in vero di ricavare

che il legale – che a quel momento dichiarava di intervenire a tutela degli

interessi della signora PI 2 – abbia suggerito la designazione di CUR 1 quale

curatore.

In

concreto va di conseguenza in primo luogo accertato se si sia o meno in

presenza di un’esplicita espressione di volontà pronunciata dai curatelati alla

nomina di CUR 1 quale loro curatore. Dagli atti risulta che, nel periodo

antecedente la richiesta di istituire una misura di protezione, il fratello CUR

1.

si era occupato dei coniugi (cfr. scritto 30 aprile 2013 dell'PR 1). Questa

circostanza non è contestata. Dal verbale di udienza del 10 luglio 2013 risulta

che i coniugi PI 1 PI 2 sono stati informati dell’istanza dell’avvocato PR 1

(30 aprile 2013) volta all’istituzione di una misura di protezione nei loro

confronti, della disponibilità del fratello CUR 1 ad assumere il mandato e

della disponibilità di C__________ F__________ a coadiuvarlo ed infine

l’accettazione dei coniugi alla misura e alla nomina proposta.

Dal

certificato medico agli atti (27 maggio 2013 del dott. C__________) emerge che PI

1, malato di Parkinson, pur presentando un rallentamento cognitivo (che motiva

l’istituzione di una misura di protezione) conserva “un discreto grado della

capacità di intendere e volere per ciò che concerne le decisioni sulla sua persona”.

Lo stesso non vale invece per la moglie, affetta da Alzheimer. Secondo il

medico la patologia di cui soffre non le consente “una completa autonomia

cognitiva, in quanto manifesta disturbi della memoria a breve termine, pone più

volte la stessa domanda e presenta disorientamento temporale e iniziali

disturbi esecutivi dell’attenzione”.

Ora, se è

pur vero che, in virtù dell’art. 401 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione deve

tener conto del desiderio espresso dai curatelati, in concreto la scelta del

curatore non è stata formulata dai coniugi ma bensì proposta dall’Autorità, con

il consenso del curatore stesso. Oltretutto, per quanto riguarda PI 2, dal

certificato medico del 27 maggio 2013 risulta che la stessa non ha più la

capacità di discernimento che le permetterebbe di formulare una simile proposta.

È certo

acquisito che CUR 1 si è occupato prima di aprile 2013 della gestione corrente

dei coniugi e non può essere messo in dubbio che egli è stato per i medesimi una

“persona di fiducia”. In concreto non si è però in presenza di un’esplicita espressione

di volontà di PI 1 e PI 2 che l’Autorità deve prendere in considerazione.

4.5

Quanto

all’idoneità del curatore, criticata dalla reclamante, si rileva che la censura

non può essere trascurata.

Dagli

atti risulta infatti che CUR 1 è da sempre stato “aiutato” da C__________ F__________

nello svolgimento del suo operato. Nella lettera del 30 aprile 2013 l’avvocato

indicava che “delle questioni correnti si è occupato in questo periodo” il

fratello “coadiuvato” dalla signora C__________ F__________. Quest'ultima ha

sempre fatto da tramite con l’Autorità di protezione (cfr. colloquio telefonico

del 19 giugno 2013; tutte le risoluzioni riguardanti i coniugi PI 1 CUR 1 le

sono state trasmesse; anche la signora F__________ era presente all’incontro

del 10 luglio 2013). Dal verbale di audizione del 10 luglio 2013 risulta che “C__________

F__________ ha comunicato la sua disponibilità ad aiutare” CUR 1 nei compiti a

lui assegnati quale curatore. Dalla email del 3 settembre 2013

indirizzata al segretario dell’Autorità di protezione la signora F__________ ha

riconosciuto di essersi occupata della procedura speciale di denuncia spontanea

di capitali presso la Divisione delle contribuzioni. Dalla e-mail del 3

settembre 2013 indirizzata all’avvocato della reclamante risulta che il

curatore ha dato delega a C__________ F__________ di “aiutarlo nella gestione

delle pratiche amministrative”. Anche in questa sede le osservazioni di CUR 1

sono state presentate da C__________ F__________ “a nome” dello stesso curatore.

L’Autorità

di protezione ha riconosciuto in questa sede (osservazioni del 24 ottobre 2013

n. 7) che la nomina di CUR 1 - coadiuvato dalla signora C__________ F__________

nello svolgimento del suo mandato - è parsa la più opportuna e conforme alla

legge. L’Autorità ha inoltre rilevato che il curatore “beneficiava dell’aiuto

soprattutto amministrativo della signora F__________”, persona dotata delle necessarie

conoscenze contabili e a conoscenza dell’intera situazione dei coniugi.

In simili

circostanze benché “la gestione di due persone degenti in casa per anziani” sia

stata in concreto definita “molto limitata” (cfr. risposta del curatore) e che CUR

1.

abbia assistito i coniugi in questi anni, non si può comunque negare che

questi sia stato aiutato in modo importante dalla signora F__________.

L’art.

400.

cpv. 1 CC esige che il curatore svolga i propri compiti personalmente.

Questo non significa certo che l’esercizio di una curatela non possa avvenire

congiuntamente (cfr. art. 402 CC). Nella decisione impugnata l'Autorità di

protezione non ha comunque conferito l'ufficio della curatela a più persone

ripartendone i compiti. L'aiuto importante fornito dalla signora C__________ F__________

- che come detto ha anche presentato lei le osservazioni nella presente

procedura per conto di CUR 1 (curatore designato) - e la mancata

formalizzazione di una nomina congiunta con precisa definizione dei ruoli fa

nascere più di un dubbio sulle modalità di nomina del curatore e

sull'opportunità della scelta operata dall'Autorità di protezione.

4.6

La

situazione dei coniugi, in ogni caso, è tutt’altro che semplice. Non già per

l’ammontare dei capitali da gestire, ma semmai per la conflittualità che ruota

attorno ai coniugi. Dagli atti risulta infatti che vi sono conflitti di

interesse evidenti fra le persone “vicine” ai coniugi PI 1 PI 2.

L’Autorità

di protezione stessa giustificava la decisione di bloccare i conti con il “verosimile

rischio di prelievi ingiustificati da parte soprattutto di parenti della

coppia”. Circostanza che dimostra che la scelta del curatore, che già si

occupava della coppia, sia stata affrettata.

I due

episodi relativi rispettivamente al contestato prelevamento di fr. 50’000.–

effettuato da CUR 1 dal conto del fratello (nel mese di settembre del 2012,

cfr. osservazioni dell’Autorità di protezione) poi prontamente ristornato sullo

stesso conto, come pure all’estinzione del conto bancario intestato ai coniugi avvenuta

in aprile 2013 (cfr. allegato 5 alla risposta di CUR 1) e al relativo bonifico

dello stesso importo su un nuovo conto cointestato a PI 2 e alla sorella reclamante,

sono densi di significato. Simili episodi, tutt’altro che chiari, sono

sufficienti a dimostrare la conflittualità della situazione.

4.7

Nel

caso in esame, vista la forte conflittualità e ritenuto inoltre che l’espressione

di volontà dei coniugi non può essere definita “esplicita”, l’Autorità di

protezione avrebbe dovuto nominare una persona esterna alla cerchia famigliare,

idonea allo svolgimento del mandato e in grado di tutelare al meglio gli

interessi dei curatelati.

Attorno

alla coppia vi sono in effetti parenti con evidenti e riconosciuti interessi tutt’altro

che disinteressati [cfr. dichiarazione di RE 1 secondo cui “l’apertura di tale

conto deve essere intesa come anticipazione delle volontà dei curatelati che

già nel 1997 ebbero a designare la reclamante e il di lei figlio, già

beneficiario in precedenza di un anticipo ereditario per acquistare

un’abitazione in Italia, quali eredi universali dei loro beni” (reclamo del 16

settembre 2013 pag. 9)]. La scelta di un curatore esterno alla famiglia appare

la soluzione più idonea per garantire al meglio gli interessi dei coniugi

stessi e fare, se del caso, chiarezza sugli episodi citati.

A ciò si

aggiunge che neppure l’idoneità di CUR 1 ad adempiere la funzione di curatore è

stata sufficientemente analizzata dall’Autorità, che si è invece limitata a sceglie

la persona la cui candidatura le è pervenuta da C__________ F__________ (cfr.

scritto di C__________ F__________ ricevuto dall'ARP il 22 maggio 2013), che disponeva

già delle procure sui conti dei coniugi (cfr. rapporto 3.5.2013 dell’ARP sul

colloquio telefonico con C__________ F__________) e che garantiva il proprio

aiuto al curatore indicato.

Alla luce

delle considerazioni di cui sopra, il reclamo va accolto. Di conseguenza il

Dispositivo

dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità di

protezione va annullato e gli atti ritornati a quest'ultima Autorità affinché

provveda alla designazione di un curatore estraneo alla cerchia dei famigliari.

5. Reclamo avverso la decisione del

22 luglio 2013 (ris. n. 468)

5.1 Per quanto si dirà sotto, tempestivo è pure il reclamo volto a censurare

la risoluzione del 22 luglio 2013, anch’essa emanata durante le ferie giudiziarie.

Nel caso

in esame la risoluzione impugnata ha fatto seguito a quella supercautelare

(inaudita parte, ai sensi dell’art. 445 cpv. 2 CC) del 27 giugno 2013 (n. 409)

e all’audizione di PI 1 e PI 2 del 10 luglio 2013. Questo risulta anche dalla

risoluzione ora impugnata che precisa che “gli elementi raccolti in occasione

del citato incontro e l’istruttoria esperita sono sufficienti per definire nel

merito la fondatezza della predetta decisione cautelare in attesa dell’adozione

di altra, più incisiva, misura di protezione degli interessati”.

Ora in concreto

la risoluzione n. 468 del 22 luglio 2013 costituisce una decisione cautelare che

sostituisce una precedente “supercautelare” (risoluzione n. 409 del 27 giugno

2013) adottata inaudita parte finalizzata alla tutela dei conti di PI 1 e PI 2, in attesa di concretizzare la misura di protezione. La decisione di bloccare i tre conti bancari

non mette del resto fine al procedimento, perché un blocco definitivo dei conti

sarebbe privo di senso. È in effetti semmai solo la successiva decisione del 5

agosto 2013 che può avere – al momento della crescita in giudicato - effetti

definitivi sulla gestione dei conti, nella misura in cui autorizza il curatore

designato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari intestati ai signori

PI 1 PI 2” (cfr. disp. n. 4 risoluzione del 5 agosto 2013).

Posto che

con l'odierna decisione (cfr. sopra consid. 4.7) è stata annullata la nomina

del curatore autorizzato a “sbloccare e gestire personalmente i conti bancari

intestati ai signori PI 1 PI 2” (disp. 4 risoluzione del 5 agosto 2013) la

precedente decisione cautelare del 22 luglio 2013 continua ad esplicare i suoi

effetti (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1 in fine). Il reclamo in oggetto –

diversamente da quanto parrebbe sostenere la reclamante (reclamo pag. 8 verso

l'alto) - non è di conseguenza privo d'oggetto.

Giusta

l’art. 445 cpv. 3 CC il termine di ricorso per impugnare una decisione cautelare

è di 10 giorni. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha però

erroneamente indicato il termine d’impugnazione di 30 giorni.

Si deduce

dal principio della buona fede che le parti non debbano subire pregiudizio

alcuno da un’errata indicazione del termine di appello (DTF 138 I 49 consid.

8.3). Per costante giurisprudenza non è però possibile avvalersi di

un’indicazione dei rimedi giuridici sbagliata, se la parte o il suo avvocato

avrebbero potuto scoprire l’errore semplicemente consultando il testo di legge

(DTF 135 III 374 consid. 1.2.2, 135 III 494 consid. 4.4, 134 I 199 consid. 1.3.1,

129 II 125 consid. 3.3, 124 I 255 consid. 1a; sentenza del Tribunale federale

5A_401/2007 del 29 agosto 2007 consid. 4.2). Non è invece preteso che vengano

consultati giurisprudenza o dottrina. Le esigenze nei confronti degli avvocati

sono naturalmente più elevate. Nei loro confronti viene preteso che procedano

ad un controllo sommario (“Grobkontrolle”) delle indicazioni fornite (DTF 138 I

49 consid. 8.3.2).

Nel caso

in esame, l’Autorità di protezione, oltre ad aver indicato erroneamente 30

giorni nei rimedi giuridici, ha definito la risoluzione come decisione “di

merito” e non già cautelare, come rettamente avrebbe dovuto fare. La qualifica

della decisione n. 468 del 22 luglio 2013 è confusa. In simili circostanze l’PR

1 è stato tratto in inganno dall'inadeguata denominazione della risoluzione in

esame. Quindi non siamo in presenza di una negligenza grossolana (DTF

138 I 49) che farebbe ricadere a carico del patrocinatore il mancato rispetto

del termine di reclamo fissato dalla legge. Va pertanto riconosciuta la

tempestività del reclamo inoltrato nel termine 30 giorni erroneamente indicato

dall’Autorità di protezione.

5.2 Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende,

ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio,

tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può

in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli

adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può

immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che

partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare

osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in

materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro

dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

La

nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art.

386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della

persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di

gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento

cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario

(per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC).

Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi

favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti,

Balser Kommentar Erwachsenenschutz, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 445 CC n.6

segg).

5.3 Con

il reclamo in esame RE 1 insorge, come detto, avverso la risoluzione del 22 luglio

2013 (n. 468) dell’Autorità di protezione che conferma la precedente del 27 giugno

2013 (n. 409). A mente della stessa l’Autorità non avrebbe potuto prendere una

simile misura, lesiva peraltro del proprio diritto di essere sentita.

Con la

misura supercautelare del 27 giugno 2013 l’Autorità di protezione aveva ordinato

il blocco dei conti dei coniugi PI 1 PI 2 (uno intestato a PI 1, il secondo a PI

2 ed il terzo a quest’ultima e alla reclamante). Tale misura è poi stata confermata

con la risoluzione del 22 luglio 2013. Come risulta dalla risoluzione n. 409

l’ordine di bloccare i tre conti sui quali è depositata l’intera sostanza dei

coniugi, da intendere come misura preventiva, è stato dato in quanto vi sarebbero

“fondati motivi che tale sostanza possa essere indebitamente prelevata da terze

persone”. L’autorità ha ribadito anche in questa sede che “tra i motivi di

questa decisione vi era il verosimile rischio di prelievi ingiustificati da

parte soprattutto di parenti della coppia” e che la misura è parsa prioritaria

a tutela degli intessi patrimoniali dei coniugi, messi in serio pericolo da

dubbi prelievi di somme effettuate da parenti (cfr. osservazioni del 24 ottobre

2013 n. 5 e 7).

Il conto

per cui è ora contestato il blocco è un conto per il quale i titolari (PI 2 e RE

1) hanno firma collettiva. Dal contratto risulta che i contitolari hanno il

diritto di disporre dei valori e degli averi patrimoniali depositati secondo le

modalità di firma collettiva (cfr. allegato n. 18 alla risposta del curatore).

5.4 Il

diritto di essere sentito è parte integrante del diritto ad un processo equo a

norma dell’art. 6 n. 1 CEDU e dell’art. 29 cpv. 1 Cost. Fed. Nel settore della

protezione del minore e dell’adulto, l'art. 445 cpv. 2 CC esplicita per altro

in modo chiaro il diritto di essere sentito delle persone interessate dai

provvedimenti adottati in via supercautelare inaudita parte, facendo obbligo

all'autorità di protezione di dare alle medesime l'opportunità di presentare

osservazioni (art. 445 cpv. 2 CC, seconda frase, prima parte). L'Autorità è poi

tenuta a prendere in seguito una nuova decisione (cautelare) (art. 445 cpv. 2

CC, seconda frase, seconda parte).

Per

quanto qui concerne, l’Autorità di protezione non ha dato ad RE 1 la

possibilità di esprimersi sul blocco del conto bancario di cui risulta

cointestataria. Essa non risulta essere stata convocata all'udienza del 10

luglio 2013, né avervi partecipato o venire in qualche modo coinvolta in

relazione al blocco del conto in questione, con richiesta di osservazioni. Ad RE

1 non risultano essere state trasmesse né la risoluzione supercautelare del 27

giugno / 1° luglio 2013 né la risoluzione cautelare del 22 luglio 2013. Il suo

nominativo non è indicato tra le persone alle quali le citate risoluzioni sono

state intimate.

Nelle

osservazioni del 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione non ha speso neppure

una parola in merito a una simile omissione.

La

modalità di procedere adottata dall'Autorità di protezione configura una palese

violazione del diritto di essere sentita di RE 1. Di conseguenza il reclamo va

accolto e la risoluzione impugnata deve essere annullata, limitatamente al

blocco del conto intestato alla reclamante e alla sorella (n. 62__________

presso la Banca dello Stato del Canton Ticino, agenzia di __________). L’incarto

va pertanto rinviato all’autorità di prima sede perché provveda a sanare la

violazione evidenziata.

5.5 Va

ricordato che, limitatamente al blocco del conto cointestato, a seguito

della presente decisione la procedura si trova “rimandata” allo stadio in cui

si trovava prima dell’emanazione della decisione cautelare annullata, vale a

dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento

della decisione cautelare fa infatti “rinascere” la misura supercautelare che

tutelava il conto cointestato (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1).

L'Autorità di protezione va di conseguenza invitata a sentire senza indugio la

reclamante RE 1 e a pronunciarsi nuovamente sulla necessità o meno di mantenere

il blocco del conto cointestato.

6. Tasse

e spese seguono la soccombenza (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm). Munita di

autonomia amministrativa (art. 16 e 17 LPMA) l’Autorità di protezione, va tenuta

così a rifondere alla reclamante un’equa indennità per ripetibili (RtiD II-2011

n. 14; sentenza CDP del 25 giugno 2013 , inc. 9.2013.19).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo del 16 settembre 2013 è accolto:

Di conseguenza:

1.1. Il

dispositivo n. 3 della risoluzione n. 510 del 5 agosto 2013 dell'Autorità regionale

di protezione __________ è annullato e gli atti sono ritornati a quest'ultima

Autorità affinché provveda alla designazione di un curatore estraneo alla

cerchia dei famigliari.

1.2. La risoluzione n. 468 del 22

luglio 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata,

limitatamente al blocco del conto n. 62__________ intestato a PI 2 e ad RE 1 e

gli atti sono ritornati a quest'ultima Autorità per una nuova decisione ai

sensi dei considerandi.

2. Gli oneri del reclamo consistenti

in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono

posti a carico dell’Autorità regionale di protezione __________, che rifonderà

ad RE 1 fr. 600.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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