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Decisione

9.2013.220

Assunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori

9 maggio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 17 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale

__________ ha istituito una curatela ad hoc a favore dei minori PI 2 e PI 1,

nominando l’avv. CURA 1 in veste di curatore per rappresentarli nelle pratiche

di successione del defunto padre V__________ T__________.

B. Il 14 maggio 2013 il curatore ha presentato la sua nota d’onorario.

Tramite decisione 28 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha approvato la nota

d’onorario del curatore per fr. 1'523.55, anticipandone il pagamento e ponendo

a carico di RE 1, madre dei minori, il rimborso in rate mensili di fr. 50.00.

C. Con

reclamo 23 settembre 2013, RE 1 ha indicato di non essere in grado di far fronte

all’importo deciso dall’Autorità di protezione, nemmeno a rate. Essa ha

precisato che la Pretura di __________ ha accolto il patrocinio gratuito. Ha

pertanto chiesto per quale motivo non lo abbia fatto anche l’Autorità di

protezione.

D. Tramite

osservazioni 17 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha preso atto del reclamo

presentato da RE 1 ed ha precisato che a suo avviso la situazione finanziaria

della stessa permetterebbe di far fronte al pagamento rateale della mercede,

vivendo ella in una casa di proprietà del padre dei suoi altri due figli.

E. In

seguito alle suddette osservazioni, con scritto 22 ottobre 2013 la reclamante

ha precisato che nella casa in cui risiede paga regolarmente l’affitto al

proprietario, padre di due dei suoi figli, ai quali la casa è intestata e che

nulla hanno a che vedere con l’eredità degli altri due figli.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami

contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni

tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e

minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato

dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla

procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la

modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova

Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore

il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle

Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,

l’art. 74b vLPamm).

2.

Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di

mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota

2461; Wullschleger in: FamKommentar

Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle

osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

Sono quindi

i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di

educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.

Secondo

l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della

misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al

suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità

regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità

regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere

recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è

tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la

somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso

dell’interessato (c; cpv. 3).

Giusta l’art. 3 cpv. 3 RPMA,

le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di

protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento,

sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.

3.

Nel

caso in esame la reclamante contesta esclusivamente di non essere in grado di

farsi carico della mercede del curatore, il cui ammontare non è comunque in

alcun modo posto in discussione.

Ai sensi delle norme

legali sopra indicate, la mercede spettante all’avv. CURA 1 deve essere posta a

carico di RE 1, in virtù del suo obbligo di

mantenimento, confermato a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. ad es. inc.

ICCA 11.2007.95 del 6 luglio 2007; inc. ICCA 11.2005.70 del 14 giugno 2005). La

reclamante non contesta tale principio ma pretende di poter essere posta a

beneficio dell’assistenza giudiziaria, come nella procedura relativa alla successione

dinnanzi al Pretore.

Dall’esame

degli atti non emerge tuttavia che per i figli tale richiesta sia stata formulata

presso l’Autorità di protezione o in Pretura. Ne discende che una tale ipotesi non

entra in discussione in questa procedura, non trattandosi di un diniego di ammissione

all’assistenza giudiziaria e non potendo questo Tribunale decidere una tale

ammissione in modo retroattivo e d’ufficio. Un’eventuale concessione

dell’assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione, dipendendo

da una relativa istanza tempestivamente presentata all’inizio della procedura.

4.

La

reclamante insiste nel sostenere che la sua situazione economica sarebbe tanto

difficile da non permetterle di far fronte a un pagamento rateale di fr. 50.-

mensili.

Le

norme cantonali prevedono la possibilità che la mercede del curatore sia corrisposta

dall’Autorità di protezione, a titolo di anticipo, nel caso in cui il debitore

non vi faccia fronte. L’autorità deve allora provvedere al suo recupero in un

secondo tempo presso il minorenne o presso chi lo deve mantenere. Ciò è quanto

avvenuto nella fattispecie. Ora, anche nel caso in cui il debitore dimostri

l’impossibilità di sostenere la spesa, tali costi non rimangono a carico dell’Autorità

di protezione ma vanno posti a carico del comune di domicilio (riservato il

diritto di recuperare la somma entro 10 anni). Ciò che è auspicabile in questa

procedura, rilevata l’indigenza dei minori e della reclamante. Per quest’ultima

infatti va tenuta in considerazione la documentazione già prodotta alla Pretura

del Distretto di __________, mentre per i figli risulta che essi siano agli

studi e percepiscano esclusivamente una rendita per orfani, non avendo ereditato

alcuna sostanza dal defunto padre. Va infine evidenziato che l’Autorità di

protezione, nelle proprie osservazioni, a giustificazione della scelta di porre

a carico della madre le spese di curatela, ha precisato esclusivamente che essa

vivrebbe nella casa del convivente, acquistata di recente, unitamente ai figli

avuti dal defunto V__________ T__________ e ad altri due figli avuti dal

convivente. Giustificazione che non appare sufficiente per non tener conto

della sua situazione economica, illustrata nel certificato per l’ammissione

all’assistenza giudiziaria avallato dal comune di __________.

5.

In

concreto, visto quanto sopra, il reclamo va accolto e la decisione 28 agosto

2013.

dell’Autorità di protezione va modificata come indicato in precedenza. Viste le circostanze del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al

prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

“1. La nota d’onorario del 14 maggio 2013 ammontante a

fr. 1'523.55 è approvata.

La stessa viene anticipata dalla nostra Autorità di

protezione. Rilevata l’indigenza dei minori PI 1 e PI 2 e della madre RE 1, la

nota d’onorario verrà posta a carico del comune di domicilio dei minori in

virtù dell’art. 3 cpv. 3 RTut”.

Per

il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.

2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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