9.2013.220
Assunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori
9 maggio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
9.2013.220
Data decisione, Autorità:
09.05.2014, CDP
Titolo:
Assunzione spesa misura di protezione per minori - indigenza dei genitori
ASSUNZIONE SPESE
art. 276 cpv. 1 CC
Incarto n.
9.2013.220
Lugano
9 maggio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n.7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’assunzione delle spese
relative alla misura di protezione a favore dei figli
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2013
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 agosto 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________, in seguito Autorità di protezione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 17 settembre 2012 l’allora Commissione tutoria regionale
__________ ha istituito una curatela ad hoc a favore dei minori PI 2 e PI 1,
nominando l’avv. CURA 1 in veste di curatore per rappresentarli nelle pratiche
di successione del defunto padre V__________ T__________.
B. Il 14 maggio 2013 il curatore ha presentato la sua nota d’onorario.
Tramite decisione 28 agosto 2013, l’Autorità di protezione ha approvato la nota
d’onorario del curatore per fr. 1'523.55, anticipandone il pagamento e ponendo
a carico di RE 1, madre dei minori, il rimborso in rate mensili di fr. 50.00.
C. Con
reclamo 23 settembre 2013, RE 1 ha indicato di non essere in grado di far fronte
all’importo deciso dall’Autorità di protezione, nemmeno a rate. Essa ha
precisato che la Pretura di __________ ha accolto il patrocinio gratuito. Ha
pertanto chiesto per quale motivo non lo abbia fatto anche l’Autorità di
protezione.
D. Tramite
osservazioni 17 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha preso atto del reclamo
presentato da RE 1 ed ha precisato che a suo avviso la situazione finanziaria
della stessa permetterebbe di far fronte al pagamento rateale della mercede,
vivendo ella in una casa di proprietà del padre dei suoi altri due figli.
E. In
seguito alle suddette osservazioni, con scritto 22 ottobre 2013 la reclamante
ha precisato che nella casa in cui risiede paga regolarmente l’affitto al
proprietario, padre di due dei suoi figli, ai quali la casa è intestata e che
nulla hanno a che vedere con l’eredità degli altri due figli.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello [art. 2 cpv. 2
Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami
contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione, già Commissioni
tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e
minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato
dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla
procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la
modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della nuova
Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore
il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle
Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPamm).
2.
Conformemente all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di
mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota
2461; Wullschleger in: FamKommentar
Scheidung, Berna 2005, n. 4 delle
osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Sono quindi
i genitori a dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di
educazione e formazione, e per le misure prese a loro tutela.
Secondo
l’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della
misura tutoria sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al
suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate dall’autorità
regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità
regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere
recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è
tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la
somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso
dell’interessato (c; cpv. 3).
Giusta l’art. 3 cpv. 3 RPMA,
le spese per la misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità di
protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento,
sono a carico del comune di domicilio della persona interessata.
3.
Nel
caso in esame la reclamante contesta esclusivamente di non essere in grado di
farsi carico della mercede del curatore, il cui ammontare non è comunque in
alcun modo posto in discussione.
Ai sensi delle norme
legali sopra indicate, la mercede spettante all’avv. CURA 1 deve essere posta a
carico di RE 1, in virtù del suo obbligo di
mantenimento, confermato a più riprese dalla giurisprudenza (cfr. ad es. inc.
ICCA 11.2007.95 del 6 luglio 2007; inc. ICCA 11.2005.70 del 14 giugno 2005). La
reclamante non contesta tale principio ma pretende di poter essere posta a
beneficio dell’assistenza giudiziaria, come nella procedura relativa alla successione
dinnanzi al Pretore.
Dall’esame
degli atti non emerge tuttavia che per i figli tale richiesta sia stata formulata
presso l’Autorità di protezione o in Pretura. Ne discende che una tale ipotesi non
entra in discussione in questa procedura, non trattandosi di un diniego di ammissione
all’assistenza giudiziaria e non potendo questo Tribunale decidere una tale
ammissione in modo retroattivo e d’ufficio. Un’eventuale concessione
dell’assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione, dipendendo
da una relativa istanza tempestivamente presentata all’inizio della procedura.
4.
La
reclamante insiste nel sostenere che la sua situazione economica sarebbe tanto
difficile da non permetterle di far fronte a un pagamento rateale di fr. 50.-
mensili.
Le
norme cantonali prevedono la possibilità che la mercede del curatore sia corrisposta
dall’Autorità di protezione, a titolo di anticipo, nel caso in cui il debitore
non vi faccia fronte. L’autorità deve allora provvedere al suo recupero in un
secondo tempo presso il minorenne o presso chi lo deve mantenere. Ciò è quanto
avvenuto nella fattispecie. Ora, anche nel caso in cui il debitore dimostri
l’impossibilità di sostenere la spesa, tali costi non rimangono a carico dell’Autorità
di protezione ma vanno posti a carico del comune di domicilio (riservato il
diritto di recuperare la somma entro 10 anni). Ciò che è auspicabile in questa
procedura, rilevata l’indigenza dei minori e della reclamante. Per quest’ultima
infatti va tenuta in considerazione la documentazione già prodotta alla Pretura
del Distretto di __________, mentre per i figli risulta che essi siano agli
studi e percepiscano esclusivamente una rendita per orfani, non avendo ereditato
alcuna sostanza dal defunto padre. Va infine evidenziato che l’Autorità di
protezione, nelle proprie osservazioni, a giustificazione della scelta di porre
a carico della madre le spese di curatela, ha precisato esclusivamente che essa
vivrebbe nella casa del convivente, acquistata di recente, unitamente ai figli
avuti dal defunto V__________ T__________ e ad altri due figli avuti dal
convivente. Giustificazione che non appare sufficiente per non tener conto
della sua situazione economica, illustrata nel certificato per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria avallato dal comune di __________.
5.
In
concreto, visto quanto sopra, il reclamo va accolto e la decisione 28 agosto
2013.
dell’Autorità di protezione va modificata come indicato in precedenza. Viste le circostanze del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al
prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
“1. La nota d’onorario del 14 maggio 2013 ammontante a
fr. 1'523.55 è approvata.
La stessa viene anticipata dalla nostra Autorità di
protezione. Rilevata l’indigenza dei minori PI 1 e PI 2 e della madre RE 1, la
nota d’onorario verrà posta a carico del comune di domicilio dei minori in
virtù dell’art. 3 cpv. 3 RTut”.
Per
il resto, la sentenza impugnata rimane invariata.
2. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster