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Decisione

9.2013.224

Curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio: - nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessato, senza privazione dell'esercizio dei diritti civil

17 dicembre 2013Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

9.2013.224

Data decisione, Autorità:

17.12.2013, CDP

Titolo:

Curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio:

- nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessato, senza privazione dell'esercizio dei diritti civili;

- proposta di un curatore

CURATELA DI RAPPRESENTANZA

art. 394 CC

art. 395 CC

art. 400 CC

art. 401 CC

Incarto n.

9.2013.224

Lugano

17 dicembre

2013

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione

del Tribunale d'appello

Franco Lardelli

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla

segretaria

Tamagni

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l'istituzione di una curatela di

rappresentanza con gestione del patrimonio

giudicando sul reclamo del 7/9 ottobre 2013 presentato

da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2013 dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto e

Considerandi

che con istanza 19 luglio 2011 la signora RE 1 (1927) ha chiesto alla

Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di

istituire a suo favore una curatela volontaria, a motivo del collocamento in

Casa per Anziani del marito D__________ G__________ (1927);

che con decisione 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________

ha istituito una curatela volontaria ex art. 394 vCC in favore

dell'interessata, nominando quale curatrice la signora M__________ M__________,

che già era curatrice del marito gestendone gli aspetti amministrativi e

finanziari, segnatamente in relazione all'appartamento posseduto dai due

coniugi in comproprietà;

che in data 27 novembre 2012 P__________ G__________, figlio di RE 1, ha chiesto la revoca del mandato di curatrice a M__________ M__________, richiesta alla quale R__________

G__________, l'altro figlio della reclamante, aveva già manifestato di opporsi

il 20 novembre 2012, per il timore che P__________ e sua moglie plagiassero sua

madre;

che con scritto 24 novembre 2012 RE 1 ha pure postulato la sostituzione della curatrice M__________ M__________ e la nomina del signor F__________

E__________ quale “curatore amministrativo dei suoi interessi”;

che il 18 dicembre 2012 M__________ M__________ ha chiesto di essere

dimessa dal ruolo di curatrice di RE 1, vista la situazione che si è venuta “a

creare con la famiglia P__________”;

che con scritto 13 marzo 2013 P__________ G__________ ha chiesto

nuovamente la sostituzione della curatrice M__________ M__________;

che D__________ G__________, marito di RE 1, è deceduto il 21 aprile

2013;

che con decisione 9 settembre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione

tutoria a far tempo dal 1° gennaio 2013 – ha: revocato la curatrice M__________

M__________ con effetto al 31 agosto 2013; istituito a favore di RE 1 una

curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (la totalità dei redditi

e della sostanza) ex art. 394 e 395 CC; nominato quale curatore l'avv. CUR 1, L__________

con i compiti indicati dal dispositivo n. 2 della decisione; previsto per il

curatore il riconoscimento di un onorario orario di fr. 180.– oltre alle spese;

che, con reclamo 7/9 ottobre 2013, RE 1 è insorta contro la decisione

sopra menzionata dell'Autorità di protezione, sostenendo di essere stata

“plagiata” dalla “vecchia CTR __________ in particolare dalla ex curatrice

amministrativa M__________ M__________” o perlomeno vittima delle medesime e di

non essere d'accordo di farsi gestire il suo “disbrigo amministrativo a fr.

180.

– l'ora”, come pure di essere “capace di gestire la sua contabilità da sola

e/o insieme” al signor F__________ E__________;

che l'autorità giudiziaria di reclamo

competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2

LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le

decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già

regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla

procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e

74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della Ltut, pag. 8];

che, a norma dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non

può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è

istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può

limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv.

2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili,

l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3);

che, secondo l'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza

per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che

devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del

curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o

l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio;

che nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e

patrimonio dell'interessata, senza privazione dell'esercizio dei diritti

civili;

che le doglianze della reclamante di essere stata plagiata

dall'allora Commissione tutoria regionale __________ e dalla curatrice M__________

M__________, o di essere loro vittima, non trovano alcuna conferma negli atti e

sono di conseguenza del tutto fuori luogo;

che l'intervento di polizia a cui accenna la reclamante come lesivo

e atto di plagio, appariva in vero necessario a sua tutela, come evidenziato

dal rapporto della Polizia M__________ datato 1° marzo 2013;

che l'incapacità di RE 1 di gestire da sola i propri affari

amministrativi risulta in modo palese dagli atti, ossia in particolare dagli

estratti attestanti numerose esecuzioni che erano pendenti prima dell'intervento

della curatrice (cfr. estratti Ufficio Esecuzioni del 31.10.2011 e 11.01.2012);

che secondo l'art. 400 cpv. 1 CC l'autorità di protezione degli

adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo

personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, diponga del

tempo necessario e svolga personalmente i suoi conpiti; ex art. 401 CC, quando

l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di

protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e

disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità

tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato

(cpv. 2);

che l'Autorità di protezione è tenuta ad approfondire e a pronunciarsi

sulla proposta della nomina di un curatore formulata da un interessato, pena la

violazione del diritto di essere sentito per diniego di giustizia formale; la

persona interessata può far valere la sua proposta sia in occasione della prima

nomina, sia in sede di modifica del curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC N. 1);

che il rifiuto della proposta di un curatore fatta da un interessato

deve essere motivato (DTF del 5.10.2000, inc.5P.332/2000);

che, nella specie, RE 1 con scritto 24 novembre 2012 ha postulato la nomina del signor F__________ E__________ quale curatore amministrativo dei suoi

interessi, richiesta reiterata in sede di reclamo;

che dagli atti trasmessi a questo giudice non risulta che l'Autorità

di protezione abbia sentito l'interessata – persona per altro non privata

dell'esercizio dei diritti civili e non incapace di discernimento – in merito

alla sua proposta, verificandone gli eventuali condizionamenti da parte del

figlio P__________ G__________ e l'esistenza di effettivi conflitti d'interesse

(CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC N. 2);

che neppure risulta che la persona proposta (signor F__________ E__________)

sia stata interpellata ed abbia rifiutato di accettare il mandato (CommFam

Protection de l'adulte, Häfeli,

loc. cit.), né tantomeno che sia stata fatta un'approfondita valutazione di

detta candidatura, ciò con riferimento al messaggio mail ricevuto dalla Commissione

tutoria il 10 febbraio 2012, ore 12.36 e ai predetti potenziali conflitti d'interesse;

che del resto la decisione impugnata non indica i motivi per i quali

la proposta di designare il signor F__________ E__________ quale curatore debba

essere respinta, anzi, neppure menziona la proposta in questione;

che già per questo motivo la decisione dell'Autorità di protezione deve

essere annullata per violazione del diritto di essere sentita di RE 1;

che di conseguenza il reclamo va accolto e la decisione impugnata va

annullata e l'incarto rinviato all'autorità di prima sede per nuova decisione;

che gli oneri della presente procedura

seguono la soccombenza e vengono posti a carico dell’Autorità di protezione;

non si assegnano tuttavia ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1.

Il reclamo è accolto. Di conseguenza:

1.1.

La decisione 9 settembre 2013 dall'Autorità

regionale di protezione __________ (ris. n. 125.2013) è annullata.

1.2.

Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità

per nuova decisione.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr.

50.–

fr.

200.–

sono

posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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