9.2013.224
Curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio: - nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessato, senza privazione dell'esercizio dei diritti civil
17 dicembre 2013Italiano9 min
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Numero d'incarto:
Fatti
9.2013.224
Data decisione, Autorità:
17.12.2013, CDP
Titolo:
Curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio:
- nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e patrimonio dell'interessato, senza privazione dell'esercizio dei diritti civili;
- proposta di un curatore
CURATELA DI RAPPRESENTANZA
art. 394 CC
art. 395 CC
art. 400 CC
art. 401 CC
Incarto n.
9.2013.224
Lugano
17 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria
Tamagni
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l'istituzione di una curatela di
rappresentanza con gestione del patrimonio
giudicando sul reclamo del 7/9 ottobre 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 9 settembre 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e
Considerandi
che con istanza 19 luglio 2011 la signora RE 1 (1927) ha chiesto alla
Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) di
istituire a suo favore una curatela volontaria, a motivo del collocamento in
Casa per Anziani del marito D__________ G__________ (1927);
che con decisione 9 settembre 2011 la Commissione tutoria regionale __________
ha istituito una curatela volontaria ex art. 394 vCC in favore
dell'interessata, nominando quale curatrice la signora M__________ M__________,
che già era curatrice del marito gestendone gli aspetti amministrativi e
finanziari, segnatamente in relazione all'appartamento posseduto dai due
coniugi in comproprietà;
che in data 27 novembre 2012 P__________ G__________, figlio di RE 1, ha chiesto la revoca del mandato di curatrice a M__________ M__________, richiesta alla quale R__________
G__________, l'altro figlio della reclamante, aveva già manifestato di opporsi
il 20 novembre 2012, per il timore che P__________ e sua moglie plagiassero sua
madre;
che con scritto 24 novembre 2012 RE 1 ha pure postulato la sostituzione della curatrice M__________ M__________ e la nomina del signor F__________
E__________ quale “curatore amministrativo dei suoi interessi”;
che il 18 dicembre 2012 M__________ M__________ ha chiesto di essere
dimessa dal ruolo di curatrice di RE 1, vista la situazione che si è venuta “a
creare con la famiglia P__________”;
che con scritto 13 marzo 2013 P__________ G__________ ha chiesto
nuovamente la sostituzione della curatrice M__________ M__________;
che D__________ G__________, marito di RE 1, è deceduto il 21 aprile
2013;
che con decisione 9 settembre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – subentrata alla Commissione
tutoria a far tempo dal 1° gennaio 2013 – ha: revocato la curatrice M__________
M__________ con effetto al 31 agosto 2013; istituito a favore di RE 1 una
curatela di rappresentanza con gestione del patrimonio (la totalità dei redditi
e della sostanza) ex art. 394 e 395 CC; nominato quale curatore l'avv. CUR 1, L__________
con i compiti indicati dal dispositivo n. 2 della decisione; previsto per il
curatore il riconoscimento di un onorario orario di fr. 180.– oltre alle spese;
che, con reclamo 7/9 ottobre 2013, RE 1 è insorta contro la decisione
sopra menzionata dell'Autorità di protezione, sostenendo di essere stata
“plagiata” dalla “vecchia CTR __________ in particolare dalla ex curatrice
amministrativa M__________ M__________” o perlomeno vittima delle medesime e di
non essere d'accordo di farsi gestire il suo “disbrigo amministrativo a fr.
180.
– l'ora”, come pure di essere “capace di gestire la sua contabilità da sola
e/o insieme” al signor F__________ E__________;
che l'autorità giudiziaria di reclamo
competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2
LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le
decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già
regolata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla
procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e
74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della Ltut, pag. 8];
che, a norma dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non
può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è
istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può
limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv.
2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili,
l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3);
che, secondo l'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza
per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che
devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del
curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o
l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio;
che nel caso in esame l'amministrazione concerne l'intero reddito e
patrimonio dell'interessata, senza privazione dell'esercizio dei diritti
civili;
che le doglianze della reclamante di essere stata plagiata
dall'allora Commissione tutoria regionale __________ e dalla curatrice M__________
M__________, o di essere loro vittima, non trovano alcuna conferma negli atti e
sono di conseguenza del tutto fuori luogo;
che l'intervento di polizia a cui accenna la reclamante come lesivo
e atto di plagio, appariva in vero necessario a sua tutela, come evidenziato
dal rapporto della Polizia M__________ datato 1° marzo 2013;
che l'incapacità di RE 1 di gestire da sola i propri affari
amministrativi risulta in modo palese dagli atti, ossia in particolare dagli
estratti attestanti numerose esecuzioni che erano pendenti prima dell'intervento
della curatrice (cfr. estratti Ufficio Esecuzioni del 31.10.2011 e 11.01.2012);
che secondo l'art. 400 cpv. 1 CC l'autorità di protezione degli
adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo
personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, diponga del
tempo necessario e svolga personalmente i suoi conpiti; ex art. 401 CC, quando
l'interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l'autorità di
protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e
disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile, l'autorità
tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine all'interessato
(cpv. 2);
che l'Autorità di protezione è tenuta ad approfondire e a pronunciarsi
sulla proposta della nomina di un curatore formulata da un interessato, pena la
violazione del diritto di essere sentito per diniego di giustizia formale; la
persona interessata può far valere la sua proposta sia in occasione della prima
nomina, sia in sede di modifica del curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC N. 1);
che il rifiuto della proposta di un curatore fatta da un interessato
deve essere motivato (DTF del 5.10.2000, inc.5P.332/2000);
che, nella specie, RE 1 con scritto 24 novembre 2012 ha postulato la nomina del signor F__________ E__________ quale curatore amministrativo dei suoi
interessi, richiesta reiterata in sede di reclamo;
che dagli atti trasmessi a questo giudice non risulta che l'Autorità
di protezione abbia sentito l'interessata – persona per altro non privata
dell'esercizio dei diritti civili e non incapace di discernimento – in merito
alla sua proposta, verificandone gli eventuali condizionamenti da parte del
figlio P__________ G__________ e l'esistenza di effettivi conflitti d'interesse
(CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC N. 2);
che neppure risulta che la persona proposta (signor F__________ E__________)
sia stata interpellata ed abbia rifiutato di accettare il mandato (CommFam
Protection de l'adulte, Häfeli,
loc. cit.), né tantomeno che sia stata fatta un'approfondita valutazione di
detta candidatura, ciò con riferimento al messaggio mail ricevuto dalla Commissione
tutoria il 10 febbraio 2012, ore 12.36 e ai predetti potenziali conflitti d'interesse;
che del resto la decisione impugnata non indica i motivi per i quali
la proposta di designare il signor F__________ E__________ quale curatore debba
essere respinta, anzi, neppure menziona la proposta in questione;
che già per questo motivo la decisione dell'Autorità di protezione deve
essere annullata per violazione del diritto di essere sentita di RE 1;
che di conseguenza il reclamo va accolto e la decisione impugnata va
annullata e l'incarto rinviato all'autorità di prima sede per nuova decisione;
che gli oneri della presente procedura
seguono la soccombenza e vengono posti a carico dell’Autorità di protezione;
non si assegnano tuttavia ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.
Il reclamo è accolto. Di conseguenza:
1.1.
La decisione 9 settembre 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________ (ris. n. 125.2013) è annullata.
1.2.
Gli atti sono ritornati a quest’ultima autorità
per nuova decisione.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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