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Decisione

9.2013.231

Istituzione curatela di rappresentanza per l'amministrazione, violazioni procedurali

30 luglio 2014Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RE

1 è nata il __________ 1929 ad Atene, attualmente risiede presso la Residenza __________.

B. Su

segnalazione di un istituto bancario, preoccupato per la gestione da parte di RE

1 delle proprie finanze, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) ha sentito quest'ultima e - in data 19 settembre 2013 -

ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione

del reddito e del patrimonio, affidando l'incarico all'avv. CUR 1, M__________

e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.

In particolare l'interessata aveva

investito da tempo parecchio denaro in fantomatiche lotterie, dichiarando di

aver vinto una grande somma, che tuttavia faticava ad incassare.

C. Mediante

reclamo del 19 ottobre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, chiedendone

l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo.

La reclamante sostiene di essere stata

convinta a firmare l'accordo per la curatela, le cui reali finalità le

sarebbero state sottaciute e che non avrebbe compreso. La medesima adduce che

il curatore non le piace; che l'istituto bancario le avrebbe bloccato le

procure, quando intendeva aiutare le figlie, di cui una appena uscita

dall'ospedale e senza lavoro; che le lotterie erano intese ad aiutare degli

orfani in Grecia; che curatore e Delegato comunale avrebbero tentato di spiegarle

che vi erano delle truffe e che lei era disposta ad approfondire il tema, sapendo

di aver speso molto; che proprio l'istituto segnalante in passato avrebbe effettuato

investimenti in perdita.

Ella contesta interamente lo scritto 18 settembre

2013 redatto dal Delegato comunale, è contraria al provvedimento curatelare e

alla scelta dell'avv. CUR 1.

RE 1 sostiene che vi fosse la necessità di

fare degli accertamenti, interpellando il suo medico curante, e allega un

certificato, che attesterebbe una situazione normale per la sua età.

L'interessata non avrebbe potuto ricevere

la propria corrispondenza per 15 giorni e sarebbe in grado di farsi consigliare

da persone di sua scelta, così come si è rivolta a degli specialisti per le

proprie dichiarazioni fiscali.

D. L'8

novembre 2013 la scrivente Camera ha respinto l'istanza di restituzione

dell'effetto sospensivo.

E. Con

osservazioni del 28 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito la

propria decisione, chiedendo la reiezione del gravame e contestandone il contenuto.

L'Autorità di prime cure ha rilevato che ha

incaricato il Delegato comunale di sentire l'interessata; che in poco tempo

quest'ultima aveva esposto il proprio patrimonio a grandi rischi e pertanto ha

istituito una curatela per sostenerla nella gestione amministrativa; che nel

seguito - contrariamente a quanto indicato nel reclamo - ella si è felicitata

della misura con l'Autorità ed ha espresso la propria preoccupazione per

l'incasso relativo alle lotterie.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,

l’art. 74b vLPamm).

2.

Per

l'art. 390 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce

una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente

alla sua persona (cpv. 1 n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento

temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato

un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (cpv. 1 n. 2);

l’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere

considerati (cpv. 2); la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di

una persona a lui vicina o d’ufficio (cpv. 3).

Questo disposto prevede le condizioni

materiali che consentono

l'istituzione di una curatela. Vi sono tre cause alternative: la disabilità

mentale, la turba psichica o un analogo stato di debolezza (Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess, 2011, pagg. 190

no. 398).

L’ampia nozione di "analogo stato

di debolezza inerente alla sua persona" consente in particolare di

proteggere le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle

persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono

anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di

disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone

nel contempo cieche e sorde (MCF 06.063 in FF 2006 6391,

pag. 6432).

Lo stato di debolezza deve risiedere nella

persona interessata e non essere ancorata a circostanze esterne, tra cui

rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,

ecc. (Steinauer/Fountoulakis,

Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n.

133.

pag. 43; CommFam Protection del l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 16). Ad esempio il disagio finanziario è escluso nella misura in

cui è l'assistenza sociale che dovrebbe intervenire; invece se l'interessato

omette di fare i passi necessari per ottenere le relative prestazioni a causa

di una deficienza caratteriale, questa situazione potrebbe ricadere nel campo

di applicazione dell'art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC (Steinauer/Fountoulakis,

op. cit., loc. cit.; Meier/Lukic, op. cit., pagg. 192-193 no. 404 e n. 484).

Tale stato deve avere come

conseguenza l'incapacità totale o parziale dell'interessato di garantire lui

stesso la salvaguardia dei propri interessi o di designare un rappresentante

per gestire i suoi affari (bisogno di protezione). Questi ultimi devono essere

essenziali per lui, di modo che le difficoltà constatate abbiano delle

conseguenze importanti per il medesimo, per i suoi interessi patrimoniali e/o

personali (Steinauer/Fountoulakis,

op. cit., n. 134 pag. 43-44; Meier/Lukic, op. cit., pag. 193 no.

405).

3.

Per

quanto attiene all'eventuale mancanza di accordo dell'interessata - sostenuta

in sede ricorsuale - circa la curatela in oggetto, essa non invalida

quest'ultima, poiché poteva essere istituita d'ufficio e senza una richiesta in

tal senso (art. 390 cpv. 3 CC).

In merito all'inventario, la questione è

divenuta priva d'oggetto, poiché esso è stato consegnato e approvato

dall'Autorità regionale di protezione di __________ il 18 aprile 2014.

4.

Secondo

l'art. 447 cpv. 1 CC l'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non

appaia sproporzionato.

L'art. 23 cpv. 4 LPMA precisa che "Delle

dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.".

L'audizione da parte dell'autorità in

corpore non è pretesa dall'art. 447 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n.

1115.

pag. 497; CommFam/Steck,

ad art. 447 CC no. 10 i.f.), ma il risultato della stessa va messo agli atti

(Ibidem, no. 12 e ad art. 449b CC no. 5) per iscritto, quantomeno il suo

contenuto essenziale (BSK Erw.Schutz - Auer/Marti,

ad art. 447 CC no. 23; Schmid,

Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 6; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 446 CC no. 14).

Qualora ciò non avvenga si è

in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische

Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).

5.

Nel

caso concreto RE 1 è stata sentita dal Delegato comunale, compatibilmente con

le esigenze del diritto federale, tuttavia agli atti non figura alcun verbale

della sua audizione, ma solo un rapporto successivo al reclamo (inteso a

precisare alcune contestazioni di quest'ultimo).

È possibile sanare una violazione

del diritto di essere sentito, qualora non sia particolarmente grave e

l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità

giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n.

1117.

pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti,

ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso

nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere

d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC),

tuttavia vi sono altre questioni da analizzare prima di determinare se sia opportuno

procedere in tal senso.

6.

Secondo

l'art. 446 CC l'autorità di protezione degli adulti esamina

d'ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia

(cpv. 2); l'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle

conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3); applica

d'ufficio il diritto (cpv. 4).

Per l'istituzione di una

curatela ai sensi degli art. 393-396 CC l'Autorità non è tenuta a richiedere

una perizia, che va disposta solo se necessario, se si prevede l'adozione di

una curatela che comporta una limitazione dei diritti civili a causa di una

disabilità mentale o di una turba psichica (CommFam Protection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 14; DTF 140 III

97, cons. 4.2), nei casi di curatela generale (DTF 140 III 97, cons. 4.2 e 4.3)

e di ricovero a scopo di assistenza (art. 450e CC; DTF 140 III 101, cons.

6.2

).

La perizia va affidata ad un

esperto esterno, quando l'autorità non dispone delle conoscenze specifiche necessarie

(BSK Erw.Schutz - Henkel,

ad art. 390 CC no. 9; MCF 06.063 in FF 2006 6391 segg., pag. 6466; CommFam

Protection de l'adulte/Meier, art.

390.

CC no. 15).

7.

Nella fattispecie in esame nel carteggio dell'Autorità di protezione di

__________ non figura alcun rapporto medico, i rapporti agli atti sono stati

prodotti in sede di reclamo dall'interessata medesima e quello del 1° ottobre

2013.

riporta che il medico ha "in cura la paziente in epigrafe dal

2008.

Durante la sua degenza dal [recte] 13.10. al 17.10.2011 la

Signora è stata sottoposta a un test neuropsicologico che si è mostrato nei

limiti della norma (Copia allegata). Attualmente lo stato d'intendere e volere

della paziente rappresenta una situazione simile a quanto riscontrato durante

la degenza del 2011, prendendo anche in considerazione l'avanzare dell'età".

Tale certificato è piuttosto

vago circa lo stato di RE 1, difatti indica genericamente una similitudine con

il 2011, lasciando supporre che vi siano stati dei cambiamenti nel frattempo.

Nella propria decisione

l'Autorità di protezione non menziona le condizioni della curatelata a livello

medico e psichico.

È pur vero che - agli occhi

di autorità e persone avvezze a situazioni di difficoltà gestionale, come nel

caso delle autorità di protezione e della scrivente Camera - certi comportamenti di RE 1 lasciano trasparire un disagio: in

particolare per le difficoltà evidenziate nel gestirsi, nel conferire procure,

nel revocarle e nell'istruire e sorvegliare i mandatari (cfr. DTF 134 III 385,

cons. 4.2; CommFam rotection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 24), nel diffidare da promesse

di vincite, nello spendere oltre trentamila franchi in 15 giorni per fantomatiche

lotterie e conferire mandati a più legali; così come traspare pure una

potenziale influenzabilità dell'interessata e possibili problemi di memoria

(peraltro era già stata segnalata una difficoltà per quella visiva nel rapporto

del 7 novembre 2011).

In merito alle censure circa la

presentazione dell'inventario da parte del curatore, si osserva che il fatto

che l'interessata non sappia quanto e cosa possiede è già sintomatico di una

lacuna gestionale.

Tuttavia non si hanno indicazioni a livello

medico e psicologico sulla durata di questo stato, sulla sua natura, così da

disporre un piano d'intervento adatto alle circostanze e da determinare la

causa della curatela ai sensi dell'art. 390 CC.

Quanto appurato dall'autorità di prime cure

giustifica l'adozione tempestiva di provvedimenti atti a tutelare gli interessi

- in primis patrimoniali - di RE 1, ma non è sufficiente per mantenere

una curatela sul lungo termine.

L'insieme di queste mancanze a livello

procedurale impone il rinvio all'Autorità inferiore per ulteriori accertamenti

e per sanare le violazioni del diritto di essere sentito.

Nell'attesa l'Autorità di prime cure potrà

e dovrà disporre le misure cautelari e supercautelari più opportune a

protezione della sfera finanziaria ed eventualmente anche personale di RE 1.

8.

In

base all'art. 401 CC quando l’interessato propone quale curatore una persona di

sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta

è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile,

l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data

persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).

In base a tale disposto l'autorità ha il

dovere di sondare quale sia la proposta del curatelato in merito alla persona

del curatore. Se l'attenzione dell'interessato non viene attirata su questa sua

facoltà, vi è una violazione del diritto di essere sentito (DTF 140 III 1,

cons. 3.1.2).

9.

Nel

caso concreto, come detto, non è stato tenuto un verbale dell'audizione di RE 1

e dall'istanza non risulta che le sia stata spiegata la possibilità di proporre

qualcuno di suo gradimento per l'incarico di curatore.

La medesima rifiuta il curatore attuale e

desidera "farsi consigliare da persone di sua scelta"

(reclamo, pag. 7), ma non ha proposto nessuno per tale funzione.

Del resto non ha neppure spiegato, perché

l'avv. CUR 1 non sarebbe idoneo.

Considerate le varie lacune a livello

procedurale, si giustifica ulteriormente il rinvio alla prima istanza, che

dovrà indagare se RE 1 abbia una proposta circa la persona del curatore (DTF

140.

III 1, cons. 3.2) e se si tratti di un candidato idoneo all'incarico.

10.

In

virtù di quanto precede il ricorso dev'essere accolto e l'incarto retrocesso, affinché

l'Autorità di protezione di __________ proceda come summenzionato.

Data la situazione non si prelevano né

tassa né spese.

Posto che l'esito finale della vertenza non

è ancora determinabile - in particolare per quanto attiene alla necessità di

una curatela nel lungo termine (cfr. sentenza ICCA 17.07.2013, 11.2010.110,

cons. 10), ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che la reclamante

difficilmente avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ridotte ripetibili

a quest'ultima.

11.

Relativamente

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale

(di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità

segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia

di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza

riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

1.1.

La risoluzione n. 318 del 19 settembre 2013 dell'Autorità regionale di

protezione __________ è annullata e gli atti sono ritornati alla medesima autorità,

affinché proceda come indicato nei considerandi.

2. Non

si prelevano né tassa né spese di giustizia.

L'Autorità regionale di protezione __________

rifonderà

fr. 400.-- alla signora RE 1 a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.