9.2013.231
Istituzione curatela di rappresentanza per l'amministrazione, violazioni procedurali
30 luglio 2014Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.231
Lugano
30 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Romeo
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l'istituzione di una curatela di rappresentanza in suo favore
giudicando
sul reclamo del 19 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 19 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. RE
1 è nata il __________ 1929 ad Atene, attualmente risiede presso la Residenza __________.
B. Su
segnalazione di un istituto bancario, preoccupato per la gestione da parte di RE
1 delle proprie finanze, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione) ha sentito quest'ultima e - in data 19 settembre 2013 -
ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione
del reddito e del patrimonio, affidando l'incarico all'avv. CUR 1, M__________
e negando l'effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.
In particolare l'interessata aveva
investito da tempo parecchio denaro in fantomatiche lotterie, dichiarando di
aver vinto una grande somma, che tuttavia faticava ad incassare.
C. Mediante
reclamo del 19 ottobre 2013 RE 1 è insorta contro tale risoluzione, chiedendone
l'annullamento e la restituzione dell'effetto sospensivo.
La reclamante sostiene di essere stata
convinta a firmare l'accordo per la curatela, le cui reali finalità le
sarebbero state sottaciute e che non avrebbe compreso. La medesima adduce che
il curatore non le piace; che l'istituto bancario le avrebbe bloccato le
procure, quando intendeva aiutare le figlie, di cui una appena uscita
dall'ospedale e senza lavoro; che le lotterie erano intese ad aiutare degli
orfani in Grecia; che curatore e Delegato comunale avrebbero tentato di spiegarle
che vi erano delle truffe e che lei era disposta ad approfondire il tema, sapendo
di aver speso molto; che proprio l'istituto segnalante in passato avrebbe effettuato
investimenti in perdita.
Ella contesta interamente lo scritto 18 settembre
2013 redatto dal Delegato comunale, è contraria al provvedimento curatelare e
alla scelta dell'avv. CUR 1.
RE 1 sostiene che vi fosse la necessità di
fare degli accertamenti, interpellando il suo medico curante, e allega un
certificato, che attesterebbe una situazione normale per la sua età.
L'interessata non avrebbe potuto ricevere
la propria corrispondenza per 15 giorni e sarebbe in grado di farsi consigliare
da persone di sua scelta, così come si è rivolta a degli specialisti per le
proprie dichiarazioni fiscali.
D. L'8
novembre 2013 la scrivente Camera ha respinto l'istanza di restituzione
dell'effetto sospensivo.
E. Con
osservazioni del 28 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha ribadito la
propria decisione, chiedendo la reiezione del gravame e contestandone il contenuto.
L'Autorità di prime cure ha rilevato che ha
incaricato il Delegato comunale di sentire l'interessata; che in poco tempo
quest'ultima aveva esposto il proprio patrimonio a grandi rischi e pertanto ha
istituito una curatela per sostenerla nella gestione amministrativa; che nel
seguito - contrariamente a quanto indicato nel reclamo - ella si è felicitata
della misura con l'Autorità ed ha espresso la propria preoccupazione per
l'incasso relativo alle lotterie.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPamm).
2.
Per
l'art. 390 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce
una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente
alla sua persona (cpv. 1 n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento
temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato
un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (cpv. 1 n. 2);
l’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere
considerati (cpv. 2); la curatela è istituita su domanda dell’interessato, di
una persona a lui vicina o d’ufficio (cpv. 3).
Questo disposto prevede le condizioni
materiali che consentono
l'istituzione di una curatela. Vi sono tre cause alternative: la disabilità
mentale, la turba psichica o un analogo stato di debolezza (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, ed. Schulthess, 2011, pagg. 190
no. 398).
L’ampia nozione di "analogo stato
di debolezza inerente alla sua persona" consente in particolare di
proteggere le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono
anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di
disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone
nel contempo cieche e sorde (MCF 06.063 in FF 2006 6391,
pag. 6432).
Lo stato di debolezza deve risiedere nella
persona interessata e non essere ancorata a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n.
133.
pag. 43; CommFam Protection del l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 16). Ad esempio il disagio finanziario è escluso nella misura in
cui è l'assistenza sociale che dovrebbe intervenire; invece se l'interessato
omette di fare i passi necessari per ottenere le relative prestazioni a causa
di una deficienza caratteriale, questa situazione potrebbe ricadere nel campo
di applicazione dell'art. 390 cpv. 1 cifra 1 CC (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., loc. cit.; Meier/Lukic, op. cit., pagg. 192-193 no. 404 e n. 484).
Tale stato deve avere come
conseguenza l'incapacità totale o parziale dell'interessato di garantire lui
stesso la salvaguardia dei propri interessi o di designare un rappresentante
per gestire i suoi affari (bisogno di protezione). Questi ultimi devono essere
essenziali per lui, di modo che le difficoltà constatate abbiano delle
conseguenze importanti per il medesimo, per i suoi interessi patrimoniali e/o
personali (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., n. 134 pag. 43-44; Meier/Lukic, op. cit., pag. 193 no.
405).
3.
Per
quanto attiene all'eventuale mancanza di accordo dell'interessata - sostenuta
in sede ricorsuale - circa la curatela in oggetto, essa non invalida
quest'ultima, poiché poteva essere istituita d'ufficio e senza una richiesta in
tal senso (art. 390 cpv. 3 CC).
In merito all'inventario, la questione è
divenuta priva d'oggetto, poiché esso è stato consegnato e approvato
dall'Autorità regionale di protezione di __________ il 18 aprile 2014.
4.
Secondo
l'art. 447 cpv. 1 CC l'interessato è sentito personalmente, sempre che ciò non
appaia sproporzionato.
L'art. 23 cpv. 4 LPMA precisa che "Delle
dichiarazioni fatte in sede d’audizione deve essere tenuto verbale.".
L'audizione da parte dell'autorità in
corpore non è pretesa dall'art. 447 CC (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n.
1115.
pag. 497; CommFam/Steck,
ad art. 447 CC no. 10 i.f.), ma il risultato della stessa va messo agli atti
(Ibidem, no. 12 e ad art. 449b CC no. 5) per iscritto, quantomeno il suo
contenuto essenziale (BSK Erw.Schutz - Auer/Marti,
ad art. 447 CC no. 23; Schmid,
Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC no. 6; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti, ad art. 446 CC no. 14).
Qualora ciò non avvenga si è
in presenza di una violazione del diritto di essere sentito (Widmer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, SHK, 2010, ad art. 235 CPC; DTF 124 V 389, cons. 3a).
5.
Nel
caso concreto RE 1 è stata sentita dal Delegato comunale, compatibilmente con
le esigenze del diritto federale, tuttavia agli atti non figura alcun verbale
della sua audizione, ma solo un rapporto successivo al reclamo (inteso a
precisare alcune contestazioni di quest'ultimo).
È possibile sanare una violazione
del diritto di essere sentito, qualora non sia particolarmente grave e
l'interessato abbia la facoltà di esprimersi dinnanzi ad un'autorità
giudiziaria con pieno potere d'esame (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n.
1117.
pag. 498; BSK Erw.Schutz - Auer/Marti,
ad art. 447 CC no. 37); ciò che potrebbe essere il caso
nella fattispecie, ritenuto che la scrivente autorità è munita di pieno potere
d'esame in fatto e in diritto (art. 450a cpv. 1 CC),
tuttavia vi sono altre questioni da analizzare prima di determinare se sia opportuno
procedere in tal senso.
6.
Secondo
l'art. 446 CC l'autorità di protezione degli adulti esamina
d'ufficio i fatti (cpv. 1); essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie. Può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei. Se necessario ordina che uno specialista effettui una perizia
(cpv. 2); l'autorità di protezione degli adulti non è vincolata dalle
conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3); applica
d'ufficio il diritto (cpv. 4).
Per l'istituzione di una
curatela ai sensi degli art. 393-396 CC l'Autorità non è tenuta a richiedere
una perizia, che va disposta solo se necessario, se si prevede l'adozione di
una curatela che comporta una limitazione dei diritti civili a causa di una
disabilità mentale o di una turba psichica (CommFam Protection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 14; DTF 140 III
97, cons. 4.2), nei casi di curatela generale (DTF 140 III 97, cons. 4.2 e 4.3)
e di ricovero a scopo di assistenza (art. 450e CC; DTF 140 III 101, cons.
6.2
).
La perizia va affidata ad un
esperto esterno, quando l'autorità non dispone delle conoscenze specifiche necessarie
(BSK Erw.Schutz - Henkel,
ad art. 390 CC no. 9; MCF 06.063 in FF 2006 6391 segg., pag. 6466; CommFam
Protection de l'adulte/Meier, art.
390.
CC no. 15).
7.
Nella fattispecie in esame nel carteggio dell'Autorità di protezione di
__________ non figura alcun rapporto medico, i rapporti agli atti sono stati
prodotti in sede di reclamo dall'interessata medesima e quello del 1° ottobre
2013.
riporta che il medico ha "in cura la paziente in epigrafe dal
2008.
Durante la sua degenza dal [recte] 13.10. al 17.10.2011 la
Signora è stata sottoposta a un test neuropsicologico che si è mostrato nei
limiti della norma (Copia allegata). Attualmente lo stato d'intendere e volere
della paziente rappresenta una situazione simile a quanto riscontrato durante
la degenza del 2011, prendendo anche in considerazione l'avanzare dell'età".
Tale certificato è piuttosto
vago circa lo stato di RE 1, difatti indica genericamente una similitudine con
il 2011, lasciando supporre che vi siano stati dei cambiamenti nel frattempo.
Nella propria decisione
l'Autorità di protezione non menziona le condizioni della curatelata a livello
medico e psichico.
È pur vero che - agli occhi
di autorità e persone avvezze a situazioni di difficoltà gestionale, come nel
caso delle autorità di protezione e della scrivente Camera - certi comportamenti di RE 1 lasciano trasparire un disagio: in
particolare per le difficoltà evidenziate nel gestirsi, nel conferire procure,
nel revocarle e nell'istruire e sorvegliare i mandatari (cfr. DTF 134 III 385,
cons. 4.2; CommFam rotection de l'adulte/Meier, art. 390 CC no. 24), nel diffidare da promesse
di vincite, nello spendere oltre trentamila franchi in 15 giorni per fantomatiche
lotterie e conferire mandati a più legali; così come traspare pure una
potenziale influenzabilità dell'interessata e possibili problemi di memoria
(peraltro era già stata segnalata una difficoltà per quella visiva nel rapporto
del 7 novembre 2011).
In merito alle censure circa la
presentazione dell'inventario da parte del curatore, si osserva che il fatto
che l'interessata non sappia quanto e cosa possiede è già sintomatico di una
lacuna gestionale.
Tuttavia non si hanno indicazioni a livello
medico e psicologico sulla durata di questo stato, sulla sua natura, così da
disporre un piano d'intervento adatto alle circostanze e da determinare la
causa della curatela ai sensi dell'art. 390 CC.
Quanto appurato dall'autorità di prime cure
giustifica l'adozione tempestiva di provvedimenti atti a tutelare gli interessi
- in primis patrimoniali - di RE 1, ma non è sufficiente per mantenere
una curatela sul lungo termine.
L'insieme di queste mancanze a livello
procedurale impone il rinvio all'Autorità inferiore per ulteriori accertamenti
e per sanare le violazioni del diritto di essere sentito.
Nell'attesa l'Autorità di prime cure potrà
e dovrà disporre le misure cautelari e supercautelari più opportune a
protezione della sfera finanziaria ed eventualmente anche personale di RE 1.
8.
In
base all'art. 401 CC quando l’interessato propone quale curatore una persona di
sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta
è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile,
l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data
persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).
In base a tale disposto l'autorità ha il
dovere di sondare quale sia la proposta del curatelato in merito alla persona
del curatore. Se l'attenzione dell'interessato non viene attirata su questa sua
facoltà, vi è una violazione del diritto di essere sentito (DTF 140 III 1,
cons. 3.1.2).
9.
Nel
caso concreto, come detto, non è stato tenuto un verbale dell'audizione di RE 1
e dall'istanza non risulta che le sia stata spiegata la possibilità di proporre
qualcuno di suo gradimento per l'incarico di curatore.
La medesima rifiuta il curatore attuale e
desidera "farsi consigliare da persone di sua scelta"
(reclamo, pag. 7), ma non ha proposto nessuno per tale funzione.
Del resto non ha neppure spiegato, perché
l'avv. CUR 1 non sarebbe idoneo.
Considerate le varie lacune a livello
procedurale, si giustifica ulteriormente il rinvio alla prima istanza, che
dovrà indagare se RE 1 abbia una proposta circa la persona del curatore (DTF
140.
III 1, cons. 3.2) e se si tratti di un candidato idoneo all'incarico.
10.
In
virtù di quanto precede il ricorso dev'essere accolto e l'incarto retrocesso, affinché
l'Autorità di protezione di __________ proceda come summenzionato.
Data la situazione non si prelevano né
tassa né spese.
Posto che l'esito finale della vertenza non
è ancora determinabile - in particolare per quanto attiene alla necessità di
una curatela nel lungo termine (cfr. sentenza ICCA 17.07.2013, 11.2010.110,
cons. 10), ma che effettivamente vi sono state delle violazioni, che la reclamante
difficilmente avrebbe potuto far valere da sé, si concedono ridotte ripetibili
a quest'ultima.
11.
Relativamente
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale
(di rinvio alla giurisdizione precedente per nuovo giudizio), l'impugnabilità
segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF) ed in materia
di protezione dei minori e degli adulti è dato ricorso in materia civile senza
riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
1.1.
La risoluzione n. 318 del 19 settembre 2013 dell'Autorità regionale di
protezione __________ è annullata e gli atti sono ritornati alla medesima autorità,
affinché proceda come indicato nei considerandi.
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
L'Autorità regionale di protezione __________
rifonderà
fr. 400.-- alla signora RE 1 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.