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Decisione

9.2013.237

Mercede del curatore, avviso del superamento di fr. 3000.-

2 dicembre 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI

1 è nato il 1969 ed è deceduto l' 2012.

Nel luglio 2010 egli aveva chiesto la

nomina di un curatore soprattutto a causa della sua situazione debitoria.

Con risoluzione del 30 settembre 2010

l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito in suo favore

una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC, per lo svolgimento

del relativo mandato era stata designata la signora RE 1, __________.

A seguito dei cambiamenti di domicilio del

curatelato il caso era stato assunto dapprima dall'allora Commissione tutoria

regionale __________ (risoluzione del 25 luglio 2011) e successivamente trasferito

a quella di __________ (risoluzione 10 settembre 2012).

B. Per

la gestione riguardante l'anno 2011 la curatrice, RE 1, ha presentato il rendiconto,

il rapporto morale e la propria richiesta di mercede consistente in fr. 4'220.―

(ossia 105,5 ore a fr. 40.―/h) e spese di fr. 502,50.

C. Mediante

decisione del 18/24 ottobre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) ha approvato il rendiconto e il rapporto

morale, ma ha ridotto l'indennità per le prestazioni alla soglia legale di fr.

3'000.―, poiché la curatrice non ne aveva preventivamente comunicato il

superamento (art. 17 vRTut) e ha riconosciuto interamente le spese

summenzionate.

D. Contro

questa risoluzione RE 1 ha introdotto un reclamo in data 29 ottobre 2013,

lamentando il ritardo nell'approvazione e indicando di aver debitamente informato

l'Autorità di protezione - con scritto dell'11 maggio 2011 - che nello

svolgimento del mandato avrebbe sorpassato il limite di fr. 3'000.―. Di

conseguenza la reclamante chiede che sia riconosciuta la mercede richiesta.

E. Nella

risposta del 18 novembre 2013 l'Autorità di protezione si rimette al giudizio

della scrivente Camera e rileva che: vi è stata della corrispondenza con la curatrice

per la correzione del rendiconto, che ha comportato un ritardo nella sua approvazione;

è stata rinvenuta la lettera dell'11 maggio 2011, ma l'allora Commissione

tutoria non aveva dato il proprio benestare al superamento. L'Autorità di protezione

osserva che il caso in esame non era particolarmente difficile; la riduzione

della mercede si giustificherebbe a causa delle condizioni economiche

dell'interessato e del fatto che essa sarebbe a carico dell'ente pubblico.

F. Con

replica del 21 novembre 2013 RE 1 fa notare che le correzioni sono state

apportate nel mese di agosto 2012 e di aver risposto in modo celere alle

richieste dell'Autorità di protezione; che sarebbe stato sufficiente che

quest'ultima rispondesse al suo scritto dell'11 maggio 2011. Ella contesta che

il caso non fosse complesso, poiché ella ha riferito nella propria lettera del

3 aprile 2011 la difficoltà di incontrare il curatelato e di ottenerne la

collaborazione; inoltre egli era esigente - anche per il suo stato di salute,

la chiamava quasi quotidianamente - ed è stato sfrattato; l'impegno profuso

risulterebbe dalla nota dettagliata. Delle altre argomentazioni si dirà eventualmente

nel seguito, per quanto necessario alla trattazione del gravame.

G. In

data 4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha rinunciato a

proporre una duplica, riconfermando interamente il suo precedente allegato.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in

materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di

filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro

le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e

minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,

l’art. 74b vLPAmm).

2.

Prima

del 1° gennaio 2013 il riconoscimento della mercede era regolato dagli art. 416

vCC, 19 vLTut e 16-18 vRTut del diritto anteriore.

L'art. 49 vLTut prevedeva che “tutori,

curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata

al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.”

Per l'art. 19 vLTut “i costi di

gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della

persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se

la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa

fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria (cpv. 2)”.

Secondo l'art. 3 cpv. 3 vRTut “Le

spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non

recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico

del comune di domicilio della persona interessata.”

L'art. 17 vRTut disponeva quanto

segue:

"1L’indennità

è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del

pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento.

2È riconosciuta

un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3000.― annui.

In alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o

sostanza sono applicabili i seguenti criteri:

a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo

e

b) il 2‰ della sostanza attiva netta.

3Se la remunerazione

calcolata in base al capoverso precedente appare eccessiva tenuto conto del

lavoro svolto, l’autorità tutoria può, con decisione motivata, ridurla

proporzionalmente.

4In casi particolari, e

previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione

tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3000.―.

5Per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato

dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti."

3.

L'art.

18.

vRTut era così formulato:

1Se per l’adempimento

di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze

professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente

a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.

2L’onorario calcolato

in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione

economica del pupillo lo giustifica.

Quest'ultimo capoverso aveva

lo scopo di adeguare la remunerazione del curatore alle capacità finanziarie

dell'interessato - conformemente all’art. 416 vCC, applicabile ex legge

per il tutore, ma anche per il curatore (Deschenaux/Steinauer,

Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 412 no. 1133a) - tuttavia non

indicava parametri di valutazione di queste ultime (sentenza ICCA del 5

febbraio 2007, inc. 11.2005.121, cons. 13).

4.

Nella

fattispecie la curatrice - nel proprio scritto dell'11 maggio 2011 - ha segnalato

che vi sarebbe stato da attendersi un superamento del limite di fr. 3'000.―

a causa di: “diversi problemi inerenti all'ottenimento delle prestazioni

USSI con diverse presenze a colloqui”, “problemi col nuovo appartamento

e è in atto un'istanza di sfratto, ciò richiederà ulteriore impegno nelle

pratiche per la ricerca del nuovo alloggio”.

L'autorità di primo grado ammette di aver

ricevuto tale scritto ed esso figura nell'incarto, tuttavia va rilevato che la

medesima autorità non ha dato alcun riscontro allo stesso.

Qualora l'allora Commissione tutoria avesse

voluto rifiutare la possibilità alla curatrice di proseguire il mandato così

come prospettato, avrebbe dovuto prendere posizione esplicitamente e

comunicarglielo tempestivamente.

Si osserva anche che la lettera della

reclamante era debitamente motivata da varie faccende concernenti il curatelato

e comprese nelle mansioni a lei attribuite; parimenti tale avviso è stato

trasmesso anche con sufficiente anticipo rispetto al raggiungimento della

soglia di fr. 3'000.―. Pertanto l'autorità disponeva del tempo necessario

per reagire prima che fosse effettivamente oltrepassato detto limite, ciò che

però non ha fatto e non vi è spiegazione alcuna in merito a tale omissione.

In prima battuta l'autorità di prime cure

ha motivato la propria decisione con la mancanza dell'avviso tempestivo per il

superamento della soglia di fr. 3'000.―. Soltanto in sede di risposta -

dopo aver appurato di aver ricevuto tale avviso - l'autorità di prime cure ha

fatto valere la riduzione del 25% (cfr. art. 18 cpv. 2 vRTut).

La maggior parte dei casi di curatela

presenta difficoltà in ambito economico e una situazione finanziaria critica,

che richiede la gestione da parte di un curatore.

Se per l'applicazione dell'art. 18 cpv. 2 vRTut

si considerasse questo aspetto come unico criterio determinante, la riduzione

sarebbe applicabile a quasi tutti i casi di curatela, condurrebbe a ridurre in

modo pressoché sistematico le mercedi dei curatori e soprattutto la tariffa oraria

minima fissata in fr. 40.― diminuirebbe a soli fr. 28.―, ciò non

appare essere conforme allo spirito della legge e un simile importo è

parificabile all'importo riconosciuto alle casalinghe in caso di danno (cfr.

DTF 132 III 321, consid. 3.7.1 pag. 337).

Nel caso concreto la curatrice si è

occupata di mansioni ben più complesse delle usuali attività domestiche, tra

cui lo sfratto del curatelato, e la tariffa oraria postulata si è limitata al

minimo legale.

Tenendo conto dell'unica motivazione

addotta dall'autorità di primo grado, ossia delle difficili condizioni

economiche del curatelato, la riduzione auspicata non appare appropriata.

Giova inoltre rammentare che da parte

dell'autorità di prima istanza non vi sono critiche sulla gestione del mandato

e sulle varie poste figuranti nella nota della reclamante.

L'unica correzione da apporre riguarda il

costo delle fotocopie, alle quali viene applicata la tariffa usuale di fr. 0.20

ciascuna, pertanto le spese vengono ridimensionate in fr. 365.―

(arrotondando per eccesso).

Di conseguenza la mercede e le spese della

curatrice vanno approvate per complessivi fr. 4'627.―.

5.

Pertanto

il reclamo è parzialmente accolto.

Data la situazione non si prelevano né

tassa né spese di giustizia.

6.

Quanto

ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a

questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede

del curatore, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.― ai

fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

1.1. Il dispositivo

n. 3 della decisione 18 ottobre 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________

è così modificato:

“La mercede e le

spese della curatrice sono approvate per un importo di fr. 4'627.―

e, in base al domicilio, sono poste a carico del Comune di __________ per 7/12

e del Comune di __________ per 5/12.”

2. Non

si prelevano né tassa né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle

cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.