9.2013.237
Mercede del curatore, avviso del superamento di fr. 3000.-
2 dicembre 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.237
Lugano
2 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
segretaria
Scheurich
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione,
per
quanto riguarda la mercede riconosciutale
giudicando
sul reclamo del 29 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 18/24 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI
1 è nato il 1969 ed è deceduto l' 2012.
Nel luglio 2010 egli aveva chiesto la
nomina di un curatore soprattutto a causa della sua situazione debitoria.
Con risoluzione del 30 settembre 2010
l'allora Commissione tutoria regionale __________ aveva istituito in suo favore
una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC, per lo svolgimento
del relativo mandato era stata designata la signora RE 1, __________.
A seguito dei cambiamenti di domicilio del
curatelato il caso era stato assunto dapprima dall'allora Commissione tutoria
regionale __________ (risoluzione del 25 luglio 2011) e successivamente trasferito
a quella di __________ (risoluzione 10 settembre 2012).
B. Per
la gestione riguardante l'anno 2011 la curatrice, RE 1, ha presentato il rendiconto,
il rapporto morale e la propria richiesta di mercede consistente in fr. 4'220.―
(ossia 105,5 ore a fr. 40.―/h) e spese di fr. 502,50.
C. Mediante
decisione del 18/24 ottobre 2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) ha approvato il rendiconto e il rapporto
morale, ma ha ridotto l'indennità per le prestazioni alla soglia legale di fr.
3'000.―, poiché la curatrice non ne aveva preventivamente comunicato il
superamento (art. 17 vRTut) e ha riconosciuto interamente le spese
summenzionate.
D. Contro
questa risoluzione RE 1 ha introdotto un reclamo in data 29 ottobre 2013,
lamentando il ritardo nell'approvazione e indicando di aver debitamente informato
l'Autorità di protezione - con scritto dell'11 maggio 2011 - che nello
svolgimento del mandato avrebbe sorpassato il limite di fr. 3'000.―. Di
conseguenza la reclamante chiede che sia riconosciuta la mercede richiesta.
E. Nella
risposta del 18 novembre 2013 l'Autorità di protezione si rimette al giudizio
della scrivente Camera e rileva che: vi è stata della corrispondenza con la curatrice
per la correzione del rendiconto, che ha comportato un ritardo nella sua approvazione;
è stata rinvenuta la lettera dell'11 maggio 2011, ma l'allora Commissione
tutoria non aveva dato il proprio benestare al superamento. L'Autorità di protezione
osserva che il caso in esame non era particolarmente difficile; la riduzione
della mercede si giustificherebbe a causa delle condizioni economiche
dell'interessato e del fatto che essa sarebbe a carico dell'ente pubblico.
F. Con
replica del 21 novembre 2013 RE 1 fa notare che le correzioni sono state
apportate nel mese di agosto 2012 e di aver risposto in modo celere alle
richieste dell'Autorità di protezione; che sarebbe stato sufficiente che
quest'ultima rispondesse al suo scritto dell'11 maggio 2011. Ella contesta che
il caso non fosse complesso, poiché ella ha riferito nella propria lettera del
3 aprile 2011 la difficoltà di incontrare il curatelato e di ottenerne la
collaborazione; inoltre egli era esigente - anche per il suo stato di salute,
la chiamava quasi quotidianamente - ed è stato sfrattato; l'impegno profuso
risulterebbe dalla nota dettagliata. Delle altre argomentazioni si dirà eventualmente
nel seguito, per quanto necessario alla trattazione del gravame.
G. In
data 4 dicembre 2013 l'Autorità di protezione di __________ ha rinunciato a
proporre una duplica, riconfermando interamente il suo precedente allegato.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in
materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di
filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro
le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e
minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPAmm).
2.
Prima
del 1° gennaio 2013 il riconoscimento della mercede era regolato dagli art. 416
vCC, 19 vLTut e 16-18 vRTut del diritto anteriore.
L'art. 49 vLTut prevedeva che “tutori,
curatori, rappresentanti e assistenti hanno diritto ad una mercede commisurata
al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.”
Per l'art. 19 vLTut “i costi di
gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a carico della
persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se
la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa
fronte, tali spese sono anticipate dalla commissione tutoria (cpv. 2)”.
Secondo l'art. 3 cpv. 3 vRTut “Le
spese della misura di tutela, quando anticipate dalla commissione tutoria e non
recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico
del comune di domicilio della persona interessata.”
L'art. 17 vRTut disponeva quanto
segue:
"1L’indennità
è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e delle condizioni economiche del
pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo sostentamento.
2È riconosciuta
un’indennità di fr. 40.-- l’ora fino ad un massimo di fr. 3000.― annui.
In alternativa, se la misura tutoria comporta l’amministrazione di reddito e/o
sostanza sono applicabili i seguenti criteri:
a) annualmente l’1% del reddito lordo del pupillo
e
b) il 2‰ della sostanza attiva netta.
3Se la remunerazione
calcolata in base al capoverso precedente appare eccessiva tenuto conto del
lavoro svolto, l’autorità tutoria può, con decisione motivata, ridurla
proporzionalmente.
4In casi particolari, e
previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione
tutoria, può essere riconosciuta anche una mercede superiore a fr. 3000.―.
5Per le trasferte con
autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato
dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti."
3.
L'art.
18.
vRTut era così formulato:
1Se per l’adempimento
di compiti particolari s’impone il ricorso a persone con conoscenze
professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente
a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività.
2L’onorario calcolato
in base al precedente capoverso può essere ridotto del 30% se la situazione
economica del pupillo lo giustifica.
Quest'ultimo capoverso aveva
lo scopo di adeguare la remunerazione del curatore alle capacità finanziarie
dell'interessato - conformemente all’art. 416 vCC, applicabile ex legge
per il tutore, ma anche per il curatore (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a ed., pag. 412 no. 1133a) - tuttavia non
indicava parametri di valutazione di queste ultime (sentenza ICCA del 5
febbraio 2007, inc. 11.2005.121, cons. 13).
4.
Nella
fattispecie la curatrice - nel proprio scritto dell'11 maggio 2011 - ha segnalato
che vi sarebbe stato da attendersi un superamento del limite di fr. 3'000.―
a causa di: “diversi problemi inerenti all'ottenimento delle prestazioni
USSI con diverse presenze a colloqui”, “problemi col nuovo appartamento
e è in atto un'istanza di sfratto, ciò richiederà ulteriore impegno nelle
pratiche per la ricerca del nuovo alloggio”.
L'autorità di primo grado ammette di aver
ricevuto tale scritto ed esso figura nell'incarto, tuttavia va rilevato che la
medesima autorità non ha dato alcun riscontro allo stesso.
Qualora l'allora Commissione tutoria avesse
voluto rifiutare la possibilità alla curatrice di proseguire il mandato così
come prospettato, avrebbe dovuto prendere posizione esplicitamente e
comunicarglielo tempestivamente.
Si osserva anche che la lettera della
reclamante era debitamente motivata da varie faccende concernenti il curatelato
e comprese nelle mansioni a lei attribuite; parimenti tale avviso è stato
trasmesso anche con sufficiente anticipo rispetto al raggiungimento della
soglia di fr. 3'000.―. Pertanto l'autorità disponeva del tempo necessario
per reagire prima che fosse effettivamente oltrepassato detto limite, ciò che
però non ha fatto e non vi è spiegazione alcuna in merito a tale omissione.
In prima battuta l'autorità di prime cure
ha motivato la propria decisione con la mancanza dell'avviso tempestivo per il
superamento della soglia di fr. 3'000.―. Soltanto in sede di risposta -
dopo aver appurato di aver ricevuto tale avviso - l'autorità di prime cure ha
fatto valere la riduzione del 25% (cfr. art. 18 cpv. 2 vRTut).
La maggior parte dei casi di curatela
presenta difficoltà in ambito economico e una situazione finanziaria critica,
che richiede la gestione da parte di un curatore.
Se per l'applicazione dell'art. 18 cpv. 2 vRTut
si considerasse questo aspetto come unico criterio determinante, la riduzione
sarebbe applicabile a quasi tutti i casi di curatela, condurrebbe a ridurre in
modo pressoché sistematico le mercedi dei curatori e soprattutto la tariffa oraria
minima fissata in fr. 40.― diminuirebbe a soli fr. 28.―, ciò non
appare essere conforme allo spirito della legge e un simile importo è
parificabile all'importo riconosciuto alle casalinghe in caso di danno (cfr.
DTF 132 III 321, consid. 3.7.1 pag. 337).
Nel caso concreto la curatrice si è
occupata di mansioni ben più complesse delle usuali attività domestiche, tra
cui lo sfratto del curatelato, e la tariffa oraria postulata si è limitata al
minimo legale.
Tenendo conto dell'unica motivazione
addotta dall'autorità di primo grado, ossia delle difficili condizioni
economiche del curatelato, la riduzione auspicata non appare appropriata.
Giova inoltre rammentare che da parte
dell'autorità di prima istanza non vi sono critiche sulla gestione del mandato
e sulle varie poste figuranti nella nota della reclamante.
L'unica correzione da apporre riguarda il
costo delle fotocopie, alle quali viene applicata la tariffa usuale di fr. 0.20
ciascuna, pertanto le spese vengono ridimensionate in fr. 365.―
(arrotondando per eccesso).
Di conseguenza la mercede e le spese della
curatrice vanno approvate per complessivi fr. 4'627.―.
5.
Pertanto
il reclamo è parzialmente accolto.
Data la situazione non si prelevano né
tassa né spese di giustizia.
6.
Quanto
ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a
questioni di valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede
del curatore, il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.― ai
fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Il dispositivo
n. 3 della decisione 18 ottobre 2013 dell'Autorità regionale di protezione __________
è così modificato:
“La mercede e le
spese della curatrice sono approvate per un importo di fr. 4'627.―
e, in base al domicilio, sono poste a carico del Comune di __________ per 7/12
e del Comune di __________ per 5/12.”
2. Non
si prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.