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Decisione

9.2013.238

Diritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore

7 luglio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1, nato il __________

1961, è stato dichiarato interdetto con decisione del 14 febbraio 1996 dalla

Divisione degli interni, siccome affetto da problemi psichiatrici. Tramite

decisione del 1 marzo 1996 la Delegazione tutoria del comune di __________ ha

quindi posto l’interessato sotto l’autorità parentale della madre, H__________

K__________, ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC, anziché sottoporlo a

tutela.

B. A seguito di una

grave malattia della madre, la sorella dell’interes-sato, RE 1, ha indicato con

scritto 4 settembre 2012 alla Commissione tutoria regionale di __________ (in

seguito Commissione tutoria) di essere disposta a sostituirla, assumendo la

tutela del fratello. RE 1 è quindi stata sentita dal Delegato della Commissione

tutoria il 10 ottobre 2012. Quest’ultimo ha indicato l’intenzione di nominare

in veste di tutore una persona estranea alla famiglia. RE 1 ha invece precisato

la propria intenzione ad assumere personalmente il mandato, ritenendo di avere

le capacità per assolverlo. Contestualmente, a seguito di un incontro con il

Delegato della Commissione tutoria, con istanza 18 ottobre 2012 la madre, H__________

K__________, ha chiesto di istituire una curatela volontaria a suo favore, con

la nomina della figlia quale curatrice.

C. Con scritto 18

dicembre 2012, PI 1 ha chiesto, in vista dell’entrata in vigore del nuovo

diritto sulla protezione degli adulti, l’istituzione di una curatela volontaria

con la nomina di sua sorella quale curatrice. Egli ha prodotto un certificato

medico della dr. Med. M__________, specialista FMH in psichiatria e

psicoterapia, nel quale è indicato che essendo la madre in stato terminale

della malattia oncologica, occorreva nominare un altro tutore e l’interessato

“accetta solo la persona della sorella RE 1, raccomandata anche dalla madre quando

è stata meglio”.

Tramite scritto 15

dicembre 2012 la madre ha invece dichiarato di voler provvedere personalmente,

insieme alla figlia RE 1 e alla nipote A__________ B__________, alla gestione

delle sue risorse finanziarie (rendita AVS). Essa è poi deceduta il 19 dicembre

2012 a M__________, in Bosnia Erzegovina.

D. In data 8 marzo 2013

è avvenuto un incontro presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione), subentrata dal 1 gennaio 2013 alla Commissione

tutoria, per presentare a PI 1 la curatrice scelta per rappresentarlo.

All’incontro era presente anche la sorella dell’interessato, che ha ribadito la

sua volontà e disponibilità di assumere il mandato. PI 1, che non parla

l’italiano, ha affermato per il tramite della sorella di essere malato e ha

chiesto di poter lasciare la sala. La sorella ha quindi illustrato l’incapacità

del fratello di affrontare un incontro con altre persone e la conseguente

esigenza che diventi lei la curatrice, non potendo egli accettare un curatore

esterno.

E. Con decisione 14

marzo/23 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha nominato CUR 1 quale

curatrice generale di PI 1.

F. Contro la suddetta

decisione è insorta il 30 ottobre 2013 RE 1, con un gravame sottoscritto anche

dal fratello PI 1, sostenendo di essere in grado di assumere il mandato di

curatrice generale del fratello, come peraltro desiderato dal medesimo e dalla

precedente tutrice, madre di entrambi.

G. Tramite scritto 27

novembre 2013, l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere particolari

osservazioni e di confermare la decisione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione

(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via

sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7

marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle

norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113

cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo

contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua

a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause

amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

La decisione del 14 marzo 2013 è stata

inviata dall’Autorità di protezione il 23 settembre 2013 e recapitata alla

reclamante il 30 settembre 2013. Il reclamo, trasmesso alla scrivente Camera il

30.

ottobre 2013 e ricevuto dalla medesima il giorno successivo, è quindi tempestivo.

2.

Il diritto di essere

sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica

l’annullamento della decisione impugnata.

Dal diritto di essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il

diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è

garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il

principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e

l'estensione della motivazione (Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm

n. 1);

L’obbligo di motivazione implica

che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante

abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso

sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I

236.

consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative

atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere

ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi –

sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione

(cfr. sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. 9.2014.2).

Come meglio si dirà nel seguito, nel caso

in esame l'Autorità di protezione non esplicita in alcun modo le motivazioni

che l'hanno indotta a rifiutare la richiesta dell’interessato.

3.

Per

l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone vicine

all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3).

Per vicina all'interessato si intende la

persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai

rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi

interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia

necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione

della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli

interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (CommFam Protection

de l'adulte, Steck, art. 450 CC n.

25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb).

Tra le persone vicine all'interessato

rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o

amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il

curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi

dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati

dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213,

consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia

curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione.

Nel caso in esame,

la reclamante, sorella dell'interessato, può di conseguenza essere riconosciuta

come persona vicina ed è pertanto legittimata ad agire nel caso in esame.

4.

A

norma dell’art. 400 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina

quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle

competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e

svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere

nominati più curatori.

In virtù dell’art. 401

CC quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta ad investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile,

l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data

persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).

Secondo il messaggio del

Consiglio federale, l’art. 401 CC corrisponde all’art. 381 vCC in vigore

fino al 31 dicembre 2012 (FF 2006 6439 ad art. 401 CC). Né i lavori

parlamentari, né il suddetto messaggio indicano che il legislatore intendeva

distanziarsi da questa disposizione e dalla relativa giurisprudenza nell’ambito

del nuovo diritto della protezione dell’adulto.

Di conseguenza, per l'art.

401.

cpv. 1 CC, ha tutt'ora valore il principio secondo cui l’autorità ha il

dovere di valutare la proposta dell’interessato quanto alla persona del

curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 1; DTF 140 III 1 consid. 6, non pubblicato).

Nell’ambito del vecchio diritto, in

principio l’autorità tutoria nominava come tutore la persona proposta

dall’interessato, a meno che “gravi motivi” non vi si opponessero. Tale

disposizione mirava a proteggere l’interesse pubblico e non l’interesse privato

del beneficiario della misura (DTF 140 III 1 consid. 3.1.2, non pubblicato; STF

5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.1).

Peraltro, le possibilità di successo di una

curatela aumentano se l’interessato può designare una persona di sua fiducia.

Il principio dell’autonomia della persona è al centro delle suddette normative,

ancor più che nel vecchio diritto (cfr. RMA, 2014, p. 113).

La revisione entrata in

vigore il 1° gennaio 2013 ha per contro abbandonato il diritto di preferenza che

l'art. 380 vCC accordava ai parenti e al coniuge di essere designati

tutori prima dei terzi. L'art. 401 cpv. 2 CC, conferisce in effetti ai congiunti

e alle altre persone vicine all'interessato il diritto di proporre qualcuno quale

curatore; i loro desideri sono presi in considerazione ma solo nella misura del

possibile (Steinauer/Fountoulakis,

Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n.

1174.

pag. 522; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 2). Essi possono anche proporre se stessi quali curatori (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc.

cit.). I desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato sono

importanti in particolare quando l’interessato non si esprime, non può

esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile

per la famiglia (Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de protection de l'adulte, n. 547 pag. 250). L'autorità deve

tuttavia vegliare a che non esista un conflitto d'interessi tra la persona da

proteggere e quella che si propone quale curatore (CommFam Protection de

l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n.

2).

I motivi enunciati

dall'art. 401 cpv. 1 permettono evidentemente di ignorare le proposte fatte

dall'interessato, ma nel caso dell'art. 401 cpv. 2, l'autorità di protezione dispone di un margine d'apprezzamento maggiore e può, in particolare –

anche se la persona proposta adempie le condizioni richieste – non dare seguito

ai desideri delle persone vicine a motivo del fatto che un'altra persona sembra

più idonea ad adempiere il mandato (Steinauer/Fountoulakis,

op. cit., loc. cit.; Fassbind,

Erwachsenenschutz, Zurigo 2012, n. 3 ad art. 401 CC).

5.

Nel caso in esame, RE

1.

interpone reclamo contro il rifiuto dell’Autorità di protezione a nominarla

curatrice generale del fratello, sostenendo che le condizioni psichiche di

quest’ultimo non gli permettono di instaurare facilmente una relazione con

persone estranee, non parlando egli peraltro l’italiano. Nel gravame, sottoscritto

anche dall'interessato PI 1, essa evidenzia che pure la madre aveva espresso

per iscritto la volontà che fosse la figlia ad occuparsi di lei e del figlio.

Inoltre, ricorda che emerge dal certificato medico prodotto sub doc A della dr.

Med. M__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che “PI 1 ha

bisogno di un altro tutore e accetta solo in persona della sorella RE 1, raccomandata

anche dalla madre quando è stata meglio”. Anche la suddetta specialista ha ricordato

che l’interessato non parla l’italiano.

L’Autorità di protezione

ha motivato il proprio rifiuto alla nomina di RE 1, sostenendo che “la

candidata proposta dall’interessato non ha potuto essere presa in

considerazione per motivi coperti dal segreto professionale con la conseguenza

che non sono stati posti a conoscenza dell’interessato”. Tale scarna

motivazione non può essere considerata sufficiente, né verificata dalla

scrivente Camera, non risultando nulla agli atti che la confermi. Tanto meno può essere ritenuto sufficiente un generico riferimento al fatto che “in

situazioni come quella in esame un curatore esterno alla famiglia risulta oltremodo

indicato per evitare di compromettere la buona collaborazione e intesa tra i

fratelli” e a scelte che potrebbero “provocare l'insorgere di potenziali

conflitti intra-famigliari”. Nemmeno nelle osservazioni del 27 novembre 2013,

l’Autorità di protezione ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua

decisione e al fatto che la curatrice da essa prescelta sia più idonea ad

adempiere il mandato. Peraltro nella decisione impugnata l'Autorità di

protezione ha riconosciuto alla reclamante di avere funto fino ad ora – con la

propria vicinanza al fratello – “da elemento stabilizzante”.

Il reclamo merita pertanto

accoglimento. I dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione impugnata vanno di

conseguenza annullati e l’incarto retrocesso all’Autorità regionale di

protezione __________ affinché provveda a emanare una nuova decisione

debitamente motivata.

6.

L'Autorità regionale

di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA

del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio

2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo

carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole reclamate e non

essendo patrocinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

Di

conseguenza:

1.1. I

dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione 14 marzo 2013/23 settembre 2013 sono

annullati.

1.2. Gli

atti sono ritornati all'Autorità regionale di protezione __________ per nuova

decisione ai sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico dell’Autorità

regionale di protezione __________.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.