9.2013.238
Diritto di essere sentito; motivazione decisione; scelta curatore
7 luglio 2014Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.238
Lugano
7 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda la nomina di CUR 1 quale curatrice generale del fratello PI 1
giudicando
sul reclamo del 30 ottobre 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 14 marzo/23 settembre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1, nato il __________
1961, è stato dichiarato interdetto con decisione del 14 febbraio 1996 dalla
Divisione degli interni, siccome affetto da problemi psichiatrici. Tramite
decisione del 1 marzo 1996 la Delegazione tutoria del comune di __________ ha
quindi posto l’interessato sotto l’autorità parentale della madre, H__________
K__________, ai sensi dell’art. 385 cpv. 3 vCC, anziché sottoporlo a
tutela.
B. A seguito di una
grave malattia della madre, la sorella dell’interes-sato, RE 1, ha indicato con
scritto 4 settembre 2012 alla Commissione tutoria regionale di __________ (in
seguito Commissione tutoria) di essere disposta a sostituirla, assumendo la
tutela del fratello. RE 1 è quindi stata sentita dal Delegato della Commissione
tutoria il 10 ottobre 2012. Quest’ultimo ha indicato l’intenzione di nominare
in veste di tutore una persona estranea alla famiglia. RE 1 ha invece precisato
la propria intenzione ad assumere personalmente il mandato, ritenendo di avere
le capacità per assolverlo. Contestualmente, a seguito di un incontro con il
Delegato della Commissione tutoria, con istanza 18 ottobre 2012 la madre, H__________
K__________, ha chiesto di istituire una curatela volontaria a suo favore, con
la nomina della figlia quale curatrice.
C. Con scritto 18
dicembre 2012, PI 1 ha chiesto, in vista dell’entrata in vigore del nuovo
diritto sulla protezione degli adulti, l’istituzione di una curatela volontaria
con la nomina di sua sorella quale curatrice. Egli ha prodotto un certificato
medico della dr. Med. M__________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, nel quale è indicato che essendo la madre in stato terminale
della malattia oncologica, occorreva nominare un altro tutore e l’interessato
“accetta solo la persona della sorella RE 1, raccomandata anche dalla madre quando
è stata meglio”.
Tramite scritto 15
dicembre 2012 la madre ha invece dichiarato di voler provvedere personalmente,
insieme alla figlia RE 1 e alla nipote A__________ B__________, alla gestione
delle sue risorse finanziarie (rendita AVS). Essa è poi deceduta il 19 dicembre
2012 a M__________, in Bosnia Erzegovina.
D. In data 8 marzo 2013
è avvenuto un incontro presso l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione), subentrata dal 1 gennaio 2013 alla Commissione
tutoria, per presentare a PI 1 la curatrice scelta per rappresentarlo.
All’incontro era presente anche la sorella dell’interessato, che ha ribadito la
sua volontà e disponibilità di assumere il mandato. PI 1, che non parla
l’italiano, ha affermato per il tramite della sorella di essere malato e ha
chiesto di poter lasciare la sala. La sorella ha quindi illustrato l’incapacità
del fratello di affrontare un incontro con altre persone e la conseguente
esigenza che diventi lei la curatrice, non potendo egli accettare un curatore
esterno.
E. Con decisione 14
marzo/23 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha nominato CUR 1 quale
curatrice generale di PI 1.
F. Contro la suddetta
decisione è insorta il 30 ottobre 2013 RE 1, con un gravame sottoscritto anche
dal fratello PI 1, sostenendo di essere in grado di assumere il mandato di
curatrice generale del fratello, come peraltro desiderato dal medesimo e dalla
precedente tutrice, madre di entrambi.
G. Tramite scritto 27
novembre 2013, l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere particolari
osservazioni e di confermare la decisione impugnata.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione
(art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in
relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via
sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7
marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle
norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113
cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo
contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data continua
a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause
amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
La decisione del 14 marzo 2013 è stata
inviata dall’Autorità di protezione il 23 settembre 2013 e recapitata alla
reclamante il 30 settembre 2013. Il reclamo, trasmesso alla scrivente Camera il
30.
ottobre 2013 e ricevuto dalla medesima il giorno successivo, è quindi tempestivo.
2.
Il diritto di essere
sentito è un diritto di natura formale, la cui violazione implica
l’annullamento della decisione impugnata.
Dal diritto di essere
sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera, del 18 aprile 1999, la giurisprudenza ha dedotto, tra l'altro, il
diritto dell'interessato di ottenere una decisione motivata; questo diritto è
garantito dall'art. 26 vLPamm il quale si limita a stabilire il
principio della motivazione scritta, ma senza precisare il contenuto e
l'estensione della motivazione (Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, art. 26 vLPamm
n. 1);
L’obbligo di motivazione implica
che il destinatario della decisione possa capire perché l'autorità giudicante
abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso
sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I
236.
consid. 5.2). L'autorità deve dunque enunciare le circostanze significative
atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può essere
ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno brevemente, i motivi –
sia fattuali che giuridici – che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione
(cfr. sentenza CDP del 17 aprile 2014, inc. 9.2014.2).
Come meglio si dirà nel seguito, nel caso
in esame l'Autorità di protezione non esplicita in alcun modo le motivazioni
che l'hanno indotta a rifiutare la richiesta dell’interessato.
3.
Per
l'art. 450 cpv. 2 CC sono legittimate al reclamo (cifra 1); le persone vicine
all’interessato (cifra 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (cifra 3).
Per vicina all'interessato si intende la
persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue qualità e ai
rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a rappresentare i suoi
interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia
necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione
della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente che gli
interessi di quest'ultimo vengano salvaguardati (CommFam Protection
de l'adulte, Steck, art. 450 CC n.
25; DTF 122 I 18 consid. 2c/bb).
Tra le persone vicine all'interessato
rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o
amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il
curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi
dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati
dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213,
consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia
curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione.
Nel caso in esame,
la reclamante, sorella dell'interessato, può di conseguenza essere riconosciuta
come persona vicina ed è pertanto legittimata ad agire nel caso in esame.
4.
A
norma dell’art. 400 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina
quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle
competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e
svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere
nominati più curatori.
In virtù dell’art. 401
CC quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta ad investirsi della curatela (cpv. 1); per quanto possibile,
l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all’interessato (cpv. 2); se l’interessato non gradisce quale curatore una data
persona, per quanto possibile l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).
Secondo il messaggio del
Consiglio federale, l’art. 401 CC corrisponde all’art. 381 vCC in vigore
fino al 31 dicembre 2012 (FF 2006 6439 ad art. 401 CC). Né i lavori
parlamentari, né il suddetto messaggio indicano che il legislatore intendeva
distanziarsi da questa disposizione e dalla relativa giurisprudenza nell’ambito
del nuovo diritto della protezione dell’adulto.
Di conseguenza, per l'art.
401.
cpv. 1 CC, ha tutt'ora valore il principio secondo cui l’autorità ha il
dovere di valutare la proposta dell’interessato quanto alla persona del
curatore (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 1; DTF 140 III 1 consid. 6, non pubblicato).
Nell’ambito del vecchio diritto, in
principio l’autorità tutoria nominava come tutore la persona proposta
dall’interessato, a meno che “gravi motivi” non vi si opponessero. Tale
disposizione mirava a proteggere l’interesse pubblico e non l’interesse privato
del beneficiario della misura (DTF 140 III 1 consid. 3.1.2, non pubblicato; STF
5A_290/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.2.1).
Peraltro, le possibilità di successo di una
curatela aumentano se l’interessato può designare una persona di sua fiducia.
Il principio dell’autonomia della persona è al centro delle suddette normative,
ancor più che nel vecchio diritto (cfr. RMA, 2014, p. 113).
La revisione entrata in
vigore il 1° gennaio 2013 ha per contro abbandonato il diritto di preferenza che
l'art. 380 vCC accordava ai parenti e al coniuge di essere designati
tutori prima dei terzi. L'art. 401 cpv. 2 CC, conferisce in effetti ai congiunti
e alle altre persone vicine all'interessato il diritto di proporre qualcuno quale
curatore; i loro desideri sono presi in considerazione ma solo nella misura del
possibile (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des persone physiques et de la protection de l'adulte, Fribourg 2014, n.
1174.
pag. 522; CommFam Protection de l'adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 2). Essi possono anche proporre se stessi quali curatori (Steinauer/Fountoulakis, op. cit., loc.
cit.). I desideri dei congiunti o di altre persone vicine all’interessato sono
importanti in particolare quando l’interessato non si esprime, non può
esprimersi o non suggerisce una persona idonea mentre ciò è invece possibile
per la famiglia (Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de protection de l'adulte, n. 547 pag. 250). L'autorità deve
tuttavia vegliare a che non esista un conflitto d'interessi tra la persona da
proteggere e quella che si propone quale curatore (CommFam Protection de
l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n.
2).
I motivi enunciati
dall'art. 401 cpv. 1 permettono evidentemente di ignorare le proposte fatte
dall'interessato, ma nel caso dell'art. 401 cpv. 2, l'autorità di protezione dispone di un margine d'apprezzamento maggiore e può, in particolare –
anche se la persona proposta adempie le condizioni richieste – non dare seguito
ai desideri delle persone vicine a motivo del fatto che un'altra persona sembra
più idonea ad adempiere il mandato (Steinauer/Fountoulakis,
op. cit., loc. cit.; Fassbind,
Erwachsenenschutz, Zurigo 2012, n. 3 ad art. 401 CC).
5.
Nel caso in esame, RE
1.
interpone reclamo contro il rifiuto dell’Autorità di protezione a nominarla
curatrice generale del fratello, sostenendo che le condizioni psichiche di
quest’ultimo non gli permettono di instaurare facilmente una relazione con
persone estranee, non parlando egli peraltro l’italiano. Nel gravame, sottoscritto
anche dall'interessato PI 1, essa evidenzia che pure la madre aveva espresso
per iscritto la volontà che fosse la figlia ad occuparsi di lei e del figlio.
Inoltre, ricorda che emerge dal certificato medico prodotto sub doc A della dr.
Med. M__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, che “PI 1 ha
bisogno di un altro tutore e accetta solo in persona della sorella RE 1, raccomandata
anche dalla madre quando è stata meglio”. Anche la suddetta specialista ha ricordato
che l’interessato non parla l’italiano.
L’Autorità di protezione
ha motivato il proprio rifiuto alla nomina di RE 1, sostenendo che “la
candidata proposta dall’interessato non ha potuto essere presa in
considerazione per motivi coperti dal segreto professionale con la conseguenza
che non sono stati posti a conoscenza dell’interessato”. Tale scarna
motivazione non può essere considerata sufficiente, né verificata dalla
scrivente Camera, non risultando nulla agli atti che la confermi. Tanto meno può essere ritenuto sufficiente un generico riferimento al fatto che “in
situazioni come quella in esame un curatore esterno alla famiglia risulta oltremodo
indicato per evitare di compromettere la buona collaborazione e intesa tra i
fratelli” e a scelte che potrebbero “provocare l'insorgere di potenziali
conflitti intra-famigliari”. Nemmeno nelle osservazioni del 27 novembre 2013,
l’Autorità di protezione ha fornito ulteriori elementi a sostegno della sua
decisione e al fatto che la curatrice da essa prescelta sia più idonea ad
adempiere il mandato. Peraltro nella decisione impugnata l'Autorità di
protezione ha riconosciuto alla reclamante di avere funto fino ad ora – con la
propria vicinanza al fratello – “da elemento stabilizzante”.
Il reclamo merita pertanto
accoglimento. I dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione impugnata vanno di
conseguenza annullati e l’incarto retrocesso all’Autorità regionale di
protezione __________ affinché provveda a emanare una nuova decisione
debitamente motivata.
6.
L'Autorità regionale
di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons. 3; cfr. anche: sentenza ICCA
del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010 del 9 maggio
2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno posti a suo
carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole reclamate e non
essendo patrocinata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di
conseguenza:
1.1. I
dispositivi n. 2, 3 e 4 della decisione 14 marzo 2013/23 settembre 2013 sono
annullati.
1.2. Gli
atti sono ritornati all'Autorità regionale di protezione __________ per nuova
decisione ai sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico dell’Autorità
regionale di protezione __________.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.