9.2013.240
Ritardata giustizia
9 dicembre 2013Italiano17 min
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Numero d'incarto:
9.2013.240
Data decisione, Autorità:
09.12.2013, CDP
Titolo:
Ritardata giustizia
DENEGATA O RITARDATA GIUSTIZIA
art. 450a cpv. 2 CC
art. 450b cpv. 3 CC
Incarto n.
9.2013.240
Lugano
9 dicembre
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Lardelli, presidente,
Epiney-Colombo e Bozzini
Vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
RE 1
patr. da: PR 1
contro
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le relazioni personali tra i
minori PI 1 e PI 2 e il padre TERZ 1
giudicando
ora sul reclamo del 7 novembre 2013 presentato da RE 1 per ritardata giustizia ex art. 450a
cpv. 2 CC da parte dell’Autorità regionale di protezione __________ e sulla
domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria;
esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione supercautelare 25 marzo 2011
l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria)
ha privato TERZ 1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, sospendendo
con effetto immediato i diritti di visita, a seguito di una richiesta del
Procuratore Pubblico Nicola Respini, che aveva aperto un procedimento a suo
carico per sospetto di abusi di natura sessuale sui figli.
In data 11 aprile 2011 – dopo aver sentito i genitori – la Commissione
tutoria ha ripristinato le relazioni personali esclusivamente in forma
sorvegliata, mantenendo il divieto per il padre di avvicinare i figli ovunque
essi si trovino e conferendo mandato all’Ufficio famiglie e minorenni di fare
una valutazione del nucleo famigliare della madre;
B. Il 6 marzo 2012 RE 1 ha chiesto una rivalutazione della situazione, con la nomina di un curatore educativo e la modifica
dell’assetto relativo alle relazioni personali del padre con i figli, poiché
per questi ultimi la limitazione dei diritti di visita in forma sorvegliata non
sarebbe più stata idonea. TERZ 1 e PI 1 avevano infatti, a suo dire, manifestato
l’esigenza di poter incontrare il genitore in un ambiente più familiare.
Con
lettera 16 marzo 2012 la Commissione tutoria, dopo aver dato atto della ricezione
dell'istanza suddetta, ha comunicato a RE 1 di aver chiesto al Punto d'Incontro
di __________ (dove avvengono i diritti di visita sorvegliati) e alla psicologa
B__________ (che segue i minori) “degli aggiornamenti” e ha preannunciato la convocazione
delle parti non appena in possesso dei relativi rapporti.
Interpellato
in data 11 aprile 2012 dalla Commissione tutoria, con scritto 25 aprile 2012 il
Procuratore Pubblico ha confermato che il procedimento penale a carico del
padre era tuttora in corso, ma che da parte sua nulla ostava a che il diritto di
visita fosse modificato. Con lettera 7 maggio 2012 la Commissione tutoria ha chiesto
nuovamente al Procuratore Pubblico di fornire qualche elemento supplementare, ritenuta
la necessità di “maggiori informazioni” prima di “liberalizzare il diritto di
visita”. A seguito di un sollecito del 7/8 maggio 2012 della madre, il 15 maggio
2012 la Commissione tutoria ha comunicato di aver chiesto l’aggiornamento della
situazione a tutte le parti coinvolte, al fine di poter decidere sulla
richiesta.
Dopo un
nuovo sollecito della madre presentato in data 7/10 settembre 2012, la
Commissione tutoria ha chiesto ancora al Procuratore Pubblico un aggiornamento
sulla procedura in corso (cfr. lettera 13 settembre 2012), come pure un
rapporto alla psicologa B__________ (cfr. lettera 18 settembre 2012). Il 9 novembre
2012 la medesima Autorità ha quindi nuovamente sollecitato l’aggiornamento
richiesto al Procuratore Pubblico, come pure un parere della dr. med. S__________,
che seguiva il padre e un rapporto al Punto d’Incontro di __________.
In data
21 settembre 2012 la Commissione tutoria ha informato la signora RE 1 degli
accertamenti messi in atto rilevando che non appena sarebbe stata in possesso
degli esiti degli accertamenti gliene avrebbero dato comunicazione.
Il 17/31
ottobre 2012 la psicologa B__________ ha trasmesso il suo rapporto alla
Commissione tutoria. Non risulta dagli atti che il medesimo sia stato intimato
a RE 1.
In data 9
novembre 2012 la Commissione tutoria ha interpellato ancora il Procuratore Pubblico
chiedendogli un aggiornamento sul procedimento penale e di dire se vi fosse “la
possibilità di entrare nel merito di una maggiore liberalizzazione del diritto
di visita” (cfr. lettera 9 novembre 2012).
Il Punto
d'Incontro e la dr. med. S__________ hanno trasmesso i loro rapporti alla
Commissione tutoria rispettivamente il 21 novembre 2012 e il 27 novembre 2012. Non
risulta dagli atti che i medesimi siano stati intimati a RE 1.
La madre
ha quindi nuovamente sollecitato la Commissione tutoria il 6 dicembre 2012.
Detta autorità ha a quel momento ancora chiesto un aggiornamento al Procuratore
Pubblico indicando a quest'ultimo che gli necessitava allo scopo di “dare finalmente
una risposta all'avv. PR 1” patrocinatore di RE 1.
Con
scritto 10 gennaio 2013 il Procuratore Pubblico ha sintetizzato all'Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo
subentrata alla Commissione tutoria – le risultanze degli accertamenti dell'istruttoria
penale e delle tesi contrarie dell'imputato, rilevando che sarà comunque la
Corte a statuire in merito all'esistenza o meno del reato. Il magistrato
d'accusa ha poi anche aggiunto di non conoscere il contenuto del rapporto allestito
dall'Ufficio delle famiglie e minorenni, non essendogli stato trasmesso, ma che
“se quest'ultimo ha concluso che la situazione familiare è tranquillizzante”
non aveva nulla in contrario a che il diritto di visita fosse liberalizzato.
C. Con
scritto 21 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha riferito a RE 1 di aver
ricevuto informazione dal Procuratore Pubblico che era sua intenzione deferire
il padre dinnanzi alla Corte d’Assise correzionali di __________ con l’accusa
di ripetuti atti con fanciulli. L’Autorità di protezione, precisando che TERZ 1
non ha mai chiesto un ampliamento del diritto di visita, ha quindi rilevato di
ritenere che non ci fossero “in nessun caso i presupposti per ampliare il
diritto di visita tra dei minori con il padre, finché non sarebbe stata “emessa
una decisione formale”.
Con
scritto 22/23 gennaio 2013 la madre ha precisato di aver presentato la
richiesta di ampliamento dei diritti di visita a seguito di una richiesta
insistente dei figli, mentre il padre ha preferito mantenere un “profilo
basso”, avendola tuttavia interpellata ripetutamente. Essa ha chiesto una
convocazione delle parti e dei servizi coinvolti, al fine di ridefinire la
situazione.
Il 25/29
gennaio 2013 anche il padre ha preso posizione, chiedendo formalmente un
ampliamento dei diritti di visita, precisando che una sua – fino ad allora –
mancata richiesta era “comunque contrapposta ad una volontà chiara e precisa”
da parte sua “di poter vedere i suoi figli fruendo dei più ampi diritti di
visita, manifestata oralmente in ogni sede e ribadita in ogni circostanza”.
Egli ha anche aggiunto di aver sempre espresso la sua volontà agli operatori
del punto di incontro e di essere convinto “alla luce della richiesta
presentata dai bambini” di potersi esprimere dinnanzi all'Autorità di
protezione e quindi di poter manifestare direttamente a detta autorità la sua
volontà di poter vedere maggiormente i figli.
D. Un
ulteriore sollecito della madre all’Autorità di protezione è stato inviato il 12
marzo 2013. Il 16 maggio 2013 la madre ha chiesto quindi ancora una volta di riattivare
la pratica, specificando di aver presentato la propria richiesta di ampliamento
oltre un anno prima e di avere nel frattempo sollecitato l’autorità a sei
riprese. Con risposta 11 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) ha comunicato a RE 1 di aver preso conoscenza
della promozione dell’accusa avvenuta l’11 gennaio 2013 nei confronti del padre
e di intendere esprimersi solo al termine della procedura penale ed ha
evidenziato che “i ritardi non sono dovuti” alla loro “mancanza di
tempestività” ma alla “procedura penale pendente”. Il suddetto scritto è stato
contestato dalla madre il 14 giugno 2013, che ha ribadito la sofferenza dei
figli e chiesto di poter disporre dei rapporti dei servizi, oltre ad essere
convocata, insieme a tutte le parti coinvolte, per un aggiornamento della situazione.
Anche il padre, ricevuta dalla madre una copia della lettera 11 giugno 2013, ha precisato con scritto 17 giugno 2013 all’Autorità di protezione, di non essere d’accordo che
l’ampliamento dei diritti di visita sia condizionato all’esito della procedura
penale, chiedendo l’emanazione di una nuova decisione concernente i diritti di
visita.
L’8
luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato a entrambi i genitori che la
sua “decisione è stata legata fin dall'inizio al procedimento penale” e che
l'emanazione “del decreto d'accusa nei confronti del signor TERZ 1” da parte del Procuratore Pubblico “conferma che ci sono fondati dubbi sulla sua innocenza” e che
“trattandosi di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la prudenza è evidentemente
d'obbligo”. Ha anche informato le parti che i rapporti dei servizi coinvolti
erano a loro disposizione negli uffici dell’Autorità di protezione e
visionabili su appuntamento.
In data
31 agosto 2013 la madre, dopo aver esaminato gli atti, ha nuovamente insistito
affinché si rivedessero le modalità del diritto di visita, e ciò nell’interesse
dei due figli. Con scritto 19 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha
chiesto al Procuratore Pubblico di poter ricevere, al momento della sua emanazione,
la decisione relativa al procedimento a carico di TERZ 1;
E. In data 7 novembre 2013 RE 1 ha introdotto – per sé e per i figli PI 1 e PI 2 – reclamo per denegata e ritardata giustizia a
questa Camera, lamentando il fatto che, malgrado sia stato emesso un atto di
accusa il 26 settembre 2013 a carico del padre, l’Autorità di protezione non si
sia ancora espressa sulla richiesta di modifica dell’esercizio del diritto di
visita, che avviene da oltre due anni in una forma protetta creando gravi
conseguenze. La reclamante chiede pertanto di ordinare all'Autorità di
protezione di organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra TERZ 1 e
i figli, con tempi e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere
dei minori. La madre ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza
giudiziaria.
F. Il
reclamo è stato intimato da questa Camera all’Autorità di protezione in data 8
novembre 2013, con l’invito a formulare eventuali osservazioni scritte nel
termine di 15 giorni.
G. Il
13 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato
le proprie osservazioni trasmettendo l’incarto a questa Camera, rilevando di
aver sempre dato risposta motivata alle richieste di RE 1, mentre non sarebbe
stata al corrente dell’atto d’accusa 26 settembre 2013 fino al momento del
reclamo. Ritenendo di non aver commesso ritardata giustizia, l’Autorità di
protezione ha precisato di aver avuto intenzione di indire un’udienza appena
fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica.
H. In
data 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha chiesto al Tribunale penale
cantonale di indicare la data di aggiornamento del processo della persona a
margine e, il giorno successivo, ha convocato le parti per un incontro per il
12 dicembre 2013.
Considerato
Considerandi
1.
Il
diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione
sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art.
450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione
(art. 48 lett. f n. 2 LOG).
2.
Il
diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un
procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in
modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che
rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda
quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso
specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121
pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).
3.
Nel
caso in esame RE 1 ha introdotto reclamo per ritardata giustizia, per sé e per
i figli minorenni PI 1 e PI 2 ritenendo che non si giustifica l’inadempienza dell’Autorità
di protezione nel ridefinire i diritti di visita aggiornandoli alla situazione,
ritenuto peraltro che anche il Procuratore Pubblico, nel suo scritto 10 gennaio
2013.
ha segnalato di non opporsi ad una modifica o ad un ampliamento.
La madre
reputa che i rapporti agli atti e l’evolversi della situazione non giustificano
più le restrizioni fissate nel 2011 e che per i figli l’organizzazione dei
diritti di visita così come stabilita è motivo di sofferenza. La richiesta di
aggiornamento della misura è pendente dalla primavera dello scorso anno, ciò
che giustificherebbe la presentazione del reclamo per ritardata giustizia.
Dal canto
suo l’Autorità di protezione ritiene non possa esserle addebitato alcun ritardo,
avendo, a suo dire, sempre dato risposta motivata alle richieste della reclamante,
ciò con riferimento allo scritto 21 gennaio 2013 dell'allora Autorità di protezione
14.
e ai suoi scritti dell'11 giugno 2013 e 8 luglio 2013. Una richiesta della signora
RE 1 di ottenere un ampliamento dei diritti di visita sarebbe giunta “per posta
semplice il 2 agosto 2013, durante le ferie giudiziarie” e in seguito vi
sarebbe stato “il cambio di presidenza”. Sostiene inoltre di avere preso
visione dell’atto d’accusa esclusivamente al momento di presentare le proprie
osservazioni al reclamo e che era sua intenzione “di indire un'udienza appena
fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica”.
4.
In
concreto risulta in vero che l'istanza di modifica delle relazioni personali
tra padre e figli è stata presentata da RE 1 il 6 marzo 2012 e che da allora la
Commissione tutoria __________ e l’Autorità di protezione __________ che si
sono succedute hanno assunto una tattica palesemente e ingiustificatamente
dilatoria. Una chiara e motivata decisione – munita dei rimedi giuridici – non
è a tutt'oggi stata emanata, nonostante i numerosi solleciti inviati dalla
reclamante e le richieste formali pure presentate dal padre dei minori.
Certo ci
si può chiedere se la decisione emanata il 21 gennaio 2013 dall'Autorità di
protezione __________ non costituisse già un formale diniego all'estensione dei
diritti di visita che, benché privo dei rimedi di diritto, poteva essere impugnato
all'autorità superiore da una parte patrocinata da un avvocato entro gli usuali
termini di legge (cfr. Borghi/Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 LPamm, N. 5 pag.
133). La questione può tuttavia restare aperta perché in data 22/23 gennaio
2013.
RE 1 ha comunque ribadito la propria richiesta di ampliamento dei diritti
di visita paterni, postulando anche una convocazione delle parti e dei servizi
coinvolti – fino ad allora non avvenuta, benché preannunciata dalla Commissione
tutoria in data 16 marzo 2012 – senza che l'Autorità di protezione si sia
prontamente attivata. A questa richiesta sono seguiti la richiesta formale
25/29 gennaio 2013 presentata dal padre dei minori e gli ulteriori solleciti
della reclamante in data 12 marzo 2013, 16 maggio 2013 e 14 giugno 2013 (con
rinnovo anche della richiesta di convocazione delle parti) e 31 luglio/2 agosto
2013.
L'Autorità di protezione __________ ha allora reiterato la tattica dilatoria
già precedentemente adottata, con riferimento ai ritardi, a suo dire, non
propri ma alla procedura penale pendente. Solo in data 22 novembre 2013 –
quindi dopo la presentazione del reclamo per ritardata giustizia ora in esame –
l'Autorità di protezione ha per finire indetto un incontro delle parti per il
12.
dicembre 2013.
La
circostanza – evocata dall'Autorità di protezione __________ – che vi siano
stati dei cambi di presidenza, non permettono certo di giustificare
dilazionamenti nei tempi di convocazioni delle parti e di decisione. Per altro,
il Procuratore Pubblico con lo scritto del 10 gennaio 2013 aveva già
chiaramente ribadito quanto comunicato all'Autorità di protezione il 25 aprile
2012, ossia di non opporsi alla modifica e all'ampliamento dei diritti di
visita, rilevando tuttavia di non conoscere il contenuto del rapporto dell'Ufficio
famiglie e minorenni (UFaM), ma che se quest'ultimo ha concluso che la
situazione famigliare è tranquillizzante, non aveva nulla in contrario alla liberalizzazione
dei diritti di visita. Il magistrato d'accusa si è comunque giustamente rimesso
alla decisione dell'Autorità di protezione. In effetti è palesemente a quest'ultima
che compete pronunciarsi – con decisione motivata – sulle istanze di estensione
dei diritti di visita paterni presentate da entrambi i genitori dei minori PI 1
e PI 2, ciò indipendentemente dalle valutazioni e dalle decisioni dell'autorità
penale. Decisione che – con un ritardo inaccettabile e lesivo dei diritti della
reclamante – a tutt'oggi l'Autorità di protezione __________ non ha preso.
Provvisto
di buon diritto, il reclamo merita dunque accoglimento, nel senso che
l’Autorità di protezione va invitata a procedere senza indugio, organizzando
indilazionatamente l'incontro con le parti che le permetta di discutere la
possibilità o meno di attualizzare l’esercizio delle relazioni personali tra
padre e figli in modo più ampio e di assumere le decisioni che saranno ritenute
da essa opportune avuto riguardo delle emergenze degli atti a sua disposizione.
5.
Contestualmente al reclamo, RE 1 ha formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Il
conferimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria presuppone un rimedio
giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi
necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli
art. 9 e 13 LAG).
La reclamante
produce il certificato comunale datato del 2012 senza la relativa approvazione
da parte dell’autorità comunale, tuttavia allega pure le decisioni di accoglimento
dell’assegno familiare integrativo da parte dell’Istituto delle assicurazioni
sociali di Bellinzona, come pure l’attestazione del beneficio della rendita di
invalidità da lei percepita. La sua indigenza è quindi dimostrata e i
presupposti per la concessione del beneficio di assistenza giudiziaria risultano
adempiuti. La domanda va pertanto accolta.
6.
Tasse e spese di giustizia seguono la
soccombenza. Eccezionalmente questo Tribunale prescinde dal loro prelievo.
Tuttavia, in simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere
al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il
Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza
5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così
riconoscere alla reclamante
un'indennità di fr. 800.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore nella
stesura del memoriale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto e gli atti sono rinviati all’Autorità regionale
di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere senza
indugio a quanto di sua incombenza, ai sensi dei considerandi.
2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è
accolta.
3. Si
prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 un’indennità di fr. 800.-- per
ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Per la Camera di protezione del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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