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Decisione

9.2013.240

Ritardata giustizia

9 dicembre 2013Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione supercautelare 25 marzo 2011

l’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria)

ha privato TERZ 1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, sospendendo

con effetto immediato i diritti di visita, a seguito di una richiesta del

Procuratore Pubblico Nicola Respini, che aveva aperto un procedimento a suo

carico per sospetto di abusi di natura sessuale sui figli.

In data 11 aprile 2011 – dopo aver sentito i genitori – la Commissione

tutoria ha ripristinato le relazioni personali esclusivamente in forma

sorvegliata, mantenendo il divieto per il padre di avvicinare i figli ovunque

essi si trovino e conferendo mandato all’Ufficio famiglie e minorenni di fare

una valutazione del nucleo famigliare della madre;

B. Il 6 marzo 2012 RE 1 ha chiesto una rivalutazione della situazione, con la nomina di un curatore educativo e la modifica

dell’assetto relativo alle relazioni personali del padre con i figli, poiché

per questi ultimi la limitazione dei diritti di visita in forma sorvegliata non

sarebbe più stata idonea. TERZ 1 e PI 1 avevano infatti, a suo dire, manifestato

l’esigenza di poter incontrare il genitore in un ambiente più familiare.

Con

lettera 16 marzo 2012 la Commissione tutoria, dopo aver dato atto della ricezione

dell'istanza suddetta, ha comunicato a RE 1 di aver chiesto al Punto d'Incontro

di __________ (dove avvengono i diritti di visita sorvegliati) e alla psicologa

B__________ (che segue i minori) “degli aggiornamenti” e ha preannunciato la convocazione

delle parti non appena in possesso dei relativi rapporti.

Interpellato

in data 11 aprile 2012 dalla Commissione tutoria, con scritto 25 aprile 2012 il

Procuratore Pubblico ha confermato che il procedimento penale a carico del

padre era tuttora in corso, ma che da parte sua nulla ostava a che il diritto di

visita fosse modificato. Con lettera 7 maggio 2012 la Commissione tutoria ha chiesto

nuovamente al Procuratore Pubblico di fornire qualche elemento supplementare, ritenuta

la necessità di “maggiori informazioni” prima di “liberalizzare il diritto di

visita”. A seguito di un sollecito del 7/8 maggio 2012 della madre, il 15 maggio

2012 la Commissione tutoria ha comunicato di aver chiesto l’aggiornamento della

situazione a tutte le parti coinvolte, al fine di poter decidere sulla

richiesta.

Dopo un

nuovo sollecito della madre presentato in data 7/10 settembre 2012, la

Commissione tutoria ha chiesto ancora al Procuratore Pubblico un aggiornamento

sulla procedura in corso (cfr. lettera 13 settembre 2012), come pure un

rapporto alla psicologa B__________ (cfr. lettera 18 settembre 2012). Il 9 novembre

2012 la medesima Autorità ha quindi nuovamente sollecitato l’aggiornamento

richiesto al Procuratore Pubblico, come pure un parere della dr. med. S__________,

che seguiva il padre e un rapporto al Punto d’Incontro di __________.

In data

21 settembre 2012 la Commissione tutoria ha informato la signora RE 1 degli

accertamenti messi in atto rilevando che non appena sarebbe stata in possesso

degli esiti degli accertamenti gliene avrebbero dato comunicazione.

Il 17/31

ottobre 2012 la psicologa B__________ ha trasmesso il suo rapporto alla

Commissione tutoria. Non risulta dagli atti che il medesimo sia stato intimato

a RE 1.

In data 9

novembre 2012 la Commissione tutoria ha interpellato ancora il Procuratore Pubblico

chiedendogli un aggiornamento sul procedimento penale e di dire se vi fosse “la

possibilità di entrare nel merito di una maggiore liberalizzazione del diritto

di visita” (cfr. lettera 9 novembre 2012).

Il Punto

d'Incontro e la dr. med. S__________ hanno trasmesso i loro rapporti alla

Commissione tutoria rispettivamente il 21 novembre 2012 e il 27 novembre 2012. Non

risulta dagli atti che i medesimi siano stati intimati a RE 1.

La madre

ha quindi nuovamente sollecitato la Commissione tutoria il 6 dicembre 2012.

Detta autorità ha a quel momento ancora chiesto un aggiornamento al Procuratore

Pubblico indicando a quest'ultimo che gli necessitava allo scopo di “dare finalmente

una risposta all'avv. PR 1” patrocinatore di RE 1.

Con

scritto 10 gennaio 2013 il Procuratore Pubblico ha sintetizzato all'Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria – le risultanze degli accertamenti dell'istruttoria

penale e delle tesi contrarie dell'imputato, rilevando che sarà comunque la

Corte a statuire in merito all'esistenza o meno del reato. Il magistrato

d'accusa ha poi anche aggiunto di non conoscere il contenuto del rapporto allestito

dall'Ufficio delle famiglie e minorenni, non essendogli stato trasmesso, ma che

“se quest'ultimo ha concluso che la situazione familiare è tranquillizzante”

non aveva nulla in contrario a che il diritto di visita fosse liberalizzato.

C. Con

scritto 21 gennaio 2013 l’Autorità di protezione ha riferito a RE 1 di aver

ricevuto informazione dal Procuratore Pubblico che era sua intenzione deferire

il padre dinnanzi alla Corte d’Assise correzionali di __________ con l’accusa

di ripetuti atti con fanciulli. L’Autorità di protezione, precisando che TERZ 1

non ha mai chiesto un ampliamento del diritto di visita, ha quindi rilevato di

ritenere che non ci fossero “in nessun caso i presupposti per ampliare il

diritto di visita tra dei minori con il padre, finché non sarebbe stata “emessa

una decisione formale”.

Con

scritto 22/23 gennaio 2013 la madre ha precisato di aver presentato la

richiesta di ampliamento dei diritti di visita a seguito di una richiesta

insistente dei figli, mentre il padre ha preferito mantenere un “profilo

basso”, avendola tuttavia interpellata ripetutamente. Essa ha chiesto una

convocazione delle parti e dei servizi coinvolti, al fine di ridefinire la

situazione.

Il 25/29

gennaio 2013 anche il padre ha preso posizione, chiedendo formalmente un

ampliamento dei diritti di visita, precisando che una sua – fino ad allora –

mancata richiesta era “comunque contrapposta ad una volontà chiara e precisa”

da parte sua “di poter vedere i suoi figli fruendo dei più ampi diritti di

visita, manifestata oralmente in ogni sede e ribadita in ogni circostanza”.

Egli ha anche aggiunto di aver sempre espresso la sua volontà agli operatori

del punto di incontro e di essere convinto “alla luce della richiesta

presentata dai bambini” di potersi esprimere dinnanzi all'Autorità di

protezione e quindi di poter manifestare direttamente a detta autorità la sua

volontà di poter vedere maggiormente i figli.

D. Un

ulteriore sollecito della madre all’Autorità di protezione è stato inviato il 12

marzo 2013. Il 16 maggio 2013 la madre ha chiesto quindi ancora una volta di riattivare

la pratica, specificando di aver presentato la propria richiesta di ampliamento

oltre un anno prima e di avere nel frattempo sollecitato l’autorità a sei

riprese. Con risposta 11 giugno 2013 l’Autorità di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) ha comunicato a RE 1 di aver preso conoscenza

della promozione dell’accusa avvenuta l’11 gennaio 2013 nei confronti del padre

e di intendere esprimersi solo al termine della procedura penale ed ha

evidenziato che “i ritardi non sono dovuti” alla loro “mancanza di

tempestività” ma alla “procedura penale pendente”. Il suddetto scritto è stato

contestato dalla madre il 14 giugno 2013, che ha ribadito la sofferenza dei

figli e chiesto di poter disporre dei rapporti dei servizi, oltre ad essere

convocata, insieme a tutte le parti coinvolte, per un aggiornamento della situazione.

Anche il padre, ricevuta dalla madre una copia della lettera 11 giugno 2013, ha precisato con scritto 17 giugno 2013 all’Autorità di protezione, di non essere d’accordo che

l’ampliamento dei diritti di visita sia condizionato all’esito della procedura

penale, chiedendo l’emanazione di una nuova decisione concernente i diritti di

visita.

L’8

luglio 2013 l’Autorità di protezione ha comunicato a entrambi i genitori che la

sua “decisione è stata legata fin dall'inizio al procedimento penale” e che

l'emanazione “del decreto d'accusa nei confronti del signor TERZ 1” da parte del Procuratore Pubblico “conferma che ci sono fondati dubbi sulla sua innocenza” e che

“trattandosi di ripetuti atti sessuali con fanciulli, la prudenza è evidentemente

d'obbligo”. Ha anche informato le parti che i rapporti dei servizi coinvolti

erano a loro disposizione negli uffici dell’Autorità di protezione e

visionabili su appuntamento.

In data

31 agosto 2013 la madre, dopo aver esaminato gli atti, ha nuovamente insistito

affinché si rivedessero le modalità del diritto di visita, e ciò nell’interesse

dei due figli. Con scritto 19 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha

chiesto al Procuratore Pubblico di poter ricevere, al momento della sua emanazione,

la decisione relativa al procedimento a carico di TERZ 1;

E. In data 7 novembre 2013 RE 1 ha introdotto – per sé e per i figli PI 1 e PI 2 – reclamo per denegata e ritardata giustizia a

questa Camera, lamentando il fatto che, malgrado sia stato emesso un atto di

accusa il 26 settembre 2013 a carico del padre, l’Autorità di protezione non si

sia ancora espressa sulla richiesta di modifica dell’esercizio del diritto di

visita, che avviene da oltre due anni in una forma protetta creando gravi

conseguenze. La reclamante chiede pertanto di ordinare all'Autorità di

protezione di organizzare con sollecitudine le relazioni personali tra TERZ 1 e

i figli, con tempi e modalità che riterrà idonei a salvaguardare il benessere

dei minori. La madre ha chiesto di essere ammessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria.

F. Il

reclamo è stato intimato da questa Camera all’Autorità di protezione in data 8

novembre 2013, con l’invito a formulare eventuali osservazioni scritte nel

termine di 15 giorni.

G. Il

13 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha presentato

le proprie osservazioni trasmettendo l’incarto a questa Camera, rilevando di

aver sempre dato risposta motivata alle richieste di RE 1, mentre non sarebbe

stata al corrente dell’atto d’accusa 26 settembre 2013 fino al momento del

reclamo. Ritenendo di non aver commesso ritardata giustizia, l’Autorità di

protezione ha precisato di aver avuto intenzione di indire un’udienza appena

fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica.

H. In

data 21 novembre 2013 l'Autorità di protezione ha chiesto al Tribunale penale

cantonale di indicare la data di aggiornamento del processo della persona a

margine e, il giorno successivo, ha convocato le parti per un incontro per il

12 dicembre 2013.

Considerato

Considerandi

1.

Il

diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione

sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo (art.

450a cpv. 2 CC), in ogni tempo (450b cpv. 3 CC), alla Camera di protezione

(art. 48 lett. f n. 2 LOG).

2.

Il

diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'autorità di occuparsi di un

procedimento, mentre vi è ritardata giustizia quando l'autorità procrastina in

modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che

rientra nelle sue attribuzioni. Sapere se la durata di un procedimento ecceda

quella “ragionevole” dipende dal tipo di procedura, dalla complessità del caso

specifico e dal comportamento delle parti (Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121

pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4).

3.

Nel

caso in esame RE 1 ha introdotto reclamo per ritardata giustizia, per sé e per

i figli minorenni PI 1 e PI 2 ritenendo che non si giustifica l’inadempienza dell’Autorità

di protezione nel ridefinire i diritti di visita aggiornandoli alla situazione,

ritenuto peraltro che anche il Procuratore Pubblico, nel suo scritto 10 gennaio

2013.

ha segnalato di non opporsi ad una modifica o ad un ampliamento.

La madre

reputa che i rapporti agli atti e l’evolversi della situazione non giustificano

più le restrizioni fissate nel 2011 e che per i figli l’organizzazione dei

diritti di visita così come stabilita è motivo di sofferenza. La richiesta di

aggiornamento della misura è pendente dalla primavera dello scorso anno, ciò

che giustificherebbe la presentazione del reclamo per ritardata giustizia.

Dal canto

suo l’Autorità di protezione ritiene non possa esserle addebitato alcun ritardo,

avendo, a suo dire, sempre dato risposta motivata alle richieste della reclamante,

ciò con riferimento allo scritto 21 gennaio 2013 dell'allora Autorità di protezione

14.

e ai suoi scritti dell'11 giugno 2013 e 8 luglio 2013. Una richiesta della signora

RE 1 di ottenere un ampliamento dei diritti di visita sarebbe giunta “per posta

semplice il 2 agosto 2013, durante le ferie giudiziarie” e in seguito vi

sarebbe stato “il cambio di presidenza”. Sostiene inoltre di avere preso

visione dell’atto d’accusa esclusivamente al momento di presentare le proprie

osservazioni al reclamo e che era sua intenzione “di indire un'udienza appena

fossero state date più precise indicazioni da parte della Procura pubblica”.

4.

In

concreto risulta in vero che l'istanza di modifica delle relazioni personali

tra padre e figli è stata presentata da RE 1 il 6 marzo 2012 e che da allora la

Commissione tutoria __________ e l’Autorità di protezione __________ che si

sono succedute hanno assunto una tattica palesemente e ingiustificatamente

dilatoria. Una chiara e motivata decisione – munita dei rimedi giuridici – non

è a tutt'oggi stata emanata, nonostante i numerosi solleciti inviati dalla

reclamante e le richieste formali pure presentate dal padre dei minori.

Certo ci

si può chiedere se la decisione emanata il 21 gennaio 2013 dall'Autorità di

protezione __________ non costituisse già un formale diniego all'estensione dei

diritti di visita che, benché privo dei rimedi di diritto, poteva essere impugnato

all'autorità superiore da una parte patrocinata da un avvocato entro gli usuali

termini di legge (cfr. Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 26 LPamm, N. 5 pag.

133). La questione può tuttavia restare aperta perché in data 22/23 gennaio

2013.

RE 1 ha comunque ribadito la propria richiesta di ampliamento dei diritti

di visita paterni, postulando anche una convocazione delle parti e dei servizi

coinvolti – fino ad allora non avvenuta, benché preannunciata dalla Commissione

tutoria in data 16 marzo 2012 – senza che l'Autorità di protezione si sia

prontamente attivata. A questa richiesta sono seguiti la richiesta formale

25/29 gennaio 2013 presentata dal padre dei minori e gli ulteriori solleciti

della reclamante in data 12 marzo 2013, 16 maggio 2013 e 14 giugno 2013 (con

rinnovo anche della richiesta di convocazione delle parti) e 31 luglio/2 agosto

2013.

L'Autorità di protezione __________ ha allora reiterato la tattica dilatoria

già precedentemente adottata, con riferimento ai ritardi, a suo dire, non

propri ma alla procedura penale pendente. Solo in data 22 novembre 2013 –

quindi dopo la presentazione del reclamo per ritardata giustizia ora in esame –

l'Autorità di protezione ha per finire indetto un incontro delle parti per il

12.

dicembre 2013.

La

circostanza – evocata dall'Autorità di protezione __________ – che vi siano

stati dei cambi di presidenza, non permettono certo di giustificare

dilazionamenti nei tempi di convocazioni delle parti e di decisione. Per altro,

il Procuratore Pubblico con lo scritto del 10 gennaio 2013 aveva già

chiaramente ribadito quanto comunicato all'Autorità di protezione il 25 aprile

2012, ossia di non opporsi alla modifica e all'ampliamento dei diritti di

visita, rilevando tuttavia di non conoscere il contenuto del rapporto dell'Ufficio

famiglie e minorenni (UFaM), ma che se quest'ultimo ha concluso che la

situazione famigliare è tranquillizzante, non aveva nulla in contrario alla liberalizzazione

dei diritti di visita. Il magistrato d'accusa si è comunque giustamente rimesso

alla decisione dell'Autorità di protezione. In effetti è palesemente a quest'ultima

che compete pronunciarsi – con decisione motivata – sulle istanze di estensione

dei diritti di visita paterni presentate da entrambi i genitori dei minori PI 1

e PI 2, ciò indipendentemente dalle valutazioni e dalle decisioni dell'autorità

penale. Decisione che – con un ritardo inaccettabile e lesivo dei diritti della

reclamante – a tutt'oggi l'Autorità di protezione __________ non ha preso.

Provvisto

di buon diritto, il reclamo merita dunque accoglimento, nel senso che

l’Autorità di protezione va invitata a procedere senza indugio, organizzando

indilazionatamente l'incontro con le parti che le permetta di discutere la

possibilità o meno di attualizzare l’esercizio delle relazioni personali tra

padre e figli in modo più ampio e di assumere le decisioni che saranno ritenute

da essa opportune avuto riguardo delle emergenze degli atti a sua disposizione.

5.

Contestualmente al reclamo, RE 1 ha formulato istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Il

conferimento del beneficio dell’assistenza giudiziaria presuppone un rimedio

giuridico non privo di buon diritto e un reclamante sprovvisto di mezzi

necessari per assumersi gli oneri della procedura (art. 117 CPC su rinvio degli

art. 9 e 13 LAG).

La reclamante

produce il certificato comunale datato del 2012 senza la relativa approvazione

da parte dell’autorità comunale, tuttavia allega pure le decisioni di accoglimento

dell’assegno familiare integrativo da parte dell’Istituto delle assicurazioni

sociali di Bellinzona, come pure l’attestazione del beneficio della rendita di

invalidità da lei percepita. La sua indigenza è quindi dimostrata e i

presupposti per la concessione del beneficio di assistenza giudiziaria risultano

adempiuti. La domanda va pertanto accolta.

6.

Tasse e spese di giustizia seguono la

soccombenza. Eccezionalmente questo Tribunale prescinde dal loro prelievo.

Tuttavia, in simili procedure l'autorità soccombente può essere tenuta a rifondere

al reclamante vittorioso adeguate ripetibili, analogamente a quanto fa il

Tribunale federale in caso di ricorso per ritardata giustizia (sentenza

5A_517/2008 dell'11 dicembre 2008, consid. 3). In concreto si giustifica così

riconoscere alla reclamante

un'indennità di fr. 800.–, adeguata all'impegno profuso dal patrocinatore nella

stesura del memoriale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto e gli atti sono rinviati all’Autorità regionale

di protezione __________ con il formale invito alla medesima di procedere senza

indugio a quanto di sua incombenza, ai sensi dei considerandi.

2. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria è

accolta.

3. Si

prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 un’indennità di fr. 800.-- per

ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Per la Camera di protezione del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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