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Decisione

9.2013.242

Istituzione di una curatela e diritto di essere sentito dell’interessato. Audizione personale. Facoltà di proporre la designazione di un determinato curatore. Irregolarità procedurali

25 giugno 2014Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dall’unione fra C__________ C__________ e A__________ J__________,

ora B__________, sono nati i figli G__________ (1993) e RE

1 (1995). I genitori, non sposati, hanno sottoscritto il 13

novembre 2003 una convenzione circa l’esercizio dell’autorità parentale

congiunta, l’obbligo di mantenimento, la cura e le relazioni personali, ratificata il 26/28 novembre 2003 dalla Commissione tutoria competente

all’epoca.

A seguito della

separazione tra C__________ C__________ e A__________

B__________, l’autorità tutoria è stata chiamata più volte ad

intervenire a protezione dei due minori, tenuto conto della conflittualità

esistente tra i genitori e delle difficoltà nell’esercizio del diritto di

visita del padre.

B. In data

22 giugno 2010 la Commissione tutoria regionale __________, ha istituito in

favore di RE 1 e G__________ una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC

(ris. n. 282/10). Al curatore è stato conferito, in particolare, il compito di

sostenere i genitori nell’organizzazione delle relazioni personali con i

minori, di coordinare la presa a carico di RE 1 da parte del medico e di mantenere

i contatti con la scuola e i terapeuti della Fondazione O__________. RE 1

presenta infatti un ritardo dello sviluppo cognitivo e un disturbo della coordinazione

centrale (cfr. lettera 19 febbraio 2010 del medico curante; vedi anche rapporto

peritale 8 luglio 2009, pag. 9, nota 3: “ritardo evolutivo con segni di

paresi cerebrale a predominanza inferiore”).

C. Il 25 gennaio 2013 RE

1 è divenuto maggiorenne. Di conseguenza, con decisione del 15 maggio 2013

(ris. n. 197/13) l’Autorità regionale di protezione __________ – nel frattempo

subentrata alla Commissione tutoria – ha revocato la curatela educativa in

essere. In considerazione del sostegno fornitogli dalla famiglia, l’Autorità di

protezione ha ritenuto di non dover istituire alcuna particolare misura in suo

favore sulla base del diritto di protezione degli adulti (cfr. verbale udienza

di discussione 7 marzo 2013, pag. 2).

D. Con scritto del 4

settembre 2013 A__________ e H__________ B__________ hanno

segnalato all’Autorità di protezione che RE 1, dopo le ferie trascorse in Italia

col padre, non ha più fatto rientro al domicilio. Riferiscono che egli “è

convinto e influenzato dal padre che potrà prendere l’appartamento in affitto

di suo padre per vivere da solo e avere tutta la libertà che desidera”,

mentre sembra che C__________ C__________ sia in realtà stato sfrattato da tale

appartamento. Informano poi l’Autorità che RE 1 è stato recentemente ricoverato

in ospedale, una volta perché “svenuto per aver fumato troppe sigarette”

e una seconda volta “per aver perso conoscenza a causa di un abuso di alcol”.

Secondo i coniugi B__________, RE 1 avrebbe subìto un vero e proprio lavaggio del

cervello da parte del padre. Non riuscendo più a gestire la situazione,

chiedono l’immediato intervento dell’Autorità di protezione.

E. Raccolte informazioni

aggiornate sulla situazione di RE 1 presso l’O__________, il pronto soccorso

dell’Ospedale di __________ e Pro Infirmis, l’Autorità di

protezione ha convocato un’udienza “per la presentazione della curatrice”

(lettera 17 settembre 2013).

All’Autorità

di protezione è successivamente pervenuto uno scritto, firmato da RE 1, in cui

veniva affermato quanto segue: “chiedo gentilmente di sapere con precisione

prima del 2 ottobre 2013 ore 14.00, a cosa mira questa convocazione. Se

l’intento mira alla presentazione di una curatrice, vi comunico sin da ora che

sono in possesso di tutte le mie facoltà fra cui anche quella di intendere e di

volere, ho un padre che mi aiuta nel risolvere i miei problemi, quindi ritengo

che una curatrice non è necessaria, quindi rigetto totalmente questo vostro

intento” (lettera 27 settembre 2013).

L’Autorità

di protezione non ha risposto a tale scritto, ritenendo che non fosse opera

dell’interessato ma del padre.

F. All’udienza

di discussione del 2 ottobre 2013 RE 1 è stato accompagnato da un’operatrice

dell’O__________. Con riferimento allo scritto del 27 settembre 2013 non è

stato “in grado se non marginalmente di spiegarne il contenuto” (verbale,

pag. 1). Egli non si è opposto alla prospettata misura di protezione – curatela

di rappresentanza e gestione dei beni, eventualmente con una limitazione

parziale dell’esercizio dei diritti civili – “pur non sapendo esprimersi al

riguardo” (verbale, pag. 2). In tale occasione gli è quindi stata

formalmente presentata la curatrice CUR 1.

G. Con risoluzione n.

454/2013 del 4 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha formalmente istituito

in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza e gestione, privandolo nel

contempo dell’esercizio dei diritti civili in relazione a determinati negozi

giuridici. CUR 1 è stata nominata curatrice.

H. A tale decisione ha

fatto seguito una lettera, datata 25 ottobre e sottoscritta dal reclamante, in

cui questi chiedeva l’annullamento (“invalidazione”) del verbale di

udienza del 2 settembre 2013 (e della sua firma ivi apposta), asserendo di

essere stato raggirato dall’Autorità di protezione “perché i suoi contenuti

non corrispondono a quanto mi era stato detto verbalmente”. Egli si

opponeva inoltre all’istituzione della misura (“voglio essere libero e

responsabile della gestione della mia vita”, “se ho dei problemi li

risolverò con mio padre”), alla nomina della curatrice e al fatto che la

retribuzione di quest’ultima venisse fatta con i suoi averi. Chiedeva inoltre

il conferimento dell’effetto sospensivo e comunicava di aver cambiato domicilio

da M__________ a P__________.

I. Con scritto del 4

novembre 2013 RE 1 ha presentato formalmente reclamo contro la suddetta

risoluzione per il tramite di un legale, riconfermandosi nelle argomentazioni

già proposte. Ha inoltre comunicato di abitare presso il padre a P__________ e

ha postulato l’audizione di quest’ultimo prima dell’emanazione di una decisione.

L. In data 31 ottobre

2013 l’Autorità di protezione, nel trasmettere a questa Camera lo scritto del

25 ottobre 2013 ha osservato come “esso non sia con tutta evidenza stato

redatto dal signor RE 1, che da una semplice audizione appare del tutto incapace

di redigere un testo del genere”, bensì dal padre, C__________ C__________.

L’Autorità di protezione ha ribadito che RE 1 non è assolutamente in grado di

gestirsi ed è estremamente influenzabile: “da quando il suo caso è seguito

da parte dell’autorità è sempre stato conteso dai genitori, in particolare dal

padre che ha però dimostrato di non comprenderne i bisogni, le difficoltà e

soprattutto ha dimostrato di non essere in grado di occuparsene”.

Sottolinea che la curatela sia indispensabile, e che nessuno dei famigliari

deve fungere da curatore. Postula che le spese non siano messe a carico di RE 1,

il reclamo non essendo manifestamente opera sua.

M. Per il tramite di un

altro legale, con lettera 2 dicembre 2013 RE 1 ha chiesto l’assegnazione di un

termine per completare il reclamo, formulando nel contempo l’ammissione

all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il Presidente della Camera

di protezione gli ha invece assegnato un termine di 20 giorni per replicare

alle osservazioni 31 ottobre 2013 dell’Autorità di protezione.

N. Con replica 7 gennaio

2014, RE 1 ha ribadito di non ritenere necessaria una curatela, essendo in

grado di compiere autonomamente tutti gli atti quotidiani della vita ed essendo

capace di discernimento. Egli lamenta il fatto che dalla decisione impugnata

non si comprenda quale sia lo stato di bisogno che giustifica l’adozione del

provvedimento, e che non sia stata fatta alcuna perizia specialistica a tal fine.

Fa inoltre valere delle irregolarità procedurali, in particolare la mancata

intimazione della segnalazione presentata da parte della madre e la composizione

incompleta dell’Autorità al momento della deliberazione.

L’Autorità di protezione

non ha duplicato.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b

vLPamm).

2.

RE 1

critica la risoluzione impugnata lamentando delle irregolarità procedurali. Il

reclamante eccepisce in primo luogo la violazione del principio di essere

sentito, nella misura in cui la segnalazione presentata dalla madre

all’Autorità di protezione non gli è mai stata trasmessa, in spregio dell’art.

39.

LPMA e nonostante le richieste in tal senso (replica, punto 2.2, pag. 4-5).

2.1

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la

cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione

impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137

I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc.5A_699/3013, consid. 2.2). Il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) implica varie facoltà,

segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una

decisione sia presa (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013, consid. 3.1.1), ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013, consid. 3.1.1). Eccezionalmente, una violazione del diritto

d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può, in determinate

situazioni, essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora

l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di

ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195

consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

In materia

di protezione dell'adulto, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative

che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC garantisce

infatti alla persona interessata – non al curatore, né ad altre persone coinvolte

(Auer/Marti, Basler Kommentar,

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13) – il diritto di essere

sentito personalmente e oralmente dall'autorità di protezione che decide la

misura. Eccezioni a questo principio sono ammissibili se l'audizione appare

sproporzionata a motivo delle circostanze (Messaggio concernente la

modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz,

ad art. 447 CC n. 26 e seg.; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286,

consid. 4). L'audizione costituisce tra l'altro un mezzo per l'autorità di

delucidare i fatti e farsi un'opinione personale sullo stato mentale della persona

interessata e sulla necessità di ordinare o di mantenere una misura di

protezione (Auer/Marti, Basler

Kommentar, Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 4 e 10; Rosch/Büchler/Jakob, Das neue Erwachsenenschutzrecht,

Basilea 2011, ad art. 447 CC n. 7; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc.

9.2013

, consid. 4). Il diritto all'audizione orale esiste solo davanti

all'autorità di protezione; contrariamente a ciò che prevale in materia di

ricovero a scopo d'assistenza (art. 426 e seg. CC; DTF 139 III 257 consid.

4.

), la persona interessata da una misura di curatela non ha il diritto di

essere sentita nuovamente oralmente davanti all'autorità di ricorso (STF del 3

dicembre 2013, inc.5A_540/2013, consid. 3.1.1; STF del 14 maggio 2014, inc.

5A_290/2014, consid. 3.2.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286,

consid. 4).

L'art. 401

CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità di protezione

la designazione di una determinata persona quale curatore (cpv. 1); se

l'interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto

possibile l'autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2). L'autorità di protezione –

pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad attirare

l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una proposta

e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286,

consid. 4).

A livello

cantonale, l’art. 37 LPMA legittima a chiedere l’adozione di misure di protezione

a favore di una persona maggiorenne l’interessato, il coniuge, il partner

registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i fratelli, i nipoti e il municipio

del Comune di dimora abituale. AI sensi dell’art. 38 LPMA l’istanza, motivata,

va presentata per iscritto all’autorità regionale di protezione con allegati i

documenti disponibili e l’indicazione delle prove eventualmente da assumere.

Giusta l’art. 39 LPMA, che concretizza il diritto di essere sentito, l’autorità

regionale di protezione trasmette copia dell’istanza all’interessato (cpv. 1);

se lo ritiene utile può fissargli un termine di 15 giorni per presentare

osservazioni scritte, riservato il diritto di essere sentito personalmente

(cpv. 2).

2.2

Nella

fattispecie, la risoluzione impugnata scaturisce dalla segnalazione del 4

settembre 2013 di A__________ e H__________ B__________, menzionata

esplicitamente nella decisione impugnata (“preso atto della segnalazione 4

settembre 2013 della signora B__________, madre dell’interessato, con la quale

si comunica dell’avvenuta partenza di RE 1 dal domicilio e delle difficoltà di

sostenerlo nella sua gestione personale”) e mediante la quale viene chiesto

all’Autorità di protezione un immediato intervento a tutela del figlio.

Dagli atti,

tuttavia, non risulta che tale segnalazione sia mai stata trasmessa

all’interessato, né prima dell’adozione della risoluzione contestata, né

successivamente, dopo l’esplicita richiesta in tal senso del suo legale (cfr.

doc. 7). L’Autorità di protezione non contesta tale circostanza, né adduce

l’esistenza di interessi pubblici o privati prevalenti che giustifichino tale

modo di procedere (cfr. art. 23 cpv. 5 LPMA). Tale modo di procedere contrasta

la chiara norma di cui all’art. 39 cpv. 1 LPMA e viola il diritto di essere

sentito di RE 1.

Va inoltre

sottolineato che una componente essenziale del diritto di essere sentito

consiste nella facoltà di esprimersi sugli elementi pertinenti del caso prima

che una decisione sia presa. Tale precetto non è stato rispettato in concreto,

nella misura in cui RE 1, senza alcuna precedente comunicazione, è stato

convocato “per la presentazione della curatrice” (cfr. convocazione 17

settembre 2013). Una tale citazione rivela che l’Autorità di protezione, prima

ancora di sentire l’interessato, ha già valutato le circostanze del caso e

deciso che una curatela deve essere istituita. Per tacere del fatto che un tale

modo di procedere svuota del suo senso l’audizione personale dell’interessato,

che in materia di protezione dell'adulto – salvo circostanze particolari – è

prescritta dalla legge anche per permettere all’Autorità di farsi un'opinione

personale sullo stato della persona e sulla necessità della misura di

protezione.

Ma il modo

di agire dell’Autorità di protezione viola il diritto di essere sentito di RE 1

anche sotto un altro aspetto. Come visto, l’art. 401 cpv. 1 CC e la relativa

giurisprudenza sviluppata dall’Alta Corte sanciscono il diritto per

l’interessato di proporre una sua persona di fiducia quale curatore prima che

l’Autorità gliene designi uno, e l’obbligo per quest’ultima di attirare

espressamente l’attenzione su questa facoltà (oltre che di vagliare seriamente,

in seguito, tale proposta). Con la convocazione del 17 settembre 2013 l’Autorità

di protezione dimostra invece di non voler permettere a RE 1 di esercitare tale

facoltà, avendo già individuato in CUR 1 – citata anch’ella all’udienza per

essergli presentata – la persona da nominare quale sua curatrice, prima ancora

di avere un qualsiasi contatto con l’interessato. Anche a tale riguardo, il

diritto di essere sentito di RE 1 non è dunque stato rispettato.

In

considerazione di quanto sopra, e vista la natura formale del diritto di essere

sentito, la decisione impugnata deve essere annullata. Il reclamo merita dunque

accoglimento.

3.

RE 1

solleva ulteriori censure di tipo procedurale.

Secondo

l’insorgente, nel caso concreto l’Autorità di protezione non ha “deliberato

a numero completo dei suoi membri”, la risoluzione oggetto del gravame essendo

infatti “sottoscritta unicamente da Presidente e segretaria”. Non

trattandosi di una decisione cautelare, a suo avviso tale lacuna implica

l’assoluta nullità della risoluzione (replica, punto 2.3, pag. 5).

3.1

La

censura non merita accoglimento. L’Autorità di protezione deve effettivamente

deliberare a numero completo, riservate le misure cautelari urgenti (art. 440

cpv. 2 CC; art. 10 cpv. 1 LPMA; v. anche art. 8 cpv. 1 Regolamento della

legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [ROPMA]). Da tale principio non si può comunque

dedurre che le decisioni hanno validità unicamente se personalmente

controfirmate da tutti i membri del collegio. La censura deve dunque essere

respinta senza ulteriore disamina.

3.2

Occorre

tuttavia evidenziare che la procedura che ha condotto all’adozione della

decisione impugnata presenta delle anomalie.

Anzitutto,

secondo quanto indicato sulla risoluzione, essa costituisce una “decisione

in via di circolazione”. Ora, ai sensi dell’art. 8 cpv. 2 ROPMA il

presidente può decidere della deliberazione in via di circolazione eccetto per

l’adozione, la revoca o la modifica di misure di protezione. Pertanto nel caso

concreto, trattandosi dell’istituzione di una curatela, l’Autorità di

protezione non poteva deliberare secondo tale modalità.

L’indicazione

secondo cui la decisione (n. 454) è stata adottata in via di circolazione degli

atti appare comunque in contrasto con l’esistenza di un “verbale della

seduta telefonica” in cui l’Autorità di protezione, dopo discussione tra

tutti i membri del collegio, decide l’istituzione della curatela in questione

(“dopo discussione, l’ARP decide: 1. In favore di RE 1 è istituita una curatela di rappresentanza e gestione …”; trattasi sempre della decisione n.

454). Sembrerebbe quindi che, correttamente, la decisione sia stata presa

mediante una deliberazione collegiale dell’Autorità di protezione e che

l’indicazione “decisione in via di circolazione” costituisca un refuso

(come anche l’indicazione di un’istanza datata 28 febbraio 2013, di cui non vi

è traccia agli atti). In realtà, osservando il timbro apposto sul verbale in

questione, emerge che la decisione impugnata non è stata adottata a seguito di

quella discussione: la seduta telefonica in questione ha infatti avuto luogo il

10.

ottobre 2013, ovvero sei giorni dopo l’emanazione della risoluzione

impugnata, che risulta essere stata intimata già il 4 ottobre 2013 (cfr. timbro

apposto in calce).

Un tale modo

di procedere si rivela del tutto irrito e non permette di comprendere – né di

controllare – l’esatto svolgimento della procedura. Esso non può essere

avallato da questa Camera, che richiama dunque l’Autorità di protezione ad un

maggior rigore formale.

Per inciso,

si segnala inoltre che dal verbale dell’udienza di discussione del 2 ottobre

2013.

non è dato di capire in che composizione sia stato sentito RE 1, nella

misura in cui – pur essendo stati indicati tutti i nominativi dei membri

dell’Autorità sia nell’intestazione che in calce al verbale (senza

l’indicazione “assenti scusati”, cfr. ad esempio verbale incontro 18 novembre

2010) – né il membro permanente né il delegato risultano aver firmato alcuna

pagina del verbale. Sebbene l’interessato non abbia il diritto di essere sentito

dall’Autorità di protezione al completo (cfr. art. 447 cpv. 2 CC a contrario; Auer/Marti, Basler Kommentar,

Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 16; Schmid,

Erwachsenenschutz, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 447 CC n. 7), il

verbale deve comunque dar conto di quanto accaduto durante l’udienza e

permettere di capire chi era presente (cfr. art. 235 CPC; v. anche Schmid, Erwachsenenschutz, Kommentar, ad

art. 447 CC n. 6), ciò che non è invece il caso nella fattispecie.

4.

Gli

oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico

dell’Autorità di protezione, che rifonderà a RE 1 fr. 800.- a titolo di

ripetibili.

Visto

l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del 18 luglio

2012, inc.2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.5A_389/2009,

consid. 7; Sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6;

Sentenza CDP del 4 giugno 2014, inc. 9.2014.18, consid. 9).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza, la risoluzione n. 454/2013 del 4 ottobre 2013 è annullata e gli

atti sono ritornati all’Autorità regionale di protezione __________.

2. La

domanda tendente all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio è priva di oggetto.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico dell’Autorità

regionale di protezione __________, che rifonderà fr. 800.– a RE 1 a titolo di

ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.