9.2013.243
Approvazione della mercede del curatore
28 maggio 2014Italiano9 min
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Numero d'incarto:
9.2013.243
Data decisione, Autorità:
28.05.2014, CDP
Titolo:
Approvazione della mercede del curatore
AMMONTARE SPESE
art. 49 LTEC
art. 17 cpv. 4 RTEC
art. 417 cpv. 2 VCC
Incarto n.
9.2013.243
Lugano
28 maggio
2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’approvazione della mercede
relativa all’anno 2010 per la curatela di PI 1 e PI 2
giudicando sul reclamo del 5 novembre 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2013 dall'Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con decisione 26 luglio 2007 la Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria) ha istituito una curatela volontaria a favore
di PI 1 (1917) e della moglie PI 2 (1915), nominando quale curatore RE 1. PI 1
è deceduto in data __________ 2010.
B. Il 10 gennaio 2012 RE 1 ha presentato il rendiconto finanziario 2010
e la sua nota d’onorario di fr. 7'076.60. Tramite sentenza 25 ottobre 2013 l’Autorità
regionale di protezione __________, subentrata alla Commissione tutoria, non ha
riconosciuto la mercede richiesta, decurtandola di fr. 2'000.- , reputando equa
quindi l’approvazione di fr. 5'076.60.
C. Con
ricorso (recte “reclamo”) del 5 novembre 2013, RE 1 ha sostenuto che l’anno 2010 è stato un “anno orribile”, in cui i suoi curatelati sono stati
trasferiti dalla casa anziani dove si trovavano a O__________ in un’altra casa
anziani a S__________ per ristrutturazione della prima, poi il marito si è
ammalato di un male incurabile (con conseguente esigenza di dare al curatore
tutte le disposizioni per la sua dipartita). Il curatore ha sostenuto di essere
stato sollecitato in modo importante, di essersi dovuto recare a S__________ 18
volte da fine luglio al momento del decesso, di aver fatto “coscienziosamente
il suo dovere”, ritenuto pure che le 4 figlie di primo letto non hanno mai reso
visita al padre poiché residenti distante, anziane e di salute cagionevole.
Egli ha quindi chiesto se sia “giusto gratificare chi non si è mai interessato
e fare le “pulci” a chi ha fatto veramente il lavoro”.
D. L’Autorità
di protezione ha presentato le proprie osservazioni il 3 dicembre 2013,
sostenendo che in ambito di una curatela amministrativa volontaria un dispendio
orario di 100 ore risulta eccessivo e la riduzione di fr. 2'000.- corrisponde a
riconoscergliene 50, ciò che parebbe più equo, nemmeno trattandosi di mansioni
complesse.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità giudiziaria di reclamo competente
è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che
giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC);
Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8); per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare,
l’art. 74b vLPAmm);
2.
La remunerazione dei curatori per
l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 era calcolata sulla base della
normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11 del 22 febbraio 2013,
pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicavano pertanto gli art. 417 cpv.
2.
vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308 CC n. 44), 49 vLTut
e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut i curatori avevano
diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla situazione
patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria (art. 417
cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro svolto e
delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto al suo
sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevedeva che è
riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.–
annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73). L’art. 17 cpv. 4 vRTut
in vigore dal 1° gennaio 2010 prevedeva la possibilità “in casi particolari e
previa segnalazione preventiva da parte del tutore o curatore alla Commissione
tutoria” di riconoscere anche una mercede superiore a fr. 3'000.-.
3.
La richiesta di mercede e rimborso spese da parte di RE 1 è stata
inoltrata il 10 gennaio 2012 ed evasa con decisione 25 ottobre 2013. In sostanza, il curatore ha chiesto il rimborso di un onorario di fr. 45.- l’ora per 127.5 ore,
per un totale di fr. 5'737.50 oltre a spese e diversi di fr. 1’339.10, per un
totale complessivo di fr. 7'076.60. Ogni intervento è stato debitamente documentato.
L’Autorità di protezione, “considerato che mai nessuna segnalazione preventiva
era stata inoltrata all’allora CTR” ha quindi ritenuto opportuno operare una riduzione
di fr. 2'000.-, riconoscendogli un totale di fr. 5'076.60.
Dagli
atti emerge che per il 2009 la Commissione tutoria, con decisione 18 novembre 2010 ha approvato una mercede di fr. 8'460.- + 1'517.20 per spese e trasferte, allegando uno scritto
che giustificava tale approvazione “ritenuta la dichiarazione che figura agli
atti sottoscritti dai coniugi PI 1-PI 2 dalla quale si può evincere il loro
consenso relativo al conteggio d’indennità + spese ritenuto il lavoro eseguito
in modo professionale”. Nel medesimo scritto la Commissione tutoria aveva
ricordato che per gli anni a venire la mercede sarebbe stata calcolata giusta
l’art. 17 RTut, ovvero riconoscendo un’indennità di fr. 40.- l’ora fino a un
massimo di fr. 3'000.- annui a cui vanno aggiunte le spese vive sostenute.
Il
curatore, con scritto 6 dicembre 2010 ha quindi evidenziato come la sua attività e il relativo conteggio d’indennità “ha subìto un’impennata sia per il
trasferimento della casa __________ da O__________ a S__________, sia per il
degrado di salute dei signori PI 1-PI 2. Per il 2010 la situazione non cambierà
di molto per il fatto che lo stato di salute di PI 1 si è aggravato a partire
da agosto e sono stato più volte chiamato dai signori PI 1-PI 2 stessi”. Egli
ha quindi indicato a grandi linee i numerosi interventi che ha dovuto effettuare
nel 2010 e l’aumentato carico di lavoro che il suo mandato ha subìto, a causa
anche della progressiva impossibilità del curatelato di occuparsi della sua
amministrazione “che fino a quel momento voleva assolutamente avere sotto il suo
controllo”.
Ora,
esaminata la richiesta di mercede e il conteggio delle ore effettuate dal curatore,
appare che l’aumento di ore impiegate per la gestione del suo mandato sia giustificato
dalla situazione concreta. Ai sensi dell’art. 17 cpv. 4 vRtut in vigore
dal 1 gennaio 2010, era data la possibilità di riconoscere al curatore una
mercede superiore a
fr. 3'000.-- se preventivamente segnalato dal curatore. Considerato che
quest’ultimo non è un giurista ed è stato avvisato di questa nuova normativa il
18.
novembre 2010 dalla Commissione tutoria, si impone una decisione pragmatica.
Si rivela quindi giustificato considerare prendere in considerazione la
risposta del 6 dicembre 2010 del curatore quale segnalazione dell’aumento della
mole di lavoro, ritenuto peraltro che il conteggio delle ore è poi stato
inoltrato soltanto il 10 gennaio 2012.
Ciò che
va corretto nel caso di specie, non appare tanto essere il numero di ore esposte,
bensì l’ammontare della tariffa oraria, che in base all’art. 17 cpv. 2 vRTut doveva essere di fr. 40.– l'ora. Apportando
tale correttivo, ma accettando di riconoscere le ore effettive eseguite in
127.
, l’indennizzo risulta quindi essere di fr. 5'100.-, oltre alle spese vive
di fr. 1'339.10, per un totale di fr. 6'439.10.
4.
Visto quanto precede, il reclamo va accolto e la decisione impugnata
deve essere annullata, riconoscendo al curatore un importo complessivo per
mercede e rimborso spese di fr. 6'439.10.
Gli oneri del giudizio
seguono la soccombenza, senza assegnazione di ripetibili, non richieste.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto. Di conseguenza al reclamante è riconosciuta una mercede di
fr. 5'100.-, oltre alle spese vive di fr. 1'339.10, per
un totale di fr. 6'439.10.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr.
50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico dell'Autorità regionale di protezione __________. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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