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Decisione

9.2013.244

Curatela di rappresentanza e gestione, scelta del curatore. Legittimazione a ricorrere, desideri dei congiunti, conflitto di interesse

30 luglio 2014Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto dell’8

aprile 2013 il Pretore del distretto di __________, ha trasmesso all’Autorità

regionale di protezione __________, una dichiarazione di rinuncia alla

successione di F__________ S__________ (1949) sottoscritta dalla madre, PI 1

(1922). Il Pretore – ritenendo possibile che PI 1 non avesse compreso la

portata della sua rinuncia all’eredità del figlio, e considerato che la stessa

era beneficiaria di prestazioni complementari – ha invitato l’Autorità di protezione

a verificare se vi fossero gli estremi per un intervento a tutela

dell’interessata.

B. Dopo

aver visitato PI 1 presso la Casa d__________, con risoluzione di data 7 maggio

2013 l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza

(art. 394 CC) in relazione alle pratiche successorie del defunto figlio

(risoluzione n. 1771 del 7 maggio 2013).

E’ infatti emerso che lo

stato di salute di PI 1 non le consentiva di firmare una simile dichiarazione

con cognizione di causa: ella non era peraltro nemmeno informata del decesso

del figlio (siccome “dati i problemi di memoria, poco dopo aver ricevuto la

notizia non si ricorderebbe più nulla” e poiché i parenti non volevano

agitarla; cfr. rapporto 18 aprile 2013, visita all’interessata c/o Casa d__________).

Il curatore, dopo aver

raccolto le informazioni pertinenti, con scritto del 27 maggio 2013 ha informato l’Autorità di protezione che in considerazione della situazione economica del

defunto, non vi erano motivi per rinunciare all’eredità.

I motivi soggiacenti alla

dichiarazione di rinuncia si sono rivelati essere altri: siccome F__________ S__________

era deceduto senza disposizioni testamentarie, nell’ottica di favorire la sua

vedova (in quanto “la sostanza dei coniugi è costituita unicamente da quanto

accumulato in costanza di matrimonio con il loro lavoro”, cfr. quanto

riferito al curatore ad hoc nella sua lettera del 27 maggio 2013) gli

altri eredi legali (la madre PI 1, il fratello e la sorella qui reclamanti e le

due figlie di quest’ultima) avevano rinunciato alla loro parte di eredità.

Tuttavia, come detto, PI 1

si trovava al beneficio dell’assistenza pubblica e il suo stato di salute non

le permetteva di comprendere la portata di tale rinuncia. L’Autorità ha dunque

invitato il curatore a non rinunciare ad essa (lettera 10 giugno 2013, risoluzione

n. 2123 del 3 giugno 2013) e lo ha autorizzato a sottoscrivere il contratto di

divisione ereditaria allestito unitamente all’unica altra erede legale, D__________

S__________, vedova di F__________ S__________ (lettera 24 luglio 2013,

risoluzione n. 2852 del 22 luglio 2013). Sulla base del suddetto contratto di

divisione ereditaria, a PI 1 è stato riconosciuto un importo di fr. 55'630.-

(contratto 21 agosto 2013, pag. 5).

Terminate le pratiche

successorie, la misura di curatela ad hoc è quindi stata revocata in

data 26 novembre 2013 (risoluzione n. 4183/2013 del 14 ottobre 2013).

C. In considerazione del

grave stato di debolezza di PI 1 (“persistente confusione e disorientamento

dovuti a progressiva demenza senile con conseguente deficit cognitivo”),

che non le consente più di provvedere ai propri bisogni personali, con

risoluzione n. 4181/2013 del 14/29 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha

istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni (art. 394 e 395 CC), avente per oggetto le seguenti sfere di compiti:

- rappresentarla

nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente

nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi,

con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le

assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;

- amministrare

con tutta la diligenza richiesta i suoi redditi e la sua sostanza, i suoi conti

bancari e/o postali.

L’Autorità di protezione

ha designato quale curatrice CUR 1.

D. Con reclamo del 6

novembre 2013 i figli dell’interessata, RE 1 e RE 2 hanno contestato la

risoluzione in questione. Essi affermano di essersi sempre occupati in prima

persona e in modo ineccepibile della madre, provvedendo a tutte le sue

esigenze; la figlia RE 1, in particolare, si è sino ad oggi occupata di tutte

le questioni amministrative, burocratiche e finanziarie. Senza contestare

l’adozione della misura di protezione, essi postulano che l’incarico quale

curatrice venga affidato proprio alla figlia RE 1.

E. Con osservazioni del

2 dicembre 2013 (risoluzione n. 4962 del 2 dicembre 2013) l’Autorità di

protezione si è riconfermata nella sua decisione.

Anzitutto, ha osservato

che la richiesta di nominare la figlia dell’interessata quale curatrice

nell’ambito del reclamo è intempestiva, in quanto mai formulata in precedenza.

A suo parere, invece di impugnare la risoluzione in questione, i reclamanti

avrebbero dovuto presentare all’Autorità di protezione un’istanza di sostituzione

della curatrice attualmente in carica. Nel merito, l’Autorità di protezione

chiede comunque la reiezione del gravame, in quanto si può desumere che le

persone vicine a PI 1 non siano idonee ad essere nominate curatrici, avendo dimostrato

di non saper tutelare i suoi interessi già in occasione della successione del

figlio.

Considerato

Considerandi

1.

Con l'entrata in

vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,

l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la

Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione

di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440

cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Nel loro

reclamo RE 1 e RE 2 contestano la risoluzione impugnata. Essi affermano

di essersi sempre occupati “direttamente di nostra madre con la nostra costante

presenza presso la Casa d__________ (direzione e personale lo possono

confermare) e provvedendo in modo ineccepibile a qualsiasi sua esigenza” (reclamo,

pag. 1). Essi riferiscono che “tutte le pratiche amministrative/burocratiche,

i pagamenti, i rapporti con le autorità ecc., sono state svolte fino a

tutt’oggi, in modo preciso e diligente, dalla figlia RE 1 e questo già da prima

che nostra madre fosse ospite della Casa d__________”. Essi chiedono

pertanto che sia RE 1 ad essere nominata quale curatrice e che sia revocata la

nomina a CUR 1.

2.1

Ai sensi dell’art. 450

cpv. 2 CC, sono legittimate a presentare reclamo contro le decisioni

dell’autorità di protezione degli adulti le persone che partecipano al

procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento

o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).

Per vicina all'interessato

si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue

qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a

rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due

parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.

Tra le persone vicine

all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate

strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il

convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona

di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si

sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection

de l'adulte, Steck, art. 450 CC n.

24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia

occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità

di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).

La legittimazione della

persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente la salvaguardia

degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; CommFam Protection de

l'adulte, Steck, art. 450

CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a). Contro il

rifiuto di nominare quale curatore la persona da loro proposta, le persone vicine

all’interessato non hanno diritto di ricorso, a meno che essi invochino gli

interessi di quest’ultimo (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 402 CC n. 29; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, pag. 251 n.

549; Guillod/Bohnet, Le nouveau

droit de la protection de l’adulte, Basilea/Neuchatel 2012, pag. 179 n. 34).

2.2

In

concreto, pur non essendo parti al procedimento, RE 2 e RE 2 – figli

dell’interessata – devono essere considerati persone a lei vicine. Nel loro

reclamo essi pretendono di difendere gli interessi di quest’ultima; sono dunque

legittimati ad interporre reclamo contro la decisione impugnata.

3.

L’Autorità di

protezione postula la reiezione del gravame in considerazione dell’intempestività

della candidatura della figlia. Sostiene infatti che, prima della sua decisione,

nessuno aveva mai formulato delle richieste in tal senso.

3.1

Dopo aver ricevuto il

reclamo, giusta l’art. 450d CC l’autorità giudiziaria dà all’autorità di

protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni

(cpv. 1); essa, invece di presentare le proprie osservazioni, può riesaminare

la decisione impugnata (cpv. 2). Tale norma, in deroga al

principio dell’effetto devolutivo, permette all’autorità di protezione di

comunicare all’autorità di reclamo che – invece di presentare le proprie

osservazioni – intende riesaminare la decisione impugnata e prenderne una nuova

(Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 450d n. 3). Tale riesame è ammissibile soltanto finché gli altri partecipanti

al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo (Messaggio, FF 2006

pag. 6473; BSK Erw. Schutz, Reusser art. 450d n. 22; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht,

Basilea 2011, ad art. 450d n. 5). Una nuova decisione in tal senso si

giustifica se l’autorità di protezione si accorge, sulla base del reclamo, che

le sono sfuggiti degli errori a cui può rimediare rapidamente e senza grande

dispendio (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht,

ad art. 450d n. 6); oppure, quando il reclamo porta a conoscenza dell’autorità

allegazioni di fatto o di diritto, che conducono l’autorità di protezione a

importanti nuovi intendimenti (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 450d n. 21). In alcuni

casi è in tal modo possibile evitare una procedura di seconda istanza.

L’autorità giudiziaria di reclamo sospenderà allora provvisoriamente la procedura

in corso fino alla nuova decisione dell’autorità di protezione (Messaggio,

FF 2006 pag. 6473). Se quest’ultima prende una nuova decisione e

annulla la precedente, la procedura di reclamo diviene priva di oggetto

(Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 450d n. 4).

3.2

La

norma in questione permette dunque all’Autorità di protezione,

qualora vi siano circostanze nuove, di riesaminare il caso anche dopo

l’emanazione della sua decisione. Il fatto che in passato la figlia RE 1 si sia

occupata di tutte le pratiche amministrative e burocratiche della madre e dei

suoi bisogni personali e la sua candidatura quale curatrice sono circostanze

che non risultano essere state prese in considerazione dall’Autorità di

protezione nella risoluzione impugnata. Ai sensi dei principi appena

evocati, il solo fatto che tale proposta sia arrivata posteriormente

all’istituzione della curatela e alla nomina della curatrice non osta ad un suo

eventuale esame da parte dell’Autorità di protezione, nell’ottica di un

eventuale riesame della risoluzione impugnata.

Ad ogni modo, non vigendo

il divieto di nova (cfr. BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450a CC, n. 7 e art. 74b

cpv. 2 vLPamm), tali allegazioni possono essere oggetto di esame in questa

sede.

4.

Nel merito, i

reclamanti non contestano la necessità di istituire una misura di protezione in

favore della loro madre, ma ritengono più opportuno che il ruolo di curatrice

venga affidato alla figlia RE 1, che si è sempre occupata della madre sia dal

profilo personale sia per le questioni amministrative e finanziarie, sia prima

del suo ricovero presso la Casa d__________ che successivamente. Ritengono

dunque che RE 1 sia più adeguata a svolgere tale funzione rispetto ad una terza

persona estranea alla famiglia, quale CUR 1.

4.1

L'art.

401.

cpv. 1 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità

di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore. L'autorità

di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad

attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una

proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013,

inc.5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc.

9.2013

, consid. 4).

Ai sensi dell’art.

401.

cpv. 2 CC l’autorità tiene conto – per quanto possibile – dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all’interessato. I desideri delle persone in questione sono importanti quando

l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona

idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia; tuttavia, mentre i desideri

dell’interessato possono essere rifiutati soltanto se la persona proposta non è

idonea a svolgere l’ufficio, dei desideri dei congiunti o delle altre persone

vicine all’interessato va soltanto “tenuto conto” (cfr. art. 401 cpv. 1 CC;

Messaggio, FF 2006 pag. 6439; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 19).

La norma

conferisce dunque alla cerchia di persone in questione il diritto di proporre

qualcuno – o sé stessi – quale curatore (Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.

1174; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 16).

Quanto alla

procedura, quando l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non

suggerisce una persona idonea, l’autorità di protezione deve dare anche ai

congiunti ai sensi dell’art. 420 CC (coniuge, partner registrato, genitori, discendenti,

fratelli e sorella, convivente) la possibilità di esprimere i loro desideri,

qualora risulti che tra loro e l’interessato vi siano buoni rapporti (BSK Erw.

Schutz, Reusser, art.

401.

CC n. 27). Secondo la dottrina, colui il quale intende proporre un

nominativo deve tuttavia farsi parte attiva, non essendo ragionevole pretendere

che l’autorità di protezione interpelli tutta la cerchia dei congiunti per

conoscere i loro desideri; l’inazione dell’autorità di protezione non conduce infatti

ad un diniego di giustizia (BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 27). Una

parte della dottrina è invece di parere contrario e ritiene che qualora l’autorità

di protezione non interpelli tali persone vi sia un diniego di giustizia,

sanabile tuttavia in seconda istanza (Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 251 n. 550;

vedi anche STF del 17 gennaio 2003, inc.5P.394/2002, consid. 2.2).

Non occorre

dunque in concreto dirimere la questione, nella misura in cui all’eventuale

inadempienza dell’Autorità di protezione può essere posto rimedio in questa

sede.

4.2

Ai sensi

dell’art. 400 cpv. 1 CC l’autorità di protezione nomina quale curatore una

persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente

i suoi compiti; in circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

La norma

definisce l’idoneità necessaria all’esercizio dell’ufficio di curatore. Per

idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità

globale che comprende competenze relazionali, personali e professionali. Può

segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un

servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La

disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi

gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono

comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la

nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio, FF 2006 pag. 6438).

Come già

evocato, l’art. 401 cpv. 2 CC conferisce ai congiunti o alle altre persone

vicine all’interessato la facoltà di proporre anche se stessi in qualità

di curatori (Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.

1174; BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 16).

Il nuovo diritto ha abbandonato la concezione previgente, che istituiva

una vera e propria preferenza dei parenti e del coniuge (cfr. art. 380 vCC: “Se

non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore, l’autorità

tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente idoneo, od al coniuge

della persona da sottoporsi a tutela, avuto riguardo alle circostanze personali

ed alla vicinanza del domicilio”; BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 1-2). E’ comunque

in primo luogo nell’entourage dell’interessato che andrà cercata la persona cui

confidare il mandato di protezione (Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 250 n. 547).

Secondo la dottrina, in taluni casi la designazione di un membro della famiglia

dell’interessato quale curatore può tuttavia essere problematica, a prescindere

dall’idoneità di principio ad assumere il mandato di protezione; le dinamiche

familiari e il loro vissuto personale, la vicinanza emotiva con l’interessato –

sia quando essa è positiva, sia quando è conflittuale – impediscono spesso al

curatore appartenente alla famiglia di mantenere quel distacco sufficiente per

prendere decisioni oggettive, fondate sul solo bene della persona interessata (CommFam

Protection de l'adulte, Häfeli, ad

art. 401 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San

Gallo 2012, pag. 187-188 n. 6.24; cfr. anche art. 406 cpv. 1 CC: “il

curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito”).

L’esistenza di potenziali conflitti di interesse, legati in particolare a

problematiche successorie, può essere pregiudizievole per gli interessi della

persona bisognosa di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2-3; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 187-188 n. 6.24).

4.3

In

concreto, considerato come l’idoneità della curatrice nominata dall’Autorità di

protezione non è messa in discussione dai reclamanti, occorre domandarsi se non

sarebbe stato più opportuno nominare quale curatrice RE 1, ritenuto che in

passato quest’ultima ha già, di fatto, svolto informalmente un ruolo analogo a

sostegno della madre.

Gli

avvenimenti legati alla successione di F__________ S__________ conducono

tuttavia a rispondere negativamente al quesito.

Se la rinuncia alla

successione dei qui reclamanti e delle figlie per favorire la vedova del

fratello è una libera scelta che non può essere criticata, lo stesso non può

essere detto della rinuncia fatta sottoscrivere alla madre, a carico della pubblica

assistenza. In tale occasione, la reclamante – che pure già si occupava della

madre, secondo le sue stesse affermazioni (v. anche l’indirizzo

indicato sulla dichiarazione di rinuncia all’eredità inviata alla Pretura: “PI

1, c/o RE 1”) – non ha saputo tutelare gli interessi economici

della madre, bisognosa di protezione, che erano in conflitto con quelli di

un’altra parente, la vedova D__________ S__________. Alla luce di

quanto già accaduto, la designazione di RE 1 quale curatrice di PI 1 appare

inopportuna, a prescindere dalla sua idoneità ad assumere tale funzione. Nel

caso specifico risulta invece giustificato affidare la curatela ad una

persona esterna alle dinamiche familiari. La risoluzione impugnata merita dunque

conferma.

5.

Gli

oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico dei

reclamanti in ragione di metà ciascuno.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a

carico di RE 1 e RE 2, in solido, in ragione di ½ ciascuno.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.