9.2013.244
Curatela di rappresentanza e gestione, scelta del curatore. Legittimazione a ricorrere, desideri dei congiunti, conflitto di interesse
30 luglio 2014Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.244
Lugano
30 luglio 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza e gestione
(art. 394-395 CC) in favore della madre PI 1
giudicando
sul reclamo del 6 novembre 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 14/29 ottobre 2013 (risoluzione n. 4181/13) dall'Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con scritto dell’8
aprile 2013 il Pretore del distretto di __________, ha trasmesso all’Autorità
regionale di protezione __________, una dichiarazione di rinuncia alla
successione di F__________ S__________ (1949) sottoscritta dalla madre, PI 1
(1922). Il Pretore – ritenendo possibile che PI 1 non avesse compreso la
portata della sua rinuncia all’eredità del figlio, e considerato che la stessa
era beneficiaria di prestazioni complementari – ha invitato l’Autorità di protezione
a verificare se vi fossero gli estremi per un intervento a tutela
dell’interessata.
B. Dopo
aver visitato PI 1 presso la Casa d__________, con risoluzione di data 7 maggio
2013 l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza
(art. 394 CC) in relazione alle pratiche successorie del defunto figlio
(risoluzione n. 1771 del 7 maggio 2013).
E’ infatti emerso che lo
stato di salute di PI 1 non le consentiva di firmare una simile dichiarazione
con cognizione di causa: ella non era peraltro nemmeno informata del decesso
del figlio (siccome “dati i problemi di memoria, poco dopo aver ricevuto la
notizia non si ricorderebbe più nulla” e poiché i parenti non volevano
agitarla; cfr. rapporto 18 aprile 2013, visita all’interessata c/o Casa d__________).
Il curatore, dopo aver
raccolto le informazioni pertinenti, con scritto del 27 maggio 2013 ha informato l’Autorità di protezione che in considerazione della situazione economica del
defunto, non vi erano motivi per rinunciare all’eredità.
I motivi soggiacenti alla
dichiarazione di rinuncia si sono rivelati essere altri: siccome F__________ S__________
era deceduto senza disposizioni testamentarie, nell’ottica di favorire la sua
vedova (in quanto “la sostanza dei coniugi è costituita unicamente da quanto
accumulato in costanza di matrimonio con il loro lavoro”, cfr. quanto
riferito al curatore ad hoc nella sua lettera del 27 maggio 2013) gli
altri eredi legali (la madre PI 1, il fratello e la sorella qui reclamanti e le
due figlie di quest’ultima) avevano rinunciato alla loro parte di eredità.
Tuttavia, come detto, PI 1
si trovava al beneficio dell’assistenza pubblica e il suo stato di salute non
le permetteva di comprendere la portata di tale rinuncia. L’Autorità ha dunque
invitato il curatore a non rinunciare ad essa (lettera 10 giugno 2013, risoluzione
n. 2123 del 3 giugno 2013) e lo ha autorizzato a sottoscrivere il contratto di
divisione ereditaria allestito unitamente all’unica altra erede legale, D__________
S__________, vedova di F__________ S__________ (lettera 24 luglio 2013,
risoluzione n. 2852 del 22 luglio 2013). Sulla base del suddetto contratto di
divisione ereditaria, a PI 1 è stato riconosciuto un importo di fr. 55'630.-
(contratto 21 agosto 2013, pag. 5).
Terminate le pratiche
successorie, la misura di curatela ad hoc è quindi stata revocata in
data 26 novembre 2013 (risoluzione n. 4183/2013 del 14 ottobre 2013).
C. In considerazione del
grave stato di debolezza di PI 1 (“persistente confusione e disorientamento
dovuti a progressiva demenza senile con conseguente deficit cognitivo”),
che non le consente più di provvedere ai propri bisogni personali, con
risoluzione n. 4181/2013 del 14/29 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha
istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione dei
beni (art. 394 e 395 CC), avente per oggetto le seguenti sfere di compiti:
- rappresentarla
nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente
nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi,
con gli istituti bancari e postali, con le assicurazioni private, con le
assicurazioni sociali, con le persone fisiche e giuridiche;
- amministrare
con tutta la diligenza richiesta i suoi redditi e la sua sostanza, i suoi conti
bancari e/o postali.
L’Autorità di protezione
ha designato quale curatrice CUR 1.
D. Con reclamo del 6
novembre 2013 i figli dell’interessata, RE 1 e RE 2 hanno contestato la
risoluzione in questione. Essi affermano di essersi sempre occupati in prima
persona e in modo ineccepibile della madre, provvedendo a tutte le sue
esigenze; la figlia RE 1, in particolare, si è sino ad oggi occupata di tutte
le questioni amministrative, burocratiche e finanziarie. Senza contestare
l’adozione della misura di protezione, essi postulano che l’incarico quale
curatrice venga affidato proprio alla figlia RE 1.
E. Con osservazioni del
2 dicembre 2013 (risoluzione n. 4962 del 2 dicembre 2013) l’Autorità di
protezione si è riconfermata nella sua decisione.
Anzitutto, ha osservato
che la richiesta di nominare la figlia dell’interessata quale curatrice
nell’ambito del reclamo è intempestiva, in quanto mai formulata in precedenza.
A suo parere, invece di impugnare la risoluzione in questione, i reclamanti
avrebbero dovuto presentare all’Autorità di protezione un’istanza di sostituzione
della curatrice attualmente in carica. Nel merito, l’Autorità di protezione
chiede comunque la reiezione del gravame, in quanto si può desumere che le
persone vicine a PI 1 non siano idonee ad essere nominate curatrici, avendo dimostrato
di non saper tutelare i suoi interessi già in occasione della successione del
figlio.
Considerato
Considerandi
1.
Con l'entrata in
vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile in materia di
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione,
l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la
Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione
di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440
cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Nel loro
reclamo RE 1 e RE 2 contestano la risoluzione impugnata. Essi affermano
di essersi sempre occupati “direttamente di nostra madre con la nostra costante
presenza presso la Casa d__________ (direzione e personale lo possono
confermare) e provvedendo in modo ineccepibile a qualsiasi sua esigenza” (reclamo,
pag. 1). Essi riferiscono che “tutte le pratiche amministrative/burocratiche,
i pagamenti, i rapporti con le autorità ecc., sono state svolte fino a
tutt’oggi, in modo preciso e diligente, dalla figlia RE 1 e questo già da prima
che nostra madre fosse ospite della Casa d__________”. Essi chiedono
pertanto che sia RE 1 ad essere nominata quale curatrice e che sia revocata la
nomina a CUR 1.
2.1
Ai sensi dell’art. 450
cpv. 2 CC, sono legittimate a presentare reclamo contro le decisioni
dell’autorità di protezione degli adulti le persone che partecipano al
procedimento (n. 1); le persone vicine all’interessato (n. 2); le persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento
o alla modifica della decisione impugnata (n. 3).
Per vicina all'interessato
si intende la persona che conosce bene l'interessato e che, grazie alle sue
qualità e ai rapporti regolari che intrattiene con lui, sembra adatta a
rappresentare i suoi interessi. L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due
parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto.
Tra le persone vicine
all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate
strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il
convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona
di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si
sono occupati dell'interessato (BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450 CC n. 33; CommFam Protection
de l'adulte, Steck, art. 450 CC n.
24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia
occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità
di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2).
La legittimazione della
persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente la salvaguardia
degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; CommFam Protection de
l'adulte, Steck, art. 450
CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a). Contro il
rifiuto di nominare quale curatore la persona da loro proposta, le persone vicine
all’interessato non hanno diritto di ricorso, a meno che essi invochino gli
interessi di quest’ultimo (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 402 CC n. 29; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, pag. 251 n.
549; Guillod/Bohnet, Le nouveau
droit de la protection de l’adulte, Basilea/Neuchatel 2012, pag. 179 n. 34).
2.2
In
concreto, pur non essendo parti al procedimento, RE 2 e RE 2 – figli
dell’interessata – devono essere considerati persone a lei vicine. Nel loro
reclamo essi pretendono di difendere gli interessi di quest’ultima; sono dunque
legittimati ad interporre reclamo contro la decisione impugnata.
3.
L’Autorità di
protezione postula la reiezione del gravame in considerazione dell’intempestività
della candidatura della figlia. Sostiene infatti che, prima della sua decisione,
nessuno aveva mai formulato delle richieste in tal senso.
3.1
Dopo aver ricevuto il
reclamo, giusta l’art. 450d CC l’autorità giudiziaria dà all’autorità di
protezione degli adulti l’opportunità di presentare le proprie osservazioni
(cpv. 1); essa, invece di presentare le proprie osservazioni, può riesaminare
la decisione impugnata (cpv. 2). Tale norma, in deroga al
principio dell’effetto devolutivo, permette all’autorità di protezione di
comunicare all’autorità di reclamo che – invece di presentare le proprie
osservazioni – intende riesaminare la decisione impugnata e prenderne una nuova
(Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 450d n. 3). Tale riesame è ammissibile soltanto finché gli altri partecipanti
al procedimento non hanno ancora preso posizione sul reclamo (Messaggio, FF 2006
pag. 6473; BSK Erw. Schutz, Reusser art. 450d n. 22; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht,
Basilea 2011, ad art. 450d n. 5). Una nuova decisione in tal senso si
giustifica se l’autorità di protezione si accorge, sulla base del reclamo, che
le sono sfuggiti degli errori a cui può rimediare rapidamente e senza grande
dispendio (Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Steck, Das neue Erwachsenenschutzrecht,
ad art. 450d n. 6); oppure, quando il reclamo porta a conoscenza dell’autorità
allegazioni di fatto o di diritto, che conducono l’autorità di protezione a
importanti nuovi intendimenti (BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 450d n. 21). In alcuni
casi è in tal modo possibile evitare una procedura di seconda istanza.
L’autorità giudiziaria di reclamo sospenderà allora provvisoriamente la procedura
in corso fino alla nuova decisione dell’autorità di protezione (Messaggio,
FF 2006 pag. 6473). Se quest’ultima prende una nuova decisione e
annulla la precedente, la procedura di reclamo diviene priva di oggetto
(Messaggio, FF 2006 pag. 6473; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 450d n. 4).
3.2
La
norma in questione permette dunque all’Autorità di protezione,
qualora vi siano circostanze nuove, di riesaminare il caso anche dopo
l’emanazione della sua decisione. Il fatto che in passato la figlia RE 1 si sia
occupata di tutte le pratiche amministrative e burocratiche della madre e dei
suoi bisogni personali e la sua candidatura quale curatrice sono circostanze
che non risultano essere state prese in considerazione dall’Autorità di
protezione nella risoluzione impugnata. Ai sensi dei principi appena
evocati, il solo fatto che tale proposta sia arrivata posteriormente
all’istituzione della curatela e alla nomina della curatrice non osta ad un suo
eventuale esame da parte dell’Autorità di protezione, nell’ottica di un
eventuale riesame della risoluzione impugnata.
Ad ogni modo, non vigendo
il divieto di nova (cfr. BSK Erw. Schutz, Steck, art. 450a CC, n. 7 e art. 74b
cpv. 2 vLPamm), tali allegazioni possono essere oggetto di esame in questa
sede.
4.
Nel merito, i
reclamanti non contestano la necessità di istituire una misura di protezione in
favore della loro madre, ma ritengono più opportuno che il ruolo di curatrice
venga affidato alla figlia RE 1, che si è sempre occupata della madre sia dal
profilo personale sia per le questioni amministrative e finanziarie, sia prima
del suo ricovero presso la Casa d__________ che successivamente. Ritengono
dunque che RE 1 sia più adeguata a svolgere tale funzione rispetto ad una terza
persona estranea alla famiglia, quale CUR 1.
4.1
L'art.
401.
cpv. 1 CC prevede la possibilità per l'interessato di proporre all'autorità
di protezione la designazione di una determinata persona quale curatore. L'autorità
di protezione – pena la violazione del diritto di essere sentito – è tenuta ad
attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua possibilità di formulare una
proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla (STF del 3 dicembre 2013,
inc.5A_540/2013, consid. 3.1.2; Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc.
9.2013
, consid. 4).
Ai sensi dell’art.
401.
cpv. 2 CC l’autorità tiene conto – per quanto possibile – dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all’interessato. I desideri delle persone in questione sono importanti quando
l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non suggerisce una persona
idonea mentre ciò è invece possibile per la famiglia; tuttavia, mentre i desideri
dell’interessato possono essere rifiutati soltanto se la persona proposta non è
idonea a svolgere l’ufficio, dei desideri dei congiunti o delle altre persone
vicine all’interessato va soltanto “tenuto conto” (cfr. art. 401 cpv. 1 CC;
Messaggio, FF 2006 pag. 6439; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 19).
La norma
conferisce dunque alla cerchia di persone in questione il diritto di proporre
qualcuno – o sé stessi – quale curatore (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.
1174; BSK Erw. Schutz, Reusser, art. 401 CC n. 16).
Quanto alla
procedura, quando l’interessato non si esprime, non può esprimersi o non
suggerisce una persona idonea, l’autorità di protezione deve dare anche ai
congiunti ai sensi dell’art. 420 CC (coniuge, partner registrato, genitori, discendenti,
fratelli e sorella, convivente) la possibilità di esprimere i loro desideri,
qualora risulti che tra loro e l’interessato vi siano buoni rapporti (BSK Erw.
Schutz, Reusser, art.
401.
CC n. 27). Secondo la dottrina, colui il quale intende proporre un
nominativo deve tuttavia farsi parte attiva, non essendo ragionevole pretendere
che l’autorità di protezione interpelli tutta la cerchia dei congiunti per
conoscere i loro desideri; l’inazione dell’autorità di protezione non conduce infatti
ad un diniego di giustizia (BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 27). Una
parte della dottrina è invece di parere contrario e ritiene che qualora l’autorità
di protezione non interpelli tali persone vi sia un diniego di giustizia,
sanabile tuttavia in seconda istanza (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 251 n. 550;
vedi anche STF del 17 gennaio 2003, inc.5P.394/2002, consid. 2.2).
Non occorre
dunque in concreto dirimere la questione, nella misura in cui all’eventuale
inadempienza dell’Autorità di protezione può essere posto rimedio in questa
sede.
4.2
Ai sensi
dell’art. 400 cpv. 1 CC l’autorità di protezione nomina quale curatore una
persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente
i suoi compiti; in circostanze particolari possono essere nominati più curatori.
La norma
definisce l’idoneità necessaria all’esercizio dell’ufficio di curatore. Per
idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità
globale che comprende competenze relazionali, personali e professionali. Può
segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un
servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La
disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi
gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono
comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la
nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio, FF 2006 pag. 6438).
Come già
evocato, l’art. 401 cpv. 2 CC conferisce ai congiunti o alle altre persone
vicine all’interessato la facoltà di proporre anche se stessi in qualità
di curatori (Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n.
1174; BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 16).
Il nuovo diritto ha abbandonato la concezione previgente, che istituiva
una vera e propria preferenza dei parenti e del coniuge (cfr. art. 380 vCC: “Se
non esistono gravi motivi in contrario, nella nomina del tutore, l’autorità
tutoria deve dare la preferenza ad un prossimo parente idoneo, od al coniuge
della persona da sottoporsi a tutela, avuto riguardo alle circostanze personali
ed alla vicinanza del domicilio”; BSK Erw. Schutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 1-2). E’ comunque
in primo luogo nell’entourage dell’interessato che andrà cercata la persona cui
confidare il mandato di protezione (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, pag. 250 n. 547).
Secondo la dottrina, in taluni casi la designazione di un membro della famiglia
dell’interessato quale curatore può tuttavia essere problematica, a prescindere
dall’idoneità di principio ad assumere il mandato di protezione; le dinamiche
familiari e il loro vissuto personale, la vicinanza emotiva con l’interessato –
sia quando essa è positiva, sia quando è conflittuale – impediscono spesso al
curatore appartenente alla famiglia di mantenere quel distacco sufficiente per
prendere decisioni oggettive, fondate sul solo bene della persona interessata (CommFam
Protection de l'adulte, Häfeli, ad
art. 401 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San
Gallo 2012, pag. 187-188 n. 6.24; cfr. anche art. 406 cpv. 1 CC: “il
curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito”).
L’esistenza di potenziali conflitti di interesse, legati in particolare a
problematiche successorie, può essere pregiudizievole per gli interessi della
persona bisognosa di protezione (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, art. 401 CC n. 2-3; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 187-188 n. 6.24).
4.3
In
concreto, considerato come l’idoneità della curatrice nominata dall’Autorità di
protezione non è messa in discussione dai reclamanti, occorre domandarsi se non
sarebbe stato più opportuno nominare quale curatrice RE 1, ritenuto che in
passato quest’ultima ha già, di fatto, svolto informalmente un ruolo analogo a
sostegno della madre.
Gli
avvenimenti legati alla successione di F__________ S__________ conducono
tuttavia a rispondere negativamente al quesito.
Se la rinuncia alla
successione dei qui reclamanti e delle figlie per favorire la vedova del
fratello è una libera scelta che non può essere criticata, lo stesso non può
essere detto della rinuncia fatta sottoscrivere alla madre, a carico della pubblica
assistenza. In tale occasione, la reclamante – che pure già si occupava della
madre, secondo le sue stesse affermazioni (v. anche l’indirizzo
indicato sulla dichiarazione di rinuncia all’eredità inviata alla Pretura: “PI
1, c/o RE 1”) – non ha saputo tutelare gli interessi economici
della madre, bisognosa di protezione, che erano in conflitto con quelli di
un’altra parente, la vedova D__________ S__________. Alla luce di
quanto già accaduto, la designazione di RE 1 quale curatrice di PI 1 appare
inopportuna, a prescindere dalla sua idoneità ad assumere tale funzione. Nel
caso specifico risulta invece giustificato affidare la curatela ad una
persona esterna alle dinamiche familiari. La risoluzione impugnata merita dunque
conferma.
5.
Gli
oneri processali seguono la soccombenza e sono dunque posti a carico dei
reclamanti in ragione di metà ciascuno.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a
carico di RE 1 e RE 2, in solido, in ragione di ½ ciascuno.
3. Notificazione:
-
-
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Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.