Lexipedia

Decisione

9.2013.249

Assunzion costi della misura di protezione del figlio

24 luglio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 è nata il __________

1997 dal matrimonio tra CO 2 e RE 1. L’unione è stata sciolta per divorzio il

30 marzo 2011. Il Pretore del distretto di __________ ha omologato la

convenzione secondo cui PI 1 e il fratello L__________ (nato nel 1996) sono

stati affidati alle cure della madre.

B. Nel mese di ottobre 2012 a seguito di alcuni problemi, i genitori si sono accordati nel senso che la figlia è stata

affidata alle cure del padre. In febbraio 2013 l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha conferito mandato

all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni al fine di esperire una valutazione

socio-ambientale.

Con decisione 31 luglio

2013 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore di PI

1, nominando CURA 1 in veste di curatrice.

C. PI 1 è tornata a

vivere con la madre all’inizio del mese di settembre 2013. Tramite decisione 30

settembre 2013 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio

medico-psicologico di __________ per un sostegno psicologico tra PI 1 e la madre.

I costi del sostegno sono stati posti a carico della madre.

D. Contro la suddetta decisione

è insorta RE 1 con reclamo 20 ottobre 2013 inoltrato per errore all’Autorità di

protezione e da essa trasmesso a questa Camera. La madre non contesta il mandato

di sostegno psicologico ma esclusivamente il secondo dispositivo, che pone a

suo carico tutti i relativi costi.

E. Con scritto 26

novembre 2013 CO 2 ha precisato di aver preso atto del reclamo e di non avere

osservazioni.

Anche l’Autorità di protezione

con scritto 26 novembre 2013 ha comunicato di non avere osservazioni e di

confermare la decisione impugnata.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di

un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Conformemente

all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano

nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota

2461; Wullschleger in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4

delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

Sono quindi i genitori a

dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e formazione,

e per le misure prese a loro tutela.

Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA,

i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria

sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento

(cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è

tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate

dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati

dall’autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono

essere recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso

chi è tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo

la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso

dell’interessato (c; cpv. 3).

Giusta

l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al

suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

3.

Nella

fattispecie in esame la reclamante non contesta la misura adottata, ma la decisione

dell’Autorità di protezione di porre esclusivamente a suo carico i relativi

costi, non essendo peraltro in grado di assumerseli a causa del suo reddito basso

(3 cpv. 3 ROPMA). Essa si interroga sul motivo per cui il

padre non è chiamato a partecipare alla spesa, evidenziando di ritenere che la

situazione della figlia dipenda dal fatto che “tutti dovevano fare il

proprio ruolo, come devono fare i genitori”.

Dal

verbale d’incontro del 7 marzo 2013 risulta che alla madre è stata illustrata

la possibilità di beneficiare di un sostegno psicologico insieme alla figlia e

lei si è dichiarata “scettica in quanto ha già usufruito in passato di

questo tipo di aiuto e ritiene che non abbia portato beneficio nel senso che PI

1.

avrebbe disconosciuto ulteriormente l’autorevolezza materna”. RE 1 aveva

tuttavia aggiunto che se l’Autorità di protezione avesse deciso per questo tipo

di sostegno, avrebbe partecipato “perché obbligata” ma anche “perchè

potrebbe essere utile” alla figlia. In un secondo tempo, la madre ha poi concesso

il suo accordo ad affrontare un percorso terapeutico (cfr. rapporto 17

settembre 2013 della curatrice, pag. 3).

Come detto, RE 1 non contesta

quindi la misura adottata ma il secondo dispositivo della decisione, riguardante

i costi posti a suo carico.

Nella decisione impugnata l’Autorità

di protezione non motiva in alcun modo la scelta di accollare esclusivamente alla

madre la spesa relativa alla misura. Ne discende che il reclamo va accolto su

tale aspetto, in applicazione dell’art. 276 cpv. 1 CC secondo cui i costi delle

misure a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento dei genitori.

I costi vanno quindi posti a carico di entrambi e la decisione riformata in tal

senso.

4.

Nel suo reclamo, RE

1.

sostiene di non avere sufficienti mezzi economici per potersi assumere la

spesa per la misura di protezione. Essa tuttavia non documenta la sua

situazione finanziaria, asserendo unicamente che percepisce i sussidi per

l’assicurazione malattia. Ora, al di là della situazione economica dei

genitori, giova rammentare che l’art. 19 LPMA prevede che quando la persona

interessata dalla misura di protezione o chi è tenuto al suo sostentamento non

sia in grado di assumersi i relativi costi, l’Autorità di protezione sarà

tenuta ad anticiparle, ponendole poi a carico del Comune di domicilio della

persona interessata. Di conseguenza, sarà in tale contesto che semmai la madre

dovrà documentare le sue condizioni economiche.

5.

Il reclamo è

parzialmente accolto e il dispositivo 2 della decisione impugnata è modificato

nel senso che i costi della misura vanno posti a carico di entrambi i genitori.

L'Autorità

regionale di protezione risulta soccombente (cfr. art. 28 cpv. 1

lett. b vLPamm; RtiD II-2011 n. 14c pag. 692 cons.

3; cfr. anche: sentenza ICCA del 15 giugno 2011, inc. 11.2011.12, cons. 3; DTF 8C_1007/2010

del 9 maggio 2011, cons. 9) e pertanto gli oneri della presente procedura vanno

posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili, la reclamante non avendole

reclamate e non essendo patrocinata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto. Il dispositivo 2 della decisione impugnata è

modificato come segue:

2. I costi del sostegno

psicologico sono a carico dei genitori di PI 1 in ragione di metà ciascuno.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico dell’Autorità

regionale di protezione __________.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.