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Decisione

9.2013.25

Approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale. Restituzione in intero del termine per ricorrere. Criteri per la fissazione delle tasse di giustizia applicate dalle ARP; in concreto, ta

13 agosto 2013Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto 21

ottobre 2009 PI 1 – domiciliato a S__________ – ha chiesto di essere posto

sotto tutela volontaria. A suo carico pendevano diversi debiti. Il signor RE 1,

che già conosceva l’interessato, si è dichiarato disposto ad assumere l’impegnativo

incarico. Con decisione 12 novembre 2009, l’allora Commissione tutoria

regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha, di conseguenza, istituito

la tutela volontaria a favore del signor PI 1.

B. I rendiconti 2010,

regolarmente presentati dal tutore signor RE 1, sono stati approvati con decisione

11 agosto 2011 dalla Commissione tutoria. Essa ha prelevato complessivi fr.

850.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del

rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.

C. Scaduto il termine di

ricorso, l’interessato è venuto a sapere che spese e tassa di fr. 850.- erano calcolati

in base alla sostanza del pupillo. Egli ha dunque deciso di inoltrare ricorso

con richiesta di restituzione dei termini, per ottenerne la riduzione.

D. L’allora Autorità di

vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), con decisione 20

settembre 2011 ha dichiarato il gravame irricevibile.

E. Non soddisfatto

dell’esito, l’interessato si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale

d’appello. Con ricorso (recte ora: reclamo) del 3 ottobre 2011 ha nuovamente chiesto la restituzione del termine e la riduzione della tassa.

F. In data 1° gennaio

2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del

Tribunale d'appello.

G. Pendente la procedura

di cui sopra, la Commissione tutoria, con decisione 26 marzo 2013, ha approvato pure i rendiconti presentati dal tutore per l’anno 2011. Nuovamente, essa ha

prelevato complessivi fr. 850.- per spese e tassa di approvazione del

rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.

H. Con reclamo inoltrato

a questa Camera di protezione il 3 aprile 2013, RE 1 ha chiesto che la tassa

per l’approvazione del rendiconto fosse “limitata al costo di prestazione per

le necessarie verifiche del caso”; subordinatamente che “nel conteggio della

sostanza netta venga detratto l’importo della previdenza e che comunque il suo

pupillo non abbia a dover pagare un importo superiore a quello che paga con

l’imposta cantonale sulla sostanza.” (reclamo pag. 2 in fine).

I. In data 22 aprile

2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – ha presentato

osservazioni al reclamo, ribadendo di trarre l’importo della tassa e delle

spese di giustizia dalle normative in vigore e da una tabella allestita ed

utilizzata da anni, basata sul valore della sostanza dell’interessato, tabella

che ha accluso al proprio allegato. L’Autorità di protezione ha quindi chiesto

la reiezione del reclamo.

L. In data 28 aprile

2013, RE 1 ha presentato una replica spontanea, nella quale sottolinea

nuovamente di ritenere ingiusto il pagamento di una tassa cantonale così

elevata. Rileva inoltre che nella sostanza netta di PI 1 è stato considerato

pure l’importo di fr. 121'336.- del conto di libero passaggio vincolato, che, a

suo modo di vedere, non andrebbe conteggiato nella sostanza, così come non

viene fiscalmente conteggiato il capitale depositato presso la cassa pensione.

Considerato

Considerandi

I. In ordine:

1.

Sul

ricorso del 2 ottobre 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello

sulla restituzione dei termini:

a) Con

l'entrata in vigore della modifica del Codice civile in materia di protezione

degli adulti, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità

competente, cui applica il nuovo diritto di procedura (cfr. modifica del Codice

civile del 19 dicembre 2008; art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).

b) L’autorità

di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello che

giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni

delle già Commissioni tutorie regionali (ora: Autorità regionali di protezione)

e per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica - contro le

decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di

autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale

(cfr. art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 -in seguito

LPMA-; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e

440.

cpv. 3 CC; BSK Erw.SchutzR-R. Reusser,

art. 14a Titolo finale CC, n. 12).

c) Inoltrato

rispettando i termini da persona legittimata a ricorrere, il reclamo è ricevibile

in ordine.

2.

Sul

reclamo del 3 aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione

del rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011: il

reclamo è stato inoltrato alla scrivente Camera entro i termini di legge, da

persona legittimata a ricorrere. Esso è pertanto ricevibile in ordine (art.

450, art. 450 b CC, art. 2 cpv. 2 LPMA, 48 lett. f n. 7 LOG).

3.

Quanto alla

procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPamm)

[cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della Ltut, pag. 8].

4.

In base all’art. 51

LPamm, quando, presso la medesima autorità siano proposti più ricorsi il cui

fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione

delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione. Il ricorso

(recte ora: reclamo) 2 ottobre 2011, e il reclamo 3 aprile 2013, possono pertanto

essere congiunti ed evasi assieme.

II. Nel merito:

5.

Sul

ricorso del 2 ottobre 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, in

merito alla restituzione dei termini:

a) L’Autorità

di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso di RE 1 in quanto i motivi

da lui esposti non rientravano nei limiti di una restituzione in intero contro

il lasso dei termini in base all’art. 148 CPC, a cui rimanda l’art. 12 LPamm.

b) Il termine

di ricorso in questione è - ed era anche prima della revisione del Codice

civile svizzero entrata in vigore il 1° gennaio 2013 - un termine di diritto

materiale, fissato dal diritto federale. Questo tipo di termini non soggiace

agli art. 142 e ss del CPC e non può essere di principio prorogato (cfr. Nina J. Frei, B-Komm, ed. 2012, vol. I,

pag. 1626 n. 5 ad art. 148 CPC). Ciò tuttavia non tocca la restituzione dei

termini di cui all’art. 148 CPC, la quale è invece, a determinate condizioni,

possibile (BSK-Erw.Schutz – R. E. Reusser, n. 20 ad art. 450b CC). Si tratta

ora di verificare se i motivi addotti dal ricorrente giustificavano la restituzione.

c) RE 1 afferma

di essere stato indotto in errore in quanto si trattava della prima volta che

si trovava confrontato con quella tassa, legata alla decisione di approvazione

del rendiconto. Avendo pensato che fosse dovuta al pagamento di una

prestazione, cioè al costo per la verifica di tutto quanto era stato fatto nel

periodo iniziale dall’Autorità, anche se contrariato, ha pagato la tassa e

lasciato scadere il termine inosservato.

d) Secondo

costante dottrina e giurisprudenza, la semplice ignoranza di norme giuridiche,

come pure un errore sulla loro portata, non giustifica una restituzione dei

termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità

(cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n.2A.175/2006

consid. 2.2.2. e dottrina citata; DTF 103 IV 133 consid. 2).

e) Si può

ragionevolmente ritenere che il reclamante, ricevuta la decisione, fosse all’oscuro

dello specifico della tassa applicata. Nondimeno, pur assumendo di non aver

pienamente colto a quale titolo essa fosse prelevata, l’ha accettata ed ha

lasciato trascorrere inosservati i termini di ricorso.

f) Considerato

quanto esposto al punto d), l’errore o l’ignoranza in merito alla portata di

una norma non giustifica una restituzione dei termini. È quindi a giusto

titolo, che l’allora Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il suo reclamo.

Diversamente, la restituzione dei termini dovrebbe essere data ad un numero indeterminato

di fattispecie, ogni volta che un interessato adducesse di non aver compreso

appieno il significato di una norma, rispettivamente di una decisione a lui

indirizzata.

g) In

conclusione, spettava al reclamante informarsi o inoltrare, se del caso, un

ricorso “cautelativo”, in attesa di ottenere le delucidazioni necessarie. Non

avendolo fatto, egli ha perso la possibilità di contestare il contenuto della decisione.

h) Visto

quanto sopra, il ricorso del 2 ottobre 2011, volto ad annullare la decisione

dell'Autorità di vigilanza, va respinto. Non è di conseguenza concessa la restituzione

dei termini.

i) Tasse

di giustizia e spese seguono la soccombenza.

6.

Sul reclamo del 3

aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione del

rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011:

a) In base

all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare

alle proprie decisioni le seguenti tasse:

a) per l’approvazione

di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;

b) per ogni altra

decisione fino a fr. 5'000.-.

Per

l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli

atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli

atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione

precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della

Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut),

in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775

del 1° luglio 1998 sulla Ltut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del

12.

febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5,

anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha

inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando

un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre

decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre

decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto

finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso

in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti”

(cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.).

b) La LPMA

non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di

protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo.

Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono

contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e

dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza ICCA del 16 dicembre

2010.

inc. n. 11.2010.140 consid. 4), espressione del principio di proporzionalità

(sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa

ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).

c) Il

principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole

correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei

costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri

termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve

superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività

giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle

pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia

174.

consid. 2 a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid.

4).

d) Il

principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa

deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione

fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione

con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli

(sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126

I 188 consid. a/bb in).

e) Nell’ambito

della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al

legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti

dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri,

costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi

pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio

dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa

– calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata

alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di

sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti).

Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in

proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per

l’autorità.

f) Nei

limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria

dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed

un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in

pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o

l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op.

cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare

l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite

subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140, consid. 4).

g) Da quanto

sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di

elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di

giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente

oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi

verranno applicate analoghe tariffe.

h) Quanto al

fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato,

di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 2 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla

consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il

criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della

tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati. Il fatto

che l’ammontare, nel caso di specie, superi l’imposta sulla sostanza fissata

dallo Stato del Cantone Ticino non lo rende arbitrario: ancora una volta, il

massimo ed il minimo sono stati fissati nella legge (art. 29 LPMA).

i) Si

tratta ora di stabilire in concreto, se l’ammontare di fr. 850.- sia rispettoso

dei suddetti principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante

che questo giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del

proprio potere d’apprezzamento.

j) Il

reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria, vivendo

con una rendita AI mensile di soli fr. 1'780.- ed essendo a beneficio di un

sussidio di cassa malati pieno. L’immobile di sua proprietà è gravato da

ipoteca. Ritiene che il suo pupillo non sia dalla parte di quelli che possono

dare, ma dalla parte di quelli che devono ricevere.

k) Che la

situazione finanziaria di PI 1 sia così precaria a questo Giudice non risulta.

Nel corso degli anni il suo avere in liquidità è rimasto invariato (ca. fr.

20'000.- cfr. inventario, rendiconti 2010 e 2011). Abitando in casa propria,

spende solo fr. 350.- mensili per gli interessi ipotecari e beneficia di un sussidio

di cassa malati pieno. Non risulta che abbia altri alimenti od oneri a cui far

fronte. Come più sopra illustrato, l’autorità amministrativa o giudiziaria che

sia, è autorizzata ad avvalersi di una tabella basata sulla sostanza dei

pupilli, per calibrare le spese e la tassa prelevata.

l) Senonché

la sostanza tenuta in considerazione dall’Autorità di protezione include

l’avere depositato sul conto di libero passaggio n. 3__________ intestato a PI

1.

presso la Banca Raiffeisen con un attivo di complessivi fr. 121'336.55 al 31

dicembre 2011. Trattasi di un conto sul quale sono confluiti gli averi di

previdenza del secondo pilastro di PI 1 quando era uscito dall'istituzione di

previdenza alla quale era affiliato. L'utilizzo di detti averi è regolamentato

in modo restrittivo da chiare norme di legge federale [Legge sul libero

passaggio, LFLP (RS 831.42) e Ordinanza sul libero passaggio,OLP (RS

831.

)]. Dette condizioni sono riprese nel Regolamento relativo al conto di

libero passaggio della Banca Raiffeisen del 21 dicembre 2009.

m) Secondo l'art.

10.

del predetto Regolamento della Banca Raiffeisen, “ad eccezione dei motivi di

pagamento anticipato di cui all’art. 8, non sono possibili prelevamenti

anticipati dal conto di libero passaggio”, ciò rispetto alla scadenza ordinaria

regolamentata dall'art. 7. Solo a detta scadenza, fissata al più presto cinque

anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS, quindi a 60 anni, PI 1

può disporre liberamente del capitale di libero passaggio. D'altro canto, il

pagamento di spese e tasse giudiziarie o amministrative, non rientra

palesemente nelle eccezioni di prelevamento anticipato di cui all'art. 8 del medesimo

Regolamento.

n) Considerato

che nel 2011 PI 1 non aveva ancora compiuto i 60 anni, il conto in questione

non può quindi essere tenuto in considerazione quale sostanza per il calcolo di

spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale

dell'anno 2011. Di conseguenza, la sostanza computabile per il calcolo di spese

e tassa va ridotta a

fr. 267'290.-. Applicando la tabella di conversione dell’Autorità di protezione,

le spese e la tassa che PI 1 è tenuto a pagare ammontano di conseguenza a fr. 600.-.

o) Ne

discende che, per un palese errore commesso dall'autorità di prima sede nel

calcolo della sostanza di PI 1 – che, come detto, fa riferimento anche a

sostanza non computabile – le spese e la tassa per l'approvazione del rendiconto

finanziario e del rapporto morale devono essere ridotte di

fr. 250.-, e la decisione 26 marzo 2013 dell’Autorità protezione va modificata

di conseguenza.

p) Abbondanzialmente

si rileva che, a partire dai 60 anni, l’avere di libero passaggio non sarà più

vincolato. PI 1 potrà di conseguenza usufruirne con i prelevamenti che saranno

a lui necessari. A quel punto, la sostanza computabile per il calcolo di spese

e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale

potrà comprendere anche l'importo depositato sul conto di libero passaggio di

cui si è detto.

q) Tasse e

spese di giustizia del reclamo in oggetto, seguono la soccombenza.

7.

Circa i rimedi

giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale, quando il

valore litigioso non raggiunge l’importo di

fr. 30'000.--, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo 2 ottobre

2011 è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo 2 ottobre 2011 consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1. Non si assegnano ripetibili.

3. Il reclamo 3 aprile

2013 è parzialmente accolto.

Di conseguenza, la

decisione 26 marzo 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________, di

approvazione del rendiconto finanziario 2011 relativo a PI 1 è modificata come

segue:

1. invariato

2. invariato

3. le spese e la tassa

di giustizia della presente decisione per complessivi fr. 600.- sono a

carico dell’interessato.

4. invariato

5. invariato

4. Gli

oneri del reclamo 3 aprile 2013 consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1 e dell’Autorità regionale di protezione __________ in ragione di metà

ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.