9.2013.25
Approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale. Restituzione in intero del termine per ricorrere. Criteri per la fissazione delle tasse di giustizia applicate dalle ARP; in concreto, ta
13 agosto 2013Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.25
9.2013.114
Lugano
13 agosto 2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Hutter
Gerosa
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
per
quanto riguarda le tasse e spese messe a carico del curatelato PI 1 dalle Autorità tutorie regionali per l'approvazione
dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali degli anni 2010 e 2011
giudicando
ora:
- sul ricorso (recte ora reclamo) 2
ottobre 2011 presentato da RE 1 contro la decisione del 20 settembre 2011
dell’allora Autorità di vigilanza sulle tutele;
- sul reclamo 3 aprile 2013
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2013 dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con scritto 21
ottobre 2009 PI 1 – domiciliato a S__________ – ha chiesto di essere posto
sotto tutela volontaria. A suo carico pendevano diversi debiti. Il signor RE 1,
che già conosceva l’interessato, si è dichiarato disposto ad assumere l’impegnativo
incarico. Con decisione 12 novembre 2009, l’allora Commissione tutoria
regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha, di conseguenza, istituito
la tutela volontaria a favore del signor PI 1.
B. I rendiconti 2010,
regolarmente presentati dal tutore signor RE 1, sono stati approvati con decisione
11 agosto 2011 dalla Commissione tutoria. Essa ha prelevato complessivi fr.
850.- per spese e tassa di approvazione del rendiconto finanziario e del
rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.
C. Scaduto il termine di
ricorso, l’interessato è venuto a sapere che spese e tassa di fr. 850.- erano calcolati
in base alla sostanza del pupillo. Egli ha dunque deciso di inoltrare ricorso
con richiesta di restituzione dei termini, per ottenerne la riduzione.
D. L’allora Autorità di
vigilanza sulle tutele (in seguito Autorità di vigilanza), con decisione 20
settembre 2011 ha dichiarato il gravame irricevibile.
E. Non soddisfatto
dell’esito, l’interessato si è rivolto alla prima Camera civile del Tribunale
d’appello. Con ricorso (recte ora: reclamo) del 3 ottobre 2011 ha nuovamente chiesto la restituzione del termine e la riduzione della tassa.
F. In data 1° gennaio
2013 il gravame è stato trasmesso per competenza alla Camera di protezione del
Tribunale d'appello.
G. Pendente la procedura
di cui sopra, la Commissione tutoria, con decisione 26 marzo 2013, ha approvato pure i rendiconti presentati dal tutore per l’anno 2011. Nuovamente, essa ha
prelevato complessivi fr. 850.- per spese e tassa di approvazione del
rendiconto finanziario e del rapporto morale, ponendoli a carico del tutelato.
H. Con reclamo inoltrato
a questa Camera di protezione il 3 aprile 2013, RE 1 ha chiesto che la tassa
per l’approvazione del rendiconto fosse “limitata al costo di prestazione per
le necessarie verifiche del caso”; subordinatamente che “nel conteggio della
sostanza netta venga detratto l’importo della previdenza e che comunque il suo
pupillo non abbia a dover pagare un importo superiore a quello che paga con
l’imposta cantonale sulla sostanza.” (reclamo pag. 2 in fine).
I. In data 22 aprile
2013, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – ha presentato
osservazioni al reclamo, ribadendo di trarre l’importo della tassa e delle
spese di giustizia dalle normative in vigore e da una tabella allestita ed
utilizzata da anni, basata sul valore della sostanza dell’interessato, tabella
che ha accluso al proprio allegato. L’Autorità di protezione ha quindi chiesto
la reiezione del reclamo.
L. In data 28 aprile
2013, RE 1 ha presentato una replica spontanea, nella quale sottolinea
nuovamente di ritenere ingiusto il pagamento di una tassa cantonale così
elevata. Rileva inoltre che nella sostanza netta di PI 1 è stato considerato
pure l’importo di fr. 121'336.- del conto di libero passaggio vincolato, che, a
suo modo di vedere, non andrebbe conteggiato nella sostanza, così come non
viene fiscalmente conteggiato il capitale depositato presso la cassa pensione.
Considerato
Considerandi
I. In ordine:
1.
Sul
ricorso del 2 ottobre 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello
sulla restituzione dei termini:
a) Con
l'entrata in vigore della modifica del Codice civile in materia di protezione
degli adulti, i procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità
competente, cui applica il nuovo diritto di procedura (cfr. modifica del Codice
civile del 19 dicembre 2008; art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale del Codice civile).
b) L’autorità
di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello che
giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni
delle già Commissioni tutorie regionali (ora: Autorità regionali di protezione)
e per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica - contro le
decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di
autorità amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale
(cfr. art. 2 cpv. 2 della Legge cantonale sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto dell’8 marzo 1999 -in seguito
LPMA-; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e
440.
cpv. 3 CC; BSK Erw.SchutzR-R. Reusser,
art. 14a Titolo finale CC, n. 12).
c) Inoltrato
rispettando i termini da persona legittimata a ricorrere, il reclamo è ricevibile
in ordine.
2.
Sul
reclamo del 3 aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione
del rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011: il
reclamo è stato inoltrato alla scrivente Camera entro i termini di legge, da
persona legittimata a ricorrere. Esso è pertanto ricevibile in ordine (art.
450, art. 450 b CC, art. 2 cpv. 2 LPMA, 48 lett. f n. 7 LOG).
3.
Quanto alla
procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art. 450
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74a e 74b LPamm)
[cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della Ltut, pag. 8].
4.
In base all’art. 51
LPamm, quando, presso la medesima autorità siano proposti più ricorsi il cui
fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione
delle istruttorie e decidere i ricorsi con una sola decisione. Il ricorso
(recte ora: reclamo) 2 ottobre 2011, e il reclamo 3 aprile 2013, possono pertanto
essere congiunti ed evasi assieme.
II. Nel merito:
5.
Sul
ricorso del 2 ottobre 2011 alla prima Camera civile del Tribunale d’appello, in
merito alla restituzione dei termini:
a) L’Autorità
di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso di RE 1 in quanto i motivi
da lui esposti non rientravano nei limiti di una restituzione in intero contro
il lasso dei termini in base all’art. 148 CPC, a cui rimanda l’art. 12 LPamm.
b) Il termine
di ricorso in questione è - ed era anche prima della revisione del Codice
civile svizzero entrata in vigore il 1° gennaio 2013 - un termine di diritto
materiale, fissato dal diritto federale. Questo tipo di termini non soggiace
agli art. 142 e ss del CPC e non può essere di principio prorogato (cfr. Nina J. Frei, B-Komm, ed. 2012, vol. I,
pag. 1626 n. 5 ad art. 148 CPC). Ciò tuttavia non tocca la restituzione dei
termini di cui all’art. 148 CPC, la quale è invece, a determinate condizioni,
possibile (BSK-Erw.Schutz – R. E. Reusser, n. 20 ad art. 450b CC). Si tratta
ora di verificare se i motivi addotti dal ricorrente giustificavano la restituzione.
c) RE 1 afferma
di essere stato indotto in errore in quanto si trattava della prima volta che
si trovava confrontato con quella tassa, legata alla decisione di approvazione
del rendiconto. Avendo pensato che fosse dovuta al pagamento di una
prestazione, cioè al costo per la verifica di tutto quanto era stato fatto nel
periodo iniziale dall’Autorità, anche se contrariato, ha pagato la tassa e
lasciato scadere il termine inosservato.
d) Secondo
costante dottrina e giurisprudenza, la semplice ignoranza di norme giuridiche,
come pure un errore sulla loro portata, non giustifica una restituzione dei
termini, a meno che l’errore sia stato causato da un’informazione dell’autorità
(cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 maggio 2006 n.2A.175/2006
consid. 2.2.2. e dottrina citata; DTF 103 IV 133 consid. 2).
e) Si può
ragionevolmente ritenere che il reclamante, ricevuta la decisione, fosse all’oscuro
dello specifico della tassa applicata. Nondimeno, pur assumendo di non aver
pienamente colto a quale titolo essa fosse prelevata, l’ha accettata ed ha
lasciato trascorrere inosservati i termini di ricorso.
f) Considerato
quanto esposto al punto d), l’errore o l’ignoranza in merito alla portata di
una norma non giustifica una restituzione dei termini. È quindi a giusto
titolo, che l’allora Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il suo reclamo.
Diversamente, la restituzione dei termini dovrebbe essere data ad un numero indeterminato
di fattispecie, ogni volta che un interessato adducesse di non aver compreso
appieno il significato di una norma, rispettivamente di una decisione a lui
indirizzata.
g) In
conclusione, spettava al reclamante informarsi o inoltrare, se del caso, un
ricorso “cautelativo”, in attesa di ottenere le delucidazioni necessarie. Non
avendolo fatto, egli ha perso la possibilità di contestare il contenuto della decisione.
h) Visto
quanto sopra, il ricorso del 2 ottobre 2011, volto ad annullare la decisione
dell'Autorità di vigilanza, va respinto. Non è di conseguenza concessa la restituzione
dei termini.
i) Tasse
di giustizia e spese seguono la soccombenza.
6.
Sul reclamo del 3
aprile 2013, per la riduzione di spese e tassa per l'approvazione del
rendiconto finanziario e del rapporto morale per l'anno 2011:
a) In base
all’art. 29 cpv. 1 LPMA, le Autorità regionali di protezione possono applicare
alle proprie decisioni le seguenti tasse:
a) per l’approvazione
di rendiconti morali, da fr. 20.- a fr. 200.-;
b) per ogni altra
decisione fino a fr. 5'000.-.
Per
l'interpretazione della norma, in assenza di considerazioni specifiche negli
atti preparatori della recente riforma legislativa, ci si può riferire agli
atti che hanno condotto all'introduzione di identica disposizione nella legislazione
precedente. La nuova norma ha infatti ripreso integralmente l'art. 29 della
Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (Ltut),
in vigore fino al 31 dicembre 2012. Il Messaggio del Consiglio di Stato n. 4775
del 1° luglio 1998 sulla Ltut non è d'aiuto. Il Rapporto del Gran Consiglio del
12.
febbraio 1999 (cfr. pag. 5 ad art. 29) e i Verbali del Gran Consiglio (Vol. 5,
anno 1998-1999, pag. 3955) permettono invece di ritenere che il legislatore ha
inteso regolamentare la tassa del rendiconto morale alla lettera a), fissando
un minimo di fr. 20.– un massimo di fr. 200.–, e la tassa per le altre
decisioni alla lettera b), fissando un massimo di fr. 5'000.–. Nelle “altre
decisioni” rientra senza dubbio, nell'intenzione del legislatore, anche il rendiconto
finanziario, con possibilità di raggiungere il massimo di cui si è detto nel caso
in cui “siano allestiti rendiconti” a favore “di persone estremamente abbienti”
(cfr. Rapporto del Gran Consiglio menzionato, loc. cit.).
b) La LPMA
non specifica se, per quanto concerne le tasse delle Autorità regionali di
protezione, si debba applicare il diritto civile o quello amministrativo.
Nondimeno, sia nell’uno che nell’altro campo, le tasse di giustizia sono
contributi causali, soggetti ai principi della copertura dei costi e
dell’equivalenza (DTF 120 Ia 174 consid. 2a; sentenza ICCA del 16 dicembre
2010.
inc. n. 11.2010.140 consid. 4), espressione del principio di proporzionalità
(sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif.; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, n. 2 ad art. 28 Lpamm).
c) Il
principio della copertura dei costi postula l’esistenza di una ragionevole
correlazione fra il gettito globale delle tasse e l’ammontare complessivo dei
costi anticipati dall’ente pubblico, incluse le spese generali. In altri
termini, il totale delle risorse provenienti dalle tasse di giustizia non deve
superare il totale dei costi a carico della collettività per l’attività
giudiziaria in causa: dalle spese generali agli stipendi del personale, dalle
pigioni agli ammortamenti, dalle spese postali a quelle telefoniche (DTF 120 Ia
174.
consid. 2 a; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140 consid.
4).
d) Il
principio dell’equivalenza dispone invece, che l’ammontare della singola tassa
deve rimanere in un rapporto adeguato con il valore economico della prestazione
fornita dall’ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione
con il valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli
(sentenza TRAM del 23 novembre 2010 n. 52.2009.435 consid. 4.1. e rif; DTF 126
I 188 consid. a/bb in).
e) Nell’ambito
della determinazione delle tasse, dottrina e giurisprudenza riconoscono al
legislatore la possibilità di far capo a criteri schematici, dedotti
dall’esperienza (sentenza del TRAM citata e rif.). Il ricorso a questi criteri,
costituisce in effetti un’irrinunciabile necessità soprattutto per motivi
pratici, ai fini della percezione delle tasse. Affinché il principio
dell’equivalenza possa essere considerato ossequiato basta quindi che la tassa
– calcolata secondo criteri schematici – appaia come ragionevolmente proporzionata
alla prestazione: il principio dell’equivalenza è violato solo in caso di
sproporzione manifesta (sentenza del TRAM citata, consid. 4.1. nonché riferimenti).
Ciò significa, in buona sostanza, che l’ammontare della tassa dev’essere in
proporzione con l’importo complessivo dei costi causati dalla pratica per
l’autorità.
f) Nei
limiti del principio dell’equivalenza, l’autorità amministrativa o giudiziaria
dispone comunque in materia di spese, di un ampio potere di apprezzamento, ed
un’istanza superiore chiamata a verificarne la legittimità può intervenire in
pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato del suo potere o
l’ha ecceduto (Borghi/Corti, op.
cit., n. 2 ad art. 28 Lpamm). Nelle procedure importanti l’autorità può fissare
l’ammontare della tassa di giustizia in modo tale da compensare le perdite
subite nella trattazione delle cause minori (DTF 120 Ia 174 consid. 2 a in fine con richiami; sentenza ICCA del 16 dicembre 2010 inc. n. 11.2010.140, consid. 4).
g) Da quanto
sopra esposto discende che le autorità hanno senz’altro la possibilità di
elaborare schemi o tabelle sulle quali fondare il prelievo di tasse di
giustizia. Già dal profilo pratico ciò appare ragionevole. Questo sistema consente
oltretutto di mantenere una certa parità di trattamento: a casi analoghi
verranno applicate analoghe tariffe.
h) Quanto al
fatto che la tassa di giustizia sia commisurata alla sostanza dell’interessato,
di principio neppure questo è escluso. Come visto più sopra (consid. 2 a) il legislatore ticinese ha storicamente previsto una commisurazione della tassa in base alla
consistenza patrimoniale del curatelato, benché non abbia poi specificato il
criterio per la sua determinazione. Ciò che importa è che nel computo della
tassa il massimo ed il minimo consentiti dalla legge siano rispettati. Il fatto
che l’ammontare, nel caso di specie, superi l’imposta sulla sostanza fissata
dallo Stato del Cantone Ticino non lo rende arbitrario: ancora una volta, il
massimo ed il minimo sono stati fissati nella legge (art. 29 LPMA).
i) Si
tratta ora di stabilire in concreto, se l’ammontare di fr. 850.- sia rispettoso
dei suddetti principi dell’equivalenza e della copertura dei costi, fermo restante
che questo giudice puo’ intervenire solo se l’autorità inferiore ha abusato del
proprio potere d’apprezzamento.
j) Il
reclamante sostiene che PI 1 abbia una situazione finanziaria precaria, vivendo
con una rendita AI mensile di soli fr. 1'780.- ed essendo a beneficio di un
sussidio di cassa malati pieno. L’immobile di sua proprietà è gravato da
ipoteca. Ritiene che il suo pupillo non sia dalla parte di quelli che possono
dare, ma dalla parte di quelli che devono ricevere.
k) Che la
situazione finanziaria di PI 1 sia così precaria a questo Giudice non risulta.
Nel corso degli anni il suo avere in liquidità è rimasto invariato (ca. fr.
20'000.- cfr. inventario, rendiconti 2010 e 2011). Abitando in casa propria,
spende solo fr. 350.- mensili per gli interessi ipotecari e beneficia di un sussidio
di cassa malati pieno. Non risulta che abbia altri alimenti od oneri a cui far
fronte. Come più sopra illustrato, l’autorità amministrativa o giudiziaria che
sia, è autorizzata ad avvalersi di una tabella basata sulla sostanza dei
pupilli, per calibrare le spese e la tassa prelevata.
l) Senonché
la sostanza tenuta in considerazione dall’Autorità di protezione include
l’avere depositato sul conto di libero passaggio n. 3__________ intestato a PI
1.
presso la Banca Raiffeisen con un attivo di complessivi fr. 121'336.55 al 31
dicembre 2011. Trattasi di un conto sul quale sono confluiti gli averi di
previdenza del secondo pilastro di PI 1 quando era uscito dall'istituzione di
previdenza alla quale era affiliato. L'utilizzo di detti averi è regolamentato
in modo restrittivo da chiare norme di legge federale [Legge sul libero
passaggio, LFLP (RS 831.42) e Ordinanza sul libero passaggio,OLP (RS
831.
)]. Dette condizioni sono riprese nel Regolamento relativo al conto di
libero passaggio della Banca Raiffeisen del 21 dicembre 2009.
m) Secondo l'art.
10.
del predetto Regolamento della Banca Raiffeisen, “ad eccezione dei motivi di
pagamento anticipato di cui all’art. 8, non sono possibili prelevamenti
anticipati dal conto di libero passaggio”, ciò rispetto alla scadenza ordinaria
regolamentata dall'art. 7. Solo a detta scadenza, fissata al più presto cinque
anni prima del raggiungimento dell'età pensionabile AVS, quindi a 60 anni, PI 1
può disporre liberamente del capitale di libero passaggio. D'altro canto, il
pagamento di spese e tasse giudiziarie o amministrative, non rientra
palesemente nelle eccezioni di prelevamento anticipato di cui all'art. 8 del medesimo
Regolamento.
n) Considerato
che nel 2011 PI 1 non aveva ancora compiuto i 60 anni, il conto in questione
non può quindi essere tenuto in considerazione quale sostanza per il calcolo di
spese e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale
dell'anno 2011. Di conseguenza, la sostanza computabile per il calcolo di spese
e tassa va ridotta a
fr. 267'290.-. Applicando la tabella di conversione dell’Autorità di protezione,
le spese e la tassa che PI 1 è tenuto a pagare ammontano di conseguenza a fr. 600.-.
o) Ne
discende che, per un palese errore commesso dall'autorità di prima sede nel
calcolo della sostanza di PI 1 – che, come detto, fa riferimento anche a
sostanza non computabile – le spese e la tassa per l'approvazione del rendiconto
finanziario e del rapporto morale devono essere ridotte di
fr. 250.-, e la decisione 26 marzo 2013 dell’Autorità protezione va modificata
di conseguenza.
p) Abbondanzialmente
si rileva che, a partire dai 60 anni, l’avere di libero passaggio non sarà più
vincolato. PI 1 potrà di conseguenza usufruirne con i prelevamenti che saranno
a lui necessari. A quel punto, la sostanza computabile per il calcolo di spese
e tassa per l'approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale
potrà comprendere anche l'importo depositato sul conto di libero passaggio di
cui si è detto.
q) Tasse e
spese di giustizia del reclamo in oggetto, seguono la soccombenza.
7.
Circa i rimedi
giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale, quando il
valore litigioso non raggiunge l’importo di
fr. 30'000.--, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo 2 ottobre
2011 è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo 2 ottobre 2011 consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1. Non si assegnano ripetibili.
3. Il reclamo 3 aprile
2013 è parzialmente accolto.
Di conseguenza, la
decisione 26 marzo 2013 dell’Autorità regionale di protezione __________, di
approvazione del rendiconto finanziario 2011 relativo a PI 1 è modificata come
segue:
1. invariato
2. invariato
3. le spese e la tassa
di giustizia della presente decisione per complessivi fr. 600.- sono a
carico dell’interessato.
4. invariato
5. invariato
4. Gli
oneri del reclamo 3 aprile 2013 consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di RE
1 e dell’Autorità regionale di protezione __________ in ragione di metà
ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.