9.2013.251
Assunzione spese curatela educativa
8 settembre 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.251
Lugano
8 settembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda l’assunzione delle spese per la misura di protezione a favore
del figlio
giudicando
sul reclamo del 14 novembre 2013 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 22 ottobre 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (1997) è figlio
di RE 1 e RE 2. Nel mese di gennaio 2009 i genitori si sono rivolti alla
Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) a
seguito di problemi comportamentali e scolastici del figlio. Tramite decisione
7 luglio 2010 essi sono stati privati della custodia sul figlio, che è stato
collocato provvisoriamente al __________. Con decisione 9 dicembre 2010 egli è
stato collocato all’Istituto __________. A partire dal 17 giugno 2011 la
privazione della custodia dei genitori è stata revocata e PI 1 è rientrato al domicilio.
B. Tramite decisione 28
luglio 2011 la Commissione tutoria ha istituito a favore di PI 1 una curatela
ai sensi dell’art. 308 CC. In veste di curatore è stato nominato CO 2 con il
compito di fornire sostegno educativo ai genitori e orientare dal punto di
vista scolastico e professionale il minore. Il curatore aveva pure il compito
di collaborare con l’Ufficio famiglie e minorenni per valutare un progetto
futuro in alternativa al collocamento in esternato, che avrebbe potuto essere
concretizzato esclusivamente dal settembre 2011.
C. Con scritto 27
giugno 2012 i genitori di PI 1 hanno chiesto la revoca della curatela,
sostenendo che il figlio era già sufficientemente seguito da una rete importante
(SAE, docente di sostegno, operatrice di riferimento del programma “case management”
istituito dal DECS e, privatamente, lo psicoterapeuta).
Tramite decisione 22
ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla
Commissione tutoria nelle sue competenze, (in seguito Autorità di protezione)
ha revocato la curatela educativa, riconoscendo una mercede al curatore per
l’anno 2012 di fr. 1'965.75, anticipata dal comune di __________ e posta a
carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.
D. Contro quest’ultima
decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 14 novembre 2013. Essi si
oppongono al riconoscimento della mercede, sostenendo che il ruolo del curatore
per il 2012 sarebbe stato molto ridotto e di conseguenza l’importo fissato non
sarebbe equo, ritenuto che CO 2 non avrebbe assolto il suo compito.
E. In data 27 novembre
2013 il curatore ha presentato le proprie osservazioni, specificando di aver
svolto il suo lavoro “con coscienza ed onestà” e di aver incontrato PI 1 ogni 15
giorni perché sarebbe stato il ragazzo ad esprimere il suo bisogno di parlare e
di avere uno spazio privilegiato per essere ascoltato e poter discutere delle
sue problematiche.
F.Con
osservazioni 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che contrariamente
a quanto sostenuto dai reclamanti, il curatore ha intrattenuto incontri con PI
1 fino al 7 maggio 2012 ed ha ottemperato al proprio mandato, per il quale la
mercede appare adeguata.
Considerato
Considerandi
1.
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di
un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC).
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al
Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.
6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per
effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura
amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,
nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di
protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata
Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).
2.
Conformemente
all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano
nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota
2461; Wullschleger in:
FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4
delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Sono quindi i genitori a
dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e
formazione, e per le misure prese a loro tutela.
Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA,
i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria
sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento
(cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è
tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate
dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità
regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere
recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è
tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la
somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso
dell’interessato (c; cpv. 3).
Giusta
l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate
dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo
sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.
3.
Nella fattispecie in
esame i reclamanti sostengono che il curatore avrebbe avuto contatti
esclusivamente con il figlio, sempre da solo. Essi ne contestano l’operato, ritenendo
che avrebbe incontrato il figlio soltanto fino al 15 febbraio e che l’importo
stabilito per la mercede sarebbe pertanto “spropositato”, “sia per il
periodo di effettivo lavoro” che il sig. CO 2 ha dedicato a PI 1, “sia
per la qualità e i risultati degli incontri avvenuti”.
L’Autorità di protezione
ha specificato che in realtà l’ultimo incontro del curatore con PI 1 è avvenuto
il 7 maggio 2012. Essa contesta l’inattività del curatore e sostiene “che la
qualità e i risultati del mandato svolto dal curatore siano messi in
discussione non trova palesemente fondamento. Il lavoro svolto dal curatore inserito
nella rete tutta ha contribuito in modo rilevante al recupero del minore e di
un contesto famigliare attualmente adeguato, per cui tra l’altro ben si
giustifica ringraziarlo per il suo operato”.
Pure il curatore ha
osservato di aver sempre incontrato il ragazzo quasi ogni 15 giorni “perché
aveva espresso più volte la volontà di parlare, di avere un momento
privilegiato dove poter essere ascoltato e discutere delle sue problematiche”:
4.
La nota d’onorario
contestata dai reclamanti si presenta dettagliata e suddivisa per ogni mese da
gennaio a giugno 2012. La tariffa oraria è di fr. 40.- per un tempo esposto di
41,65 h., per un totale di
fr. 1'666.-, mentre le spese vive (telefonate, postali) equivalgono a
fr. 263.65 e le trasferte a fr. 36.–.
Da un esame
particolareggiato della nota emerge che il tempo indicato è conforme al
mandato: non sembra a questo Giudice che si possa infatti rimproverare al
curatore di aver presentato una nota troppo esosa o non proporzionale al suo
compito, con una media mensile di meno di 7 h. e di circa fr. 50.- di rimborso
spese/trasferte. Considerati quindi la complessità del caso, il buon esito e i
miglioramenti ottenuti da PI 1, oltre al riconoscimento del lavoro svolto da
parte dell’Autorità di protezione, il costo della misura appare appropriato.
Semmai, se si può muovere
una critica nei confronti del curatore e dell’Autorità di protezione, è quella
per il primo di non aver dettagliato nella sua nota le “riunioni”, ciò che non
permette di risalire a quanti e quali incontri siano avvenuti anche alla
presenza del minore, mentre per l’Autorità di protezione di non aver richiesto
maggiori dettagli. Tuttavia, ritenuto quanto indicato sopra e visto che il
tempo esposto non può essere giudicato eccessivo, si può sopprasedere da
ulteriori verifiche, considerato peraltro che le “riunioni” indicate sono
nell’ordine di una alla settimana per la durata di un’ora, esattamente come
quelle enumerate nella nota d’onorario del 2011, mai contestata e nella quale
tuttavia, veniva indicato alla presenza di chi si svolgevano (ad es. “riunione
j.b”).
5.
Alla luce di quanto
precede il reclamo va respinto.
Tassa né spese di giustizia seguono la
soccombenza e sono quindi poste a carico dei reclamanti in solido.
6.
Quanto ai rimedi
giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in
materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di
valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede del curatore,
il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini dell’art. 74
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.--
b) spese fr.
100.–
fr.
200.--
sono posti a carico di RE
1 e RE 2 in solido.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.