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Decisione

9.2013.251

Assunzione spese curatela educativa

8 settembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (1997) è figlio

di RE 1 e RE 2. Nel mese di gennaio 2009 i genitori si sono rivolti alla

Commissione tutoria regionale di __________ (in seguito Commissione tutoria) a

seguito di problemi comportamentali e scolastici del figlio. Tramite decisione

7 luglio 2010 essi sono stati privati della custodia sul figlio, che è stato

collocato provvisoriamente al __________. Con decisione 9 dicembre 2010 egli è

stato collocato all’Istituto __________. A partire dal 17 giugno 2011 la

privazione della custodia dei genitori è stata revocata e PI 1 è rientrato al domicilio.

B. Tramite decisione 28

luglio 2011 la Commissione tutoria ha istituito a favore di PI 1 una curatela

ai sensi dell’art. 308 CC. In veste di curatore è stato nominato CO 2 con il

compito di fornire sostegno educativo ai genitori e orientare dal punto di

vista scolastico e professionale il minore. Il curatore aveva pure il compito

di collaborare con l’Ufficio famiglie e minorenni per valutare un progetto

futuro in alternativa al collocamento in esternato, che avrebbe potuto essere

concretizzato esclusivamente dal settembre 2011.

C. Con scritto 27

giugno 2012 i genitori di PI 1 hanno chiesto la revoca della curatela,

sostenendo che il figlio era già sufficientemente seguito da una rete importante

(SAE, docente di sostegno, operatrice di riferimento del programma “case management”

istituito dal DECS e, privatamente, lo psicoterapeuta).

Tramite decisione 22

ottobre 2013 l’Autorità regionale di protezione __________, subentrata alla

Commissione tutoria nelle sue competenze, (in seguito Autorità di protezione)

ha revocato la curatela educativa, riconoscendo una mercede al curatore per

l’anno 2012 di fr. 1'965.75, anticipata dal comune di __________ e posta a

carico dei genitori in ragione di metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.

D. Contro quest’ultima

decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 14 novembre 2013. Essi si

oppongono al riconoscimento della mercede, sostenendo che il ruolo del curatore

per il 2012 sarebbe stato molto ridotto e di conseguenza l’importo fissato non

sarebbe equo, ritenuto che CO 2 non avrebbe assolto il suo compito.

E. In data 27 novembre

2013 il curatore ha presentato le proprie osservazioni, specificando di aver

svolto il suo lavoro “con coscienza ed onestà” e di aver incontrato PI 1 ogni 15

giorni perché sarebbe stato il ragazzo ad esprimere il suo bisogno di parlare e

di avere uno spazio privilegiato per essere ascoltato e poter discutere delle

sue problematiche.

F.Con

osservazioni 29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha precisato che contrariamente

a quanto sostenuto dai reclamanti, il curatore ha intrattenuto incontri con PI

1 fino al 7 maggio 2012 ed ha ottemperato al proprio mandato, per il quale la

mercede appare adeguata.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello [art. 2 cpv. 2 Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto (LPMA)], che giudica, nella composizione di

un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC).

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al

Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n.

6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per

effetto delle norme transitorie della nuova Legge sulla procedura

amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014,

nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate dalle Autorità di

protezione prima di tale data continua a trovare applicazione l’ormai abrogata

Legge di procedura per le cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Conformemente

all’art. 276 cpv. 1 CC, i costi delle misure a tutela del figlio rientrano

nell'obbligo di mantenimento dei genitori (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 5ª ed., Losanna-Ginevra 2014, pag. 704 nota

2461; Wullschleger in:

FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 4

delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).

Sono quindi i genitori a

dover provvedere al sostentamento dei figli, incluse le spese di educazione e

formazione, e per le misure prese a loro tutela.

Secondo l’art. 19 cpv. 1 LPMA,

i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria

sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento

(cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è

tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali spese sono anticipate

dall’autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’autorità

regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere

recuperati presso il pupillo tenuto conto del suo fabbisogno (a), presso chi è

tenuto al sostentamento della persona in questione (b) oppure trattenendo la

somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso di decesso

dell’interessato (c; cpv. 3).

Giusta

l’art. 3 cpv. 3 ROPMA, le spese per la misura di protezione, quando anticipate

dall’Autorità di protezione e non recuperate dal pupillo o da chi è tenuto al suo

sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata.

3.

Nella fattispecie in

esame i reclamanti sostengono che il curatore avrebbe avuto contatti

esclusivamente con il figlio, sempre da solo. Essi ne contestano l’operato, ritenendo

che avrebbe incontrato il figlio soltanto fino al 15 febbraio e che l’importo

stabilito per la mercede sarebbe pertanto “spropositato”, “sia per il

periodo di effettivo lavoro” che il sig. CO 2 ha dedicato a PI 1, “sia

per la qualità e i risultati degli incontri avvenuti”.

L’Autorità di protezione

ha specificato che in realtà l’ultimo incontro del curatore con PI 1 è avvenuto

il 7 maggio 2012. Essa contesta l’inattività del curatore e sostiene “che la

qualità e i risultati del mandato svolto dal curatore siano messi in

discussione non trova palesemente fondamento. Il lavoro svolto dal curatore inserito

nella rete tutta ha contribuito in modo rilevante al recupero del minore e di

un contesto famigliare attualmente adeguato, per cui tra l’altro ben si

giustifica ringraziarlo per il suo operato”.

Pure il curatore ha

osservato di aver sempre incontrato il ragazzo quasi ogni 15 giorni “perché

aveva espresso più volte la volontà di parlare, di avere un momento

privilegiato dove poter essere ascoltato e discutere delle sue problematiche”:

4.

La nota d’onorario

contestata dai reclamanti si presenta dettagliata e suddivisa per ogni mese da

gennaio a giugno 2012. La tariffa oraria è di fr. 40.- per un tempo esposto di

41,65 h., per un totale di

fr. 1'666.-, mentre le spese vive (telefonate, postali) equivalgono a

fr. 263.65 e le trasferte a fr. 36.–.

Da un esame

particolareggiato della nota emerge che il tempo indicato è conforme al

mandato: non sembra a questo Giudice che si possa infatti rimproverare al

curatore di aver presentato una nota troppo esosa o non proporzionale al suo

compito, con una media mensile di meno di 7 h. e di circa fr. 50.- di rimborso

spese/trasferte. Considerati quindi la complessità del caso, il buon esito e i

miglioramenti ottenuti da PI 1, oltre al riconoscimento del lavoro svolto da

parte dell’Autorità di protezione, il costo della misura appare appropriato.

Semmai, se si può muovere

una critica nei confronti del curatore e dell’Autorità di protezione, è quella

per il primo di non aver dettagliato nella sua nota le “riunioni”, ciò che non

permette di risalire a quanti e quali incontri siano avvenuti anche alla

presenza del minore, mentre per l’Autorità di protezione di non aver richiesto

maggiori dettagli. Tuttavia, ritenuto quanto indicato sopra e visto che il

tempo esposto non può essere giudicato eccessivo, si può sopprasedere da

ulteriori verifiche, considerato peraltro che le “riunioni” indicate sono

nell’ordine di una alla settimana per la durata di un’ora, esattamente come

quelle enumerate nella nota d’onorario del 2011, mai contestata e nella quale

tuttavia, veniva indicato alla presenza di chi si svolgevano (ad es. “riunione

j.b”).

5.

Alla luce di quanto

precede il reclamo va respinto.

Tassa né spese di giustizia seguono la

soccombenza e sono quindi poste a carico dei reclamanti in solido.

6.

Quanto ai rimedi

giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in

materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di

valore, ma non per quanto attiene l’addebito della nota mercede del curatore,

il cui valore non raggiunge la soglia di fr. 30'000.-- ai fini dell’art. 74

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.--

b) spese fr.

100.–

fr.

200.--

sono posti a carico di RE

1 e RE 2 in solido.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.