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Decisione

9.2013.252

Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni

10 novembre 2014Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con scritto del 15

febbraio 2013 CO 2 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) che la madre PI 1 (1919), allora degente

presso la Casa per anziani __________ di __________, non era più in grado di

gestirsi autonomamente “a causa di malattia”, postulando un incontro con

l’Autorità.

B. Il 12 marzo 2013

l’avv. PR 1 ha riferito all’Autorità di protezione che RE 2 (in seguito RE 2) e

RE 1, gli avrebbero conferito mandato di tutelare i loro interessi “di fronte

all’ingiustificata richiesta del fratello CO 2 di istituire una curatela a

favore della madre”. PI 1 sarebbe infatti stata in grado di intendere e di

volere, e di capire cosa succedeva accanto a se, così come la portata delle sue

azioni. Questi sarebbero stati in possesso di una procura per la gestione delle

piccole necessità quotidiane.

C. Durante l’incontro

del 17 aprile 2013 con l’Autorità di protezione, CO 2 ha postulato l’istituzione

di una curatela a favore della madre, a causa “dello stato in cui” versava dopo

l’ictus avuto un anno prima. A comprova ha presentato il certificato

medico del dr. __________ del 23 gennaio 2013, da cui risultava che la

madre, “affetta da grave polipatologia neurologica con stato confusionale”

non era “più in grado di gestire i propri beni”. CO 2 oltre a lamentare

una mancanza di collaborazione dei fratelli, indicava che il suo unico

interesse era quello di proteggere la madre. CO 2 riteneva opportuno che fosse

verificato se il fratello RE 2 amministrava correttamente i beni della madre.

D. In sede d’udienza del

14 maggio 2013 dinanzi all’Autorità di protezione, l’avvocato PR 1, che si era

occupato delle questioni ereditarie del padre di CO 2, di RE 2 e di RE 1, ha

indicato che “CO 2 aveva chiesto di modificare la suddivisione delle quote

ereditarie attribuendo quella della madre ai tre figli, subordinatamente di

bloccare questo denaro e di non distribuirlo”. Mancato l’accordo degli altri

eredi, il legale aveva provveduto a versare le quote ai rispettivi beneficiari.

CO 2 avrebbe quindi chiesto di bloccare la quota ereditaria di spettanza della

madre nell’attesa di poter chiarire chi avrebbe gestito l’importo. Non avendo

ottenuto risposta alcuna avrebbe pertanto segnalato la questione all’Autorità

di protezione.

I fratelli RE 1 e RE 2, lamentavano un mancato

interesse per la madre da parte del fratello RE 2, che sarebbe andato raramente

a farle visita.

Quanto allo stato cognitivo di PI 1

l’avvocato riferiva che vi erano dei momenti in cui era lucida e capiva

perfettamente cosa accadeva attorno a lei, capiva la portata di fatti

giuridici, le domande che le venivano poste ed era in grado di rispondere. Vi

erano invece dei momenti e giorni in cui era confusa e non comprendeva cosa le

veniva chiesto.

In sede d’udienza i fratelli indicavano di

opporsi alla nomina di un curatore amministrativo per la madre, riferendo che per

stessa volontà della madre dovevano essere lui e la sorella ad occuparsi della

gestione economica ed amministrativa della stessa.

E. Invitato in tal senso

dall’Autorità di protezione, il 13 giugno 2013 il dr. med. __________, che

aveva in cura PI 1 dal 29 febbraio 2012, ha certificato che si trattava “di una paziente di 94 anni in cattive condizioni generali, soprattutto in seguito ad

un ictus ischemico” del 15 giugno 2012. Il medico indicava inoltre che già

allora le condizioni generali erano molto precarie tanto che nella lettera

d’uscita dell’OCL si descriveva un quadro clinico talmente compromesso da

escludere sia una logopedia che una ripresa di un alimentazione per via orale.

Nel certificato veniva infine indicato che la paziente appariva completamente disorientata

nel tempo e nello spazio e non era sempre in grado di riconoscere il personale curante.

Il medico concludeva rilevando che “la capacità della paziente a autodeterminarsi”

non era più presente e che necessitava “di misure di protezione”.

F. Il 12 giugno 2013

l’avv. PR 1 ha trasmesso copia della “procura generale” sottoscritta il 12

dicembre 2012 da PI 1 a favore del figlio RE 2 e copia della subdelega

conferita da quest’ultimo alla sorella (11 marzo 2013).

G. Durante la visita del

20 giugno 2013 presso la Residenza __________, l’assistente del Delegato dell'Autorità

di protezione __________ ha riscontrato difficoltà a stabilire il grado di

lucidità di PI 1. Nel suo rapporto egli ha evidenziato che a seguito dell’ictus

ischemico la signora soffriva “di afasia” che non permetteva di ben capire se

non comprendeva quanto le veniva chiesto, se aveva problemi mnemonici o se non

era in grado di esprimere il suo pensiero. L’infermiere capo reparto, presente

alla visita, ha riferito che lo stato di orientamento della paziente variava di

giorno in giorno.

H. Preso atto degli accertamenti

effettuati, ed in particolare dei certificati medici del dr. med. __________,

con risoluzione del 16 settembre/22 ottobre 2013 (ris. n. 3605/2013) l’Autorità

di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni, designando l’avv. CUR 1, quale curatrice. L’Autorità

ha indicato quali sfere di compiti della curatrice:

a) rappresentare la signora PI 1 nell’ambito della regolamentazione

dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con

le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali,

con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche

e giuridiche;

b)

amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti

bancari e/o postali della signora PI 1.

Ad un eventuale

reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.

I. Contro la predetta

decisione del 16 settembre/22 ottobre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo

del 18 novembre 2013, postulando, previa restituzione dell’effetto sospensivo,

l’annullamento della risoluzione impugnata. A mente dei fratelli benché fosse indubbio

che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse più in grado di provvedere a

sé stessa, i certificati medici agli atti non si esprimevano sulla capacità di

intendere e di volere della stessa. Già per questo motivo la decisione

querelata andava, a loro dire, annullata. Secondo i reclamanti la procura

generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale

“mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe

espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni

potere di rappresentanza al figlio RE 2. In conclusione i reclamanti sottolineavano

che la madre non possedeva importanti somme di denaro, né tantomeno somme non

dichiarate al fisco, come cercava di far credere il fratello.

L. Con osservazioni del

29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato i contenuti della

risoluzione impugnata.

Mediante

osservazioni del 12 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in

prima sede. Egli ha sottolineato in particolare che i fratelli RE 2 e RE 1, non

sarebbero stati in grado di occuparsi correttamente delle questioni amministrative

e finanziarie della madre, non avendo conseguito alcuna formazione. A mente

dello stesso il curatore doveva in ogni caso essere una persona esterna alla cerchia

famigliare.

Il 2014 PI 1 è deceduta.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale

d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a

giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di

protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),

concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non

già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle

norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in

particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si

applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza

con amministrazione dei beni in favore di PI 1, designando quale curatrice

l’avv. CUR 1. L’Autorità ha considerato che, sulla base degli accertamenti effettuati,

la necessità di istituire una misura di protezione a favore di PI 1 appariva

indubbia “atteso che l’interessata” non risultava “più in grado di provvedere

ai propri interessi”. Questo facendo riferimento ai certificati medici del dr. __________,

nonché all’esito della visita alla signora effettuata dall’assistente delegata

dell’Autorità di protezione. A mente dell’Autorità la procura generale

conferita al figlio non era in ogni caso più valida per effetto della perdita

di capacità civile dell’interessata, dovuta alla sua accertata incapacità di

discernimento. Visti gli evidenti dissidi fra i fratelli, l’Autorità di

protezione ha concluso precisando che nel caso in esame era necessario incaricare

una persona neutra.

3.

Con il proprio

reclamo i fratelli RE 2 e RE 1 precisano innanzitutto che i certificati medici

agli atti non si esprimevano sulla capacità di intendere e di volere della

madre, pur non contestando che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse

più in grado di provvedere a sé stessa. La decisione querelata andava

annullata. A mente dei reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre

il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi

dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e

inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al

figlio RE 2. I reclamanti contestano infine la tesi di controparte secondo cui

la madre possedeva importanti somme di denaro, somme non dichiarate al fisco.

4.

Contestata nel caso

in esame è la decisione di istituire una misura di protezione in favore di PI 1,

nonché la scelta del curatore operata dall’Autorità.

In concreto va

innanzitutto indicato che, con la scomparsa di PI 1 (26 giugno 2014) la

curatela istituita con risoluzione del 16 settembre/22 ottobre 2013 ha in ogni caso preso fine. Giusta l’art. 399 CC la curatela prende fine per legge con la morte

dell’interessato. Oggetto della presente è pertanto unicamente quello di esaminare

la validità della curatela istituita il 16 settembre/22 ottobre 2013 con

entrata in vigore immediata (a fronte del diniego dell'effetto sospensivo al

reclamo), la cui validità è stata contestata con il reclamo in esame.

5.

Le condizioni materiali

per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In

particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona

maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in

parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo

stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità

di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e

non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre

sbrigare (n. 2).

La legge menziona tre

cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de

l’adulte, Meier, art. ad art. 390

CC n. 25).

Secondo la dottrina

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va

interpretata restrittivamente (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo

gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente

di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a

quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba

psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione,

nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o

quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica

del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare

pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel,

Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam,

op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale

italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere

nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e

non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale,

disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8).

In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di

debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati

(BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag.

136; CommFam, op. cit., art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et

effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei

casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza

sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari

per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,

l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art.

390.

CC n. 8; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad

art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque

avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n.

405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n.

5.10

pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in

funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro

importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà

un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di

compiti affidate al curatore (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).

5.1

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente

nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una

curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.

cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.

9.2013

).

5.2

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni

misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),

in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,

l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e

i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé

stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK

Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; CommFam,

op. cit., ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138). In questo

senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate

interessi meritevoli di protezione (CommFam, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, op. cit., n. 386, pag.

184).

5.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione

degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio

i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove

necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei

e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).

L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:

secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere

e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle

modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.

DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

Nel caso in esame,

contrariamente a quanto palesato dai reclamanti, la risoluzione avversata

resiste alla critica.

6.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione indicava di aver preso la misura contestata anche

sulla base del certificato medico del dr. __________ del 29 febbraio 2012.

Il medico, che ha

certificato di avere in cura PI 1 dal 29 febbraio 2012, aveva appunto indicato

che si trattava “di una paziente 94enne in cattive condizioni generali,

soprattutto in seguito ad un ictus ischemico emisferico sinistro con emisindrome

destra completa avvenuto il 15 giugno 2012 ed in seguito al quale la paziente

aveva presentato anche crisi epilettiche generalizzate ed era quindi stata

ricoverata per dieci giorni presso il Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________”.

Nonostante la gravità

della situazione clinica, lentamente la paziente (allora ricoverata presso la

Casa per anziani __________ di __________), aveva ripreso un’alimentazione per via

orale ed un discreto equilibrio. Nel certificato il medico indicava che la

paziente passava “la giornata a letto o in poltrona”, persisteva “l’emiplegia

completa destra con grosse difficoltà motorie e una afasia” che impediva “l’esecuzione

di test mentali”. La paziente appariva “completamente disorientata nel tempo e

nello spazio e non sempre” era “in grado di riconoscere il personale curante”.

Il medico riteneva infine

che “la capacità della paziente ad autodeterminarsi” non era più presente e che

necessitava misure di protezione (certificato del 29 febbraio 2012).

Già in precedenza lo

stesso medico aveva certificato che PI 1, affetta da un grave polipatologia

neurologica con stato confusionale, non era più in grado di gestire i propri

interessi (certificato agli atti del 23 gennaio 2013).

6.2

Ora, indipendentemente

da quanto cercano di far credere i reclamanti, nel caso in esame determinante

per l’istituzione della misura di protezione non era l’incapacità di

discernimento di PI 1, bensì la capacità della stessa di provvedere ai propri

interessi. Nel caso in esame non era stata istituita una curatela generale (ai

sensi dell’art. 398 CC) che pone quale condizione appunto una durevole incapacità

di discernimento, bensì una semplice curatela di rappresentanza ai sensi

dell’art. 394 CC.

Ora che PI 1 non fosse al

momento in cui è stata presa la risoluzione impugnata, capace di provvedere

ai propri interessi non è in concreto messo in discussione. Gli stessi

reclamanti hanno infatti dichiarato che la stessa era “indiscutibilmente malata

e non in grado di provvedere a sé stessa” (reclamo pag. 4). Che la stessa si

trovasse in “un analogo stato di debolezza” ai sensi dell’art. 390 CC risulta

con ogni evidenza dal certificato medico agli atti.

Anche l‘assistente del

Delegato dell'Autorità di protezione __________ ha riscontrato difficoltà a

stabilire il grado di lucidità di PI 1. A seguito della visita presso la Casa

per anziani, ha infatti riferito che a seguito dell’ictus ischemico la signora

soffriva di afasia che non permetteva di ben capire se non comprende quanto le

veniva chiesto, se aveva problemi mnemonici o se non era in grado di esprimere

il suo pensiero. L’infermiere capo reparto, presente alla visita, ha riferito

che lo stato di orientamento della paziente variava di giorno in giorno.

Ora in simili circostanze

la necessità di una misura di protezione appariva incontestabile.

6.3

Quanto alla “Procura

generale” del 12 dicembre 2012 agli atti, va rilevato quanto segue.

Con la procura,

sottoscritta appunto il 12 dicembre 2012, PI 1 conferiva procura generale al

figlio RE 2 per “esperire in suo nome e per suo conto tutte le pratiche,

nessuna esclusa, di fronte alle Autorità civili, amministrative e fiscali, così

come di fronte a compagnie assicurative e banche. La firma era stata

autenticata dal notaio avv. PR 1 il giorno stesso.

Indipendentemente da

quanto cercano di far credere i reclamanti la stessa non può con ogni evidenza

essere considerata al pari di un mandato precauzionale ai sensi dell’art. 361

CC.

Giusta l’art. 361 CC, il

mandato precauzionale è infatti costituito per atto olografo o per atto pubblico.

La “Procura generale”, benché firmata di pugno dall’interessata, era stata redatta al computer,

e non rispettava la forma olografa, in quanto non interamente redatta a mano

dall’interessata (CommFam, op. cit., art. 361 n. 7) e neppure poteva essere

considerata quale atto pubblico.

La forma è una condizione

di validità del mandato precauzionale.

A differenza del diritto

successorio, il diritto di protezione degli adulti non prevede l’annullabilità

in caso di un vizio di forma. In un simile caso il mandato è semplicemente

nullo (CommFam, op. cit., art. 361 n. 17).

6.4

Ora in simili

circostanze, posta l’esigenza di istituire una misura di protezione in favore

di PI 1 e ritenuto che la procura agli atti non costituiva un mandato precauzionale,

va analizzato se la scelta di istituire CUR 1 quale curatrice resiste alle

critiche dei reclamanti.

In concreto va di

conseguenza accertato se vi era o meno un’esplicita espressione di volontà

pronunciata da PI 1 alla nomina del figlio RE 2 quale curatore, così come

sostenuto dai reclamanti.

L’art. 401 CC dispone che

quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela.

L'art.

401.

cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione,

secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea

allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC,

l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio

espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse

competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la

persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento

della misura (COMPA, op. cit., N. 6.21; CommFam, op. cit., art.

401.

CC n. 1).

I

desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art.

401.

cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto

possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui

l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la

persona proposta non possiede le competenze necessarie. Tuttavia

l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., art.

401.

CC, n. 2 e 4-5).

Ora in concreto, nella

fattispecie l’Autorità di protezione ha provveduto a sentire le parti. Quanto ad

PI 1, non è stato possibile sentirla ed interrogarla in merito alla scelta di

un eventuale curatore. Come riferito da __________, assistente del Delegato, al

momento della visita presso la Casa per anziani, la stessa non è stata in grado

di stabilire il grado di lucidità di PI 1. Durante l’incontro PI 1 non ha in

ogni caso indicato di voler affidare al figlio RE 2 il ruolo di curatore (cfr.

“nota d’incarto” relativa alla visita del 20 giugno 2013).

In concreto, è certo

acquisito che RE 2 si è occupato fino all’istituzione della curatela in esame

della gestione corrente della madre e neppure è messo in dubbio che egli sia

stato, assieme alla sorella, molto vicino alla madre.

Egli ha però negato ogni

collaborazione con il fratello CO 2. Non ha infatti mai risposto ai suoi

scritti, motivo per il quale CO 2 è stato costretto a rivolgersi all’Autorità

di protezione (cfr. scritto del 25 gennaio 2013; incontro del 17 aprile 2013).

I reclamanti hanno sempre negato ogni collaborazione con il fratello CO 2 (cfr.

incontro del 14 maggio 2013: “i reclamanti confermano di non voler mostrare

nulla al fratello CO 2, non solo perché non si è mai interessato della madre ma

perché è la volontà della madre stessa che siano solo loro ad occuparsi della

sua gestione economica e amministrativa”). Ora come evidenziato dall’Autorità

di protezione stessa, il comportamento oppositivo messo in atto nei confronti

di CO 2 da parte del fratello RE 2 osta alla sua nomina quale curatore della

madre. Questo indipendentemente dalle motivazioni.

Dalla documentazione agli

atti non è possibile determinare se la situazione di PI 1 fosse “semplice” da

gestire, come indicavano i reclamanti. Certo è che la situazione che ruotava

attorno all’interessata era con ogni evidenza conflittuale. Dagli atti risulta

infatti che vi fossero evidenti dissidi fra i fratelli. In simili circostanze,

vista la forte conflittualità, la decisione dell’Autorità di protezione di

nominare una persona esterna alla cerchia famigliare, idonea allo svolgimento

del mandato e in grado di tutelare gli interessi della curatelata, resiste alla

critica dei reclamanti.

Nella risoluzione

impugnata l’Autorità di protezione ha infatti indicato che appariva “necessario

inserire una figura neutra cui affidare sia la compilazione dell’inventario che

la gestione corrente degli averi dell’interessata”.

In concreto, ritenuto

l’evidente rapporto conflittuale tra i figli di PI 1, la scelta di un curatore

esterno alla famiglia appariva la soluzione più idonea per garantire al meglio

gli interessi della curatelata stessa. La risoluzione impugnata resiste pertanto

alle critiche dei reclamanti e va pertanto confermata.

7.

Tasse e spese sono a

carico dei reclamanti (in solido), che risultano interamente soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

550.–

sono posti a carico dei

reclamanti, in solido.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.