9.2013.252
Istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni
10 novembre 2014Italiano24 min
Source ti.ch
Incarto n.
9.2013.252
Lugano
10 novembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 e
RE
2
tutti
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la nomina di CUR 1 quale curatrice di rappresentanza con amministrazione
dei beni in favore di PI 1 († 2014)
giudicando
sul reclamo del 18 novembre 2013 presentato da RE 1 e da RE 2 contro la decisione
emessa il 16 settembre (ris. n. 3605/2013), spedita il 22 ottobre 2013, dall’Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con scritto del 15
febbraio 2013 CO 2 ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) che la madre PI 1 (1919), allora degente
presso la Casa per anziani __________ di __________, non era più in grado di
gestirsi autonomamente “a causa di malattia”, postulando un incontro con
l’Autorità.
B. Il 12 marzo 2013
l’avv. PR 1 ha riferito all’Autorità di protezione che RE 2 (in seguito RE 2) e
RE 1, gli avrebbero conferito mandato di tutelare i loro interessi “di fronte
all’ingiustificata richiesta del fratello CO 2 di istituire una curatela a
favore della madre”. PI 1 sarebbe infatti stata in grado di intendere e di
volere, e di capire cosa succedeva accanto a se, così come la portata delle sue
azioni. Questi sarebbero stati in possesso di una procura per la gestione delle
piccole necessità quotidiane.
C. Durante l’incontro
del 17 aprile 2013 con l’Autorità di protezione, CO 2 ha postulato l’istituzione
di una curatela a favore della madre, a causa “dello stato in cui” versava dopo
l’ictus avuto un anno prima. A comprova ha presentato il certificato
medico del dr. __________ del 23 gennaio 2013, da cui risultava che la
madre, “affetta da grave polipatologia neurologica con stato confusionale”
non era “più in grado di gestire i propri beni”. CO 2 oltre a lamentare
una mancanza di collaborazione dei fratelli, indicava che il suo unico
interesse era quello di proteggere la madre. CO 2 riteneva opportuno che fosse
verificato se il fratello RE 2 amministrava correttamente i beni della madre.
D. In sede d’udienza del
14 maggio 2013 dinanzi all’Autorità di protezione, l’avvocato PR 1, che si era
occupato delle questioni ereditarie del padre di CO 2, di RE 2 e di RE 1, ha
indicato che “CO 2 aveva chiesto di modificare la suddivisione delle quote
ereditarie attribuendo quella della madre ai tre figli, subordinatamente di
bloccare questo denaro e di non distribuirlo”. Mancato l’accordo degli altri
eredi, il legale aveva provveduto a versare le quote ai rispettivi beneficiari.
CO 2 avrebbe quindi chiesto di bloccare la quota ereditaria di spettanza della
madre nell’attesa di poter chiarire chi avrebbe gestito l’importo. Non avendo
ottenuto risposta alcuna avrebbe pertanto segnalato la questione all’Autorità
di protezione.
I fratelli RE 1 e RE 2, lamentavano un mancato
interesse per la madre da parte del fratello RE 2, che sarebbe andato raramente
a farle visita.
Quanto allo stato cognitivo di PI 1
l’avvocato riferiva che vi erano dei momenti in cui era lucida e capiva
perfettamente cosa accadeva attorno a lei, capiva la portata di fatti
giuridici, le domande che le venivano poste ed era in grado di rispondere. Vi
erano invece dei momenti e giorni in cui era confusa e non comprendeva cosa le
veniva chiesto.
In sede d’udienza i fratelli indicavano di
opporsi alla nomina di un curatore amministrativo per la madre, riferendo che per
stessa volontà della madre dovevano essere lui e la sorella ad occuparsi della
gestione economica ed amministrativa della stessa.
E. Invitato in tal senso
dall’Autorità di protezione, il 13 giugno 2013 il dr. med. __________, che
aveva in cura PI 1 dal 29 febbraio 2012, ha certificato che si trattava “di una paziente di 94 anni in cattive condizioni generali, soprattutto in seguito ad
un ictus ischemico” del 15 giugno 2012. Il medico indicava inoltre che già
allora le condizioni generali erano molto precarie tanto che nella lettera
d’uscita dell’OCL si descriveva un quadro clinico talmente compromesso da
escludere sia una logopedia che una ripresa di un alimentazione per via orale.
Nel certificato veniva infine indicato che la paziente appariva completamente disorientata
nel tempo e nello spazio e non era sempre in grado di riconoscere il personale curante.
Il medico concludeva rilevando che “la capacità della paziente a autodeterminarsi”
non era più presente e che necessitava “di misure di protezione”.
F. Il 12 giugno 2013
l’avv. PR 1 ha trasmesso copia della “procura generale” sottoscritta il 12
dicembre 2012 da PI 1 a favore del figlio RE 2 e copia della subdelega
conferita da quest’ultimo alla sorella (11 marzo 2013).
G. Durante la visita del
20 giugno 2013 presso la Residenza __________, l’assistente del Delegato dell'Autorità
di protezione __________ ha riscontrato difficoltà a stabilire il grado di
lucidità di PI 1. Nel suo rapporto egli ha evidenziato che a seguito dell’ictus
ischemico la signora soffriva “di afasia” che non permetteva di ben capire se
non comprendeva quanto le veniva chiesto, se aveva problemi mnemonici o se non
era in grado di esprimere il suo pensiero. L’infermiere capo reparto, presente
alla visita, ha riferito che lo stato di orientamento della paziente variava di
giorno in giorno.
H. Preso atto degli accertamenti
effettuati, ed in particolare dei certificati medici del dr. med. __________,
con risoluzione del 16 settembre/22 ottobre 2013 (ris. n. 3605/2013) l’Autorità
di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni, designando l’avv. CUR 1, quale curatrice. L’Autorità
ha indicato quali sfere di compiti della curatrice:
a) rappresentare la signora PI 1 nell’ambito della regolamentazione
dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con
le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali,
con le assicurazioni private, con le assicurazioni sociali, con le persone fisiche
e giuridiche;
b)
amministrare con tutta la diligenza richiesta i redditi e la sostanza, i conti
bancari e/o postali della signora PI 1.
Ad un eventuale
reclamo è stato negato l’effetto sospensivo.
I. Contro la predetta
decisione del 16 settembre/22 ottobre 2013 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo
del 18 novembre 2013, postulando, previa restituzione dell’effetto sospensivo,
l’annullamento della risoluzione impugnata. A mente dei fratelli benché fosse indubbio
che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse più in grado di provvedere a
sé stessa, i certificati medici agli atti non si esprimevano sulla capacità di
intendere e di volere della stessa. Già per questo motivo la decisione
querelata andava, a loro dire, annullata. Secondo i reclamanti la procura
generale sottoscritta dalla madre il 12 dicembre 2012 andava considerata quale
“mandato precauzionale” ai sensi dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe
espresso, in modo chiaro e inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni
potere di rappresentanza al figlio RE 2. In conclusione i reclamanti sottolineavano
che la madre non possedeva importanti somme di denaro, né tantomeno somme non
dichiarate al fisco, come cercava di far credere il fratello.
L. Con osservazioni del
29 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha confermato i contenuti della
risoluzione impugnata.
Mediante
osservazioni del 12 dicembre 2013 CO 2 ha ribadito quanto già sostenuto in
prima sede. Egli ha sottolineato in particolare che i fratelli RE 2 e RE 1, non
sarebbero stati in grado di occuparsi correttamente delle questioni amministrative
e finanziarie della madre, non avendo conseguito alcuna formazione. A mente
dello stesso il curatore doveva in ogni caso essere una persona esterna alla cerchia
famigliare.
Il 2014 PI 1 è deceduta.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale
d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a
giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di
protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG),
concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non
già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle
norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in
particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si
applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di rappresentanza
con amministrazione dei beni in favore di PI 1, designando quale curatrice
l’avv. CUR 1. L’Autorità ha considerato che, sulla base degli accertamenti effettuati,
la necessità di istituire una misura di protezione a favore di PI 1 appariva
indubbia “atteso che l’interessata” non risultava “più in grado di provvedere
ai propri interessi”. Questo facendo riferimento ai certificati medici del dr. __________,
nonché all’esito della visita alla signora effettuata dall’assistente delegata
dell’Autorità di protezione. A mente dell’Autorità la procura generale
conferita al figlio non era in ogni caso più valida per effetto della perdita
di capacità civile dell’interessata, dovuta alla sua accertata incapacità di
discernimento. Visti gli evidenti dissidi fra i fratelli, l’Autorità di
protezione ha concluso precisando che nel caso in esame era necessario incaricare
una persona neutra.
3.
Con il proprio
reclamo i fratelli RE 2 e RE 1 precisano innanzitutto che i certificati medici
agli atti non si esprimevano sulla capacità di intendere e di volere della
madre, pur non contestando che la madre, indiscutibilmente malata, non fosse
più in grado di provvedere a sé stessa. La decisione querelata andava
annullata. A mente dei reclamanti la procura generale sottoscritta dalla madre
il 12 dicembre 2012 andava considerata quale “mandato precauzionale” ai sensi
dell’art. 360 CC. Con la stessa PI 1 avrebbe espresso, in modo chiaro e
inequivocabile, la propria volontà di delegare ogni potere di rappresentanza al
figlio RE 2. I reclamanti contestano infine la tesi di controparte secondo cui
la madre possedeva importanti somme di denaro, somme non dichiarate al fisco.
4.
Contestata nel caso
in esame è la decisione di istituire una misura di protezione in favore di PI 1,
nonché la scelta del curatore operata dall’Autorità.
In concreto va
innanzitutto indicato che, con la scomparsa di PI 1 (26 giugno 2014) la
curatela istituita con risoluzione del 16 settembre/22 ottobre 2013 ha in ogni caso preso fine. Giusta l’art. 399 CC la curatela prende fine per legge con la morte
dell’interessato. Oggetto della presente è pertanto unicamente quello di esaminare
la validità della curatela istituita il 16 settembre/22 ottobre 2013 con
entrata in vigore immediata (a fronte del diniego dell'effetto sospensivo al
reclamo), la cui validità è stata contestata con il reclamo in esame.
5.
Le condizioni materiali
per l’istituzione di una curatela sono indicate all’art. 390 cpv. 1 CC. In
particolare l’Autorità di protezione istituisce una curatela se una persona
maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in
parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo
stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità
di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e
non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre
sbrigare (n. 2).
La legge menziona tre
cause alternative, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam, Protection de
l’adulte, Meier, art. ad art. 390
CC n. 25).
Secondo la dottrina
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, va
interpretata restrittivamente (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184). Secondo
gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente
di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a
quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba
psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione,
nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o
quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica
del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare
pag. 6432; v. anche BSK Erwachsenenschutz, Henkel,
Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam,
op. cit., ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal testo legale
italiano e tedesco, lo stato di debolezza deve risiedere
nella persona interessata (“inerente alla sua persona"; “in der Person liegenden Schwächezustands”) e
non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui rientrano origine sociale,
disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine, ecc. (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 8).
In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno stato di
debolezza, non la lotta contro comportamenti socialmente o moralmente inadeguati
(BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag.
136; CommFam, op. cit., art. 390 CC n. 16 segg.; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et
effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione di una misura è esclusa nei
casi di semplice disagio finanziario, nella misura in cui spetta all’assistenza
sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari
per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale,
l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, op. cit., ad art.
390.
CC n. 8; BSK Erwachsenenschutz, op. cit., ad
art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, op. cit., n. 404, pag. 192-193).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque
avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, op. cit., ad art. 390 CC n. 1; BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, op. cit., n.
405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n.
5.10
pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in
funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro
importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà
un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di
compiti affidate al curatore (CommFam, op. cit., ad art. 390 CC n. 20).
5.1
In
generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente
nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una
curatela d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op.
cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc.
9.2013
).
5.2
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni
misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC),
in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine,
l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e
i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, a sé
stante, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432 ; BSK
Erwachsenenschutz, op. cit., ad art. 390 CC n. 27; CommFam,
op. cit., ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138). In questo
senso, le aspettative successorie degli eredi non possono essere considerate
interessi meritevoli di protezione (CommFam, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic, op. cit., n. 386, pag.
184).
5.3
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione
degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio
i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove
necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei
e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2).
L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove:
secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità può assumere
e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle
modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v.
DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6.
Nel caso in esame,
contrariamente a quanto palesato dai reclamanti, la risoluzione avversata
resiste alla critica.
6.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione indicava di aver preso la misura contestata anche
sulla base del certificato medico del dr. __________ del 29 febbraio 2012.
Il medico, che ha
certificato di avere in cura PI 1 dal 29 febbraio 2012, aveva appunto indicato
che si trattava “di una paziente 94enne in cattive condizioni generali,
soprattutto in seguito ad un ictus ischemico emisferico sinistro con emisindrome
destra completa avvenuto il 15 giugno 2012 ed in seguito al quale la paziente
aveva presentato anche crisi epilettiche generalizzate ed era quindi stata
ricoverata per dieci giorni presso il Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________”.
Nonostante la gravità
della situazione clinica, lentamente la paziente (allora ricoverata presso la
Casa per anziani __________ di __________), aveva ripreso un’alimentazione per via
orale ed un discreto equilibrio. Nel certificato il medico indicava che la
paziente passava “la giornata a letto o in poltrona”, persisteva “l’emiplegia
completa destra con grosse difficoltà motorie e una afasia” che impediva “l’esecuzione
di test mentali”. La paziente appariva “completamente disorientata nel tempo e
nello spazio e non sempre” era “in grado di riconoscere il personale curante”.
Il medico riteneva infine
che “la capacità della paziente ad autodeterminarsi” non era più presente e che
necessitava misure di protezione (certificato del 29 febbraio 2012).
Già in precedenza lo
stesso medico aveva certificato che PI 1, affetta da un grave polipatologia
neurologica con stato confusionale, non era più in grado di gestire i propri
interessi (certificato agli atti del 23 gennaio 2013).
6.2
Ora, indipendentemente
da quanto cercano di far credere i reclamanti, nel caso in esame determinante
per l’istituzione della misura di protezione non era l’incapacità di
discernimento di PI 1, bensì la capacità della stessa di provvedere ai propri
interessi. Nel caso in esame non era stata istituita una curatela generale (ai
sensi dell’art. 398 CC) che pone quale condizione appunto una durevole incapacità
di discernimento, bensì una semplice curatela di rappresentanza ai sensi
dell’art. 394 CC.
Ora che PI 1 non fosse al
momento in cui è stata presa la risoluzione impugnata, capace di provvedere
ai propri interessi non è in concreto messo in discussione. Gli stessi
reclamanti hanno infatti dichiarato che la stessa era “indiscutibilmente malata
e non in grado di provvedere a sé stessa” (reclamo pag. 4). Che la stessa si
trovasse in “un analogo stato di debolezza” ai sensi dell’art. 390 CC risulta
con ogni evidenza dal certificato medico agli atti.
Anche l‘assistente del
Delegato dell'Autorità di protezione __________ ha riscontrato difficoltà a
stabilire il grado di lucidità di PI 1. A seguito della visita presso la Casa
per anziani, ha infatti riferito che a seguito dell’ictus ischemico la signora
soffriva di afasia che non permetteva di ben capire se non comprende quanto le
veniva chiesto, se aveva problemi mnemonici o se non era in grado di esprimere
il suo pensiero. L’infermiere capo reparto, presente alla visita, ha riferito
che lo stato di orientamento della paziente variava di giorno in giorno.
Ora in simili circostanze
la necessità di una misura di protezione appariva incontestabile.
6.3
Quanto alla “Procura
generale” del 12 dicembre 2012 agli atti, va rilevato quanto segue.
Con la procura,
sottoscritta appunto il 12 dicembre 2012, PI 1 conferiva procura generale al
figlio RE 2 per “esperire in suo nome e per suo conto tutte le pratiche,
nessuna esclusa, di fronte alle Autorità civili, amministrative e fiscali, così
come di fronte a compagnie assicurative e banche. La firma era stata
autenticata dal notaio avv. PR 1 il giorno stesso.
Indipendentemente da
quanto cercano di far credere i reclamanti la stessa non può con ogni evidenza
essere considerata al pari di un mandato precauzionale ai sensi dell’art. 361
CC.
Giusta l’art. 361 CC, il
mandato precauzionale è infatti costituito per atto olografo o per atto pubblico.
La “Procura generale”, benché firmata di pugno dall’interessata, era stata redatta al computer,
e non rispettava la forma olografa, in quanto non interamente redatta a mano
dall’interessata (CommFam, op. cit., art. 361 n. 7) e neppure poteva essere
considerata quale atto pubblico.
La forma è una condizione
di validità del mandato precauzionale.
A differenza del diritto
successorio, il diritto di protezione degli adulti non prevede l’annullabilità
in caso di un vizio di forma. In un simile caso il mandato è semplicemente
nullo (CommFam, op. cit., art. 361 n. 17).
6.4
Ora in simili
circostanze, posta l’esigenza di istituire una misura di protezione in favore
di PI 1 e ritenuto che la procura agli atti non costituiva un mandato precauzionale,
va analizzato se la scelta di istituire CUR 1 quale curatrice resiste alle
critiche dei reclamanti.
In concreto va di
conseguenza accertato se vi era o meno un’esplicita espressione di volontà
pronunciata da PI 1 alla nomina del figlio RE 2 quale curatore, così come
sostenuto dai reclamanti.
L’art. 401 CC dispone che
quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta a investirsi della curatela.
L'art.
401.
cpv. 1 CC concretizza il principio costituzionale dell’autodeterminazione,
secondo il quale qualora la persona scelta dalla persona interessata sia idonea
allo svolgimento del previsto mandato ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC,
l’autorità di protezione è persino obbligata a tenere conto del desiderio
espresso dal curatelato, anche se altri candidati possiedono le stesse
competenze; difatti, si parte dal principio che un rapporto di fiducia tra la
persona interessata e il curatore sia indispensabile per il buon funzionamento
della misura (COMPA, op. cit., N. 6.21; CommFam, op. cit., art.
401.
CC n. 1).
I
desideri dei famigliari o di altre persone vicine, di cui è menzione all'art.
401.
cpv. 2 CC, devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto
possibile”, e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui
l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi, rispettivamente se la
persona proposta non possiede le competenze necessarie. Tuttavia
l’autorità di protezione non è legata alla proposta di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., art.
401.
CC, n. 2 e 4-5).
Ora in concreto, nella
fattispecie l’Autorità di protezione ha provveduto a sentire le parti. Quanto ad
PI 1, non è stato possibile sentirla ed interrogarla in merito alla scelta di
un eventuale curatore. Come riferito da __________, assistente del Delegato, al
momento della visita presso la Casa per anziani, la stessa non è stata in grado
di stabilire il grado di lucidità di PI 1. Durante l’incontro PI 1 non ha in
ogni caso indicato di voler affidare al figlio RE 2 il ruolo di curatore (cfr.
“nota d’incarto” relativa alla visita del 20 giugno 2013).
In concreto, è certo
acquisito che RE 2 si è occupato fino all’istituzione della curatela in esame
della gestione corrente della madre e neppure è messo in dubbio che egli sia
stato, assieme alla sorella, molto vicino alla madre.
Egli ha però negato ogni
collaborazione con il fratello CO 2. Non ha infatti mai risposto ai suoi
scritti, motivo per il quale CO 2 è stato costretto a rivolgersi all’Autorità
di protezione (cfr. scritto del 25 gennaio 2013; incontro del 17 aprile 2013).
I reclamanti hanno sempre negato ogni collaborazione con il fratello CO 2 (cfr.
incontro del 14 maggio 2013: “i reclamanti confermano di non voler mostrare
nulla al fratello CO 2, non solo perché non si è mai interessato della madre ma
perché è la volontà della madre stessa che siano solo loro ad occuparsi della
sua gestione economica e amministrativa”). Ora come evidenziato dall’Autorità
di protezione stessa, il comportamento oppositivo messo in atto nei confronti
di CO 2 da parte del fratello RE 2 osta alla sua nomina quale curatore della
madre. Questo indipendentemente dalle motivazioni.
Dalla documentazione agli
atti non è possibile determinare se la situazione di PI 1 fosse “semplice” da
gestire, come indicavano i reclamanti. Certo è che la situazione che ruotava
attorno all’interessata era con ogni evidenza conflittuale. Dagli atti risulta
infatti che vi fossero evidenti dissidi fra i fratelli. In simili circostanze,
vista la forte conflittualità, la decisione dell’Autorità di protezione di
nominare una persona esterna alla cerchia famigliare, idonea allo svolgimento
del mandato e in grado di tutelare gli interessi della curatelata, resiste alla
critica dei reclamanti.
Nella risoluzione
impugnata l’Autorità di protezione ha infatti indicato che appariva “necessario
inserire una figura neutra cui affidare sia la compilazione dell’inventario che
la gestione corrente degli averi dell’interessata”.
In concreto, ritenuto
l’evidente rapporto conflittuale tra i figli di PI 1, la scelta di un curatore
esterno alla famiglia appariva la soluzione più idonea per garantire al meglio
gli interessi della curatelata stessa. La risoluzione impugnata resiste pertanto
alle critiche dei reclamanti e va pertanto confermata.
7.
Tasse e spese sono a
carico dei reclamanti (in solido), che risultano interamente soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 500.–
b) spese fr.
50.–
fr.
550.–
sono posti a carico dei
reclamanti, in solido.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;
quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.