Lexipedia

Decisione

9.2013.257

Approvazione del rapporto morale e riconoscimento della mercede per il curatore educativo

23 settembre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2003) è nata

dalla relazione tra RE 1 e TERZ 1. I genitori non hanno mai convissuto e la

loro relazione si è interrotta prima della nascita della bambina. In data 10

aprile 2003 essi hanno stipulato un contratto di mantenimento e per il diritto

alle relazioni personali. La convenzione è stata modificata l’11 marzo 2004,

nel senso che il diritto di visita, dapprima previsto di un giorno alla

settimana a partire dal primo anno di età, è stato modificato a due ore ogni

due settimane al domicilio della madre o in altro luogo idoneo fino a tre anni.

Dai tre anni d’età la figlia avrebbe dovuto trascorrere un giorno ogni due

settimane fino a quattro anni e in seguito un fine settimana ogni quindici

giorni.

B. A seguito di una

richiesta della madre del 24 marzo 2006, è stata istituita a favore di PI 1 una

curatela educativa a far conto dal 18.01.2007. In qualità di curatrice è stata

nominata __________, sostituita dal 12 gennaio 2012 da CO 2, in carica dal 1°

febbraio 2012.

Fin dal 2006 PI 1 è stata

seguita da vari Servizi e professionisti, SMP, SAE, famiglia diurna, CPE, PAO,

Istituto __________. Da sempre i rapporti tra i genitori di PI 1 sono stati

piuttosto conflittuali.

Il curatore ha rassegnato le proprie dimissioni

con scritto 22 maggio 2013, ritenendo che non vi sarebbero più le condizioni

per “lavorare con serenità”.

C. Tramite

decisione 24 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha approvato il rapporto

morale per l’anno 2012 presentato dal curatore, riconoscendogli una mercede di

fr. 865.80.

D. Contro

la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 21/22 novembre 2013,

evidenziando che il rapporto morale conterrebbe dati non veritieri. In

particolare vi sarebbe indicato che il padre ospita la figlia nel suo

appartamento dove vi sarebbe una cameretta a lei destinata, mentre in realtà

non esisterebbe. PI 1, contrariamente a quanto indicato dal curatore, non

avrebbe mai provato a seguire lezioni di pattinaggio. Il curatore avrebbe poi

asserito di aver incontrato la madre solo tre volte perchè gli appuntamenti

fissati venivano da lei disdetti, mentre quest’ultima sostiene di essersi

sempre presentata. La reclamante ha pure specificato di aver già sollevato

presso l’Autorità di protezione una contestazione al rapporto morale con

scritto 4 aprile 2013, come pure con un successivo scritto 5 maggio 2013 aveva

contestato un’ulteriore corrispondenza. A suo avviso il rapporto morale è

quindi stato approvato con superficialità e “scarsa professionalità”. RE 1

contesta pure l’entità della mercede, sostenendo che le ore indicate dal curatore

sarebbero esagerate e che per incontri di 10 minuti avrebbe indicato 1 ora. Il

computo dei km. esposto dal curatore sarebbe poi calcolato partendo dal proprio

domicilio a __________, mentre egli lavora presso l’Istituto __________.

E.Il

curatore ha presentato le proprie osservazioni il 13 dicembre 2013 precisando di

aver in effetti commesso un errore relativamente alla situazione abitativa del

padre, non avendo specificato che PI 1 durante i diritti di visita con il padre

risiedeva presso la nonna paterna in Via __________ a __________ e non in Via __________,

dove in effetti vive il padre, in un appartamento sprovvisto di una camera per

lei. Ha puntualmente respinto ogni contestazione della madre, confermando il

contenuto del rapporto morale e la richiesta di mercede.

F. Tramite

osservazioni 13 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha dichiarato di

condividere quanto indicato dal curatore nelle proprie osservazioni,

rimettendosi al giudizio di questo Tribunale.

Considerato

Considerandi

1.

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art.

48.

lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in

relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).

Quanto alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via

sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale

cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7

marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle

norme transitorie della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113

cpv. 2 LPAmm), entrata in vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo

contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione prima di tale data

continua a trovare applicazione l’ormai abrogata Legge di procedura per le

cause amministrative (in particolare, l’art. 74b vLPamm).

2.

Secondo le normative

in vigore fino al 31 dicembre 2012, ogni anno, entro la fine del mese di

febbraio, il tutore o curatore doveva presentare alla Commissione tutoria il

rapporto e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi la Commissione

tutoria poteva accordare una proroga (art. 24 cpv. 1 vRTut, con

riferimento agli art. 413 cpv. 2, 425 cpv. 2 e 452 vCC). I principi che

regolano i rapporti morali delle misure concernenti gli adulti, nonchè i

rapporti finali, potevano essere trasposti nell'ambito della curatela per i

minori (Good, Das Ende des Amtes

des Vormundes, pag. 181 e segg.; BSK ZGB – Affolter,

ad art. 451 n. 8). Pur beneficiando di una certa indipendenza il curatore

educativo aveva il dovere d'informare regolarmente la Commissione tutoria sulla

propria attività, sulle sue percezioni, sui miglioramenti o peggioramenti della

situazione attraverso dei rapporti (art. 413 cpv. 2 e 423 combinati con l'art.

367.

cpv. 3 vCC).

I principi suddetti

sono stati sostanzialmente ripresi dalle nuove normative sulla protezione dei

minori e degli adulti in vigore dal 1° gennaio 2013. Per l’art. 411 CC

trasponibile anche in materia di protezione dei minori – ogniqualvolta sia

necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di

protezione un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della

curatela. Il rapporto morale permette all’autorità di protezione di controllare

e sorvegliare l’attività del curatore, permette anche di fare il punto della

misura e verificarne l’adeguatezza e la necessità (cfr. Droit de

la protection de l’adulte Guide pratique, Edito dalla COPMA, p. 211).

Ai sensi dell’art. 24

ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore

deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il

rendiconto finanziario. Per giustificati motivi l’autorità regionale di

protezione può accordare una proroga.

L’autorità di protezione

esamina il rapporto del curatore e se necessario chiede che sia completato

(art. 415 CC). La legge non specifica quale debba essere il contenuto del

rapporto, essendo esso in fuzione del mandato attribuito. A motivo delle misure

mirate previste dal nuovo diritto di protezione dell'adulto e delle misure

molto diversificate che possono essere predisposte a protezione del minore a

norma dell'art. 308 cpv. 2 CC, il curatore deve chiedersi quali siano i punti

sui quali l'autorità di protezione si attende di essere informata e quali siano

le questioni sulle quali l'informazione è dovuta alla medesima – a motivo della

natura e della specificità del mandato – perché essa possa esercitare la

vigilanza e il controllo che le compete (CommFam Protection de l'adulte, Häfeli, ad art. 411 CC n. 8-9).

Tramite il rapporto morale si esamina se il

curatore svolge i suoi compiti in modo adeguato, se ha ottenuto la fiducia

dell’interessato, se vi è un’evoluzione conforme al bene di quest’ultimo, se le

cause della misura persistono o se è necessaria una revoca od una modifica

della stessa (cfr. BSK ZGB I – Geiser,

ad art. 423 vCC no. 3).

3.

Nel caso in esame,

contestato dalla reclamante è il contenuto del rapporto morale relativo alla

curatela educativa a favore della figlia per l’anno 2012.

Giova sottolineare come le

critiche di RE 1 siano piuttosto precisazioni che non compromettono la

correttezza del contenuto del rapporto morale. Sebbene gli argomenti avanzati

dalla reclamante non screditino la validità dell’approvazione del rapporto

morale, appare tuttavia utile approfondire brevemente e puntualmente ogni

critica.

Il curatore nel proprio

rapporto ha indicato che “anche dal papà la minore ha una sua cameretta”. La

reclamante ha invece sostenuto che egli vive in Via __________ a __________,

dove non esiste una camera per PI 1. Essa precisa che semmai una cameretta che

“potrebbe essere destinata a PI 1” si trova presso la nonna paterna in Via __________

a __________, dove si svolge il diritto di visita. Essa specifica in ogni caso

che tale cameretta viene usata dal papà, mentre la figlia dorme con la nonna.

Su tale aspetto il curatore si è corretto nelle proprie osservazioni,

ammettendo di aver “commesso una leggerezza” e “per la fretta di concludere il

rapporto morale” di aver fatto confusione e non aver specificato che durante i

diritti di visita in realtà PI 1 stava dalla nonna. Egli ha pure precisato di

non poter tuttavia verificare personalmente se la cameretta a lei destinata sia

usata realmente da lei o dal padre. Ciò che è importante, a suo avviso, è che

“la bimba trascorra del tempo con il papà”. Il curatore ha comunque specificato

che l’appartamento della nonna è “dignitoso”.

L’inesattezza del

contenuto non è quindi stata giudicata importante per il curatore, al quale

tuttavia non si possono muovere critiche: ha controllato, per quanto nelle sue

possibilità, il luogo dove si svolge il diritto di visita, a tutela del benessere

della minore, senza constatare particolari disagi per quest’ultima, che altrimenti

avrebbe segnalato.

La reclamante specifica

che la figlia non avrebbe mai svolto lezioni di pattinaggio, e nemmeno una

prova, mentre il curatore sostiene che una prova è stata fatta ma poi “ha

lasciato perché non molto convinta”. Come da quest’ultimo indicato nelle

osservazioni, non è stata espressa alcuna critica, bensì solo una constatazione

volta a precisare che “la bambina non faceva più attività sportive quali il pattinaggio

o la danza”. Anche in questo caso, a mente di questo Giudice, il valore del rapporto

morale non è svalutato da una simile precisazione.

Di poca rilevanza risulta invece sapere a

quanti incontri la reclamante sia stata presente: risulta che in ogni caso il

curatore ha avuto vari contatti con gli altri famigliari e con i vari operatori

sociali coinvolti (cfr. rapporti intermedi inviati all’Autorità di protezione

il 25 aprile 2012, il 3 agosto 2012, il 1 settembre 2012, il 1 novembre 2012),

ma che in sostanza, visto anche il tenore del reclamo, non sia stato possibile

mettere in atto una reale collaborazione. Al proposito anche il curatore nelle

proprie osservazioni ha specificato che la madre ha preso delle decisioni per

la figlia senza interpellarlo (interruzione dell’esternato all’Istituto __________)

e si è mostrata non collaborativa, a scapito della minore. Anche in questo caso

a mente di questo Giudice non può essere mossa una critica al curatore, che

dagli atti risulta aver svolto il suo mandato con impegno e aver (correttamente,

come da mandato) riportato quanto da lui constatato.

A tal proposito, è utile

ricordare lo scopo del rapporto morale, che dev’essere quello di riassumere la

situazione della minore al fine di permettere all’autorità di accertare quanto

svolto dal curatore, come pure di valutare l’attualità della misura, la sua

adeguatezza, l’esigenza eventuale di modificarla o revocarla.

Alla luce di quanto sopra

esposto, risultando il rapporto morale appropriato al suo scopo, le

contestazioni e precisazioni della reclamante vanno respinte in quanto inconsistenti

e irrilevanti per la sua approvazione. Di conseguenza, va respinta pure la

critica all’Autorità di protezione di aver approvato “con superficialità” lo

“scorretto” e “gestito con scarsa professionalità” rapporto morale.

4.

La remunerazione dei

curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è calcolata sulla base

della normativa previgente [cfr. norma transitoria del Regolamento della legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del 22.2.2013, pag. 110)]. Alla

mercede del curatore si applicano pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC, 49 vLTut

e soprattutto gli art. 16-18 vRTut. In particolare, l’art. 17 cpv. 2 vRTut

prevede che, è riconosciuta un’indennità di fr. 40.- l’ora fino ad un massimo

di fr. 3'000.- annui [..]. Giusta l’art. 17 cpv. 4 vRTut, in vigore dal

1.1

, in casi particolari e previa segnalazione preventiva da parte del

tutore o curatore alla Commissione tutoria, può essere riconosciuta anche una

mercede superiore a

fr. 3'000.-.

5.

Nel caso in esame,

la reclamante non contesta esplicitamente l’ammontare della mercede, tuttavia

esprime “forti dubbi sulle ore di prestazione effettivamente svolte”,

precisando che il curatore avrebbe indicato un’ora di prestazione per un incontro

durato “al massimo 10 minuti”. Come spiegato dal curatore, egli ha indicato nel

computo delle ore impiegate il tempo effettivo, comprensivo pertanto della

trasferta. In effetti tale modo di agire non può essere censurato, facendo

parte del tempo dedicato al mandato pure quello impiegato per raggiungere i

luoghi dove avvenivano gli incontri.

La reclamante disapprova

infine il computo dei chilometri esposti dal curatore. Essa sostiene che sia

scorretto calcolare la distanza partendo dal suo domicilio a __________, visto

che a suo avviso il curatore avrebbe dovuto partire dal suo luogo di lavoro,

presso l’Istituto __________.

A questo proposito occorre

evidenziare che il curatore è stato nominato non in qualità di operatore presso

l’Istituto __________, bensì a titolo privato, ciò che comporta che lo

svolgimento del mandato non è avvenuto (a meno di accordi diversi con il datore

di lavoro, di cui tuttavia non v’è traccia agli atti) in tempo di lavoro ma nel

suo tempo libero.

Di conseguenza appare

corretto accettare le distanze indicate dall’interessato, come pure in generale

la remunerazione fissata, che appare consona al lavoro svolto dal curatore e al

tempo dedicato alla minore. Anche su questo punto vengono pertanto respinte le critiche

della reclamante.

6.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. Di conseguenza tasse e spese di giustizia

sono poste a carico della reclamante.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi;

quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale

federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.