9.2013.26
Privazione provvisoria della custodia parentale
31 gennaio 2013Italiano12 min
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Numero d'incarto:
9.2013.26
Data decisione, Autorità:
31.01.2013, CDP
Titolo:
Privazione provvisoria della custodia parentale
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE
art. 298 cpv. 1 CC
art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n.
9.2013.26
Lugano
31 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai
sensi dell'art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
segretaria:
Catherine Hutter Gerosa, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. 153.2001/R.34.2011 (protezione del figlio) dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1,
(patrocinata dall'avv. PA 1)
all'allora
Commissione tutoria regionale __________
per
quanto riguarda la privazione provvisoria della custodia parentale su
PI 2 (2007) e PI 3 (2009),
figlie sue e di
PI 1,
(patrocinato dall'avv. PA 2)
giudicando sul ricorso, recte, ora, reclamo del 3 ottobre
2011 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 1° settembre 2011
dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Dalla
relazione tra RI 1 (1986) e PI 1 (1984), cittadino portoghese, sono nate PI 2
(2007) e PI 3 (2009), riconosciute dal padre. Con decisione del 5 dicembre 2007
la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di PI 2 una
curatela educativa, designando in qualità di curatore il tutore ufficiale CURA
1. Il 29 settembre 2008 la medesima Commissione tutoria ha imposto per la
bambina la frequentazione obbligatoria dell'asilo nido, ha affidato all'Ufficio
delle famiglie e dei minorenni un compito di controllo e informazione e al
Servizio medico-psicologico l'incarico di svolgere controlli sull'evoluzione
della minore. Infine, l'11 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale __________
ha istituito a favore di RI 1 – trasferitasi a R__________ – una curatela
amministrativa, designando quale curatore l'avv. CURA 2. Nel gennaio 2009 RI 1
e la figlia PI 2 sono state accolte alla Casa __________, a pochi giorni dalla
nascita della secondogenita PI 3.
B. Con
decisione del 25 marzo 2010 la Commissione tutoria regionale __________ ha
incaricato il Servizio medico-psicologico di peritare, tra l'altro, le capacità
genitoriali di RI 1. Il relativo rapporto è stato presentato il 14 giugno 2010,
cui ha fatto seguito – sempre su richiesta della Commissione tutoria – un
complemento del 25 agosto 2010. La Commissione tutoria regionale ha poi
convocato RI 1 a un colloquio del 7 aprile 2011, esprimendole l'intenzione di
disporre d'autorità il collocamento delle figlie alla Casa __________, proposta
che ha incontrato l'opposizione della madre. Il 14 aprile 2011 la Commissione
tutoria regionale ha istituito anche in favore di PI 3 una curatela educativa,
designando quale curatore il medesimo tutore ufficiale CURA 1. Con decisione
dello stesso giorno – dichiarata immediatamente esecutiva – la Commissione
tutoria regionale ha privato “provvisoriamente” RI 1 della custodia parentale
sulle figlie PI 2 e PI 3, disponendo il collocamento a tempo indeterminato di
entrambe come interne alla Casa __________. Inoltre essa ha incaricato
l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, di “elaborare e coordinare” il
progetto di collocamento.
C. Adita
il 2 maggio 2011 da RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il
1° settembre 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo
il ricorso. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.
Il 3
ottobre 2011 RI 1 ha impugnato alla prima Camera civile la decisione dell'Autorità
di vigilanza sulle tutele per ottenere che, conferito al rimedio giuridico
effetto sospensivo, la decisione del 1° settembre 2011 e quella della
Commissione tutoria regionale del 14 aprile 2011 siano annullate e la custodia
parentale sulle minori rimanga affidata alla madre. Preliminarmente essa insta
per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato
per osservazioni.
D. In
data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato
trasmesso per competenza a questo giudice.
Considerato
Considerandi
1.
Con
l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia
di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i
procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si
applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale
del Codice civile).
L'autorità
giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di
appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice
unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,
già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti
maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.
3.
CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK
Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni
emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità
amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.
Quanto
alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.
450.
segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso
davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).
2.
Il
ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele era un rimedio
giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un
grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto
(art. 46 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e
curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituivano così quelle
delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si
annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta
del reclamante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella
della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag.
52.
consid. 2 con richiamo).
3.
Riassunte
le condizioni per la privazione della custodia parentale e il ricovero dei
minori, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che nel caso
specifico i vari rapporti sulle capacità genitoriali di RI 1 evidenziavano una
sua incapacità nel cogliere i bisogni effettivi delle figlie, le sole
manifestazioni d'affetto essendo insufficienti ad assicurare loro una adeguata
protezione. Inoltre – essa ha proseguito – la madre non era propensa ad accettare
aiuti offerti dai vari servizi per sostenerla nell'organizzazione della vita
quotidiana, impedendo così lo sviluppo di progetti educativi circa
l'accudimento delle minori. Infine – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – la
concreta possibilità che RI 1 abbandonasse la struttura assieme alle figlie,
vanificando ogni forma di sostegno, costituiva certamente per quest'ultime una
situazione di pericolo a norma dell'art. 310 cpv. 1 CC, i continui cambiamenti
di domicilio messi in atto prima dell'arrivo alla Casa __________ non fornendo
infatti alcuna garanzia di stabilità al proposito. Per contro, la custodia di
fatto consentiva alla struttura di collocamento di intervenire in modo autonomo
nella gestione delle attività giornaliere primarie delle minori e nella presa
in considerazione dei loro bisogni, “cercando di allontanarle dalla dipendenza,
anche emotiva, materna”. Presa nel rispetto dei principi di proporzionalità,
sussidiarietà e complementarietà – essa ha concluso – la decisione impugnata
doveva pertanto essere mantenuta.
4.
La
reclamante rimprovera in primo luogo all'Autorità di vigilanza sulle tutele di
essersi limitata – così come la Commissione tutoria regionale – a valutare la
sua capacità genitoriale, giudicandola inadeguata, sulla base di documenti e
perizie risalenti a oltre sette mesi prima delle decisioni prese, ciò che
rappresenta – sostiene – “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto
tutorio. Rivendica quindi un aggiornamento dei dati e chiede il rinvio degli
atti alla Commissione tutoria regionale per nuove verifiche. La reclamante
afferma altresì non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1
CC) perché la Commissione tutoria
avesse a sottrarle la custodia parentale, essendo se del caso più che
sufficienti per la protezione delle minori le misure adottate a norma degli
art. 307 e 308 CC. Soggiunge infine la reclamante che da quando, nel 2009, ha spontaneamente fatto capo alla Casa __________, la sua situazione non è certo peggiorata e
mai ha manifestato l'intenzione – o anche solo lasciato credere – di volersene
andare.
5.
Il
rapporto del Servizio medico-psicologico che riconosce a RI 1 una capacità genitoriale
limitata e il relativo complemento che la conferma risalgono al 14 giugno rispettivamente
al 25 agosto 2010. Certo, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto agire
con maggior tempestività nell'emettere la propria decisione al proposito,
evitando di lasciar trascorrere più di sette mesi. Ma il non averlo fatto non
implica forzatamente – come sostiene la reclamante – la necessità di procedere
a un aggiornamento della situazione. In primo luogo è considerazione opinabile
quella che vede nel periodo trascorso “un'enormità inammissibile” nell'ambito
del diritto tutorio. In una fattispecie diversa, certo, ma sempre a proposito
dell'interesse del minore, trattandosi dell'audizione del figlio di cui
all'art. 144 CC il Tribunale federale ha per esempio stabilito “che un periodo
di nove mesi trascorso fra l'audizione effettuata dal giudice di primo grado e
la sentenza dell'autorità di ricorso, non giustifica di per sé dal profilo
degli art. 144 e 176 cpv. 3 CC una nuova audizione innanzi ai giudici di
seconda istanza” (sentenza del Tribunale federale 5 P.199/2002 del 9 luglio
2002, consid. 2.3). Inoltre la reclamante nemmeno indica, in concreto, quale
modifica o evoluzione positiva delle circostanze farebbe apparire indispensabile
– per il bene delle figlie – un aggiornamento della situazione. Infine, un
rapporto del 22 febbraio 2011 indirizzato dalla Casa __________ al curatore CURA
1.
rileva ancora le medesime fragilità psichiche, incapacità educative,
difficoltà di gestione e resistenze a ogni proposta di sostegno, già rilevate
nelle valutazioni peritali del 14 giugno e 25 agosto 2010 (doc. 5 nell'inc.
153.
/R.34.2011 dell'Autorità di vigilanza). Le recriminazioni della reclamante
non meritano pertanto altra disamina.
6.
Se
i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre
(art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di
determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una
componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii).
Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del
figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia
compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e
ricovera il figlio convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la madre
conserva l'autorità parentale. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele
ha ravvisato il pericolo appena ricordato in una limitata capacità genitoriale
di RI 1, madre “sì affettuosa con le proprie figlie, ma che non riesce sempre a
coglierne i bisogni e a proteggerle in modo adeguato”, che malgrado il nucleo
famigliare sia da tempo seguito da una rete di persone “non sembra voler dar
seguito alle proposte di aiuto dei vari servizi e ai tentativi di sostenerla
nell'organizzare la sua vita per quanto riguarda l'accudimento delle figlie,
non permettendo lo sviluppo di progetti educativi in questo senso” e che,
reticente nei confronti delle istituzioni, senza la privazione della custodia
potrebbe abbandonare la Casa __________ assieme alle figlie in ogni momento,
“con il rischio di perdita dei contatti con la rete sociale, ciò [che] certamente
costituisce una situazione di pericolo per le minori”.
La reclamante
nega una situazione di pericolo come quella denunciata dall'autorità tutoria e
pretende di essere perfettamente idonea all'esercizio della custodia parentale,
ma omette di confrontarsi con le argomentazioni addotte dall'Autorità di vigilanza
sulle tutele ed evita di proporre sue proprie ragioni. Essa si limita a ritenere
più che sufficienti le misure adottate a norma degli art. 307 e 308 CC, ma non spiega
il perché. Sostiene che la decisione impugnata sia silente al proposito, ma non
si avvede dei riferimenti fatti tanto ai rapporti peritali che alle
osservazioni del curatore, da cui traspare l'insufficienza di tali interventi
(cfr. decisione impugnata, n. 5 pag. 7 e 8). Afferma che la sua situazione non
è certo peggiorata dal suo arrivo alla Casa __________ nel 2009 e ritiene fuori
luogo parlare di “stabilità precaria” ma disconosce – una volta ancora –
quanto rilevato dall'Autorità di vigilanza al proposito. Privo di motivazione
pertinente, su questo punto il rimedio risulta finanche irricevibile.
7.
Se
ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il reclamo è destinato
all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la
richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.
8.
La
tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio
della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche
verosimilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare –
eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la
concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio
ogni probabilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato
oggetto di intimazione.
9.
Circa
i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può formare
oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza
riguardo a questioni di valore.
Dispositivo
per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Non
si riscuotono tasse e spese giudiziarie.
3. La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
4. Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La
vicecancelliera
giudice Franco Lardelli Catherine
Hutter Gerosa
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta
ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale
importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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