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Decisione

9.2013.26

Privazione provvisoria della custodia parentale

31 gennaio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dalla

relazione tra RI 1 (1986) e PI 1 (1984), cittadino portoghese, sono nate PI 2

(2007) e PI 3 (2009), riconosciute dal padre. Con decisione del 5 dicembre 2007

la Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di PI 2 una

curatela educativa, designando in qualità di curatore il tutore ufficiale CURA

1. Il 29 settembre 2008 la medesima Commissione tutoria ha imposto per la

bambina la frequentazione obbligatoria dell'asilo nido, ha affidato all'Ufficio

delle famiglie e dei minorenni un compito di controllo e informazione e al

Servizio medico-psicologico l'incarico di svolgere controlli sull'evoluzione

della minore. Infine, l'11 dicembre 2008 la Commissione tutoria regionale __________

ha istituito a favore di RI 1 – trasferitasi a R__________ – una curatela

amministrativa, designando quale curatore l'avv. CURA 2. Nel gennaio 2009 RI 1

e la figlia PI 2 sono state accolte alla Casa __________, a pochi giorni dalla

nascita della secondogenita PI 3.

B. Con

decisione del 25 marzo 2010 la Commissione tutoria regionale __________ ha

incaricato il Servizio medico-psicologico di peritare, tra l'altro, le capacità

genitoriali di RI 1. Il relativo rapporto è stato presentato il 14 giugno 2010,

cui ha fatto seguito – sempre su richiesta della Commissione tutoria – un

complemento del 25 agosto 2010. La Commissione tutoria regionale ha poi

convocato RI 1 a un colloquio del 7 aprile 2011, esprimendole l'intenzione di

disporre d'autorità il collocamento delle figlie alla Casa __________, proposta

che ha incontrato l'opposizione della madre. Il 14 aprile 2011 la Commissione

tutoria regionale ha istituito anche in favore di PI 3 una curatela educativa,

designando quale curatore il medesimo tutore ufficiale CURA 1. Con decisione

dello stesso giorno – dichiarata immediatamente esecutiva – la Commissione

tutoria regionale ha privato “provvisoriamente” RI 1 della custodia parentale

sulle figlie PI 2 e PI 3, disponendo il collocamento a tempo indeterminato di

entrambe come interne alla Casa __________. Inoltre essa ha incaricato

l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, di “elaborare e coordinare” il

progetto di collocamento.

C. Adita

il 2 maggio 2011 da RI 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il

1° settembre 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo

il ricorso. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.

Il 3

ottobre 2011 RI 1 ha impugnato alla prima Camera civile la decisione dell'Autorità

di vigilanza sulle tutele per ottenere che, conferito al rimedio giuridico

effetto sospensivo, la decisione del 1° settembre 2011 e quella della

Commissione tutoria regionale del 14 aprile 2011 siano annullate e la custodia

parentale sulle minori rimanga affidata alla madre. Preliminarmente essa insta

per la concessione dell'assistenza giudiziaria. Il memoriale non è stato intimato

per osservazioni.

D. In

data 1° gennaio 2013, il ricorso, recte, ora, reclamo in oggetto è stato

trasmesso per competenza a questo giudice.

Considerato

Considerandi

1.

Con

l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia

di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), i

procedimenti pendenti sono continuati dalla nuova autorità competente; si

applica il nuovo diritto di procedura (art. 14a cpv. 1 e 2 Titolo finale

del Codice civile).

L'autorità

giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di

appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice

unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione,

già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti

maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli 314 cpv. 1 e 440 cpv.

3.

CC) e, per analogia – in assenza di una norma transitoria specifica (BSK

Erw.Schutz- Reusser, art. 14a Titolo finale CC, n. 12) – contro le decisioni

emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele nella veste di autorità

amministrativa di ricorso a norma del precedente diritto procedurale.

Quanto

alla procedura applicabile, nella misura in cui non sia già regolata dagli art.

450.

segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso

davanti al Tribunale cantonale amministrativo (art. 74b LPAmm).

2.

Il

ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza sulle tutele era un rimedio

giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un

grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto

(art. 46 legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e

curatele). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituivano così quelle

delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si

annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta

del reclamante intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella

della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag.

52.

consid. 2 con richiamo).

3.

Riassunte

le condizioni per la privazione della custodia parentale e il ricovero dei

minori, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato anzitutto che nel caso

specifico i vari rapporti sulle capacità genitoriali di RI 1 evidenziavano una

sua incapacità nel cogliere i bisogni effettivi delle figlie, le sole

manifestazioni d'affetto essendo insufficienti ad assicurare loro una adeguata

protezione. Inoltre – essa ha proseguito – la madre non era propensa ad accettare

aiuti offerti dai vari servizi per sostenerla nell'organizzazione della vita

quotidiana, impedendo così lo sviluppo di progetti educativi circa

l'accudimento delle minori. Infine – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – la

concreta possibilità che RI 1 abbandonasse la struttura assieme alle figlie,

vanificando ogni forma di sostegno, costituiva certamente per quest'ultime una

situazione di pericolo a norma dell'art. 310 cpv. 1 CC, i continui cambiamenti

di domicilio messi in atto prima dell'arrivo alla Casa __________ non fornendo

infatti alcuna garanzia di stabilità al proposito. Per contro, la custodia di

fatto consentiva alla struttura di collocamento di intervenire in modo autonomo

nella gestione delle attività giornaliere primarie delle minori e nella presa

in considerazione dei loro bisogni, “cercando di allontanarle dalla dipendenza,

anche emotiva, materna”. Presa nel rispetto dei principi di proporzionalità,

sussidiarietà e complementarietà – essa ha concluso – la decisione impugnata

doveva pertanto essere mantenuta.

4.

La

reclamante rimprovera in primo luogo all'Autorità di vigilanza sulle tutele di

essersi limitata – così come la Commissione tutoria regionale – a valutare la

sua capacità genitoriale, giudicandola inadeguata, sulla base di documenti e

perizie risalenti a oltre sette mesi prima delle decisioni prese, ciò che

rappresenta – sostiene – “un'enormità inammissibile” nell'ambito del diritto

tutorio. Rivendica quindi un aggiornamento dei dati e chiede il rinvio degli

atti alla Commissione tutoria regionale per nuove verifiche. La reclamante

afferma altresì non sussistere alcun “pericolo” (nel senso dell'art. 310 cpv. 1

CC) perché la Commissione tutoria

avesse a sottrarle la custodia parentale, essendo se del caso più che

sufficienti per la protezione delle minori le misure adottate a norma degli

art. 307 e 308 CC. Soggiunge infine la reclamante che da quando, nel 2009, ha spontaneamente fatto capo alla Casa __________, la sua situazione non è certo peggiorata e

mai ha manifestato l'intenzione – o anche solo lasciato credere – di volersene

andare.

5.

Il

rapporto del Servizio medico-psicologico che riconosce a RI 1 una capacità genitoriale

limitata e il relativo complemento che la conferma risalgono al 14 giugno rispettivamente

al 25 agosto 2010. Certo, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto agire

con maggior tempestività nell'emettere la propria decisione al proposito,

evitando di lasciar trascorrere più di sette mesi. Ma il non averlo fatto non

implica forzatamente – come sostiene la reclamante – la necessità di procedere

a un aggiornamento della situazione. In primo luogo è considerazione opinabile

quella che vede nel periodo trascorso “un'enormità inammissibile” nell'ambito

del diritto tutorio. In una fattispecie diversa, certo, ma sempre a proposito

dell'interesse del minore, trattandosi dell'audizione del figlio di cui

all'art. 144 CC il Tribunale federale ha per esempio stabilito “che un periodo

di nove mesi trascorso fra l'audizione effettuata dal giudice di primo grado e

la sentenza dell'autorità di ricorso, non giustifica di per sé dal profilo

degli art. 144 e 176 cpv. 3 CC una nuova audizione innanzi ai giudici di

seconda istanza” (sentenza del Tribunale federale 5 P.199/2002 del 9 luglio

2002, consid. 2.3). Inoltre la reclamante nemmeno indica, in concreto, quale

modifica o evoluzione positiva delle circostanze farebbe apparire indispensabile

– per il bene delle figlie – un aggiornamento della situazione. Infine, un

rapporto del 22 febbraio 2011 indirizzato dalla Casa __________ al curatore CURA

1.

rileva ancora le medesime fragilità psichiche, incapacità educative,

difficoltà di gestione e resistenze a ogni proposta di sostegno, già rilevate

nelle valutazioni peritali del 14 giugno e 25 agosto 2010 (doc. 5 nell'inc.

153.

/R.34.2011 dell'Autorità di vigilanza). Le recriminazioni della reclamante

non meritano pertanto altra disamina.

6.

Se

i genitori non sono uniti in matrimonio, l'autorità parentale spetta alla madre

(art. 298 cpv. 1 CC). La custodia parentale, che consiste nella facoltà di

determinare il luogo di residenza e le modalità di ricovero del figlio, è una

componente dell'autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a con rinvii).

Nondimeno, ove non possa evitare altrimenti che lo sviluppo armonioso del

figlio – inteso non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale – sia

compromesso, l'autorità tutoria toglie la custodia parentale alla madre e

ricovera il figlio convenientemente (art. 310 cpv. 1 CC). In tal caso la madre

conserva l'autorità parentale. In concreto l'Autorità di vigilanza sulle tutele

ha ravvisato il pericolo appena ricordato in una limitata capacità genitoriale

di RI 1, madre “sì affettuosa con le proprie figlie, ma che non riesce sempre a

coglierne i bisogni e a proteggerle in modo adeguato”, che malgrado il nucleo

famigliare sia da tempo seguito da una rete di persone “non sembra voler dar

seguito alle proposte di aiuto dei vari servizi e ai tentativi di sostenerla

nell'organizzare la sua vita per quanto riguarda l'accudimento delle figlie,

non permettendo lo sviluppo di progetti educativi in questo senso” e che,

reticente nei confronti delle istituzioni, senza la privazione della custodia

potrebbe abbandonare la Casa __________ assieme alle figlie in ogni momento,

“con il rischio di perdita dei contatti con la rete sociale, ciò [che] certamente

costituisce una situazione di pericolo per le minori”.

La reclamante

nega una situazione di pericolo come quella denunciata dall'autorità tutoria e

pretende di essere perfettamente idonea all'esercizio della custodia parentale,

ma omette di confrontarsi con le argomentazioni addotte dall'Autorità di vigilanza

sulle tutele ed evita di proporre sue proprie ragioni. Essa si limita a ritenere

più che sufficienti le misure adottate a norma degli art. 307 e 308 CC, ma non spiega

il perché. Sostiene che la decisione impugnata sia silente al proposito, ma non

si avvede dei riferimenti fatti tanto ai rapporti peritali che alle

osservazioni del curatore, da cui traspare l'insufficienza di tali interventi

(cfr. decisione impugnata, n. 5 pag. 7 e 8). Afferma che la sua situazione non

è certo peggiorata dal suo arrivo alla Casa __________ nel 2009 e ritiene fuori

luogo parlare di “stabilità preca­ria” ma disconosce – una volta ancora –

quanto rilevato dall'Autorità di vigilanza al proposito. Privo di motivazione

pertinente, su questo punto il rimedio risulta finanche irricevibile.

7.

Se

ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il reclamo è destinato

all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la

richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

8.

La

tassa di giustizia e le spese dell'attuale sentenza seguirebbero il principio

della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia), ma le condizioni economiche

verosimilmente difficili in cui versa la reclamante inducono a rinunciare –

eccezionalmente – a ogni prelievo. Non entra in linea di conto invece la

concessione del gratuito patrocinio, poiché al ricorso mancava fin dall'inizio

ogni probabilità di buon esito (art. 3 cpv. 3 LAG), tanto che non ha formato

oggetto di intimazione.

9.

Circa

i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può formare

oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF) senza

riguardo a questioni di valore.

Dispositivo

per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. Non

si riscuotono tasse e spese giudiziarie.

3. La

richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.

4. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La

vicecancelliera

giudice Franco Lardelli Catherine

Hutter Gerosa

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta

ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale

importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La

legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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