9.2013.261
Rendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta "passivi") degli attestati carenza beni
2 giugno 2014Italiano11 min
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Numero d'incarto:
9.2013.261
Data decisione, Autorità:
02.06.2014, CDP
Titolo:
Rendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta "passivi") degli attestati carenza beni
RENDICONTO FINANZIARIO/RAPPORTO
art. 408 CC
art. 410 CC
art. 24 ROPMA
Incarto n.
9.2013.261
Lugano
2 giugno 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione
del Tribunale d'appello
Franco Lardelli
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla
vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione X__________,
per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto
finanziario del 2012 del curatelato PI 1
giudicando sul reclamo del 27 novembre 2013 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2013 dall’Autorità
regionale di protezione X __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. Con risoluzione del 28 maggio 2010 l’allora Commissione tutoria regionale
Y__________ (in seguito Commissione tutoria Y) ha istituito a favore di PI 1,
nato il __________ 1969, una curatela volontaria ex art. 394 vCC, e
nominato L__________ P__________ in qualità di curatore.
B. Il 27 gennaio 2012 la Commissione tutoria Y ha sostituito il
curatore con la qui reclamante RE 1, che con dichiarazione del 23 gennaio 2012, ha confermato la sua disponibilità ad assumere il mandato (ris. n. 41). A seguito del
trasferimento di domicilio di PI 1, con risoluzione del 17 febbraio 2012 (n.
81), la curatela è stata assunta dalla Commissione tutoria X__________ (in
seguito Commissione tutoria X), e la curatrice confermata.
C. Il
13 febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all’Autorità regionale di protezione X__________
(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione
tutoria X – il rendiconto 2012, il rapporto morale, la richiesta di mercede e
il rapporto di attività.
D. Con
scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha informato la curatrice
di aver apportato delle rettifiche al rendiconto 2012. Con osservazioni del 3
ottobre 2013 la curatrice ha nuovamente postulato l’approvazione del rendiconto
presentato il 13 febbraio 2013 (nel quale chiedeva per il periodo
febbraio-dicembre 2012 un’indennità di fr. 3 000.–, spese di
trasferta di fr. 153.60 e spese diverse di fr. 1 212.–, per una
mercede totale di fr. 4 365.60).
E. Con
risoluzione del 15 novembre 2013 (n. 566) l’Autorità di protezione ha apportato
delle rettifiche al rendiconto 2012 presentato dalla curatrice (così come
anticipato nello scritto del 30 settembre 2013), deducendo in sostanza
fr. 400.– dalla mercede chiesta. A mente dell’Autorità di protezione il
rendiconto presentato non era corretto. Il servizio contabile avrebbe di conseguenza
avuto “un dispendio di tempo supplementare” per stilare un documento idoneo
all’approvazione.
F. Con
reclamo del 27 novembre 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, postulando
l’approvazione del rendiconto finanziario e della nota d’onorario da lei presentati.
G. Con
osservazioni del 3 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo,
chiedendo la piena conferma della decisione impugnata. PI 1, dal canto suo, non
ha presentato osservazioni.
Considerato
Considerandi
1.
L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione
del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella
composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità
regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.
7.
LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per
quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria
alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo
(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente
la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della
nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in
vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate
dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione
l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in
particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si
applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).
2.
Nella
risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha ridotto la mercede del curatore
di fr. 400.–. Il rendiconto finanziario è stato rettificato; in
particolare gli attestati carenza beni iscritti al passivo dal curatore sono
stati tolti. Nello scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione aveva
ritenuto che gli attestati carenza beni in questione erano inesigibili
(art. 149a LEF). L’autorità ha osservato che “le persone anziane o menomate
mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di riposo” non sono in grado di
avere reddito, e possono contare soltanto sulle entrate provenienti da
prestazioni sociali. Per queste persone gli attestati carenza beni andrebbero
inseriti nelle poste fuori bilancio. A mente dell’Autorità appare “difficile”
inserire tali importi nel bilancio (voce passivi) poiché, per queste persone,
sarà pressoché impossibile onorare i pagamenti. L’Autorità ha infine
giustificato la riduzione dell’onorario del curatore dal “dispendio di tempo
supplementare” avuto dal servizio contabile per stilare un rendiconto idoneo
all’approvazione.
3.
RE 1 ritiene che la rettifica operata dall’Autorità di protezione al
rendiconto finanziario da lei presentato e la riduzione della mercede richiesta
non siano giustificati. Il rendiconto finanziario riporta i saldi risultanti
dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti. In particolare alla “voce
passivi” sono stati iscritti tutti gli attestati carenza beni. La curatrice
nega la tesi dell’Autorità secondo cui gli attestati carenza beni in esame
sarebbero prescritti. Rammenta infine che le istruzioni allegate al
modulo per la compilazione del rendiconto finanziario prevedono espressamente tale
registrazione. Anche la riduzione del suo onorario non sarebbe giustificata. La
curatrice rammenta che la verifica della correttezza dei rendiconti è compito
del revisore dei conti.
4.
Secondo
l'art. 408 cpv. 1 CC il curatore amministra i beni con diligenza e procede a
tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione. L'art. 410 CC prevede
che il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due
anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta
gliene fornisce una copia (cpv. 2).
Giusta
l'art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve
presentare all'autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto
finanziario (cpv. 1); l'autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30
giugno (cpv. 3). Secondo l’art. 25 ROPMA della verifica dei conti deve essere
incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi
le necessarie competenze; la responsabilità dell’approvazione dei conti compete
all’autorità di protezione.
La
contabilità deve essere completa e veritiera. L'autorità di protezione provvede
alla sua verifica, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la
rettifica (art. 415 cpv. 1 CC).
La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre
2012.
è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria
del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11
del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano
pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308
CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut
i curatori hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla
situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria
(art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro
svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto
al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che
è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.–
annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).
5.
Le istruzioni
per i tutori e curatori allegate al formulario di “rendiconto finanziario”
(cfr. ultimo aggiornamento gennaio 2013 agli atti, doc. B), prevedono che il
rendiconto deve specificare le entrate e le uscite della gestione cui si
riferisce nelle rispettive colonne entrate d’esercizio e uscite
d’esercizio (punto 2); al punto 8 è pure stabilito che “vanno iscritti al
passivo le procedure esecutive e gli attestati carenza beni risultanti
dall’estratto rilasciato, gratuitamente, dall’ufficio esecuzioni e fallimenti” (http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/cameraProtezione/Rendiconto.pdf).
6.
Nel
caso in esame, come chiaramente sancito dalle istruzioni appena citate, nel
rendiconto finanziario la curatrice ha registrato nella posta passivo tutti
gli attestati carenza beni intestati ad PI 1 (facendo debito riferimento al
punto 8 delle istruzioni) per un totale di fr. 169 227.95. Tale cifra
è stata adeguatamente documentata dalla curatrice (doc. 12) e giustamente
inserita nella posta dei passivi.
La tesi
dell’Autorità di protezione non può invece essere condivisa. Nella procedura di
approvazione del rendiconto, l’Autorità aveva tolto l’importo relativo agli attestati
carenza beni dal passivo indicando che l’importo era “inesigibile”, facendo
riferimento all’art. 149 LEF. Secondo A__________, che si era occupato di
verificare il rendiconto finanziario in questione, (richiamati gli art. 149a e
265.
LEF), in sede di rendiconti finanziari gli attestati carenza beni per le
“persone anziane o menomate mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di
riposo e incapaci di procacciarsi utili derivanti da attività” andrebbero
indicati nelle poste fuori bilancio e non già nei passivi (scritto del 30
dicembre 2013 indirizzato al presidente dell’Autorità di protezione, doc. 12
incarto Autorità di protezione). La tesi dell’Autorità di prime cure, non
sufficientemente motivata, non può in alcun modo essere condivisa. Il testo del
punto 8 delle istruzioni è chiaro e non da adito ad interpretazione
alcuna.
In sede
di osservazioni l’Autorità di protezione ha nuovamente ribadito la tesi indicando
che “sarebbe più logico inserire gli importi di cui agli ACB nelle osservazioni
fuori bilancio”. In sede di osservazioni l’Autorità di prime cure non ha però più
preteso che i crediti in questione fossero prescritti.
Giusta
l’art.149a cpv. 2 LEF il credito accertato mediante un attestato carenza
beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni.
Gli ACB registrati dalla curatrice sono stati spiccati dal 31 maggio 1996 al 28
giugno 2012 (cfr. doc. B). In simili circostanze la critica della curatrice va
accolta, gli attestati in questione non essendo ancora prescritti.
7.
Neppure
la decisione di riduzione della mercede dovuta alla curatrice può essere
tutelata. Al riguardo l’Autorità di protezione ha indicato che il servizio
contabile avrebbe avuto un dispendio di tempo supplementare nel “ricostruire la
contabilità” riguardante il 2012, stesa in partita doppia, non necessaria,
bastando al riguardo quella in partita semplice.
Come
appena indicato la curatrice ha ottemperato pienamente ai propri doveri e
adempiuto i propri obblighi. Ritenuto che il rendiconto finanziario risulta
corretto, l’ipotizzato dispendio di tempo, peraltro neppure giustificato, non
consente chiaramente la riduzione della mercede richiesta dalla curatrice. La
riduzione di mercede non è in effetti suffragata da motivo alcuno.
In simili
circostanze il reclamo va accolto. La decisione impugnata va annullata e gli
atti vanno rinviati all’Autorità di protezione perché approvi il rendiconto
presentato dalla curatrice e le riconosca la mercede richiesta.
8.
Gli
oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm).
Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
Di conseguenza la risoluzione n. 566 del 15 novembre 2013 dell’Autorità
regionale di protezione X__________ è annullata e gli atti sono ritornati a
quest’ultima Autorità perché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’Autorità regionale di protezione X__________. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere
pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,
è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100
cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il
ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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