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Decisione

9.2013.261

Rendiconto finanziario: registrazione a bilancio (nella posta "passivi") degli attestati carenza beni

2 giugno 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con risoluzione del 28 maggio 2010 l’allora Commissione tutoria regionale

Y__________ (in seguito Commissione tutoria Y) ha istituito a favore di PI 1,

nato il __________ 1969, una curatela volontaria ex art. 394 vCC, e

nominato L__________ P__________ in qualità di curatore.

B. Il 27 gennaio 2012 la Commissione tutoria Y ha sostituito il

curatore con la qui reclamante RE 1, che con dichiarazione del 23 gennaio 2012, ha confermato la sua disponibilità ad assumere il mandato (ris. n. 41). A seguito del

trasferimento di domicilio di PI 1, con risoluzione del 17 febbraio 2012 (n.

81), la curatela è stata assunta dalla Commissione tutoria X__________ (in

seguito Commissione tutoria X), e la curatrice confermata.

C. Il

13 febbraio 2013 RE 1 ha sottoposto all’Autorità regionale di protezione X__________

(in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione

tutoria X – il rendiconto 2012, il rapporto morale, la richiesta di mercede e

il rapporto di attività.

D. Con

scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione ha informato la curatrice

di aver apportato delle rettifiche al rendiconto 2012. Con osservazioni del 3

ottobre 2013 la curatrice ha nuovamente postulato l’approvazione del rendiconto

presentato il 13 febbraio 2013 (nel quale chiedeva per il periodo

febbraio-dicembre 2012 un’indennità di fr. 3 000.–, spese di

trasferta di fr. 153.60 e spese diverse di fr. 1 212.–, per una

mercede totale di fr. 4 365.60).

E. Con

risoluzione del 15 novembre 2013 (n. 566) l’Autorità di protezione ha apportato

delle rettifiche al rendiconto 2012 presentato dalla curatrice (così come

anticipato nello scritto del 30 settembre 2013), deducendo in sostanza

fr. 400.– dalla mercede chiesta. A mente dell’Autorità di protezione il

rendiconto presentato non era corretto. Il servizio contabile avrebbe di conseguenza

avuto “un dispendio di tempo supplementare” per stilare un documento idoneo

all’approvazione.

F. Con

reclamo del 27 novembre 2013 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, postulando

l’approvazione del rendiconto finanziario e della nota d’onorario da lei presentati.

G. Con

osservazioni del 3 gennaio 2014 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo,

chiedendo la piena conferma della decisione impugnata. PI 1, dal canto suo, non

ha presentato osservazioni.

Considerato

Considerandi

1.

L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione

del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella

composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità

regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n.

7.

LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Riguardo alla procedura applicabile, per

quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria

alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo

(cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente

la modifica della LTut, pag. 8). Per effetto delle norme transitorie della

nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), entrata in

vigore il 1° marzo 2014, nelle procedure di reclamo contro le decisioni emanate

dalle Autorità di protezione prima di tale data continua a trovare applicazione

l’ormai abrogata Legge di procedura per le cause amministrative (in

particolare, l’art. 74b vLPamm). In via ancor più sussidiaria si

applicano per analogia le disposizioni del diritto processuale civile (art. 450f CC).

2.

Nella

risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha ridotto la mercede del curatore

di fr. 400.–. Il rendiconto finanziario è stato rettificato; in

particolare gli attestati carenza beni iscritti al passivo dal curatore sono

stati tolti. Nello scritto del 30 settembre 2013 l’Autorità di protezione aveva

ritenuto che gli attestati carenza beni in questione erano inesigibili

(art. 149a LEF). L’autorità ha osservato che “le persone anziane o menomate

mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di riposo” non sono in grado di

avere reddito, e possono contare soltanto sulle entrate provenienti da

prestazioni sociali. Per queste persone gli attestati carenza beni andrebbero

inseriti nelle poste fuori bilancio. A mente dell’Autorità appare “difficile”

inserire tali importi nel bilancio (voce passivi) poiché, per queste persone,

sarà pressoché impossibile onorare i pagamenti. L’Autorità ha infine

giustificato la riduzione dell’onorario del curatore dal “dispendio di tempo

supplementare” avuto dal servizio contabile per stilare un rendiconto idoneo

all’approvazione.

3.

RE 1 ritiene che la rettifica operata dall’Autorità di protezione al

rendiconto finanziario da lei presentato e la riduzione della mercede richiesta

non siano giustificati. Il rendiconto finanziario riporta i saldi risultanti

dall’estratto dell’Ufficio esecuzioni e fallimenti. In particolare alla “voce

passivi” sono stati iscritti tutti gli attestati carenza beni. La curatrice

nega la tesi dell’Autorità secondo cui gli attestati carenza beni in esame

sarebbero prescritti. Rammenta infine che le istruzioni allegate al

modulo per la compilazione del rendiconto finanziario prevedono espressamente tale

registrazione. Anche la riduzione del suo onorario non sarebbe giustificata. La

curatrice rammenta che la verifica della correttezza dei rendiconti è compito

del revisore dei conti.

4.

Secondo

l'art. 408 cpv. 1 CC il curatore amministra i beni con diligenza e procede a

tutti i negozi giuridici connessi con l'amministrazione. L'art. 410 CC prevede

che il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due

anni (cpv. 1); il curatore spiega la contabilità all’interessato e su richiesta

gliene fornisce una copia (cpv. 2).

Giusta

l'art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve

presentare all'autorità di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto

finanziario (cpv. 1); l'autorità di protezione approva i rendiconti entro il 30

giugno (cpv. 3). Secondo l’art. 25 ROPMA della verifica dei conti deve essere

incaricata una persona interna alla segreteria o un ausiliario esterno aventi

le necessarie competenze; la responsabilità dell’approvazione dei conti compete

all’autorità di protezione.

La

contabilità deve essere completa e veritiera. L'autorità di protezione provvede

alla sua verifica, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la

rettifica (art. 415 cpv. 1 CC).

La remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre

2012.

è calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria

del Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000 – ROPMA (in BU n. 11

del 22 febbraio 2013, pag. 110)]. Alla mercede del curatore si applicano

pertanto gli art. 417 cpv. 2 vCC (per analogia; CR CCI – Meier, art. 308

CC n. 44), 49 vLTut e gli art. 16-18 vRTut. Giusta l'art. 49 vLTut

i curatori hanno diritto ad una mercede commisurata al lavoro svolto ed alla

situazione patrimoniale del pupillo. La mercede è fissata dall'autorità tutoria

(art. 417 cpv. 2 vCC). L'indennità è stabilita tenendo conto del lavoro

svolto e delle condizioni economiche del pupillo o di chi è legalmente tenuto

al suo sostentamento. In particolare l'art. 17 cpv. 2 vRTut prevede che

è riconosciuta un'indennità di fr. 40.– l'ora fino ad un massimo di fr. 3000.–

annui (cfr. sentenza CDP del 18 ottobre 2013 inc. 9.2013.73).

5.

Le istruzioni

per i tutori e curatori allegate al formulario di “rendiconto finanziario”

(cfr. ultimo aggiornamento gennaio 2013 agli atti, doc. B), prevedono che il

rendiconto deve specificare le entrate e le uscite della gestione cui si

riferisce nelle rispettive colonne entrate d’esercizio e uscite

d’esercizio (punto 2); al punto 8 è pure stabilito che “vanno iscritti al

passivo le procedure esecutive e gli attestati carenza beni risultanti

dall’estratto rilasciato, gratuitamente, dall’ufficio esecuzioni e fallimenti” (http://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/cameraProtezione/Rendiconto.pdf).

6.

Nel

caso in esame, come chiaramente sancito dalle istruzioni appena citate, nel

rendiconto finanziario la curatrice ha registrato nella posta passivo tutti

gli attestati carenza beni intestati ad PI 1 (facendo debito riferimento al

punto 8 delle istruzioni) per un totale di fr. 169 227.95. Tale cifra

è stata adeguatamente documentata dalla curatrice (doc. 12) e giustamente

inserita nella posta dei passivi.

La tesi

dell’Autorità di protezione non può invece essere condivisa. Nella procedura di

approvazione del rendiconto, l’Autorità aveva tolto l’importo relativo agli attestati

carenza beni dal passivo indicando che l’importo era “inesigibile”, facendo

riferimento all’art. 149 LEF. Secondo A__________, che si era occupato di

verificare il rendiconto finanziario in questione, (richiamati gli art. 149a e

265.

LEF), in sede di rendiconti finanziari gli attestati carenza beni per le

“persone anziane o menomate mentalmente e/o fisicamente, degenti in case di

riposo e incapaci di procacciarsi utili derivanti da attività” andrebbero

indicati nelle poste fuori bilancio e non già nei passivi (scritto del 30

dicembre 2013 indirizzato al presidente dell’Autorità di protezione, doc. 12

incarto Autorità di protezione). La tesi dell’Autorità di prime cure, non

sufficientemente motivata, non può in alcun modo essere condivisa. Il testo del

punto 8 delle istruzioni è chiaro e non da adito ad interpretazione

alcuna.

In sede

di osservazioni l’Autorità di protezione ha nuovamente ribadito la tesi indicando

che “sarebbe più logico inserire gli importi di cui agli ACB nelle osservazioni

fuori bilancio”. In sede di osservazioni l’Autorità di prime cure non ha però più

preteso che i crediti in questione fossero prescritti.

Giusta

l’art.149a cpv. 2 LEF il credito accertato mediante un attestato carenza

beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni.

Gli ACB registrati dalla curatrice sono stati spiccati dal 31 maggio 1996 al 28

giugno 2012 (cfr. doc. B). In simili circostanze la critica della curatrice va

accolta, gli attestati in questione non essendo ancora prescritti.

7.

Neppure

la decisione di riduzione della mercede dovuta alla curatrice può essere

tutelata. Al riguardo l’Autorità di protezione ha indicato che il servizio

contabile avrebbe avuto un dispendio di tempo supplementare nel “ricostruire la

contabilità” riguardante il 2012, stesa in partita doppia, non necessaria,

bastando al riguardo quella in partita semplice.

Come

appena indicato la curatrice ha ottemperato pienamente ai propri doveri e

adempiuto i propri obblighi. Ritenuto che il rendiconto finanziario risulta

corretto, l’ipotizzato dispendio di tempo, peraltro neppure giustificato, non

consente chiaramente la riduzione della mercede richiesta dalla curatrice. La

riduzione di mercede non è in effetti suffragata da motivo alcuno.

In simili

circostanze il reclamo va accolto. La decisione impugnata va annullata e gli

atti vanno rinviati all’Autorità di protezione perché approvi il rendiconto

presentato dalla curatrice e le riconosca la mercede richiesta.

8.

Gli

oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 28 cpv. 1 lett. b vLPamm).

Non si assegnano invece ripetibili, non essendo state postulate da RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di conseguenza la risoluzione n. 566 del 15 novembre 2013 dell’Autorità

regionale di protezione X__________ è annullata e gli atti sono ritornati a

quest’ultima Autorità perché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

50.–

fr.

350.–

sono

posti a carico dell’Autorità regionale di protezione X__________. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza carattere

pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14,

è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100

cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il

ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

(art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.

Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a

ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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